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Sex/gender: filosofia/diritto

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Presentazione sul tema: "Sex/gender: filosofia/diritto"— Transcript della presentazione:

1 Sex/gender: filosofia/diritto
I. gender: teorie II. gender: diritto III. considerazioni filosofiche

2 I. gender: teorie uso dei termini teorie

3 gender genere = categoria grammaticale: maschile/femminile
categoria concettuale: raggruppa cose o persone con proprietà essenziali simili (e inessenziali diverse) significato: da traduzione da gender (in contrapposizione a sex)

4 sex indica la condizione biologica dell’uomo e della donna
dell’essere maschio o femmina (come si nasce: natura)

5 gender indica la percezione psicologica interiore ‘privata’ della propria identità (come ci si sente) la condizione sociale esteriore ‘pubblica’ (come si appare agli altri), nei ruoli (come si diviene: educazione, società, cultura/costruzione della volontà)

6 distinzione concettuale
sex biologico (genetico, gonadico, ormonale, fenotipico) gender non biologico (psicologico, sociale, culturale)

7 S. De Beauvoir “donna non si nasce, ma si diviene” (Il secondo sesso, 1949) essere/divenire; natura/cultura; genetico/ambientale; innato/acquisito; istintivo/appreso non è teorica gender: ma questa frase è il ‘motto’ delle teorie gender

8 teorie: sex/gender a) determinismo biologico (teoria premoderna): sostituibilità sex/gender (diveniamo ciò che siamo) b) costruzionismo sociale (teoria moderna): separazione gender da sex (possiamo divenire diversamente da ciò che siamo) c) decostruzionismo (teoria postmoderna): priorità del gender sul sex (ciò che conta è come diveniamo)

9 teorie natura/cultura: essere/divenire rilevanza assoluta della natura
distinzione tra natura e cultura rilevanza assoluta della cultura (volontà)

10 1. determinismo biologico
(innatismo/essenzialismo) ‘paradigma naturalistico’ antecedenza, priorità ed esclusività del sex rispetto al gender (essere) - sex determinato alla nascita in modo statico, fisso e immodificabile - rapporto di causazione deterministica biunivoca sex/gender (nasco uomo/divengo uomo; nasco donna/divengo donna)

11 determinismo biologico
intercambiabilità, equivalenza, sostituibilità sex/gender irrilevante la distinzione anche terminologica sex/gender gender è assorbito nel sex/sex determina il gender natura precede la cultura

12 obiezione non rende conto della complessità e problematicità del reale (DDS) non spiega la variabilità del rapporto sex/gender forzare in modo impositivo la dimensione fisica sulla dimensione psico-sociale (dramma vissuto dal transessuale che si sente imprigionato nel proprio corpo)

13 non problema: individuo nasce uomo o donna (biologicamente) e diviene uomo o donna (psico-socio-culturale) - identità sessuale definita - corrispondenza/coincidenza reale sex/gender

14 problemi: ambiguità-ambivalenza della identità sessuale (disomogeneità/disarmonia di elementi) non corrispondenza/concordanza, ma contrarietà/separazione sex/gender

15 DDS anomalia/disarmonia sesso genetico, gonadico, ormonale, fenotipico
assenza/incompletezza di mascolinizz. o femminilizz. nel processo di differenziazione sessuale ‘diagnosi precoce’ (prenatale-postnatale)/ ‘diagnosi tardiva’ (adulto)

16 transessualismo percezione di contrasto/dissonanza sex (corpo)/gender (identità psicol.): corpo avvertito come ‘gabbia’: pulsione/volontà di trasformazione del corpo e di adeguazione del sex al gender (mascolinizzazione del corpo femminile e femminilizzazione del corpo maschile)

17 vs. determinismo biologico
2. costruzionismo sociale a. psicosessuologia (nurture theory) b. sociologia, antropologia culturale c. femminismo 3. decostruzionismo

18 2. costruzionismo sociale: a. (narrow) nurture theory
J. Money (Baltimora, anni ’50): indeterminismo biologico: sex indeterminato alla nascita determinismo ambientale: gender si acquisisce progressivamente/ prodotto della educazione-socializzazione (da esterno)

19 J. Money plasticità/malleabilità del gender (anche a prescindere da sex); priorità del gender su sex

20 J. Money gender identity è il “senso di se stesso, l’unità e la persistenza della propria individualità maschile o femminile o ambivalente, di grado minore o maggiore, particolarmente come esperienza di percezione sessuata di se stessi e del proprio comportamento” una categoria psico-sociale che esprime caratteristiche, attitudini, sentimenti appropriati per il maschile e il femminile

21 J. Money gender role è “tutto ciò che una persona fa o dice per indicare agli altri e a se stesso il grado della sua mascolinità, femminilità o ambivalenza” o anche “per esprimere se stesso/se stessa, avendo rispettivamente lo stato di ragazzo o uomo, ragazza o donna” ‘come ci si dovrebbe comportare’ in funzione di ciò che è ritenuto appropriato o ciò che ci aspetta in un certo contesto socio-culturale

22 J. Money predisposizioni interne plasmate mediante l’apprendimento dall’esterno (associazione abituale sex/gender): educazione (famiglia)/socializzazione esercitano una ‘spinta’, ‘pressione’ o ‘forza’ esterna - plasmabilità e malleabilità dell’identità ‘gender’ non arbitraria, ma orientata da predisposizioni naturali e influenzata da elementi esterni

23 J. Money la identità ‘gender’ si acquisisce progressivamente parallelamente all’acquisizione del linguaggio (analogamente al fatto che siamo pre-disposti a comunicare, ma quale lingua parliamo dipende dall’esterno)

24 J. Money segnali esterni hanno efficacia entro un anno e mezzo dalla nascita (analogamente al linguaggio): il ‘cancello’ è aperto, poi si chiude: eventuali modificazioni successive compromettono l’equilibrio psichico

25 caso dei gemelli - il caso di due gemelli di sesso maschile: John, a causa di un incidente operatorio a 18 mesi rimase privo di genitali: femminilizzazione (Joan) e propose ai genitori di crescerla come una bambina Money ha pubblicizzato il ‘caso’ come ‘prova empirica’ della sua teoria (Clinica della identità di genere)

26 DDS ‘falso problema’: si tratta di casi (che considera una sorta di ‘esperimento naturale’) risolvibili: un intervento chirurgico e ormonale di ‘riassegnazione/attribuzione del sesso”, scelta dal medico (in funzione della praticabilità tecnica) e dai genitori (in funzione delle aspettative e desideri)

27 DDS l’importante è che la decisione sia presa in tempi rapidi, i 15/18 mesi a seguito della modificazione del corpo, debba seguire una educazione conseguente (orientata)

28 obiezioni clinico: disagio dei casi curati
scientifico: rilevanza dell’esposizione prenatale agli ormoni sessuali x identificazione (non solo fattori esterni, ma anche interni per identità)

29 R.J. Stoller sex riguarda ciò che siamo (maschi/femmine)
gender ciò che apprendiamo (mascolinità/femminilità) mediante un processo che inizia alla nascita, si sviluppa gradualmente

30 R.J. Stoller di solito c’è una corrispondenza tra sex maschile e gender mascolino, così come tra sex femminile e gender femminino gender indica la “quantità di mascolinità o femminilità” che si trova in una persona; vi è una “preponderanza” di mascolinità e femminilità ci sono casi di ‘anomali’

31 R.J. Stoller le influenze biologiche ed ambientali lavorano generalmente in armonia “infelice combinazione” tra una debole forza biologica verso il gender proprio ed effetti forti dell’ambiente ermafroditismo e transessualismo

32 S. Freud si nasce maschi o femmine biologicamente
si diviene uomini o donne socialmente mediante un processo di identificazione contro il determinismo biologico ritiene che la costituzione psichica del sé sia il prodotto di un processo di relazioni sessualmente differenti

33 S. Freud il bambino possiede una ‘libido’ quale energia sessuale biologica amorfa, senza forma o struttura, che può prendere direzioni diverse non intrinsecamente predeterminate nel periodo preedipico si instaura una relazione indifferenziata tra figli e madre nel periodo edipico si configura l’identità di genere attraverso il confronto con i genitori di sesso diverso

34 S. Freud la differenza sessuale genitoriale costituisce un elemento strutturale dell’identificazione di genere

35 2. costruzionismo sociale: b. sociologia
‘fare il gender’ (doing gender) gender non è predeterminato dal sex (vs. determinismo biologico) gender è ‘costruito’ dalla società, acquisito mediante un processo di socializzazione che porta ad un certo modo di sentire interiormente e di agire esteriormente

36 doing gender i bambini apprendono e acquisiscono in grado diverso i ruoli di uomini e donne dalla società interiorizzando tale conoscenza come uno ‘schema di genere’ che diviene il cuore dell’identità gender che viene rinforzato dal meccanismo ricompensa/punizione

