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Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano (c. l

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Presentazione sul tema: "Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano (c. l"— Transcript della presentazione:

1 Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano (c. l
Prof. Pierpaolo Bonacini Storia del Diritto Italiano (c.l. Scienze Giuridiche – II anno) Storia del Diritto Medievale e Moderno (c.l. Giurisprudenza / Laurea Magistrale – I anno) lezioni: lunedì / mercoledì 11-14 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Facoltà di Giurisprudenza sede di Ravenna a.a

2 Avvertenze per gli studenti
I materiali relativi al presente corso sono scaricabili dal sito: Si consiglia agli studenti di seguire le lezioni e preparare l’esame anche attraverso l’uso di questi materiali, che tuttavia non sostituiscono in alcun modo lo studio dei testi in programma Studenti NON frequentanti Per sostenere l’esame sono tenuti allo studio dei seguenti testi: E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000 (escluso il capitolo dedicato al Diritto Bizantino) R. Van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna, Il Mulino, 2003 Studenti frequentanti Il corso è articolato su 12 settimane di lezione, durante le quali – una settimana sì e una no – si raccoglieranno le firme degli studenti presenti. Saranno considerati studenti frequentanti coloro che avranno totalizzato almeno 5 presenze su 6. Gli studenti frequentanti avranno la facoltà di indicare in sede di esame un argomento a scelta fra quelli in programma, ossia fra quelli illustrati a lezione e inclusi nel manuale di Ennio Cortese, che è da studiare (escluso il capitolo dedicato al Diritto Bizantino) assieme al testo di R. van Caenegem.

3 “Cum igitur hominum causa omne ius constitutum est, primo de personarum statu ac post de ceteris . . .” (Frammento dal Codice Ermogeniano tramandato in D 1,5,2)

4 il diritto è cosa “umana”, è connaturato alla presenza di ogni gruppo umano (ubi societas, ibi ius)
al diritto è naturalmente legata una dimensione intersoggettiva, disciplinando le relazioni tra più soggetti il diritto è una forma di ordinamento del sociale, e quindi rappresenta una componente fondamentale del paesaggio “umano” → il diritto ha una propria “vita” e assume manifestazioni differenti a seconda dei tempi → noi studiamo in particolare le forme che esso assume nella c.d. “età intermedia” (secc. VI - XV)

5 Età romana Esperienza giuridica romana si è diluita nell’arco di un millennio (secc. V a.C. – VI d.C.) Diritto romano frutto dell’opera di legislatori e magistrati, ma anche della riflessione di generazioni di giuristi, soprattutto da fine II sec. a.C. a inizi III sec. d.C. La scienza giuridica romana è legata a una cultura essenzialmente civilistica: ordina istituti e situazioni che disciplinano proprietà e diritti reali, contratti e obbligazioni, testamenti, legati e successioni Lo sviluppo del diritto romano accompagna la trasformazione dell’originaria città-stato (Roma) in un impero mediterraneo Per i suoi caratteri di ampiezza, rigorosità e di metodo, il diritto e la scienza giuridica romana offrono un modello di grande forza a coloro che si riavvicinano ai testi romanistici dai secc. XI-XII

6 L’impero romano alla sua massima espansione agli inizi del II secolo d
L’impero romano alla sua massima espansione agli inizi del II secolo d.C.

7 Età medievale Nel Medioevo (secc. VI-XV) il diritto si sviluppa e si caratterizza sulla base di 2 situazioni correlate tra loro: Il vuoto statuale conseguente al crollo dell’impero romano d’Occidente La scomparsa della raffinata civiltà giuridica che si era evoluta in stretto rapporto con l’esperienza politica e istituzionale di Roma Si sviluppa una esperienza giuridica nuova e originale: Sono limitati e disorganici gli interventi dei legislatori Possono coesistere diversi ordinamenti entro un unico territorio Prevale la diffusione della consuetudine, interpretata non da giuristi, ma da giudici e da notai

8 Età medievale La consuetudine ha caratteri peculiari:
Si produce “dal basso”, dalla spontanea e consapevole esigenza di una società di organizzarsi autonomamente È basata su una regolarità di comportamenti osservata per lungo tempo Determina una situazione in cui prevale il particolarismo Si rafforza grazie alla sua osservanza, al rispetto delle regole tradizionali che acquisiscono un carattere di autorevolezza e di necessità La consuetudine prevale in una società “statica”, in una società soprattutto agraria, e non è in grado di disciplinare situazioni complesse

9 I regni germanici formatisi sul territorio dell’impero romano occidentale agli inizi del VI sec.

10 Età medievale Novità dei secc. XI-XII:
Si ravviva la conoscenza del diritto e della giurisprudenza romana Si fonda su nuove basi il diritto canonico Nasce un diritto “scientifico” che convive con la galassia di diritti locali e assume la funzione di integrarli e interpretarli Convivono iura propria + ius commune: Il nuovo sistema giuridico è “comune” grazie alla sua proiezione geografica su tutte le terre civilizzate Realizza un modello di unità giuridica europea Riunisce in un unico sistema la cultura giuridica romanistica e canonistica

11 Età moderna Cresce il ruolo dei giuristi (interpreti professionisti del diritto) e la massa delle opinioni dottrinarie: il “sistema” del Diritto Comune manca di indirizzi uniformi e prevale l’incertezza del diritto Si sviluppano gli stati moderni: Re e principi accentrano sempre più le funzioni legislative Il nuovo diritto statale tende a essere sovraordinato alle Consuetudini e al Diritto Comune In seguito alla profonda crisi del sec. XVIII si avvia l’età della codificazione e si arriva al Codice Civile Napoleonico (1804): Il diritto viene concentrato in “libri” (detti Codici) promulgati dall'autorità politica e validi all'interno dei singoli stati Il diritto diviene espressione esclusiva del potere dello Stato attraverso la voce unica della Legge

12 L'Europa alla metà del sec. XVI

13 L'Italia alla metà del sec. XVIII

14 Motivazioni per lo studio della “storia del diritto italiano”
dalla riscoperta dei testi giustinianei nel tardo sec. XI e fino agli inizi del XVI l’Italia è riconosciuta come il centro degli studi giuridici in Europa (nel XVI la Francia; nel XVII l’Olanda; nel XIX la Germania) Bologna: Alma Mater Studiorum Università di Bologna: generale “Storia del diritto” insegnata dal 1860 “Storia del diritto italiano” compare da metà anni ’80 del XIX sec. valore della conoscenza storica: anche il Diritto è un prodotto della storia

15 Motivazioni per lo studio della “storia del diritto italiano”
Consapevolezza dei paradossi: il Corpus Iuris giustinianeo è forse il massimo esempio di sistema giuridico capace di superare le frontiere culturali a cominciare dal suo primo “trapianto”: raccoglie il diritto romano “classico”, ma viene promulgato in latino a Costantinopoli, nella parte greca dell’Impero, ove però non viene applicato La conoscenza del diritto romano giustinianeo rinasce soprattutto in Italia grazie al contributo della “scuola giuridica bolognese” tra la fine del sec. XI e l’inizio del sec. XII

16 … e per lo studio, in particolare, della storia del diritto “intermedio”
nasce il diritto canonico e (ri)nasce il diritto romano, ma con una differenza fondamentale: DC nasce come diritto applicato, poi si sviluppa come sistema dottrinale (è un corpo normativo da cui scaturisce una scienza giuridica) DC è un diritto “dinamico”, poiché cresce con l’emanazione di nuove decretali da parte dei pontefici DR nasce nelle Scuole come scienza giuridica, poi entra nella pratica quotidiana e diviene diritto applicato coordinandosi con i diritti locali DR è un diritto “statico”, fissato nei testi giustinianei

17 … e per lo studio, in particolare, della storia del diritto “intermedio”
nel Medioevo (sec. VI-XV) affondano le radici della civiltà moderna eredità = Università - Comune Banca - Diritto commerciale - Monti di Pietà Parlamento - Stato monarchico Carta - Filigrana - Libro - Stampa a caratteri mobili Orologio meccanico Numeri arabi e lo zero Scala musicale e nome delle note Armi da fuoco - Occhiali - Bottoni Purgatorio “fossili” politico-giuridici: Repubblica di S. Marino e Principato di Andorra, Principato di Monaco e del Lussemburgo altre materie toccano periodi e problematiche differenti: Storia delle Codificazioni Moderne – Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo

18 … e per lo studio, in particolare, della storia del diritto “intermedio”
il Diritto Comune costituisce la prima unificazione del diritto europeo: un “nuovo Medioevo” per l’assetto del diritto comunitario ?  normativa europea di valore generale + coordinamento dei diritti nazionali mediante la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea esperienza peculiare del medioevo giuridico europeo, improntato alla convivenza di una pluralità di fonti e di diritti e perenne espressione di “un laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e covigenti” (Grossi) un paradigma politico di impronta neo-medievale: dispersione delle funzioni del potere sovrano su una pluralità di territorialità non coincidenti si può riconoscere nell’Unione europea la depositaria di un diritto ‘senza Stato’, con la necessità di armonizzare le regole di tutte le comunità e degli ordinamenti particolari, ossia quelli dei singoli paesi

19 il Diritto Comune (1) Tripartizione cronologica nel rapporto Ius Commune / Ius Proprium (Calasso): XII-XIII = età del DC “assoluto” grazie al suo predominio sopra qualsiasi altra forma concorrente, la cui validità è ammessa purché non violi la norma del DC XIV-XV = età del DC “sussidiario”, ove esso ha vigore soltanto nel silenzio dello statuto o comunque del ius proprium, divenuto quindi fonte primaria all’interno degli ordinamenti particolari  DC come ordinamento universale cui si ricorre quando lo ius proprium non provvede XVI-XVIII = età del DC “particolare”, quando il diritto degli Stati si afferma come unica fonte normativa e quindi il DC ha vigore soltanto ex voluntate principum  il concetto di ius commune si sposta dal diritto dell’unità imperiale verso il diritto delle singole unità politiche

