La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Empoli 20 FEBBRAIO 2015 Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni Il decreto Semplificazioni nei.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Empoli 20 FEBBRAIO 2015 Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni Il decreto Semplificazioni nei."— Transcript della presentazione:

1 Empoli 20 FEBBRAIO 2015 Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni Il decreto Semplificazioni nei riflessi sulla fiscalità diretta Nuovi OIC e riflessi sulla fiscalità diretta

2 NUOVO SCENARIO 2015 Nuovo Regime Forfetario pag. Nuovo regime
(anche soggetti già in attività) Regimi sostituiti salvo clausola di salvaguardia Possibile permanenza fino a naturale scadenza Regime di vantaggio Nuove iniziative produttive Possibilità di passaggio al nuovo regime forfetario Regime contabile agevolato per fuoriusciti dai minimi

3 CRITERI DI ACCESSO Nuovo Regime Forfetario pag.
Contribuenti già in attività al 01/01/2015 Sono in automatico nel regime forfetario Possono optare per ordinario Hanno tutti i requisiti? Ricognizione su anno 2014 Opzione irrevocabile per 3 anni. Poi si estende di anno in anno Se sono vecchi minimi possono restarci Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’ Comunicano di presumere di possedere i requisiti

4 Ingresso nel regime: adempimenti
Soggetti già in attività Stesse regole per semplificato Nuove iniziative art. 13 L. 388/2000 > abrogato Con requisiti accesso naturale al regime forfettario. Possibile opzione per quello ordinario tramite comportamento concludente da confermare con prima dichiarazione successiva Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non corretta tramite nota di variazione , ma occorre non eseguire liquidazione iva

5 Ingresso nel regime: adempimenti
Soggetti già in attività Superminimo > regime abrogato, ma possibile adozione fino a conclusione naturale Non è chiaro come si debba comunicare la scelta di mantenere il superminimo > modello Unico 2016 ?

6 Ingresso nel regime: adempimenti
Soggetti che iniziano attività 2015 e seguenti Requisiti non verificati > fuoriuscita da anno successivo Con presunzione di manifestazione requisiti> regime forfettario Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando opzione per regime di vantaggio Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non entro 30 gg, o anche in seguito ma con sanzione

7 Ingresso nel regime: adempimenti
Soggetti che iniziano attività 2015: opzione superminimo > emendamento: 12-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 85, lettera c) della Legge n. 190 del 23/12/2014, sono prorogate le disposizioni previste dall’art. 1, comma da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa opzione nel corso dell’anno 2015. Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando opzione per regime di vantaggio ( possibile sovrapposizione con opzione nuovo forfettario) Con presunzione di manifestazione requisiti> regime forfettario

8 CRITERI DI ACCESSO Nuovo Regime Forfetario pag.
Ricavi non superiori a soglia differenziata Costi lavoro dipendente max euro Beni ammortizzabili costo max euro Redditi impresa / autonomo > dipendente VERIFICA IN POSITIVO Applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente Si avvalgono di regimi speciali IVA o IIDD Sono non residenti (con eccezioni) Effettuano cessioni immobili o mezzi nuovi in via esclusiva o prevalente Detengono partecipazioni in soggetti trasparenti VERIFICA IN NEGATIVO Non possono avvalersi del regime forfetario

9 LIMITE DI RICAVI - COMPENSI
Telefisco 2015: per calcolo soglia si assume la disciplina anno precedente Nuovo Regime Forfetario pag. LIMITE DI RICAVI - COMPENSI Limite Maggiore Pluri Attività LIMITI RICAVI Attività Codice attività ATECO Limite ricavi compensi Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 Intermediari del commercio 46.1 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Altre attività economiche Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso)

