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L’istituto dell’interpello ordinario (art. 11, Legge n. 212/2000)

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Presentazione sul tema: "L’istituto dell’interpello ordinario (art. 11, Legge n. 212/2000)"— Transcript della presentazione:

1 L’istituto dell’interpello ordinario (art. 11, Legge n. 212/2000)

2 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
L’interpello ordinario, introdotto e disciplinato dall’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ( c.d. Statuto del contribuente), è volto ad assicurare la tutela della buona fede e dell’affidamento del contribuente istante in sede di adempimento dell’obbligazione tributaria e dei relativi adempimenti formali. Il Legislatore, infatti, in un’ottica di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria ed i cittadini ha riconosciuto a questi ultimi la possibilità di conoscere anticipatamente, rispetto al momento realizzativo della fattispecie che in concreto intendono porre in essere, l’orientamento dell’Amministrazione, evitando di incorrere in pregiudizievoli omissioni o errori determinati da incertezze interpretative sulla portata ed il significato delle norme tributarie da applicarsi al caso di specie.

3 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
L’interpello ordinario si configura, quindi, quale strumento principale con il quale nei confronti della generalità dei contribuenti, si svolge l’attività interpretativa o di consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate su qualsiasi materia di carattere fiscale. Al riguardo l’Amministrazione Finanziaria con Circolare del 18 Maggio, 2000, n. 99/E, par. 1, ha avuto modo di precisare un importante distinguo tra: l’ attività di consulenza giuridica; l’attività di informazione; l’attività di assistenza. La prima è l’attività di interpretazione in senso stretto, diretta all’esatta individuazione del trattamento giuridico-tributario di ogni singola fattispecie, priva del carattere divulgativo all’esterno e costituente il patrimonio conoscitivo dell’Agenzia. L’attività di informazione, invece, è volta alla diffusione del patrimonio interpretativo dell’Amministrazione e si distingue dall’assistenza che, invece, attiene al profilo applicativo e si sostanzia in un vero e proprio supporto personalizzato fornito al contribuente in occasione del concreto adempimento di obblighi tributari

4 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Dunque: attività di INFORMAZIONE attività di ASSISTENZA ex pluribus pubblicazione di materiale divulgativo, assistenza alla redazione e trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, attività dei call center, informativa su cartelle di pagamenti

5 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
La consulenza giuridica, invece, si attua: a livello generale attraverso atti di prassi (circolari) predisposte dalle Direzioni Centrali (in particolare la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) e rivolte ai contribuenti, agli operatori e agli Uffici; o su specifiche questioni poste individualmente dai soggetti interessati a conoscere previamente l’orientamento dell’Amministrazione sulla fattispecie prospettata. In questo secondo caso opera l’istituto dello INTERPELLO

6 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Fonti: Art. 11, Legge , n. 212; Decreto Ministeriale , n. 209 (G.U. n. 128 del ); Circolare , n. 50; Circolare DCNC , n. 9/E (Modalità di presentazione dell’interpello ordinario da parte di soggetti non residenti); Circolare DCNC , n. 23/E.

7 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
La disamina delle fonti normative e degli atti esplicativi di prassi consente di individuare le modalità di presentazione, le caratteristiche del procedimento su eteroiniziativa e gli effetti delle determinazione dell’Agenzia delle Entrate sulla fattispecie prospettata dall’istante. Essenziale risulta, altresì, precisare le modalità di notifica dell’eventuale decisione in rettifica della risposta già ritualmente comunicata al contribuente e l’attività di monitoraggio a garanzia di uniformità di linee interpretative, svolta dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sull’operato delle Direzioni Regionali.

8 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
L’esame del procedimento amministrativo avviato su presentazione dell’istanza di interpello investe: l’oggetto ed i presupposti del diritto di interpello; l’istanza; la risposta dell’Agenzia delle Entrate; gli effetti della determinazione finale.

9 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Modalità di presentazione di istanza di interpello ordinario 1. interpretazione della norma tributaria; 2. riferibilità a casi concreti e personali; Oggetto e presupposti 3. carattere preventivo dell’interpello; 4. obiettive condizioni di incertezza.

10 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
1. L’interpello ha ad oggetto: a) l’interpretazione di qualsiasi norma tributaria, e quindi norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari; b) tributi la cui gestione è di competenza dell’Agenzia delle Entrate, quali: - imposte sui redditi - imposta sul valore aggiunto - imposta di registro - imposta sulle successioni e donazioni - imposta di bollo - tasse sulle concessioni governative - imposta sugli intrattenimenti - altri tributi minori.

