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LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ERMANDO BOZZA.

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Presentazione sul tema: "LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ERMANDO BOZZA."— Transcript della presentazione:

1 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ERMANDO BOZZA

2 Effetti sul bilancio di problematiche fiscali:
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 Effetti sul bilancio di problematiche fiscali: Il trattamento contabile delle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla luce del DL 83/2012. Eliminazione del vincolo della durata del leasing. Iscrizione del credito d’imposta per il rimborso IRAP. Nuovi OIC (definitivi e in bozza).

3 Presumibile valore di realizzo
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 I CREDITI Valore di Iscrizione Presumibile valore di realizzo Il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di: perdite per inesigibilità resi e rettifiche di fatturazione sconti ed abbuoni interessi non maturati altre cause di non realizzo Valore nominale Fondo svalutazione crediti Valore di presumibile realizzo

4 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio Nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto: delle perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi delle perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso

5 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie, ad esempio: analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

6 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Metodo sintetico Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Crediti verso clienti % di svalutazione Importi Svalutazione Crediti al legale: falliti 100,00% ,00 crediti inesigibili 70.000,00 ……….. - Crediti scaduti < 30 gg 5,00% 15.000,00 750,00 Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00 Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00 Totale Fondo svalutazione ,00

7 ISCRIZIONE IN BILANCIO
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ISCRIZIONE IN BILANCIO Operazioni di smobilizzo crediti Soggetto che anticipa il denaro Cessione giuridica del credito Effetto sul bilancio Ricevute Bancarie Salvo buon fine (Ri.Ba. S.b.f.) Banca NO Mantenimento credito Factoring Con rivalsa Senza rivalsa Società di factoring SI Eliminazione del credito

8 LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE RIBA
LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE RIBA OIC 15 Le RIBA non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l’incasso dei crediti. La loro cessione alle banche non costituisce sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non deve essere stornato fino al momento dell’incasso e, se il conto è ancora aperto, in sede di chiusura, alimenta i saldi di bilancio.

9 Art. 2426 c.c. I CREDITI IN VALUTA
LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI I CREDITI IN VALUTA Quadro RV UNICO Art c.c. Devono essere valutati al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili/perdite su cambi devono incidere sul reddito del periodo ed essere imputati al conto economico civilistico. In caso di utili presunti su cambi c’è l’obbligo di accantonare l’importo degli stessi in una riserva non distribuibile sino al realizzo dei proventi. La disposizione riguarda l’eventuale utile netto (utili su cambi presunti - perdite su cambi presunte).

10 PROBLEMATICHE FISCALI
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 PROBLEMATICHE FISCALI Disciplina fiscale Fonte normativa 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile Art. 106 TUIR Crediti verso clienti 2. Deducibilità delle perdite Art. 101 co. 5 TUIR N.B.: in caso di durata dell’esercizio inferiore ai 12 mesi la svalutazione dello 0,5% deve essere ragguagliata (art. 110 co. 5 TUIR).

11 BASE DI CALCOLO PER LA SVALUTAZIONE
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 BASE DI CALCOLO PER LA SVALUTAZIONE + Crediti verso clienti + Cambiali attive all'incasso + Ricevute bancarie + Fatture da emettere + Crediti da cessione di azioni, quote e titoli iscritti nell’att. Circolante + Crediti da cessione di materie prime, semilavorati acquistati per la prod. + Crediti verso società controllate e collegate (non derivanti da finanziamenti) + Crediti assistiti da garanzia reale (pegno, ipoteca) Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo, secondo l’amministrazione finanziaria, la giurisprudenza è contraria a tale tesi) Note di accredito da emettere Crediti per cessione di beni strumentali TOTALE BASE

12 risultano da elementi certi e precisi
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Art. 101 co. 5 TUIR risultano da elementi certi e precisi Le perdite (…) su crediti sono deducibili se in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti 182-bis, amministrazione straordinaria)

13 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Art. 101 co. 5 TUIR Le perdite (…) su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi Presenza di «perdite» per natura Presenza di «perdite» ex lege

14 Svalutazione = Perdita ???
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (art c.c.) Credito di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso € per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27 co. 10 L. 2/2009 Non superiore a € per le altre imprese Svalutazione = Perdita ???

15 TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012 senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012 senza rinuncia o prescrizione, esigibili. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

16 Svalutazione in Conto Economico
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili NO Perdita Svalutazione in Conto Economico Deducibile?

17 Crediti scaduti da sei mesi, senza rinuncia o prescrizione, esigibili
VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DI MODESTO IMPORTO Crediti scaduti da sei mesi, senza rinuncia o prescrizione, esigibili NO Perdita NO Svalutazione in Conto Economico NO deducibilità

18 Crediti prescritti o rinuncia
VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Crediti prescritti o rinuncia «Perdita» su crediti SI deducibilità

19 Crediti scaduti da oltre sei mesi
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 1 Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: (non esigibile, rinuncia) credito B: (esigibile) credito C: (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: (non esigibile) Crediti prescritti: Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero.

20 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 1 DEDUCIBILE Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) Perdita su crediti a Clienti 2.000 SI Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito D (non esigibile) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 2.400 SI Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i non esigibili (credito C) Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 23.100 SI, ENTRO LIMITI 0,50% Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Perdita su crediti a Clienti 10.000 SI

21 ALTRE PROBLEMATICHE OPERATIVE
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ALTRE PROBLEMATICHE OPERATIVE Crediti scaduti da oltre sei mesi in esercizi precedenti il 2012. Svalutazione parziale dei crediti scaduti da oltre sei mesi nell’esercizio 2012 e ulteriore svalutazione nei successivi esercizi. Relazioni tra tale disciplina della deducibilità delle perdite su crediti e la svalutazione forfettaria dello 0,5% di cui all’art. 106 del TUIR. 4. Presenza del fondo svalutazioni crediti pregresso.

22 Crediti scaduti da oltre sei mesi: credito A: 2.000 (non esigibile)
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO A) Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi: credito A: (non esigibile) credito B: (esigibile) credito C: (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: (non esigibile) Crediti prescritti: Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a € di cui tassato €

23 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO A) Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Fondo svalutazione crediti a Clienti 10.000 Variazione in diminuzione di € 7.000 (€ – € di fondo dedotto) Adeguamento del fondo svalutazione crediti Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 7.500 Di cui: € interamente deducibile € deducibile entro i limiti

24 Crediti scaduti da oltre sei mesi: credito A: 2.000 (non esigibile)
VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO B) Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti Crediti scaduti da oltre sei mesi: credito A: (non esigibile) credito B: (esigibile) credito C: (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: (non esigibile) Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a € di cui tassato €

25 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO B) Adeguamento del fondo svalutazione crediti Svalutazione crediti a Fondo svalutazione crediti 19.500 Di cui: € interamente deducibile poiché si utilizza il fondo (€ – fondo dedotto € = € 1.400) € deducibile entro i limiti dello 0,50%

26 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 EFFETTI SUL BILANCIO DI PROBLEMATICHE FISCALI: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA DEI LEASING Novità introdotta dall’art 4-bis co. 1 lett b) DL 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 che modifica l’art. 102 co. 7 del TUIR […] Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa […]

27 CONTRATTI STIPULATI DAL 29.04.2012
Possono essere dedotti a prescindere dalla durata del contratto. E’ previsto però ai fini fiscali un periodo minimo entro il quale ripartire i canoni deducibili ai soli fini fiscali Tipologia di bene Durata minima fiscale Beni mobili materiali diversi da quelli a deducibilità limitata 2/3 del periodo di ammortamento tabellare Beni immobili 2/3 del periodo di ammortamento tabellare, con un minimo di 11 anni e max 18 anni Mezzi di trasporto a deducibilità limitata 100% del periodo di ammortamento tabellare

