La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Energie F. Crovato 21 Novembre 2012. 2 Introduzione al settore Spese di esplorazione Ammortamenti Rimanenze Robin tax Energie rinnovabili.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Energie F. Crovato 21 Novembre 2012. 2 Introduzione al settore Spese di esplorazione Ammortamenti Rimanenze Robin tax Energie rinnovabili."— Transcript della presentazione:

1 Energie F. Crovato 21 Novembre 2012

2 2 Introduzione al settore Spese di esplorazione Ammortamenti Rimanenze Robin tax Energie rinnovabili

3 INTRODUZIONE AL SETTORE

4 Le varie funzioni Esplorazione Produzione Distribuzione all’ingrosso e al dettaglio Vendita

5 Sfruttamento delle risorse Costi di esplorazione: –capitalizzati e dedotti solo se l’esplorazione va a buon fine; –spesati in caso di insuccesso Costituzione di società/stabili organizzazioni per l’esplorazione e la ricerca di idrocarburi Problemi fiscali: - recupero dei costi sostenuti; - altro 5

6 Ammortamenti Ammortamenti degli impianti di produzione nessuna particolarità Ammortamento dei beni strumentali per l’esercizio di: –distribuzione e trasporto di gas naturale; –distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica Quote di ammortamento del costo dei beni deducibili in misura non superiore alla percentuale determinata come costo/vita utile e ridotta del 20% –Vita utile determinata ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas Decorrenza dall’entrata in funzione, anche se presso precedenti utilizzatori, e non modificata per effetto di trasferimenti successivi 6

7 Ammortamenti stazioni di servizio Sentenza della cassazione Nella tabella delle aliquote di ammortamento, le stazioni di servizio sono oggetto di una aliquota speciale del 12,5 percento, più elevata di quella prevista per i fabbricati in genere. La sentenza ha escluso da ammortamento i terreni su cui sono costruite le stazioni di servizio, mentre ha consentito l’ammortamento degli erogatori di riserva, destinati a garantire la continuità degli impianti.

8 Rimanenze C’è una disciplina speciale in questo settore anche per le rimanenze, in particolare per le imprese che ricercano idrocarburi liquidi e gassosi raffinano petrolio Producono o commercializzano benzine, gasoli, petroli, oli lubrificanti, di gas di petrolio liquefatto e gas naturale Metodi della media ponderata e del fifo anche se non adottati in bilancio 8

9 Rimanenze (segue) La nuova valutazione si applica dal periodo di imposta in corso al 25 giugno 2008 (art. 81, comma 20, D.L. n. 112/08). Considerando che l’utilizzo di tale metodo produce un incremento dei valori delle rimanenze, viene previsto che il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione della nuova disposizione (art. 81, comma 21, D.L. n. 112/08) non concorre alla formazione del reddito ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP con l'aliquota del 16%. 9

10 Rimanenze (segue) Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione della neointrodotta disciplina. Sono previste particolari disposizioni fino al terzo esercizio successivo in caso di svalutazioni delle rimanenze ed in caso di conferimento e cessione d’azienda (art. 81, commi 23 e 24, D.L. n. 112/08). 10

11 Robin Tax – art.81, commi 16-18 D.L.112/2008 Maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5% (prima era del 5,5 e poi del 6,5 %; con la manovra-bis 2011 è stata appunto elevata al 10,5) per società che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente un volume di ricavi superiore a €/milioni 10 (prima 25 milioni) e un reddito superiore al milione di euro e che operano nei settori: –ricerca e coltivazione di idrocarburi solidi e gassosi; –raffinazione petroli, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; –Produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione o commercializzazione di energia elettrica (novità manovra 2011) –Trasporto e distribuzione di gas naturale (novità manovra 2011) –N.b. è stata eliminata l’esclusione della robin tax per l’energia elettrica da fonti rinnovabili 11

12 Robin tax (segue) Primo periodo di applicazione: esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 Dubbi di costituzionalità e contraddizioni del nuovo prelievo 12

