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SANDRO TRENTO Basilea 2: il rapporto tra banche e imprese Convegno “La nuova direttiva europea in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche” organizzato.

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2 SANDRO TRENTO Basilea 2: il rapporto tra banche e imprese Convegno “La nuova direttiva europea in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche” organizzato con il patrocinio della Facoltà di economia dell’Università di Firenze Firenze, Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze venerdì 11 novembre 2005

3 2 Basilea 2: il rapporto tra banche e imprese Sandro Trento Capo della Divisione Analisi e studi sul sistema Banca d’Italia - Vigilanza Creditizia e Finanziaria Convegno Fondazione CESIFIN: La nuova direttiva europea in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche Firenze, 11 novembre 2005

4 3 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche: una breve panoramica 2. Le recenti iniziative delle Autorità di vigilanza 2.1 … a livello internazionale 2.2 … a livello nazionale 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese 4. Considerazioni conclusive Indice

5 4 1.Il nuovo Accordo sul capitale delle banche: una breve panoramica

6 5 Punto di partenza della regolamentazione sul capitale delle banche: Ruolo centrale del capitale: ¬ per assorbire le perdite che potrebbero verificarsi ed evitare la crisi dell’azienda. ¬ fornire incentivo a limitare l’assunzione dei rischi da parte degli azionisti. 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

7 6 Gli obiettivi raggiunti con Basilea 1… ¬ maggiore patrimonializzazione dei sistemi bancari ¬ level playing field … e i principali limiti ¬ limitata differenziazione del rischio ¬ non adeguata considerazione dei rischi derivanti da attività innovative 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

8 7  lungo processo di riforma dell’Accordo: LA CONSULTAZIONE CON GLI OPERATORI ¬ per migliorare la proposta, data anche la complessità della materia; ¬ avviare programmi di lavoro con le banche per rendere possibile l’applicazione delle nuove metodologie. GLI ESERCIZI QUANTITATIVI Dal 1999 sono state condotte 4 simulazioni, basate su diverse versioni - anche provvisorie - della nuova regolamentazione; l’ultima (QIS5) è tuttora in corso. Molti intermediari appartenenti a diversi Paesi vi prendono parte. QIS3 coinvolti oltre 200 intermediari appartenenti a oltre 40 Paesi. 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

9 8 giugno 1999: primo “documento di consultazione” gennaio 2001: secondo “documento di consultazione” (CP2) QIS2 (primavera 2001) Fine 2001: modifica delle ponderazioni e altri aggiustamenti QIS2,5 (novembre 2001) luglio 2002: ulteriori modifiche QIS 3 (ottobre-dicembre 2002) aprile 2003: terzo documento di consultazione (CP3) ottobre 2003: ulteriori modifiche Giugno 2004: il nuovo Accordo ( Revised Framework ) Verso il nuovo Accordo (1): 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

10 9 QIS5 (in corso: ottobre – dicembre 2005) Inizio 2006: applicazione ‘parallela’ del nuovo e del vecchio Accordo 1° gennaio 2007: entrata in vigore del nuovo Accordo Verso il nuovo Accordo (2) Lavori paralleli presso la Commissione Europea per la nuova Direttiva sulla CAD3: - 28 settembre 2005: approvazione del Parlamento europeo 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

11 10 Le scadenze previste per le banche europee non risultano più in linea con quelle stabilite per gli intermediari americani: le Autorità di vigilanza degli Stati Uniti hanno comunicato che per le banche USA l’entrata in vigore (per i soli metodi avanzati) è spostata di un anno (1.1.2009); i livelli minimi di capitale al di sotto dei quali i requisiti non potranno scendere nei primi anni di applicazione sono stati estesi a un periodo di 3 anni e definiti in misura più conservativa rispetto a quanto stabilito nel documento del giugno del 2004. Verso il nuovo Accordo (2) 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

12 11  per le grandi banche internazionali che adotteranno le metodologie avanzate si verrà a creare un disallineamento di un anno. In tale periodo l’applicazione delle nuove regole ai gruppi bancari che operano sia negli Stati Uniti sia in Europa dovrà essere gestita attraverso una più intensa cooperazione tra le autorità di vigilanza. Verso il nuovo Accordo (2) 1. Il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea2)

13 12 2.1 Le recenti iniziative delle Autorità di vigilanza … a livello internazionale

14 13 Anche dopo giugno 2004, sono proseguite intense le attività delle Autorità di vigilanza nelle sedi internazionali: Luglio 2005: pubblicazione di un documento che contiene nuove norme in materia di portafoglio di negoziazione. Luglio 2005: pubblicazione di un documento sulle modalità con cui le banche che utilizzeranno i metodi basati sui rating interni dovranno tenere conto delle condizioni del ciclo economico nella stima del tasso di perdita. 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