20 il Diritto Comune (2) Altra scansione cronologica del rapporto Ius Commune / Ius Proprium (Ermini): si individua con difficoltà una fase del DC “assoluto”, poiché nel sec. XII e nella prima metà del XIII si manifestano i presupposti generatori di un fenomeno che soltanto più tardi giunge a piena maturazione: II metà XIII-fine XV = età del DC quale diritto della monarchia universale del medioevo, caratterizzata dall’antitesi tra DC, che detta le norma generale del sistema giuridico, e i diritti particolari XVI-XVIII = età del DC quale diritto di ciascuna unità politica principesca, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe concetto e soprattutto effettività del DC assumono un valore relativo, in base al rapporto concreto che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari, nel contesto dei processi storici assai articolati che si sviluppano a livello europeo  anche il Diritto va storicizzato

21 Tre famiglie di sistemi giuridici
In base a una classificazione che ha senso soprattutto a livello di diritto privato e in rapporto all’esperienza europea, si possono distinguere tre famiglie: 1) famiglia romano-germanica (o romanista) Area: Europa continentale occidentale e altre parti del mondo influenzate dalla civiltà europea continentale: si diffonde fra Baltico e Mediterraneo sino ai confini orientali del Sacro Romano Impero; grazie all’espansione coloniale e al proprio prestigio culturale si diffonde in Asia, Africa, America. Anche in Giappone, ove nel 1902 si adotta il Codice Civile tedesco del Genesi: Si forma grazie all’insegnamento “universitario” che si afferma dal sec. XII sulla base del diritto romano-giustinianeo e del diritto canonico. I sistemi romanisti devono il proprio nome alla diffusione e alla recezione, nei vari contesti nazionali, del diritto romano giustinianeo insegnato e commentato nelle “università” europee tra i secc. XII e XVIII

22 Tre famiglie di sistemi giuridici
2) famiglia dei paesi socialisti Area: si diffonde nell’URSS (estintasi nel 1992) e, dopo la II guerra mondiale, a est della c.d. “cortina di ferro” (Germania Est / RDT-DDR, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia, Romania, Albania, Bulgaria) e quindi in Cina, Vietnam, Cambogia, Corea del Nord e Cuba.

23 Tre famiglie di sistemi giuridici
2) famiglia dei paesi socialisti Genesi: si sviluppa a partire dalla Russia con la rivoluzione del 1917 e la presa del potere da parte di Lenin pone alla base i principi di collettivizzazione, sotto controllo dello Stato, della proprietà dei mezzi di produzione industriali e agricoli, di pianificazione centralizzata dell’economia, di subordinazione dei diritti dei cittadini al consolidamento del socialismo, di gestione del potere politico da parte del partito unico (in URSS il PCUS), anche se formalmente nelle mani della classe dei lavoratori (operai e contadini) in tale contesto il diritto è strumento di attuazione pratica dell’ideologia marxista-leninista, interpretata in forma centralizzata dagli organi del partito unico al fine di educare il cittadino e controllare l’attività economica

24 Tre famiglie di sistemi giuridici
3) famiglia di common law Area: seguendo la scia della colonizzazione inglese, si diffonde nelle colonie nordamericane (poi USA, tranne che in Louisiana), in Canada (tranne che nel francofono Québec), Australia, Nuova Zelanda e in vari paesi di Africa e Asia (come India, Pakistan, Birmania, Malaysia, Nigeria). In Scozia permangono tracce delle radici di civil law. Genesi: si forma nell’Inghilterra del regno normanno dal tardo sec. XI grazie alle sentenze prodotte dalle corti regie costituite localmente che interpretavano la “consuetudine immemorabile del regno” (che si fa risalire sino al regno di Enrico II nel sec. XII) Con la loro progressiva stratificazione nei secoli formano un sistema di regole fondato sui precedenti giudiziari, ove la fonte principale del diritto diventa la decisione dei giudici. La legge, relegata in secondo piano, serve a correggere, variare o consolidare la giurisprudenza.

25 Il distacco È la tradizione di common law a essersi separata da quella romanistica continentale oppure vale il contrario ? Tra la fine dell'Impero Romano d’Occidente e il secolo XI si è creata in Europa (continente e isole) una civiltà giuridica “primitiva”, ma caratterizzata da regole organizzative e procedurali abbastanza comuni. Da un diritto europeo altomedievale abbastanza unitario discendono: 1) con successivi arricchimenti ma su un piano di forte continuità, il diritto inglese 2) in seguito a una rottura traumatica, generata dall’insegnamento “universitario” del Diritto Romano giustinianeo, il diritto continentale In entrambi i casi si giunge ad assegnare al diritto uno spazio separato dalla morale, dalla politica e dalla religione, ponendo le basi per l’affermazione del principio di legalità (il valore della legge è al di sopra della sovranità politica e perciò di qualsiasi esponente del potere esecutivo  il parlamento è superiore al monarca e ai governi da esso dipendenti)

26 Critiche e opposizioni al diritto romano
critica generale nel sec. XVIII: “salvataggio” delle sole Istituzioni di Giustiniano DR sentito come un sistema straniero, prodotto da un’antica società a base schiavista ed estraneo alle successive idee sociali DR identificato con uno strumento di sostegno giuridico per i dominii assolutisti e come un diritto ostile alle libere istituzioni politiche DR interpretato come baluardo dell’individualismo capitalista, sostenitore dell’egoismo individuale a scapito del bene della collettività DR rigettato nella Germania nazista: deve essere sostituito con un diritto comune germanico: un “codice del popolo tedesco”, teso ad affermare la supremazia del bene comune sugli interessi individuali, e quindi rispetto anche all’esistenza di diritti fondamentali degli individui (sintesi di critica sociale, politica ed economica)

27 Testi obbligatori per la preparazione dell’esame: 1. E
Testi obbligatori per la preparazione dell’esame: 1. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000 (escluso il capitolo sul diritto bizantino) R. van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna, Il Mulino, 2003

28 Indice degli argomenti. I. Impero e Chiesa in età tardo antica. II
Indice degli argomenti I. Impero e Chiesa in età tardo antica II. Le consolidazioni del diritto romano III. L’età barbarica IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano- barbariche V. I Longobardi in Italia VI. Il diritto longobardo VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma VIII. Impero carolingio e capitolari IX. Istituzioni e diritto feudale X. Un’età senza giuristi XI. Il secolo XI XII. Ravenna, Roma, Pepo

29 Indice degli argomenti. XIII. Irnerio. XIV. I Glossatori. XV
Indice degli argomenti XIII. Irnerio XIV. I Glossatori XV. Il diritto romano e i primi centri di studio XVI. I metodi di studio e di insegnamento XVII. Il diritto canonico XVIII. Il sistema del diritto comune XIX. Istituzioni comunali e statuti XX. L’Italia non comunale XXI. Le origini della scuola del Commento XXII. La scuola del Commento in Italia XXIII. Umanesimo giuridico XXIV. Ius proprium in Europa

30 La convenzionale partizione storica
tardo antico (IV - VI sec. d.C.) esordio del Medioevo dal punto di vista culturale: dalla tradizione greco-romana  a quella latino-germanica fascia cronologica segnata da 3 grandi mutamenti: istituzionalizzione del cristianesimo: sua integrazione nell’impero e organizzazione della chiesa ufficiale invasioni barbariche: formazione di una società e una cultura mista romano-germanica fine del sistema economico imperiale: si esaurisce il controllo imperiale sulle attività produttive e l’integrazione tra le diverse province affacciate sul Mediterraneo

31 La convenzionale partizione storica
alto medioevo (VI - X sec.) basso medioevo (XI sec ) transizione all’età moderna segnata da 3 grandi fattori: prolungati squilibri socio-economici: crisi demografica dai primi decenni del ’300 sino al ’400 inoltrato (peste del 1348 e successive); crisi economiche che depressero le condizioni di vita e le attività in tutte le regioni europee perdita di prestigio dei 2 grandi poteri medievali, Papato e Impero, logorati da lotte sin dal sec. XI e dall’affermazione dei regni nazionali singoli fatti rappresentati dalle scoperte geografiche e dalle invenzioni tecnologiche (p. es. carta, armi da fuoco)

32 La convenzionale partizione storica
età moderna ( ) età contemporanea (dal 1789 a oggi)

33 La linea del tempo 1 100-101 200-201 300-301 400-401 500-501 ……
sec. I II III IV V …… sec. XI XII XIII XIV …….

34 Impero e Chiesa in età tardo antica

35 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Il tardo Impero romano 1. La struttura istituzionale nel II sec. d.C. l’Impero si estende dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica, a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est, lungo la sponda occidentale del Reno e la sponda meridionale del Danubio

36 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Il tardo Impero romano 1. La struttura istituzionale Diocleziano imperatore. Di origine dalmata, dispone una profonda riorganizzazione territoriale dell’Impero: - diviso in 2 metà, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale Nicomedia, affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano); - le Provincie vengono divise in unità più piccole, sino a un totale di 101, e raggruppate in 12 Diocesi, che a loro volta sono riunite in 4 grandi Prefetture. Governatori delle diocesi sono i Vicarii, rappresentanti locali dei Prefetti Dal 293 organizza la Tetrarchia: 2 Augusti (Diocleziano / Massimiano) + 2 Cesari (Galerio, residente a Sirmio, in Pannonia / Costanzo Cloro, residente a Treviri)

