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REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT IVA

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Presentazione sul tema: "REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT IVA"— Transcript della presentazione:

1 REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT IVA
Firenze, 12 maggio 2016 REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT IVA UNICO 2016: NOVITA’ E ASPETTI CRITICI Dott. Ernesto Gatto

2 NOVITA’ E ASPETTI CRITICI NEL CAMPO DELL’IVA

3 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE ELETTRONICA
Dal 2 maggio ai sensi del D.l. n. 24/2016 il meccanismo dell’inversione contabile “Reverse Charge” viene esteso a talune cessioni di beni Console da gioco; Tablet PC; Laptop. Il Provvedimento è temporaneo e scadrà al 31/12/2018; La nuova procedura si applica in tutti gli stadi di commercializzazione; La condizione essenziale è che entrambe le parti siano titolari di partita IVA. 3 3

4 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE
Dal 2015 con l’obiettivo di combattere le frodi IVA il meccanismo dell’inversione contabile “Reverse Charge” viene esteso a talune prestazioni di servizi Servizi di pulizia, installazione impianti, demolizione e completamento di edifici; Vale il dato oggettivo e non l’attività tipicamente svolta dal prestatore (vedi codici ATECO in Circ. 14/E/2015); Se una prestazione è soggetta anche a split payment prevale l’applicazione del reverse charge; Si applica solo se entrambe le parti sono soggetti passivi IVA. 4 4

5 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE
La fattura non è assoggettata ad IVA ma deve contenere l’indicazione “inversione contabile” e può essere assoggettata a ritenuta d’acconto nei casi previsti Il soggetto che emette la fattura la registra soltanto sul registro delle fatture emesse; Il committente registra la fattura su entrambi i registri (fatture e acquisti) dopo averla integrata con l’IVA relativa alla prestazione stessa; Ciò determina una penalizzazione per i soggetti con pro-rata di detrazione IVA ridotto (ad esempio medici, consulenti finanziari, etc…); Il meccanismo tende a fare emergere ingenti crediti IVA che possono essere resi liquidi con il Mod. TR (senza obbligo di garanzia) . 5 5

6 I chiarimenti forniti dalla Circolare n. 14/E del 27/03/2015
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE I chiarimenti forniti dalla Circolare n. 14/E del 27/03/2015 Il riferimento al termine “edificio” rende non assoggettabili le prestazioni su cisterne, piscine, terreni, parcheggi, giardini, beni mobili, etc…; Sono escluse le forniture di beni con posa in opera (laddove il “dare” prevale sul “fare”); In presenza di un unico contratto complesso appare necessario scomporre le prestazioni soggette rispetto a quelle non soggette; Minimi e forfettari continuano a fatturare senza riferimento al Reverse Charge e per gli acquisti procedono al versamento diretto dell’IVA non assolta. 6 6

7 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEL SETTORE EDILE
Particolari modalità di fatturazione per le prestazioni soggette a reverse charge fornite ad enti pubblici Se la prestazione svolta nei confronti di un Ente è nell’ambito della sua attività commerciale si applica il Reverse Charge (non lo Split Payment); Se la prestazione svolta nei confronti di un Ente è nell’ambito della sua attività istituzionale si applica lo Split Payment (non il Reverse Charge); Se la prestazione svolta nei confronti di un Ente è “promiscua” spetta a quest’ultimo comunicare al prestatore dei servizi la scomposizione delle prestazioni nelle due aree. 7 7

8 INTRODUZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI FINI IVA
Con l’obiettivo di assicurare all’Erario l’IVA potenzialmente non versata dal cedente o prestatore, è introdotto il meccanismo dello Split Payment nei rapporti con la P.A. Con questo strumento il cessionario/committente paga al fornitore il solo imponibile, mentre versa direttamente all’Erario l’IVA che viene normalmente esposta in fattura; Sono soggette tutte le fatture emesse dall’01/01/2015 nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione (identificazione ex art. 6 – c. 5 del DPR 633/72); È ininfluente che il cessionario/committente sia o meno soggetto passivo IVA (ma in quest’ultimo caso l’IVA non deve essere versata ma entra nella liquidazione IVA mensile o trimestrale dell’Ente Pubblico); 8 8