10 LAVORO E BENI Nuovo Regime Forfetario pag. COSTO LAVORO MAX 5.000 €
Lavoro accessorio Lavoro dipendente e assimilato Utili agli associati di solo lavoro Lavoro del coniuge, figli e collaboratori COSTO LAVORO MAX € Al lordo ammortamenti Leasing: costo del concedente Locazione, noleggio, comodato: valore normale Beni promiscui: al 50% Beni inferiori a 516,46: non rilevano Beni immobili: non rilevano COSTO BENI MAX € Reddito impresa e autonomo > reddito dipendente e pensione NON richiesta prevalenza se lavoro dipendente cessato NON richiesta prevalenza se totale complessivo redditi non superiore a € PREVALENZA REDDITO

11 REGOLE DI FUORIUSCITA Nuovo Regime Forfetario pag.
Anno X Anno X + 1 Non soddisfo requisiti Si verifica causa esclusione ULTIMO ANNO DI APPLICAZIONE ESCO DAL REGIME SEMBRA POTERSI RIATTIVARE IN FUTURO NON PREVISTA FUORIUSCITA IN CORSO D’ANNO PER SUPERAMENTO DI OLTRE 50% TETTO SOGLIA > CONSEGUENZE

12 CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO
Nuovo Regime Forfetario pag. CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO IMPOSTE DIRETTE ADDIZIONALI IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% IRAP IVA NON SI APPLICA TRANNE QUANDO SONO DEBITORE STUDI SETTORE ESCLUSIONE PARAMETRI

13 DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nuovo Regime Forfetario pag. DETERMINAZIONE DEL REDDITO LIMITI RICAVI Attività Codice attività ATECO Coefficiente di redditività Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40% Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54% Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86% Intermediari del commercio 46.1 62% Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78% Altre attività economiche 67% RICAVI COMPENSI COEFFICIENTE REDDITO CONTRIBUTI IMPONIBILE I ricavi o i compensi rilevano se «percepiti» 15%

14 REGIME FORFETARIO PER START UP
Nuovo Regime Forfetario pag. REGIME FORFETARIO PER START UP SE SODDISFO QUESTE CONDIZIONI il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario Il reddito è ridotto di un terzo, ma quale calcolo ? Esempio: Professionisti 78 : 3 * 2 = 52 Oppure reddito forfettario, meno contributi, ridotto di un terzo

15 IMPRESA FAMILIARE Nuovo Regime Forfetario pag.
L’imposta sostitutiva del 15% è dovuta dal titolare dell’impresa (anche con riferimento alla quota di reddito del collaboratore familiare) Il reddito derivante dal nuovo regime rileva ai fini del raggiungimento dei carichi di famiglia Se titolare paga INPS del collaboratore anche questo importo si deduce dal reddito Limite di € 2.840,51

16 GESTIONE DELLE PERDITE
Nuovo Regime Forfetario pag. GESTIONE DELLE PERDITE IN COSTANZA DI REGIME ANTE REGIME NON SI POSSONO PRODURRE Il reddito è una percentuale dei ricavi. Al massimo l’INPS può azzerare il reddito SCOMPUTABILI DAL REDDITO Sono quelle generate nel regime dei minimi ovvero quelle ante regime da impresa individuale o partecipazioni in società di persone in ordinaria

17 ALTRE RICADUTE ADEMPIMENTI RITENUTE IRPEF Nuovo Regime Forfetario pag.
IL FORFETARIO Esonero tenuta scritture contabili Esonero registrazione SOLO obbligo di conservazione documenti Non subisce alcuna ritenuta Non opera alcuna ritenuta Il committente comunque presenta il 770

18 DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA
Nuovo Regime Forfetario pag. DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA REDDITI IRAP I componenti positivi e negativi di reddito rinviati a norma del Tuir (plusvalenze rateizzate, manutenzioni eccedenti il 5%, etc.) Stessa regola E le tasse/imposte deducibili per cassa? Concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel regime forfetario Se si pagano nel periodo «forfetario» …si perdono!