28 Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 EFFETTI SUL BILANCIO DI PROBLEMATICHE FISCALI: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA DEI LEASING Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale NO FISCALITÀ DIFFERITA Contratto di durata superiore al periodo di deducibilità fiscale FISCALITÀ ANTICIPATA Contratto di durata inferiore al periodo di deducibilità fiscale

29 RECUPERO QUOTE CANONI NON DEDOTTE
Deducibilità extracontabile dopo il riscatto ASSILEA Costo fiscale pari al prezzo di riscatto RECUPERO QUOTE CANONI NON DEDOTTE Capitalizzazione all’atto del riscatto dell’eccedenza ASSONIME Costo fiscale pari a prezzo di riscatto + eccedenza

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31 TESI ASSONIME CIRC. n. 14/2012

32 ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP Data di chiusura dell’esercizio (31/12) Progetto di bilancio (30/03) Deposito presso la sede sociale (15/04) Assemblea di approvazione (30/04) Tempo REGOLA GENERALE: periodo di riferimento al fine di individuare fatti intervenuti che devono essere recepiti in bilancio CASI PARTICOLARI Periodo di riferimento al fine di individuare fatti intervenuti che devono essere recepiti in bilancio in caso di eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso

33 ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio; fatti da cui emerga che attività alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio che incidano sulle valutazioni: il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura; la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo; iscrizione del credito d’imposta per il rimborso IRAP. Richiedono variazioni nei valori di bilancio:

34 ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP
LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP Non richiedono variazioni nei valori di bilancio: la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio; la distruzione di impianti di produzione causata da calamità.

35 I NUOVI OIC

36 OBIETTIVO DEL PROGETTO
I NUOVI OIC OBIETTIVO DEL PROGETTO Nel corso del 2010 l’OIC ha deciso di avviare un progetto finalizzato alla revisione ed aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali (OIC). Necessità di considerare: evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale; evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale. Obiettivo è quello di aggiornare i principi nazionali anche tenendo conto degli effettivi utilizzatori  prevalentemente piccole e medie imprese.

37 I NUOVI OIC DOCUMENTI DEFINITIVI A febbraio 2013 sono stati pubblicati in via definitiva: OIC 7 - i certificati verdi; OIC 8 - le quote di emissione di gas ad effetto serra.

38 DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE
I NUOVI OIC DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE Da dicembre 2011 sono stati messi in consultazione i seguenti documenti: OIC 13 Le rimanenze di magazzino. OIC 14 Disponibilità liquide. OIC 15 I crediti. OIC 16 Immobilizzazioni materiali. OIC 18 Ratei e risconti. OIC 19 parte Debiti. OIC 19 parte Fondi per rischi e oneri e TFR.

39 DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE
I NUOVI OIC DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE Da dicembre 2011 sono stati messi in consultazione i seguenti documenti: OIC 20 Titoli di debito. OIC 21 Partecipazioni. OIC 22 Conti d’ordine. OIC 23 Lavori in corso su ordinazione. OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, ecc.

40 OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I NUOVI OIC OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Riformulazione disposizioni in materia di perdita durevole. Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili. Chiarimenti sull’ammortamento. Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un fabbricato. Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita.

41 OIC 16 – PERDITA DUREVOLE DI VALORE
I NUOVI OIC OIC 16 – PERDITA DUREVOLE DI VALORE OIC 16 in consultazione chiarisce che: Valore in uso: riferimento alla CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO  DIFFERENZA TRA RICAVI (A. VALORE PRODUZIONE) E COSTI (B. COSTI DELLA PRODUZIONE) FUTURI ATTESI NON ATTUALIZZATI. Esiste capacità di ammortamento se i costi futuri (inclusi gli ammortamenti) trovano negli esercizi successivi adeguata copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo utilizzo  EBIT (Reddito operativo); non devono essere considerati futuri investimenti incrementativi. È ammesso l’utilizzo di altre tecniche (es.: attualizzazione flussi di cassa futuri). Spesso, la verifica deve essere effettuata con riferimento alle linee di produzione/rami d’azienda. Aziende di piccole dimensioni  la verifica può essere effettuata a livello di intera società.

42 OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE
I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Macchinario X Costo storico Fondo ammortamento Valore netto contabile Vita utile residua: 3 anni Macchinario Y Costo storico Fondo ammortamento Valore netto contabile Vita utile residua: 2 anni Tornio parallelo Costo storico Fondo ammortamento Valore netto contabile Vita utile residua: anni Nastro trasportatore Costo storico Fondo ammortamento Valore netto contabile Vita utile residua: anni Fresatrice universale Costo storico Fondo ammortamento Valore netto contabile Vita utile residua: anni

43 OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE
I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Capacità di ammortamento relativa al macchinario X Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Ricavi operativi (A) 60.000 54.000 48.000 Costi operativi (B) 42.000 41.000 39.000 Capacità di ammortamento (A-B) 18.000 13.000 9.000 40.000 Ammortamento 20.000

44 OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE
I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Capacità di ammortamento relativa al macchinario Y Anno n+1 Anno n+2 Ricavi operativi (A) 50.000 49.000 99.000 Costi operativi (B) 28.000 31.000 59.000 Capacità di ammortamento (A-B) 22.000 18.000 40.000 Ammortamento 10.000 20.000

45 OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE
I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Capacità di ammortamento relativa al complesso di beni Gamma Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4 Anno n+5 Anno n+6 Anno n+7 Ricavi operativi 37.000 36.000 28.000 26.000 24.000 (A) Costi operativi 32.000 21.000 23.000 (B) Capacità di ammort.to (A-B) 5.000 4.000 7.000 3.000 1.000 20.000 Ammort.to (*) 6.000 2.000 30.000

46 OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE
I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Macchinario X Valore contabile Valore recuperabile Svalutazione Macchinario Y Valore contabile Valore recuperabile Svalutazione Complesso di beni Gamma Valore contabile Valore recuperabile Svalutazione

47 Fresatrice universale
I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Tornio parallelo Nastro trasportatore Fresatrice universale (B) Valore contabile del singolo cespite (A) 14.000 6.000 10.000 30.000 Valore contabile complessivo (B) Percentuale di svalutazione 46,67% 20% 33,33% 100% (C=A/B) Importo della svalutazione (C*10.000) 4.667 2.000 3.333

48 OIC 16 – ONERI FINANZIARI CAPITALIZZABILI
I NUOVI OIC OIC 16 – ONERI FINANZIARI CAPITALIZZABILI Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti. Limite = valore recuperabile. Solo per periodo di costruzione significativo. Distinzione tra oneri su: finanziamenti di scopo; ulteriori finanziamenti.

49 ISCRIZIONE INIZIALE: GLI ONERI FINANZIARI
Trattamento contabile degli oneri finanziari In genere tali oneri costituiscono spese dell’esercizio e sono imputati a conto economico. Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione/realizzazione dei beni materiali possono essere capitalizzati ad incremento del valore del bene alle seguenti condizioni: se si tratta di oneri su capitali presi a prestito specificatamente per l’acquisizione dell’immobilizzazione (finanziamenti di scopo); solo quelli maturati nel “periodo di costruzione” (compreso tra l’esborso finanziario ai fornitori dei beni e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso se significativo); il finanziamento deve essere realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti. A tal proposito se il pagamento avviene tramite accensione di finanziamenti a breve termine, l'impresa deve determinare, tramite appositi strumenti amministrativi come i prospetti finanziari dei flussi, l'ammontare di tali finanziamenti utilizzate per il pagamento dei cespiti. Nel caso si utilizzino sia finanziamenti a breve che a medio-lungo termine, si deve assumere che l'acquisizione sia stata effettuata in via prioritaria con i finanziamenti a medio -lungo termine; il tasso di interesse da capitalizzare deve essere quello realmente sostenuto e nel caso si siano utilizzate più fonti di finanziamento con tassi differenti è opportuno far riferimento alla media ponderata dei tassi utilizzati.

