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Il medico competente dopo il D.Lgs 106/2009: addetto alle visite o Consulente globale per la tutela della salute in azienda? Auditorium CTO Azienda Ospedaliero.

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Presentazione sul tema: "Il medico competente dopo il D.Lgs 106/2009: addetto alle visite o Consulente globale per la tutela della salute in azienda? Auditorium CTO Azienda Ospedaliero."— Transcript della presentazione:

1 Il medico competente dopo il D.Lgs 106/2009: addetto alle visite o Consulente globale per la tutela della salute in azienda? Auditorium CTO Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi Firenze - Mercoled ì 25 maggio 2011 COME VALUTARE IL RISCHIO NELLE PICCOLE IMPRESE: RUOLO DEL MC Loretta Montomoli, Giorgio Dileone, Giuseppe Petrioli, Matteo Marco Riva, Giovanni Mosconi

2 I presupposti

3 Linee Guida per la Valutazione del Rischio - SIMLII volume 9 “La VdR e’ una misura generale di protezione della salute perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione” quindi anche la sorveglianza sanitaria e’ funzione della VdR! “il MC con la sua formazione clinica tossicologica igienistico- industriale ed epidemiologica … e’ l’unica figura in grado di valutare complessivamente i vari contributi degli indicatori utilizzati per misurare i singoli aspetti considerati nel processo di VdR”

4 Linee Guida per la Valutazione del Rischio - SIMLII volume 9 “Nelle attività di sintesi… va esercitata una funzione critica, che deve essere tipica del MC, che metta in discussione la qualità dei dati disponibili e sia capace di fare una integrazione tra le misure ambientali e biologiche e ta gli indicatori di dose ed effetto/danno (Mutti,1990)” Programma di mandato SIMLII 2011- 2014 “Bisogna invece mirare ad un riconoscimento formale di un nuovo ruolo del MC come consulente globale in tema di tutela della salute e della sicurezza, da coinvolgere per quanto di competenza in tutte le fasi e momenti della vita aziendale…”

5 Cosa dice la norma

6 INQUADRAMENTO NORMATIVO (D.Lgs. 81/08) Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi): La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi): Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento … in collaborazione con … il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41

7 Art. 25 (Obblighi del medico competente) Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. …….

8 Rivalutazione a seguito della sorveglianza sanitaria: Artt. 181 e 185: agenti fisici Art. 190: rumore Art. 202: vibrazioni Art. 209: campi elettromagnetici Art. 216: radiazioni ottiche artificiali Art. 223: agenti chimici Art. 279: agenti biologici

9 Vi è differenza nella norma sulla collaborazione del MC tra grande impresa e PMI? No Nella P.M.I. aumentano le difficoltà per il M.C. Nelle imprese fino a 10 dipendenti possibile l’autocertificazione L’adozione di criteri standardizzati per la V.R sarà possibile fino a 50 dipendenti

10 Questioni aperte Il DL autocertifica, ma non è presente alcun documento. Il MC ha necessità dei livelli di esposizione sui quali fondare il protocollo di sorveglianza sanitaria e da riportare in cartella (All. 3 A) In presenza di autocertificazione da parte del DL, il MC può liberamente farsi “la propria” VDR sulla quale fondare il protocollo di sorveglianza sanitaria? Gli obblighi del medico competente relativamente alla valutazione dei rischi dove si fermano? - definire il protocollo di sorveglianza sanitaria? - Contribuire alla valutazione di tutti i rischi sui quali ha competenza professionale? E’ diverso il contributo del medico competente se è già incaricato quando viene effettuata la V.R o se viene incaricato successivamente?

11 Cosa deve fare il medico competente se si rende conto che la valutazione dei rischi è inadeguata? Cosa deve fare il medico competente se capisce che il D.L. rifiuta la collaborazione Come deve comportarsi il MC quando in corso di visita medica emergono situazioni che meriterebbero una nuova VDR da parte del DL? E se il DL non collabora? In quale maniera interviene l’Organo di vigilanza nei confronti del M.C. se emerge che il MC non ha collaborato alla V.R - Lo sanziona sempre? - Lo sanziona solo se ha rifiutato la collaborazione richiesta? - Lo sanziona anche se la VR non è stata effettuata? Questioni aperte

12 Aspetti normativi di rilevanza sul tema Deve esservi attestazione formale del contributo dato Il protocollo sanitario deve essere coerente con il DVR Il MC, se presente, deve dare sempre il proprio contributo

