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PERIZIA Il giudice ha facoltà di disporre l’esecuzione di carattere peritale quando ritiene necessario acquisire valutazioni su cognizioni tecniche riguardanti.

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Presentazione sul tema: "PERIZIA Il giudice ha facoltà di disporre l’esecuzione di carattere peritale quando ritiene necessario acquisire valutazioni su cognizioni tecniche riguardanti."— Transcript della presentazione:

1 PERIZIA Il giudice ha facoltà di disporre l’esecuzione di carattere peritale quando ritiene necessario acquisire valutazioni su cognizioni tecniche riguardanti specifiche scienze o arti, le quali in alcuni casi costituiscono prova ai fini peritali. Ugualmente gli avvocati delle parti, la Procura della Repubblica in una fase del procedimento a anche preliminarmente allo stesso possono richiedere ad esperti un parere peritale. Perizia: indagine disposta d’ufficio dal giudice in ambito penale Consulenza tecnica: indagine di parte in ambito civile e penale e indagine d’ufficio nel civile. CTU: consulenza d’ufficio CTP: consulenza di parte 1

2 PERIZIA La perizia o CTU di carattere psichiatrico o psicologico interessa molte fattispecie attinenti allo stato mentale e alla realtà attuale o pregressa dell’individuo, vivente o deceduto, in ambito civile o penale. In ambito penale tale giudizio consiste nello stabilire le condizioni di mente della persona (attiva o passiva) in riferimento a una determinata fattispecie di reato (commesso o subito) a un preciso momento del suo iter giudiziario, in ogni stato e grado del procedimento. (Fornari, 2008) 2

3 PERIZIA In ambito civile fattispecie diverse: - Capacità di agire, - Idoneità genitoriale, - Capacità lavorativa, - Danno biologico- psicologico PUNTO CENTRALE Correlazione tra condizione mentale e fattispecie giuridica Responsabilità professionale, penale o civile, di un collega. 3

4 PERIZIA INCARICO ESAME DELLA PERSONA ( o gli atti se deceduta) REDAZIONE di un elaborato scritto DISCUSSIONE dello stesso dinanzi all’autorità giudiziaria se chiamato Il committente pone un quesito costituito da una o più domande che ricalcano la fattispecie giuridica in esame ed attinenti sia alla valutazione clinica del soggetto, sia alla correlazione tra la stessa e la fattispecie in esame. ATTO PERITALE Emissione da parte del perito di un parere tecnico motivato rispetto ad un caso specifico, che viene confrontato con la fattispecie normativa attinente allo stesso. 4

5 PERIZIA I LIVELLO Anamnesi, analisi clinica e diagnosi II LIVELLO Confronto tra la diagnosi clinica raggiunta e la fattispecie giuridica RISPOSTA AL QUESITO PERITALE Basato sull’articolo di legge, o sulla nozione normativa, circa il quale si deve pronunciare il perito, valutando il nesso di causalità tra la diagnosi stabilita e il fatto umano (la fattispecie giuridica) che si sta valutando 5

6 PERIZIA Importanza dell’approccio clinico per arrivare all’elaborazione della diagnosi al fine di non replicare interrogatori giudiziari anche se: 1. l’accertamento peritale esula dalle fondamentali dimensioni del contratto terapeutico, della libera scelta dello specialista da parte del paziente, dell’alleanza tra i due interlocutori e del segreto, proprie di ogni intervento diretto alla cura del sofferente psichico. 2. Premessa per decisioni giudiziarie che possono comportare conseguenze anche pesanti per la libertà, i diritti, l’autonomia e gli affetti del periziando. La perizia si colloca a cavallo tra la clinica e la legge (due sistemi di pensiero talvolta incompatibili) 6

7 PERIZIA PUNTI CRITICI 1. Necessità di buone competenze espositive e buona tenuta emotiva 2. Necessità di rendere trasparenti e comprensibili le proprie diagnosi e conclusioni 3. Aspetti positivamente competitivi in cui il perito in un ambito sociale dominato dal clientelismo e dalla mancanza di autonomia deve far valere le sue ragioni mettendo in mostra la sua capacità di conoscenza tecnica, la cultura, la sua capacità osservativa, le sue competenze professionali, le sue capacità di diagnosi e di prognosi, la logica e la lucidità interpretative, le capacità espositive e la tolleranza allo stress. 7