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38 L‘impero romano sotto Diocleziano: sono in evidenza le 4 “capitali”: Milano e Nicomedia, Treviri e Sirmio

39 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
1. La struttura istituzionale: inizi IV sec. Costantino fonda una nuova capitale per l’Oriente (Bisanzio / Costantinopoli / Istanbul), mentre il governo della parte occidentale viene stabilito a Milano (poi passerà a Ravenna)  il governo dell’Impero è però ancora unitario tra i 2 Augusti  il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il mantenimento di un esercito di quasi uomini  le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come foederati, con il patto di contribuire alla difesa 378. I Visigoti invadono la Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad Adrianopoli, a soli 220 km da Costantinopoli 382. La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito ‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di leggi proprie con cui amministrarsi

40 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
1. La struttura istituzionale: 395. Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’impero con 2 imperatori (d’Occidente e d’Oriente) e due cancellerie a Roma e a Bisanzio  si separano le due parti dell’Impero: - Italia, Gallia, Spagna, Britannia e Africa alla parte Occidentale; - Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientale  La prefettura centrale dell’Illirico viene divisa in 2 parti: - la Pannonia (territori a sud e ovest del Danubio, le odierne Austria e Ungheria) all’Occidente; - la Dacia (attuale Romania) e la Macedonia all’Oriente

41 Il confine iniziava alla confluenza tra i fiumi Sava e Danubio vicino all’odierna Belgrado, proseguiva verso sud lungo il fiume Drina sino all’Adriatico e poi attraversava il Mediterraneo fino a separare l’Africa dall’Egitto

42 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
2. Il sistema delle fonti postclassico imperialis potestas (dal Principato augusteo all’Impero): l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione legislativa mediante la produzione di constitutiones (che vengono assimilate alle antiche leges) e rescripta tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e senatoria princeps legibus solutus: emerge il principio secondo cui il princeps può essere legibus solutus e in quanto tale in grado di operare contra legem  Giustiniano afferma che Dio ha assoggettato le leggi all’imperatore e descrive se stesso con le fattezze di una legge animata in terra (Nov. 105, a. 536)

43 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
leges et iura: contrapposizione tra lex (diritto che deriva dalla legislazione imperiale) e ius (diritto esposto nelle opere dei giuristi): il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le leges) decadenza dell’attività interpretativa dei giuristi

44 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
leges et iura: 426. Legge delle citazioni: emanata a nome di Teodosio II (imperatore d’Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d’Occidente), poi confluita nel Codice Teodosiano: per arginare il pericoloso fenomeno della corruzione delle raccolte giurisprudenziali si dispone che possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio (i maggiori giuristi dei secc. II-III, la cui tradizione testuale era certa, che vengono così assunti ad autorità primarie del diritto)  se opinioni dei 5 sono divergenti, si accetta quella della maggioranza  se non vi è una opinione di maggioranza, prevale il parere di Papiniano  se non vi è una opinione di maggioranza e sul punto manca quella di Papiniano, allora il giudice può formare autonomamente la propria opinione sull’argomento

45 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Papiniano: come Paolo e Ulpiano ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato maggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolari Paolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo alle generazioni successive, in una forma ma ancora molto complessa Modestino: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo Gaio: giurista non altrimenti noto, che pare essersi dedicato soltanto all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla Amministrazione pubblica - Alla metà del II sec. d.C. Gaio elabora un manuale a uso didattico, le Istituzioni, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azioni - Le Istituzioni sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche, il testo completo delle Istituzioni viene scoperto soltanto nel 1816 presso la Biblioteca Capitolare di Verona

46 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
3. La volgarizzazione del diritto romano (IV-V sec.) consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma riassuntiva (epitome) o semplificata, da parte di autori spesso anonimi, al fine di renderle più comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del testo. analogia con il latino volgare nel periodo durante il quale si trasforma nelle distinte lingue romanze causa fondamentale è il declino della cultura giuridica, che non conosce nuovi interpreti pari ai giuristi del II-III sec. si avvia lo sviluppo di consuetudini locali che interpretano i contenuti originari del diritto romano

47 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
la stessa autorità imperiale denuncia la carenza di giuristi: nella costituzione De auctoritate codicis, posta a proemio del codice del 438, Teodosio II sottolinea che: “… tanto pochi e raramente ve ne sono [di giudici] che hanno piena scientia del diritto civile, e fra tanto triste sciatteria di riflessioni a stento si trova qualcuno che ha assimilato una perfetta dottrina …” in una costituzione del 451 Valentiniano III lamenta che certe regioni sono prive di avvocati e giudici e che difficilmente si possono trovare persone esperte di diritto (per effetto anche delle scorrerie barbariche dopo il sacco di Roma, ad opera dei Visigoti, nel 410)

48 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
la diffusione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero (Constitutio Antoniniana del 212) e il diminuito controllo sulle Province da parte del governo centrale comportano che il diritto non è più quello classico e non è più lo stesso ovunque il diritto non è più uniforme, ma tende a modificarsi secondo gli usi prevalenti nelle Province e nei singoli territori - Le varianti locali così prodotte vengono indicate come consuetudini locali esempi della produzione di epitomi: Collatio legum mosaicarum et romanarum Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti Tituli ex corpore Ulpiani Pauli receptae sententiae Epitome Gai (il cui anonimo compilatore - probabilmente attivo in Gallia - enuncia soltanto le regole, eliminando dalle Istituzioni di Gaio le spiegazioni circa il modo in cui quelle regole erano giunte ad avere la loro forma)

49 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
212. Editto di Antonino Caracalla (Constitutio Antoniniana): estende la cittadinanza romana (romana civitas) a tutti i sudditi dell’Impero  ragioni fiscali: applicare a un assai maggior numero di contribuenti le tasse di successione gravanti sui fondi dei “cittadini”  effetto: si estende a un gran numero di soggetti, imponendolo, il diritto civile romano 313. Editto di Costantino (o editto di Milano): la professione della religione cristiana viene dichiarata licita entro i confini dell’Impero e quindi si sospendono ufficialmente le persecuzioni dei cristiani

50 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
325. Concilio di Nicea: convocato da Costantino, raggiunge lo scopo di unire la cristianità affrontando lo scisma donatista e l’eresia ariana  la chiesa si autoafferma nei confronti dell’eresia mediante la precisazione del dogma (contro la differente natura di Padre e Figlio sostenuta da Ario)  la chiesa conferma la sua immissione nel corpo dell’Impero come istituzione pubblica (rifiuta quindi la dottrina donatista, basata su un rigorismo intransigente: Chiesa formata da eletti, rifiuto dei sacramenti amministrati da soggetti indegni, esaltazione del martirio, condanna dell’Impero in quanto “vecchio persecutore”)

51 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
380. Editto di Tessalonica: Teodosio I dichiara la religione cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell’Impero e condanna tutte le altre religioni  da ora la Chiesa può fondare il proprio prestigio sul “braccio secolare”, contando sul consenso e sul sostegno che lo Stato le assicura  piena fondazione di una tradizione latino-cristiana

52 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
cesaropapismo 494. papa Gelasio I ( ), in una lettera all’imperatore d’Oriente Anastasio ( ), formula il principio dualistico: il mondo è governato da due autorità separate (sacerdotium e imperium: l’autorità del papa per l’ambito spirituale e l’autorità dell’imperatore per quello temporale), l’una chiamata da Cristo a guidare le anime, l’altra a governare i negozi secolari (Vicarius Christi, potestates distinctae: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas)  nel secolo è il sacerdote a seguire le leggi imperiali, ma nelle cose divine è l’imperatore a obbedire al sacerdote

53 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Poteri dei vescovi Fenomeno della episcopalis audientia: il vescovo poteva sostituirsi alle magistrature laiche nell’esercizio della giurisdizione civile; fenomeno tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano. Concili prevalenti nella pars Orientis dell’Impero, ove vengono formulati i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (canones), prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità ecclesiale. Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come primus inter pares fra i vescovi della cristianità e nei confronti dei patriarchi di Antiochia, Alessandria e Costantinopoli, ma non prima del VI-VII secolo. Una notevole accelerazione proviene dalla necessità di trovare una guida unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici pagani all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica di papa Gregorio Magno, in una cui lettera risalente al 603 si rinviene l’ultima citazione nota del Digesto in età altomedievale).

54 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Tradizione giuridica la Chiesa assume come diritto personale il Diritto Romano e diviene nel tempo il principale custode delle tradizioni giuridiche romane  già la legge dei Franchi Ripuarii (61 [58] 1) ricorda che “la Chiesa vive secondo la legge romana”  le fonti giuridiche romane riguardanti la Chiesa vengono riunite in particolari collezioni come la Lex Romana canonice compta (IX sec.)

55 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Raccolte di canoni conciliari 1. A partire dai secc. V-VI: Hispana Dyionisiana: dopo la sconfitta dei Longobardi nel 774, papa Adriano I consegna a Carlo la “Dionisiana”, composta già nei primi decenni del VI sec. da Dyonisius monachus, Schyta natione sed moribus omnino Romanus (Dionigi il piccolo), che costituisce la I collezione articolata e organica (canoni conciliari e, in minor parte, decretali pontificie) della chiesa di Roma e che, dal tempo della sua compilazione, si era accresciuta e modificata al punto da rinnovare il testo e renderlo noto come collezione “Dionysio-Adriana” Dyonisio-Hadriana Pseudo-Isidoriana (600) 2. In un secondo tempo ai canoni dei Concili Ecumenici e ai testi biblici si aggiungono le decisioni papali, note come Decretali - Secondo lo spirito della lettera di Gelasio I all’imperatore Anastasio (494), i papi emanano decretali di applicazione generale

56 I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Cristianizzazione del diritto romano classico: la partizione ius naturale - ius gentium - ius civile contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: “Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur … Ius autem civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium”; viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto romano-cristiano universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.

