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CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

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Presentazione sul tema: "CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO"— Transcript della presentazione:

1 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
Legge di stabilità 2015 Modifica art. 3 DL 145/2013

2 Inquadramento L’art. 3 del DL n.145, come sostituito dalla L. 190/2014, prevede il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta fino ad un massimo annuale di euro per ciascun beneficiario, nella misura del 25% o del 50% degli incrementi di spesa nella attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle medesime spese sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al , a condizione che vengano sostenute spese per attività di R&S almeno pari a euro. Credito d’imposta ricerca e sviluppo Ante Legge di Stabilità 2015 Post Legge di Stabilità 2015 Ambito soggettivo Imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro Nessun limite di fatturato per le imprese Ambito temporale Dal periodo d’imposta determinato con apposito decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al e fino a quello in corso al Aliquota del credito d’imposta 50% 25% o 50%

3 Ambito soggettivo Ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DL 145/2013 (art. 3 del DM ), il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese, quindi indipendentemente: Dalla forma giuridica; Dal settore economico in cui operano; Dal regime contabile adottato. Rispetto alla previgente disposizione non è previsto alcun limite di fatturato per le imprese beneficiarie (in precedenza era stato previsto un fatturato massimo di 500 milioni di euro) Quindi, sulla base dei chiarimenti forniti dall’AF con la circolare 20/E del 10 Maggio 2005 al paragrafo 1.1, possono avvalersi del credito d’imposta le imprese in qualsiasi forma costituite, ossia: Persone fisiche esercenti attività commerciale, anche gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; Le società in nome collettivo e in accomandita semplice; Le società di armamento; Le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale; I consorzi tra imprese; Le società per azioni le società in accomandita per azioni; Le società a responsabilità limitata; Le società cooperative e di mutua assicurazione; Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; Gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata; Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. (circ. Fondazione Nazionale Commercialisti del , la quale richiama il DL 29 Novembre 2008)

4 Ambito soggettivo Soggetti esclusi
Secondo quanto previsto dalla norma possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese a prescindere dal regime contabile adottato. Quindi sono incluse anche i soggetti in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/73. (chiarimento dell’AE nella circ. 51/E del 28 Novembre 2011 paragrafo 1.1.) La mancanza di un espresso divieto normativo parrebbe legittimare l’applicazione dell’agevolazione anche da parte di soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutiva. Soggetti esclusi Persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art.32 del TUIR; Gli enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa; I titolari di reddito di lavoro autonomo; Le imprese che svolgono attività di ricerca per conto di terzi. La norma infatti prevede l’esclusiva applicazione alle sole imprese che investono risorse in attività di R&S, sia svolgendola direttamente sia commissionandola a terzi sulla base di specifici contratti. Inoltre la relazione illustrativa allegata al DM 22/05/2015 chiarisce che «nel caso di un’impresa non residente senza SO in Italia, che commissiona un’attività ad altra impresa residente o a SO di un altro soggetto non residente, né la prima, per mancanza del requisito della territorialità, né le seconde possono beneficiare dell’agevolazione». I consorzi e le reti d’impresa che effettuano le attività di ricerca e sviluppo. (posizione in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’AE)

5 Ambito oggettivo – attività di ricerca e sviluppo agevolabili
Sono oggetto delle agevolazioni gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previste dall’art. 3 co. 4 del DL 145/2013 e dall’art. 2 del DM Lavori sperimentali o teorici (ricerca fondamentale): Sono agevolabili «i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette». Si tratta quindi di lavori sperimentali o teorici che non hanno immediati risvolti applicativi, ma che permettono all’impresa di acquisire nuove conoscenze, senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. Ricerca pianificata e indagini critiche: Attività «miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, dei processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi» Nella circolare 20/E del 10 Maggio 2005, l’AE ha chiarito il concetto di innovazione intendendo come «la trasformazione di un’idea in un nuovo prodotto o di un nuovo processo, attraverso l’utilizzo di un insieme strutturato di conoscenze, di tecniche, di azioni e regole utilizzabili per fine pratico». Essa può essere radicale, nel caso in cui il prodotto o processo abbia caratteristiche significativamente diverse rispetto a quelle precedenti o incrementale, quando per effetto della ricerca si ottiene un sensibile miglioramento in termini di prestazioni superiori ovvero di costi inferiori.

6 Ambito oggettivo – attività di ricerca e sviluppo agevolabili
Attività di sviluppo: Possono usufruire del beneficio «l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati». Possono anche trattarsi di attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi ( elaborazione di progetti, disegni, piani, studi di fattibilità purché non destinati ad uso commerciale); realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali a condizione che siano necessariamente il prodotto commerciale finale e abbiano un costo di fabbricazione troppo elevato per poterli utilizzare solo ai fini dimostrativi e di convalida. Inoltre vi rientrano i progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi: Rientrano nell’agevolazione «le attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali» Attività escluse: Non sono agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso.

