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9-10. Funzione normativa e strumenti di coinvolgimento nei processi decisionali. La consultazione.

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Presentazione sul tema: "9-10. Funzione normativa e strumenti di coinvolgimento nei processi decisionali. La consultazione."— Transcript della presentazione:

1 9-10. Funzione normativa e strumenti di coinvolgimento nei processi decisionali. La consultazione

2 L’EVOLUZIONE A LIVELLO STATALE: La difficile emancipazione degli istituti di partecipazione dagli strumenti informativi e dagli istituti di democrazia diretta (referendum, ecc.)

3 GLI STRUMENTI INFORMATIVI DEGLI ORGANI LEGISLATIVI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI INCHIESTE AUDIZIONI, INDAGINI CONOSCITIVE strumenti di informazione “endogena”, o comunque non finalizzati alla partecipazione

4 CONSULTAZIONE: FORMA DI COMUNICAZIONE VOLTA AL RILEVAMENTO DIRETTO DELLE INFORMAZIONI La scelta fra i diversi strumenti di partecipazione è complessa, poiché non tutti gli strumenti sono adeguati a ciascuna tipologia di processo decisionale CONSULTAZIONE Lo strumento migliore per fornire indicazioni circa i bisogni e le preferenze dei cittadini, al fine di elaborare buone regole Importante creare regole chiare in ordine al ruolo e alla disciplina di questo strumento

5 LA NOZIONE DI CONSULTAZIONE Una rilevazione metodologicamente rigorosa delle percezioni e delle valutazioni sia dei diretti destinatari del provvedimento ipotizzato, sia di testimoni privilegiati (“osservatori esperti del settore”), circa la natura, l’entità e la distribuzione sociale, temporale e spaziale dei costi e dei benefici derivanti dall’intervento CARATTERE CONOSCITIVO DIVERSA DA negoziazione / concertazione (carattere politico)

6 FINALITA’ - Potenziare la base conoscitiva di riferimento per la decisione - Rispondere alla domanda di coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica (trasparenza dei processi decisionali; controllabilità dei risultati della consultazione) - Evidenziare eventuali conseguenze non previste delle decisioni - Migliorare l’attuazione delle decisioni

7 FATTORI COSTANTI / FATTORI VARIABILI fattori costanti PROGRAMMAZIONEFINALITA’ ORGANIZZAZIONEMETODI GESTIONE PIANO DITEMPI MONITORAGGIO CONSULTAZIONEDESTINATARI VALUTAZIONEREFER. IST. la coerenza e la prevedibilità delle procedure sono meccanismi di controllo della qualità del processo, tanto per gli analisti e i decisori quanto per i destinatari. fattori variabili FASI SOGGETTI TECNICHE

8 CRITICITA’ - intempestività delle consultazioni rispetto alle fasi del processo regolativo - rischio di esclusione di soggetti rilevanti ma con scarso potere di pressione - scarsa trasparenza nel reperimento di informazioni a sostegno delle preferenze espresse a prese in considerazione dai poteri pubblici - tendenza a restringere il campo di analisi alle sole posizioni convergenti, riducendo il potenziale conflitto fra regolatori a regolati - distorsione collegata alla generalizzazione di opinioni invece non rappresentative - genericità dei dati raccolti e non pertinenza rispetto alle finalità dell’attività di valutazione normativa

9 IL RUOLO DELLA CONSULTAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA La Commissione ha formalizzato il dialogo con i gruppi privati mediante l’adozione di principi generali e standards minimi Comunicazione “Verso una rinnovata cultura della consultazione e del dialogo: principi generali e standards minimi per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione” (Bruxelles, 2003)

10 I gruppi interessati devono soddisfare particolari criteri per poter partecipare alle consultazioni: rappresentatività – accountability – trasparenza i requisiti di una buona governance fondamentali per realizzare l’efficienza e la legittimazione dell’Unione Europea

11 IL RUOLO DELLA COMMISSIONE: UN “imprenditore politico” che raccoglie opinioni e raccomandazioni sulle politiche per metterle in atto un “guardiano” degli interessi europei per garantire l’implementazione delle politiche un “facilitatore o regolatore” della rete pubblico-privato, con il compito di creare e mantenere relazioni e raccordi nell’ambito di tale rete

12 L’IMPORTANZA DEL DIALOGO CIVILE Articolo I-47 del progetto di Costituzione Europea “Democrazia partecipativa” “Le istituzioni devono, attraverso strumenti appropriati, dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative l’opportunità di informarsi e di scambiare pubbicamente le loro opinioni in tutta l’area di azione dell’Unione. Le istituzioni devono aprire e mantenere un dialogo trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. La Commissione deve portare avanti ampie consultazioni con le parti interessate al fine di assicurare che l’azione dell’Unione sia coerente e trasparente.”