50 Esempio di capitalizzazione di oneri finanziari tratto con adattamenti dalla bozza di OIC 16
Il 2 gennaio 2012 la società A da in appalto la costruzione di un fabbricato per un valore complessivo di Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati, in base allo stato di avanzamento dei lavori, i seguenti pagamenti a favore dell'appaltatore: TOTALE 800 Si assume che non vi siano altri beni in corso di costruzione. I finanziamenti della società sono, a fine esercizio, i seguenti: - Finanziamento di scopo assunto all'inizio del mese di gennaio a fronte della realizzazione del fabbricato di importo pari a 150 con un tasso di interesse del 6%; - finanziamento ottenuto all'inizio del mese di gennaio dalla banca B per un importo di 100 con un tasso del 7%; - finanziamento ottenuto all'inizio del mese di gennaio dalla banca C per un importo di 300 con un tasso dell'8%. Occorre stabilire l'importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione. A tal fine occorre calcolare la media ponderata dei costi sostenuti alla luce dei pagamenti effettuati: Data Costo sostenuto Periodo di capitalizzazione Costo medio accumulato nell'esercizio 2012 120 11 mesi 110 80 9 mesi 60 400 3 mesi 100 200 TOTALE 800 270 Ne consegue che il costo medio ponderato in base ai mesi su cui applicare la capitalizzazione degli oneri finanziari (al tasso di interesse annuo) nell'esercizio 2012 è pari a 270.

51 Interessi capitalizzabili
Esempio di capitalizzazione di oneri finanziari tratto con adattamenti dalla bozza di OIC 16 Bisogna ora determinare gli interessi capitalizzabili dando priorità al finanziamento di scopo che ha un tasso del 6%. Il tasso da applicare agli altri 2 finanziamenti generici deve essere calcolato in termini di media ponderata nel seguente modo: Finanziamento B tasso 7% Finanziamento C tasso 8% Totale media ponderata 7% x (100/400) + 8% (300/400) = 7,75% Gli interessi da capitalizzare saranno determinati nel seguente modo: Finanziamento Costo sostenuto oggetto di capitalizzazione tassi Interessi capitalizzabili Di scopo 150 6% 9,00 generico 120 7,75% 9,30 TOTALE 270 18,30

52 CHIARIMENTI SULL’AMMORTAMENTO
I NUOVI OIC CHIARIMENTI SULL’AMMORTAMENTO OIC 16 in consultazione: No Ammortamento se: valore residuo stimato ≥ valore netto contabile Si Ammortamento sui cespiti temporaneamente non utilizzati Valore residuo: Euro Valore contabile: Euro Fabbricato

53 LA VALUTAZIONE – ASPETTI PECULIARI
LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LA VALUTAZIONE – ASPETTI PECULIARI La correttezza degli ammortamenti. In caso di modifica della vita utile: la presenza delle motivazioni richieste dai principi contabili e la completezza dell’informativa nella nota integrativa. In caso di rivalutazioni: la correttezza della rivalutazione effettuata in relazione alle indicazioni della legge di rivalutazione monetaria e dei principi contabili. In presenza di segnali di possibili perdite durevoli di valore (es. eccesso di capacità produttiva, perdite ricorrenti e persistenti): la contabilizzazione della svalutazione. Il corretto trattamento contabile delle spese di manutenzione. Leasing finanziario e lease back.

54 LA VALUTAZIONE – AMMORTAMENTI
Il costo storico sostenuto per l'acquisizione dell'immobilizzazione deve essere ripartito tra gli esercizi della vita utile dello stesso tramite la procedura di ammortamento. In linea generale tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento ad eccezione: dei terreni dei fabbricati civili (immobili patrimonio) a determinate condizioni La logica di tali eccezioni è rinvenibile nella circostanza che l'utilità non si esaurisce nel tempo.

55 IL CAMBIAMENTO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO
Esempio: Impianto con costo storico di € coefficiente di ammortamento al 10% (q.a ) già ammortizzato per 8 esercizi al VNR € Nuovo piano di ammortamento 2012 con vita utile residua di 6 esercizi (4 in più) Nuovo coefficiente di ammortamento: /4= %

56 IMMOBILIZZAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA
I NUOVI OIC IMMOBILIZZAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA OIC 16 attuale: classificazione in un’apposita voce dell’attivo circolante. OIC 16 in consultazione: classificazione come “di cui destinate alla vendita” nelle immobilizzazioni materiali se: di importo rilevante; vendibili alle condizioni attuali; vendita altamente probabile; vendita dovrebbe concludersi nel breve termine.

57 TFR nelle Società con 50 o più dipendenti
I NUOVI OIC OIC 19 – FONDI, TFR E DEBITI TFR nelle Società con 50 o più dipendenti Conferma del seguente trattamento contabile: costo rilevato in B.9.c (Costo del personale); debito rilevato in B.13 (Debiti verso istituti di previdenza e di assistenza).

58 I NUOVI OIC OIC 29 – ERRORI Eliminata la differenza tra errori determinanti ed errori non determinanti: sempre eliminati con contropartita l’area straordinaria. Se l’errore si riferisce ad un’operazione che non ha interessato il conto economico (es. rivalutazione, fusione, ecc.) l’errore si corregge in contropartita al patrimonio netto.

59 OIC 29 – EVENTI STRAORDINARI
I NUOVI OIC OIC 29 – EVENTI STRAORDINARI Conferme Non sono eventi straordinari: scioperi; utili/perdite su cambi; perdite su crediti, anche rilevanti; controversie se ricorrenti e/o pertinenti all’ordinaria gestione dell’impresa.

60 OIC 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I NUOVI OIC OIC 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE Comportamento in bilancio Deve essere stanziato il fondo rischi in bilancio L’onere può essere attendibilmente stimato Lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati L’onere può essere attendibilmente stimato entro un campo di variabilità di valori Probabile Non viene effettuato alcun accantonamento Deve essere esposta adeguata informativa in nota integrativa L’onere non può essere attendibilmente stimato Non viene effettuato alcun accantonamento Deve essere esposta adeguata informativa in nota integrativa Grado di “avveramento” dell’evento Possibile Non viene effettuato alcun accantonamento Non vengono fornite indicazioni in nota integrativa Remoto

61 OIC 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR
I NUOVI OIC OIC 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR Serie storiche PROCESSO DI STIMA Acquisizione di pareri da consulenti esterni ISCRIZIONE Distinta per «aree gestionali» Riesame ed eventuale riesposizione (eventuale eccedenza  imputazione nella medesima «area gestionale» ESERCIZI SUCCESSIVI

62 FUNZIONE INFORMATIVA (§4) MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE
I NUOVI OIC OIC 22 – CONTI D’ORDINE Prestate Garanzie Ricevute FUNZIONE INFORMATIVA (§4) Impegni Beni di terzi preso la società Beni delle società presso terzi MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE Unica colonna in calce allo Stato Patrimoniale (§14) No iscrizione degli accadimenti già oggetto di rilevazione in SP, CE o nota integrativa