37 broad nurture theory socializzazione: ‘costruisce’ mediante l’associazione diffusa nello spazio e ripetuta nel tempo tra un sesso (maschio/femmina) e certe azioni/pratiche sociali (ruoli, compiti, aspettative)

38 2. costruzionismo sociale: c. femminismo
gender feminism: femminismo (analisi delle condizioni di subordinazione della donna e modo per superarle) esiste una differenza naturale uomo/donna (sex) processo di socializzazione: si costruisce una differenza sociale (gender)

39 femminismo costruzione sociale:
associazione del sesso femminile al ruolo riproduttivo-domestico (privato) e del sesso maschile al ruolo economico-politico (pubblico) fissazione di ruoli - gerarchia (‘normalizzazione’) subordinazione/oppressione della donna

40 femminismo l’oppressione (maschile) e la subordinazione (femminile) non radicate nella natura, ma veicolate dalla società e dalla cultura sono costruite, ossia prodotte e create mediante aspettative ed azioni dunque de-costruibili

41 femminismo percorsi di liberazione delle donne:
- liberazione dal corpo, da oppressione di ruolo sociale trasformazione della famiglie: delle famiglie

42 femminismo contro la maternità (gravidanza e parto: ‘schiavitù riproduttiva’, ‘giogo biologico’ ‘anatomia come destino’): irrilevanza della differenza sessuale naturale per la riproduzione: con uso tecnologie (avere figlio senza partner o con partner dello stesso sesso, senza gravidanza, senza parto)

43 femminismo contro il matrimonio:
irrilevanza della differenza sessuale naturale (eterosessualità) per il matrimonio/famiglia non istituzione sociale ‘di principio’ basata sulla differenza sesso/fissa ruoli basati sulla natura-durata nel tempo ma rilevazione a posteriori ‘di fatto’ dell’esistenza di legami basati sulla scelta-anche momentanea/transitoria/contingente

44 obiezioni non è la differenza sessuale che causa la gerarchia
tecnologie non solo liberazione dal corpo: medicalizzazione e strumentalizzazione del corpo della donna/manipolazione di embrioni

45 3. decostruzionismo post-femminismo, poststrutturalismo, ‘postmoderno’
vs. essenzialismo (metafisico): non esistenza/non conoscibilità della natura: reale è contingente, ‘liquido’, fluido, mutevole

46 decostruzionismo teorizza volontarismo individualistico: irrilevanza della natura, rilevanza esclusiva della volontà individuale relativismo: non ordine, non finalità, non gerarchie: tutto è equivalente (indifferenziato)

47 decostruzionismo - separazione radicale sex/gender
gender: non acquisizione da famiglia-società, ma creazione individuale (ciò che l’individuo ‘vuole’/sceglie di essere) gender prevale su sesso; gender produce sex; punto di partenza non è natura, ma volontà individuale

48 J. Butler ‘schema’: nasciamo con certo sesso maschile/femminile
ci comportiamo maschi/femmine in base a assegnazione educativo-sociale di genere maschile/femminile ci percepiamo maschi/femmine (associazione sesso/genere: trasmessa da esterno/assorbita all’interno)

49 J. Butler ciò che ci sembra ‘naturale’=‘normale’ in verità è una ‘costrizione’ (naturalizzazione/normalizzazione: Foucault) in una categoria rigida/fissa da nascita e da società, che dividono l’umanità in due (binarismo) che soffoca pulsioni/desideri instabili e variabili

50 J. Butler ogni individuo può/deve costruire-decostruire liberamente la propria identità (undoing; processo del dis-fare mai compiuto) identità = performatività (fare) liberazione dell’istinto sessuale che deve potersi esprimersi come vuole

51 J. Butler autodeterminazione gender: identità sessuale
“orientamento sessuale” (direzione del desiderio) vs ‘eteronormatività’ - ogni norma limite: privazione di alcune possibilità/tutte le possibilità possibili - cessare di legiferare: poter essere ciò che si vuole, quando e come

52 gender gender = in-differenza sessuale (neutralizzazione: allontanamento dalla natura progressivo): non esiste una differenza, semmai differenze in-differente la scelta di essere maschi o femmine transgender: compresenza di caratteri maschili e femminili (neutro: uoma/donno)

53 gender b) in-differente la scelta dell’unione (con sesso diverso o simile) (equivalenza: eterosessualità/omosessualità/ bisessualità) ogni scelta sessuale (rispetto a sé/rispetto ad altri) è indifferente/equivalente (relativismo)

54 gender annullamento del sex (natura)/ assorbimento del sex nel gender (sociale)/ assolutizzazione del gender (istinto/volontà/cultura)

55 gender sostituzione nel linguaggio: non intenzione raffinata - ‘ideologia gender’ = teorizzazione dell’uomo, rapporti interpersonali (antropologia, etica, diritto) contro la natura (‘peso ingombrante) “rivoluzione di genere”

56 post-gender/queer (queer= strambo vs. straight)
dopo e oltre il gender: categoria fluida, flessibile, fluttuante, dinamica, nomade, molteplice, instabile ‘pansessualismo/polimorfismo’ vs binarismo sessuale-etero (vetero)sessismo: senza ostacoli/limiti

57 intersex (middlesex) - esistenza di ambiguità genitali come prova dell’esistenza ‘genere neutro’ ‘terzo genere’ (tra/intermedio; oltre) vs. bipolarismo fisso (opposizione M o F), spettro di continuità tra M e F, variabile, graduata/sfumata, malleabile - segno della espansione quantitativa/qualitativa della condizione sessuale: i c.d. ‘generi addizionali’

58 intersex (middlesex) presa d’atto che esistono cinque sessi, oltre al sesso maschile e femminile, anche l’ermafrodito (herms), l’ermafrodito maschile (merms) e femminile (ferms) (Fausto-Sterling: The five sexes: why male and female are not enough)

59 intersex depatologicizzazione (patologizzazione porta a stigmatizzazione): dato positivo, non negativo non trattamento chirurgico: sarebbe normalizzazione dei corpi/assegnazione forzata del sesso come imposizione/mutilazione/trauma si deve accettare la continuità e la discontinuità nella morfologia umana/educazione neutra (Intersex Society of North America: vs. la stigmatizzazione; non vergogna)

60 transgender accettazione della indeterminatezza del corpo (nel caso di DDS)- ricerca trasgressiva della ambiguità del corpo (con o senza, con cambiamento parziale), identità e comportamenti che includono maschile e femminile (uoma/donno; it - s/he) LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex) (vs. cisgender)

61 transgender - riconoscimento pubblico della libertà di trasformazioni sessuali come ‘diritto privacy’: ogni individuo deve fare la scelta che vuole, quando e come vuole (anche registrazione anagrafica neutra): riforma del diritto - la società deve procurare i mezzi sociali per rendere possibile la realizzazione della scelta dell’identità sessuale, quale essa sia (anche sul piano medico-economico)

62 orientamento sessuale
direzione del desiderio che si vuole indifferente la relazione etero/omo/bisessuale “famiglie arcobaleno”: famiglia/e come fenomeno accidentale, prodotto storico-sociale (contratto) rilevante: affetto, volontà (contingente) irrilevante: dualità/differenza sessuale, durata del legame

63 presupposti critica a Freud (processo edipico/triadico: struttura psichica del bambino da proibizione della unione fusionale con genitore stesso sesso): eterosessualità non condizione per identificazione anche con relazione parentale omosessuale (importante è affetto, non appartenenza sessuale)

64 presupposti critica a Levy-Strauss (tabù dell’incesto: proibizione della endogamia, prescrizione della esogamia): esistenza di una famiglia che identifica i ruoli infungibili

65 obiezioni indeterminazione sessuale non è prova del gender (il fatto che esista un bambino cieco non è prova che la ciecità sia naturale): è una patologia che va curata, rispettando la direzionalità naturale (si parla di DDS o disforie di genere) rischi di neutralizzazione (non intervento/educazione neutra): se ogni teoria è equivalente, non si può non considerare anche teoria psicologico-pedagogica che ritiene rilevante un intervento/educazione orientata

66 obiezioni la destabilizzazione di ogni e di tutte le identità sessuali: normalizzazione dell’anormale/anormalizzazione del normale come può un pensiero radicalmente scettico non mettere in discussione anche se stesso?

