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1. Tribunale fallimentare e giudice delegato (Artt. 23 – 24 L.F.) Comitato dei creditori (Artt. 40 – 41 L.F.) Curatore (Artt. 27 – 39 L.F.) Assemblea.

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2 Tribunale fallimentare e giudice delegato (Artt. 23 – 24 L.F.) Comitato dei creditori (Artt. 40 – 41 L.F.) Curatore (Artt. 27 – 39 L.F.) Assemblea dei creditori (Art. 37 bis L.F.) 2

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4 Il tribunale fallimentare è investito dell'intera procedura fallimentare provvede alla nomina e alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato i provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto 4

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6 Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura: riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, a esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori autorizza il curatore all’esercizio provvisorio dell’azienda, all’affitto di questa, a stare in giudizio come attore o come convenuto, alla nomina degli arbitri e a una serie di altri atti, quali quelli di attuazione del programma di liquidazione su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore procede all'accertamento dei crediti, oltre che dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti i provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato 6

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8 Comitato dei creditori (Artt. 40 – 41 L.F.) 1. Nominato dal G.D. entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento 2. Da 3 o 5 membri scelti tra i creditori 3. Entro dieci giorni nomina il presidente 4. Il componente può delegare le proprie funzioni 5. La sostituzione dei componenti avviene come per la nomina di cui al punto 2. che precede in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. in tutto o in parte ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28 (requisiti per la nomina a curatore), previa comunicazione al giudice delegato 8

9 1. Il presidente convoca il comitato di iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti. 2. Votazione in riunione collegiale ovvero via telefax o con altro mezzo – anche informatico - purché sia possibile conservare la dimostrazione della manifestazione di voto. 3. Ove vi sia conflitto di interessi il componente si astiene dal voto. 4. La decisione deve intervenire entro 15 giorni dal momento in cui la richiesta arriva al presidente. 5. La delibera viene presa a maggioranza dei votanti. 9

10 1. I membri del comitato hanno diritto al rimborso delle spese oltre all’eventuale compenso di cui all’art. 37 bis terzo comma L.F. (10% di quello del curatore). 2. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare le scritture contabili, i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. 3. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione ovvero di urgenza provvede il giudice delegato. 4. Ai componenti del comitato si applicano il primo e terzo comma dell’art. 2407 cod. civ. (Responsabilità dei sindaci). 5. Esclusa responsabilità per omessa vigilanza sull’operato del curatore (attesa l’assenza del richiamo al secondo comma). 6. Durante lo svolgimento della procedura, l’azione di responsabilità viene proposta dal curatore. 7. Il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato nei cui riguardi ha autorizzato l’azione. 10

11 Compiti del comitato dei creditori 1. Poteri di vigilanza sull’operato del curatore (ispettivi e di informativa – cfr. ad esempio Art. 41 V comma). 2. Poteri autorizzativi degli atti di questo (ad esempio: compimento atti straordinaria amministrazione Art. 35 I comma - subentro contratti in corso di esecuzione Art. 72 I comma). 3. Attribuzioni consultive (nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del tribunale e del giudice delegato Art. 41 I comma). 4. Poteri di iniziativa (reclamo avverso i decreti del giudice delegato art. 26 II comma e richiesta revoca curatore Art. 37 I comma). partecipazione attività gestoria 11

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13 Il curatore è: 1. amministratore patrimonio fallimentare 2. colui il quale esercita iniziativa per conservare e liquidare il patrimonio fallimentare 3. oltre che per recuperare alla garanzia patrimoniale i beni e i diritti dei quali il fallito ha disposto anteriormente alla dichiarazione di fallimento 4. non più sottoposto alla direzione del giudice delegato, ma alla sorveglianza di questo e del comitato dei creditori (Art. 31 L.F.) 13

14 Anteriormente alla riforma, l’attività del curatore è caratterizzata da una maggiore autonomia: 1. non tanto nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione (rimanendo comunque subordi-nato all’autorizzazione del comitato dei creditori) 2. quanto nella gestione liquidativa (limitata all’ambito propositivo, essendo comunque richiesta l’auto-rizzazione del comitato dei creditori), poiché, ricevendo dal giudice delegato un’autorizzazione globale all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione (Art. 104 ter, ult. Comma), sarà libero di procedere utilizzando le forme o gli strumenti più opportuni 14

15 La nomina spetta al Tribunale (Art. 27 L.F.): 1. con la sentenza di dichiarazione di fallimento 2. ovvero, successivamente, in ipotesi di revoca o sostituzione, con decreto 15

16 Requisiti per la nomina (Art. 28 L.F.): avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Incompatibilità: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. 16