63 NO ISCRIZIONE DI CONTI D’ORDINE ESEMPI DI NON ISCRIZIONE
I NUOVI OIC OIC 22 – CONTI D’ORDINE NO ISCRIZIONE DI CONTI D’ORDINE REGOLA GENERALE (§13) NO iscrizione nei conti d’ordine di accadimenti già oggetto di rilevazione in SP, CE o NI Depositi cauzionali ricevuti (§13) Beni della società presso terzi (§13) Costituzione di garanzie reali relative a debiti propri (§20) Lettera di patronage «semplice» (§23) Impegni di modesto importo (§27) ESEMPI DI NON ISCRIZIONE

64 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

65 OIC N. 28 I FINANZIAMENTI DEI SOCI Versamenti a favore della società
Acquisiti definitivamente Obbligo di restituzione PATRIMONIO NETTO FINANZIAMENTO SOCI A VII – ALTRE RISERVE D 3 – DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI ART. 45 TUIR: presunzione di fruttuosità e di percezione degli interessi a meno di prova contraria (clausola statutaria; contratto; bilancio)

66 OIC N. 28 I FINANZIAMENTI DEI SOCI Versamenti in c/aumento di capitale
Sono versamenti anticipati delle somme che i soci devono corrispondere per la liberazione dell’aumento di C.S. che sarà deliberato dalla società e che essi intendono sottoscrivere. Tale riserva non può essere utilizzata per altro scopo. Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del C.S. Occorre una delibera assembleare. Versamenti in c/futuri aumenti di capitale Anche questi versamenti presentano un vincolo di destinazione ma l’aumento di C.S. non è ancora deliberato. Non possono essere utilizzati per coprire perdite o aumentare gratuitamente il C.S. L’operazione può essere effettuata anche senza una delibera assembleare. Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Sono versamenti di tutti o anche di alcuni soci, di solito proporzionali alle quote di partecipazione che non hanno un vincolo di destinazione e che vanno ad incrementare le riserve. L’eventuale aumento di C.S. con utilizzo di tale riserva è da qualificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci. Versamenti a copertura di perdite Possono essere utilizzati solo per le coperture delle perdite come alternativa ai procedimenti ex artt c.c. Occorre dare adeguata informativa nella nota integrativa.

67 CHECK-LIST DI CONTROLLO
I FINANZIAMENTI DEI SOCI CHECK-LIST DI CONTROLLO Analisi dei verbali o atti dai quali scaturisce la decisione di effettuare i versamenti per individuarne le condizioni, la qualificazione, il vincolo di destinazione, la conformità ad eventuali clausole statutarie (es. necessaria proporzionalità). Monitoraggio dell’utilizzazione dei versamenti e la loro conformità al vincolo di destinazione. Analisi della corretta contabilizzazione. Analisi della completezza delle informazioni nella nota integrativa.

68 I FINANZIAMENTI DEI SOCI
DEFINIZIONE Si tratta di prestiti assimilabili al contratto di mutuo (capitale di credito). La pattuizione del finanziamento legale esclusivamente ciascun socio alla società e può essere stabilita in modo del tutto libera: può essere svincolato dalla proporzionalità di partecipazione al C.S.; può essere effettuato tramite semplice scambio di corrispondenza; può essere fruttifero o infruttifero. L’eventuale delibera assembleare vincola solo i soci che hanno aderito (Trib. Roma ). Può accadere che con un atto di remissione del debito (art del c.c. “dichiarazione di remissione del debito)1, i soci rinuncino al credito vantato nei confronti della società. In merito il Tribunale di Monza, con Sentenza n. 6/2001 ha precisato che: “…non v’è dubbio che se il creditore è libero di rinunciare al suo diritto (art del c.c.) a fortiori possa rinunciare a una qualità “naturale” del credito. Non può invece ritenersi legittimo che il debitore, senza il consenso del creditore modifi chi unilateralmente la natura del rapporto obbligatorio, trasformando la situazione soggettiva dell’altra parte da soggetto titolare di una posizione di credito(sia pure in capo a persona che rivesta in pari tempo qualità di socio) in quella di detentore di una partecipazione societaria.”

69 la facoltà sia prevista nello statuto;
I FINANZIAMENTI DEI SOCI DELIBERA CICR La raccolta di fondi dai soci non è considerata “raccolta di risparmio tra il pubblico” al verificarsi delle seguenti condizioni previste dalla delibera CICR : la facoltà sia prevista nello statuto; la raccolta avvenga esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2% del C.S. risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi; il versamento non sia effettuato mediante strumenti a vista o altri mezzi di pagamento. Eccezione per finanziamenti infragruppo e quelli occasionali fatti solo da alcuni dei soci

70 ART. 2467 C.C. E ART. 2497-QUINQUIES C.C.
I FINANZIAMENTI DEI SOCI LA POSTERGAZIONE ART C.C. E ART QUINQUIES C.C. “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (…)” Srl AMBITO SOGGETTIVO: Soc. soggette a direzione e coordinamento ex art c.c. La postergazione non determina una equiparazione dei finanziamenti al capitale di rischio ma si limita a regolare il concorso del credito del socio alla restituzione con i crediti degli altri creditori sociali. Il finanziamento deve essere stato concesso in condizioni di squilibrio dell’indebitamento rispetto al PN o in situazioni dove era ragionevole apportare capitale e non prestiti CONDIZIONE OGGETTIVA

71 GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI
I FINANZIAMENTI DEI SOCI GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI Indicatore Descrizione CCN Se < 0 l’analisi è negativa: Attivo circolante < a passivo corrente = squilibrio finanziario MA.TES Se <0 analisi negativa: le liquidità immediate e quelle differite sono < alle passività correnti (il valore ideale dovrebbe aggirarsi tra 1,2, e 1,5) MA.S Se <0 giudizio negativo: il PN è inferiore all’attivo fisso. Caso frequentissimo per cui va valutato il rapporto Autonomia finanziaria Rapporto tra capitale proprio e Totale passività: 0-30% - Zona pericolo (struttura finanziaria precaria) 30-50% - Zona vigilanza

72 Assenza di rimborsi effettuati in situazioni prossime all’insolvenza.
I FINANZIAMENTI DEI SOCI CONTROLLI Rispetto della postergazione in termini di qualificazione del finanziamento sin dall’accensione. Assenza di rimborsi effettuati in situazioni prossime all’insolvenza. Rispetto delle condizioni di cui alla delibera CICR del Pagamento se dovuta dell’imposta di registro. Trattamento fiscale ai fini della ritenuta su interessi. Corretto trattamento dell’operazione con “parte correlata”. Artt. 45 e 46 TUIR: presunzione relativa di interessi legali – concetto di maturazione (percezione giuridica)

73 LA COMUNICAZIONE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI
I FINANZIAMENTI DEI SOCI LA COMUNICAZIONE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI INVIO TELEMATICO all’Agenzia delle Entrate ( ) RICOGNIZIONE della voce finanziamenti soci (anche persona giuridica) e delle riserve di capitali derivanti da versamenti a fondo perduto o rinuncia a crediti. Verifica NOTA INTEGRATIVA in merito a rapporti con parti correlate e ai compensi agli amministratori.

74 LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

75 LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: ASPETTI CIVILISTICI
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: ASPETTI CIVILISTICI Non esiste nel c.c. un obbligo specifico. Art c.c.: libro giornale, libro Inventari e… le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Se adotto LIFO o FIFO (flussi di beni in entrata e uscita) come faccio senza contabilità di magazzino? È rimesso all’Autorità giudiziaria il compito di appurare, caso per caso, l’obbligatorietà ex art c.c. per il reato di bancarotta (217 L. fall.).

76 LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: ASPETTI FISCALI
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: ASPETTI FISCALI Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si superano per la seconda volta consecutivamente: ricavi art. 85 TUIR: Euro ,99; valore rimanenze: Euro ,80. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai detti importi soglia.