7 Ambito oggettivo – costi di ricerca e sviluppo agevolabili
L’art. 3 co. 6 del DL 145/2013 (art. 4 del DM ) individua i costi agevolabili ai fini della determinazione del credito d’imposta. Personale altamente qualificato: Sono ammissibili, con aliquota del 50%, le spese relative al «personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, che sia alternativamente: In possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera; In possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico e scientifico, secondo la classificazione UNESCO Isced ovvero di cui all’Allegato 1 al DL 145/2013 (Allegato 3 legge di stabilità 2015)». L’art. 4 co. 1 lett. a) del DM ha precisato che tale personale può essere Dipendente dell’impresa, ad esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali In rapporto di collaborazione con l’impresa (inclusi esercenti arti e professioni), purché svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa. Il costo da considerare è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti e i collaboratori in possesso dei titoli richiesti, vale a dire: L’importo della retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge; In rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo.

8 Ambito oggettivo – costi di ricerca e sviluppo agevolabili
Strumenti e attrezzature di laboratorio: Rientrano tra i costi agevolabili le «quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento di cui al DM , in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a euro, al netto di IVA.» Tali strumenti e attrezzature devono essere acquistati dall’impresa a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisto mediante locazione finanziaria, vanno considerati i canoni nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’art. 102 co. 7 TUIR e in rapporto all’effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. Nel caso di acquisto mediante locazione non finanziaria, si fa riferimento al costo storico risultante da contratto di locazione o da specifica dichiarazione del locatore. Ricerca contrattuale: Sono ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati con: università, enti di ricerca e organismi equiparati; Come chiarito dalla circ. 51/E del 28 Novembre 2011, si tratta di attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Altre imprese, comprese start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012 diverse da quelle che controllano direttamente o indirettamente l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa.

9 Ambito oggettivo – costi di ricerca e sviluppo agevolabili
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese: I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati Membri dell’UE o in stati aderenti allo SEE ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Privative industriali: Altre spese ammissibili sono quelle relative a «competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una tipografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.» Spese per l’attività di certificazione contabile: Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Consiglio sindacale, sono ammissibili entro il limite massimo di euro. Spese escluse: Le spese relative a fabbricati e terreni; Le spese generali; Le spese per i materiali impiegati nell’attività di R&S

10 Soglia minima di costi agevolabili – ambito temporale
Ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DL 145/2013 (art. 5 co. 1 del DM ), il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari a euro. Tale spesa sostenuta deve essere superiore alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al Sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal periodo d’imposta successivo al e fino a quello in corso al

11 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% o del 50% delle spese in R&S sostenute in eccedenza rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al La modalità di determinazione del nuovo credito d’imposta si basa sul meccanismo incrementale, quindi ai fini del calcolo rilevano solamente gli aumenti di spesa rispetto alla spesa per investimenti media del periodo (circ. Federazione Nazionale Commercialisti del 28 Febbraio 2015). Spesa incrementale relativa: Aliquota Personale altamente qualificato Contratti di ricerca «extra muros» 50% Strumenti e attrezzature laboratorio Privative industriali 25%

12 Vincolo della spesa incrementale «complessiva»
La spese incrementale è calcolata come differenza tra: L’ammontare dei costi in R&S sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione; La media annuale dei medesimi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al o nel minor periodo d’imposta decorrente dalla costituzione. Il calcolo va fatto distintamente per ciascun gruppo di spesa Ai fini del calcolo della media dei tre periodi precedenti la circ. 51/E del 28 Novembre 2011 chiarisce che «rientrano gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati nella norma come agevolabili» L’art.5 co.3 del DM dispone che il credito d’imposta è calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi previsti dalla disciplina nei limiti della spesa incrementale complessiva. Essa è la differenza positiva tra: L’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di R&S agevolabili sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione; La media annuale delle medesime spese realizzate nel triennio , ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione, in caso di imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta. Tale approccio incrementale è stata previsto al fine di premiare l’effettivo incremento delle spese per R&S effettuato dalle imprese e permettere di ponderare adeguatamente le situazioni in cui si verifica un decremento negli investimenti. Quindi in tali casi l’agevolazione viene concessa agli incrementi ottenuti ma rapportati alla spesa complessiva sostenuta, cioè tenendo conto anche del decremento. (circ Federazione Nazionale Commercialisti – Relazione illustrativa DM )

13 Calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per le attività di R&S è riconosciuto in misura pari alla sommatoria tra: Il 50% della differenza positiva tra: l’ammontare delle spese sostenute in un periodo d’imposta agevolato per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca «extra muros»; La media delle stesse spese sostenute nel triennio Il 25% della differenza positiva tra: - l’ammontare delle spese sostenute in un periodo d’imposta agevolato attrezzature di laboratorio e privative industriali; - La media delle stesse spese sostenute nel triennio Per un importo massimo di di euro per ogni beneficiario.