13 LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA

14 … al di là della sentenza, risulta che: Si richiama fortemente il ruolo del MC quale consulente a tutto tondo nei confronti del DL Si richiama fortemente la necessità che il MC collabori con il DL per la valutazione dei rischi (e che il DL si avvalga realmente della professionalità del MC) Si ribadisce fortemente la necessità che il MC fondi il protocollo di sorveglianza sanitaria sul documento di VDR

15 Le piccole imprese

16 Le specificità delle piccole imprese –Datore di lavoro e spesso anche RSPP (CORSO DI 16 ORE), – frequentemente è mal informato sul tema della VdR. Le sue fonti di informazione sono i “consulenti del lavoro” o, nella migliore delle ipotesi, le associazioni imprenditoriali… – Il DVdR è quasi sempre una autocertificazione, Il MC è probabilmente l’unico specialista della prevenzione presente in azienda!

17 1.Ridotta conoscenza di rischi e normative 2.debolezza nella formazione professionale 3.minor tempo e risorse dedicate 4.ridotti contatti con organi di controllo e esperti istituzionali in OSH 5.assenza di servizi interni 6.non adeguata stima dei costi diretti e indiretti di infortuni e malattie professionali L’Agenzia Europea riconosce, per le piccole imprese, i seguenti motivi di “debolezza”:

18 La Prevenzione è vista più come costo che come beneficio Il DL è spesso esposto agli stessi rischi, se non di più, del lavoratore dipendente (e non ha obblighi – “ha facoltà”- in merito a formazione e sorveglianza sanitaria) Pericolo di essere destinatari di “trasferimenti di rischi” Nelle PMI sono più frequenti gli infortuni e le Malattie Occupazionali Nelle PMI, sempre secondo l’Agenzia Europea

19 “la maggior parte delle piccole imprese ha bisogno di assistenza per far fronte ai propri obblighi di sicurezza e salute. …difficile attirare l’attenzione delle PMI e spingerle ad agire…. Hans-Horst Konkolewsky - direttore dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

20 RUOLO DEL MC NELLA VdR

21 Linee Guida per la Valutazione del Rischio - SIMLII volume 9 OBIETTIVO DELLA VDR è quello di verificare la possibilità o quantificare la probabilità che si realizzino effetti avversi o almeno indesiderati per la salute VDR IL PROCESSO CONOSCITIVO (LG CEE- percorso necessariamente multidisciplinare) COMPRENDE: L’NDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI DI RISCHIO L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPOSTI LA VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL’ESPOSIZIONE LA CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO  stima della probabilità che gli effetti sulla salute possano verificarsi UN GIUDIZIO SULLA NECESSITA’ O MENO DI INTERVENTI PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO

22 COME SI CONCRETIZZA IL RUOLO CONSULENZIALE DEL MC NELLE IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI PROPOSTA -> UN PERCORSO in 3 fasi: 1.Informare il DL sui suoi obblighi e sulla utilità di una corretta VdR (obblighi normativi, aspetti formali, responsabilità…) 2.Assisterlo nella valutazione preliminare, identificazione dei FdR, e consigliarlo su eventuali approfondimenti (quale FdR da stimare e come effettuare le indagini e a chi affidarle, premappatura) 3.Assisterlo nella gestione delle collaborazioni finalizzate alla VdR (laboratori esterni, consulenti in igiene industriale, ergonomi…) e supportarlo nella interpretazione dei risultati e su eventuali interventi di bonifica e/o scelta dei DPI (FORMAZIONE)

23 COME SI VALUTA LA QUALITA’ DEL DVdR? (vedi requisiti minimi) POSSIBILE TRACCIA: Relazione sui rischi : è completa? Tutti i fdr e tutti i posti di lavoro sono stati indagati? Sono adeguatamente descritti gli ambienti? I cicli tecnologici? I materiali utilizzati? Il personale e l’organizzazione del lavoro? Criteri utilizzati : sono adeguati i metodi di raccolta elaborazione dei dati? L’indagine è stata effettuata da personale qualificato? Sono stati coinvolti i lavoratori o i RLS e MC? Sono state utilizzate metodiche standardizzate? Sono stati applicati criteri di valutazione scientificamente corretti? Misure di prevenzione : le misure preventive sono coerenti ed adeguate alla valutazione? Sono chiare e a disposizione dei lavoratori? La ss è adeguata? La formazione ed informazione è adeguata? La scelta dei DPA e DPI è coerente con l’entità dei rischi? Programma di prevenzione : sono state rispettate le gerarchie di gravità e diffusione del rischio? Della fattibilità tecnica ed organizzativa? Sono stati stabiliti tempi e metodi di controllo e manutenzione nel tempo ?