77 Beni giacenti c/o terzi (in prova, comodato, lavorazione, …).
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO I BENI DA VALUTARE Beni fisicamente esistenti nei magazzini e nelle aree produttive aziendali (stabilimenti, cantieri, depositi, …) esclusi i beni in c/visione, in prova, in deposito, in lavorazione o in trasformazione, in garanzia e, comunque, di proprietà di terzi. Beni giacenti c/o terzi (in prova, comodato, lavorazione, …). Beni in viaggio (non ancora in magazzino ma acquisiti già in proprietà).

78 Regola generale del concetto di mercato
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO LA VALUTAZIONE: PROBLEMI OPERATIVI IL VALORE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO La determinazione del valore di mercato di regola va effettuata come segue: Tipo di giacenze Regola generale del concetto di mercato Materie prime e sussidiarie e semilavorati di acquisto Costo di sostituzione Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di produzione Valore netto di realizzo Prodotti finiti, merci

79 Rischio intrinseco elevato
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO TREND PREZZI DELLE MATERIE PRIME NEL SETTORE CHIMICO Rischio intrinseco elevato

80 VALUTAZIONE AL MINORE TRA COSTO E VALORE DI MERCATO (PRICE TEST)
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO VALUTAZIONE AL MINORE TRA COSTO E VALORE DI MERCATO (PRICE TEST) Esempio: Esempio tratto dall’OIC n.13

81 VNR MP=VNR PF – Costi compl. (manod. + spese ind.li)
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO VALUTAZIONE - PRICE TEST Esempio tratto dall’OIC n.13 VNR MP=VNR PF – Costi compl. (manod. + spese ind.li) Il minor costo di sost. delle MP viene compensato dal magg. VNR del PF

82 LA COMPETENZA ECONOMICA: IL PROBLEMA DEI BENI IN VIAGGIO
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO LA COMPETENZA ECONOMICA: IL PROBLEMA DEI BENI IN VIAGGIO Sugli acquisti: confrontare i DDT di entrata relative alle merci ricevute immediatamente prima delle chiusura dell’esercizio con le fatture dei fornitori e controllare che siano state registrate nell’esercizio di competenza. Il confronto deve essere effettuato partendo sia dai DDT di entrata sia dalle fatture; effettuare lo stesso controllo per i DDT di entrata e le fatture di fornitori relative alle merci ricevute immediatamente all’inizio dell’esercizio successivo. Sulle vendite: confrontare gli ultimi DDT di uscita relative alle merci spedite immediatamente prima della chiusura dell’esercizio con le fatture a clienti. Il confronto deve essere effettuato partendo sia dai DDT di uscita sia dalle fatture; effettuare lo stesso controllo per i DDT di uscita e le fatture a clienti relative alle merci spedite all’inizio dell’esercizio successivo.

83 COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF Fatture di vendita Descrizione prodotti Ricavo Data di spedizione In magazzino al 31/12 Clausola incoterms Data n. Imponibile Esercizio 27/12/2012 1883 Cod. 850 2012 NO Ex works 28/12/2012 1894 85.000 Cod. 951 ND 1899 52.600 Cod 29/12/2012 1906 Cod. 100 FOB 30/12/2012 1914 65.750 Cod. 340 02/01/2013 1 Cod. 610 2013 SI 03/01/2013 6 87.809 7 Cod. 812 9 48.877 Cod. 513 04/01/2013 15 Cod. 980

84 COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF La fattura n. 1906, emessa il 29/12/2012 è relativa a merci che risultano spedite nell’esercizio 2012, ma il contratto prevede la clausola incoterms FOB (Franco a bordo). Se, ad esempio, il documento che attesta l’avvenuta consegna a bordo della nave è datato 4/01/2013, il ricavo doveva essere imputato nell’esercizio 2013 e non nell’esercizio 2012 come risulta dal prospetto del cut-off. 84

85 COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF Storno della vendita non di competenza dell’esercizio: Rilevazione delle rimanenze di merci (per ipotesi pari a € ): Vendite estere a Clienti ,00 Rimanenze prodotti finiti e merci a Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,00 Attenzione al fatto che i sw non consentono di stornare i clienti e si usa “Anticipi da clienti” – Errato: inserire in diminuzione da clienti un conto “Rettifiche merci in viaggio”

86 COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF La fattura n. 15 è relativa a merci la cui spedizione è avvenuta nell’esercizio 2012 (infatti dalla contabilità di magazzino le merci non risultavano più in rimanenza alla fine dell’esercizio 2012). Il contratto indica come clausola “Ex works”. Vi è un errore di imputazione del ricavo, che doveva essere imputato all’esercizio 2012. La rilevazione contabile è la seguente: Clienti c/fatture da emettere a Vendite estere ,00

87 UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI La società non deve cambiare principio contabile di valutazione e criterio applicativo nel tempo. L’art bis del codice civile al comma 1 n. 6 sancisce che «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro». Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le deroghe al principio della uniformità dei criteri di valutazione sono consentite solo in casi eccezionali e che in tali casi occorre darne ampia motivazione nella nota integrativa indicando anche gli effetti della modifica sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

88 UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI Ad esempio non è possibile passare dal criterio LIFO al FIFO arbitrariamente. Il cambiamento del criterio di valutazione è ammesso ma essendo una deroga va adeguatamente motivato nella nota integrativa. La tentazione di passare dal criterio LIFO al FIFO nei periodi di “vacche magre” è forte in quanto normalmente si addiviene ad un maggior valore delle rimanenze finali e quindi dell’utile. Le politiche di window dressing non sono, però, una motivazione valida per operare un cambiamento nel criterio contabile. Un esempio di motivazione valida potrebbe essere la circostanza relativa ad una società che viene inclusa per la prima volta in un perimetro di consolidamento dove la consolidante utilizza ad esempio il metodo FIFO e la consolidata il LIFO. La consolidante potrebbe chiedere alla consolidata di cambiare “una tantum” il metodo di valorizzazione delle rimanenze per omogeneizzare i principi di consolidamento.

89 ESEMPIO DI INFORMAZIONE DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO ESEMPIO DI INFORMAZIONE DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA Nel bilancio chiuso al la società ha modificato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino da Lifo a Fifo. Il cambiamento del criterio si è reso necessario in quanto per la prima volta il bilancio della società è stato incluso nel perimetro di consolidamento del Gruppo … che adotta come policy contabile di gruppo il metodo Fifo, riconosciuto anche dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per effetto del cambiamento l’utile dell’esercizio 2012 è stato, prima dell’effetto fiscale e dell’effetto cumulativo pregresso, di € 100 (€ 60 al netto dell’effetto fiscale) superiore a quello che sarebbe risultato qualora si fosse continuato ad applicare il metodo Lifo. Si rileva, inoltre, che l’effetto cumulativo pregresso del cambiamento, calcolato sulle rimanenze iniziali è stato di circa € 300 (€ 180 al netto dell’effetto fiscale) ed è stato imputato alla voce proventi straordinari. Conseguentemente l’effetto complessivo sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto al è stato di € 400 (€ 240 al netto dell’effetto fiscale).

