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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.

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Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza."— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Adempimento 233-239

2 Adempimento Imputazione debitoredebitimedesima specie facoltà di dichiarare contestualmente nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima specie verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di dichiarare, contestualmente alladempimento, quale debito intende soddisfare, eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione delleffetto estintivo. criteri legali La mancata dichiarazione del debitore, contestuale allesecuzione della prestazione, rende operativi i criteri legali di imputazione (sui quali, art. 1193 c.c.). 233

3 Adempimento Quietanza quietanza L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere attestata dal creditore mediante il rilascio di una c.d. quietanza. atto dovutounilateralerecettizio ricognitivo di un fatto storico prova liberatoria La quietanza è un atto dovuto, unilaterale e recettizio, ricognitivo di un fatto storico, ed assolve la funzione di predisporre, per l'adempiente, una prova liberatoria. diritto alla quietanza Il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un vero e proprio diritto alla quietanza (anche se, difficilmente, è configurabile un suo concreto, operativo, strumento di tutela). 234

4 Adempimento Prestazione in luogo dell'adempimento accordo tra creditore e debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197 c.c.). L'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio, tranne che nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197 c.c.). natura negoziale comportamento concludente L'accordo ha natura negoziale, e richiede, da un lato, il consenso del creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si manifesta con un comportamento concludente effettiva esecuzione della diversa prestazione datio in solutum novazione L'effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si produce con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione (ciò distingue la prestazione in luogo dell'adempimento - datio in solutum - dalla novazione). 235

5 Adempimento trasferimento della proprietà o di altro diritto funzione solutoria causa solvendi Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto di credito), il riferito contratto con funzione solutoria (qualificato dalla causa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col consenso delle parti (contratto c.d. consensuale) garanzia evizionevizi della cosa Il debitore, in questa ipotesi, è tenuto a prestare garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della disciplina sulla vendita, di cui agli artt. 1470 ss., c.c.). cessione del credito cessio pro solvendo cessio pro soluto Nell'ipotesi di cessione del credito, l'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione da parte del creditore (cessio pro solvendo); tuttavia il creditore ed il debitore possono convenire che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso (cessio pro soluto). Prestazione in luogo dell'adempimento 236

6 Adempimento Luogo Il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è normalmente determinato nel negozio-fonte del rapporto obbligatorio (crf., art. 1173 c.c.). usi negoziali In assenza, però, di una espressa previsione ad opera delle parti, si individuerà il luogo dell'adempimento sulla base dei c.dd. usi negoziali. usi normativi natura della prestazionecircostanze obiettive In subordine, hanno rilevanza gli usi normativi (art. 8 disp. prel. c.c.), la natura della prestazione ed altre circostanze obiettive (art. 1182 c.c.). obbligazioni pecuniarie domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, queste devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. 237

7 Adempimento Tempo termine di adempimento scadenza cronologica già validamente sorto Il termine di adempimento, essenziale alla configurabilità stessa dellobbligo giuridico, indica la scadenza cronologica dellobbligazione, ed è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già validamente sorto. inizialefinale Questo può essere iniziale o finale. Il termine indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il debitore deve o può adempiere. termine di efficacia inizialefinale Il termine di adempimento differisce dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale (iniziale) o fino al quale (finale) si produce leffetto giuridico. 238

8 Adempimento Lart. 1183 c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo delladempimento. non immediatamente Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. presume Il termine (può essere stabilito a favore sia del creditore che del debitore) si presume sempre a favore del debitore (cfr., art. 1185 c.c,. per lindividuazione delle conseguenze). essenziale nullità Il termine è essenziale qualora costituisca requisito causale del vincolo; la sua mancata fissazione determina la nullità del vincolo stesso., inadempimento Il termine può essere fissato dalle parti quale presupposto per linadempimento, in questo caso il ritardo nellesecuzione della prestazione equivale ad inadempimento. Tempo 239


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