19 DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA
Nuovo Regime Forfetario pag. DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA REDDITI/IRAP REDDITI/IRAP Ricavi ante regime Già tassati per competenza Incasso ricavi nel regime forfetario non rileva Ricavi di competenza non tassati nel regime forfetario Incasso ricavi nel regime ordinario rileva Vendita cespiti amm.li Comprati ante regime Comprati nel regime Plusvalenza = Ricavo meno Costo residuo Costo d’acquisto

20 CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (1)
Nuovo Regime Forfetario pag. CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (1) 1 NON ESERCITA RIVALSA DA ART. 18 PER LE OPERAZIONI NAZIONALI 2 APPLICANO ART. 41 c.2-bis DL 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni poste in essere da soggetti in regime di franchigia) 3 APPLICANO ART. 38 c.5, lett. C) DL 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti anno precedente e anno corrente non supera euro ) 4 APPLICANO REGOLE ART. 7-ter E SEGUENTI PER LE PRESTAZIONI SERVIZI 5 APPLICANO REGOLE SU IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI (ma non possono acquistare in sospensione con lettera di intento) 6 NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

21 CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (2)
Nuovo Regime Forfetario pag. CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (2) 7 RESTA OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI 8 RESTA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (REGIME DI FRANCHIGIA + BOLLO) 9 QUANDO SONO DEBITORI DI IMPOSTA APPLICANO IVA (VERSAMENTO 16 MESE SUCC.) 10 SONO ESONERATI DA: OBBLIGO DI VERSAMENTO IVA (TRANNE SE DEBITORI DI IMPOSTA) DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA (sino che resta) PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE (spesometro) PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST DEVONO INVECE PRESENTARE MODELLI INTRASTAT

22 CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3)
Nuovo Regime Forfetario pag. CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3) RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario si restituisce l’IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e rimanenze) CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN ORDINARIO: - chiedere rimborso - compensare CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE: - operazioni in sospensione con Enti pubblici - operazioni sospese per IVA di cassa DA ORDINARIO A FORFETARIO DA FORFETARIO A ORDINARIO RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera l’IVA spettante)

23 REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
Nuovo Regime Forfetario pag. Circ. INPS del : Entro il 28 febbraio per chi è già in attività, tempestivamente per chi inizia attività appena ricevuta delibera di iscrizione alla gestione previdenziale Non si applica il minimale INPS (artigiani/commercianti) Opzione Esempio: agente di commercio Incassi dell’anno: (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300 INPS commercianti: = € * 22,29% = Base imposta sostitutiva: = 7.246 Imposta sostitutiva: * 15% = € 1.087 Agevolazioni giovani < 21 anni Aliquota al 50% soggetti > 65 anni Non si applicano

24 LE MODIFICHE ALL’IRAP IL TITOLO DEVE ESSERE SCRITTO IN CARATTERE CALIBRI MISURA 40 L’EVENTUALE SOTTO TITOLO DEVE ESSERE SCRITTO IN CARATTERE CALIBRI MISURA 32 TITOLO E SOTTOTITOLO SONO INSERITI IN DUE CASELLE DI TESTO DISTINTE

25 PRIMO INTERVENTO 2014: D.L. 66/14 Irap pag.
RIDUZIONE DEL 10% DELL’ALIQUOTA IRAP GENERALIZZATA PER TUTTI I SOGGETTI ABROGATO DA L.S.2015 Nella banda in alto a destra viene riportato il titolo del paragrafo a cui l’argomento si riferisce: carattere CALIBRI misura 24 (per avere la scritta inserita nella medesima posizione tra una slide e l’atra è sufficiente fare copia in colla) Medesima cosa vale per la dicitura pag. (CALIBRI 24) Il titolo della slide deve essere inserito in una propria casella di testo, carattere CALIBRI misura 32. Il contenuto della slide deve essere schematizzato il più possibile, creando caselle di testo, come in questa slide. Per rendere l’immagine più piacevole possibile inserire ombreggiature, riflessi o simili attraverso il pulsante EFFETTI FORMA che trovate a destra della barra degli strumenti in HOME. (selezionate la forma e cliccate su effetti forma) Cerchiamo di utilizzare colori sobri come il grigio in tutte le sue sfumature o il bianco (evitiamo colori eccessivi come il verde, arancio o giallo) INTRODUZIONE DI ALIQUOTA «TRANSITORIA» PER ACCONTI CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE ( ES. DAL 3,9% AL 3,75%)