9 INTRODUZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI FINI IVA
Organi della Pubblica Amministrazione: Stato e organi dello Stato dotati di personalità giuridica; Camere di Commercio; Tribunali; Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti; Istituti Universitari; ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura; Enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza . 9 9

10 INTRODUZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI FINI IVA
Il fornitore emette normalmente fattura con IVA ma indica “scissione dei pagamenti” ex DM 23/01/2015; La Circ. 6/E/2015 ha chiarito che sono escluse le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (margine, forfait Legge 398/91, etc…); Escluse anche le DCR delle farmacie in quanto già coperte da scontrino e comunque riferite a forniture fatte a privati e non ad Enti; Anche in questo caso il nuovo meccanismo tende a fare emergere ingenti crediti IVA da gestire con rimborso/compensazione trimestrale. 10 10

11 INTRODUZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI FINI IVA
Non si applica alle fatture ad esigibilità differita emesse sino al 31/12/2014; Non si applica alle fatture soggette a ritenuta a titolo di acconto (ad esempio i Revisori degli Enti Locali); Nella procedura di fatturazione elettronica è necessario scegliere nell’apposita sezione “scissione dei pagamenti”; Genererà l’opportunità di creare una numerazione separata ed un sezionale IVA i cui contenuti non confluiranno nella liquidazione periodica mensile o trimestrale. 11 11

12 INTRODUZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI FINI IVA
La Circ. 1/E/2015 ha chiarito che sono escluse le operazioni coperte da scontrino fiscale o ricevuta fiscale in quanto il corrispettivo indicato è comprensivo dell’IVA; La Nota MEF del 25/03/2015 ha chiarito che l’Ente deve effettuare i controlli volti a verificare l’esistenza di debiti esattoriali scaduti in capo al fornitore solo se l’imponibile della fattura supera € (si ricorda che l’esistenza di tali debiti bloccherebbe il pagamento della fattura); L’Ente deve provvedere mensilmente al versamento dell’IVA all’Erario; La Circ. 15/E/2015 ha chiarito che per gli acquisti destinati in parte alla sfera commerciale (si applica il R.C.) ed in parte a quella istituzionale (si applica lo S.P.) è l’Ente che deve comunicare al fornitore la suddivisione; 12 12

13 NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
In presenza di assoggettamento a procedura concorsuale del cliente E’ consentito recuperare l’IVA resasi inesigibile con emissione della nota credito all’apertura della procedura Oggi è consentito soltanto alla chiusura della procedura La novità si applica alle operazioni effettuate dal 2017 (resta il dubbio sui fallimenti ante 2016) 13

14 NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
LE NUOVE PREVISIONI Possibilità di emettere la nota di variazione nel caso del mancato pagamento in tutto o in parte: dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti; dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

15 NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
PROCEDURE ESECUTIVE Possibilità di emettere la nota di variazione nel caso del mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose: nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, si decide di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

16 NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
ENTRATA IN VIGORE RIMANDO AL 2017 Il testo finale prevede che le novità in tema di individuazione del momento da cui effettuare la rettifica nel caso di procedure concorsuale “si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016”.

17 LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016

18 SPESA MASSIMA CORSI ISTRUZIONE UNIVERSITA’ NON STATALI
D.M. 29 APRILE 2016 N. 288 SPESA MASSIMA CORSI ISTRUZIONE UNIVERSITA’ NON STATALI Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800 Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600 Scientifico - Tecnologica € 3.500 € 2.400 Umanistico – Sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500 18 18

19 VISTO DI CONFORMITÀ: € La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a € , è subordinata all’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co della L. 147/2013). Il limite di € , superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, non si si applica alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all’interno della delega di versamento (cfr. C.M. 28/E/2014).