90 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Rappresentazione contabile, tariffa incentivante e disciplina fiscale

91 L’IMPATTO IN BILANCIO GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SP CE
Terreni e Fabbricati Impianti e macchinari Altre Imm. Imm. “diritti di superficie” SP Fondo ripristino Contributi c/esercizio (Tariffa incentivante) Ricavi vendita energia CE Quote ammortamento Canoni leasing Costi per godimento beni di terzi (diritto di sup.) Acc.to a f.do ripristino 91

92 TARIFFA INCENTIVANTE GSE
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TARIFFA INCENTIVANTE GSE La tariffa incentivante, così come è stata considerata dall’Agenzia delle Entrate, va considerata quale contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante. Contabilmente deve essere considerata come ricavo di esercizio (anche ai fini IRAP) CM n. 47/2007: Esclusione della tariffa incentivante da IVA ex art. 2, c. 3, DPR 633/72 (non è integrazione del corrispettivo) 92

93 SCRITTURE CONTABILI CONTRIBUTO
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCRITTURE CONTABILI CONTRIBUTO Al momento della comunicazione da parte del GSE(Gestore del Servizio Elettrico) dell’ottenimento della tariffa incentivante Al momento dell’incasso della tariffa incentivante al netto della ritenuta fiscale si avrà: Al momento delle rilevazioni delle imposte di competenza: 93

94 CONTABILIZZAZIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTABILIZZAZIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA Contrariamente al caso della tariffa incentivante la vendita è soggetta a IVA 94

95 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
BENE IMMOBILE? BENE MOBILE?

96 DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI IRES C.M. N. 46/E/2007 Impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all'attività d'impresa le cui quote di ammortamento, commisurate al relativo costo d'acquisto, sono deducibili. Criterio distintivo fra bene mobile e bene immobile è nella fissità al suolo o meno del bene stesso. 96

97 DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI IRES C.M. n. 38/E del chiarisce che gli impianti situati su un terreno o su edifici non costituiscono impianti infissi al suolo in quanto normalmente i moduli che li compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. concetto di separabilità dell'impianto dal terreno in modo agevole e senza necessità di antieconomici interventi di adattamento. 97

98 IMPIANTO CONSIDERATO BENE MOBILE
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTO CONSIDERATO BENE MOBILE Impianto considerato bene mobile se acquisito in proprietà ammortizzabile con il coefficiente del 9%. Il terreno sottostante non è ammortizzabile; se acquisito in leasing, i relativi canoni sono deducibili in base ad una durata minima del contratto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (D.M ),in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice. Applicando il coefficiente di ammortamento del 9%, la durata minima del contratto di locazione finanziaria “fiscale” è di 89 mesi; ai fini dei conteggi da eseguire per la verifica quale società non operativa l'impianto va considerato come altra immobilizzazione, con percentuale applicabile, per la determinazione del ricavo minimo, del 15%. La percentuale applicabile per determinare il reddito minimo è del 12%. 98

99 IMPIANTO CONSIDERATO BENE IMMOBILE
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMPIANTO CONSIDERATO BENE IMMOBILE Impianto considerato bene immobile l'impianto fotovoltaico è soggetto a coefficiente di ammortamento del 4%, come da D.M. 31 dicembre 1988, Gruppo XVII, specie 1/b; il terreno sottostante, se di proprietà, deve essere scorporato ai fini dell'ammortamento; in caso di finanziamento a mezzo contratto di leasing la durata minima “fisclale” è pari a 2/3 di 25 anni (giusto coefficiente di ammortamento del 4%) e, quindi, pari a 16 anni e 8 mesi; in questo caso era dovuta anche l’imposta straordinaria sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovute all’atto del riscatto; il conteggio ai fini della verifica società non operativa va effettuato attribuendo all'impianto il coefficiente proprio dei beni immobili e, quindi, del 6%, ridotto all'1% in caso di immobile situato in comune con meno di abitanti. 99

100 DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI CATASTALI Agenzia Territorio (Circ. 3/T del ) Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (capacità superiore a 20 kw) utilizzati come centrali vanno classificati come opifici e devono essere accatastati quali D/1. Impianti di potenza superiore integrati negli edifici non vanno comunque autonomamente accatastati. 100

101 CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO I pannelli tecnicamente sono amovibili per cui potrebbero essere qualificati “beni mobili” e ammortizzati al 9% L’operazione difficilmente è fattibile dal punto di vista economico Costi di rimozione: circa 2-3% investimento Costi di installazione: circa 20% investimento Costi di allaccio: variabili Decreto Interm.le : decadenza dal diritto alla tariffa incentivante in caso di spostamento PRUDENZA: BENE IMMOBILE (Coefficiente di ammortamento 4% = vita utile 25 anni – valida anche ai fini civilistici) 101

102 CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
ASSILEA – Circ. 20/2009: Gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto di un immobile o nei suoi infissi hanno natura di immobile per cui il coefficiente di ammortamento è del 4%

103 GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CASS. N /2009 … Se il criterio di distinzione tra beni mobili e immobili fosse quello della “sbullonabilità”, allora anche la Torre Eiffel sarebbe un bene mobile… BENE MOBILE? 103

104 GLI IMMOBILI “MERCE”

105 DEFINIZIONE Gli immobili "merce" sono quelli alla cui produzione o vendita è diretta l'attività di impresa. L'esempio tipico è rappresentato dalla vendita di appartamenti da parte di un'impresa edile avente ad oggetto costruzione e relativa cessione di immobili. La natura di beni merce non viene perduta neanche nel caso degli immobili temporaneamente locati da un'impresa, purché l'oggetto sociale di quest'ultima sia l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari per la rivendita, o nei casi in cui sussista concretamente la destinazione alla commercializzazione dei cespiti.

106 DEFINIZIONE Nell'ambito delle imprese edili, gli immobili merce sono rappresentati dai: fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita; dai terreni e dai fabbricati acquistati dalle società di compravendita immobiliare e destinati alla ristrutturazione, rivendita, ecc...; dai terreni a destinazione edificatoria su cui realizzare opere, costruzioni, ecc. Per imprese che svolgono attività di costruzione e/o compravendita si considerano "merci" gli immobili di loro appartenenza che non risultino strumentali ma destinati alla vendita . La valutazione delle rimanenze sarà fatta al costo di acquisto specifico comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

107 LE IMMOBILIARI DI COMPRAVENDITA
I costi sostenuti per l'acquisto di immobili (terreni, fabbricati) di competenza dell'esercizio (stipula dell'atto pubblico) andranno iscritti in bilancio alla voce B 6) nei costi di acquisto per materie prime, sussidiarie di consumo e merci la costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se a fine esercizio dovessero essere invenduti si procederà ad iscrivere i beni stessi valutati al costo specifico nella voce pertinente dello Stato Patrimoniale e del conto economico

108 LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
Per quanto riguarda le imprese di costruzione la valutazione delle rimanenze presenta, invece, maggiore complessità in quanto si innesta un processo produttivo che da materie prime porta alla realizzazione di prodotti finiti da vendere sul mercato o ad un committente su ordinazione (appalto). Nel caso di imprese che realizzano immobili destinati alla vendita il processo produttivo può essere attuato direttamente tramite acquisto del terreno, edificazione e vendita a uno o più clienti o anche in tutto o in parte indirettamente tramite imprese terze a cui vengono appaltate delle fasi di lavorazione.

109 LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
Nel caso, al termine dell'esercizio, la società immobiliare di costruzione ha in rimanenza immobili non ancora venduti, tali beni verranno iscritti nella voce C.I dello Stato Patrimoniale (RIMANENZE), più nello specifico: -C.I 1 <<Materie prime, sussidiarie e di consumo>> per gli immobili acquistati per effettuare interventi di recupero non ancora iniziati; -C.I 2 <<Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati>> per gli immobili in corso di costruzione o di "recupero" senza essere ultimati; -C.I 4 <<Prodotti finiti e merci>> per gli immobili ultimati, ma non ancora venduti o immobili acquistati per essere rivenduti. I ricavi derivanti dalla loro cessione vanno indicati alla voce A.1 <<Ricavi delle vendite e prestazioni>> del C E. Inoltre: - A.2 <<Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti>> per gli immobili in corso di produzione/recupero oppure fabbricati ultimati; - B.11 <<Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci>> per gli immobili acquistati ma sui quali non è stato realizzato alcun intervento. Nel caso di costruzioni di immobili per conto proprio le rimanenze dovranno, ovviamente, essere valutate a costo specifico

110 LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
Non possono essere inclusi nelle rimanenze le spese generali amministrative e di vendita. Gli acconti o le caparre incassate costituiscono debiti e non rilevano ai fini della valutazione delle rimanenze.