13 Addizionale sull’IRES – art.3 L.7/2009 Applicazione alle imprese che operano: –nel settore della ricerca della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazione di controllo o di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con un valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio; –emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; –con capitalizzazione superiore a Euro/miliardi 20 determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio nel mercato regolamentato con i maggiori valori negoziati Addizionale IRES del 4% sull’utile prima delle imposte risultante dal CE nel caso in cui risulti un’incidenza fiscale minore del 19% sullo stesso Importo non eccedente una % determinata secondo regole dettate dalla norma 13

14 Le fonti energetiche rinnovabili Sono fonti rinnovabili l’energia solare, idrica, eolica, geotermica e quelle derivanti dalle biomasse ►Solare termico: utilizza la radiazione solare per riscaldare l’acqua per usi sanitari, ma anche per il condizionamento attraverso un pannello solare ed un serbatoio ad accumulo dell’acqua; ►Solare fotovoltaico: conversione diretta dell’irradiazione solare in energia elettrica; ►Solare termodinamico: tecnologia che permette di produrre energia elettrica anche nelle condizioni di massimo disagio ossia durante la notte ed i giorni di scarsa insolazione (soprattutto per uso industriale) ►Eolico: impianti che sfruttano l’energia del vento per produrre elettricità; ►Biomasse : materiali organici che possono essere utilizzati direttamente come combustibili o trasformati in altre sostanze di più facile utilizzo negli impianti di conversione 14

15 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti contabili e fiscali Le agevolazioni e gli aiuti del settore energetico si distinguono in: ►Sovvenzioni o contributo a fondo perduto: concessi una tantum per la realizzazione dell’impianto per la produzione di energia di fonti rinnovabili senza obbligo di restituzione; ►Contributi in conto interessi: finanziamenti a tasso agevolato contratto per la realizzazione (il contributo riduce il tasso di interesse del finanziamento concesso dalla banca); ►Crediti di imposta e bonus fiscali: simili ai contributi a fondo perduto concessi a fronte dell’investimento. Il beneficiario anziché ricevere una somma in denaro ha diritto ad un credito d’imposta che permette di ridurre le imposte o i contributi da pagare, oppure ha diritto ad una detrazione d’imposta; 15

16 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti contabili e fiscali (segue) ►Rilascio di garanzie : le Regioni o le loro società finanziarie rilasciano garanzia nei confronti degli Istituti di credito convenzionati e nell’interesse degli investitori. Si tratta di un aiuto concesso al fine di agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti che decidono di investire e realizzare impianti; ►Tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica: agevolazione introdotta nel nostro ordinamento tramite la legge sul conto energia. Ratio di tale incentivo non è agevolare la realizzazione dell’investimento, ma piuttosto sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico 16

17 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti fiscali (segue) Aspetti fiscali Contributi in conto esercizio: art. 85, comma 1, lettera h) del TUIR. Apporti di denaro o in natura destinati a far fronte ad esigenze di gestione o a rimborsare spese di esercizio (es. interessi sui finanziamenti, acquisto di materie prime o pagamento di manodopera). Tali contributi hanno lo scopo di ridurre o abbattere i costi d’esercizio derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi che esauriscono la loro utilità in un unico processo produttivo (contributi c/interessi; contributi in c/canoni connessi ad operazioni di leasing)) IRES: ricavi che concorrono a formare il reddito per competenza indipendentemente dall’effettiva percezione del contributo Rileva il momento in cui esiste la certezza giuridica di aver diritto al contributo normalmente coincidente con la delibera di approvazione all’emissione del mandato di pagamento 17

18 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti fiscali (segue) IRAP: - se iscritti in A5 concorrono a formare il valore della produzione imponibile; - se iscritti in C17 a riduzione degli oneri finanziari o in E20 quando il contributo viene erogato in corrispondenza di eventi eccezionali (terremoti, alluvioni…) non concorrono a formare il valore della produzione imponibile RITENUTA : ai sensi dell’art. 28 DPR 600/1973, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare a titolo d’acconto e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali pari al 4% al momento della loro erogazione 18