8 PERIZIA OBBLIGHI Se iscritto all’albo dei CTU del tribunale il professionista non si può esimere dall’accettare un incarico peritale. I codici deontologici della professioni sanitarie danno una serie di indicazioni di natura etica e suggeriscono la necessità di associarsi ad altri professionisti il che non avviene quasi mai in ambito penale creandosi uno squilibrio tra il rigorismo medico- legale e la clinica psichiatrica e psicologica. Si osserva spesso un atteggiamento clinico- terapeutico, basato su un’accoglienza molto ampia del soggetto, senza che sia specificato il ruolo che si ha nel processo di valutazione con esattezza e senza esser sicuri che il soggetto intervistato abbia compreso bene con chi ha a che fare (soprattutto se si tratta di soggetti con problemi psichiatrici o di minori). 8

9 PERIZIA La persona sottoposta a perizia deve comprendere che non esiste il segreto professionale con il perito o il consulente, appunto perché la situazione non è determinata da esigenze di cura, ma di indagine giudiziaria perché il consulente non può esimersi dal rispondere a domande specifiche nel controinterrogatorio. Ne consegue che il periziando deve essere posto nella condizione di dire liberamente ciò che vuole dire. Il soggetto deve essere informato in modo corretto circa il contesto e le finalità delle indagini che lo riguardano. 9

10 PERIZIA Nel primo incontro il periziando deve essere: 1. edotto della motivazione e delle finalità delle indagini, per esempio attraverso la lettura e la discussione del quesito peritale, l’esplicitazione del ruolo e degli obiettivi del consulente d’ufficio e di quello di parte, 2. Informato circa le differenze tra il colloquio peritale e un normale colloquio clinico o terapeutico (assenza di segreto, carattere valutativo del dialogo), 3. Informato sul diritto di riferire unicamente quanto ritenga opportuno ai fini della tutela dei propri interessi, 4. Informato sul diritto di rifiutare l’esecuzione dei colloqui o dei reattivi mentali. 10

11 PERIZIA Anche se l’attività peritale non comporta obblighi di cura il colloquio clinico con soggetti che spesso non hanno ancora avuto modo di parlare con nessuno delle problematiche che li hanno portati al problema giudiziario muove senza dubbio sentimenti ed affetti che possono essere percepiti come terapeutici. La spiegazione del caso spesso diviene anche la sua giustificazione e la perizia è fortemente psicologizzata anche nella costruzione del nesso di causalità, perdendosi il discrimine tra lo spazio giuridico dove si ha la possibilità di agire senza infrangere una legge e il suo superamento. Apprendere bene qual è il ruolo del consulente di ufficio e del consulente di parte permette di apprendere il problema da diversi punti di vista morali. 11

12 PERIZIA Auspicabile sviluppare un’obiettività clinica al di sopra delle parti che permetta di essere concordi sulla procedura e, possibilmente sulla diagnosi, ma la logica processuale Contrapposizioni e dialettica 12

13 PERIZIA Più che fatti e cause il perito deve fornire una dinamica sulla base dei fatti. La verità giuridica nasce dalla contrapposizione di due o più rappresentazioni conflittuali, dove una terza parte (il giudice) decide, ma dove è necessario, per preservare il processo ermeneutico della giustizia, il conflitto tra le tesi espresse dalle parti. 13

14 PERIZIA INCARICO PERITALE Può essere attribuito: - in modo informale da parte dell’avvocato o della parte (CTP) - In modo formale dal giudice, in ambito civile o penale nmell diverse fasi del procedimento giudiziario. - Nelle diverse fasi delle indagini di competenza del PM può essere disposta un’indagine esperita in assenza dei consulenti di difesa (art. 359 del c.p.p.) o in presenza delle parti (art. 360 c.p.p.) - Nelle fasi di competenza del giudice della indagini preliminari (GIP) nell’ambito di un incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), nel contesto del quale i risultati della stessa potranno acquisire valore di prova ai fini del successivo dibattimento (art. 220 c.p.p.) in presenza delle parti. 14

15 PERIZIA - Nelle diverse sedi del dibattimento quando è necessario verificare eventuali mutamenti delle condizioni cliniche di soggetti già esaminati o quando le indagini precedenti risultano carenti. L’incarico viene comunicato al perito in modo formale con notifica e nello stesso sono indicati data, ora e luogo del conferimento, unitamente agli estremi del procedimento (numero classificatorio, giudice, parti, ecc.) Di solito il giudice contatta prima il consulente per concordare data ed ora, ma non è obbligato. La presentazione alla convocazione è obbligatoria e l’eventuale assenza deve essere comunicata in modo formale. 15