111 LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE –
RIPARTIZIONE DEL VALORE TRA PIU’ IMMOBILI Si pensi al caso di una palazzina costituita da più appartamenti vendibili. La attribuzione dei costi diretti e di quelli indiretti può avvenire con una certa semplicità se identifichiamo come centro di costo la palazzina. Cosa diversa è, però, valorizzare il singolo bene vendibile. Attività che diventa necessaria allorché si procede con la vendita di solo alcuni degli appartamenti. Il costo sospeso a fine esercizio potrebbe essere determinato, in questi casi, rapportando il costo complessivo del fabbricato alla sua superficie utile complessiva espressa in metri quadrati e moltiplicando il risultato per la superficie della porzione di fabbricato ancora da vendere. A fabbricati finiti bisogna porre attenzione anche a ulteriori circostanze: a) migliorie che riguardano solo alcune unità immobiliari i cui costi vanno imputati direttamente alle unità immobiliari cui si riferiscono; b) costi ancora da sostenere relativamente ad unità immobiliari già alienate. Si pensi al caso di opere di sistemazione esterna. In questo caso nell'esercizio di competenza della vendita bisognerà iscrivere anche i costi di completamento. Qualora non siano esattamente determinabili bisognerà stanziare a conto economico il costo rappresentante la miglior stima degli stessi.

112 LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE – IL PRICE TEST
L’art del c.c., prevede che qualora il valore di realizzo delle giacenze, così come desumibile dall’andamento del mercato, sia inferiore alla valutazione al costo di acquisto o di produzione occorre assumere tale minor valore per la valorizzazione delle giacenze. La determinazione del valore di mercato di regola va effettuata come segue:

113 LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE – IL PRICE TEST NEI PERIODI DI CRISI
La crisi del mercato immobiliare ha comportato in molti casi una stasi prolungata delle vendite di immobili. Se a ciò si aggiunge che in molti casi i prezzi di vendita sono stati diminuiti al fine di sopperire a esigenze preminentemente di "cassa" ci si rende immediatamente conto di come in alcuni casi possa scattare una valorizzazione degli immobili "merce" in rimanenza non al costo di costruzione ma al minor valore presumibile di realizzo. Si pensi al caso di un fabbricato civile contente 8 appartamenti destinati alla vendita che per alcuni anni sono rimasti invenduti ad un prezzo stabilito dall'impresa che remunerava i costi oltre un margine del 10%. Qualora la società, in difficoltà nei pagamenti delle rate di mutuo e dei fornitori, decide ad inizio 2013, di abbattere i prezzi di vendita (ad es. comunicando la direttiva ad agenzie immobiliari) anche al di sotto del costo di fabbricazione al fine di fare cassa e dare temporanee risposte ai creditori va da se che difficilmente potrà sostenere una valorizzazione degli immobili al valore di costo. Ancora più evidente sarebbe la circostanza, riscontrata nella prassi, di vendita di alcuni appartamenti facenti parte di in un unico complesso ad un prezzo inferiore a quello di costruzione.

114 LE NOVITÀ SULLA REVISIONE ED IL GIUDIZIO DEL REVISORE

115 I NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI
Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale (Decreto 28/12/2012 n. 261 – GU 43 del 20/02/2013) Sezione dei revisori inattivi (Decreto 8/1/2013 n. 16 – GU 43 del 20/02/2013)

116 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI
LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale GIUSTA CAUSA DI REVOCA Cambio del soggetto che ai sensi dell’art.2359 esercita il controllo della società assoggettata a revisione salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo (revisore principale del gruppo: PdR n. 600). Il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggetta alla revisione. Il cambiamento all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggetta a revisione. Sopravvenuta inidoneità del revisore. Riallineamento della durata dell’incarico a quella della capogruppo. ART. 13, c. 2, D.lgs. 39/2010: L’incarico di revisione legale ha la durata di 3 esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio dell’incarico

117 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI
LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale GIUSTA CAUSA DI REVOCA Gravi inadempimenti. Sopravvenuta insussistenza dell’indipendenza del revisore. Sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione. NULLI I PATTI CHE ESCLUDONO O LIMITANO LA POSSILITÀ DI REVOCA DELL’INCARICO PER GIUSTA CAUSA

118 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI
LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale DIMISSIONI Cambio del soggetto che ai sensi dell’art.2359 esercita il controllo della società assoggettata a revisione. Cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società di revisione. Cambiamento all’interno del gruppo cui appartiene la stessa società. Mancato pagamento del corrispettivo dopo costituzione in mora ex art c.c. Grave o reiterata frapposizione di ostacoli alla revisione. PROROGATIO Il revisore dimissionario continuerà ad esercitare le sue funzioni fino al subentro del nuovo revisore per un periodo massimo di 6 mesi

119 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI
LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012 NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale DIMISSIONI Pensionamento. Compromissione dell’indipendenza. ALTRE CAUSE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E RILEVANTI

120 IL REGISTRO DEI REVISORI INATTIVI
DAL 7 MARZO 2013 REGISTRO DEI REVISORI INATTIVI D’UFFICIO per i soggetti già iscritti che non hanno incarichi di revisione legale o non hanno collaborato con società di revisione per 3 anni consecutivi SU RICHIESTA Anche prima del decorrere dei 3 anni previa presentazione di una dichiarazione nella quale si attesta di non avere in corso incarichi (il MEF deve accogliere o rigettare la domanda entro 90 gg.)

121 REVISORI INATTIVI Possono usare il titolo di revisore legale se iscritti nel registro e in regola col versamento del contributo annuale di Euro 26 Non sono tenuti ad osservare obblighi in materia di formazione continua Non sono soggetti al controllo di qualità e la pagamento dei relativi contributi Non possono assumere incarichi se non dopo aver preso parte a corsi di formazione della durata minima di 60 ore in conformità a programmi specifici del MEF Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento, il corso stesso resta privo di effetti Se il revisore inattivo svolge volontariamente la FPC in materia di revisione è esonerato dal corso speciale (60 crediti nel triennio con minimo 15/anno) I neo iscritti che assumono un incarico entro 12 mesi sono esonerati dall’obbligo formativo

122 LE FORME DI CONTROLLO NELLE SRL
LE NOVITÀ DELL’ART. 35 DECRETO SEMPLIFICAZIONI (DL n. 5/2012 converito nella L. n. 35 del ): Disposizioni in materia di controllo societario in vigore dal 10 febbraio 2012 DOTT. ERMANDO BOZZA 122

123 NOMINA OBBLIGATORIA LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012
Art Sindaco e revisione legale dei conti (omissis – co. 1) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le SpA. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c. del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA.