19 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti e fiscali (segue) Aspetti fiscali Contributi in conto capitale: art. 88 comma 3, lettera b) del TUIR. Normalmente la finalità dei contributi in conto capitale è quella di migliorare la competitività delle imprese beneficiarie IRES: concorrono a formare il reddito al momento dell’incasso (principio di cassa) Costituiscono sopravvenienza attiva e possono concorrere alla formazione del reddito o interamente nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi 19

20 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti contabili e fiscali (segue) Contributo erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito di imposta: si considera incassato nel momento in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte IRAP: se iscritti in A5 concorrono a formare il valore della produzione imponibile per competenza tutto in un anno Se iscritti in C17 a riduzione degli oneri finanziari o in E20 quando il contributo viene erogato in corrispondenza di eventi eccezionali (terremoti, alluvioni…) non concorrono a formare il valore della produzione imponibile RITENUTA : ai sensi dell’art. 28 DPR 600/1973, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare a titolo d’acconto e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali pari al 4% al momento della loro erogazione 20

21 Agevolazioni relative alle fonti rinnovabili: aspetti e fiscali (segue) Aspetti fiscali Contributi in conto impianti: art. 88, comma 3, lettera b) del TUIR. Contributi concessi alle imprese allo scopo di permettere a queste ultime di realizzare investimenti in beni strumentali, destinati cioè a cedere la loro utilità in molteplici processi produttivi e non in un unico ciclo produttivo, come avviene invece per i contributi in conto esercizio Non costituiscono né sopravvenienze attive né ricavi IRES: in caso di contabilizzazione “netta” il contributo concorre alla formazione del reddito sotto forma di minori ammortamenti In caso di contabilizzazione “al lordo”, il contributo concorre alla formazione del reddito sotto forma di risconto passivo Contributo > del costo dell’impianto: l’eccedenza costituisce sopravvenienza attiva tassabile nell’esercizio in cui ha inizio il processo di ammortamento (RM 31.5.2002 n. 162/E) 21

22 Nuova legge sul “Conto Energia”: aspetti contabili e fiscali ►La legge sul Conto Energia (Dlgs 387/03 e DM19/2/07) a sostegno della produzione elettrica tramite pannelli solari fotovoltaici premia i pannelli il più possibile integrati nel profilo delle città italiane e gli impianti di taglia più piccola. ►La tariffa incentivante è rappresentata da: un contributo (c.d. tariffa incentivante) erogato per la produzione di energia fotovoltaica; una tariffa corrisposta al soggetto proprietario dell’impianto a seguito della cessione dell’energia prodotta al gestore della rete elettrica. Aspetti Fiscali (CM/46/07) IRES e IRAP: Le somme corrisposte come tariffa incentivante concorrono alla formazione del reddito d’impresa IRES e della base imponibile IRAP quali contributi in c/esercizio percepito in assenza di qualunque controprestazione (calcolato in misura proporzionale all’energia effettivamente prodotta) 22

23 Nuova legge sul “Conto Energia”: aspetti contabili e fiscali (segue) Aspetti contabili La legge sul Conto Energia (Dlgs 387/03 e DM19/2/07). Per gli impianti alimentati dalla fonte solare è previsto un meccanismo di incentivazione ad hoc, il c.d. Conto Energia. Tale sistema consiste nella erogazione di tariffe incentivanti, per un periodo di venti anni. In particolare, il contributo sarà maggiore per gli impianti di tipo “integrato” rispetto agli impianti di tipo “non integrato” (moduli a terra). Le tariffe riconosciute agli impianti entrati in esercizio sono variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica. La Società riceve l’incentivo ogni mese (con pagamento a circa 60 gg dalla validazione). L’accredito è al netto di una ritenuta di acconto del 4%. A fronte del contributo non viene emessa alcuna fattura dalla Società in quanto il contributo è assimilabile ad un contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al soggetto erogatore. È inviata alla Società copia della contabile bancaria. Aspetti contabili PC 12 Int. – IAS 18 Vige il principio della competenza maturata sulla tariffa incentivante. Sulla base dell’energia prodotta dagli impianti (e non fatturata) viene determinato il valore dell’incentivo. Stesso discorso il valore effettivo dell’energia fotovoltaica fatturata. 23

