“L’ORIGINE DELLE MERCI”

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Transcript della presentazione:

“L’ORIGINE DELLE MERCI” Rilascio e controllo dei certificati di circolazione delle merci REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE E’ stato detto che la Comunità Europea ha accordi di origine preferenziale con decine di Paesi terzi. Le regole contenute in questi accordi, però, sono diverse anche di molto da Paese a Paese e questo rappresenta un problema non da poco, che la Comunità Europea sta cercando di armonizzare. Gli elementi comuni a questi accordi sono i seguenti: sono originari della CE o di quel Paese i prodotti totalmente ottenuti o che vi hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente sono originari della CE o di quel Paese i prodotti ivi ottenuti dal cumulo (bilaterale / diagonale / totale) delle lavorazioni a cui vengono sottoposti il trasporto diretto del prodotto tra la CE e quel Paese terzo la prova dell’origine preferenziale (Form-A, EUR1 e EUR2 e in alcuni casi Dichiarazione su fattura apposta dall’esportatore) la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della CE e di quel Paese terzo per la verifica a posteriori dei certificati presentati La normativa di riferimento per l’origine preferenziale delle merci è contenuta nel sopraccitato REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92, al capitolo 2 – sezione 2 – art. 27. Giovanni Fornaro Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Verona, 26 novembre 2010

Origine Preferenziale - Rilascio e controllo dei certificati di circolazione PROT. N. 59961/RU del 30.4.2010 dell’Agenzia delle Dogane “Nota informativa sul controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 – EUR-MED e A.TR e relativa procedura di rilascio ”; (cfr.www.agenziadogane.it/norme doganali/determinazioni note e comunicazioni) Circolare n. 11/D del 28.04.2010 istruzioni agli Uffici delle Dogane; Le parti estrapolate dalla predetta circolare di interesse degli operatori sono: Compilazione dei formulari di domanda e Presentazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione. Attenzione nella richiesta dei certificati Implicazioni penali – atto pubblico – 483 cp Conservazione della documentazione per 3 anni Importanza della tracciabilità dei prodotti esportati Richiesta di apposita attestazione di origine al fornitore nazionale o comunitario Compilazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione: Sottoscrizione dei modelli (domanda e formulario) deve essere chiara e leggibile, in caso presentazione da parte del rappresentante autorizzato oltre alla denominazione soggettoe Esprotatore deve risultare il tipo di rappresentanza (diretta /indiretta) e la casella « 12 -  dichiarazione dell’esportatore » deve essere compilata in tal modo; Deve essere esatta la designazione della merce indicata nella casella « 8 » Il formulario di domanda per rilascio EUR 1 deve contenere precise circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine; Vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi documenti devono essere sufficienti a sopportare le precedenti informazioni ( fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione, ecc.) La presentazione della domanda di rilascio completa delle informazioni e dei documenti dovuti deve avvenire entro il limite dei dieci giorni antecedenti la data presunta di presentazione della dichiarazione doganale. L’Ufficio doganale verificherà la corretta compilazione della domanda e del certificato non mancando di richiedere ulteriori documentazione. La circolare prevede che l’istruttoria potrà essere calibrata in funzione dei locali flussi in esportazione secondo la conoscenza territoriale degli operatori economici nonchè dei loro rappresentanti in dogana. Gli elementi da prendere in considerazione a titolo esemplificativo sono: La frequenza operativa – il tipo di attività svolta (carattere produttivo o comm.le) – tipo di prodotto – tipo di marchio (naz.le o estero) - una pregressa attività di verifica su operazioni

Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (1) ACCORDI BILATERALI: Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED -Dichiarazione su fattura EUR1 o EUR MED Semplice (< / = € 6000) o fatta da Esportatore Autorizzato PREFERENZE UNILATERALI (SPG): - Certificato di origine FORM A o apposita dichiarazione su fattura (All. 18 DAC) UNIONE DOGANALE UE/TURCHIA -Certificato EUR 1 e dichiarazione su fattura (prodotti agricoli e siderurgici). N.B.: Il Certificato A.TR. attesta la sola immissione in libera pratica. Accordi bilaterali Quando scaturiscono da accordi tra la Comunità e singoli paesi o gruppi di paesi. Si basa sul principio della reciprocità. Preferenze unilaterali E’ stabilito dalla comunità in via autonoma a prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema S.P.G.) Unione doganale UE/TURCHIA L’accordo della Turchia con l’allora Comunità europea (Accordo di Ankara), risalente al 1964, era diretto alla creazione di una unione doganale, che doveva preludere all’adesione della Turchia alla Comunità europea. Tale accordo prevedeva tre fasi per l’istituzione progressiva di un’unione doganale