124 CONSEGUENZE PRODOTTE DALL’ATTUALE DISCIPLINA
LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012 CONSEGUENZE PRODOTTE DALL’ATTUALE DISCIPLINA Viene meno l’obbligo di nomina del collegio sindacale/sindaco unico Il collegio sindacale è pertanto destinato ad essere sostituito, nella gran parte dei casi, dal REVISORE UNICO Scompare nelle Srl: l’attività di vigilanza, i poteri del CS di convocare l’assemblea, ecc. La tutela del capitale in presenza di perdite? In presenza dei requisiti che rendono obbligatori i controlli è sufficiente nominare il revisore unico

125 LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012
Società per azioni (SpA) Società a responsabilità limitata (Srl) La vigilanza è sempre soltanto FACOLTATIVA Attività di vigilanza del Collegio Sindacale Assemblea degli azionisti Assemblea dei soci Revisione legale Revisione legale Consiglio di amministrazione Consiglio di amministrazione In presenza dei requisiti previsti dall’art c.c.

126 LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012
MANCATA NOMINA OBBLIGATORIA BILANCIO DI ESERCIZIO NULLO ANNULLABILE Atto contrario alla legge Tutela interessi generali Vizio del procedimento Cass del 9 maggio 2008 Tribunale di Latina sentenza del 23 marzo 2011  Corte d’Appello di Milano (sentenza del 26 maggio 1998)

127 I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ
127

128 LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE Art.1, c.1, lett. M) D.Lgs. n. 39/2010 Revisione legale: Revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010 Testo unico sulla revisione

129 DOC. INTERPRETATIVO CNDCEC DEL 16.02.2011
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ DOC. INTERPRETATIVO CNDCEC DEL In pendenza del procedimento europeo di adozione dei principi di revisione internazionali (ISA) e date le precise prescrizioni, transitorie ed a regime, previste nel D.Lgs. n. 39/2010 non è possibile, allo stato, attribuire loro alcuna valenza giuridica nelle revisioni legali. Per le revisioni legali dei bilanci delle società non soggette alla vigilanza della Consob il D.Lgs. n. 39/2010 non ha mutato il quadro di riferimento nel quale, similmente al passato, non è prevista alcuna cogenza giuridica dei principi di revisione, che continuano quindi ad essere un punto di riferimento tecnico che ogni revisore potrà declinare ed adattare, secondo la propria esperienza e competenza tecnica, in relazione alla situazione nella quale sarà chiamato a rilasciare il proprio parere. Per effetto di quanto precede quindi la revisione legale sui conti annuali e consolidati dell’esercizio 2010, da effettuarsi nel corso del corrente 2011, avrà lo stesso quadro di riferimento normativo del precedente esercizio.

130 LA VALENZA DEI PRINCIPI DI REVISIONE NELLA FASE DI TRANSIZIONE
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ LA VALENZA DEI PRINCIPI DI REVISIONE NELLA FASE DI TRANSIZIONE Enti di interesse pubblico Obbligatori per legge Art. 43 D.Lgs. n. 39/2010 Isa clarified dal bilancio 2011 Enti di diritto comune Norme deontologiche Art. 11 e 43 D.Lgs. n. 39/2010 Isa clarified dal bilancio 2012?

131 QUALI PRINCIPI ADOTTO NELLA REVISIONE DEL BILANCIO 2012?
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ QUALI PRINCIPI ADOTTO NELLA REVISIONE DEL BILANCIO 2012? Art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 SECONDO PARAGRAFO DEL GIUDIZIO … descrizione della natura e della portata della revisione svolta, precisando: - la portata della revisione e i principi e criteri osservati per la revisione stessa ... ISA CLARIFIED CDNCEC Vanno indicati anche nella lettera di incarico o in altro accordo scritto che identifichi i termini dell’incarico Attenzione agli STATUITI PRINCIPI DI REVISIONE!

132 CONTROLLO DELLA QUALITA’
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ CONTROLLO DELLA QUALITA’ Art. 20 D.Lgs. n. 39/2010 Conformità ai principi di revisione Indipendenza Quantità e qualità delle risorse impiegate Corrispettivi Ente di interesse pubblico Ente di diritto comune Almeno ogni 3 anni Almeno ogni 6 anni

133 CONTROLLO DELLA QUALITA’
I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ CONTROLLO DELLA QUALITA’ Art. 20 DLgs. n. 39/2010 DECRETO ATTUATIVO DEL MEF per definire in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo di qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione sugli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale

134 IL GIUDIZIO DEL REVISORE

135 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; 1 verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 2

136 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende: 1 una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 2 un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 3

137 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende: 4 un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 5 Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

138 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO 1° Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità 2° Paragrafo Natura e portata della revisione contabile Giudizio positivo Rilievi per errata applicazione dei principi contabili Rilievi per limitazioni al processo di revisione Rilievi dovuti a situazioni di incertezza 3° Paragrafo Richiami di informativa 1. Giudizio con rilievi 2. Giudizio negativo 3. Giudizio con rilievi 4. Impossibilità di esprimere il giudizio 5. Giudizio con rilievi 6. Impossibilità di esprimere il giudizio 7. Giudizio negativo 4° Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Richiami di informativa 5° Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione 6° Paragrafo I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza: - 1 o 2: dell’errore - 3 o 4: della limitazione - 5 o 6: dell’incertezza. - 7: in caso di informativa di bilancio carente.

139 Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO 1° Paragrafo 1° Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle r Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità esponsabilità Natura e portata della revisione contabile Natura e portata della revisione contabile 2° Paragrafo Natura e portata della revisione contabile Natura e portata della revisione contabile Rilievi per errata Rilievi per errata Rilievi per limitazioni Rilievi per limitazioni Rilievi dovuti a Rilievi dovuti a Rilievi per errata Rilievi per errata Rilievi per limitazioni Rilievi per limitazioni Rilievi dovuti a Rilievi dovuti a applicazione dei applicazione dei al processo di al processo di situazioni di situazioni di 3° Paragrafo applicazione dei applicazione dei al processo di al processo di situazioni di situazioni di principi contabili principi contabili revisione revisione incertezza incertezza principi contabili principi contabili revisione revisione incertezza incertezza 5. Giudizio con rilievi 5. Giudizio con rilievi 3. Giudizio con rilievi 3. Giudizio con rilievi 5. Giudizio con rilievi 5. Giudizio con rilievi 1. Giudizio con rilievi 1. Giudizio con rilievi 3. Giudizio con rilievi 3. Giudizio con rilievi 6. Impossibilità di 6. Impossibilità di 1. Giudizio con rilievi 1. Giudizio con rilievi 4. Impossibilità di 4. Impossibilità di 6. Impossibilità di 6. Impossibilità di 4° Paragrafo 2. Giudizio negativo 2. Giudizio negativo 4. Impossibilità di 4. Impossibilità di esprimere il giudizio esprimere il giudizio 2. Giudizio negativo 2. Giudizio negativo esprimere il giudizio esprimere il giudizio esprimere il giudizio esprimere il giudizio esprimere il giudizio esprimere il giudizio 7. Giudizio negativo 7. Giudizio negativo 7. Giudizio negativo 7. Giudizio negativo Richiami di informativa Richiami di informativa 5° Paragrafo Richiami di informativa Richiami di informativa Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione 6° Paragrafo Giudizio con rilievi

140 LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO
IL GIUDIZIO DEL REVISORE LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO 1° Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità 2° Paragrafo Natura e portata della revisione contabile Giudizio positivo Rilievi per errata applicazione dei principi contabili Rilievi per limitazioni al processo di revisione Rilievi dovuti a situazioni di incertezza 3° Paragrafo Richiami di informativa 1. Giudizio con rilievi 2. Giudizio negativo 3. Giudizio con rilievi 4. Impossibilità di esprimere il giudizio 5. Giudizio con rilievi 6. Impossibilità di esprimere il giudizio 7. Giudizio negativo 4° Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Richiami di informativa 5° Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione 6° Paragrafo Giudizio con richiami di informativa (con o senza rilievi)


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