11 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Segue: Dal principio secondo cui la competenza a conoscere delle istanze di interpello è del soggetto titolare della potestà di imposizione sul tributo, consegue che per i tributi locali e regionali la competenza in materia di accertamento, e quindi di interpello, spetta in generale all’ente regionale e locale. In relazione all’ICI si rinvia sul punto alla Risoluzione del , n. 287. Per quanto riguarda l’IRAP la competenza a gestire l’interpello spetta all’amministrazione che esercita sulla stessa imposta i poteri di accertamento, e quindi all’Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia (Risoluzioni del , n. 1 e del , n. 43 ). Per quanto concerne le tasse automobilistiche, la competenza dell’Agenzia delle Entrate è esclusa per gli interpelli posti nelle regioni a statuto ordinario, salvo che sia intervenuta Convenzione con la Regione (Risoluzione n. 43 cit). Sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate gli interpelli relativi a tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale.

12 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
2. Presupposti del diritto di interpello Il requisito della riferibilità dell’interpello a casi concreti e personali richiede che esso risulti finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili alla sfera individuale dell’istante. I quesiti, dunque, formulati da associazioni di categoria o da enti rappresentativi di interessi diffusi nell’interesse di taluno dei propri associati non potranno essere “trattati” come interpelli ordinari, ma risulteranno esaminati nell’ambito della più ampia attività di consulenza giuridica senza avere l’efficacia vincolante propria della risposta fornita in sede di interpello. (Circolare n. 50/2001 e Circolare n. 99/2000)

13 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Segue: 3. l’interpello deve essere preventivo rispetto al comportamento di attuazione della norma tributaria, poiché solo in tal modo il contribuente può porsi al riparo da un’eventuale attività di controllo su un’operazione di dubbia qualificazione giuridico-tributaria; 4. devono ricorrere obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma tributaria, nel senso che: non deve essere intervenuta alcuna interpretazione ufficiale dell’Amministrazione (resa mediante circolare,risoluzione, istruzione o nota) portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati “Documentazione Tributaria” consultabile attraverso i siti internet dell’Agenzia delle Entrate; deve trattarsi di questioni interpretative attinenti a disposizioni normative nuove o equivoche di non chiara lettura ed applicazione.

14 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
La ricorrenza congiunta delle suesposte condizioni (1, 2, 3, e 4) rileva ai fini dell’ammissibilità dell’interpello e, quindi, della produzione degli effetti tipici, in termini di vincolatività, previsti all’articolo 5 del dM n. 209/2001 (regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure, e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge n. 212 del 2000). Tuttavia il mancato rispetto di tali condizioni può non precludere la possibilità di acquisire comunque il parere dell’Agenzia.

15 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
L’istanza comporta l’esame dei seguenti aspetti. Soggetti abilitati alla presentazione delle istanze. L’istanza di interpello può essere presentata: - dal contribuente, - dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso (ad es. i sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 del D.P.R. 600/1973, limitatamente ai quesiti riguardanti le norme che disciplinano l’effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, nonchè i responsabili d’imposta, quali i notai, obbligati al pagamento dell’imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e dai coobbligati al pagamento dei tributi.

16 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Modalità di presentazione dell’istanza L’istanza d’interpello è redatta in carta libera ed è presentata agli uffici competenti mediante una delle seguenti modalità: a) consegna a mano; b) spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Non sono previsti mezzi di comunicazione alternativi, quali ad esempio il telefono o altri mezzi di telecomunicazione come il fax e la posta elettronica.

17 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Competenza È competente alla trattazione dell’istanza di interpello la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, individuata in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Le Direzioni Regionali possono estendere l’interpello alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione ovvero qualora l’interpello concerna norme di recente approvazione sulle quali la competente Direzione Centrale non si sia ancora pronunciata. Vi è un obbligo di inoltro alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per gli interpelli in materia di Irap per esigenze connesse all’uniformità degli indirizzi interpretativi, a meno che le questioni sottoposte non siano state già risolte in via ufficiale. In deroga al principio generale secondo cui la competenza spetta alle Direzioni Regionali, devono presentare l’istanza di interpello alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate i seguenti contribuenti, tassativamente individuati all’articolo 2, comma 2 del Regolamento: - le amministrazioni centrali dello Stato; - gli enti pubblici a rilevanza nazionale; - i soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in cui l’istanza viene presentata hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di vecchie lire.

18 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Per i soggetti non residenti si rinvia alla risoluzione del 13 febbraio 2003, n. 9/E nella quale testualmente si legge : “poichè nel dettato delle norme di cui agli articoli 11 della legge n. 212 del 2000, 2 del D.M. n. 209 del 2001 e 58 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600, non sono rinvenibili specifiche disposizioni in ordine all’interpello proposto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, non vi è dubbio che anche tali soggetti, in adesione alla ratio di reciproca collaborazione e di semplificazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti che ispira lo Statuto dei diritti del contribuente, possono avvalersi della facoltà di interpellare l’Amministrazione finanziaria. I soggetti non residenti sono ammessi, pertanto, a presentare istanze di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 per il tramite di propri rappresentanti o incaricati, presso i quali eleggono domicilio per la ricezione dell’atto di risposta, conferendo agli stessi procura speciale secondo le modalità indicate nell’art. 63, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Peraltro, considerata la difficoltà di individuare nei casi di specie la Direzione regionale territorialmente competente, i soggetti non residenti presentano l’istanza di interpello, redatta in carta libera, direttamente all’Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso”.