67 ‘pendio scivoloso’ - indifferenza del numero (monogamia: poligamia/poliandria) - indifferenza: incesto (famiglia); pedofilia (età); zoofilia (specie), ecc

68 vs. determinismo biologico
nurture theory costruzionismo sociale (femminismo) decostruzionismo

69 II. gender e diritto 1. diritto internazionale
2. diritto europeo/comunitario 3. legislazioni: internazionale/europeo/italiano 4. giurisprudenza: internazionale/europea/italiana intersex/transgender; sexual orientation (non esaustività/elementi principali: trasformazione dalla filosofia al diritto)

70 gender e diritto Dale O’Leary: “l’Agenda gender si muove tra le comunità non come un grande veliero, ma come un sottomarino determinato a rivelare il meno possibile di se stesso” gender identity sexual orientation

71 1. diritto internazionale
Conferenze del Cairo (1994) e Pechino (1995): diritti sessuali, diritti riproduttivi, libertà e liberazione sessuale Proposta per la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nella prospettiva di genere (1998, Comitato latino americano e dei Caraibi a difesa dei diritti della donna): diritti transessuali, omosessuali, bisessuali, ‘diritto all’identità di genere e orientamento sessuale’

72 diritto internazionale
Tutela del diritto penale internazionale (1998): statuto di Roma per la corte penale internazionale: art. 7: gender: differenza sessuale non altri significati

73 diritto internazionale
Principi di Yogyakarta, Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity: the Yogyakarta Principles, Ginevra, 26 marzo 2007

74 Principi di Yogyakarta
Preamble PRINCIPLE 1. The Right to the Universal Enjoyment of Human Rights PRINCIPLE 2. The Rights to Equality and Non-discrimination PRINCIPLE 3. The Right to recognition before the law PRINCIPLE 4. The Right to Life PRINCIPLE 5. The Right to Security of the Person

75 Principi di Yogyakarta
PRINCIPLE 6. The Right to Privacy PRINCIPLE 7. The Right to Freedom from Arbitrary deprivation of liberty PRINCIPLE 8. The Right to a Fair Trial PRINCIPLE 9. The Right to Treatment with Humanity while in Detention PRINCIPLE 10. The Right to Freedom from Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

76 Principi di Yogyakarta
PRINCIPLE 11. The Right to Protection from all forms of exploitation, sale and trafficking of human beings PRINCIPLE 12. The right to Work PRINCIPLE 13. The right to social security and to other social protection measures PRINCIPLE 14. The right to an adequate standard of living PRINCIPLE 15. The Right to Adequate Housing

77 Principi di Yogyakarta
PRINCIPLE 16. The Right to Education PRINCIPLE 17. The Right to the Highest Attainable Standard of Health PRINCIPLE 18. Protection from Medical Abuses PRINCIPLE 19. The Right to Freedom of Opinion and Expression PRINCIPLE 20. The Right to Freedom of Peaceful Assembly and Association

78 Principi di Yogyakarta
PRINCIPLE 21. The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion PRINCIPLE 22. The Right to Freedom of Movement PRINCIPLE 23. The Right to seek Asylum PRINCIPLE 24. The Right to Found a Family PRINCIPLE 25. The Right to participate in public life

79 Principi di Yogyakarta
PRINCIPLE 26. The Right to Participate in Cultural Life PRINCIPLE 27. The Right to Promote Human Rights PRINCIPLE 28. The Right to Effective Remedies and Redress PRINCIPLE 29. Accountability Additional Recommendations

80 Principi di Yogyakarta
sexual orientation: “la capacità della persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso (come anche di avere relazioni intime e sessuali con) individui di genere diverso, dello stesso genere o di più di un genere”

81 Principi di Yogyakarta
gender identity: “ciò che ogni persona sente nel profondo come esperienza interna ad individuale del genere, un genere che può corrispondere o non corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, inclusa la percezione personale che si ha del corpo (che può riguardare anche, se scelte liberamente, modifiche all’aspetto fisico o funzionale del corpo, per intervento medico, chirurgico), e altre espressioni del genere, come il modo di vestirsi e parlare e altre caratteristiche”

82 Principi di Yogyakarta
Principle 2: The rights to equality and non-discrimination Everyone is entitled to enjoy all human rights without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity.  Everyone is entitled to equality before the law and the equal protection of the law without any such discrimination whether or not the enjoyment of another human right is also affected. The law shall prohibit any such discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against any such discrimination.

83 Principi di Yogyakarta
Discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity includes any distinction, exclusion, restriction or preference based on sexual orientation or gender identity which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality before the law or the equal protection of the law, or the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis, of all human rights and fundamental freedoms. Discrimination based on sexual orientation or gender identity may be, and commonly is, compounded by discrimination on other grounds including gender, race, age, religion, disability, health and economic status.

84 Principi di Yogyakarta
Principle 3:The right to recognition before the law  Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Persons of diverse sexual orientations and gender identities shall enjoy legal capacity in all aspects of life. Each person’s self-defined sexual orientation and gender identity is integral to their personality and is one of the most basic aspects of self-determination, dignity and freedom.  

85 Principi di Yogyakarta
No one shall be forced to undergo medical procedures, including sex reassignment surgery, sterilisation or hormonal therapy, as a requirement for legal recognition of their gender identity.  No one shall be subjected to pressure to conceal, suppress or deny their sexual orientation or gender identity. 

86 Principi di Yogyakarta
Principle 18. Protection from medical abuses  No person may be forced to undergo any form of medical or psychological treatment, procedure, testing, or be confined to a medical facility, based on sexual orientation or gender identity. Notwithstanding any classifications to the contrary, a person's sexual orientation and gender identity are not, in and of themselves, medical conditions and are not to be treated, cured or suppressed.

87 Principi di Yogyakarta
Status shall: a)     Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure full protection against harmful medical practices based on sexual orientation or gender identity, including on the basis of stereotypes, whether derived from culture or otherwise, regarding conduct, physical appearance or perceived gender norms; b)     Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure that no child’s body is irreversibly altered by medical procedures in an attempt to impose a gender identity without the full, free and informed consent of the child in accordance with the age and maturity of the child and guided by the principle that in all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration; c)     Establish child protection mechanisms whereby no child is at risk of, or subjected to, medical abuse;

88 Principi di Yogyakarta
d)     Ensure protection of persons of diverse sexual orientations and gender identities against unethical or involuntary medical procedures or research; f)       Ensure that any medical or psychological treatment or counselling does not, explicitly or implicitly, treat sexual orientation and gender identity as medical conditions to be treated, cured or suppressed.

89 Principi di Yogyakarta
Principle 19. The right to freedom of opinion and expression Everyone has the right to freedom of opinion and expression, regardless of sexual orientation or gender identity. This includes the expression of identity or personhood through speech, deportment, dress, bodily characteristics, choice of name, or any other means, as well as the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, including with regard to human rights, sexual orientation and gender identity, through any medium and regardless of frontiers.

90 Principi di Yogyakarta
Principle 24. The Right to found a family  Everyone has the right to found a family, regardless of sexual orientation or gender identity. Families exist in diverse forms.  No family may be subjected to discrimination on the basis of the sexual orientation or gender identity of any of its members.

91 Principi di Yogyakarta
States shall: a)     Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure the right to found a family, including through access to adoption or assisted procreation (including donor insemination), without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity; b)     Ensure that laws and policies recognise the diversity of family forms, including those not defined by descent or marriage, and take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure that no family may be subjected to discrimination on the basis of the sexual orientation or gender identity of any of its members, including with regard to family-related social welfare and other public benefits, employment, and immigration;

92 Principi di Yogyakarta
c)     Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure that in all actions or decisions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration, and that the sexual orientation or gender identity of the child or of any family member or other person may not be considered incompatible with such best interests;

93 Principi di Yogyakarta
d)     In all actions or decisions concerning children, ensure that a child who is capable of forming personal views can exercise the right to express those views freely, and that such views are given due weight in accordance with the age and maturity of the child; e)     Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure that in States that recognise same-sex marriages or registered partnerships, any entitlement, privilege, obligation or benefit available to different-sex married or registered partners is equally available to same-sex married or registered partners; 

94 Principi di Yogyakarta
f)       Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure that any obligation, entitlement, privilege or benefit available to different-sex unmarried partners is equally available to same-sex unmarried partners; g)     Ensure that marriages and other legally-recognised partnerships may be entered into only with the free and full consent of the intending spouses or partners.