16 PERIZIA In sede di incarico, dopo l’identificazione di generalità e competenze del perito si richiede allo stesso l’effettuazione del giuramento o di una dichiarazione di impegno. “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali” Questa responsabilizzazione formale sottende una prospettiva di sanzione per l’eventuale violazione dei termini dell’incarico e delle incombenze ad esso correlate. Si procede quindi alla definizione dei termini temporali della durata delle indagini peritali che a secondo della tipologia processuale (in ambito penale anche tempi ristretti di 5 o 10 giorni), spesso 60 o 90, più ampi in ambito civile, soprattutto minorile. 16

17 PERIZIA Formulazione del quesito peritale da parte del giudice, ovvero della domanda che motiva la stessa esistenza della perizia che ripercorre in genere il testo dell’articolo del codice civile o penale rispetto al quale la perizia è stata disposta, integrando lo stesso con le incombenze che debbono essere svolte dal perito. La risposta che il perito dovrà formulare è diretta e specifica, senza elementi dubitativi o probabilistici anche se è previsto che il perito risponda di non essere in grado di esprimere un parere motivato. Il quesito è la linea guida del lavoro peritale in quanto il perito farà riferimento ad esso. 17

18 PERIZIA Dovere di portare a termine l’accertamento tranne che non intervengono motivi di incompatibilità o gravi motivi di salute. In ambito penale il perito è anche vincolato ad una serie di specifici adempimenti: - Formale gestione dei colloqui peritali (art. 229 c.p.p.) - impiego di eventuali ausiliari (art. 228 c.p.p.) - Stesura se autorizzata di una relazione scritta (art. 227 cp.p.) - Presenza alle successive udienze dibattimentali cui può essere convocato (atrt. 510, 508 cp.p.) Obblighi di privacy legati alla detenzione di dati sensibili dei periziandi. 18

19 PERIZIA In concomitanza con il giuramento vengono stabiliti luogo e data di inziio delle operazioni peritali e si stabilisce il periodo di tempo necessario per lo svolgimento. Tale periodo può essere prorogato solo su autorizzazione del giudice, dietro specifica e motivata richiesta del CTU e comunque entro determinati limiti di tempo. In concomitanza con la nomina del CTU le parti ai sensi dell’art. 2010 c.p.c. possono nominare i CTP che hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali e che possono partecipare all’udienza ogni volta vi sia convocato il CTU al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio assistito e di contribuire all’opera di accertamento della verità che ha motivato la disposizione della stessa CTU. 19

20 PERIZIA Il CTP può partecipare attivamente alle indagini e può depositare un proprio elaborato scritto contenente le deduzioni e le eventuali critiche desunte dagli accertamenti svolti, sotto forma di nota preliminare da consegnare al CTU prima delle conclusioni peritali o come nota di replica all’elaborato peritale. IL CTP HA UNA SPECIFICA FUNZIONE DI CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA METODOLOGICA, SCIENTIFICA E PROCEDURALE DEL LAVORO DEL CTU, DIRETTA A GRANTIRE L’ADEMPIMENTO DELL’INTERESSE DELLA PARTE IN CAUSA, IN MODO NON MOLTO DISSIMILE DALL’AVVOCATO 20

21 PERIZIA ELABORATO PERITALE I contenuti della relazione debbono rispondere a verità e nel caso di sospetta volontaria alterazione il perito può essere denunciato per falso in perizia o per abuso di ufficio a favore di una parte o per frode processuale. Verità imposta al perito riguarda: - Fatti circostanziali attinenti allo svolgimento delle operazioni peritali - Obbligo di riferire al giudice la totalità delle informazioni e notizie delle quali sia venuto a conoscenza, - Incompatibilità sopravvenute. Verità clinica soggettività interpretativa perseguibile come potenzialmente falsa se si distacca in modo abnorme dalle comuni prassi scientifiche. 21

22 PERIZIA Il parere peritale diventa una parte integrante del processo di acquisizione della prova ed è di conseguenza soggetta al contraddittorio dibattimentale. Durata delle indagini (art. 508 del c.p.p.) Cause di incompatibilità, ricusazione e sostituzione del perito (art. 222, 223 c.p.p.) Onorari previsti e concedibili per i diversi tipi di accertamento (codici in materia penale, civile, tribunale dei minorenni) Riduzione degli stessi per ritardato deposito dell’elaborato peritale Sanzioni penali o ordinistiche per mancato o ritardato deposito ed intralcio all’applicazione della giustizia. 22