20 VISTO DI CONFORMITÀ: MODELLO UNICO
All’interno del frontespizio del modello “UNICO 2016” e della dichiarazione “IRAP 2016”: sezione “visto di conformità”. Considerando che all’interno del modello UNICO è presente anche la dichiarazione IVA, nell’ambito della sezione sopra richiamata, la casella “visto di conformità rilasciato ex art. 35 del DLgs. 241/97 relativo a Redditi/IVA” va compilata indicando uno dei seguenti codici: se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

21 VISTO DI CONFORMITÀ: INTEGRATIVA
È possibile integrare la dichiarazione per apporre il visto di conformità. In questo senso, cfr. C.M. 35/E/2015 (in merito ai rimborsi IVA). “Nel caso in cui la mancata apposizione del visto di conformità … sia stata frutto di errore o di omissione, … è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante presentazione di una dichiarazione integrativa”, entro i termini previsti dall’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

22 VISTO DI CONFORMITÀ: LA POLIZZA
Il professionista abilitato: deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati, con una soglia minima di € (in passato, il massimale era di ,80); deve adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la vecchia polizza non sia ancora scaduta (cfr. C.M. 7/E/2015); per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, ex art. 36-ter del DPR 600/73.

23 VISTO PER UNICO: CHECK LIST
Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori. Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori. Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili. Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/ diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione. Controllo documentale delle detrazioni. Controllo documentale dei crediti d’imposta. Riscontro eccedenza d’imposta emergente da UNICO precedente. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno. Controllo delle ritenute d’acconto. Controllo versamenti in acconto e a saldo. Controllo perdite pregresse.

24 VISTO INFEDELE SU UNICO: SANZIONI
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli relativamente alle dichiarazioni dei redditi (UNICO) e IRAP comporta l’applicazione della sanzione da € 258 a € In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei professionisti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione amministrativa sopra richiamata.

25 MAXI AMMORTAMENTO AL 140%

26 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% I SOGGETTI Contribuenti forfettari: non possono usufruire della maggiorazione del 40%. Ciò coerentemente con il fatto che tali soggetti determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e quindi l’ammontare dei costi sostenuti non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile; contribuenti minimi (regime di vantaggio): possono usufruire della maggiorazione del 40%. Tali contribuenti deducono il costo di acquisto dei beni strumentali nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento ma secondo l’amministrazione finanziaria il principio di cassa non è “di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo”.

27 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% I BENI AGEVOLATI (1/2) Perché un bene sia agevolabile non è rilevante la data di entrata in funzione del bene che invece rileva per verificare da quanto materialmente l’agevolazione potrà essere goduta. Infatti la maggiorazione concessa può essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”. Esemplificando: bene mobile acquistato e consegnato nel mese di dicembre 2016 entrata in funzione intervenuta nel mese di gennaio 2017 il bene è agevolato gli ammortamenti potranno essere calcolati sul costo “maggiorato” a partire dal periodo d’imposta 2017, periodo in cui nel quale il bene entra in funzione.

28 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% I BENI AGEVOLATI (2/2) Beni di costo unitario non superiore a € 516,46: l’agevolazione si applica anche ai beni “ammortizzabili” nella misura del 100% e l’importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla somma del costo di acquisizione e della maggiorazione del 40%; il comportamento contabile adottato è ininfluente a tali fini: sia se tali beni sono imputati direttamente a Conto economico che invece siano iscritti tra le immobilizzazioni per poi imputare a Conto economico l’ammortamento in misura pari al 100%, l’agevolazione è riconosciuta (non confermato da A.F.).

29 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% Il coefficiente Il maxi ammortamento deve essere calcolato in base alle ordinarie previsioni dell’art. 101 (senza collegamenti con il dato contabile): si ritiene che nel primo anno di rilevanza dell’ammortamento sulla maggiorazione deve essere calcolato nella misura del 50%.

30 Le istruzioni a unico Rigo RF55:
MAXI AMMORTAMENTO AL 140% Le istruzioni a unico Rigo RF55: codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal al , il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (art. 1 co. 91 della L n. 208); si precisa che, per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo, i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40% (art. 1 co. 92 della L n. 208).

31 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% ESEMPI E MODELLO UNICO Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di L’ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è Il coefficiente fiscale di ammortamento è il 10%. L’ammortamento fiscalmente deducibile è Occorre effettuare una variazione in diminuzione nel modello UNICO pari a 400. 50 400

32 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% Leasing La maggiorazione del costo rileva anche ai fini dell’individuazione della quota deducibile dei canoni leasing e in tal caso l’agevolazione deve essere limitata alla quota capitale e non a quella da riferire agli interessi impliciti.