95 Principi di Yogyakarta
diritto a non essere costretti ad interventi medici di riassegnazione o transizione sessuale diritto alla privacy nelle scelte di identità di genere e orientamento sessuale

96 diritto internazionale
Organizzazione degli stati americani, Dichiarazione diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere (2008) ONU, Convenzione sui diritti persone con disabilità (2008)

97 2. diritto comunitario Consiglio d’Europa, Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) art. 14 esplicita il riconoscimento dei diritti di libertà senza discriminazioni all’art. 8 richiama al rispetto della vita privata e familiare

98 diritto comunitario Unione Europea, Trattato di Amsterdam (firmato nel 1997, in vigore nel 1999): combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale

99 diritto comunitario Unione Europea, Carta dei diritti fondamentali (Nizza, 2000) art. 21 si vieta la discriminazione a causa dell’orientamento sessuale art. 9 si riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia senza specificare se tra un uomo e una donna

100 diritto comunitario Unione Europea, Trattato di Lisbona (che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, 2007): all’art. 19 (ex art. 13 del Trattato di Amsterdam) introduce l’orientamento sessuale accanto alle altre forme di discriminazione

101 diritto comunitario Consiglio d’Europa, Raccomandazione sulla condizione dei transessuali (n del 1989) e Parlamento europeo, Risoluzione sulla discriminazione contro i transessuali (n del 1989)

102 diritto comunitario Parlamento Europeo, Risoluzione per la parità di diritti per gli omosessuali (1994): ogni cittadino deve avere lo stesso trattamento a prescindere dall’orientamento sessuale; abolizione di tutte le disposizioni di legge che criminalizzano e discriminano i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e l’eliminazione degli ostacoli frapposti al matrimonio o registrazione di unioni di coppie omosessuali, oltre all’accesso all’adozione e affidamento

103 diritto comunitario Parlamento Europeo, Risoluzione sulla omofobia in Europa (2006), Risoluzione sull’aumento della violenza razzista ed omofobica (2006), Risoluzione sulla omofobia in Europa (2007): si introduce il riferimento alla omofobia come avversione irrazionale nei confronti di omosessuali ma anche transessuali (transfobia) basata su pregiudizi

104 diritto comunitario Commissione Europea, Proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale (2008): si esplicita e ribadisce la non discriminazione in ragione delle scelte sessuali

105 diritto comunitario Direttiva UE n. 2012/29/UE, Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato considerando n. 17 tratta della “violenza di genere”: non si intende più riferirsi a quelle condotte perpetrate nei confronti delle donne, ma alla violenza diretta contro una persona a causa del suo genere/gender, della sua identità di genere/gender o della sua espressione di genere/gender o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere/gender (intersessuali, transgender)

106 diritto comunitario i concetti di identità di identità di genere, di espressione di genere e di gender role, intesi autonomamente, sono altresì richiamati al considerando n. 9 come ragioni di discriminazione l’unica categoria di riferimento rimane il gender, con eliminazione di ogni richiamo al sesso (sex)

107 diritto comunitario Risoluzione n (2013) Consiglio d’Europa. Diritto dei bambini all’integrità fisica par si invitano gli Stati a intraprendere ulteriori ricerche sulla situazione specifica delle persone intersex, assicurando che le medesime non siano sottoposte a trattamenti medici o chirurgici non necessari, cosmetici e non vitali. Si pone, inoltre, l’accento sulla necessità di fornire alle famiglie con bambini intersex un adeguato counselling e sostegno.

108 3. legislazioni: transessualismo
in alcuni Paesi i transessuali non hanno un riconoscimento legale in alcuni Stati possono avere riconoscimento se annullano il matrimonio, nei Paesi ove non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso. normative generalmente impongono condizioni restrittive (periodo di osservazione, accertamento medico e psicologico, autorizzazione giudiziaria) in vista della protezione di persone considerate in condizioni di vulnerabilità

109 Italia Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (legge 164/1982) c.c. art. 5: vieta atti di disposizione del corpo salute: benessere fisico-psichico-sociale transessualismo: vissuto patologico del sesso anagrafico, provoca un danno alla saluto globalmente intesa: interesse soggettivo e oggettivo Costituzione: art. 32: diritto alla salute nei limiti imposti dal rispetto della persona umana; art. 2/r sviluppo della personalità

110 Italia 2008: proposta di legge “norme in materia di correzione dell’attribuzione di sesso” (transgender)

111 Italia L. n. 119/2013; L. n. 128/2013 L’art. 16 della legge n. 128/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università, ricerca), nel contemplare il ritorno all’obbligatorietà dell’aggiornamento per i docenti, mira ad un potenziamento “delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

112 Italia La disposizione cui si rinvia (art. 5, L. n. 119/2013, rubricato “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”), dopo aver ribadito la necessità di un aggiornamento per gli operatori della scuola (“un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere”), indica con particolare genericità le modalità attraverso cui veicolare le così acquisite competenze (“promuovere (...) nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”).

113 legislazioni: gender Inghilterra, Gender recognition act (2004): rettificazione sessuale senza intervento chirurgico Spagna, Legge sulla rettificazione del sesso nei registri civili (2007): cambiamento del nome/del sesso se non corrisponde all’identità di genere

114 legislazioni: gender Germania, Gesetz zür Änderung personenstandsrechtilicher Vorschriften modificativa del §22 del PersonenStandGesetz (2013) in forza della modifica operata al § 22, in Germania è possibile registrare il neonato, che non presenti chiari o prevalenti segni distintivi del proprio sesso, come né maschio né femmina, ma appartenente ad un genere neutro

115 legislazioni: gender in relazione a tale previsione normativa è stato richiesto un intervento del Bundesverfassungsgericht per potenziale incompatibilità della disposizione con quelle situazioni proprie del diritto delle persone e della famiglia nell’ambito delle quali la qualificazione sessuale è essenziale. Si lamenta, inoltre, il carattere ulteriormente stigmatizzante della norma nei confronti delle persone affette da DDS

116 legislazioni: gender Argentina, Ley del 2012 sul derecho a la identidad de género de las personas riducendo il concetto di sexo a carattere accidentale, dispone che la persona venga giuridicamente trattata in sintonia con la sola propria identità di genere, intesa come “vissuto interno ed individuale così come percepito” (art. 1). In ragione di ciò, la rettifica dell’identità ai fini dello stato civile non può ritenersi condizionata da previo intervento chirurgico di riassegnazione genitale o da previa valutazione medica favorevole (art. 4).

117 legislazioni: gender Australia, Sex Discrimination Act 1984 come novellato in forza del Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Bill 2013 Part I, § 4 Interpretation, nozione di gender identity : “the gender‑related identity, appearance or mannerisms or other gender‑related characteristics of a person (whether by way of medical intervention or not), with or without regard to the person’s designated sex at birth”. Part I, § 4 Interpretation, nozione di intersex status: “the status of having physical, hormonal or genetic features that are: (a) neither wholly female nor wholly male; or (b) a combination of female and male; or (c) neither female nor male”

118 leggi: transgender in alcuni Stati viene considerata una forma di discriminazione sessuale, senza un’esplicita legislazione che preveda una protezione come categoria in altri Stati non è considerata una discriminazione fondata sul sesso né una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in pochi Stati membri (Germania, Spagna) la questione è trattata come una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale

119 leggi: omofobia si inizia a configurare il ‘reato di odio’ con riferimento ad un attacco fisico o verbale contro un individuo, motivato dal pregiudizio nei suoi confronti a causa della identità di genere e orientamento sessuale (aggravanti - sanzioni)

120 Italia 2008 proposte di legge n : aumento della sanzione penale per atti di violenza causati da odio per ragioni di “orientamento sessuale e identità di genere” (2009: questione pregiudiziale di costituzionalità: uguaglianza, indeterminazione)

121 omo/trans-fobia decreto sicurezza, un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale di extra-comunitari per esigenza di pubblica sicurezza (testo elaborato a seguito di gravi episodi di violenza sessuale) decreto del 1 novembre 2007 n. 181, un articolo (erroneamente riferito all’art. 13 del Trattato di Amsterdam) inseriva sanzioni specifiche per atti omofobici, affermando il divieto di discriminazione per “orientamento sessuale ed identità di genere” (è stata chiamata ‘norma anti-omo/transfobica’, ossia norma che vieta la discriminazione di omosessuali e di scelte sessuali) dopo ampio dibattito, le espressioni sono state tolte

122 proposte Proposta di legge 17 settembre 2008 (atto c. 1658) in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere Proposta di legge 7 novembre 2008 (atto c. 1882) per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere

123 proposte chiedendo un’aggravante della sanzione penale per chi «incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»

124 testo unificato testo unificato della Commissione composto da un solo articolo che richiamando l’art. 61 del codice penale n. 11 propone  «11-quater) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».