57 Le consolidazioni del diritto romano
II Le consolidazioni del diritto romano

58 II. Le consolidazioni del diritto romano
concetto di “consolidazione” codice Gregoriano e codice Ermogeniano (fine III sec., raccolte private) due collezioni private di costituzioni imperiali (in prevalenza rescritti) realizzate da 2 compilatori, dai quali esse prendono nome Lex Romana Curiensis (fine VIII sec.) raccolta realizzata per popolazione romanizzata della Rezia (Svizzera orientale)

59 II. Le consolidazioni del diritto romano
codice Teodosiano ( , raccolta ufficiale) nel 429 Teodosio II ( ) incarica un’apposita commissione di realizzare una raccolta di tutta la legislazione imperiale emanata dall’epoca di Costantino il piano originale contempla pure una seconda raccolta destinata a combinare legislazione e opere dei giuristi in un grande programma per l’utilità di tutti i cittadini dell’impero (C.Th.1.1.5) il programma viene rivisto: si esclude la dottrina e si permette ai compilatori di abbreviare e modificare i testi di legge in modo da enunciare il diritto effettivamente in vigore opera finale in 16 libri, con leggi suddivise in titoli e disposte in ordine cronologico , promulgata il 15 febbraio 438 alcune copie sono inviate in Occidente, dove viene approvato dall’imperatore Valentiniano III ( ) e dal senato: entra così in vigore in tutti i territori dell’Impero dal I gennaio 439

60 II. Le consolidazioni del diritto romano
codice Teodosiano ( , raccolta ufficiale) il testo originale NON è sopravvissuto, ma è stato ricostruito: è una delle fonti più importanti per la storia politica ed economica, così come per la storia giuridica del tardo impero Il Codice esercita un grande influsso sulla legislazione dei popoli germanici che allora si andavano affermando. La legislazione visigota relativa ai cittadini romani (la Lex Romana Visigothorum del VI secolo), che divenne una delle fonti principali del diritto romano in Occidente, recepisce in gran parte il CT, che mantiene ufficialmente la sua validità fino alla comparsa del Corpus iuris civilis di Giustiniano

61 II. Le consolidazioni del diritto romano
Giustiniano (imperatore ): (Tauresium, Illiria Costantinopoli 565) Nipote dell'imperatore Giustino I, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus crebbe alla corte di Costantinopoli; nel 518 fu incaricato della cura dell’amministrazione dallo zio, il quale lo nominò suo successore. Nel 523 sposa Teodora, di umili origini, e alla morte dello zio, nel 527, viene eletto imperatore. Ritratto di Giustiniano nei mosaici dell’abside di S. Vitale di Ravenna

62 II. Le consolidazioni del diritto romano
tre obiettivi della sua azione: Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini cesaro- papistiche, considerandosi il detentore supremo del potere sia temporale che spirituale Restaurazione armata dell’Impero

63 II. Le consolidazioni del diritto romano

64 II. Le consolidazioni del diritto romano
tre obiettivi della sua azione: 3. “Codificazione” per la certezza del diritto si rivolge consapevolmente all’età aurea del DR (II-III sec.) per restaurare il diritto a quel livello così alto raggiunto nel passato, e pretende che sia applicato all’Impero bizantino dei suoi tempi è un’operazione antistorica viene in parte corretta nei Digesta, i cui compilatori sono autorizzati ad attuare i cambiamenti sostanziali necessari per avvicinare l’opera al diritto bizantino del VI sec. (noti come “interpolazioni”, o emblemata Triboniani, individuate sin dal sec. XVI = sottraggono, aggiungono oppure alterano i testi originali)

65 II. Le consolidazioni del diritto romano
Corpus Iuris Civilis ( ) Codex Iustinianus: costituzioni in ordine cronologico, suddivise in Titoli  viene sostituito nel 534 dal Codex Repetitae Praelectionis (nuova versione in 12 libri) 533 Digesta o Pandectae (50 libri): selezione della dottrina dei giuristi di età classica 533 Institutiones (4 libri): sintentico manuale ad uso didattico 534>565 Novellae Constitutiones

66 II. Le consolidazioni del diritto romano
Codex Iustinianus 13 febbraio 528: Giustiniano nomina una commissione di 10 esperti, tra i quali Triboniano, con il compito di riunire in un’unica raccolta le costituzioni presenti nei 3 “codici” Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano + la successiva legislazione imperiale le costituzioni vengono disposte in ordine cronologico entro i rispettivi Titoli con la facoltà di abbreviarne il testo, eliminare le parti superfule e le disposizioni cadute in desuetudine il progetto ricalca il modello del “codice” teodosiano e non è ancora maturata l’idea di compilare una raccolta della dottrina viene pubblicato il 7 aprile 529 ed entra in vigore il 16 aprile successivo se ne conosce soltanto un frammento papiraceo di indice

67 II. Le consolidazioni del diritto romano
534 Novus Codex Iustinianus Repetitae Praelectionis in seguito alla promulgazione di altra normativa imperiale (Quinquaginta decisiones) e alla elaborazione di una diversa politica legislativa, si decide la revisione del Codex Iustinianus si ravvisa la necessità di unificare il nuovo materiale legislativo con il “Codice” del 529 e armonizzare tutte le norme con il Digesto e le Istituzioni, già elaborate nel frattempo il nuovo “Codice”, articolato in 12 Libri e in varie centinaia di Titoli, viene pubblicato il 16 novembre 534 ed entra in vigore, abrogando il precedente, alla fine dello stesso anno

68 II. Le consolidazioni del diritto romano
Digesta o Pandectae con una costituzione del 13 dicembre 530 Giustiniano annuncia il suo nuovo piano di politica del diritto, ispirato da Triboniano e affidato a una commissione da lui presieduta si procede a realizzare una compilazione sistematica di brani tratti dalle opere dei maggiori giuristi di età classica, curando di evitare, anche grazie a modifiche dei testi, ripetizioni e contraddizioni articolati in 50 libri, vengono pubblicati il 16 dicembre 533 ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme alle Institutiones l’imperatore dispone che un elenco di tutti gli scritti utilizzati venga premesso al Digesto e tale elenco ci è pervenuto allegato al manoscritto noto come Littera Florentina (o Pisana), conservato alla Biblioteca Laurenziana di Firenze

69 II. Le consolidazioni del diritto romano
533 Institutiones subito dopo la compilazione del Digesto viene affidato a Triboniano, con l’aiuto di 2 professori di diritto (Teofilo di Costantinopoli e Doroteo di Berito), l’incarico di redigere un agile manuale scolastico destinato alla formazione di base degli studenti il libro segue da vicno la struttura delle Istituzioni di Gaio, combinandole con brani tratti da opere ache di altri giuristi e con brani tratti da costituzioni imperiali divise in 4 libri, vengono pubblicate il 21 novembre 533 con una costituzione indirizzata cupidae legum iuventuti (ossia agli studenti di Costantinopoli e Berito) ed entrano in vigore alla fine dello stesso anno assieme al Digesto

70 II. Le consolidazioni del diritto romano
534>565 Novellae Constitutiones dopo la promulgazione del Nuovo Codice nel 534, l’attività legislativa di Giustiniano continua sino alla sua morte (565) applicandosi a tutti i campi in cui l’imperatore ritiene opportuno intervenire con nuove norme si formano così alcune raccolte private di Novellae Constitutiones. Quelle che hanno avuto maggiore fortuna nei secoli successivi sono: Epitome Iuliani: raccolta in latino di 122 Novelle (fino al 555) Authenticum: raccolta di 134 Novelle (fino al 556) contenente le cstituzioni emanate in latino nel loro testo originale e quelle emanate in greco in una scorretta versione latina una collezione di 168 Novelle che ha circolazione in area greca e comprende pure alcune costituzioni dei successori Giustino II e Tiberio II

71 II. Le consolidazioni del diritto romano
Il corpus giustinianeo rimane in Occidente, ove viene esteso nel 554 con la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii, un monumento normativo disancorato dalle sue funzioni storico- geografiche e quindi immutabile.  In Oriente subisce revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e Macedoni: nel sec. VIII compare in lingua greca una più breve raccolta ufficiale (Ecloga) che cerca di modificare il diritto giustinianeo nella direzione della pratica corrente  Intorno al 900 l’imperatore Leone il Saggio ( ) promuove un ampio riadattamento in lingua greca (Basilica, o Basilici) che intrecciano Digesto, Codice, Istituzioni e Novelle in un’opera unica, che poi viene glossata e commentata

72 II. Le consolidazioni del diritto romano
 Nei secoli successivi sono prodotte versioni abbreviate dei Basilici, tra cui l’Hexabiblos (opera in 6 libri, pubblicato nel 1345), riconosciute alla base del diritto della Grecia moderna fino alla redazione del C.C. nel 1940 1453. Dopo una progressiva riduzione territoriale dell’Impero d’Oriente, Bisanzio è conquistata dai Turchi - Il diritto romano- bizantino, in forma greca, sopravvive nei Balcani e anche in Russia

73 III L’età barbarica

74 Germanesimo: etnie e profili essenziali
III. L’età barbarica Germanesimo: etnie e profili essenziali gruppo svevo: Bavari, Alamanni gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti, Visigoti Germanesimo: lo stanziamento all’interno dei confini dell’Impero milizie federate influenza romana (tradizione di cultura scritta e di radicamento nel possesso fondiario); hospitalitas (1/3) le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie (già Tacito, e poi Gregorio di Tours e Paolo Diacono) 410. I Visigoti occupano Roma, massimo simbolo dell’impero e delle sue tradizioni: ondata di spavento generale  S. Gerolamo, scrivendo da Betlemme, afferma con orrore che è stata spenta la luce più brillante del mondo e che l’impero è stato privato della sua capitale (Hieronimus, Comm. in Ezech. 1, praef.)