24 Nuova legge sul “Conto Energia”: aspetti contabili e fiscali (segue) IRES e IRAP: i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia al gestore rappresentano ordinari componenti positivi di reddito, rilevanti ai fini IRES ed IRAP RITENUTA: sulle somme corrisposte a fronte della tariffa incentivante, il gestore di rete (GSE) è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto IVA la tariffa incentivante è fuori campo IVA ex art. 2 co 3 lett a) del DPR 633/72 in quanto rappresenta un contributo a fondo perduto a fronte del quale non viene effettuata alcuna prestazione in favore del soggetto erogatore. I ricavi della vendita di energia al gestore sono assoggettati ad IVA (10% ex n 127quinquies della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72). 24

25 Nuova legge sulla “Tariffa omnicomprensiva sull’eolico”: aspetti contabili e fiscali ►La Finanziaria per l’anno 2008 (L. 244/2007) ha introdotto interessanti novità nel settore minieolico. Per gli impianti eolici di taglia inferiore o uguale a 1 MW, il nuovo sistema incentivante riconosce un incentivo fisso omnicomprensivo per 15 anni. Pertanto, chi produce energia elettrica con i predetti impianti può scegliere, in alternativa ai certificati verdi, su richiesta, il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte energetica rinnovabile utilizzata per un periodo di quindici anni. La tariffa omnicomprensiva prevista per gli impianti eolici include sia la cessione della elettricità sia la componente incentivante. Per gli impianti eolici di potenza nominale superiore a 1 MW continua ad essere vigente il sistema dei certificati verdi. Aspetti fiscali (CM/46/07) ►Si ritiene che le disposizioni in materia fiscale della CM 46/2007 per la tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici siano applicabili per analogia alla tariffa omnicomprensiva degli impianti eolici. 25

26 Certificati verdi e certificati Co2: aspetti contabili e fiscali Certificati verdi ►Cosa sono: titoli che il GSE emette a favore dei produttori di energia da fonte rinnovabile e che certificano la quantità e la qualità di energia prodottaqualità ►Natura dell’agevolazione: ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi sul libero mercato dell’energia ►Entità della sovvenzione: il valore dei certificati verdi è stabilito dalla libera contrattazione del valore delle quote di energia prodotta da fonti rinnovabili ►Istituzione responsabile: GSE ►Modalità di accesso: domanda da presentare al GSE previo riconoscimento dell’idoneità dell’impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili 26

27 Certificati verdi segue Aspetti contabili I certificati verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per i successivi due anni. I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari di impianti qualificati IAFR (impianti alimentati da fonti rinnovabili), possono richiedere al GSE l'emissione di certificati verdi; questi ultimi possono essere richiesti: 1) a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione; 2) a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto. Aspetti contabili PC 12 int. – IAS 18 Vige il principio della competenza maturata sulla tariffa incentivante. Sulla base dell’energia prodotta dagli impianti (e non fatturata) viene determinato il valore dell’incentivo. Stesso discorso il valore effettivo dell’energia fotovoltaica fatturata 27

28 Certificati verdi (segue) Aspetti fiscali Costituiscono beni immateriali strumentali (diritti). IVA: il trasferimento di certificati verdi è inquadrato dalla prassi amministrativa come prestazioni di servizi ex art. 3, comma 2 numero 2, del DPR 633/72; conseguentemente imponibile ai fini IVA e sconta l’aliquota ordinaria del 21% (RM 71/E/2009) DIRETTE: (società commerciali) essendo considerati dall’amministrazione Finanziaria come beni immateriali strumentali i proventi derivanti dalla cessione degli stessi costituiscono componenti straordinari di reddito (art. 86 o 101 del TUIR)? 28