125 questione pregiudiziale
respinto alla Camera il 13 ottobre 2009 per Questione pregiudiziale di costituzionalità violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto l’inserimento della circostanza di «aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento sessuale» ricomprende (a causa della mancanza di una definizione precisa e a causa dell’indeterminatezza dell’espressione) «qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera»

126 questione pregiudiziale
2) «non essendo possibile accertare nell’interiorità dell’animo l’autentico movente che spinge alla violenza» ne conseguirebbe che chi subisce violenza per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court (si introdurrebbe un trattamento diverso senza alcuna ragionevole giustificazione

127 questione pregiudiziale
3) in violazione dell’art. 25 della Costituzione, in assenza di una nozione precisa di orientamento sessuale, la circostanza aggravante viola il principio di tassatività della fattispecie penale la norma prevede come circostanza aggravante di reato una posizione soggettiva (e non oggettiva, come generalmente previsto) della persona offesa che non sempre appare meritevole di una tutela differenziata

128 norme Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia (14 ottobre 2009, atto c. 2802) bocciata il 18 maggio 2011 in Commissione giustizia alla Camera, con le conseguenti dimissione dell’On. Concia dalla Presidenza della Commissione

129 ddl 19 settembre 2013, testo unificato
Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o fondati sull’omofobia o sulla transfobia”

130 ddl 19 settembre 2013 “Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizza”

131 leggi: omosessualità omosessualità
legislazioni che riconoscono il matrimonio e/o unioni di fatto accesso a adozione e tecnologie riproduttive

132 uno sguardo: matrimonio omosessuali
Allo stato attuale, due persone aventi lo stesso sesso possono accedere all'istituto del matrimonio in 20 nazioni: Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Stati Uniti (nella capitale e in 38 Stati della federazione), Canada, Messico (nella capitale e in 2 Stati della federazione), Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica e Nuova Zelanda. Inoltre a Malta, in Israele e nelle nazioni caraibiche di Aruba, Curaçao e Sint Maarten, pur non essendo consentito alle persone aventi lo stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio, vengono registrati i matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati altrove. In vari Paesi si può accedere a ufficializzazioni diverse dalle nozze; le persone omosessuali, aventi o meno la possibilità di contrarre matrimonio, hanno spesso accesso a questa tipologia di unioni civili.

133 omosessuali: accesso a PMA e adozioni
alcuni degli Stati Uniti Australia Europa: - Spagna, UK (…)

134 diritto comunitario Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec(2010)5 Nell’allegato con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare, si sottolinea come nei Paesi in cui la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti e obblighi alle unioni registrate omosessuali, gli Stati debbano “prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono”.

135 diritto comunitario Con riguardo all’interesse superiore del minore, che deve essere considerato preminente nelle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento, gli Stati membri sono invitati ad “accertarsi che tali decisioni siano prese senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

136 diritto comunitario Stesso criterio deve guidare per ciò che concerne l’adozione e l’accesso alla procreazione medicalmente assistita. In questi termini, la presente Raccomandazione ricalca quanto già previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo 8 febbraio 1994, che già aveva inteso sollecitare gli Stati destinatari a superare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale, all’accesso al matrimonio o istituti alternativi, al c.d. “diritto di essere genitori” o di poter ricevere in adozione o in affidamento.

137 diritto comunitario Convenzione Europea in materia di adozioni, All’art. 7 prevede che gli Stati membri debbano regolare l’adozione di un bambino da parte di due persone di sesso differente (sposate o registrate ove previsto) o da parte di un single. Gli Stati membri, invece, sono liberi di estendere questa possibilità anche alle coppie omosessuali, sposate o registrate, oltre che alle coppie sia eterosessuali sia omosessuali conviventi.

138 leggi Loi belge du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente (in vigore dal 1° gennaio 2015) La legge trova applicazione nel caso di figlio nato attraverso PMA cui sia ricorsa una coppia di donne regolarmente sposate. Alla coparente (figura introdotta nell’ordinamento belga in virtù di tale disciplina), ossia la moglie della gestante, vengono estese le norme sul riconoscimento del legame di filiazione e sulla presunzione di paternità, similmente a quanto già previsto dal 2008 in Regno Unito con lo Human Fertilisation and Embryology Act.

139 leggi Il legislatore francese ammette il ricorso alla pma solo per le seguenti finalità: a) rimediare all’infertilità il cui carattere patologico sia stato medicalmente accertato; b) evitare la trasmissione al bambino o ad un membro della coppia di malattia particolarmente grave. Di conseguenza, l’accesso a tali tecniche è limitato alle coppie (sposate, legate in un PACS o di fatto), composte da uomo e donna. Se i single e le coppie omosessuali incontrano un divieto in tal senso, è però consentito ai medesimi di adottare. (L. n del 17 maggio 2013).

140 leggi Nell’ordinamento spagnolo, con la L. n. 13/2005, si è provveduto ad una riscrittura (in senso neutro) delle norme dettate in ragione della specificità del sesso del coniuge. Per l’estensione del matrimonio e delle adozioni in favore delle coppie omosessuali, il legislatore ha proceduto alla modifica di talune disposizioni del Código civil (più esattamente gli artt. 66, 67, 68, 175, 637) e della Ley sobre el Registro Civil.

141 leggi In Germania è possibile l’adozione da parte dei single, così come, all’interno di una coppia dello stesso sesso unita civilmente, è possibile adottare il figlio biologico del partner. Nel senso di una non ammissibilità della adozione congiunta da parte delle coppie same sex di minore estraneo alla coppia stessa, è intervenuta, con sentenza del , la Corte Costituzionale tedesca. L'adozione del figlio naturale del partner da parte del convivente (cd. Stiefkindadoption) è stata introdotta con la Legge del 15 dicembre 2004, n. 69 (Gesetz zur Ueberarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts) e normata al § 9 della Lebenspartnerschaftsgesetzt (Regelungen in Bezug auf Kinder eines Lebenspartners).

142 leggi Per quanto concerne l’Austria, Adoptionsrechts-Änderungsgesetzes del 1° agosto 2013 (BGBl I 179/2013) ha introdotto la cd. Stiefkindadoption. Tale previsione consente al partner del genitore biologico, indipendentemente dalla caratterizzazione omo o eterosessuale dell’unione, di adottare il minore convivente con la coppia. Con la recente decisione della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima la disciplina sull’adozione nella parte in cui (§ 191,2 AGBG) non permette alle coppie registrate dello stesso sesso di adottare congiuntamente un bambino, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e con gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

143 leggi Per il Regno Unito, dove pure è consentita l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, le discipline di riferimento sono l’Adoption and Children Act 2002 e, con specifico riguardo ai casi di fecondazione eterologa, Human Fertilisation and Embryology Act 2008.

144 leggi Nell’ordinamento italiano le coppie omosessuali non sono contemplate tra i soggetti idonei a manifestare la disponibilità all’adozione. Anche dopo la riforma, l’art. 6 della l. n. 184/1983 continua ad esigere, tra i requisiti di idoneità, l’esistenza di un rapporto di coniugio (valido per il diritto interno) tra i soggetti che intendano ricorrere all’istituto dell’adozione. Si osservi, inoltre, che la stessa intitolazione della l. n. 184/1983 prevede il diritto del minore ad una famiglia. Anche aderendo ai profili linguistico-formali della legge, quindi, è da escludere l’inclusione delle coppie omosessuali, posto che queste ultime – pur nel diverso avviso della giurisprudenza – restano ancora, per diritto, dei contesti aggregativi non qualificabili tecnicamente come famiglia.

145 4. giurisprudenza: transgender
Australia NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v Norrie [2014] HCA 11 ( ) La High Court of Australia ha accolto la richiesta di Norrie May Welby di modificare il proprio status legale da ‘male’ a ‘non-specific’, riconoscendo la possibilità di apportare la medesima variazione agli atti del Registrar. Sulla base del percorso ermeneutico condotto dalla Corte, nulla osta a che la legge sulle registrazioni dello stato civile (‘Act’) contempli anche uno status ‘indeterminate’, atteso che “the Act itself recognises that a person may be other than male or female”.

146 giurisprudenza: transgender
India National Legal Services Authority v. Union of India and others ( ) A parere della Suprema Corte indiana, nel trattamento giuridico delle persone transgender deve farsi concreto riferimento alle loro aspettative e al personale percorso di costruzione della propria identità di genere. Pertanto, accanto alla garanzia della possibilità di transitare dall’uno all’altro genere indipendentemente dall’intervento medico sui caratteri sessuali, va consentito un autonomo riconoscimento giuridico di coloro che non si rispecchino né nell’uno né nell’altro genere (riconoscimento di un “terzo genere”).

147 giurisprudenza: transgender
Turchia CEDU, Y. Y. v. Turkey, Ad avviso della Corte è da ritenersi illegittimo il condizionamento della autorizzazione al mutamento di sesso alla previa sterilizzazione del richiedente. Nello specifico, viene ritenuta illegittima la previsione di cui all’art. 40 del codice civile turco che contempla la incapacità di procreare fra i requisiti dell’autorizzazione al cambiamento di sesso. La decisione si fonda sulla rilevata violazione della libertà della persona di scegliere il proprio genere come assicurata dal principio giuridico dell’autodeterminazione.

148 Giurisprudenza UE: omosessualità
in relazione ai contenziosi Schalk and Kopf c. Austria ( ), Gas e Dubois c. Francia ( ) e Hamalainen c. Finlandia ( ), la Corte europea dir. uomo ha affermato che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono significativamente differire da una società all’altra, sicché va rimessa ai legislatori nazionali di ciascuno Stato aderente la decisione di permettere o meno il matrimonio omosessuale.