23 PERIZIA Al momento dell’incarico indicare: - Data e luogo dell’inizio dell’indagine peritale; - Richiesta di autorizzazioni necessarie - Copia cartella clinica carceraria em di atti rilevanti; - Uso mezzo proprio; - Uso aereo ed altro per spostamenti; - Eventuali pernottamenti; - Uso di ausiliari o indagini tecniche strumentali; - Autorizzazioni per collaboratori; - Autorizzazioni per registrazioni; - Uso di pc portatili in ambiente carcerario. 23

24 PERIZIA Acquisire il fascicolo processuale Rispettando i termini con eventuale proroghe autorizzate il perito deposita la sua relazione, facendone copia per le parti, in cancelleria in modo formale con tutti gli allegati: tests mentali, certificazioni acquisite, note deli CTP, registrazioni delle sedute se effettuate. 24

25 PERIZIA SVOLGIMENTO DELLA PERIZIA 1. SINTESI DEGLI ATTI (storia ed anamnesi giudiziaria e clinica attenta e dettagliata) 2. Colloqui: almeno 2 per la perizia in tema di imputabilità o pericolosità sociale, molteplici negli accertamenti in tema di affidamento familiare, molteplici ed ancora più attenti e codificati nei procedimenti sulla capacità testimoniale dei minori vittime di abuso. Talvolta un solo colloquio ad esempio sulla compatibilità con la detenzione. 3. Indagini strumentali e testologiche concordate con i CTP in ogni momento. 4. Acquisizione dei pareri preliminari dei CTP e discussione critica degli stessi. 5. Stesura dell’elaborato. 25

26 PERIZIA I colloqui hanno finalità diverse a secondo dello scopo della perizia ma in ogni caso per necessità deontologiche e scientifiche debbono connotarsi per la loro matrice clinica, rispondendo ai requisiti metodologici della buona pratica clinica, evitando metodi di indagine inquisitori. I colloqui vanno preparati in modo adeguato avendo ben chiaro l’obiettivo da raggiungere, stabilendo una durata ed una scaletta di massima, soprattutto cercando di immedesimarsi con la persona che sta intervistando, al fine di cercare di vedere gli eventi con i suoi occhi, per ricollocare questa prospettiva nell’ambito della situazione giuridica che sta valutando. E’ opportuno cercare di guadagnarsi la confidenza della persona stabilendo associazioni gradevoli e mettendola a proprio agio. 26

27 PERIZIA Capacità di ascolto e disponibilità di tempo. Il periziando deve essere messo in grado di conoscere lo scopo del colloquio e deve aver ben chiaro quando possibile che l’intervistatore è un perito del giudice, che le sue parole saranno oggetto di valutazione, ai fini della risposta ad un quesito peritale che, se non noto al soggetto, deve essergli letto e spiegato. Si può utilizzare il colloquio per valutare quali fatti cambiano a secondo delle circostanze e delle persone e per valutare opinioni, atteggiamenti e credenze. 27

28 PERIZIA Può essere utile prepararsi una lista di domande (e per questo è necessario conoscere gli atti e il tema che si tratta è utile sia conosciuto in modo approfondito. Non è opportuno, per esperienza, porre domande dirette fino a quando non si ritiene che la persona sia disponibile a fornire l’informazione richiesta e a porgerla in modo accurato. Conviene proporre prima domande che possano avere minori probabilità di causare rifiuti o un atteggiamento negativistico; inoltre è opportuno porre una domanda per volta e cercare di rimanere sul problema. L’atteggiamento di fondo dovrebbe essere di franchezza, senza comportamenti subdoli o furbi, senza assumere atteggiamenti pedanti o impertinenti. L’esaminatore dovrebbe valutarsi con criticità nell’uso del linguaggio e porre attenzione per evitare di formulare la domanda in modo talew che contenga la risposta. 28

29 PERIZIA Quando si formulano diverse alternative, ciò dovrebbe essere fatto in modo neutro sì che la risposta non sia implicita nella domanda. Le domande importanti vanno espresse in modo chiaro, ed è necessario rimanere sulla domanda fino a quando non si sono ottenute sufficienti informazioni, ma appena si hanno risposte giudicate soddisfacenti si può passare alla successiva. Bisogna essere certi di aver ben compreso la risposta e va data al periziando la possibilità di qualificare appieno le sue risposte. Può esser utile aiutare il periziando a rendersi conto delle sue responsabilità, anche per valutare il livello di ìnsight dell’esaminato, ma ciò non deve assumere connotati di carattere moralistico o colpevolizzante: la funzione del perito è infatti a rigore quella del comprendere e del valutare. 29