La compilazione del formulario Eur 1 e, nei casi di commercio con i Paesi Pan Euro mediterranei, del formulario Eur Med, prevede che alcune informazioni sono facoltative altre sono obbligatorie, fra quest’ultime vi sono: Casella 1 – esportatore Casella 3 – paesi dell’accordo preferenziale applicato Casella 4 – paese del quale le merci sono originarie casella 6 paese di destinazione Casella 8 – n° ordine, numero e natura colli, designazione merci Casella 9 – massa lorda o altra misura Vi sono informazioni alle caselle 11 e 12 che si riferiscono ai dati concernenti la bolletta, l’ufficio doganale ed il paese di esportazione nonché data firma del funzionario e timbro dell’ufficio. Solo quando le caselle 11 e 12 sono compilate, il formulario Eur 1 o Eur Med, debitamente redatto nelle altre caselle obbligatorie, diventa un certificato di origine preferenziale formalmente rilasciato dalle Autorità doganali del paese esportatore che se presentato alle competenti autorità del paese di importazione, consente di beneficiare delle preferenze daziarie.

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Veghini spiegherà tutte le regole del Pan Euro Mediterraneo

Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (2) Hanno validità limitata: decorre dal giorno di emissione. Gli EUR 1 hanno validità di 4 mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e devono essere presentati entro tale termine alle autorità del paese di importazione I FORM-A hanno validità 10 mesi mentre i certificati A.TR. hanno validità validità 4 mesi L‟esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’origine per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di emissione del certificato o della dichiarazione su fattura ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso di controllo da parte della Dogana

Origine Preferenziale – Prove di Origine in Dogana (4) Il CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1 Documenta l‟origine della merce sulla base delle regole d’origine del relativo accordo - Viene rilasciato su domanda dell’esportatore dalle autorità doganali del paese di esportazione Ne è ammessa la presentazione ritardata Si può richiedere un duplicato Si può rilasciare a posteriori Oltre al certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura nelle successive diapositive , l’origine può essere documentata da una dichiarazione (denominata “dichiarazione su fattura” vedi slide successive - Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. L’esportatore o il suo rapp.te autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR:1 e il formulario di richiesta in una delle lingue in cui è redatto l’accordo. Se compilati a mano devono essere scritti con inchiostro e in stampatello La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella, senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non venga completamente utilizzato,si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita. L’esportatore che richiede il rilascio del certificato EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità dog.li del paese di esportazione in cui è stato rilasciato il certificato tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del paese accordista se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del/dei paese accordista. Le autorità dog.li che rilasciano i cert. EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti stabiliti dall’accordo. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Origine Preferenziale – Rilascio a posteriori certificato EUR1 Il certificato di circolazione EUR 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: non è stato rilasciato al momento dell’esportazione; viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato EUR 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici (non compilato correttamente) il certificato rilasciato a posteriori deve riportare l’indicazione “RILASCIATO A POSTERIORI” . Questa categoria riguarda ad esempio le situazioni in cui: il certificato di circolazione EUR 1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo del numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata); una casella del certificato EUR 1 la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 certificato EUR 1); manchino timbro e firma (casella 11 del cert. EUR 1); il certificato EUR 1 sia vistato da un’autorità non abilitata; il certificato EUR 1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato; sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell’originale certificato EUR 1; - la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all’accordo (ad esempio Cuba)