149 Italia giurisprudenza: gender
Trib. Messina, (passata in giudicato); Trib. Trento, (remissione degli atti alla Corte Costit.); Trib. Rovereto, Il recente orientamento della giurisprudenza di merito, ripercorrendo le linee tracciate dalla giurisprudenza tedesca e austriaca (in particolare BVerfG, 1 BvR 3295/07, e VerwaltungsgerichtshofZl, 2008/17/00548) e al contempo ponendosi in discontinuità rispetto ad un consolidato formante giurisprudenziale interno, rileva la non necessità (ed in alcuni passaggi la “inopportunità”) del ricorso all’intervento demolitivo-ricostruttivo ai fini della rettificazione anagrafica del sesso. Nei percorsi decisionali, richiamandosi alla Risol del Consiglio d’Europa, le Corti riconoscono la rilevanza di «un diritto di scegliere la propria identità a prescindere dal dato biologico», nonché il conseguente diritto del soggetto ad essere ricondotti ad altro genere senza essere per ciò stesso deprivato della possibilità procreativa.

150 giurisprudenza: gender
Cass. civ. n /2013 e Corte Cost. n. 170/2014 (Caso Bernaroli) Nelle sentenze sul “caso Bernaroli” le Corti, oltre a rivisitare il linguaggio adoperato dal legislatore (in luogo di “riattribuzione del sesso” come da L. 164/1982, si ricorre all’espressione “riattribuzione del genere”), delineano i contorni di un diritto all’identità di genere quale nuova declinazione del diritto all’autodeterminazione. Il più volte richiamato concetto di identità di genere appare sempre più sganciato dalla dimensione biologica ed incentrato sull’elemento volontaristico.

151 giurisprudenza: omofobia
rilievo giuridico della “condotta omofoba” pur in assenza di relativa e specifica previsione normativa Cass., III sez. civ., n. 1126/2015 Risarcimento del danno per “comportamento di omofobia” della P.A. La Corte riconosce il ristoro del danno non in ragione di una violazione di una specifica norma dell’ordinamento interno, né operando richiami all’art c.c., ma ravvisando una “condotta omofoba” da parte della P.A. lesiva di quel “diritto al proprio orientamento sessuale” cristallizzato nella giurisprudenza CEDU.

152 giurisprudenza: omofobia
Gip Trib. Busto Arsizio, E’ riconosciuta l’esimente della provocazione, con conseguente non punibilità, al soggetto responsabile del reato di diffamazione, in quanto destinatario di “affermazioni di chiaro stampo omofobo” (nel caso di specie il soggetto aveva affermato di considerare l’omosessualità contro natura).

153 giurisprudenza: omofobia
Tribunale di Trieste, Ufficio Gup, n. 345/13. Posta l’impossibilità di rinvenire il movente dell’ “odio omofobico” per difficoltà, sul piano probatorio, di ricostruire un “comportamento omofobo”, la condotta incriminata viene assorbita nella previsione del delitto di minaccia ex art. 612

154 giurisprudenza: omosessualità
Sentenza Corte costituzionale n. 138/2010: non divieto espresso-non esplicita differenza sessuale come requisito; diritto della personalità, formazione sociale: non discriminazione dell’orientamento sessuale ‘limite irragionevole’ ‘nucleo duro’ ‘contenuto minimo’: matrimonio eterosessuale

155 Corte costituzionale n. 138 del 2010
proposte di legge si sono susseguite, dal 1986 ad oggi, per disciplinare convivenze di fatto e unioni civili (“Dico” o diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi; “Cus” o contratto di unione solidale; “DiDoRe” o diritti e doveri di reciprocità dei conviventi) «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela» si discute della possibile acquisizione, anche per coppie omosessuali, di diritti sociali, civili, economici

156 Corte costituzionale n. 138 del 2010
la questione, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di Trento, che riguardava due persone di sesso maschile che avevano fatto opposizione al provvedimento dell’ufficiale di stato civile che aveva rifiutato di procedere alla pubblicazione del matrimonio dagli stessi richiesta. richiesta: possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio dichiarata inammissibile ed illegittima la richiesta

157 Corte costituzionale n. 138 del 2010
richiesta: 1) il richiamo al diritto comunitario ed internazionale (art. 117 della Costituzione) e in particolare alla Convenzione per la salvaguardia dell’uomo e le libertà fondamentali, rispetto della vita privata e familiare (art. 8), il diritto al matrimonio (art. 12) e la non discriminazione per diverse condizioni (art. 14) e alla Carta di Nizza, il rispetto della vita privata (art. 7), il diritto a sposarsi (art. 14) e il principio di non discriminazione (art. 21)

158 Corte costituzionale n. 138 del 2010
2) si fa riferimento anche alla linea favorevole delle istituzioni europee alla legittimazione del matrimonio tra omosessuali, di legislazioni europee al riconoscimento del matrimonio o di forme di registrazione pubblica paramatrimoniale di omosessuali

159 Corte costituzionale n. 138 del 2010
3) si fa inoltre riferimento alla rilevazione della mancanza nell’ordinamento giuridico italiano di un divieto espresso del matrimonio omosessuale e di una non esplicita previsione della differenza sessuale come requisito per il matrimonio (né nella Costituzione né nel codice civile)

160 Corte costituzionale n. 138 del 2010
4) si richiama l’art 2 della Costituzione che parla di “formazione sociale in cui si svolge la personalità”, con il conseguente riconoscimento del diritto alla realizzazione della vita personale (con un obbligo positivo a non impedirlo) e l’art. 3 da cui si evince che il non riconoscimento costituirebbe una discriminazione (degli omosessuali rispetto agli eterosessuali), ritenendo legittimo estendere il diritto al matrimonio e alla famiglia a tutti, in condizione di uguaglianza, a prescindere dall’orientamento sessuale.

161 Corte costituzionale n. 138 del 2010
tale diritto non implica la configurazione di un istituto nuovo, ma estensione del diritto esistente, a seguito anche delle trasformazioni sociali si riconosce che il principio di uguaglianza tende ad assumere “una configurazione nuova” volta a favorire il “pluralismo e l’inclusione sociale”.

162 Corte costituzionale n. 138 del 2010
La richiesta ritiene inoltre che l’ordinamento non esige la procreazione come elemento necessario del matrimonio, ma semmai eventuale, richiamandosi al fatto che la non procreazione non è una condizione di invalidità o scioglimento del legame coniugale. Si ritiene che l’etero-sessualità sia solo una “tradizione interpretativa”, ancorata ad un ormai obsoleto diritto naturale.

163 Corte costituzionale n. 138 del 2010
il richiamo al diritto comunitario è ritenuto irrilevante in quanto rimanda a criteri e principi non a leggi (art. 117 della Costituzione), lasciando liberi gli stati nella legiferazione la Carta di Nizza (recepita nel Trattato di Lisbona del 2009) all’art. 9 rimanda proprio alle legislazioni nazionali; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali all’art. 12 si richiama esplicitamente a persone di sesso diverso (“uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia” (…) “secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”) dunque non vieta né impone il riconoscimento di unioni omosessuali

164 Corte costituzionale n. 138 del 2010
3) la Corte fa riferimento all’orientamento delle legislazioni europee sottolineandone la difformità e comunque la non influenza sulla legislazione nazionale

165 Corte costituzionale n. 138 del 2010
4) il richiamo all’art. 2 della Costituzione si riferisce al libero sviluppo della persona nella vita di relazione nella comunità e può legittimare talune forme di tutela di unioni omosessuali ma non il matrimonio 5) il richiamo all’art. 3 della Costituzione rimanda all’uguaglianza intesa come “trattamento uguale delle situazioni uguali e difforme delle situazioni difformi” ed esplicita la non distinzione “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, senza esplicitamente includere tra le condizioni personali l’orientamento sessuale

166 Corte costituzionale n. 138 del 2010
6) l’art. 29 si riferisce alla società naturale come valore pre-giuridico. La Corte ritiene che la diversità del sesso sia un requisito necessario, un postulato del codice civile, della giurisprudenza e della dottrina (con particolare riferimento alla filiazione, adozione, successione, scioglimento del matrimonio, ordinamento dello stato civile).

167 Corte costituzionale n. 138 del 2010
la Corte Costituzionale mostra una apertura alla tutela delle unioni civili invitando il legislatore a colmare il vuoto di tale disciplina, riconoscendo diritti e doveri a unioni omosessuali stabili, ma non anche il matrimonio. La Corte prende atto che: «è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore»; «detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerate in alcun modo quando fu emanata».

168 Corte costituzionale n. 138 del 2010
La Corte definisce il modello di famiglia fondato sulla differenza sessuale come “modello univoco e stabile” e “nucleo duro” del diritto, ritenendo che se è vero che l’interpretazione deve tenere conto dei cambiamenti, essa non può modificare principi e norme, se non divenendo creativa.