30 PERIZIA L'esaminatore deve apprendere, soprattutto in ambito psichiatrico, a separare i fatti dalle inferenze, stando attento a possibili errori legati al fattore spazio o al fattore tempo, senza dare per scontato che una concordanza tra diverse persone nel descrivere un evento sia garanzia di verità. In ambito peritale, si deve infatti avere sempre ben presente che le persone interessateda un procedimento giudiziario hanno una propria specifica posizione giuridica, connotata da interessi ed obiettivi, per cui in tale contesto, salvo si tratti di testimoni giurati, riferire gli eventi sulla base di una propria verità soggettiva è comprensibile, quando non esplicitamente ammesso e legittimo. 30

31 PERIZIA Il colloquio è comunque un evento interattivo, in cui la comunicazione è una forma di abilità e competenza specifica, attraverso la quale entrambi gli interlocutori, di solito, perseguono obiettivi che dirigono e modellano sulla base di come si sentono, pensano e agiscono. E’ opportuno ricordare che si tende a interpretare il comportamento degli altri in base a quelli che riteniamo siano i loro obiettivi, ed è perciò importante stabilire obiettivi comuni, quando è possibile, nel corso dei colloqui, cercando di ridurre il sentimento di incertezza rispetto alle intenzioni dell'altro, ricordando che i comportamenti di entrambi i partecipanti si influenzano l'un l'altro: un perito rigido, ostile, e palesemente giudicante, non otterrà un solo dato clinico valido, poiché sarà il suo atteggiamento a produrre i dati di reazione dell'altro. 31

32 PERIZIA Siamo comunque influenzati dalla natura della persona che incontriamo, ma questo di fatto garantisce la novità in ogni interazione e 1'interesse e la bellezza del nostro o lavoro, oltre a essere una specifica competenza da rimodellare caso dopo caso. Inoltre, si può ricordare che non vi è un insieme di risposte valido per tutti i tipi di colloquio, anche all'interno della stessa fattispecie medico- legale, ma che ogni ambito implica una diversa organizzazione di risposte. 32

33 PERIZIA Ogni elaborato peritale deve rispondere al carattere distintivo di essere una relazione di carattere specialistico, chiara e trasparente, facilmente comprensibile per i suoi destinatari, ovvero per giudici e avvocati, alieni dalla conoscenza della terminologia medica e, ancor di più, di quella psicologica e psicoanalitica. La relazione peritale non può tacere informazioni che siano giunte alla conoscenza del perito e deve riferire in modo logico e compiuto le risultanze degli accertamenti che sono stati esperiti, esprimendo pertanto non solo la valutazione raggiunta, ma anche il ragionamento che è stato seguito per giungere alla stessa. Ogni relazione deve infatti rispondere al criterio della verificabilità, essendo possibile che il giudice o le parti, ripercorrendo i dati fedelmente espressi dal perito, considerino gli stessi dati come validi, ma giungano a conclusioni valutative differenti. 33

34 PERIZIA La verifica dell'elaborato peritale da parte del giudice e degli avvocati è abituale e indispensabile, poiché il giudice è libero di condividere o meno la valutazione del perito, o di annullare la stessa, qualora rilevi nell'opera del professionista rilevanti carenze metodologiche, scientifiche o procedurali. Dato che almeno una delle parti processuali contrapposte sarà non soddisfatta dall'esito dell'accertamento, la stessa avrà il diritto di esprimere ogni possibile critica verso la relazione peritale: per il principio del corretto contraddittorio, fondamentale in ogni procedimento civile o penale, il perito ha quindi il dovere di esporre anche i dati potenzialmente incoerenti rispetto alla valutazione resa, in modo da consentire ogni valutazione ai fruitori dell'elaborato. 34

35 PERIZIA Ogni elaborato risponde pertanto a una strutturazione di massima che corrisponde sia allo sviluppo del quesito peritale, sia a un modello di relazione che ha dimostrato nei decenni di essere il più utile per descrivere in modo sistematico e senza sovrapposizioni i dati del caso, differenziando al di là di ogni possibile fraintendimento i dati dalle valutazioni, che da essi derivano. La PRIMA PARTE della relazione è di carattere formale. Si ripercorrono: - la data del conferimento dell'incarico, - il quesito ricevuto, - le autorizzazioni ricevute, e ogni altro preliminare, - poi si deve riferire il calendario di svolgimento delle sedute peritali, con ogni accadimento procedurale relativo alle stesse (verbalizzazioni, eventi particolari accaduti durante le sedute, ecc), - è molto importante precisare ogni elemento attinente ai consulenti, di parte e alla loro attività nel corso della perizia. 35