75 III. L’età barbarica 412. Visigoti si spostano nel sud-ovest della Gallia, ove per trattato sono autorizzati a stanziarsi, e istituiscono la loro capitale a Tolosa - Dopo la sconfitta da parte dei Franchi nel 507 concentrano il regno in Spagna, fissando la capitale a Toledo ai Burgundi viene permesso, allo stesso titolo, di stabilirsi nella Gallia orientale, ove si uniscono agli abitanti gallo-romani contro gli Unni. La loro capitale è fissata a Worms. 429. I Vandali, dopo avere attraversato la Gallia e la penisola iberica, sbarcano in Africa e danno vita a un regno indipendente entro i confini dell’Impero - Nel 455 anch’essi invadono l’Italia e saccheggiano Roma

76 Le principali linee di migrazione dei popoli barbarici tra fine sec
Le principali linee di migrazione dei popoli barbarici tra fine sec. IV e inizi sec. V

77 Invasioni dei popoli barbarici nei secoli IV e V

78 III. L’età barbarica In italia: il significato del 476 con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significò subito la fine dell’Impero d’Occidente, ma la vacanza della sede imperiale: Odoacre governa l’Italia in apparenza come funzionario dell’imperatore Zenone, ma in realtà come principe indipendente. i regni germanici già attivi in Spagna e in Gallia (Visigoti, Burgundi, Franchi) diventano completamente indipendenti, quando lo erano già di fatto pretesa degli Eruli, che rappresentavano il partito di maggioranza nell’esercito, di reggere le sorti dell’Occidente.

79 III. L’età barbarica In italia: il significato del 476 il fallimento dell’amministrazione statale lascia il posto a quella ecclesiastica, che rispecchia l’organizzazione imperiale:  papa Leone I (440-61) su incarico di Valentiniano III negozia con Attila, re degli Unni, nel 452 e con Genserico, re dei Vandali, nel 455, quando questi entra a Roma e la saccheggia  Leone I, come vescovo di Roma, afferma il primato del soglio di Roma, in quanto il suo vescovo, come successore di Pietro, trasmette l’autorità apostolica a tutti gli altri vescovi, che perciò gli sono subordinati  la Chiesa eredita anche il sistema giudiziario imperiale e ne fa la base su cui si sviluppa l’antico diritto canonico

80 III. L’età barbarica Ostrogoti inviati in Italia dall’imperatore Zenone per debellare Odoacre Teodorico (454 ca.- Ravenna 526), re degli Ostrogoti ( ) è intriso di cultura romana, ottiene da Zenone i titoli di patricius romanus, magister militum e consul autorizzato a trasferirsi in Italia, sconfigge Odoacre sull’Isonzo e a Verona (489), quindi sull’Adda e infine espugna Ravenna nel 493 governa una vasta formazione territoriale: Italia, Norico, Rezia, Pannonia e Dalmazia nuova organizzazione statuale: ai Romani l’amministrazione civile e ai Germani l’esercito, con pacifica convivenza ma senza fusione tra le due popolazioni si considera erede degli imperatori d’Occidente: si circonda di consiglieri romani, tiene buoni rapporti con la Chiesa di Roma istituisce stretti rapporti, anche parentali, con altri regni romani-barbarici: Visigoti, Burgundi, Vandali, Franchi

81 I regni germanici alla morte di Teodorico (493-526)

82 III. L’età barbarica Edictum Theoderici: problemi di attribuzione forse appartiene alla stagione dei Visigoti di Gallia, emanato verso il 460 da re Teodorico II ( , re dal 453, fratello e predecessore di Eurico) vi sono tuttavia indizi della sua “italianità”: tracce della sua sopravvivenza nella prassi italica dell’alto Medioevo si applica con valore territoriale ai Goti e ai Romani le fonti normative, condensate nei 154 capitoletti che lo compongono, sono romane (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano + Novelle post-teodosiane) e giurisprudenziali (epitomi: Sentenze di Paolo e Istituzioni di Gaio).

83 III. L’età barbarica Edictum Theoderici: problemi di attribuzione titolo di Edictum richiama gli atti dei magistrati provinciali, con cui si promulgavano nelle province le leges imperiali: il testo promulgato non è quindi “legge”, ma è vulgatio = pubblicazione, diffusione e adattamento dei principi sanciti dal diritto, ma il diritto in sé non risiede nel testo non si conosce alcun manoscritto completo: quello rinvenuto nel sec. XVI dall’erudito Pierre Pitou, che ne curò l’edizione a stampa, è andato smarrito

84 III. L’età barbarica Crisi post-teodoriciana e guerra greco gotica: a Teodorico succede nel 526 il giovane nipote Atalarico si accentua la distanza tra l’Italia e Bisanzio a causa della persecuzione contro gli Ariani lanciata dall’imperatore Giustino dal 523 dopo l’accordo con la Chiesa di Roma, cui fanno seguito, da parte degli Ostrogoti e in misura crescente, ritorsioni nei confronti dei Romani italici e del papato : guerra greco-gotica

85 Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
IV Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche

86 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
personalità e territorialità del diritto: nozione il regno visigoto da Tolosa a Toledo: la Lex Visigothorum e la Lex Romana Visigothorum conversione al cattolicesimo con re Recaredo ( ): nel III concilio di Toledo, organizzato dal vescovo cattolico Leandro ma tenuto per volontà del re nel 589, si stabilirono i principi del nuovo credo religioso del regno visigoto e del suo sovrano, che giura fedeltà alla nuova religione in una dichiarazione solenne dal probabile Editto di Teodorico II al c.d. “codice euriciano” primo nucleo della Lex Visigothorum risale al “codice” promulgato dal re visigoto Eurico ( ) intorno al , rinvenuto in un codice palinsesto non è concepito come redazione scritta di consuetudini e pratiche “nazionali”, ma come legge formulata dal re assieme ai maggiorenti del regno alla maniera delle costituzioni imperiali

87 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
grazie alla preparazione nel campo del diritto romano posseduta dagli esperti incaricati da Eurico di redigere il testo legislativo, in esso si percepiscono istanze diffuse di una diretta influenza romanistica ha valore territoriale, e non personale, entro il regno visigoto di Gallia, con capitale Tolosa viene in seguito promulgata nel 654 da Recesvindo per il regno visigoto di Spagna, con capitale Toledo dagli inizi del sec. VI benché rivolta in primo luogo ai Goti, favorisce la pacifica convivenza tra i 2 gruppi regolando i rapporti tra Germani e Romani e facilitando il concreto ingresso dei primi nella “romanità”

88 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
Lex Romana Visigothorum fatta redigere da Alarico II nel 506 (nota come Breviarium Alaricianum) e destinata ai suoi sudditi romani: leges (estratti dal codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai, Pauli sententiae, libri responsorum di Papiniano) fonti analoghe a quelle dell’Editto di Teodorico e della Lex Romana Burgundionum, ma sono citate espressamente e il materiale utilizzato è più ampio la LRV viene abrogata da Recesvindo (654) con la promulgazione dei Liber Iudiciorum (12 libri come il Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano) alcuni studiosi considerano la LRV uno strumento scolastico di formazione dei giuristi

89 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
il diritto romano dei Visigoti rimane la fonte principale di conoscenza del diritto volgare occidentale del V sec., l’ultimo secolo dell’Impero romano d’Occidente, e rimane la fonte principale del Diritto Romano tra VI e XI sec. nei regni germanici che prendono il posto dell’Impero d’Occidente

90 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
Regno burgundo: lex Burgundionum, lex romana-burgundionum Burgundi si stabiliscono in via definitiva più a sud (Borgogna) rispetto al primo stanziamento lungo il medio corso del Reno: sono stretti tra Visigoti a ovest, Franchi a nord e Ostrogoti a est (fine V secolo) - Sono poi sconfitti dai Franchi nel 532 re Gundobado ( ) emana due raccolte di leggi: lex Burgundionum (detta anche Lex Gundobada, Loi Gombette, Libro delle Costituzioni) pubblicata in diverse parti tra 483 e 516: si tratta di una raccolta soprattutto di norme consuetudinarie burgunde ed è formalmente indirizzata ai soli Burgundi, ma con molte norme rivolte anche a Burgundi e Romani; quindi con validità non strettamente personale

91 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
lex Romana Burgundionum: emanata in 180 capitoli a inizi VI sec., è derivata dalla medesime fonti utilizzate dalla LRV, benché ridotte, parafrasate e volgarizzate  detta anche lex Papinianus: poiché in alcuni mss. seguiva la LRV, si pensava che fosse una continuazione del frammento di Papiniano che concludeva tale collezione