169 Corte costituzionale n. 138 del 2010
In questo senso la Corte ritiene che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»

170 Corte costituzionale n. 138 del 2010
La Corte dichiara infondata la questione alla luce dell’art. 29 Cost., evidenziando come il significato tradizionalmente accolto del precetto costituzionale non possa essere “superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa” ed osservando che “l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio”

171 Corte Costituzionale n. 170/2014
la Consulta è intervenuta sulla normativa in tema di automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. Pur avendo la Corte proceduto alla statuizione di incostituzionalità degli artt. 2 e 4 L. n. 164/1982, va chiarito che la previsione di un non automatico scioglimento del vincolo non deriva dalla volontà di estendere la forma matrimoniale all’unione samesex. La Corte ricorda, infatti, che “la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela l’art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi siano persone di sesso diverso” (punto 5.2. del Considerato in diritto).

172 TAR Roma, n. 3912/2015 La diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell’ordinamento interno, posto che, allo stato, l’istituto del matrimonio si fonda sulla diversità di sesso dei coniugi, come si evince dall’art. 107 c.c., il quale stabilisce che l’ufficiale dello stato civile “riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio”. La disciplina nazionale non risulta in aperto contrasto con la normativa europea, se si considera quanto stabilito dagli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (cd. “Carta di Nizza”).

173 TAR Roma, n. 3912/2015 L’articolo 12 della CEDU, infatti, stabilisce che “uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto”, e, quindi, fa riferimento alla nozione tradizionale di matrimonio fondato sulla diversità di sesso dei nubendi, rinviando alla legislazione dei singoli Stati per la disciplina delle condizioni che regolano l’esercizio del diritto. L’articolo 9 della Carta di Nizza, invece, prevede che “il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”, lasciando, così, al legislatore nazionale la possibilità di riconoscere o meno le unioni tra persone dello stesso sesso. Allo stato dell’attuale normativa e fatto salvo un intervento legislativo al riguardo, le coppie omosessuali non vantano in Italia né un diritto a contrarre matrimonio, né la pretesa alla trascrizione di unioni celebrate all’estero.

174 Cass., I sez. civ., n. 2400/2015 La Corte rigetta il ricorso esperito da una coppia dello stesso sesso che intendeva procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Roma. A fronte delle deduzioni sollevate dai ricorrenti, la Corte, nei passaggi motivazionali, precisa che a) non può pervenirsi alla configurabilità giuridica di un’unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso senza l’intervento del legislatore ordinario; b) l’assenza di tale istituto nell’ordinamento italiano non è incompatibile con il sistema sovranazionale dei diritti fondamentali. Infatti, l’art. 12 della Convenzione, pur non escludendo che gli Stati estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, non prescrive alcun obbligo in tal senso. In tal senso milita anche l’art. 8 Carta di Nizza. c) Il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non può fondarsi sulla violazione del canone antidiscriminatorio in tema di accessibilità all’istituto matrimoniale.

175 giurisprudenza: omosessualità
riconoscimento della idoneità delle coppie omosessuali ad adottare ed essere affidatarie di un minore; irrilevanza dell’alterità sessuale e del carattere eterosessuale o omosessuale della coppia; rainbow families

176 Trib. Min. Bologna, ord (atti rimessi alla Corte Costituzionale per sospetto di incostituzionalità degli artt. 35 e 36 L. n. 184/1983) Nel caso che ha dato luogo alla pronuncia il minore è stato generato all’estero, facendo ricorso alle tecniche di fecondazione assistita con impiego di donatore anonimo. A seguito della nascita, la compagna della partoriente ha ottenuto giudizialmente negli USA un legale titolo genitoriale. Diversi anni dopo, ancora all’estero, le due donne si sono unite in matrimonio. Dopo poco tempo la coppia si è trasferita in Italia portando con sé il minore e stabilendo la propria residenza nel comune di Bologna. Giunte in Italia, il genitore adottivo, già in possesso anche della cittadinanza italiana, si è rivolto al Tribunale per i Minorenni di Bologna per ottenere il riconoscimento della sentenza di adozione pronunciata all’estero e conseguire così lo status di genitore del minore ad ogni effetto. Il riconoscimento di una stepchild adoption estera a favore del coniuge dello stesso

177 Trib. Min. Bologna, ord Il riconoscimento di una stepchild adoption estera a favore del coniuge dello stesso sesso della madre biologica dell’adottato si pone in contrasto con i principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori: nell’ordinamento italiano l’adozione di un minore non abbandonato è consentita solo in caso di minore orfano di padre e di madre ovvero in caso di figlio minore, naturale o adottivo, del coniuge dell’adottante. Nella fattispecie portata all’attenzione del giudice bolognese non ricorre alcuna di queste ipotesi, posto che il minore adottato all’estero ha una madre e che colei che risulta essere coniuge della madre per la legge straniera non può essere tale anche per la legge italiana. L’unico precedente sul tema, risoltosi, tuttavia, nell’accoglimento della richiesta di second parent adoption alla luce delle norme sulla c.d. “adozione in casi particolari”, è dato da Trib. min. Roma, n. 299/2014.

178 Corte App. Torino, Il caso affrontato dalla Corte d’Appello di Torino verte sul diniego da parte dell’Ufficiale dello Stato civile di Torino di trascrizione dell’atto di nascita di un minore, cittadino spagnolo, in quanto contrario all’ordine pubblico italiano. Dal certificato di nascita risultava infatti che questi avesse, per diritto spagnolo, due madri (“figlio matrimoniale delle comparenti”), l’una donatrice di ovuli, l’altra gestante. La Corte impone la trascrizione dell’atto per difetto di contrarietà all’ordine pubblico. Unitamente ai rilievi formali e tecnici, nel percorso argomentativo il giudice pone l’accento a) sulla circostanza che il concetto di responsabilità genitoriale andrebbe connesso non tanto al dato biologico e genetico, ma alla nozione di volontarietà della filiazione e di assunzione di fatto della responsabilità genitoriale; b) sul preminente interesse del minore a mantenere uno stabile rapporto con entrambe le madri.

179 Trib. Genova, In relazione a un caso di affido di minore a padre omosessuale separato, la Corte ritiene “irrilevante e giuridicamente neutra sia la condizione omosessuale del genitore di riferimento, sia la circostanza che questi abbia intrapreso relazioni omosessuali”. Al più potrà rilevare ove “sia posta in essere con modalità pericolose per l’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore”, tali da determinare una inidoneità educativa allo svolgimento del ruolo genitoriale.

180 Trib. Genova, Nel senso dell’irrilevanza dell’orientamento sessuale dell’adottante o affidatario ai fini dell’idoneità educativa genitoriale, militano altresì Trib. min. Bologna, ; Trib. min. Roma, 299/ 2014; Trib. min. Palermo, 04 dicembre 2013 “si deve ritenere che la circostanza per cui i due componenti della coppia affidataria abbiano lo stesso sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento della minore; peraltro, su un piano diverso da quello strettamente giuridico, si deve tenere conto che, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”

181 III. considerazioni filosofiche
concetti principali messi in discussione dalle teorie gender

182 problema nuove conoscenze scientifiche e nuove applicazioni tecnologiche biomediche ‘mettono in discussione’ paradigma tradizionale determinismo biologico

183 interazione vs. determinismo biologico: identità sessuale/identità di genere non è riconducibile solo (esclusivamente) al fattore fisico o solo al fattore sociale-culturale o volontà

184 interazione identità è costituita da interazione (interazionismo):
come si nasce, come si diviene (percezione interiore, ruolo sociale): interscambio costante e continuo (sex/gender) ‘sex’ e ‘gender’ sono ‘contigui’ e ‘inestricabilmente interconnessi’

185 natura 2. rilevanza della natura (dati obiettivi del reale)
vs. non è irrilevante, potendo decidere quello che si vuole (arbitrario) elemento obiettivo da ‘prendere sul serio’/misura critica: limiti non modificabili a piacimento (altri/sé: arbitrio assoluto)

186 natura - se osservo il processo di differenziazione sessuale; modificazioni ‘a cascata’ coordinato da un programma, che sviluppa gradualmente nella generalità dei casi, una successione di fenomeni strettamente interconnessi, si passa da un elemento all’altro, in modo progressivo; linearità/direzionalità (teleologica: ordine ‘dis-ordini’) configurazione cromosomica determina la morfologia gonadica che produce ormoni, che svolgono un ruolo determinante per apparato riproduttivo interno/esterno

187 natura se anomalie dello sviluppo, irregolarità, anormalità; disarmonie (interferenze) agire al fine di ricreare le condizioni di armonia (fine terapeutico)