36 PERIZIA Anche se ciò sembra strano, se non osceno o perfino antideontologico ai clinici puri, in ambito forense la funzione del consulente di parte è anche e soprattutto quella di garantire l'interesse della parte che rappresenta, controllando la correttezza dell'operato del perito. è quindi essenziale documentare in modo trasparente la partecipazione dei CTP alle sedute peritali, le richieste avanzate in corso di perizia, la regolarità delle loro convocazioni, le contestazioni poste in corso d'opera, le note preliminari di CTP ed altro. Se è difficile che una perizia possa essere annullata per carenze diagnostiche e valutative, è invece assai probabile che si registri un annullamento per vizio di forma, spesso attinente proprio alla violazione del contraddittorio, cioè alla paritetica comunicazione, informazione e valutazione riservata al contributo dei consulenti di parte. 36

37 PERIZIA Deve poi essere data citazione dei documenti che vengono acclusi in allegato alla relazione peritale in modo che via sia un riscontro tra gli stessi e quanto elencato nell’elaborato depositato. Al perito viene richiesta una documentazione puntuale e dettagliata di ogni fase del lavoro svolto, e ciò fa ben comprendere come il nostro lavoro si innesti all'interno dello stile e dei modelli della legge e della cultura forense, e per questo sia recisamente differente da quello clinico puro. Al perito, quindi, viene chiesto anche di sapersi esprimere in modo coerente alla cultura legale, mentre la pur valida conoscenza della cultura clinica non è sufficiente. 37

38 PERIZIA LS SECONDA PARTE della relazione risponde al primo punto del quesito peritale, ovvero alla sintesi degli atti di causa. “Dica il perito, letti, gli atti…” Ciò non prevede la mera trascrizione degli atti - spesso consistenti in centinaia o migliaia di pagine – né la personale scelta di ciò che il perito abbia ritenuto interessante o peggio confacente alla tesi da lui espressa in sede di conclusioni. Al perito si chiede infatti di dimostrare di aver compreso di cosa si sta trattando e, soprattutto, di esprimere di aver recepito in modo neutrale i dati oggettivi e le tesi delle diverse parti interessate. Tutto ciò rende ridicolo, se non motivo di nullità dell’elaborato, proporre sintesi di atti che costituiscono la mera scannerizzazione delle pagine di atti fotocopiate o, peggio, proporre la soggettiva interpretazione del perito, magari con conclusioni psicodinamiche, sulla motivazione per le quali 1'una o 1'altra parte processuale abbiano fatto una determinata scelta riportata in atti. 38

39 PERIZIA Ancor più negativo è- tanto da determinare un immediato rinnovo dell'incarico con attribuzione ad altro professionista- gabellare come sintesi degli atti una disamina del caso che si identifichi in toto con la tesi di una parte (quella che poi il perito premierà con il parere conclusivo) tacendo o addirittura svalutando le motivazioni e le tesi dell'altra parte. E’ quindi indispensabile che già in questa fase il perito differenzi in modo preciso i dati oggettivi dalle proprie interpretazioni e deduzioni, rendendo così possibile la verificabilità e l’eventuale falsificazione epistemologica del proprio ragionamento. 39

40 PERIZIA LA TERZA PARTE della relazione peritale deve essere riservata allo studio dei dati clinici del caso (anamnesi, colloquio clinico, esame obiettivo psicologico- psichiatrico, risultati dei test mentali o degli esami strumentali, esame della documentazione medica del caso). Questo risponde alla seconda parte del quesito peritale, che di solito prevede “…..esperita ogni opportuna e necessaria indagine….”, contemplando anche l'acquisizione di informazioni dai curanti e nel caso, l'acquisizione delle cartelle cliniche attinenti alla persona. L’anamnesi è un passo fondamentale della diagnosi e deve essere condotta con il massimo approfondimento, in riferimento sia ai dati di carattere somatico e psicologico- psichiatrico, sia in riferimento agli accadimenti di vita, alla storia familiare e altro dato che interessi la condizione clinica e la vita di quella persona, da prima della nascita fino al momento in cui è giunta dinanzi al perito. 40

41 PERIZIA Ovviamente i dati oggettivi debbono essere esposti in modo differenziato rispetto ai vissuti soggettivi della persona ed è ancora più ovvio che, se vanno evitate le inferenze del periziando, ancor più debbono essere evitate quelle del perito, espresse attraverso l'introduzione nei dati anamnestici di osservazioni dello stesso o, peggio, attraverso il selettivo filtraggio dei dati attraverso una narrazione soggettiva della storia della persona. Dopo l'anamnesi devono essere riferiti i dati dei colloqui clinici, sempre ricordando che il colloquio peritale è il momento cardine dell’accertamento e che i dati dello stesso, per costante dottrina e giurisprudenza, sono prioritari su ogni altro, test mentali compresi". 41