92 IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
dalla Gallia romana al Regno franco le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate ai Franchi Salii i Franchi battono nel 507 i Visigoti, che si ritirano in Spagna, e nel 532 i Burgundi, e così estendono il loro dominio sull’intera Gallia i Franchi non ricorrono al doppio strato normativo (legge germanica + legge romano-germanica), ma valorizzano il patrimonio di consuetudini: tra i complessi normativi più antichi vi è il Pactus legis salicae (VIII sec. ca.), che nel nucleo primitivo risale forse ai tempi di Clodoveo ( , re dal 481) ricchezza norme che fissano compositiones pecuniarie quali sanzioni dei reati penali tipicità dei popoli germanici per risarcire i danneggiati evitando faide familiari

93 V I Longobardi in Italia

94 V. I Longobardi in Italia
Giustiniano muore nel 565 Invasione dei Longobardi da autunno 568/primavera 569 Alboino, Clefi, interregno e autonomia dei duces ( ). con re Autari (eletto nel 584), all’inizio del sec. VII d.C. l’Italia centro-settentrionale assume anch’essa la struttura di un regnum germanico con capitale Verona - Milano - Pavia assume titolo di Flavius (per Paolo Diacono gli sarebbe stato attribuito dai suoi elettori ob dignitatem) ottiene dai duchi la cessione di metà dei beni fiscali locali, ponendoli sotto l’amministrazione di un gastaldo di nomina regia

95 V. I Longobardi in Italia
Organizzazione pubblica la territorializzazione (organizzata in base alla distribuzione dei clan familiari, le farae) i ducati e i duchi (duces) ducato di Benevento = Langobardia minor: frattura irreversibile tra Nord e Sud della penisola Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezzano: l’unità territoriale, religiosa, normativa

96 La suddivisione dell’Italia durante le fasi iniziali della conquista longobarda ( ) e alla fine del secolo VII

97 V. I Longobardi in Italia
Editto di Rotari (novembre 643; 388 capitoli) Rotari, re dal 637 al 652, conquista la Liguria, la Lunigiana, il caposaldo friulano di Oderzo e recupera l’Emilia sino al fiume Scoltenna (Panaro) “Il re Rotari redasse in una serie di articoli scritti le leggi dei Longobardi, che si conservavano soltanto attraverso la memoria e l’uso, e ordinò di dare al codice il nome di Editto” (P. Diacono, Historiae Langobardorum, IV, 42) Editto: consapevole richiamo al modello statuale bizantino perché: è una compilazione legislativa scritta è scritta in latino è espressione della sovranità regia e recupera il titolo della normativa emanata dai re ostrogoti / visigoti

98 V. I Longobardi in Italia
Editto approvato a Pavia davanti al popolo in armi alla fine della guerra approvato per gairethinx. Due interpretazioni: 1. thinx = conventus + gaire = lancia 2. thinx = cosa/bene ceduto + gar = rafforzativo atto formale di trasferimento del patrimonio a fini molteplici: - di successione mortis causa (e tale da surrogare il testamento, non conosciuto quale atto di istituzione di erede) - di manomissione servile - di solenne dimissio dell’Editto dalle mani del re al popolo in armi riunito nella capitale (eredità preziosa ceduta dal re ai suoi guerrieri/arimanni) non si configura quindi su base “pattizia”, ossia sul consenso collettivo del popolo dato alla formalizzazione scritta della lex

99 V. I Longobardi in Italia
due masse normative: 1. consuetudini e regole tradizionali fatte raccogliere da Rotari (cawarfide - formula introduttiva Si quis) 2. decisioni sovrane formulate con l’ausilio di primati iudices: delitti di lesa maestà; norme ove il re precisa di avere elevato il valore delle compositiones pecuniarie altri re legislatori: Grimoaldo, cap. (+ Origo gentis Langobardorum) Liutprando, cap. Rachis, cap. Astolfo, 750 e cap.

100 L’Italia durante il regno di Astolfo (749-756) e alla fine del regno longobardo (774)

101 VI Il diritto longobardo

102 VI. Il diritto longobardo
Caratteri generali materialità (non si presuppongono concetti astratti di colpa – dolo – intenzione) mancanza di astrazione (si presuppongono soltanto casi concreti e specifici) simbolismo: launechild = controprestazione di valore simbolico rispetto alla donazione con l’effetto di rendere irrevocabile, quindi firmum, l’atto di liberalità evitando ripensamenti e donazioni multiple Proprietà proprietà collettiva e proprietà familiare (la curtis) Successioni successione legittima (solus Deus haeredem facere potest) verso il testamento: donatio pro anima

103 VI. Il diritto longobardo
Diritto “penale” processo di tipo ‘accusatorio’: lo iudex è semplice arbitro del confronto fra attore e convenuto composizioni pecuniarie rispecchiano la gravità del reato e la gerachia sociale, con un dettaglio maggiore delle altre leggi germaniche - in vari casi vanno per metà ai privati e per metà alla curtis regia (ossia l’erario) il guidrigildo (il “prezzo del corpo”): in origine era il riscatto dalla pena di morte, poi diviene il massimo livello della pena equivalente al valore del proprio status personale

104 VI. Il diritto longobardo
Diritto processuale: oralità, simbolismo obiettivo del processo non è l’accertamento della verità, ma la composizione del conflitto per ripristinare la pace mediante un procedimento probatorio basato sul giuramento o sul duello (avversato da Liutprando e preferito da Rotari soltanto per le cause meno gravi) ordalia – iudicium dei: lo scopo è di individuare un vincitore mediante un rituale predeterminato di cui lo iudex è garante Lo iudex non è chiamato a valutare nel merito né i fatti né le pretese dell’attore concetto di purgazione: onere della prova spetta al convenuto con il passaggio al sec. VIII si afferma il ricorso alla testimonianza (per influenza della Chiesa) e alla prova documentale (benché spesso garantite da un giuramento di conferma)

105 VI. Il diritto longobardo
Persone inspectio corporis davanti all’assemblea: non esiste una maggiore età fissata per legge per essere ammessi tra i liberi longobardi in grado di partecipare all’esercito condizione della donna: soggetta al mundio = potestas esercitata sulla donna e appartenente a chi ne versa il prezzo a colui che la detiene entro la famiglia di origine (mundoaldo) al mundio sono soggetti anche gli aldii = semiliberi provenienti da manomissioni informali e da prede di guerra

106 VI. Il diritto longobardo
Matrimonio: per ratto / per prezzo dalla compravendita della donna alla compravendita del mundio (si afferma anche principio del consensus) sponsali (definizione assetti patrimoniali e promessa di nozze) – traditio della sposa – subarrhatio anulo (consegna di un anello alla sposa) donazioni matrimoniali: 1. alla donna: A. agli sponsali: meta (apporto maritale concordato agli sponsali in seguito a trattative seguite da un accordo solenne) B. dopo la prima notte: morgincap / morgengabe (1/3 poi 1/4 delle sostanze del marito) 2. al marito: faderfio (beni assegnati alla sposa dalla famiglia di origine come corredo di oggetti mobili, ma poi anche costituiti da una porzione del patrimonio paterno, così da escluderla da pretese ereditarie)

107 VI. Il diritto longobardo
La materia contrattuale: sistema romano giustinianeo: tipicità contrattuale; controllo statale sull’autonomia privata (insinuatio) assenza di una elaborazione teorica unitaria del consensus come fonte d’obbligazione progressiva affermazione dell’instrumentum scritto: non hanno contratti propri e si adattano a usare quelli di tradizione romana Nell’alto medioevo: atipicità distorsione degli schemi tradizionali Diritto germanico: obbligazioni da fatto illecito: misura della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne derivano, risarcite per via pecuniaria obbligazioni da atti privati solenni (manomissione servi)

108 Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

109 VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma
L’ultimo secolo longobardo (VIII secolo) l’Editto di Liutprando ( ): verso la sua “cristianizzazione” (consenso matrimoniale; monomissioni servili in chiesa; norme per il clero) evoluzione del Regno longobardo in un ordinamento unitario a base territoriale: eliminazione delle distinzioni su base etnica La politica del papato: la reazione all’iconoclastia scatenata da Leone III Isaurico Da Rachis ad Astolfo: attacco all’Esarcato e conquista di Ravenna nel 752 ( fondazione monasteri di Nonantola, Monte Amiata, S. Giulia)

110 VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma
Papa Stefano II e il rapporto privilegiato con i Franchi 732: Carlo Martello ferma gli Arabi a Poitiers 751: Pipino il Breve ( ), figlio di Carlo Martello, viene eletto re dei Franchi  si afferma la dinastia dei Carolingi, che succede a quella dei Merovingi 753: consacrazione e unzione solenne di Pipino, con i figli Carlomanno e Carlo, nella cattedrale parigina di St. Denis viene negoziata la c.d. Promissio carisiaca (dal nome di Querzy-sur-Oise, ove fu ratificata dai grandi del regno): in cambio della legittimazione papale, Pipino si impegna a proteggere la Chiesa e a imporre ad Astolfo la restituzione delle terre usurpate al patrimonio di S. Pietro 754: papa Stefano II si reca in Gallia e ottiene che Pipino inizi le campagne militari contro Astolfo : 2 discese in Italia dei Franchi; sconfitto Astolfo, al papa sono consegnate quale donazione ai beati Pietro e Paolo i territori di Esarcato e Pentapoli e numerose città umbre e marchigiane

111 Il regno dei Franchi alla fine della dinastia dei Merovingi (metà VIII sec.)

112 VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma
Carlo Magno Rex Langobardorum et patricius Romanorum (774) il patrimonium Sancti Petri: primo nucleo dei futuro stato territoriale della Chiesa. Si perfeziona con le donazioni rinnovate da Carlo Magno al pontefice aventi ad oggetto Esarcato e Pentapoli (ex territori bizantini) promissio carisiaca, constitutum Constantini (elaborato in ambiente romano dopo la metà del secolo VIII e tramandato all’interno delle decretali pseudoisidoriane): si legittimano le pretese della Chiesa ad esercitare una giurisdizione territoriale tendente a coincidere con l’intera penisola