Origine Preferenziale – Rilascio di duplicati In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1 l’esportatore può chiedere alle Autorità doganali che lo hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso I duplicati così rilasciati devono recare la dicitura “DUPLICATO” Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, è valido a decorrere da tale data. art. 20 Protocollo IV Accordo UE – Albania) Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio dog.le della comunità o in Albania, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su fattura Per spedizioni di valore fino a 6.000 Euro può essere rilasciata una “dichiarazione su fattura” da qualsiasi esportatore L’esportatore autorizzato può emettere “dichiarazioni su fatture” senza limiti di importo Tale dichiarazione, emessa da un esportatore autorizzato dalle autorità doganali del paese di esportazione, deve riportare la formula prevista dagli accordi tra la UE e il paese o gruppo di paesi accordisti e dal regolamento di applicazione del codice doganale e può essere apposta anche su un documento di accompagnamento delle merci o su un packing- list Queste dichiarazioni sostituiscono il certificato di circolazione preferenziale La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o del Paese accordista L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità dog.li del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti. la dichiarazione su fattura deve essere compilata dall’esportatore a macchina stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale, la dichiarazione prevista nell’allegato (IV) utilizzando una versione linguistica stabilita nell’allegato. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purchè consegni alle autorità doganali paese esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo indentifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purchè sia presentata nel paese di importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce. Esportatore autorizzato: è qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell’accordo ed è quindi autorizzato dalle autorità doganali del paese di esportazione a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella fattura.

Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su fattura L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....................(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............(2) ............................................................................................................(3) Luogo e data ............................................................................................................(4) (firma dell’esportatore,inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM” Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario. Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM” Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

Origine Preferenziale – Dichiarazione di origine su fattura EUR-MED L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....................) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .................................. -cumulation applied with ..........................(Nome del paese/dei paesi) -no cumulation applied .............................................................................................................. Luogo e data ............................................................................................................ (firma dell’esportatore,inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) Le menzioni concernenti il cumulo devono essere sempre apposte in inglese ( “cumulation applied with .........” e “no cumulation applied”

Origine Preferenziale – Dichiarazione del Fornitore La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE n. 1207/2001 ed è trasmessa dal fornitore all’esportatore Viene utilizzata per stabilire il carattere originario o non originario e per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più paesi della UE Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce o in qualunque altro documento che identifichi la merce La dichiarazione del fornitore , su domanda dell’Ufficio Doganale, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità Se è un fornitore abituale, cioè invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può presentare una dichiarazione di lungo termine (non superiore ad un anno) A chi serve Agli operatori che non sono produttori della merce oggetto di esportazione, al fine di ottenere il rilascio, quale prova di origine, del certificato di circolazione EUR.1 ovvero come elemento per la compilazione delle dichiarazioni su fattura, utilizzare la dichiarazione del fornitore contenente le informazioni relative all’origine preferenziale delle merci in questione. Si consulti la circolare n. 45/D del 5.7.2002 dell’Agenzia delle Dogane aventi per oggetto: Regolamento CE n. 1207/2001 del consiglio dell’11.6.2001 concernente le procedure volte a facilitare il rilascio nella Comunità dei formulari EUR.1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e la concessione dello status di Esportatore autorizzato previsti nell’ambito di taluni accordi preferenziali.