26 PERIODO D’IMPOSTA 2014 Irap pag.
LEGGE STABILITA’ 2015 : ALIQUOTA 3,5% ABROGATA QUINDI SI TORNA ALL’ALIQUOTA DEL 3,9% ACCONTO VERSATO CON ALIQUOTA 3,9%: SALDO ORDINARIO ACCONTO VERSATO CON ALIQUOTA 3,75%: SALDO AL 3,9% CON VERSAMENTO DIFFERENZA SENZA SANZIONI

27 DEDUZIONE FORFETTARIA
Irap pag. 2014: DEDUZIONI ART. 11 PERSONALE DIPENDENTE 7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata a (anziché ) “per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni”(€ e € per Mezzogiorno e Abruzzo) DEDUZIONE FORFETTARIA 8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro ,91

28 Deduzione forfettaria personale dipendente Contributi previdenziali
Irap pag. 2015: LEGGE STABILITA’ 1 Nuova deduzione art. 11 comma 4 opties: differenza tra deduzioni di seguito citate e costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è deducibile Deduzione forfettaria personale dipendente 2 Contributi previdenziali 3 Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma. Indennità trasferta settore autotrasporto e deduzione per personale incrementale 4

29 RIFLESSI SU DED. ANALITICA IRAP/IRES-IRPEF
pag. RIFLESSI SU DED. ANALITICA IRAP/IRES-IRPEF Per personale dipendente a tempo indeterminato viene meno debenza Irap quindi non si ha deduzione analitica Resta la debenza Irap sul personale dipendente assimilato (es. compensi amministratori), quindi l’Irap dovuti per questi soggetti sarà base di computo per deduzione analitica Quando vogliamo ricordare un articolo o una legge inseriamo in una casella di testo i riferimenti della legge/ articolo e in una casella di testo distinta il testo o la descrizione. In questo modo la slide risulta più completa e di impatto (possiamo utilizzare frecce e colori diversi).

30 RIMEDIO DELL’ULTIMA ORA
Irap pag. RIMEDIO DELL’ULTIMA ORA DA QUANDO PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL SOGGETTI INTERESSATI COLORO CHE DETERMINANO VALORE P.N. EX ARTT. 5-9 DEL D.LGS. 446/1997 CONDIZIONE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI Quando si vuole catturare l’attenzione in più di un concetto, diventa strategico utilizzare le frecce come caselle di testo; in questo modo viene focalizzato il concetto all’interno di una forma che conduce l’attenzione ad un’altra casella di testo, mantenendo la slide pulita, senza il bisogno di inserire troppe forme. Per distinguere i concetti abbiamo utilizzato due colori distinti (sempre nella tonalità pastello) CREDITO DI IMPOSTA PARI AL 10% DELL’IMPOSTA LORDA DA UTILIZZARE SOLO IN COMPENSAZIONE SU MODELLO F24 A DECORRERE DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRISPONDENTE Telefisco 2015 : il credito d’imposta rileva ai fini Ires, mentre ai fini Irap essendo una sopravvenienza attiva ( in realtà è imputato alla voce E 22 essere escluso da tassazione )

31 LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E QUOTE
IL TITOLO DEVE ESSERE SCRITTO IN CARATTERE CALIBRI MISURA 40 L’EVENTUALE SOTTO TITOLO DEVE ESSERE SCRITTO IN CARATTERE CALIBRI MISURA 32 TITOLO E SOTTOTITOLO SONO INSERITI IN DUE CASELLE DI TESTO DISTINTE

32 PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
La rivalutazione pag. AMBITO OGGETTIVO POSSESSO AL 1 GENNAIO 2015 TERRENI: agricoli edificabili lottizzati PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