42 PERIZIA Il colloquio riferito deve essere una sintesi di quello condotto e deve rispondere all’esigenza di ripercorrere tutti i dati salienti della persona, senza cadere né nella passiva verbalizzazione delle sue dichiarazioni (o, peggio di brani delle stesse coerenti con la tesi che sarà affermata dal perito), né, tanto meno, nella prassi di sostituire alla genuina espressione della persona ciò che il perito pensa in merito alla stessa. In questa fase, come d'altronde in tutte le altre, il perito deve essere il meno protagonista possibile, perché la sua funzione è quella di essere un diagnosta e un valutatore, e non un opinionista che proponga una propria rilettura oracolare del caso, magari suggestiva e interessante, ma sganciata dalla realtà o, peggio, tutta finalizzata a una spiegazione psicologica, psicodinamica o socio- psicologica. Questo schema di base può essere espresso in modo molto diversificato, a seconda della tipologia specifica dell'accertamento, come si vedrà nella disamina dei singoli modelli di perizia. Nella relazione e comunque utile descrivere i singoli colloqui in rapporto alla sequenza temporale degli stessi nell'ambito dell’accertamento peritale. 42

43 PERIZIA Il rapporto peritale prosegue poi con i dati dell'esame obiettivo, nel quale, a seconda dalla tipologia dell'accertamento, possono coesistere i dati di carattere somatico, neuro- psichiatrico, psicologico, strumentale e testistico. A questo proposito, è utile ricordare che l’esecuzione di test mentali, e ancor più di esami strumentali, deve avere il consenso informato (ancor più esplicito e formalizzato in caso di esami di carattere invasivo) e deve comunque essere ispirato non al principio della medicina difensiva per il perito, ma al più stretto bilanciamento tra accertamenti indispensabili e costi e benefici diagnostici degli stessi. In merito ai test mentali, si deve altresì ricordare che la valutazione psicometrica, in questi casi, obbedisce a rigorose leggi metodologiche relative all’attendibilità e validità dei test utilizzati (Ferracuti 2007), e che una consuetudine clinica non può essere trasfusa tout court nella pratica peritale. 43

44 PERIZIA LA QUARTA PARTE della relazione peritale deve essere dedicata alla diagnosi e alla diagnosi differenziale. La diagnosi ricalca i parametri della comune criteriologia diagnostica pur non essendo strettamente vincolata a parametri descrittivi come quelli espressi dal DSM IV-TR, ed è indispensabile che il perito esprima la stessa dettagliando ogni passo del proprio ragionamento diagnostico. Ciò comporta anche l'effettuazione di una rigorosa diagnosi differenziale, confrontando i dati del caso in carico con le altre diagnosi possibili, ad excludendum. Il paradigma diagnostico varia a seconda della tipologia dell'accertamento, andando dal classico modello psichiatrico delle diagnosi in tema di imputabilità o capacità processuale ai più ampi, ma non per questo meno rigorosi, modelli di carattere psicologico propri degli accertamenti in tema di affidamento dei minore. 44

45 PERIZIA Il carattere di rigore della diagnosi, d'altronde, è imposto non solo dall'opportunità di non esporre la relazione peritale a contestazione, ma anche e soprattutto dal fatto che da quella diagnosi deriva una valutazione e che da quella valutazione possono derivare decisioni di fondamentale importanza per la vita di quella persona, della sua famiglia, delle possibili vittime del reato e, se occorre, delle persone che in futuro potrebbero essere danneggiate, per esempio da un soggetto aggressivo non riconosciuto come tale e che, grazie alla diagnosi del perito viene rimesso in libertà. Per costante giurisprudenza, nella perizia psichiatrica è comunque richiesta l'adesione a un modello diagnostico di tipo medico, con esclusione di interpretazioni di carattere puramente psicanalitico. Anche nelle indagini di matrice maggiormente psicologica, come per esempio quelle esperite in ambito minorile, è in ogni caso sempre preferibile far riferimento a modelli diagnostici di carattere generale, che non risentano della contraddittorietà tra l'una e l'altra scuola psicoterapica o interpretativa, e che in ogni caso siano scientificamente verificabili. 45

