La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 1 Reg. (CE) n. 1/2005: Protezione degli animali durante il trasporto BERGAMO, 05 dicembre 2008.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 1 Reg. (CE) n. 1/2005: Protezione degli animali durante il trasporto BERGAMO, 05 dicembre 2008."— Transcript della presentazione:

1 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 1 Reg. (CE) n. 1/2005: Protezione degli animali durante il trasporto BERGAMO, 05 dicembre 2008

2 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 2 PERCHÉ : - ARMONIZZARE - GARANTIRE - FORMARE - RESPONSABILIZZARE

3 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 3 TRASPORTO il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione

4 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 4 TRASPORTATORE la persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.

5 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 5 IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO (allegato 1, capo I)

6 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 6 Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto; gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto.

7 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 7 In particolare se: a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso; c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione oppure femmine che hanno partorito durante la settimana precedente; d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato; e) sono suini di meno di 3 settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno 10 giorni a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km; f) sono cani e gatti di meno di 8 settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre; g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.

8 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 8 Tuttavia animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se: a) presentano lesioni o malattie lievi ed il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario; b) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per od in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria; c) sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche quali la decornazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

9 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 9 Allorchè si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d’emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

10 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 10 Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati ad essere trasportati; le femmine della specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro prole, sono munte ad intervalli non superiori alle 12 ore.

11 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 11 I divieti di trasporto di: - femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione oppure femmine che hanno partorito durante la settimana precedente; - mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato; non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate, se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

12 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 12 QUESTO E’ IL VERO PROBLEMA !!!

13 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 13 ………..una questione di civiltà……………..?

14 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria

15 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria È ANCORA AMMISSIBILE?

16 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 16

17 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 17 ANIMALE NON TRASPORTABILE: ABBATTIMENTO IN AZIENDA!

18 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 18 MANCATA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO?

19 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 19 SOVRAFFOLLAMENTO…?

20 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria MORIA PER SOVRAFFOLLAMENTO TRASPORTO DALL’OLANDA

21 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria SOVRAFFOLLAMENTO

22 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria PARATIE INADEGUATE

23 Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria


Scaricare ppt "Regione Lombardia Direzione Sanità U.O. Veterinaria 1 Reg. (CE) n. 1/2005: Protezione degli animali durante il trasporto BERGAMO, 05 dicembre 2008."

Presentazioni simili


Annunci Google