33 DEDUZIONE ACE

34 DEDUZIONE ACE MODELLO UNICO SC

35 SOGGETTI IRES: VARIAZIONE PATRIMONIALE AGEVOLABILE
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: VARIAZIONE PATRIMONIALE AGEVOLABILE Il coefficiente del 4,50% è applicato alla variazione in aumento netta del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al , ovvero agli incrementi al netto delle diminuzioni e riduzioni, nel limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del DM

36 SOGGETTI IRES: INCREMENTI RILEVANTI
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: INCREMENTI RILEVANTI Modalità Data rilevante Conferimenti in denaro Versamento Versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, in sospensione d’imposta non derivante da operazioni valutative, ecc.) Inizio dell’esercizio di formazione della riserva Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti Atto di rinuncia Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Efficacia della compensazione Conversione delle obbligazioni in capitale sociale Inizio dell’esercizio dell’opzione

37 SOGGETTI IRES: INCREMENTI NON RILEVANTI
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: INCREMENTI NON RILEVANTI Modalità Conferimenti in natura Finanziamenti soci Accantonamenti degli utili a riserva da adeguamento cambi Accantonamento degli utili a riserva da valutazione delle partecipazioni Accantonamento degli utili ad altra riserva indisponibile (ad esempio, a quella obbligatoriamente costituita in sede di acquisto delle azioni proprie)

38 SOGGETTI IRES: DIMINUZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: DIMINUZIONI DEL CAPITALE PROPRIO Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende. A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.

39 DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRPEF (1/2) Ai fini dell’applicazione del coefficiente del 4,50% non rileva la variazione in aumento del capitale proprio, bensì il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili. Per i soggetti IRPEF non deve, infatti, essere presa in considerazione la variazione del patrimonio netto, bensì lo stock del medesimo (anche formato da conferimenti in natura) e, pertanto, non hanno alcun rilievo le variazioni in aumento.

40 DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRPEF (2/2) A differenza dei soggetti IRES, nel caso di società di persone e imprenditori individuali, possono rilevare le rivalutazioni effettuate in base a leggi speciali, in quanto la base di partenza è il patrimonio netto contabile, che può avere comprendere riserve di rivalutazione ed utili da valutazioni in cambi, formatesi negli esercizi precedenti, che rilevano integralmente.

41 PERDITE D’IMPRESA

42 SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR)
PERDITE D’IMPRESA SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR) Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR): scomputo dal reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta, impossibilità di riporto alle annualità fiscali successive; imputazione per trasparenza (art. 5 del TUIR) ai soci di snc e sas (limite del capitale sociale per gli accomandanti); imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità ordinaria: scomputo dal reddito d’impresa e riportabilità, senza limiti di importo, nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta di attività).

43 SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR)
PERDITE D’IMPRESA SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR) Le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta sono illimitatamente riportabili; le perdite prodotte dal quarto periodo d’imposta sono scomputabili, senza limiti di tempo, entro la soglia massima dell’80% del reddito; in presenza di entrambe le tipologie di perdite, il limite dell’80% deve risultare osservato, coerentemente con la formulazione letterale dell’art. 84 del TUIR, rispetto al reddito imponibile lordo, e non a quello al netto delle perdite illimitatamente riportabili utilizzate.

44 PERDITE D’IMPRESA MODELLO UNICO SC

45 LE NOVITA’ NEL CAMPO DELL’IRAP

46 La Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016
L’Irap non è dovuta neanche dai professionisti o dalle ditte individuali con un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o meramente esecutive Naturalmente deve sussistere l’altra condizione relativa all’utilizzo di una dotazione di beni strumentali che sia strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività 46

47 Le modalità per recuperare quanto già versato
La Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n del 10 maggio 2016 Le modalità per recuperare quanto già versato Versamento acconti 2015: Entro il 30/09/2016 invio dichiarazione Irap 2015 con i soli acconti versati nel quadro IR, emergerà il credito da utilizzare in compensazione con il codice 3800/2015 Versamenti relativi al 2014: Entro il 30/09/2016 si trasmette la dichiarazione integrativa 2014 a favore lasciando emergere il credito da utilizzare in compensazione con il codice 3800/2014 Versamenti relativi agli anni 2012 e 2013: Entro il 16/06/2016 si trasmette istanza di rimborso in carta semplice all’Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti effettuati nei 48 mesi antecedenti all’istanza stessa 47

48 Deduzione IRAP sul costo del lavoro
Oggetto della deduzione Irap relativa alla spese per il personale dipendente ed assimilato (amm.ri coc.co.co) Vale il criterio di cassa L’Irap versata a saldo è interamente computabile; L’Irap versata in acconto è deducibile nel limite dell’imposta dovuta per l’anno in relazione al quale viene versato l’acconto.