14 Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta: È utilizzabile in compensazione mediante modello F24; A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non è soggetto: Ai limiti utilizzazione crediti d’imposta da quadro RU, pari a euro; Al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a euro; Il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a euro. Deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

15 Profili fiscali Gli artt. 3 co. 8 del DL 145/2013 e 6 co. 2 del DM , prevedono che il credito in questione: Non concorre alla formazione del reddito; Non concorre alla formazione della base imponibile IRAP; Non rileva ai fini della determinazione del pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all’art. 61, 96 e 109 co. 5 del TUIR.

16 Obblighi documentali Le imprese che usufruiscono del credito devono conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stata determinata l’agevolazione, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi. Tale documentazione deve essere certificata, da un revisore legale dei conti o dal Collegio sindacale, ed allegata al bilancio. La spesa per la certificazione, ammissibile per usufruire del credito d’imposta, è nella misura massima di euro.

17 Profili contabili Occorre considerare due aspetti:
Il trattamento contabile dei costi di R&S; La rilevazione contabile del credito d’imposta. La normativa non prevede che i costi siano iscritti nelle immobilizzazioni immateriali e quindi capitalizzabili per poter beneficiare dell’agevolazione. In merito anche l’AE con la circ. 46/2008 al paragrafo 3.3, sosteneva «l’ininfluenza del trattamento contabile dei costi sostenuti per R&S, diversi da quelli correlati alla ricerca di base, imputati a Conto economico» Inoltre l’OIC 24 distingue i costi di R&S in: Costi per la ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione): sono costi di periodo e per cui vanno imputati a C.E. nell’esercizio in cui sono sostenuti; Costi per la ricerca applicata e lo sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto): possono essere capitalizzati, quindi iscritti nello S.P., se si verificano alcune condizioni. Ovvero gli oneri devono essere relativi ad un prodotto o un processo chiaramente definiti, riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, recuperabile attraverso i ricavi che nel futuro si svilupperanno a seguito della realizzazione del progetto. Lo sviluppo è invece l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione.

18 Rilevazione contabile dell’agevolazione
Il credito d’imposta per l’attività di R&S può avere natura di: Contributo in conto esercizio, ove le spese agevolate sono state contabilizzate in Conto Economico (OIC 12); Contributo in conto capitale, considerato che i costi possono essere capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (OIC 24). Contributi in conto esercizio Sono componenti dell’esercizio che comportano la riduzione dei costi ed oneri dell’attività caratteristica ovvero di quelle accessorie. Essi vanno rilevati alla voce A)5 «altri ricavi e proventi» del C.E., secondo il principio di competenza e nell’esercizio in cui sorge, con certezza, il diritto a percepirli. Quindi il credito d’imposta potrebbe essere contabilizzato nel bilancio in cui, in base al principio di competenza, i costi sono stati sostenuti, sempre che l’impresa sia in grado di verificare con certezza le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione.

19 Rilevazione contabile dell’agevolazione
Contributi in conto capitale I contributi pubblici, come disciplinati dall’OIC 24, sono erogati alle aziende per la realizzazione di iniziative e di progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali. Essi sono rilevati a C.E. con un criterio sistematico, lungo la vita utile dell’immobilizzazione immateriale. Sono previsti due metodi di rilevazione contabile: Diretto: i contributi sono portati in riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono. Per supponendo un costo dell’immobilizzazione di e un contributo di 1.000, contabilmente avremo: Cassa a Contributo in conto capitale Immob. Immateriale a Cassa Contributo in conto capitale a Immob. Immateriale Il successivo ammortamento sarà fatto sul valore rettificato dell’immobilizzazione. Nel nostro caso quindi su Per cui vengono imputati a C.E., solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

20 Rilevazione contabile dell’agevolazione
Indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati a C.E. nella voce A5 «altri ricavi e proventi» e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di «Risconti passivi». Per supponendo un costo dell’immobilizzazione di e un contributo di 1.000, contabilmente avremo: Cassa a Contributo in conto capitale Immob. Immateriale a Cassa Rilevazione dell’ammortamento sul valore lordo dell’immobilizzazione (supponendo una vita utile di 10 anni) Ammortamento a F.do ammortamento Successivamente, poiché il contributo è una variazione economica positiva pluriennale e quindi è un ricavo da riscontare. Nel nostro caso va riscontato per i 9/10 della vita utile Contributi in conto a capitale a Risconti passivi Rilevazione del contributo di competenza Contributi in conto capitale a Altri ricavi e proventi Quindi sono imputati a C.E. sia gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, sia gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.