33 TITOLARI DI REDDITI DIVERSI
La rivalutazione pag. AMBITO SOGGETTIVO TITOLARI DI REDDITI DIVERSI PERSONE FISICHE SOCIETA’ SEMPLICI ENTI NON COMMERCIALI Nella banda in alto a destra viene riportato il titolo del paragrafo a cui l’argomento si riferisce: carattere CALIBRI misura 24 (per avere la scritta inserita nella medesima posizione tra una slide e l’atra è sufficiente fare copia in colla) Medesima cosa vale per la dicitura pag. (CALIBRI 24) Il titolo della slide deve essere inserito in una propria casella di testo, carattere CALIBRI misura 32. Il contenuto della slide deve essere schematizzato il più possibile, creando caselle di testo, come in questa slide. Per rendere l’immagine più piacevole possibile inserire ombreggiature, riflessi o simili attraverso il pulsante EFFETTI FORMA che trovate a destra della barra degli strumenti in HOME. (selezionate la forma e cliccate su effetti forma) Cerchiamo di utilizzare colori sobri come il grigio in tutte le sue sfumature o il bianco (evitiamo colori eccessivi come il verde, arancio o giallo)

34 PERIZIA DI STIMA La rivalutazione pag. 1
REDATTA E ASSEVERATA ENTRO 30 GIUGNO 2015 TERRENI: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. PARTECIPAZIONI: dottori, ragionieri e periti commercialisti, revisori legali COSTO INCREMENTA VALORE DEL BENE→ se perizia predisposta per conto del contribuente e spesa effettivamente sostenuta DEDOTTO IN 5 ANNI→ se predisposta per conto della società partecipata

35 IMPOSTA SOSTITUTIVA La rivalutazione pag.
1 PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2015 INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE) 2 PERFEZIONA LA RIVALUTAZIONE 3 Un elenco puntato può essere facilmente trasformato in una slide strutturata come questa; è sufficiente creare delle caselle di testo per i numeri progressivi (o lettere se preferite) e associare una casella di testo di altra forma accanto. Anche in questo caso sono stati usati gli strumenti di ombreggiatura per ciascuna forma. ALIQUOTE: 4% (2%*2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE 8% (4%*2) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI 4

36 RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI
La rivalutazione pag. RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI POSSIBILE SCOMPUTARE L’IMPOSTA GIA’ VERSATA In ipotesi di rivalutazione al ribasso: imposta duplicata→ rimborso con pagamento delle rate in corso→ sospensione Quando vogliamo ricordare un articolo o una legge inseriamo in una casella di testo i riferimenti della legge/ articolo e in una casella di testo distinta il testo o la descrizione. In questo modo la slide risulta più completa e di impatto (possiamo utilizzare frecce e colori diversi). LIMITE→ RISOLUZIONE 91/E/2014: il donatario che riceve una partecipazione non può scomputare l’imposta sostitutiva versata dal donante

37 PREZZO < VALORE DI PERIZIA
La rivalutazione pag. CESSIONE AL RIBASSO PREZZO < VALORE DI PERIZIA CIRCOLARE 1/E/2013 Una slide ricca di contenuti deve essere necessariamente schematizzata, non possiamo presentare slide con troppo testo. Al fine di snellire l’immagine, è necessario suddividere in più caselle di testo i contenuti. Anche in questo caso abbiamo usato colori diversi e utilizzato le frecce; qui non abbiamo inserito ombreggiature o altri effetti per non appesantire l’immagine, visto che la slide risulta già «piena». PARTECIPAZIONI→ nessuna problema poiché le minusvalenze sono indeducibili TERRENI→ imposte d’atto dovute sul valore periziato da indicare nell’atto

38 UNICO 2016 – ANNO 2015 La rivalutazione pag.
Occorre indicare nei quadri RM e RT: valore di perizia calcolo dell’imposta sostitutiva imposta sostitutiva scomputata modalità di versamento OBBLIGO Violazione FORMALE con sanzione da 258 a euro Quando si vuole catturare l’attenzione in più di un concetto, diventa strategico utilizzare le frecce come caselle di testo; in questo modo viene focalizzato il concetto all’interno di una forma che conduce l’attenzione ad un’altra casella di testo, mantenendo la slide pulita, senza il bisogno di inserire troppe forme. Per distinguere i concetti abbiamo utilizzato due colori distinti (sempre nella tonalità pastello) INADEMPIMENTO Non compromette EFFICACIA della rivalutazione