29 Certificati Co2 CO2 o quote di immissione I gestori di impianti che producono biossido di carbonio sono obbligati a restituire alle autorità competenti un numero di certificati corrispondenti alle emissioni di CO2 rilasciate durante l’anno Tali quote rappresentano il diritto ad emettere biossido di carbonio. Sono cedibili in tutto il territorio dell’Unione Europea e possono essere acquistati sia da imprese industriali, che li utilizzeranno al fine di bilanciare le proprie immissioni inquinanti nell’atmosfera, sia da semplici intermediari che li destineranno a successive cessioni a favore di terzi Le imprese virtuose ne avranno da cedere Quelle che inquinano di più li dovranno acquistare 29

30 il ruolo delle quote di emissione (certificati Co2) Sono essenziali per il funzionamento dell’intero meccanismo di monitoraggio delle emissioni nocive. In questa prospettiva, le imprese autorizzate ricevono entro il 28 febbraio di ogni anno un certo numero di quote di emissione, ognuna delle quali conferisce al detentore il diritto di emettere una tonnellata di emissioni con gas a effetto serra. Entro il 30 aprile i gestori degli impianti autorizzati devono restituire all’autorità competente quote in numero pari alle emissioni effettive prodotte dall’impianto durante l’anno precedente. Se le emissioni prodotte saranno inferiori alle quote assegnate, il surplus potrà essere “risparmiato” per eventuali emissioni in eccesso degli anni successivi o venduto alle imprese che non riusciranno a rispettare i limiti di inquinamento imposti; l’eventuale deficit dovrà invece essere coperto mediante acquisto sul mercato o altri sistemi (partecipazioni a progetti che danno diritto all’acquisizione di quote, compensazioni con eccedenze di altri anni rientranti nel periodo di riferimento quinquennale, attualmente 2008-2012). 30

31 L’assegnazione delle quote La prima fase di cui valutare gli effetti contabili e fiscali, ovvero l’assegnazione delle quote di emissione da parte delle autorità nazionali competenti l’aspetto più delicato sotto il profilo (fiscale) che ci occupa, è la eventuale valorizzazione delle quote assegnate a titolo gratuito ai gestori di impianti autorizzati: nel caso dei diritti di emissione, infatti, la quasi totalità degli stessi è assegnata gratuitamente (circa il 95 % delle quote nel primo triennio di applicazione della direttiva sui gas serra, mentre per il quinquennio successivo la percentuale è scesa ad almeno il 90 %). Occorre distinguere a seconda che l’impresa rediga il proprio bilancio seguendo o meno i principi contabili internazionali perché gli approcci seguiti sono diversi e diverso è quindi anche il piano di partenza cui applicare le regole fiscali. 31

32 Assegnazione (segue) non si producono effetti contabili (e fiscali) come emersione di proventi e di reddito imponibile, se non nel caso di vendita delle quote di emissioni eccedenti. L’assegnazione gratuita da parte dell’autorità come tale non assume autonomia sul piano fiscale e si traduce in espressione di capacità economica solo all’atto della vendita delle quote eccedenti. Negli Ias? 32

33 LA FASE DELL’UTILIZZO TRA VENDITA DEI DIRITTI DI EMISSIONE NON UTILIZZATI E ACQUISTO DI QUELLI MANCANTI può verificarsi sia il caso di minori emissioni rispetto a quelle autorizzate, il che libererà diritti per la cessione delle quote sul mercato, sia una gestione che comporta un surplus di emissioni inquinanti e costringerà l’impresa a sostenere un costo. In caso di surplus e di cessione il trattamento contabile e fiscale dipenderà dalla qualificazione come beni da gestire a costi ricavi e rimanenze o beni immateriali strumentali. E naturalmente anche dalla impostazione seguita nel valorizzare le quote assegnate a titolo gratuito 33