49 Procedura per calcolo deduzione IRAP
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Procedura per calcolo deduzione IRAP Determinare la percentuale di incidenza sulla base imponibile Irap totale del costo del lavoro; Applicare la percentuale di incidenza sopra determinata al saldo/acconto Irap versato, individuando così la quota irap relativa al costo del lavoro deducibile ai fini IRES; Stante le novità circa la deduzione integrale dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato l’incidenza 2015 sarà inferiore (art. 11, co. 4-octies, D.Lgs. 446/1997, introdotto dalla L. 190/2014) Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolari n. 16 del e n. 8 del ).

50 Deduzione forfetaria 10%
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Deduzione forfetaria 10% Sia per l’intera imposta pagata a saldo 2014 che per l’acconto 2015 nel limite dell’imposta dovuta per l’anno: IN PRESENZA DI INTERESSI PASSIVI (oneri finanziari > proventi finanziari) Deduzione pari al 10% dell’IRAP pagata nel 2015 Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolari n. 16 del e n. 8 del ).

51 Le indicazioni in Unico 2016
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Le indicazioni in Unico 2016 ESEMPIO: Saldo IRAP 2014 euro 8.500; Acconti 2015 euro Incidenza costo lavoro: 2014 del 76% e 2015 del 54%. Irap di competenza 2015 euro Deduzione Forfetaria Costo lavoro Saldo 2014 8.500 x 10% = 850 8.500 x 76% = 6.460 Acconto 2015 x 10% = (*) (*) < imposta di competenza . x 54%= (*) Totale 6.350 36.160 42.510 6.350 36.160 12 33

52 IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10%

53 Credito d’imposta Irap 10%
A partire dal 2015 le imprese ed i professionisti, nell’anno in cui non impiegano lavoratori dipendenti (neanche per un giorno) HANNO DIRITTO AD UN CREDITO D’IMPOSTA IRAP PARI AL 10% Calcolato sull’Imposta lorda Con risoluzione n. 105/E/2015 è stato creato il codice “3883” da indicare nel Mod. F24 per compensare il credito Il credito d’imposta spetta a condizione che non vengano impiegati né dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time), né dipendenti a tempo determinato (anche part-time). La fruizione del credito d’imposta non è invece preclusa nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto ovvero di lavoratori occasionali, non trattandosi di dipendenti

54 Credito d’imposta Irap 10%
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione nel Mod. F24 a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (ad esempio il credito maturato nel 2015 sarà utilizzabile a partire dal 1^ gennaio 2016) Con Circolare 6/E/2015 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale beneficio è da ritenersi imponibile ai fini Irpef ed Ires quale sopravvenienza attiva Non essendo le sopravvenienze imponibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, il credito non è imponibile per i professionisti

55 IL REGIME DEI MINIMI ED IL NUOVO REGIME FORFETTARIO NEL MODELLO UNICO 2016

56 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

57 LA DURATA DEL REGIME Il regime dei minimi ha una durata massima di cinque anni per le attività avviate dal 2008 Il regime può essere in ogni caso utilizzato sino al compimento del 35^ anno di età La legge n. 11/2015 ha prorogato al 31/12/2015 la facoltà di opzione che è irrimediabilmente scaduta a quella data 57

58 I REQUISITI DI ACCESSO - 1
Sono considerati minimi gli imprenditori ed i professionisti che nell’anno precedente (2014): Hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno inferiori a € Non hanno effettuato cessioni all’esportazione Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato 58

59 I REQUISITI DI ACCESSO - 2
E che nel triennio precedente (2012 – 2014): Non hanno acquisito (anche in locazione) beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto dalla società concedente o il valore del bene 59