24 Quali sono LE COMPETENZE DEL MC NELLA VdR? Il contributo del MC nella VdR è funzione delle sue competenze. Le stesse possono essere generali o specifiche in funzione dei rischi da valutare. A) COMPETENZE GENERALI del MC: la conoscenza dello stato di salute (sorveglianza sanitaria) e delle abitudini di vita della popolazione esposta, la conoscenza degli effetti sulla salute dell’esposizione a rischio in funzione della natura, entità e durata della esposizione ai vari FdR professionali, dei rischi correlati ad esposizione plurime (esposizione a rumore ed esposizione ad una sostanza ototossica), delle modalità di prevenzione ambientali (generiche) e personali (specifiche), indicatori biologici di esposizione e di effetto sulla salute, collabora alla Valutazione (definizione dell’accettabilità o non accettabilità della esposizione) e alla gestione del rischio (indicazioni su bonifica e protezione ambientale e personale)…

25 Quali sono LE COMPETENZE DEL MC NELLA VdR? B) COMPETENZE SPECIFICHE (esclusive o prevalenti) del MC in funzione del rischio. Esempio: nella VdR CHIMICO Le conoscenze tossicologiche, classificazione delle sostanze, interpretazione dei dati della letteratura e delle schede tecniche e di sicurezza, il MB, i DPI specifici e di protezione in genere, risultati della sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità con limitazioni (lavoratore allergico…), la conoscenza delle modalità di stima (misura) del rischio chimico (IA e DP), gestione del MB …

26 RUOLO DEL MC NELLA VdR GLI STRUMENTI: sopralluoghi, le banche dati, LG di riferimento, Valori limite di agenzie internazionali, premappatura, la relazione sanitaria, le riunioni periodiche … LE COLLABORAZIONI: oltre che con DL/RSPP, con igienista industriale (ed altri specialisti) nello stabilire che cosa, dove, come, quando e a chi posizionare i Dosimetri Personali, interpretazione dei risultati ed eventuali approfondimenti … I BISOGNI (del MC): di formazione ed aggiornamento su cicli tecnologici, su modalità di misura, sugli effetti da esposizioni plurime, sull’uso degli indicatori biologici di effetto, sulle modalità di effettuazione del sopralluogo …

27 Strumenti: esempio la premappatura

28 LA PREMAPPATURA DEI DISAGI E DEI PERICOLI PROFESSIONALI E LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO A.P. E. Autori DANIELA COLOMBINI epm Research Unit GIORGIO DI LEONE ASL Bari ENRICO OCCHIPINTI EPM- Fondazione Policlinico Milano LORETTA MONTOMOLI : Istituto di Medicina del Lavoro di Siena ANGELA RUSCHIONI SPSAL-Ancona MAURIZIA GIAMBARTOLOMEI SPSAL-Ancona SERGIO ARDISSONE SPRESAL ASL-Asti MICHELE FANTI Centro Italiano Ergonomia LUCIA FANTOZZI Centro Italiano Ergonomia ENRICO MAGGIORE ortopedico SOFIA PRESSIANI-Asti MARCO PLACCI epm Research Unit MARCO CERBAI epm Research Unit

29 LA GLOBALITA’ lettura globale degli elementi di disagio del lavoratore la lettura globale degli elementi di disagio del lavoratore, siano essi derivanti dal posto che dall’ambiente di lavoro. SCALA DI PRIORITA’ PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI VALUTATIVI scala di priorità Per tale fase descrittiva si utilizzano domande a risposta chiusa: i risultati (ottenuti automaticamente dal software e facilmente leggibili attraverso istogrammi) aiuteranno non solo nell’individuazione dei problemi ma anche nell’offrire una scala di priorità per i successivi adempimenti valutativi. SEMPLICITA’ La metodologia si concretizza in un modello di raccolta delle informazioni, facilmente utilizzabile perché già previsto su supporto informatico (Excel). TIPO DI APPROCCIO REQUISITOESSENZIALE OBBIETTIVOPRINCIPALE Ma che strumento usare?