39 Studio Notariato 852/14 Cessioni di quote al nominale > rischio contestazione specie per società capitalizzate e per cessioni a non familiari, ma CTR Lazio n. 395 del esclude possibilità di accertamenti sul valore Cessioni di quote «piene» > effetto immediato

40 DECRETO LEGISLATIVO SEMPLIFICAZIONI
Reddito da lavoro autonomo > spese anticipate Società in perdita sistemica Razionalizzazione opzioni e adempimenti operazioni straordinarie Liquidazioni societarie: estinzione e responsabilità liquidatore

41 NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMI
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA ALLUNGATO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DA 3 A 5 ANNI APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALL’ APPROVAZIONE, ma solo nel caso in cui vi siano cinque periodi di perdita anteriori al ( circ. 31/14) UNICO 2015 Redditi 2014 PERIODO DI OSSERVAZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 Restano legittimi accertamenti sul 2012 o 2013 Rilevanza di cause di disapplicazione ( o reddito positivo) nel 2009/2010

42 NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMI
MANIFESTAZIONE OPZIONI TRASPARENZA, CONSOLIDATO E IRAP GLI APPOSITI MODELLI SONO SOPPRESSI E SI MANIFESTA IN DICHIARAZIONE APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO ( ma problema revoca opzione Irap) VERSAMENTO IMPOSTE SNC CON OPERAZIONI STRAORDINARIE Si applica ai casi di: LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE con data effetto successiva al ( circ. 31/14) Le imposte si pagano al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione SCOMPARE ANCHE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE IL MODELLO NUOVO SE GIA’ APPROVATO AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE RESTA FERMA PRECEDENTE PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE ISTANTANEA E VENIR MENO PLURALITA’ DEI SOCI

43 NOVITA’ PER IMPRESE E AUTONOMI
AGENTI E RAPPRESENTANTI Adempimento di comunicazione di avere diritto alla riduzione della misura della ritenuta per utilizzo di dipendenti e subagenti si potrà effettuare tramite PEC e sarà valida sino a revoca ( stesso effetto per quelle già inviate per raccomandata) VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI Prestazioni alberghiere e ristoranti pagate dal committente non costituiscono reddito per il professionista Deve ritenersi che l’inerenza del costo si sposti sul committente ( deducibilità al 100% secondo circ. 31/14) Problematica dell’inerenza delle spese di vitto e alloggio, sempre da dimostrare secondo Circ. 53/08 Applicabilità anche per compensi occasionali relativi a prestazioni non gratuite ( circ. 31/14), mentre per quelle gratuite i costi rimborsati non rilevano ( ris. 49/13)

44 Responsabilità di soci e liquidatori 1 2 3
argomento Responsabilità di soci e liquidatori Liquidatori Liquidatori e soci 1 2 3 Per condurre una liquidazione non in bonis (?) O.I.C. 5 su istanza fallimento Responsabilità generale verso i creditori non soddisfatti (art C.C.) Responsabilità speciale per i debiti fiscali (art /73)

45 Significato di « colpa»
argomento Significato di « colpa» A par condicio – rispetto privilegi B Prededuzione per i costi di procedura ? C Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’ estinte ( Trib Catania )

46 RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI
NUOVO ART. 36 DPR 602/1973 i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del liquidatore) 1° comma 3° comma La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.” RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !! Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di somme o beni durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è limitata all’entità delle somme ricevute

47 SOCIETA’ ESTINTE MA NON PER IL FISCO
EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO RETROATTIVO ? , sì secondo circ. 31/14 RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO CORRISPOSTO SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON LA CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE

48 Chiarimenti di Telefisco
Notifica dell’accertamento alla sede ultima della società estinta ( ma se in quella sede non vi è più nessuno è probabile che non venga opposto per mancata conoscenza ) Rischio del socio per presunzione di incasso di « ricavi non dichiarati» > mezzi di prova contraria sono quelli ordinari, e cioè quali ???