Origine Preferenziale – Certificato di origine FORM – A Il certificato di origine FORM A è emesso nel quadro del Sistema di Preferenze Generalizzate - S.P.G. E’ rilasciato dall’Autorità competente del paese fornitore osservando le regole di cooperazione amministrativa Può essere rilasciato a posteriori e in caso di perdita può essere richiesto il duplicato E’ prevista la richiesta di controllo a posteriori all’autorità emittente in caso di dubbio o per sondaggio Il certificato FORM – A ha un periodo di validità di 10 mesi dalla data di rilascio Trattamenti autonomi concessi dalla U.E. e non reciproci Esistono preferenze solo se è stato siglato un accordo di cooperazione amministrativa CUMULO REGIONALE Nel quadro del sistema S.P.G. viene istituito il cumulo regionale che consente ad un prodotto, trasformato in più Paesi di gruppi diversi,di acquisire in prima fase l’originale del gruppo e poi, in seconda fase di acquisire in seno al gruppo l’origine del paese con la trasformazione più significativa in base alle regole di origine. Il cumulo regionale si applica ai seguenti gruppi regionali distinti di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate: Art. 72 Reg. CEE 2454/1993 GRUPPO I = Brunei-Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam; GRUPPO II Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela; GRUPPO III = Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Unione doganale UE/TURCHIA L’accordo della Turchia con l’allora Comunità europea (Accordo di Ankara), risalente al 1964, era diretto alla creazione di una unione doganale, che doveva preludere all’adesione della Turchia alla Comunità europea. Tale accordo prevedeva tre fasi per l’istituzione progressiva di un’unione doganale Un’unione doganale, com’è noto, persegue all’interno dei Paesi aderenti i seguenti fini: -l’abolizione delle frontiere doganali interne fra gli Stati, per cui le merci circolano liberamente all’interno del territorio dell’unione, sia che si tratti di merci interamente ottenute nei singoli Paesi aderenti, sia che si tratti di merci che risultano ivi immesse in libera pratica; -l’istituzione di una tariffa doganale comune ; -l’utilizzo di una legislazione doganale comune; -il divieto negli scambi tra i Paesi aderenti dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Per queste peculiarità si differenzia sia dall’area di libero scambio, che ha come obiettivo principale l’abolizione dei dazi negli scambi tra i Paesi contraenti, sia dall’unione economica, che prevede, in aggiunta ad altre misure, la libera circolazione, oltre che delle merci, anche delle persone, dei servizi e dei capitali. I negoziati con la Turchia hanno prodotto le prime agevolazioni tariffarie a partire dal 1971 e, allo stato, le merci circolano all’interno dell’unione doganale U.E. - Turchia liberamente, secondo il regime della libera pratica. Sono considerati in libera pratica nell’U.E. o in Turchia le merci provenienti da Paesi terzi, a fronte delle quali vengono espletate le formalità doganali d’importazione ed assolti i dazi esigibili nell’U.E. o in Turchia sempre che non abbiano beneficiato di una restituzione, totale o parziale, degli oneri doganali. Le relazioni economiche, politiche e commerciali tra l’U.E e la Turchia hanno ricevuto un ulteriore impulso con la dichiarazione sul partenariato euromediterraneo, adottato a Barcellona nel 1995. Nel 1999 è stata applicata alla Turchia una strategia di preadesione, riconoscendo pienamente lo status di Paese candidato all’adesione.

Unione Doganale UE-Turchia - Certificato di circolazione A.TR. Il documento che comprova l’origine dei prodotti agricoli e siderurgici è il certificato di circolazione EUR 1 Il certificato A.TR scorta gli altri prodotti (prodotti industriali) In questo caso il certificato ATR non documenta l’origine ma solo lo status di libera pratica delle merci indipendentemente dall’origine (eccezione) Prova della libera pratica La prova che risultano soddisfatti i criteri per l’applicazione della libera pratica è rappresentata da un titolo giustificativo, il certificato ATR, vistato all’esportazione dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro, su richiesta dell’operatore. Ha quattro mesi di validità dalla data di rilascio. In deroga alla procedura normale, è prevista una procedura semplificata per il rilascio del certificato ATR, nel caso in cui un esportatore rivesta lo status di esportatore autorizzato. Infatti, quando un esportatore effettua frequentemente spedizioni di merci per le quali può essere rilasciato detto certificato ed offre alle autorità competenti le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, può essere autorizzato dalla dogana a non presentare le merci e a non chiedere il certificato ATR secondo la procedura normale. Nel provvedimento autorizzativo, sono specificate le modalità di utilizzo, tra cui l’uso del timbro speciale da apporre sul certificato da parte dello stesso esportatore con l’obbligo di annotare che è stato rilasciato in procedura semplificata. L’utilizzo del certificato ATR è subordinato all’altra condizione relativa al rispetto della nozione del trasporto diretto delle merci tra due parti dell’unione doganale. La prova del trasporto diretto è fornita: da un titolo di trasporto unico da un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di sosta o di trasbordo delle merci, attestante che sono rimaste sotto continua vigilanza doganale in mancanza di questi, da qualsiasi altro documento idoneo allo scopo. Alla fase finale dell’accordo U.E. – Turchia è stata data attuazione con la decisione 1/1995 del 22.12.1995, pubblicata sulla G.U. L n. 35 del 13.2.1996, mentre le modalità di applicazione sono contenute nella decisione 1/2006 del 26.7.2006. Campo di applicazione L’accordo si applica specificamente alle merci: prodotte nell’U.E. o in Turchia, ottenute integralmente oppure in parte, utilizzando materiali provenienti da Paesi terzi e immesse in libera pratica in una delle due parti contraenti provenienti da Paesi terzi e immesse in libera pratica nell’U.E. o in Turchia Sono esclusi dall’accordo i prodotti agricoli (non trasformati), disciplinati dalla decisione, applicabile dal 1° gennaio 2007 i prodotti carbosiderurgici, di cui al Trattato CECA, scaduto sin dal 2002 e non rinnovato. Lo scambio di questi prodotti tra i diversi Paesi è regolato da un apposito protocollo, basato sulla comune nozione d’origine

