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Il d.lgs. n. 39/1993 L’art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ha affermato la validità e la rilevanza nel nostro sistema degli atti amministrativi.

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1 Il d.lgs. n. 39/1993 L’art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ha affermato la validità e la rilevanza nel nostro sistema degli atti amministrativi predisposti ed elaborati mediante l’elaboratore elettronico, sancendo espressamente che “gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati”

2 La legge n. 59/1997 La legge n. 59/97 costituisce un punto di svolta nell’opera di semplificazione e di delegificazione, poiché rappresenta il punto di arrivo e di perfezionamento del processo innescato prima, limitatamente all’organizzazione amministrativa, dall’art. 17 della legge 400/1988, e poi portato avanti, con riguardo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, dalla legge 241/1990 , dalla legge 537/1993 e da una serie di decreti attuativi di questa (c.d. “decreti Cassese”).

3 L’uso della telematica nell’azione amministrativa non è più limitato a leggi specifiche sulla informatizzazione, bensì un PRINCIPIO GENERALE DEL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO, espresso nella stessa legge 241/90. L’uso della telematica è obbiettivo primario della riforma, volto al miglioramento dell’azione amministrativa. Parlare di amministrazione digitale significa porre l’accento sulla FORMA DELL’ATTIVITA’ E DEGLI ATTI.

4 Codice dell’amministrazione digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Legge 18 giugno 2009, n. 69. D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

5 Legge n. 69/2009 Contiene anche la delega al Governo a modificare il CAD, in modo da porre rimedio alle disposizioni del codice che non hanno dato buona prova di sé in sede applicativa. Contenuto della delega molto ampio. Nei decreti, che dovranno essere adottati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno modificate norme di rilevante importanza.

6 Modifiche contenute nei decreti
Normativa in tema di firma digitale per semplificarne adozione e uso. Incentivazione del riuso delle applicazioni informatiche realizzate dalle PA. Obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche tra le PA. Possibilità di erogare servizi in modalità tradizionale solo ove non sia possibile procedere all’erogazione in modalità telematica. Meccanismi di misurazione degli effettivi risparmi conseguiti. Sanzioni per le PA che non ottemperino alle prescrizioni del CAD.

7 Legge 69/2009 Tappa importante verso la meta della “PA senza carta”, che è uno dei principali obiettivi del piano E-government 2009/2012. Art. 32 prevede il definivo abbandono del cartaceo a favore del digitale.

8 Legge 69/2009 Art. 32, comma 1, prevede che “ a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Superamento del vecchio regime di pubblicità legale basato su bollettini e albi cartacei. Viene conferita centralità ai siti istituzionali degli enti, che diventano il principale mezzo per ottenere informazioni e consultare documenti.

9 L'art. 2, comma 5, della legge 26 febbraio 2010, n
L'art. 2, comma 5, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (pubblicata nella G. U. n. 48 del 27 febbraio 2010), aveva ulteriormente prorogato al 1 gennaio 2011 il termine in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale

10 Il CAD È stato approvato, dopo lunghi lavori preparatori, con l’obiettivo principale di riportare ordine nel groviglio, determinato in particolare della caoticità con la quale si è mosso il legislatore in questi anni, di normative nel settore della società dell’informazione.

11 Il CAD Ordina e accorpa norme preesistenti, aggiungendone di nuove per nuovi servizi e nuove opportunità, nonché cerca di plasmare il quadro legislativo necessario per garantire validità giuridica alle innovazioni. I criteri e i principi che il legislatore avrebbe dovuto perseguire nell’emanazione del Codice sono chiaramente indicati nella legge delega n. 229/2003.

12 Il CAD Si tratta di un’opera di indubbio rilievo sistematico, che può fornire ai cittadini, alle imprese e alle stesse pubbliche amministrazioni uno strumento normativo ampio, tale da orientare in maniera organica i processi di innovazione in atto.

13 Il CAD Uno strumento, quello del Codice, che può contribuire non soltanto alla erogazione di servizi più efficienti e veloci, ma anche a consentire forme innovative di partecipazione alla vita amministrativa e politica. Che può avvicinare i destinatari dell’innovazione (i cittadini, le imprese, la società civile) ai suoi protagonisti (gli amministratori, i funzionari e gli impiegati pubblici), nella nuova “amministrazione digitale”, attraverso un intervento più tradizionale e di chiara leggibilità come è un Codice, ossia una raccolta organica di disposizioni legislative.