17 1. Il curatore entro due giorni dalla conoscenza della nomina deve far pervenire al giudice delegato la propria accettazione (Art. 29 L.F.). In difetto, il Tribunale lo sostituisce con provvedimento in camera di consiglio. 2. Accettata la carica, “Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale” (Art. 30 L.F.). 3. Questo svolge le sue funzioni personalmente (Art. 32 L.F.). Può, con autorizzazione del comitato dei creditori: farsi sostituire da un delegato (eccetto che per gli atti di cui agli Artt. 89 [redazione elenco creditori e titolari diritti reali], 92 [avviso ai creditori], 95 [redazione progetto di stato passivo e partecipazione udienza di verifica], 97 [comunicazione esito procedimento di verifica stato passivo], 104 ter [redazione programma di liquidazione]) farsi adiuvare da un coadiutore 17

18 Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni a esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. 18

19 Relazione al giudice (entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento – il giudice ne può chiedere una preliminare prima dello spirare di detto termine) sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale indicando gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare ove si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci ed, eventualmente, di estranei alla società sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale indicando gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare ove si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci ed, eventualmente, di estranei alla società 19

20 Successivamente, ogni sei mesi dalla presentazione della relazione al giudice, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Questo viene trasmesso al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. 20

21 Art. 34 (Deposito delle somme riscosse) Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato. 21

22 Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore) Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’ articolo 104-ter comma ottavo. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. 22

23 REVOCA DEL CURATORE Il tribunale può revocare il curatore in ogni tempo. A tal fine: 1. procede su proposta del giudice delegato, richiesta del comitato dei creditori ovvero d’ufficio 2. deve sentire il curatore e il comitato dei creditori 3. decide con decreto motivato 4. il provvedimento di revoca o di rigetto può essere reclamato in corte di appello ai sensi dell’Art. 26 L.F. 5. il reclamo non sospende l’efficacia 23

24 RESPONSABILITÀ DEL CURATORE Il curatore: adempie ai doveri del proprio ufficio, impostigli dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico deve tenere un registro, preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, sul quale annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione quando cessa dall’incarico deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116 l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato ovvero del comitato dei creditori 24

25 IL COMPENSO il tribunale liquida il compenso al curatore con decreto non soggetto a reclamo (provvedimento di dubbia costituzionalità) su relazione del giudice delegato la liquidazione avviene dopo l’approvazione del rendiconto la misura del compenso è stabilita dal D.M. Grazia e giustizia 25.01.2012, n. 30 possono essere accordati acconti nessun ulteriore compenso può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso spese eventuali promesse e pagamenti sono nulli. È ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato indipendentemente dall’azione penale 25

26 IL COMPENSO - D.M. GRAZIA E GIUSTIZIA 25.01.2012, N. 3 Art. 1 1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti: a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. 2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. 26

27 IL COMPENSO - D.M. GRAZIA E GIUSTIZIA 25.01.2012, N. 3 Art. 3 Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio. Art. 4 1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1. 2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente. 27

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29 Il sindacato giurisdizionale contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori può avvenire solamente per violazione di legge e non per motivi attinenti l’opportunità dell’atto. A ben guardare, però, l’affermazione non corrisponde al vero, poiché, soprattutto in punto di condotte omissive, l’autorità giudiziaria in ultima analisi decide nel merito. Il reclamo avverso i decreti del tribunale e del giudice delegato è stato disciplinato con l’uso del procedimento camerale, anche se complementato con le garanzie del contraddittorio e del diritto alla prova per la tutela dei diritti soggettivi coinvolti. 29

30 Reclamo contro i decreti del tribunale e quelli del giudice delegato (Art. 26 L.F.) 1. Legittimazione riconosciuta a chiunque abbia un interesse. 2. Termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, ovvero dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice per gli altri interessati e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data del decreto. 3. L’atto introduttivo riveste la forma del ricorso e deve contenere gli elementi tipici della domanda giudiziaria (causa petendi, petitum e prove richieste). 4. Il ricorso e il decreto devono essere notificati al curatore (il quale ha -a differenza del passato - un interesse specifico a impugnare anche i decreti ordinatori, non rivestendo più la qualità di ausiliario della procedura) e ai controinteressati, che, almeno 5 giorni prima, possono depositare una memoria. 5. Il collegio, sentite le parti e assunte anche d’ufficio le prove, provvede con decreto motivato. 6. Se la decisione emessa a fronte del reclamo incide su diritti soggettivi è da ritenere che sia impugnabile con ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.. 30

31 Reclamo contro gli atti e i comportamenti omissivi del curatore e del comitato dei creditori (Art. 36 L.F.) 1.Valgono, in linea di massima, le regole indicate in precedenza. 2.Termine di otto giorni dalla conoscenza dell’atto ovvero, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella preliminare diffida a provvedere. 3.Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto. 4.Il tribunale decide entro 30 giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. 5.Se viene accolto il reclamo contro un comportamento omissivo del curatore, questi deve dare esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria. 6.Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo. 31


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