46 PERIZIA LA QUINTA PARTE della relazione peritale è dedicata alla citazione dell'eventuale parere preliminare dei consulenti di parte. Tale contributo, spesso ignorato con sussiego dal perito, ha invece una grande importanza perché adempie al fondamentale cardine del principio del contraddittorio, al di là del suo contenuto, e quindi- pur nella sia esplicita soggettività a parzialità- è costitutivo rispetto all'elaborazione del libero convincimento del perito non meno degli altri dati del caso. E’ pertanto necessario che tali pareri siano commentati e inseriti nella diagnosi differenziale e nella valutazione del caso, e che il perito motivi la propria scelta di condividere, o meno, le argomentazioni poste. 46

47 PERIZIA LA SESTA PARTE della relazione è dedicata alla valutazione del caso, ovvero al confronto tra le diagnosi raggiunte e la specifica fattispecie giuridica espressa dal quesito peritale. Il parere psichiatrico- forense deve seguire una specifica sequenza di causalità tra condizione della persona e fatto di interesse giuridico, quindi non sono ammissibili, in teoria, né pareri basati sulle nozioni di probabilità, compatibilità o verosimiglianza, né, ancor meno, soggettive e personalissime reinterpretazioni degli articoli di legge, fatte da periti di certo assai competenti nella clinica, ma non altrettanto nella valutazione forense. La disamina del caso può e deve confrontarsi con quella espressa nelle note preliminari dai consulenti di parte, sempre nell'ottica di un accertamento aperto al contraddittorio e attento a esprimere ogni fase del ragionamento seguito dal perito. 47

48 PERIZIA LA SETTIMA PARTE comprende infine la sintetica risposta al quesito peritale, nella quale le considerazioni prima esposte vengono sintetizzate in poche parole, in modo ancor più aderente e chiaro rispetto all'incarico ricevuto, sempre ricordando che, in assenza di dati tali da consentire una risposta certa al quesito ricevuto, il consulente è tenuto a esprimere la propria impossibilità a rispondere in modo motivato allo stesso è però possibile che vi siano dubbi dati dalla mancanza di elementi istruttori. In tal caso il parere dovrà essere espresso esplicitando il limite di fruibilità derivante, appunto, dall'assenza di alcune fonti di informazione, fermo comunque restando che, in nessun caso, al perito si chiede di pronunciarsi circa colpevolezza, sussistenza del reato, e altri elementi di esclusiva pertinenza giuridica. Lo schema espositivo sopra descritto è quello proprio di una consulenza d'ufficio, ma è valevole anche per la consulenza di parte, il cui grado di approfondimento sarà correlato con la fase processuale e la specifica finalizzazione nel contesto delle quali la stessa viene disposta. 48

49 PERIZIA Tali elementi consentono d'introdurre sin d'ora qualche parola sulla complessa e delicata, e spesso discutibile, funzione del consulente di parte. II consulente di parte è infatti libero di dissentire sulla diagnosi e sulle conclusioni a cui perviene il perito, ma vi sono situazioni che comunque sono eticamente complesse, come quando, per esempio, si svolge una consulenza di parte per la Procura della Repubblica prima che l’indagato abbia articolato una linea difensiva con il suo avvocato e, quindi, si interviene su una persona che in tal modo viene di fatto privata della possibilità di comprendere appieno che il consulente con il quale discute lavora per il nemico, vedendo così compromessa sin dall'inizio la propria posizione e linea difensiva, invece tutelate come sacrosante dalla legge. 49

50 PERIZIA Allo stesso modo, esiste un limite assai sottile circa la possibilità di adattare, quale consulente di parte, una diagnosi rispetto alle esigenze giudiziarie della parte assistita (in gergo, si dice «stirare le diagnosi»). In alcuni casi per esempio può costituire interesse della parte che una diagnosi di significativa pesantezza possa essere interpretata in modo meno deciso, per esempio con un disturbo paranoideo di personalità con gravi idee ossessive che venga declassato a disturbo delirante, un disturbo istrionico antisociale che venga considerato come un meno grave (nei termini di conseguenze giuridiche e non di gravità clinica) disturbo borderline di personalità. In questi casi, il riferimento per il CTP è dato dalla normativa ordinistica che impone il principio della verità e scientificità anche nelle consulenze di parte. 50

51 PERIZIA La regola generale è comunque quella di non entrare mai in contraddizione con la propria coscienza, operando all'interno dei principi di verità, di rispetto per la persona e di giustizia. II dovere principale del perito, infatti, rimane sempre verso il sistema legale, ma lo stesso deve tuttavia essere bilanciato con i doveri secondari della pratica e deontologia medica (o nel caso, psicologica). 51


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