14 Il CAD Critiche del Consiglio di Stato contenute nel parere n / adunanza del 7 febbraio 2005. Il Cons. St. parlava di rilevante lacuna con riferimento alla mancata inclusione nel codice della disciplina del sistema pubblico di connettività: “un codice non può non contenere, al suo interno, una innovazione così recente e cruciale”. Critiche accolte dal governo con il d.lgs. 159/06 che ha abrogato la disciplina del SPC (d.lgs. 42/05) trasferendola nel CAD.

15 Il CAD Il Codice rende obbligatoria l’innovazione nella Pubblica Amministrazione: da un lato offrendo ai cittadini il diritto di interfacciarsi sempre, dovunque e comunque, verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet e la posta elettronica; dall’altro prevedendo che tutte le amministrazioni debbano organizzarsi in modo da rendere sempre disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.

16 Il CAD Il codice è quindi una complessa riforma, una specie di “costituzione” del mondo digitale, che tiene conto di diritti e doveri e che contemporaneamente fornisce i principi operativi con cui tali diritti e doveri si possono concretizzare. In questo modo il codice semplifica il sistema giuridico di riferimento e lo rende più efficace.

17 Principali elementi innovativi introdotti dal d.lgs. 235/2010
Valutazione e premialità: legate al ciclo della performance e alla valutazione del merito introdotti dalla “riforma Brunetta”. L’innovazione diventa per la prima volta materia di valutazione del personale, da cui dipende la premialità. Sostenibilità organizzativa (Es., il Codice impone alle amministrazioni centrali di dotarsi di un nuovo ufficio di dirigente generale che abbia compito di coordinamento di tutta l’innovazione tecnologica dell’ente).

18 Finalità Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Art. 2, comma 1).

19 Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

20 Ambito di applicazione
Ossia: le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale.

21 Ambito di applicazione
2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (Art. 2, comma 2 bis, aggiunto dalla legge 69/09).

22 Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n (Art. 2, comma 3).

23 Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico (art. 2, comma 4). Norma corrispondente all’art. 23 L. 241/90.

24 Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

25 I diritti digitali Le disposizione del CAD pongono al centro l’utente (persona fisica e giuridica). Le disposizioni delineano l’ambito di una vera e propria cittadinanza digitale.

26 Art. 3 CAD Tra i cosiddetti nuovi “diritti digitali” il Codice, all’art. 3, riconosce ai cittadini e alle imprese il diritto all’uso delle tecnologie. Tale articolo stabilisce che i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali. Tale principio si applica anche alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. Le controversie relative all’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Sent. TAR Basilicata, 23/9/2011, n. 478).

27 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
Dal diritto all’uso delle tecnologie discende quello alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico, riconosciuto dall’art. 4 del Codice e regolato dall’art. 41 dello stesso. Le amministrazioni devono, pertanto, attivarsi per realizzare e rendere disponibile in formato digitale tutta la documentazione, in modo da permettere ai cittadini di inviare e ricevere quanto richiesto tramite gli strumenti informatici.

28 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
La partecipazione del privato al procedimento amministrativo è garantita dai seguenti istituti: diritto alla comunicazione di avvio del procedimento da parte della PA; diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento; diritto di presentare memorie scritte e documenti.

29 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
L’art. 5 del Codice riconosce ai privati la possibilità di effettuare i propri pagamenti alle PA centrali avvalendosi di strumenti informatici. Il diritto al pagamento elettronico si inserisce in un progetto generale di più ampia portata nel quale si inseriscono anche la Carta d’identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi che, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del Codice potranno essere utilizzate come strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra privati e amministrazione con modalità da stabilirsi con le regole tecniche previste dall’art. 71.

30 Art. 5, comma 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

31 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
Nella predisposizione degli strumenti di pagamento elettronici è necessario che vengano garantite le seguenti condizioni: riservatezza dei dati coinvolti nella transazione; autenticità e affidabilità delle parti; inalterabilità e integrità dei dati.

32 Art. 5 – bis - Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

33 Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art.6)
I cittadini e le imprese che ne fanno richiesta hanno diritto a ricevere tutte le comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni via all’indirizzo che avranno dichiarato. La posta elettronica proveniente dalla PA sarà certificata, ossia sarà certa la data e l’ora della spedizione e della ricezione la sua provenienza. Le comunicazioni e i documenti ricevuti in questo modo avranno piena validità giuridica anche verso altre persone o aziende.