Procedure semplificate per il rilascio del certificato Per facilitare lo scambio delle informazioni relative all’origine preferenziale dei prodotti comunitari o turchi fu emanata la decisione 1/1999, successivamente abrogata dalla decisione 1/2006, la quale adottava le medesime procedure di quelle disposte con il Reg. 1207/2001, che, pur essendo stato abrogato a sua volta dal Reg. (CE) n. 450/2008 (nuovo Codice Doganale Comunitario), rimane operante fino all’emanazione delle disposizioni di applicazione del nuovo codice doganale comunitario, che entreranno in vigore non prima del 24 giugno 2013. Per facilitare il rilascio del certificato EUR.1 a fronte di prodotti ottenuti con materiale non originari e sottoposti a lavorazioni, da esportare nell’U.E. o in Turchia, l’esportatore comunitario o turco chiede al proprio fornitore la dichiarazione attestante il carattere originario dei materiali oggetto della transazione, denominata “dichiarazione dello speditore”, che costituisce l’elemento di prova, sulla cui base può essere presentata l’istanza di rilascio del certificato EUR.1 o EUR – MED. La procedura vale anche per la compilazione delle rispettive dichiarazioni su fattura. Nell’ambito dei controlli le autorità doganali del Paese di esportazione possono chiedere alla dogana di spedizione delle merci il certificato INF.4 per accertare la regolarità e l’autenticità della dichiarazione dello speditore. E’ da precisare che la dichiarazione dello speditore è valida per una sola operazione; può essere resa a lungo termine, nel caso in cui il fornitore invii regolarmente a un determinato acquirente merci per le quali prevede il carattere originario costante per un lungo periodo di tempo. La dichiarazione a lungo termine può essere comunque resa per un periodo non superiore a un anno. Gli scambi tra l’U.E. e la Turchia sono disciplinati dalla decisione 1/2006 del 24/6/2006.

Regola del No Drawback I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di “prodotti originari” della Comunità (o del Paese accordista), per i quali venga rilasciata o compilata una prova di origine preferenziale (certificato EUR1 o dichiarazione su fattura) in base al Protocollo di “origine” applicato, non sono soggetti, nei Paesi contraenti dell’Accordo, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi .

Misure di cooperazione amministrativa (1) Ai fini dei controlli istituzionali, sia le autorità doganali del paese di esportazione che hanno rilasciato il certificato EUR 1 che le autorità del paese di importazione conservano per almeno 3 anni il formulario di richiesta (primo caso) ed i certificati EUR 1/EUR MED e le dichiarazioni su fattura (secondo caso). I controlli possono derivare da richieste di cooperazione amministrativa o da revisioni dell’accertamento di iniziativa dell’autorità doganale Il controllo a posteriori è effettuato per sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitarne dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti o dell’osservanza degli altri requisiti del protocollo.

Misure di cooperazione amministrativa (2) Il controllo viene effettuato dalle autorità del paese di esportazione con facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Qualora in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti le autorità che hanno richiesto il controllo escludono dal trattamento preferenziale tali merci. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle Autorità doganali che lo hanno richiesto indicando se i documenti sono autentici, se i prodotti possono essere considerati originari e se soddisfano gli altri requisiti. Si tratta di casi in cui la prova dell’origine e considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda le seguenti situazioni: i prodotti oggetto del certificato di circolazione EUR.1 non beneficiano del regime preferenziale; la casella «designazione delle merci» (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate; la prova dell’origine e rilasciata da un paese non beneficiario del regime preferenziale, anche se tale prova riguarda merci originarie di un paese beneficia­rio (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte di Israele per merci originarie della Polonia); il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle «designazione delle merci», «numero e natura dei colli», «paese di destinazione», «paese di origine»); il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine; e presentata a posteriori la prova dell’origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento; la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all’accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale.

Grazie per la vostra attenzione Giovanni Fornaro Giovanni.fornaro@agenziadogane.it Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Verona Via Sommacampagna, 26 - Verona Tel. 045-8282418 - Fax 045-8282488