113 VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma
Carlo Magno imperatore (800) ambiguità della cerimonia di incoronazione pace di Aquisgrana (812): Sacro Romano Impero e Impero Bizantino si dividono l’eredità dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente il mito dell’Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico dell’Impero giustinianeo rinascenza carolina (Scuola Palatina) e politica per l’istruzione (Capitolare Olonese di Lotario, 825)

114 L’impero carolingio al tempo di Carlomagno (768-814)

115 VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma
strutture del regno carolingio: si estendono all’impero con una concezione patrimoniale re, corte, conti-comitati, marchesi-marche, missi dominici, scabini giuramento di fedeltà al re raccolto dai missi e banno “ambiguità” delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi età della personalità del diritto compresenza di diverse leges e consuetudini nazionali all’interno di un medesimo ordinamento giuridico professiones iuris: si dichiara la legge che si desidera seguire al momento di compiere di atti giuridici, corrispondente al diritto del popolo cui si appartiene

116 Impero carolingio e capitolari
VIII Impero carolingio e capitolari

117 VIII. Impero carolingio e capitolari
774. Carlo Magno conquista regno longobardo 800. Nella notte di Natale papa Leone III, a Roma, incorona Carlo Magno imperatore dei Romani rinnovo dell’impero romano con contorni di universalità e sacralità in contrapposizione al mondo bizantino apporto della Chiesa di Roma si legittima la Translatio Imperii da Roma > a Costantinopoli > ad Aquisgrana apporto del re dei Franchi La Chiesa, nella sua organizzazione e disciplina interna, viene guidata e protetta dal potere regio (ideologia già costantiniana)

118 VIII. Impero carolingio e capitolari
già Astolfo, pubblicando le norme edittali del marzo 750, dichiara di volerle in capitulare affigere ma già Pipino il Breve emana un capitolare nel 744 (quindi prima dell’unzione regia del 751) in seguito a un concilio convocato a Soissons atti giuridici dell’impero carolingio, di solito suddivisi in articoli (capitula), emanati dai re con la partecipazione dei grandi, tra cui i vescovi, oppure emanati dagli stessi vescovi per le proprie diocesi con lo scopo di fare conoscere misure legislative e amministrative

119 VIII. Impero carolingio e capitolari
una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di capitolari: 1. Capitularia mundana Capitularia missorum = Capitularia specialia Capitularia legibus addenda = Capitularia specialia Capitularia per se scribenda = Capitularia generalia 2. Capitularia ecclesiastica 3. Capitularia mixta

120 VIII. Impero carolingio e capitolari
una partizione basata invece sull’autorità che li emana distingue due categorie di capitolari: 1. Capitula episcoporum (disposizioni deliberate nei concilii) 2. Capitula regis (disposizioni deliberate nelle assemblee del regno) si valorizza così l’analogia tra le due serie normative, basata sui caratteri formali, e il parallelismo tra autorità civile e religiosa, impegnate entrambe nella formulazione di provvedimenti legislativi e amministrativi destinati a governare la societas christiana sul piano sia temporale che spirituale ambiguità delle istituzioni nell’Europa costruita dai Franchi

121 VIII. Impero carolingio e capitolari
i re franchi pretendono il diritto di emanare leggi senza il consenso del popolo per tutti i propri sudditi, e quindi indipendentemente dalla nazionalità di questi, con l’adesione dei grandi laici ed ecclesiastici del regno modello del diritto romano imperiale non esistono raccolte ufficiali di capitolari e la loro tradizione è affidata a raccolte private e alla trasmissione orale: collezione di Ansegiso (abate di Fontenelles): raccoglie tra 826 e 827 una serie di capitolari di Carlo Magno e Ludovico I suddivisa in 4 libri, articolati in 2 sezioni di argomento temporale ed ecclesiastico parte di essi vennero recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che spesso ne strumentalizzarono i testi

122 VIII. Impero carolingio e capitolari
802. Dieta generale di Aquisgrana: aggiornamento e riscrittura delle leggi nazionali promossa da Carlo Magno riforma modellata su 2 pilastri: ius vetus delle antiche leggi popolari ius novum dei capitolari sancisce obbligo per i giudici di giudicare sempre secondo la legge scritta per evitare arbitrii e discrezionalità i Capitolari rappresentano un diritto territoriale generale in contrapposizione ai diritti tribali personali un primo modello di ius commune: Agobardo, vescovo Lione († 840), propone a Ludovico I di adottare la legge personale della stirpe dell’imperatore (e quindi salica) come legge che assuma il valore di norma generale vincolante per tutti i sudditi

123 VIII. Impero carolingio e capitolari
funzione delle assemblee sino circa alla metà del sec. IX le diete imperiali sono luoghi di semplice pubblicazione di norme di legge discendenti dal solo volere del sovrano la promulgazione orale è fase costitutiva del diritto ed è la base per la sua accettazione ufficiale e la sua diffusione nei territori dell’impero in seguito, per l’indebolimento della monarchia, la suddivisione dei regni e la crescita del potere dell’aristocrazia, le norme sono sottoposte all’approvazione e al consenso dell’aristocrazia laica ed ecclesiastica riemerge un modello pattizio di formulazione delle norme

124 VIII. Impero carolingio e capitolari
La tradizione italica dei capitolari capitolari generali emanati dai re franchi sono validi e applicati anche in Italia, che dispone di una serie autonoma e specifica di capitolari 832: Lotario I raccoglie un primo nucleo di norme emanate da Carlo e Ludovico I promulgandole in occasione di una dieta generale a Pavia primo nucleo del Capitulare Italicum = norme emanate dai Carolingi a integrazione dell’Editto longobardo, che poi dopo il Mille compaiono come appendice stabile all’Editto e sono incrementate da alcune costituzioni di imperatori germanici sino alla metà del sec. XI (Liber Papiensis) alle norme dell’Editto longobardo è riconosciuto un valore territoriale dai Carolingi, e tale valore viene esteso alle aggiunte fatte da loro stessi sotto forma di capitolari validi specificamente per il Regno longobardo

125 VIII. Impero carolingio e capitolari
Capitolari italici 56 capitolari emanati dal 776 all’898 sono compresi tra il regno di Carlo Magno ( ) e quello di Berengario I ( ) 48 capitolari emanati dai diversi Carolingi (da Carlo Magno a Carlo il Calvo) tra il 776 e l’876 7 capitolari emanati da alcuni fra i re d’Italia tra l’889 e l’898 (Guido di Spoleto, Arnolfo di Carinzia, Lamberto di Spoleto, Berengario I del Friuli) 1 capitolare di tradizione incerta

126 VIII. Impero carolingio e capitolari
Valutazione complessiva Capitolari: opera legislativa intensa in ogni campo, ma non una grande opera, mancante spesso di organicità e della capacità di perpetuare volontariamente se stessa

127 Istituzioni e diritto feudale
IX Istituzioni e diritto feudale

128 IX. Istituzioni e diritto feudale
“La più grande creazione consuetudinaria” (Calasso) non è un diritto territoriale, ma è assimilabile a un diritto di categoria = regola rete di rapporti concernenti una forma particolare di dipendenza personale problema terminologico feudo (appare tra fine sec. IX e inizi X con il significato di beni conferiti a titolo di salario o di stipendio; diventa poi sinonimo di beneficio) rapporti vassallatico - beneficiari rapporti feudo - vassallatici

129 IX. Istituzioni e diritto feudale
precedenti tardo-romani patrocinium = vincolo di dipendenza personale tra padrone (latifondista) e contadino a sfondo pubblicistico commendatio = sistema particolare di instaurare un vincolo di patrocinium (si concede una terra a un dipendente soltanto per il tempo del servizio; da restituire al momento di cambiare patronus) buccellarii = milizie private al servizio di potentes, attestate nel mondo visigoto e gratificate con “doni” e mezzi di sussistenza temporanei (da restituire al momento di cambiare padrone)  effetto del clima di insicurezza in età tardo antica + debolezza del potere pubblico

130 IX. Istituzioni e diritto feudale
elementi costitutivi 1. fidelitas (auxilium, consilium): elemento soggettivo = nuova forma assunta dal rapporto di subordinazione personale (gasindi nel mondo longobardo) 2. beneficium: elemento oggettivo = concessione patrimoniale, personale e revocabile, cui si accompagna una crescita del livello sociale dei vassi  la “verticalità” del rapporto senior / vassus è bilanciata dalla reciprocità degli obblighi 3. immunitas: in casi particolari, il rapporto feudale è accompagnato dall’esenzione del vassallo dalla soggezione alla iurisdictio, bannitio e districtio dell’imperatore, che egli esercita direttamente nell’ambito del territorio che gli viene concesso in beneficio  sono soprattutto enti ecclesiastici

131 IX. Istituzioni e diritto feudale
prima testimonianza scritta di un atto di commendatio (giuramento di fedeltà + omaggio, nella forma di immixtio manuum) da parte del duca di Baviera Tassilone verso il re dei Franchi Pipino e i suoi figli (757) benefici = concessioni personali, revocabili e non ereditarie, benché di norma prolungate per l’arco della vita del concessionario mancano atti scritti di omaggio  tradizione orale  notizie talvolta in cronache e in fonti narrative, riportate come notizie indirette, e soltanto in seguito in documenti sciolti: da inizi sec. XII in area italica e dal sec. XIII in area francese tradizione orale: concessioni beneficiarie mancano della firmitas (irrevocabilità) e della stabilitas (immutabilità) garantite da una charta negoziale