19 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Inammissibilità Si distinguono, innanzitutto, le ipotesi di inammissibilità assoluta, in presenza delle quali l’Agenzia delle Entrate si limita a comunicare al contribuente la causa di inammissibilità, senza fornire consulenza giuridica nel merito del quesito, dalle ipotesi di inammissibilità accompagnate comunque da consulenza, se pur sprovvista della vincolatività propria dell’interpello. Dunque: inammissibilità assoluta inammissibilità (art. 3 dM cit.)

20 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Sono inammissibili in maniera assoluta: - le istanze di interpello presentate da un professionista privo di procura, - le istanze presentate da un professionista in relazione a questioni prospettate in via generale ed astratta, - le reiterazioni di istanze di interpello già esaminate, - le istanze prive del requisito della preventività in quanto concernenti: a) rilievi già formalizzati dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza a seguito di attività di controllo sostanziale o formale, b) ovvero istanze di rimborso, ovvero c) richieste di annullamento in autotutela, ecc.

21 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Gli altri elementi previsti a pena di inammissibilità sono previsti dall’articolo 3, comma 1, Decreto n. 209/2001 e sono costituiti dalla necessaria indicazione nell’istanza di interpello: a) di dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; b) della circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza; c) dell’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria; d) della sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. La mancanza della sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio. Dalla data di sottoscrizione decorre il termine entro il quale l’Agenzia è tenuta a rispondere.

22 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
La risposta all’interpello. I termini procedimentali. Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale o, nei casi precedentemente indicati, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) deve rendere al contribuente interessato una risposta scritta e motivata. La competente Direzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Regolamento, può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell’inquadramento corretto della questione. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere interamente dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa.

23 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
L’individuazione del dies a quo è un adempimento particolarmente delicato se si considera che il mancato rispetto di esso comporta il formarsi del silenzio-assenso, ossia il consolidarsi, nella fattispecie descritta, dell’orientamento interpretativo esposto dall’istante. Esso decorre: nel caso di consegna diretta dalla data assunta al protocollo dell’Ufficio; nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r dalla sottoscrizione della ricevuta di ritorno da parte dell’Ufficio; nel caso di invio ad Ufficio non competente dalla data di ricevimento da parte dell’organo competente; in caso di integrazione documentale dal ricevimento di essa da parte dell’Ufficio richiedente.

24 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Del pari la risposta dell’Agenzia delle Entrate deve pervenire al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell’interpello secondo la decorrenza sovra evidenziata attraverso precise modalità di notifica: notifica ai sensi dell’art. 60 del dPR n. 600/1973; notifica in plico raccomandato con avviso di ricevimento; via fax o in modo telematico. In ogni caso il rispetto del termine prescritto è assicurato dal ricevimento della risposta da parte dell’istante provato mediante apposizione della firma sulla ricevuta di ritorno o sul certificato di invio a mezzo fax o .

25 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Effetti della risposta all’interpello. In via di premessa: la presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza; non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; la risposta fornita dall’Agenzia ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza d’interpello.

26 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate può essere tempestiva omessa rettificativa

27 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Risposta Tempestiva La risposta tempestivamente fornita dalla competente Direzione (entro il termine di 120 giorni) non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme. Al contrario, essa vincola, in ogni caso, l’operato degli uffici i quali non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita.

28 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Risposta Omessa Qualora la risposta dell’ufficio non sia notificata o comunicata al contribuente entro il previsto termine di 120 giorni, “si intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente” (art. 5, comma 2, del regolamento). Conseguentemente eventuali atti di accertamento e controllo emessi in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente (ed implicitamente condivisa dall’Agenzia per effetto del silenzio-assenso) sono nulli.

29 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Risposta Rettificativa Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell’interpello, l’Agenzia può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente resa in forma esplicita o implicita. In tal caso, ove il contribuente abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell’istanza, uniformandosi alla soluzione interpretativa comunicata o implicitamente condivisa dall’Agenzia, nulla può essergli contestato. Qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento l’Amministrazione finanziaria può recuperare le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, ma non le sanzioni.

30 L’ INTERPELLO ORDINARIO (art. 11, Legge n. 212/2000)
Come precisato, in sede di prassi, l’Amministrazione Finanziaria a livello centrale svolge una importante attività di monitoraggio sulla risposte fornite dalle Direzioni Regionali in sede di interpello ordinario, garantendo, a parità di questioni e casistica del caso concreto, uniformità di indirizzo ed orientamento, riservandosi di intervenire con proposte di rettifica su scelte difformi dalle assunte ovvero recependo in risoluzioni esiti di immediato e generale impatto.


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