21 Cumulabilità con altre agevolazioni
La norma non prevede alcuna specifica disposizione in materia di cumulabilità con altre agevolazioni. Quindi il credito d’imposta è cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca non dispongano diversamente. L’art. 9 del DM , prevede la cumulabilità dell’agevolazione in esame con il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato di cui all’art. 24 del DL 83/2012. Per cui un’impresa nel 2016 potrebbe : Presentare istanza per beneficiare del bonus assunzioni in riferimento ai costi sostenuti per l’assunzione di personale altamente qualificato in possesso di dottorato di ricerca impiegato in attività amministrative non relative ad attività di R&S e ai costi per personale con laurea magistrale impiegato in attività di R&S; Accedere al credito R&S previsto dal DL 145/2013 con riferimento ai costi incrementali 2016 relativi esclusivamente all’assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S.

22 Esempi di calcolo del credito d’imposta – incrementi in tutte le tipologie di costi.
Per cui: La spesa incrementale del gruppo di costi soggetto ad aliquota del 50% è pari a pari alla differenza tra i costi del personale qualificato e contratti con università sostenuti nel periodo agevolato ( ) e la media dei medesimi costi nel triennio di riferimento ( ); La spesa incrementale del gruppo di costi soggetto ad aliquota del 25% è pari al , ottenuta dalla differenza tra i costi per attrezzature di laboratorio e brevetti sostenuti nel periodo agevolato ( ) e la media dei medesimi costi nel triennio di riferimento ( ). Il credito d’imposta spettante è quindi pari a euro derivante dalla sommatoria tra: euro, ossia i l 50% della spesa incrementale del primo gruppo pari a euro; euro, ossia i l 25% della spesa incrementale del secondo gruppo pari a euro. Tipologie di costi Periodo d’imposta 2015 Media 2012 – 2014 Spese incrementali Personale altamente qualificato 50.000 Contratti con università 80.000 30.000 Amm.to attrezzature laboratorio 25.000 Brevetti 70.000 35.000 TOTALE

23 Esempi di calcolo del credito d’imposta – vincolo della spesa incrementale complessiva.
Da quanto sopra, emerge che: La spesa incrementale del gruppo di costi soggetto ad aliquota del 50% è pari a euro, ottenuto dalla differenza tra i costi per il personale qualificato e contratti con università sostenuti nel periodo agevolato ( ) e la media dei medesimi costi nel triennio di riferimento ( ); Il gruppo di costi soggetto ad aliquota del 25% non genera alcuna spesa incrementale, ma un decremento pari a ottenuto dalla differenza tra i costi per attrezzature di laboratorio e brevetti sostenuti nel periodo agevolato ( ) e al media dei medesimi costi nel triennio di riferimento ( ). Tipologie di costi Periodo d’imposta 2015 Media Spese incrementali Personale altamente qualificato 80.000 Contratti con università 90.000 50.000 Amm.to attrezzature laboratorio 25.000 40.000 Brevetti 35.000 60.000 TOTALE

24 Esempi di calcolo del credito d’imposta – vincolo della spesa incrementale complessiva.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione, in tal caso l’imposta dovrebbe spettare nella misura del 50% sulle spese incrementali del relativo gruppo, ma nel limite della spesa massima complessiva. Nel caso in specie, nonostante la spesa incrementale del primo gruppo sia pari a euro, la spesa incrementale è pari a euro ( – ). Pertanto il credito d’imposta dovrebbe essere pari a * 50% = euro

25 Esempi di calcolo del credito d’imposta – società di nuova costituzione
La società è stata costituita nel 2015 e per cui non essendoci una situazione pregressa, le spese sono integralmente agevolabili Di conseguenza il credito d’imposta spettante è pari a euro, derivante dalla differenza tra euro, ossia il 50% della spesa incrementale pari a euro e euro, ossia il 25% della spesa incrementale pari a euro. Tipologie di costi Periodo d’imposta 2015 Media 2012 – 2014 Spese incrementali Personale altamente qualificato Contratti con università 80.000 Amm.to attrezzature laboratorio 25.000 Brevetti 35.000 TOTALE


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