Scaricare la presentazione
1
La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010
2
Potere giurisdizionale
Il potere giurisdizionale è il complesso degli organi cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale - Funzione giurisdizionale: attività rivolta alla rileva-zione ed applicazione del diritto - Terzietà - Iniziativa esterna - Interviene in caso di violazione di norme
3
Potere giurisdizionale
Giurisdizione ordinaria Giurisdizione amministrativa Giurisdizione contabile Giurisdizione tributaria Giurisdizione militare
4
Potere giurisdizionale
Giurisdizione ordinaria: Civili Organi giudicanti Penali I giudici ordinari: Organi requirenti: P.M.
5
Potere giurisdizionale
Organi giudicanti civili: 1° Grado: - Giudice di pace - Tribunale 2° Grado: - Corte d’appello Organi giudicanti penali: 1° Grado: - Giudice di pace - Tribunale - Tribunale dei minorenni - Corte d’assise 2° Grado: - Corte d’appello - Corte d’assise d’appello - Tribunale della libertà
6
Potere giurisdizionale
Giurisdizione amministrativa: 1° Grado: Tribunali amministrativi regionali 2° Grado: Consiglio di Stato Giurisdizione in materia contabile: 1° Grado: Sezioni regionali della Corte dei conti 2° Grado: Corte dei conti Giurisdizione in materia tributaria: 1° Grado: Commissioni tributarie locali 2° Grado: Commissione tributaria centrale
7
Principi costituzionali in tema di giurisdizione
Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione Principio del giudice naturale precostituito (art. 25, Cost.) La giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, Cost.) Partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia (art , Cost.) Il giudice è soggetto solo alla legge (art , Cost.) La legge assicura l’indipendenza dei P.M. e dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108, Cost.)
8
Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue)
Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) Obbligo di motivazione del provvedimento (art. 111, c. 6): - funzione endo-processuale; - funzione extra-processuale. Ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (art. 111, c. 7)
9
Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue)
Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Diritto di difesa (art. 24, Cost.) Diritto azionabile sia contro i privati che contro lo Stato (art. 113, Cost.) Contenuti: - Garanzia del contraddittorio tra le parti - Imparzialità e terzietà del giudice
10
Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue)
Potere giurisdizionale Principi costituzionali in tema di giurisdizione (segue) Principio del giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) - Legge cost. n. 2/1999 - Contenuti: - parità nel contraddittorio, - terzietà del giudice, - durata ragionevole del processo. - Richiama l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
11
Status giuridico dei magistrati
Potere giurisdizionale Status giuridico dei magistrati Accesso attraverso concorso (art , Cost.) Magistrati si differenziano “solo per diversità di funzioni” (art , Cost.) La magistratura è un ordine autonomo e indipendente (art , Cost.)
12
L’indipendenza della magistratura (art. 104)
Potere giurisdizionale L’indipendenza della magistratura (art. 104) Autonomia: garanzia che opera all’interno dell’ordine giudiziario stesso a favore di cia- scun magistrato contro i condizionamenti di altri magistrati (indipendenza interna) Indipendenza: è riferita all’ordine giudiziario nel suo complesso e garantisce dai condiziona- menti di altri poteri diversi dalla magistratura (indipendenza esterna)
13
Garanzie costituzionali dell’indipendenza
Potere giurisdizionale Garanzie costituzionali dell’indipendenza Inamovibilità dei giudici (art. 107) Norme per l’accesso agli uffici giudiziari (art. 106) Rapporto diretto con la polizia giudiziaria (art. 109) Limiti eventuali all’iscrizione a partiti politici (art. 98) Riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario (art. 102) Distinzione dei magistrati solo per diversità di funzioni (art. 107) Soggezione alla sola legge (art. 101, c. 2)
14
La responsabilità dei magistrati
Potere giurisdizionale La responsabilità dei magistrati Responsabilità disciplinare: violazione degli ob- blighi assunti verso lo Stato in virtù del rappor- to di servizio - Competenza: CSM Responsabilità civile: nei confronti delle parti o di altri soggetti a causa di errori o inosservanze com- piute nell’esercizio delle funzioni (l. 117/1988) - Competenza: Magistratura ordinaria - Azione contro lo Stato, poi rivalsa sul magistrato
15
Il Consiglio superiore della magistratura
CSM Il Consiglio superiore della magistratura Origini: Legge c.d. “Orlando, n. 511/1907, crea il CSM, ma solo con funzioni consultive Costituzione repubblicana (art ) pone i prin- cipi fondamentali, rinviando poi alla legge ordinaria
16
Composizione mista (art. 104, Cost.):
CSM Composizione mista (art. 104, Cost.): – c. 2: Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica – c. 3: ne fanno parte di diritto il primo presidente ed il procuratore generale presso la Corte di Cas- sazione – c. 4: gli altri membri sono eletti per 1/3 dal Parla- mento (in seduta comune), e per 2/3 da tutti i ma- gistrati ordinari
17
CSM N.B. - Costituzione non fissa il numero, ma solo la
proporzione tra la componente togata e laica - Il numero è fissato dalla legge ordinaria L. 195/1958: 33 membri totali, 3 di diritto, 10 eletti dal Parlamento e 20 dai magistrati L. 44/2002: i membri elettivi sono ridotti a 24, 8 eletti dal Parlamento, e 16 dalla magi- stratura
18
CSM Elezione dei membri del CSM Componente parlamentare:
– Camere in seduta comune; – Scrutinio segreto; – maggiornza dei 3/5 dei componenti l’As- semblea, che poi scende ai 3/5 dei votanti. Componente della magistratura: – fino al 2002: sistema elettorale proporzio- nale plurinominale in collegio unico – l. 44/2002: prevede tre distinti collegi a seconda delle funzioni svolte
19
Organizzazione interna
CSM Organizzazione interna Presidente (Presidente della Repubblica) Vice-presidente (eletto tra i membri laici) Plenum Commissioni e sezioni - Sezione disciplinare (art. 4, l. 195/58)
20
CSM Funzioni del CSM Di proposta, in relazione ai servizi attinenti alla giustizia Consultive, sui ddl in materia di ordinamento giudiziario Deliberative: - assunzioni, assegnazioni di sedi, promozioni e altri provvedimenti sullo status di magistrato; - nomina e revoca dei giudici di pace; - sanzioni disciplinari.
21
CSM Azione disciplinare
Titolarità dell’azione: Ministro della giustizia e procuratore generale presso la Cassazione La decisione spetta alla Sezione disciplinare Tale decisione è poi sottoposta al plenum del CSM Responsabilità disciplinare per violazioni di doveri connessi all’esercizio della funzione giurisdiziona-le, tali che ledano il prestigio della magistratura
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.