60 LE CAUSE DI ESCLUSIONE Non può essere considerato minimo
Chi opera in regime speciale IVA (ad eccezione degli agricoltori) Chi non è residente in Italia Chi opera nei settori delle costruzioni edilizie o del commercio di mezzi di trasporto nuovi Chi possedeva al 31/12/2014 quote di società di persone, associazioni tra professionisti o Srl in regime di trasparenza 60

61 MODALITA’ DI TASSAZIONE
Il contribuente minimo paga un imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, dell’Iva e dell’Irap pari al 5% e non subisce ritenute di acconto (ma le effettua) La determinazione del reddito è analitica Si applica sempre il criterio di cassa (no ammortamenti) I contributi previdenziali sono prioritariamente deducibili dal quadro LM L’Iva è indetraibile e si deduce dal reddito 61

62 IL QUADRO LM - SEZ. I DEL MODELLO 62

63 IL QUADRO LM - SEZ. III DEL MODELLO 63

64 MODALITA’ DI DEDUZIONE DEI COSTI - 1
I contribuenti minimi determinano il reddito con il criterio di cassa e non applicano le regole del TUIR per cui ad esempio: LE IMPRESE I PROFESSIONISTI Deducono integralmente le spese di rappresentanza, manutenzione, ristoranti e alberghi Deducono integralmente le spese di aggiornamento professionale, rappresentanza, ristoranti e alberghi 64

65 MODALITA’ DI DEDUZIONE DEI COSTI - 2
Il costo dei beni ad uso promiscuo è sempre deducibile in misura pari al 50% AUTOVETTURE IMMOBILI TELEFONI Non si applica il tetto massimo di € Non si applica la quota indeducibile 20%-30% Non si applica la quota indeducibile 20% 65

66 I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%
Con decorrenza 2015 sui beni strumentali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15/10/2015 al 31/12/2016 Le quote di ammortamento (e i canoni leasing) ai fini fiscali sono incrementati del 40% per le imprese ed i professionisti Sono esclusi i soli beni strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5% (immobili) Si ritiene che soltanto la quota capitale dei canoni leasing possa essere dedotta al 140% La variazione in diminuzione dal reddito è applicabile ai fini IRES e IRPEF ma non IRAP Il beneficio spetta a prescindere dal regime contabile (ordinario, semplificato o minimo) Per i contribuenti minimi la maggiorazione del 40% va indicata al rigo LM 5 – colonna 1 mentre l’agevolazione non si applica ai forfettari 66

67 CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010
IL QUADRO LM - SEZ. IV DEL MODELLO CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010 LE PERDITE CHE SI GENERANO NELL’APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI, IN CASO DI FUORIUSCITA DAL REGIME POSSONO ESSERE RIPORTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI IN DEDUZIONE DEGLI UTILI MATURATI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO 67

68 I CODICI PER IL VERSAMENTO
1^ RATA ACCONTO: 1793 (Normalmente entro il 16 giugno) 2^ RATA ACCONTO: 1794 (Normalmente entro il 30 novembre) SALDO: 1795 (Normalmente entro il 16 giugno dell’anno successivo) EVENTUALI ECCEDENZE SONO COMPENSABILI O RIPORTABILI ALL’ANNO SUCCESSIVO 68

69 ADEMPIMENTI FORMALI IN CASO DI OPZIONE
IL REGIME DEI MINIMI E’ QUELLO NATURALE IN PRESENZA DEI REQUISITI L’OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO VALE PER ALMENO TRE ANNI SI PUO’ OPTARE A CONSUNTIVO PER IL REGIME ORDINARIO CHI FUORIESCE DAL REGIME DEI MINIMI NON PUO’ RIENTRARVI 69

70 FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI
DALL’ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI PERDITA REQUISITI O INCASSI TRA € E € DALLO STESSO ANNO SE INCASSI SUPERIORI A € IN CASO DI FUORIUSCITA IMMEDIATA DAL REGIME E’ NECESSARIO RILIQUIDARE L’IVA PER LA FRAZIONE D’ESERCIZIO ANTECEDENTE MEDIANTE SCORPORO INCASSI E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 70

71 IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI
E’ consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35^ anno di età Esempio 1 Esempio 2 Contribuente di anni 32 al momento dell’inizio attività nel 2012: POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2016 Contribuente di anni 28 al momento dell’inizio attività nel 2013: POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2020 Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non potrà mai più rientrarvi 71