49 1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE OIC 9
I capisaldi del nuovo principio: Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di l/t. Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra: Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al netto di costi di dismissione Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

50 INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI
Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc. Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile Obsolescenza, deterioramento, ecc. Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc. Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati operativi Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi Indicatori di perdite durevoli di valore: Effetti: Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita utile residua, ecc. Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

51 RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE
Se per una immobilizzazione (o per una UGC a cui essa appartiene): Valore recuperabile < Valore netto contabile Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE: Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria Voce E.21: se di natura straordinaria Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico (anche per l’Avviamento!). Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali) Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

52 Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10
Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M pari a 10. Fine ammortamento nel Invece l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata nel 2020. Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per 8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3. Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10 Variazione diminutiva l’una ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al 2017, mentre si avra’ una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni ai aumento per 5,3 nel 2019 e 2020. Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione diminutiva di 2,2

53 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE METODI
PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE METODI: Ordinario: ispirato agli IAS, è basato sulla determinazione del “valore d’uso” del bene in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dalla UGC . Semplificato: per le società minori, è basato sulla capacità di ammortamento della società considerata nella sua interezza Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di mercato. Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

54 IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO”
E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti: Dipendenti: 250 Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln Ricavi: sup. a 40 mln Per queste società sono indicatori di potenziale perdita di valore: Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio economico Mutazioni del contesto di riferimento Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

55 Valore netto contabile dell’attività;
IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO” Si confrontano: Valore netto contabile dell’attività; La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare. Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno comunque svalutate Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

56 2014 2015 Ricavi 5000 6000 Costi variabili -4000 - 4500 Costi fissi -800 - 800 Oneri finanziari -400 -350 Capacita di ammortamento - 200 350 Ammortamento di A 250 Ammortamento di B 150 Totale ammortamenti 400 Risultato netto - 600 - 50 01 | Il Calcolo Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due anni e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300. Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015 eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri. 02 | La svalutazione Il valore contabile dei beni al 2013 e’ 800 Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650 Il valore d’uso e’ 150 Il valore equo dei beni e’ 100 Quindi: Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150 Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’: Cespite A 500 – 406 = 94 Cespite B 300 – 244 = 56 Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650

57 SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENI
Profilo fiscale Circ. 26/12 e ris 98/13 La svalutazione e’ indeducibile I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a concorrenza del dato tabellare Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione diminutiva Se la societa’ avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione puo’ dedurre fino alla quota tabellare

58 PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28
ALCUNI PUNTI EVIDENZIATI: “Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e non sono restituibili ai soci “Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale, non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!) Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le riserve di capitale (non consentito il transito a CE) Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità: prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a vincoli, partendo dal meno rigido Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

59 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Capitalizzazione oneri finanziari: 1) esclusivamente durante la fase di costruzione, va interrotta se si interrompe la costruzione 2) Nei limiti del valore recuperabile del bene 3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici

60 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Acquisizione gratuita: 1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al valore di mercato in contropartita della Voce E 20 proventi straordinari 2) Va ammortizzato normalmente 3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal punto di vista fiscale alla stessa stregua di una plusvalenza iscritta quindi irrilevante

61 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Ammortamento calcolato anche in caso di non utilizzo del bene, in quanto il processo di obsolescenza non si arresta Ammortamento non viene stanziato su terreni ( che vanno scorporati) , tranne che cave e discariche, opere d’arte ed immobili civili

62 OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati nell’attico circolante al minore tra valore contabile e valore recuperabile ( così anche i cespiti obsoleti che non vengono piu’ utilizzati nel processo produttivo) Riflessi sulla normativa delle società di comodo

63 Riflessi fiscali del mutamento di classificazione contabile
1) Da immobilizzazione a Rimanenza Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir pareggiata dal componente positivo delle rimanenze finali, potrebbe pero’ accadere che la valutazione delle rimanenze al valore di mercato sia inferiore rispetto al costo residuo da ammortizzare