13 LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA CONSULTAZIONE LA DEFINIZIONE DI CONSULTAZIONE: “Consultazione significa l’insieme di quei processi attraverso i quali la Commissione spera di trarre inputs dalle parti interessate per guidare la decisione della Commissione verso le priorità politiche”

14 I QUATTRO PRINCIPI GENERALI 1- partecipazione 2. apertura e responsabilizzazione 3. effettività 4. coerenza - v. il documento, pag 16 -

15 I CINQUE STANDARDS MINIMI 1. contenuti chiari sul processo di consultazione 2. i destinatari della consultazione 3. pubblicazione 4. scadenza per la partecipazione 5. feedback - v. il documento, pag 19 -

16 LA FUNZIONE DEI PRINCIPI GENERALI E DEGLI STANDARDS MINIMI Assicurare che tutte le parti interessate dalla proposta possano essere maggiormente coinvolte nel processo di consultazione Assicurare il legislatore circa la qualità e l’equità della consultazione, e quindi della regole

17 CONECS database (Consultation, European Commission and Civil Society) una risorsa informativa circa le organizzazioni della società civile esistenti a livello europeo

18 LO STATUS LEGALE DEI GRUPPI DI INTERESSE Gli standards minimi non introducono alcun diritto di accreditamento per i gruppi a prendere parte al dialogo La Commissione ha piena discrezionalità di scegliere quali gruppi consultare Le organizzazioni hanno il diritto di ricevere una risposta ragionevole in ordine ai suggerimenti che hanno avanzato Ma il diritto non è a ricevere una risposta individuale Un memorandum esplicativo di accompagnamento della proposta legislativa, inclusivo dei risultati della consultazione

19 L’APPLICAZIONE DEGLI STANDARDS Dubbi circa l’esatta operatività dei requisiti per il dialogo FORMALMENTE GLI STANDARDS SONO APPLICABILI: - alle consultazioni condotte esclusivamente dalla Commissione - alle consultazioni via internet condotte durante la prima fase dell’analisi di impatto della regolamentazione MA IN PRATICA :

20 Un’ampia frammentazione e proliferazione di regole sulla consultazione ampia varietà di soggetti varie forme di consultazione differenza fra gli standards minimi e i criteri CONECS Non c’è una definizione operativa della nozione di “dialogo civile europeo”

21 IL REQUISITO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SOLO GLI stakeholders O UNA PLATEA Più AMPIA DI CITTADINI ? La preferenza sembra essere per gli stakeholders: In base agli standards - i soggetti interessati dall’intervento normativo - i soggetti che saranno coinvolti dalla sua applicazione - le istituzioni e gli organismi i cui obiettivi siano coinvolti dall’intervento Secondo la Commissione anche - i soggetti dotati di esperienze o conoscenze tecniche - i soggetti precedentemente consultati

22 NON C’E’ UNA DEFINIZIONE CHIARA DI STAKEHOLDER C’E’ IL RISCHIO DI PRIVILEGIARE LE OPINIONI DI MAGGIORANZA LA COMMISSIONE AUSPICA CHE IL REQUISITO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ NON VENGA USATO COME UNICO CRITERIO

23 I REQUISITI DELL’APERTURA E DELLA RESPONSABILIZZAZIONE MAGGIOR COINVOLGIMENTO COMPORTA MAGGIOR RESPONSABILITA’ La società civile deve essere in grado di partecipare effettivamente e costruttivamente alla formazione delle opinioni e al processo decisionale ma anche

24 Devono dotarsi di strutture ed esperienze organizzative adeguate °°°°°° devono essere in grado di fornire informazioni su 1. quali interessi rappresentano 2. quanto inclusiva è la rappresentanza °°°°°° se queste informazioni non vengono fornite, le risposte alla consultazione saranno considerate come contributi individuali

25 NON C’E’ UNA DEFINIZIONE CHIARA E OPERATIVA DI QUESTI CRITERI CON IL RISCHIO DI CREARE VINCOLI E GRAVAMI ULTERIORI PER LE ASSOCIAZIONI, E DI SCORAGGIARE LA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO CON I DECISORI PUBBLICI


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