34 L’IMPUTAZIONE FISCALE DELL’ONERE STANZIATO IN BILANCIO PER FAR FRONTE ALL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE Se l’impresa, nell’esercizio di competenza, si trova ad aver consumato più quote di quelle ricevute in dotazione per il periodo o comunque risparmiate e messe da parte in precedenza: situazione questa in cui versano in Italia una buona parte delle società del settore. deve acquistare quote al fine di poterle “restituire” all’Ente preposto; in base ai principi di competenza economica provvederà quindi a stanziare i relativi oneri in bilancio e dovrà valutare sul piano fiscale il rispetto dei principi di inerenza (mi riferisco all’eventuale ammenda sulla cui deducibilità fiscale si veda una slide successiva ), certezza ed oggettiva determinabilità (per le imprese non Ias in cui le regole sull’imputazione temporale continuano ad esser autonome sul piano fiscale) 34

35 (segue) Sotto il profilo della “certezza dell’esistenza”, l’obbligo annuale di restituzione non comporta di per sé il sostenimento di un costo certo, posto che l’impresa può decidere di non rivolgersi al mercato per far fronte all’obbligo di restituzione. Per i diritti di emissione va sottolineato che le quote dell’anno sono assegnate dall’autorità competente prima della scadenza stabilita per la restituzione delle quote emesse in eccesso nell’anno precedente. L’impresa può così far fronte alla restituzione anche usufruendo delle quote di emissione dell’anno successivo. Il sistema permette, infatti, di compensare durante il periodo di validità dei diritti assegnati, le quantità di biossido rilasciate in eccesso durante un anno con un’eventuale riduzione di emissioni ottenuta in uno o più anni successivi, rientranti nel medesimo periodo di riferimento contemplato dal piano. L’acquisto potrebbe divenire necessario solo in un secondo momento, al limite al termine del periodo di riferimento delle quote (ora quinquennale) o addirittura mai. 35

36 (segue) Anche sotto il profilo dell’oggettiva determinabilità, la componente reddituale negativa iscritta in bilancio potrebbe difettare dei necessari requisiti. Nell’anno di riferimento, infatti, essa non sarebbe quantificabile in modo oggettivo, se frutto di una stima effettuata considerando il valore di mercato dei titoli ambientali alla chiusura dell’esercizio. Tale valore potrebbe divergere dal costo che verrà effettivamente sostenuto e potrebbe divergere tanto più quanto l’impresa rinviasse il momento dell’acquisto. L'effettivo valore dei titoli dipenderà, infatti, da quante quote o certificati saranno effettivamente disponibili sul mercato: una quantità superiore ne deprimerebbe il valore; nel caso opposto, i possessori avrebbero buone opportunità di negoziare i propri certificati ai massimi livelli. Il valore del certificato sarà dunque, di fatto, determinato dall'equilibrio tra domanda ed offerta di certificati. 36

37 (segue) Conclusivamente, si potrebbe sostenere che la deduzione fiscale dell’onere stanziato in bilancio possa essere riconosciuta solo nell’ipotesi in cui l’impresa a chiusura dell’esercizio abbia acquistato sul mercato le quote necessarie a coprire le emissioni eccedenti di gas nocivi effettuate o i certificati verdi. Nelle diverse ipotesi in cui decida di acquistarle in prossimità della scadenza prevista per la restituzione (ricordo è nel nuovo anno) o ancora opti per la soluzione di attingere le quote o i certificati mancanti dagli “stock” di quote e certificati che le vengono assegnate nei primi mesi dell’anno successivo, il relativo onere non appare certo e oggettivamente determinato nell’esercizio di competenza e la deducibilità fiscale dovrà esser rinviata. 37

38 (segue) Per i soggetti Ias, le cose si rivelano più semplici da quando l’art. 83 del Tuir -e il regolamento attuativo- hanno sancito l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 109: risultano di conseguenza deducibili gli oneri imputati a bilancio secondo la tempistica contabile 38