132 IX. Istituzioni e diritto feudale
 nel sec. IX non si è ancora verificata una piena integrazione tra elemento personale (giuramento di fedeltà + omaggio) e patrimoniale (beneficio, conferito tramite investitura)  Capitolare di Lotario I in vista di una spedizione militare in Corsica contro i Saraceni (825): vassi regi risultano distinti tra: - vassi che servono a Palazzo (austaldi) - vassi residenti su terra propria - vassi residenti su terre beneficiarie Capitolari e costituzioni imperiali in materia feudale 1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877) 2. Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis (28 maggio 1037)

133 IX. Istituzioni e diritto feudale
1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877) emanato dall’imperatore Carlo il Calvo ( ) prima di effettuare una spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la prima volta viene sancito formalmente il principio dell’ereditarietà dei benefici uno degli articoli, infatti, stabilisce le modalità di successione in caso di morte di un conte, al figlio del quale potrà essere trasferita la carica pubblica (honor) detenuta dal padre assieme ai benefici ad essa connessi un altro articolo consente pure che i fideles dell’imperatore che volessero entrare in convento alla morte di questi possano trasferire i propri honores (ossia i benefici e le eventuali cariche pubbliche) al loro figlio oppure a un altro congiunto, purché sempre idoneo al servizio nei ranghi dei pubblici funzionari.

134 IX. Istituzioni e diritto feudale
2. Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis (28 maggio 1037) emanata dall’imperatore Corrado II il Salico ( ) durante l’assedio di Milano, soprattutto come arma politica per attirare dalla propria parte i vassalli minori contro l’irriducibile e potente vescovo Ariberto d’Intimiano tale provvedimento oltrepassò tuttavia il motivo contingente diventando un atto fondamentale nell’evoluzione del diritto feudale e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme sull’ereditarietà dei benefici stabilite da Carlo il Calvo nell’877 con tale atto Corrado II fissava alcuni principi basilari:

135 IX. Istituzioni e diritto feudale
i vassalli – e in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e da tutti coloro che detengono benefici tratti da terre del fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari; in caso di richiesta di un giudizio di appello, di questo sarebbe stato competente il tribunale imperiale; quanto ai vassalli minori, le eventuali cause dovevano essere definite dinanzi ai rispettivi seniores oppure dinanzi a un messo imperiale; si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti (è una garanzia nella prestazione del servizio militare); i seniores non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso dei vassalli stessi;

136 IX. Istituzioni e diritto feudale
così formulata, la Constitutio de feudis mina alla base il potere dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all’autorità imperiale, alla quale vengono sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli minori. la Constitutio fonda la configurazione del beneficio come diritto reale, stabilizzando nel possesso delle terre beneficiarie tutti i vassalli si allenta il rapporto sinallagmatico in seguito all’indebolimento del dovere alla controprestazione del servizio armato = il vassallo è tenuto a una fidelitas dal contenuto soprattutto negativo, quale dovere di astenersi da comportamenti lesivi della persona, dell’onore o del patrimonio del senior il feudo arriva così a configurarsi come diritto reale condizionato dalla sola fedeltà al senior: la tendenza è quella dell’assimilazione del beneficio precario alla proprietà translatio dominii utilis proprietate retenta: teoria del dominio diretto e del dominio utile

137 IX. Istituzioni e diritto feudale
Libri Feudorum: motivazioni influenza delle curie lombarde, e quindi di ambienti di pratici del diritto, soprattutto giudici (che sono anche consoli) rielaborazione congiunta di costituzioni di Corrado II, Lotario III e poi di Federico I in materia di ereditarietà e alienazione dei benefici e di pace pubblica influenza di giuristi dotti  

138 IX. Istituzioni e diritto feudale
Libri Feudorum: redazione ordinati secondo Libri e Titoli sul modello delle partizioni giustinianee predisposti e interpretati alla luce del Diritto Romano, come p. es. per problemi di successione legittima (già fissati nella Nov. 118) o di tutela dei minori  l’Edictum de beneficiis di Corrado II, sancendo l’ereditarietà dei benefici, favorisce il transito della materia feudale entro un sistema giuridico che necessita di categorie romanistiche per governarne il quadro complessivo che ne deriva e inserirlo in uno schema interpretativo coerente e razionale, benché il rapporto di soggezione feudale sia estraneo alla categorie formali del Diritto Romano

139 IX. Istituzioni e diritto feudale
le tre redazioni dei Libri Feudorum 1) Compilatio antiqua risale a metà sec. XII o poco dopo, verosimilmente realizzata in ambiente milanese (o forse pavese, per la parte più antica), con materiali che nel nucleo più antico risalgono a fine XI-inizi XII sec. detta anche compilatio Obertina, per le due lettere di argomento feudistico indirizzate al figlio Anselmo dal giudice milanese Oberto dall’Orto, che risalgono probabilmente agli anni ; con la II lettera si chiude la compilazione; entrambe sono dedicate a illustrare le consuetudini feudali osservate nel foro di Milano è tramandata in almeno 7 codici, manca di divisioni tra libri, titoli, capitoli e pare il frutto dell’unione di vari trattatelli di diritto feudale scritti a partire da fine sec. XI-inizi XII nel complesso, come la II raccolta detta “ardizzoniana”, appare come un mosaico di tessere provenienti da giudici di varie città lombarde, con prevalenza di Milano e forse di Pavia

140 IX. Istituzioni e diritto feudale
1) Compilatio antiqua comprende LF 1,1–2,24 (ma non possiede LF 2,6 = epistola di Fulberto di Chartres, e 2,7 = “De nova fidelitatis forma”) nella parte più antica non si cita una costituzione di Lotario III del 1136, mentre si cita quella di Corrado II del 1037, e sono pure compresi al tit. IX, dopo la I lettera di Oberto dall’Orto, i capitoli di un più antico trattatello De beneficiis attribuibili a Ugo da Gombolò, attest. giudice e console a PV nel 1112, che poi non comp. nella Vulgata.  vi sono poi altri apporti, attribuibili a un noto giudice contemporaneo e collega di Oberto, Gerardo Cagapesto, e ad altri giudici della stessa cerchia; mancano tutti i titoli che nella Vulgata seguono la II lettera di Oberto dall’Orto (LF 2, 25-58) e manca pure l’epistola del vescovo Fulberto di Chartres indirizzata al duca Guglielmo d’Aquitania del 1020 volta a illustrare i contenuti del giuramento di fedeltà da prestarsi al dominus da parte del vasso (che nella Vulgata è il 2,6) e manca anche il successivo 2, 7 “De nova fidelitatis forma”

141 IX. Istituzioni e diritto feudale
2)  Redazione ardizzoniana così chiamata poiché si riteneva che fosse il testo che ebbe tra le mani il veronese Iacopo d’Ardizzone, allievo di Azzone e di Ugolino Presbiteri, per realizzare la sua Summa feudorum ai primi del sec. XIII (o forse circa nel 1240), che raggiunse notevole fama nel campo della letteratura feudistica in realtà pare che Iacopo di Ardizzone basò la sua Summa su un testo della redazione ardizzoniana caratterizzato da una diversa struttura e ordine dei capitoli e su un’altra raccolta di norme predisposta da lui stesso nel testo sono aggiunti altri capitoli rispetto alla versione obertina e anche alcune costituzioni di Federico I, tra le quali la Constitutio de regalibus (1158 = LF 2,55) soltanto sui mss. che seguono la versione ardizzoniana si trova l’apparato di glosse di Pillio, rimasto incompleto, compilato probabilmente a Modena in una fase tarda della sua vita tra fine sec. XII e primi XIII è probabilmente la pratica anche di questioni e di consulte giudiziarie che spinge Pillio a dedicarsi alla materia feudale

142 IX. Istituzioni e diritto feudale
2)  Redazione ardizzoniana con la redazione ardizzoniana la materia feudistica passa dalle mani dei langobardisti a quelle di romanisti come Pillio, che compone pure una Summa ai LF a Pillio si deve la definizione del diritto reale del vassallo sul beneficio, ossia la configurazione dogmatica precisa dell’elemento patrimoniale, ed egli è il primo a fissare la ripartizione della proprietà in dominio diretto (nuda proprietà) e dominio utile (diritto reale su cosa altrui) prima enunciazione della teoria del dominio diviso applicata ai benefici, in rapporto a situazioni possessorie caratterizzate da autonomia gestionale e piena disponibilità dei frutti della terra; situazioni possessorie elevate, nella pratica, a livello di piena proprietà

143 IX. Istituzioni e diritto feudale
3)  Vulgata o accursiana la versione rimasta nell’uso ordinario dei pratici e dell’accademia, glossata da Accursio, e per tramite di Ugolino Presbiteri, allievo di Giovanni Bassiano (come riferisce Odofredo), inserita nei Libri Legales come appendice (X collatio) alle Novelle Composta da 2 libri, il I di 28 titoli e il II di 58, il cui testo si sarebbe stabilizzato verso metà ’200  esiste anche un testo definito come “Protovulgata” (Weimar), attestato in 4 mss., con alcune differenze rispetto a quello poi stabilizzatosi con la glossa accursiana  ma lo si può considerare non come un testo non uniforme, ma piuttosto come un prodotto di successive influenze e interventi Vulgata dell’apparato di glosse = struttura dell’apparato come si è venuta sistemando nelle edizioni a stampa sull’originale supporto formato dalle glosse di Pillio con aggiunte di Iacopo Colombi e quindi di Accursio


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