30 IEA-WHO ad hoc group for developing a “toolkit for MSD prevention”. PRIMO LIVELLO DI INTERVENTO: key enters Identificazione rapida e complessiva della presenza di possibili induttori di rischio attraverso l’uso di KEY-ENTERS Globalità e semplicità nella prima lettura delle caratteristiche del posto di lavoro Movimentazione carichi Movimenti ripetitivi RumoreMicroclimaAgenti chimici organizzazione del lavoro Posture Ecc. NOSI SECONDO LIVELLO DI INTERVENTO: quick evaluation Identificazione rapida della presenza di rischio ASSENTE, elevato (CONDIZIONI CRITICHE) attraverso l’uso di QUICK EVALUATION TERZO LIVELLO DI INTERVENTO. Valutazione analitica del rischio Se dopo la quick evaluation la postazione non risulta ne a rischio assente ne in condizioni critiche procedere con la VALUTAZIONE ANALITICA DEL RISCHIO attraverso l’uso dei modelli di analisi proposti dagli Standard ASSENTE CONDIZIONI CRITICHE DA VALUTARE NO SI NOSI

31 SPERIMENTAZIONE PREMAPPATURA Criticità - In aziende con più mansioni sono necessarie più schede (deve essere utilizzata per analizzare le singole mansioni (gruppi omogenei), consentendo così di concentrare l’attenzione non sull’intero ciclo lavorativo ma su specifiche situazioni di pericolo) - Le parti relative ai movimenti ripetitivi e alla MMC possono creare difficoltà di compilazione a non esperti - La parte relativa al Rischio chimico dovrebbe forse essere meglio sviluppata - Difficoltà a reperire le schede tecniche per la definizione del rischio chimico - Completezza dei FDR? Necessità di integrazione? - Si tratta di uno strumento molto sensibile e poco specifico. - Tende a sovrastimare le situazioni di pericolo

32 SPERIMENTAZIONE PREMAPPATURA Vantaggi - La parte relativa al Rischio chimico permette una prima stima della presenza o meno di inquinanti - Strumento di facile utilizzo. Occorre un PC portatile (o anche solo un palmare) -Serve ad individuare potenziali situazioni di pericolo che devono essere oggetto di successive valutazioni analitiche secondo gli standard di riferimento. Non rappresenta una valutazione dei rischi.

33 Esercitazione

34 ESERCITAZIONE Scopo dell’esercitazione è quello di dare contenuto al ruolo del MC nelle varie fasi che caratterizzano il processo di VdR, considerando le finalità della stessa, le difficoltà organizzative e gestionali che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni, ma soprattutto valorizzandone le competenze professionali nel rispetto della norma e dell’obiettivo strategico della SIMLII di definire il ruolo di “consulente globale” del MC aziendale in tema di tutela della salute e sicurezza.

35 ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITAZIONE Fase a) Tre gruppi in aule separate, con 3 relatori che presentano la stessa introduzione e le modalità di effettuazione della esercitazione: 20’ /30’ Fase b) Esercitazione (durata 60’): organizzare in sottogruppi di 10 (?), che dovranno in via preliminare nominare un coordinatore, a cui viene assegnato il compito di descrivere per un FdR (ES: agenti chimici, cancerogeni, Rumore, vibrazioni e scuotimenti, biologici, da fattori psicosociali, da disergonomie) il contributo del MC nella VdR secondo lo schema prestabilito. Fase c) presentazione dei risultati delle elaborazioni da parte dei coordinatori e discussione con il gruppo allargato (durata 45 ’ )

36 Preso atto del seguente processo di VDR: 1. L’NDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI DI RISCHIO 2. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPOSTI 3. LA VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL’ESPOSIZIONE 4. LA CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO  stima della probabilità che gli effetti sulla salute possano verificarsi 5. UN GIUDIZIO SULLA NECESSITA’ O MENO DI INTERVENTI PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO 6. UN GIUDIZIO SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO NEL TEMPO (SORVEGLIANZA SANITARIA) DEFINISCI IL RUOLO DEL MC INDIVIDUANDO, PER OGNI FASE E PER FdR, DOVE NECESSARIO O POSSIBILE: LE COMPETENZE GLI STRUMENTI LE COLLABORAZIONI I BISOGNI FORMATIVI

37 Scheda per l’esercitazione

38 SINTESI Quello che emergerà dai gruppi di lavoro sarà oggetto di valutazione e di sintesi da parte dei coordinatori con l’impegno di una restituzione ai corsisti e di una presentazione al Direttivo Nazionale SIMLII quale base di discussione per la produzione di un documento di consenso o... BUON LAVORO

39 Note bibliografiche Bartolucci e coll. “Linee Guida per la valutazione del rischio”. SIMLII vol. 9 - 2004 Med. Lav. 2011; 102,1. Monografia dedicata alla Premappatura


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