39 I DUBBI SULLA POSSIBILITÀ DI DEDURRE LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO Un aspetto rilevante della disciplina dei diritti di emissione riguarda le sanzioni pecuniarie comminate nei confronti dei gestori di impianti che, alla data del 30 aprile di ogni anno, abbiano riconsegnato quote in misura inferiore alle emissioni di gas inquinanti rilasciate Sono deducibili fiscalmente? Problema di inerenza: prassi italiana e prassi internazionale sul punto 39

40 Certificati Co2 ►IVA: secondo la RM 71/E/2009 sotto il profilo oggettivo le operazioni relative ai certificati CO2 in quanto riconducibili alle cessioni di diritti immateriali, si qualificano come prestazioni di servizi. Art. 7, comma 4 lettera f) DPR 633/72 come modificato dal D.Lgs 18/2010. 40

41 Impianti: aspetti contabili e fiscali Impianti fotovoltaici Secondo l’Agenzia delle Entrate (CM46/07) l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo Conseguentemente il coefficiente di ammortamento applicabile fiscalmente è pari al 9% (centrali termoelettriche gruppo XVIII – speciale 1b) Diversamente gli impianti parzialmente o totalmente integrati (es. tetto di copertura) per i quali si potrebbe parlare di componente dell’immobile L’agenzia del Territorio 3/T/2008 assimila i pannelli fotovoltaici agli impianti eolici e li considera opifici D1 La qualificazione dell’investimento assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’ICI 41

42 Impianti: aspetti contabili e fiscali (segue) Aspetti fotovoltaici 42 BENE MOBILEBENE IMMOBILE Aliquota di ammortamento9%4% Scorporo del terreno ex art 36 Dl 223/2006 Non si applicaSi applica Durata minima del contratto di leasing 89 mesi16 anni e 7 mesi ICINOSI

43 Impianti: aspetti contabili e fiscali (segue) Impianti eolici La normativa fiscale non ha espressamente identificato l’aliquota di ammortamento di tali impianti pertanto: -per alcuni il piano di ammortamento fiscale segue quello contabile che può variare dal 5 al 10%; -per altri il coefficiente di ammortamento applicabile fiscalmente è pari al 9% (centrali termoelettriche gruppo XVIII – speciale 1b) come per gli impianti fotovoltaici L’agenzia del Territorio 14/T/2007 li considera opifici D1 e pertanto rilevano ai fini ICI 43

44 Impianti: aspetti contabili e fiscali Aspetti contabili Impianti fotovoltaici ed eolici: PC 16 – IAS 16  PC 16: Acquisto: Criterio del costo comprensivo degli oneri accessori 44

45 Impianti: aspetti contabili e fiscali  IAS 16: Valutazione iniziale: Criterio del costo comprensivo degli oneri accessori Valutazione successiva: Costo o criterio della rideterminazione del valore: La rideterminazione implica: –l’aggiornamento del valore con una frequenza sufficiente per evitare che sorgano differenze significative tra il valore contabile dell’attività e il suo valore equo –Riflessi fiscali..rivalatuzioni e svalutazioni non rilevano 45

46 Impianti: aspetti contabili e fiscali Ammortamenti Rileva invece il valore ammortizzabile di ciascuna componente di un elemento degli impianti deve essere ripartito sistematicamente lungo la sua vita utile Il valore ammortizzabile è il costo (o il valore rivalutato) di un bene, detratto il suo valore residuo –il valore residuo è l’ammontare corrente che l’impresa prevede di ottenere dalla cessione del bene al termine della sua vita utile, se lo stesso bene avesse già raggiunto l’anzianità e le condizioni attese alla data prevista per il suo smobilizzo L’ammortamento è imputato a conto economico nella prassi Fotovoltaico : 20 anni 5% Eolico: 20 anni 5% 46

47 Operazioni straordinarie Tecniche acquisitive Share Deal –Acquisto delle partecipazioni nel veicolo Asset Deal –Acquisto diretto delle autorizzazioni, progetti, diritti di superficie, etc. Spin-off e acquisto di partecipazioni –(a) Conferimento di autorizzazioni, progetti, diritti, etc. ad una società; (b) con contestuale acquisto della stessa 47