72 IL NUOVO REGIME FORFETTARIO
72

73 CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME PER L’ANNO 2015
E’ il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente: Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva); Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € lordi; Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € (non rilevano gli immobili); Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati (non prevalenti) per importi complessivamente non superiori a € ,00; Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti; Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA 73

74 CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME PER L’ANNO 2016
E’ il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente: Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva); Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € lordi; Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € (non rilevano gli immobili); Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € ,00; Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti; Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA 74

75 SOGLIE DI RICAVI 2014 PER ACCESSO AL REGIME NEL 2015
ATTIVITA' SOGLIA RICAVI ANNO 2014 REDDITIVITA' Industrie alimentari e bevande € ,00 40% Commercio ingrosso/dettaglio € ,00 Commercio ambulante alimentari € ,00 Commercio ambulante altri prodotti € ,00 54% Costruzioni e attività immobiliari € ,00 86% Intermediari del commercio 62% Ristoranti e alberghi Attività professionali 78% Altre attività economiche 67% 75

76 SOGLIE DI RICAVI 2015 PER ACCESSO AL REGIME NEL 2016
ATTIVITA' SOGLIA RICAVI ANNO 2015 REDDITIVITA' Industrie alimentari e bevande € ,00 40% Commercio ingrosso/dettaglio € ,00 Commercio ambulante alimentari € ,00 Commercio ambulante altri prodotti € ,00 54% Costruzioni e attività immobiliari € ,00 86% Intermediari del commercio 62% Ristoranti e alberghi Attività professionali 78% Altre attività economiche 67% 76

77 CRITERI PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI RICAVI
Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime: Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore; In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività; Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE; Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto; 77

78 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2015
MODALITA’ DI TASSAZIONE PER L’ANNO 2015 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2015 Imponibile Ricavi x Coefficiente = Reddito Reddito X 15% = Imposta sostitutiva Nel modello Unico 2016 per il 2015 i contribuenti che hanno avviato una nuova attività nel 2015 hanno diritto all’abbattimento di 1/3 del reddito (norma modificata dal 2016 – vedi slide successiva) 78

79 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2016
MODALITA’ DI TASSAZIONE PER L’ANNO 2016 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2016 Imponibile Ricavi x Coefficiente = Reddito Reddito X 15% = Imposta sostitutiva Dal 2016 i contribuenti che hanno avviato una nuova attività hanno diritto, per i primi cinque anni, alla riduzione dell’aliquota dal 15% al 5% 79

80 IL REGIME CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2015
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti potevano optare entro il 28/02/2015 per il versamento dei contributi sul solo reddito effettivamente prodotto In tal modo non erano dovuti i contributi fissi (pari a circa € annui) sul reddito minimo I contributi a percentuale sul reddito effettivo andavano versati a giugno e novembre I contributi previdenziali versati sono prioritariamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e per l’eccedenza dal reddito complessivo 80

81 IL REGIME CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2016
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti potevano optare entro il 29/02/2016 per l’abbattimento del 35% dei contributi dovuti vengono abbattuti del 35% anche i contributi fissi con un risparmio minimo di circa € 1.400,00 I contributi a percentuale a conguaglio (ridotti del 35%) restano dovuti a giugno e novembre I contributi previdenziali versati sono prioritariamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e per l’eccedenza dal reddito complessivo 81

82 IL QUADRO LM - SEZ. II DEL MODELLO 82

83 IL QUADRO RS PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
83

84 I TERMINI ED I CODICI PER IL VERSAMENTO
1^ RATA ACCONTO: 1790 (Normalmente entro il 16 giugno) 2^ RATA ACCONTO: 1791 (Normalmente entro il 30 novembre) SALDO: 1792 (Normalmente entro il 16 giugno dell’anno successivo) Eventuali eccedenze possono essere chieste a rimborso, compensate con mod. F24 o riportate al successivo esercizio 84

85 FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME
I forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando l’opzione nella prima dichiarazione dei redditi L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge Ciò potrebbe costituire un enorme vantaggio per chi dovesse registrare ricavi o compensi rilevanti che comunque sarebbero tassati al 15% (o al 5%) e non con le aliquote progressive irpef, le addizionali e l’Irap 85

86 GRAZIE E ARRIVEDERCI 86


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