15 14 Ottobre 2005: avvio della quinta simulazione degli effetti quantitativi (QIS5) Servirà a fornire al Comitato dati aggiornati per valutare l’opportunità di modificare la “calibrazione” complessiva del capitale, tenendo presente l’obiettivo di mantenere la dotazione media di capitale regolamentare minimo a livello G10 sostanzialmente equivalente rispetto a quella prevista da Basilea 1. Tale decisione dovrebbe essere presa nella primavera del 2006. Inoltre, sarà possibile valutare gli effetti delle più recenti modifiche regolamentari (downturn LGD, double-default) Analogamente agli esercizi precedenti, al QIS5 partecipa anche un campione di banche italiane. 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

16 15 Committee of European Banking Supervisors (CEBS): convergenza delle regole e delle prassi di vigilanza in sede europea Al fine di favorire l’applicazione coerente da parte degli Stati membri, il CEBS ha pubblicato nei mesi scorsi diversi documenti (molti dei quali ancora in consultazione). Tra gli altri: Linee guida sulle modalità di convalida dei sistemi IRB e AMA; Linee guida sulla cooperazione tra autorità; Linee guida per l’adozione di un approccio comune sul riconoscimento delle ECAIs 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

17 16 2.2 … a livello nazionale

18 17 L’attività della Vigilanza volta all’applicazione delle nuove regole si è concentrata su 3 aspetti: 1) esame dello stato di realizzazione da parte delle banche dei progetti Basilea2 2) arricchimento dei flussi informativi 3) recepimento della normativa in ambito nazionale. 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

19 18 1) esame dello stato di realizzazione da parte delle banche dei progetti Basilea2 (1) È stato avviato un confronto con i gruppi bancari di maggiore dimensione (8 gruppi bancari), altri potranno nel futuro essere coinvolti. La convalida si basa su: a) caratteristiche funzionali e statistiche dei sistemi; b) confronto con i responsabili aziendali; c) accessi ispettivi. 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza momento essenziale della nuova disciplina  criteri quantitativi e qualitativi.

20 19 1) esame dello stato di realizzazione da parte delle banche dei progetti Basilea2 (2) Nell’ambito degli accessi sinora condotti, l’analisi si è concentrata su: Metodologie utilizzate per la stima dei parametri utili al calcolo dei requisiti; Le caratteristiche e la struttura degli archivi e delle basi dati che alimentano i modelli; Gli assetti organizzativi e le procedure che risiedono alla gestione dei rischi. 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

21 20 1) esame dello stato di realizzazione da parte delle banche dei progetti Basilea2 (3) Le analisi si sono sinora concentrate sul portafoglio di crediti alle imprese (corporate); nei prossimi mesi la Vigilanza verificherà lo stato di avanzamento di tali progetti alla luce degli accertamenti condotti; verranno inoltre analizzati gli altri portafogli di attività, a partire da quello dei crediti al dettaglio (retail). 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

22 21 2) arricchimento dei flussi informativi L’adozione da parte delle banche dei sistemi avanzati di misurazione dei rischi richiede l’acquisizione da parte della Banca d’Italia di NUOVE INFORMAZIONI Elemento centrale: definizione di default: sofferenze + incagli + ristrutturati + “crediti scaduti” da oltre 90 giorni (180 giorni per 5 anni per le imprese classificate come ‘corporate’) 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza modifiche alle segnalazioni di vigilanza e alla Centrale dei Rischi

23 22 3) Recepimento normativa La Banca d’Italia ha da tempo avviato i lavori per la predisposizione della nuova normativa secondaria : a) pubblicazione sul suo sito di un documento contenente le prime valutazioni in merito alle cd. “discrezionalità nazionali” b) è in corso di predisposizione il testo delle nuove Istruzioni di Vigilanza, da assoggettare a consultazione con l’industria; nelle prossime settimane verrà resa nota una prima tranche di documenti. 2. Le iniziative delle autorità di vigilanza

24 23 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

25 24 Nel corso dei lavori, particolare attenzione è stata rivolta, soprattutto dalla Banca d’Italia, al trattamento dei crediti alle imprese: La presenza di un elevato numero di imprese di medio-piccola dimensione è la caratteristica del tessuto economico di alcuni Paesi, tra i quali l’ITALIA. ISTAT (2000) : - in Italia, 4 milioni di aziende attive, 15 milioni di dipendenti  dimensione media: 3,6 addetti (13,1 in Germania, 6,5 in Francia) CENTRALE BILANCI (2001) :  per le imprese con meno di 50 addetti, circa i 3/4 dei finanziamenti sono forniti dalle banche. 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