64 OIC 15 Crediti (1/2) Le principali novità
Disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio che diviene obbligatoria quando ricorre una delle seguenti situazioni: - Estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito - Trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari con trasferimento dei rischi inerenti il credito Chiarisce che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive il ricavo al momento della vendita (trasferimento dei rischi e dei benefici all’acquirente) Chiarisce alcuni aspetti relativi alla svalutazione dei crediti Quando si deve verificare se siamo in presenza di una perdita di valore? Per quanto riguarda le imm mat il riferimento è l’OIC 16, il principio contabile individua un elenco esemplificativo di sintomi, i primi punti sono più soggettivi, quelli in neretto sono oggettivi: pensiamo a quando molti dipendenti vengono messi in cassa integrazione, o quando ci sono crolli nel fatturato…ecc. ECCESSO DI capacità produttiva. Pensiamo ad un caso particolare: non uso il bene per un po’ posso non fare l’ammortamento? No, lo dicono chiaramente i principi contabili. Sulla base di quanto stiamo dicendo, in tali situazioni potrebbe persino essere necessario svalutare il bene, perché si è ridotta la capacità di recuperare il costo dell’investimento PERDITE RICORRENTI e persistenti: non possiamo disinteressarci del problema, è necessario poter dimostrare sulla base di elementi oggettivi che non si è in presenza di condizioni tali da richiedere la svalutazione Sul quanto svalutare l’OIC è estremamente sintetico: valore contabile meno valore recuperabile. La determinazione del valore recuperabile deve essere basata su elementi oggettivi: perizie e piani attendibili approvati dalla Direzione PROBLEMA per le PMI: potrebbero avere difficoltà a redigere un budget annuale attendibile e non essere abituate ad elaborare previsioni di tipo pluriennale. In tali situazioni devono essere introdotte le necessarie misure organizzative, ciò può anche rappresentare un’opportunità di consulenza per i professionisti. Per quanto riguarda le imm mat utilizzate nel processo produttivo deve essere effettuata una svalut se i flussi di ricavi prevedibili non saranno sufficienti, durante la vita utile residua, a coprire tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’impresa (inclusi gli ammortamenti)

65 Rapporto tra deduzione mini crediti e svalutazioni forfettarie
Esempio : crediti = , svalutazione eseguita di cui 500 dedotti e non dedotti. Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 1) Viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi svalutazioni totali , di cui dedotti ex articolo 101 comma 5, 500 dedotti ex art. 106 e non dedotti 1) non viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi per una parte ( ) , la svalutazione forfettaria viene dedotta ex art. 101, comma 5, e ciò anche se fosse stata eseguita , ad esempio nel 2013, nel senso che il fondo non dedotto diviene deducibile tramite variazione diminutiva

66 > 9.500 variazione diminutiva
2013: svalutazione di cui > 500 dedotti ex art > non dedotti Nel 2014 emergono di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi > variazione diminutiva > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero > sottraggo di crediti dal monte crediti che al viene computato per l’accantonamento ex art. 106 Tuir Circ. 14/E/2014 : « Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR».

67 Imposte anticipate e perdite 1) La societa valuta se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi. 2) La ragionevole certezza  comprovata quando: - esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o - vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto  fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro. Imposte differite e riserve in sospensione d’imposta ……..Tuttavia, in deroga al paragrafo 55, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

68 La contabilizzazione dei crediti d’imposta Voce C II 4 bis : crediti tributari di cui si ha diritto a compensazione Voce D 12 Debiti tributari : vanno iscritti al netto di ritenute, acconti, e crediti d’imposta se compensabili Tremonti Quater I° ipotesi di contabilizzazione : Dare Crediti avere proventi ( voce A 5 C.E.) in adesione a Circ. IRDC 15/03 II° ipotesi : Dare imposte correnti ( già nettizzata dal credito) avere debiti tributari La contabilizzazione sub II è certamente preferibile per i crediti d’imposta generici, ma per quelli derivanti da investimenti è preferibile sub I, anche perche OIC 25 afferma esplicitamente di non trattare i crediti d’imposta sugli investimenti


Scaricare ppt "Empoli 20 FEBBRAIO 2015 Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni Il decreto Semplificazioni nei."

Presentazioni simili


Annunci Google