48 Operazioni straordinarie (segue) Pianificazione dei veicoli di acquisizione/costituzione Limiti all’utilizzo di società di capitali Obblighi di capitalizzazione in caso di riduzione del capitale per perdite o al di sotto del limite legale (artt. 2446 e 2447 c.c.); Interessi passivi deducibili  30% Reddito Operativo Lordo Vantaggi dell’utilizzo delle società di persone No obblighi di capitalizzazione : possibile temporaneità della riduzione del capitale No limite a deducibilità di interessi passivi (30% ROL) Mantenimento della responsabilità limitata per soci accomandanti di s.a.s. 48

49 Operazioni straordinarie (segue) Share Deal –Tassazione in capo al cedente della eventuale plusvalenza –Diversi regimi applicabili al cedente ai fini imposte dirette (a seconda di persona fisica/giuridica; residente in Italia o meno) –Mancato riconoscimento fiscale del plusvalore pagato dall’acquirente –No IVA/No Imposta registro proporzionale 49

50 Operazioni straordinarie (segue) Diversi regimi applicabili al cedente ai fini imposte dirette:  Persona fisica non qualificata: 12,5%  Persona fisica qualificata: IRPEF su cap. gain x 49,72%  Società IRES: 27,5% vs. Esenzione (PEX)  Non residenti: possibile non tassazione in base a Trattato –Esenti al 95% plusvalenze su partecipazioni (escluse ss. ed equiparate) con i seguenti requisiti:  12 mesi Minimum Holding Period (ie, ininterrotto possesso dal dodicesimo mese precedente quello della cessione);  Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio;  Esercizio - almeno triennale - da parte della società partecipata di un’impresa commerciale ex art. 55 TUIR (v. interpretazione restrittiva - e discutibile - su società in start-up, potenzialmente non ammesse alla PEX, di cui alla interrogazione parlamentare n. 5 del 28 luglio 2009). 50

51 Operazioni straordinarie (segue) Asset Deal – Tassazione in capo al cedente (SPV) della eventuale plusvalenza – Regime applicabile ai fini imposte dirette: reddito di impresa 27,5% – Riconoscimento fiscale del plusvalore pagato dall’acquirente nelle scritture della SPV – Operazione soggetta ad IVA o (se azienda) Imposta di registro proporzionale 51

52 Operazioni straordinarie (segue) Spin-off e acquisto di partecipazioni Two Step transaction regolata espressamente dall’art. 176 TUIR: conferimento (Spin-Off) e successiva cessione di partecipazioni - Permane il mancato riconoscimento dei valori fiscali in capo all’acquirente. Conseguenze potenzialmente favorevoli sul venditore. Fase I - Spin-Off – Conferimento fiscalmente neutrale ex art. 176 TUIR o conferimento tassato? Fase II - Cessione di partecipazioni – Esenzione PEX o IRES al 27,5% ? 52

53 Operazioni straordinarie (segue) Fase 1 - Spin-Off – Il conferimento ex art. 176 TUIR richiede che l’oggetto conferito si qualifichi come “azienda” – Il progetto fotovoltaico/eolico si qualifica effettivamente come “azienda”? (v. Cass. 685/09; 24913/08) – Ricadute sotto il profilo IIDD e IVA 53

54 Operazioni straordinarie (segue) Fase II - Cessione partecipazioni – L’art. 176 prevede la estensione della PEX alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento neutrale, ove cedute, con esclusione della applicazione della norma anti-elusiva – Profili complessi in ordine alla applicabilità della PEX qualora il conferimento di cui alla Fase I sia riqualificato come conferimento tassato (anziché neutrale), estraneo all’art. 176 del TUIR 54


Scaricare ppt "Energie F. Crovato 21 Novembre 2012. 2 Introduzione al settore Spese di esplorazione Ammortamenti Rimanenze Robin tax Energie rinnovabili."

Presentazioni simili


Annunci Google