26 25 Caratteristiche delle PMI: - Le PMI falliscono più frequentemente, ma prevalentemente per fattori specifici aziendali; viceversa, le grandi imprese presentano risultati economici fortemente correlati tra loro e con l’andamento ciclico dell’economia. - A parità di probabilità di insolvenza dei singoli debitori, un portafoglio di crediti alle piccole imprese è meno rischioso grazie alla diversificazione. 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

27 26 METODO STANDARDIZZATO  Ponderazioni basate sui rating esterni (agenzie)  Suddivisione dei crediti a seconda della categoria di controparte (es. banche, imprese, crediti al dettaglio)  Da 4 a 7 categorie di requisiti.  Requisito dell’8% per i crediti privi di rating 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

28 27 METODO STANDARDIZZATO  Trattamento favorevole per i prestiti alle imprese inferiori a 1 milione euro:  requisito = 6% (indipendentemente dal rating), alla stregua degli altri prestiti ‘al dettaglio’ diversi dai mutui residenziali  … ma necessario rispettare un criterio di diversificazione 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

29 28 METODO BASATO SUI RATING INTERNI  A differenza del metodo standard, il requisito nel metodo basato sui rating interni (IRB) varia a seconda del rating che la banca assegna alla controparte  Il rating interno è una misura di rischio: ad ogni rating corrisponde una misura della probabilità di inadempimento del cliente e della perdita / recupero che la banca prevede di realizzare nel caso di inadempimento. 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

30 29 CORPORATE : la Banca d’Italia si è adoperata per non penalizzare i crediti alle imprese più piccole: per esse, il requisito si riduce progressivamente al diminuire del fatturato.  i crediti nei confronti delle imprese con fatturato inferiore a 50 mln di euro vengono assoggettati, a parità di rischio, a un requisito inferiore a quello relativo alle società di maggiori dimensioni. La riduzione varia da 0 al 20% al ridursi del fatturato da 50 a 5 mln (o al di sotto di 5) RETAIL: I crediti alle imprese non superiori a 1 mln di euro e gestiti “in pool” vengono inclusi nel portafoglio RETAIL, al quale sono associati requisiti ancora più bassi. 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

31 30 Un approccio basato sui rating si adatta al contesto italiano?  Il rating dipenderà dalla situazione economico-finanziaria dell’impresa ma …  …la normativa prevede esplicitamente che siano prese in considerazione anche informazioni di tipo qualitativo 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

32 31 Il metodo IRB mira a sfruttare pienamente il patrimonio informativo della banca; l’output NON è il prodotto automatico di un modello, ma una misura sintetica di rischio, che riassume tutte le informazioni. può offrire alle banche vantaggi patrimoniali necessario però dimostrare alla Vigilanza di possedere determinati requisiti quali-quantitativi; 3. Riflessioni sul rapporto tra banche e imprese

33 32 4. Considerazioni conclusive

34 33 - Il nuovo Accordo sul capitale costituisce un’opportunità per rafforzare i legami tra banche e imprese - Le banche hanno la possibilità di affinare le metodologie di misurazione della qualità degli affidati e, più in generale, il processo di gestione dei rischi - Gli avanzamenti nelle procedure di selezione e gestione degli affidamenti non comportano di per sé riduzioni dei flussi di credito, ma erogazioni meglio commisurate alla situazione economica e finanziaria delle imprese, alla qualità dei progetti di investimento. 4. Considerazioni conclusive

35 34 Le nuove metodologie trovano l’ambito naturale di utilizzo in contesti economici caratterizzati dalla diffusa presenza di PMI. Tali operatori potranno beneficiare delle valutazioni effettuate da intermediari in grado di valorizzare l’ampio patrimonio informativo che deriva dal loro radicamento sul territorio. 4. Considerazioni conclusive

36 35 Nella valutazione del merito di credito assumeranno maggiore rilevanza gli elementi oggettivi (ma non solo quelli …)  Le imprese dovranno intensificare gli sforzi tesi a fornire informazioni adeguate, pienamente rappresentative della situazione reddituale e finanziaria. Pertanto, le imprese con una struttura finanziaria più solida e prospettive positive potranno ottenere condizioni di tasso più rispondenti alla loro rischiosità, privilegiando le banche più accurate nell’assegnazione dei rating. 4. Considerazioni conclusive Incentivi alla patrimonializzazione

37 36 GRAZIE Sandro TrentoBasilea 2: il rapporto tra banche e imprese


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