188 natura a. anche nei casi di anomalie genetiche sesso ci sono segnali biologici obiettivi/predicibili (sessualizzazione cerebrale: epoca fetale) (disagi: drammatico caso Money) b. anche nei casi del transessualismo: disagio trasformazione, allineamento, adeguazione del corpo alla psiche è traumatico, disagio psicologico c. transgender: trasgressione sociale presuppone il riconoscimento della natura che si intende trasgredire

189 identità: armonia sex/gender
3. la ricerca ineliminabile nell’uomo della identità soggettiva/personale: identità: armonia sex-gender (fisico-psichico-sociale)

190 identità: armonia sex/gender
corpo non è materia indeterminata, inerte, amorfa, un oggetto di cui dispongo, che può divenire qualsiasi cosa voglio corpo è soggetto incarnato, presuppone soggetto incarnato

191 identità: armonia sex/gender
sessualità: è una determinazione sostanziale qualitativa e costitutiva del corpo (non accidentale)- ciò per cui il corpo è ciò che è non possiamo nemmeno pensare ed immaginare un uomo ‘neutro’ senza una identità/determinazione sessuale

192 perché: sessi sono due? 4. differenza duale sessuale è la condizione di possibilità della socialità (continuazione della umanità): condizione necessaria e sufficiente per consentire/rendere possibile/favorire di principio (non di fatto) la capacità procreativa, assecondare la inclinazione naturale alla procreazione (fine essenziale)

193 obiezione ‘capacità naturale procreativa’: tecnologie rendono possibile il fine (procreazione) con mezzi artificiali (riproduzione assistita; clonazione; utero artificiale; gameti artificiali) potrebbe essere possibile procreare (socialità: continuità della umanità) senza sessi

194 perché: sessi sono due/ devono essere due/opposti?
5. la differenza (duale sessuale) cd pensabilità e possibilità della identità se tutto fosse indifferenziato (se non ci fosse la differenza sessuale) io non potrebbe identificarsi (io so cosa/chi sono anche in rapporto a ciò che non sono, a ciò che è diverso da me)

195 diritto - non può essere neutrale registrazione di pulsioni (oggetto strumentale della volontà: della liberazione della volontà senza limiti) non deve essere dogmatico (imporre una verità) ma difesa strutturale delle condizioni obiettive della identità della persona: protezione della identità sessuale/integrità del corpo sessuato e della famiglia biparentale eterosessuale come condizione della socialità e identità

196 applicazioni filosofia del diritto e applicazioni al gender

197 DDS - diagnosi precisa/precoce (anche prenatale): studio delle cause
- riconoscimento della identità sessuale sulla base di elementi a disposizione: ‘indicazioni obiettive’ - interventi non per ragioni estetiche ma terapeutiche

198 DDS decisione di intervento o non intervento (se irreversibile/difficilmente reversibile): interesse del minore urgenza, gradualità, prevedibilità beneficio minimizzazione danno: obiettivo: armonizzazione della identità personale (irrilevanza agevolezza tecnica/ aspettative esterne)

199 DDS casi difficili (non dati obiettivi per assegnazione sessuale)
non intervento frettoloso, ma ‘vigile attesa’ (posticipazione intervento) educazione orientata: attenzione a inclinazioni spontanee e emergere graduale della consapevolezza sessuale – assegnazione precoce/educazione chiara (il prima possibile): vivere con ambiguità può comportare trauma psichico (portare a disarmonia), difficoltà accettazione da altri (famiglia, società)

200 DDS - casi adulti: già sviluppato identità sessuale congruente con sesso fenotipico (diverso da genetico o gonadico) non manifesta desiderio di correzione: informazione cautela non destabilizzante (verità va detta) consulenza adeguata

201 transessualismo ‘disturbo’ della identità di genere
accertamento medico (corretta diagnosi): desiderio persistente (non transitorio: permanente ed irreversibile), malessere psicologico/lacerazione (senso di estraneità), disagio sociale (esclusione: disturbo mentale/DDS) verso armonia soma psiche non cambiamento arbitrario medico non asseconda la richiesta, capire la motivazione

202 transgender inaccettabile non patologia, non disturbo
ma un desiderio transitorio di modificazione o non modificazione del corpo, di affermazione della volontà

203 omosessualità unione è accettabile come ‘fenomeno privato’ (può essere eticamente discutibile) è accettabile una qualche regolamentazione di coppie di fatto (sociale, economico ecc.) non accettabile come fenomeno ‘pubblico’ sullo stesso piano del matrimonio eterosessuale

204 matrimonio nucleo naturale fondato sulla dimensione pubblica della promessa e dell’impegno di principio alla durata nell’apertura alla procreazione

205 uguaglianza non coincide con l’identità, ma presuppone la diversità
due oggetti sono uguali se diversi ma con somiglianza rilevante trattare in modo uguale non significa trattare tutti allo stesso modo

206 discriminazione viene rivendicata l’uguaglianza ritenendo che il trattamento diverso di transessuali, intersessuali, transgender, omosessuali e bisessuali rispetto a maschi e femmine eterosessuali, sia discriminante e discriminatorio

207 discriminazione la differenza di trattamento è ritenuta discriminatoria in quanto basata su pregiudizi negativi irrazionali ed ingiustificati di disapprovazione o riprovazione morale e considerata del tutto priva di ragionevole e fondata giustificazione

208 ma discriminazione vi è ogniqualvolta il trattamento diverso di individui diversi rispetto agli altri non ha un’adeguata giustificazione

209 trattamento diverso il non riconoscimento della equiparazione tra matrimonio etero e omosessuale non è discriminazione essendo le situazioni diverse

210 Chiesa cattolica: gender
Sebbene non si tratti di un primo approccio alla questione, la Chiesa Cattolica, come si evince da alcuni recenti documenti ufficiali, mostra sempre maggiore attenzione al dibattito maturato intorno al gender e agli interrogativi antropologici ed educativi che il medesimo solleva

211 Chiesa cattolica: gender
Uno dei primi e più importanti approcci teologici alla questione del gender è rappresentato dal documento, ad opera della Congregazione per la dottrina della fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo (2004) - Benedetto XVI, discorsi - Posizioni recenti

212 Enciclica Lumen Fidei (2013)
si sottolinea la centralità della differenza sessuale quale fondamento dell’istituzione familiare e quale condizione esclusiva e non sostituibile della «capacità di generare una nuova vita» (par. 52). Il rilievo della complementarietà assume un significato pregnante non solo alla luce dell’insegnamento biblico (Gen. 2,24) e della morale sessuale, ma anche sul piano della pedagogia familiare (par. 53): l’amore sponsale aperto alla vita, quale massima espressione della complementarietà uomo/donna, diventa autentica testimonianza educativa per il bambino.

213 Esortazione apostolica Evangelii gaudium (2013)
Il riferimento al valore della differenza ritorna nell’ richiamo all’attuale tendenza a concepire il matrimonio quale «mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno», il Pontefice ha occasione per ribadire come la famiglia sia «luogo dove si impara a convivere nella differenza» (par. 66).

214 Instrumentum laboris (2014)
Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione (2014) Sul dibattito intorno al gender, in quanto «fattore che certamente interroga l’azione pastorale della Chiesa»

215 il documento del Sinodo dei Vescovi
La riflessione sul sempre più evidente disancoramento dei diritti umani dal paradigma della legge naturale occasiona un richiamo ai presupposti della gender theory (par. 27) e alle sue implicazioni nel tessuto sociale, con particolare riferimento all’ «influenza sull’ambito educativo primario» (par. 114). Da qui l’esigenza di precise indicazioni pastorali che mirino al «recupero dell’autentico senso antropologico e teologico della sessualità umana e della differenza sessuale tra uomo e donna», come soluzioni forti «in grado di far fronte alla ideologia del gender» (par. 117).

216 CEI, Roma, gennaio 2015 Documento dei lavori del Consiglio episcopale permanente La summenzionata preoccupazione per l’impatto del gender sulla sfera educativa dei minori è evidenziata altresì nel e, da ultimo, nella Prolusione del Cardinale Presidente ai lavori del Consiglio permanente marzo.

217 CEI, Roma, gennaio 2015 messo in luce il rischio di una seria compromissione della libertà di educazione dei genitori nei confronti della prole a fronte dei già diffusi progetti didattici per la scuola dell’infanzia (par. 3), miranti a neutralizzare lo spessore simbolico del dimorfismo sessuale e promuovere nuove rappresentazioni asseritamente familiari. Interessante, infine, il riferimento alle teorie Queer, produttive di «individui fluidi per una società fluida e debole» (par. 3).

218 Messaggio del Santo Padre Francesco
per la XLIX giornata mondiale delle comunicazioni sociali (2015) La differenza che caratterizza l’unione familiare – precisa il Pontefice – è la «differenza di generi e di generazioni», rimandando da un lato all’inconfigurabilità di forme d’ unione unigender, dall’altro all’importanza della dimensione diacronica del “durare negli altri” e del legame verticale genitorialità-filialità.


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