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PubblicatoFioralba Baroni Modificato 11 anni fa
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PREVENIRE: FARE O DIRE QUALCOSA IN ANTICIPO AL PREVEDIBILE ORDINE DI SUCCESSIONE PREVENZIONE: AZIONE DIRETTA A IMPEDIRE IL VERIFICARSI O IL DIFFONDERSI DI FATTI NON DESIDERATI O DANNOSI
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GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE
Datore di lavoro (Dirigente; Preposti) Servizio di prevenzione e protezione aziendale (SPPA) Medico competente (MC) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Lavoratori
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DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO:
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore Il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato
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DEFINIZIONI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8-bis
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DEFINIZIONI (I) MEDICO COMPETENTE:
specialista in medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva o medicina legale e delle assicurazioni RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA persona designata o eletta per rappresentare i lavoratori PREVENZIONE il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
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DEFINIZIONI (II) PERICOLO
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni RISCHIO Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione , nonché dimensioni possibili del danno stesso VALUTAZIONE DEL RISCHIO procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro
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Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
D.Lgs.626/94 art. 4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI relazione individuazione misure di prevenzione programma di gestione per il mantenimento ed il miglioramento MISURE DI PREVENZIONE PRIMARIA misure organizzative e procedurali prevenzione tecnica sorveglianza sanitaria DPI informazione - formazione MISURE DI PREVENZIONE SECONDARIA
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COMPITI DEL DATORE DI LAVORO
D.Lgs. 626/94 Il datore di lavoro ha l’obbligo di: Valutare i rischi presenti in azienda Organizzare il servizio di prevenzione e protezione Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Organizzare la gestione delle emergenze Nominare il Medico Competente Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti e sulle misure da adottare per la prevenzione e sicurezza Mantenere ed aggiornare i principi di sicurezza in occasione di modifiche tecniche, organizzative e del personale.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
D.Lgs. 626/94 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Compiti Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza; Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
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IL MEDICO COMPETENTE COLLABORA
Effettua gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; siano essi preventivi che periodici; Effettua le visite mediche su richiesta dei lavoratore in caso di rischi professionali; Esprime il giudizio di idoneità alle specifiche mansioni; Istituisce, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro; Può avvalersi, per motivate ragioni, di collaborazioni con medici specialistici, scelti dal datore di lavoro; Visita l'ambiente di lavoro insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Informazione dei lavoratori, collettiva e individuale Informazione dei RLS su risultati collettivi D.Lgs. 626/94 COLLABORA Con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione, alla predisposizione delle misure di sicurezza; Con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla programmazione delle valutazioni dei rischi.
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
D.Lgs. 626/94 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni E’ consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi Controlla lo svolgimento corretto dell'intera attivitá di prevenzione E’consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori E’ consultato in merito all'organizzazione della formazione Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
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Partecipa alla riunione periodica di sicurezza
D.Lgs. 626/94 Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti Partecipa alla riunione periodica di sicurezza Fa proposte in merito all'attività di prevenzione Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di valutazione dei rischi.
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COMPITI DEI LAVORATORI I lavoratori hanno l’obbligo di NON
D.Lgs. 626/94 I lavoratori hanno l’obbligo di: Eleggere o designare il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Segnalare al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, eventuali pericoli e inefficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Partecipare ai corsi di informazione e formazione Utilizzare correttamente macchine, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto, attrezzature, DPI Osservare le istruzioni e disposizioni impartite Sottoporsi agli accertamenti sanitari I lavoratori hanno l’obbligo di NON Rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza Compiere manovre pericolose per la sicurezza In ogni caso i lavoratori contribuiscono, con il datore di lavoro, il RSPP e il Medico Competente, ad applicare le norme ed allo sviluppo e miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
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SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA VDR
DATORE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE IPOTESI DI DOCUMENTO CONSULTAZIONE RAPPRESENTANTE Consultazione dei lavoratori DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTUAZIONE MISURE
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OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
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PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE
Evitare i rischi Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno Controllare i rischi alla fonte Privilegiare la protezione collettiva/ambientale rispetto a quella individuale/personale Adeguarsi al progresso tecnologico e delle conoscenze Garantire un continuo miglioramento dei livelli di protezione
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RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A (Rischi di natura infortunistica)
- Strutture - Macchine - Impianti elettrici - Sostanze pericolose - Incendio-Esplosioni 2 RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A (Rischi di natura igienico ambientale) - Agenti chimici - Agenti fisici - Agenti biologici 3 RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A (Rischi di tipo cosiddetto trasversale) - Organizzazione del lavoro - Fattori psicologici - Fattori ergonomici - Condizioni di lavoro difficili 1
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