34 Art. 6 Per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

35 Art. 6, comma 1 bis 1-bis La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

36 Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art.7)
I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e la soddisfazione dell’utenza. Questo monitoraggio è molto importante poiché il risultato di questo deve confluire nella relazione che ciascuna Amministrazione deve inviare al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione entro il 31 maggio di ogni anno.

37 Qualità dei servizi La Direttiva 24 marzo 2004 sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, introduce il tema delle indagini di customer satisfaction non solo come strumenti per la rilevazione della qualità ex-post, ma anche come metodologia di rilevazione ex-ante delle esigenze dei cittadini, con lo scopo di migliorare la performance dei servizi offerti.

38 Qualità dei servizi La Direttiva 27 luglio 2005 per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti (Ministro per l'innovazione e le tecnologie - Ministro per la funzione pubblica) prevede tra i compiti delle pubbliche amministrazioni: il miglioramento della comunicazione istituzionale; la verifica della soddisfazione del pubblico nei confronti dell'utilizzo dei servizi online (intendendo siti web, chioschi telematici, tv digitale, call center, telefoni cellulari).

39 Qualità dei servizi La Direttiva statuisce la priorità del canale web rispetto agli altri individuati, ritenendo che: si tratti del canale più utilizzato per l'erogazione di servizi istituzionali; sfrutti pienamente le tecnologie disponibili; sia un "punto di accoglienza e di accesso per un bacino di utenza potenzialmente, e auspicabilmente, molto più esteso e diversificato di quello di qualunque sportello tradizionale"; possa diventare elemento di promozione per gli altri canali; consenta di effettuare rilevazioni sulla soddisfazione dell'utente direttamente e indirettamente, tramite l'analisi del suo comportamento.

40 Alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8)
Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

41 Alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8)
Questa norma è stata introdotta dopo l’intervento del Consiglio di Stato (parere n /2005). Senza una un’adeguata e capillare alfabetizzazione informatica dei cittadini non può esservi vera amministrazione digitale.

42 Digital divide - Indica una forma di disuguaglianza che riguarda
l’accesso alle nuove tecnologie di comunicazione, e in particolare Internet. Le nuove tecnologie possono favorire una migliore distribuzione dell’informazione e delle conoscenze, ma è anche possibile che acuiscano le diseguaglianze già esistenti o che ne creino delle nuove.

43 Digital divide Politica di eInclusione e accessibilità alla rete.
Piano europeo i2010: miglioramento dei servizi pubblici e della qualità di vita per promuovere una società europea dell'informazione inclusiva.

44 Dati Eurostat 53 % delle famiglie italiane ha accesso a internet, contro una media UE del 65%. Connessioni a banda larga 39% Italia, 56% media UE. L’esempio di LEPIDA (Emilia Romagna) – modello community network centrato sul coinvolgimento degli enti locali sotto la regia della regione.

45 Diritto alla partecipazione (art. 9)
I cittadini hanno diritto di partecipare al processo democratico e di esercitare i diritti politici usufruendo delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Il riferimento è alla E-democracy, espressione con la quale si vuole intendere l’uso delle nuove tecnologie nelle diverse fasi del processo democratico. Prima norma che nel nostro ordinamento fa espresso riferimento alla partecipazione elettronica.

46 Diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 57)
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili..

47 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. La realizzazione e la gestione dell’indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

48 Ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali
Art. 117, comma 2, lett. r), Cost. attribuisce allo Stato “il coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”. Conflitti Stato e regioni: Corte Cost. sentenze nn. 17/2004, 31/2005, 271/2005. Il potere statale, secondo la Consulta, consiste in un raccordo di tipo tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i diversi sistemi informatici delle PA.

49 Ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali
Per garantire l’omogeneità nell’elaborazione e trasmissione dei dati, lo Stato può incidere anche sull’organizzazione delle Regioni e degli Enti locali (Corte Cost., n. 31/2005). Spetta al legislatore statale individuare un nucleo minimo di prestazioni a contenuto informatico che ogni amministrazione deve erogare ai propri utenti oltre a standardizzare procedure e linguaggi usati dai sistemi informativi dei diversi Enti.

50 Art. 14 CAD In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Cost., lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

51 Art. 14, comma 2, CAD Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche.

52 Art. 14, comma 2 bis, CAD (aggiunto dal d.lgs. 235/2010)
Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

53 Art. 14, comma 2 ter, CAD (aggiunto dal d.lgs. 235/2010)
Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.

54 Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.

55 Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. 1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 165/2001, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’art.10 del d.lgs. n. 150/2009, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto. 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

56 Formazione informatica dei dipendenti pubblici (art. 13)
Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


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