La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"— Transcript della presentazione:

1 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE a cura di federico niccoli

2 PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI
Una pluralità di approcci ai sensi dell'art.117 della Costituzione PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI vivere la norma come risorsa non come limite AUTONOMIA Ripensare alle ragioni fondanti Le scelte didattiche, organizzative,..... delle istituzioni scolastiche Una lettura attenta dei profili giuridico-istituzionali (dalla scuola-apparato alla scuola-servizio)

3 VIVERE LA NORMA COME RISORSA NON COME LIMITE ALL’AZIONE
Occorre partire sempre dalla Costituzione, che è il supremo patto regolativo tra gli Italiani Nello Stato costituzionale l’ordinamento vive non solo di norme, ma anche di apparati finalizzati alla garanzia di diritti fondamentali. In tema di istruzione, poi, la salvaguardia di tale dimensione è imposta da valori costituzionali incomprimibili” (massima estratta da una sentenza della Corte Costituzionale) Significa: PARTIRE DA UN APPROCCIO GIURIDICO ALL’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA , MA NON RESTARNE PRIGIONIERI, PERCHE’ DEBBONO ESSERE COSTESTUALMENTE UTILIZZATE ALTRE CHIAVI DI LETTURA DI NATURA PSICOPEDAGOGICA E SOCIOLOGICA

4 allo Stato alle Regioni LA TRIPARTIZIONE DI COMPETENZE “PER MATERIA”
PREVISTA DALL’ART.117 DELLA COSTITUZIONE VIGENTE ………ED ANCHE DI QUELLA “DEVOLUNDA!” allo Stato alle Regioni alle Istituzioni scolastiche La cosiddetta “entificazione” delle Scuole Soggetto ausiliario in funzione servente (di chi? di che cosa?)

5 LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA
Gli alti tassi di insuccesso scolastico “Prove tecniche” di federalismo Lo stretto rapporto tra formazione e territorio La velocità del cambiamento Le riforme scolastiche in ambito europeo

6 da “Angeli e demoni! Di Dan Brown - Mondadori 2004, pagina 199”
LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA IL RAPPORTO DELORS (UNESCO 1995) Per riuscire nei suoi compiti “”l’educazione deve offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso in perenne agitazione e la bussola che consenta agli individui di trovarvi la propria rotta””, organizzandosi attorno a quattro tipi fondamentali di apprendimento : Imparare ad essere Imparare a fare Imparare a vivere insieme Imparare a conoscere Ai telespettatori della verità non frega un accidenti, vogliono essere “intrattenuti” da “Angeli e demoni! Di Dan Brown - Mondadori 2004, pagina 199”

7 LA COMMISSIONE DEI SAGGI - 1997
LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA LA COMMISSIONE DEI SAGGI La scuola è chiamata a saper “anticipare le domande, i bisogni, i vincoli di un futuro possibile” con coordinate metodologiche salde : creazione di “ambienti idonei all’apprendimento che abbandonino la sequenza tradizionale lezione-studio individuale- interrogazione per dar vita a metodi di insegnamento capaci di valorizzare simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento. Si deve, pertanto, prevedere l’indicazione di traguardi irrinunciabili e una serie succinta di tematiche portanti. Bisogna operare un forte alleggerimento dei contenuti disciplinari a vantaggio di apprendimenti che usino strategicamente contenuti mirati allo sviluppo di abilità trasversali.

8 Profili giuridico-istituzionali
Art.21 Legge di delega cosiddetta legge Bassanini L’autonomia delle Scuole, prevista dalla cosiddetta legge Bassanini , si fonda su 4 elementi, la cui implementazione concorre a realizzarla compiutamente: Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico a tutte le istituzioni scolastiche Dimensionamento delle stesse istituzioni (salvo deroghe per territori montani, piccole isole,… sono state individuate come istituzioni scolastiche autonome quelle con una popolazione scolastica compresa tra i 500 e i 900 alunni Conferimento della dirigenza scolastica ai capi di istituto Riforma degli organi collegiali della P.I. di livello nazionale e periferico

9 Profili giuridico-istituzionali
Gli elementi distintivi dell’istituzione scolastica in regime di autonomia - I personalità giuridica di diritto pubblico Con tale personalità ogni istituzione cessa di essere amministrazione periferica di un apparato centrale, per diventare entità separata, e dunque, autonoma da esso, con una vita propria, propri poteri di azione, propri spazi, proprie responsabilità Elementi costitutivi della persona giuridica sono: a)una organizzazione di persone b)una organizzazione di mezzi c)uno scopo o interesse collettivo determinato e permanente da conseguire d)il riconoscimento formale da parte dello Stato G. De Francesco, voce Persona Giuridica, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XII, pag. 1039

10  I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi

11  La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento delle rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

12  La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

13 L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale

14  L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art.1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzioni di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

15 Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi di istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche

16 Profili giuridico-istituzionali
Gli elementi distintivi dell’istituzione scolastica in regime di autonomia - II rappresentanza legale e autonomia funzionale L’art.1 – 1° comma- del DPR 275/99 esplicita afferma che “”le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa…..””. Discende da questa esplicita qualificazione che risultano affievolite di molto le rigidità del principio di gerarchia tra gli organi statali. nel rispetto delle finalità generali del sistema, la veste giuridica di autonomie funzionali consente alle istituzioni scolastiche una propria peculiarità ordinamentale In questo nuova quadro , il dirigente scolastico si immedesima con l’istituzione scolastica con personalità giuridica di diritto pubblico , ne assume la rappresentanza legale ed esprime comportamenti giuridicamente rilevanti della persona giuridica perde per sempre la configurazione di terminale dell’apparato periferico della P.I. per acquistare una duplice veste: quella di vertice amministrativo dell’istituzione scolastica con la necessaria rappresentanza legale quella di soggetto responsabile della sua gestione didattica ed economico-finanziaria e responsabile, altresì, dei risultati

17 Profili giuridico-istituzionali
Il potere di indirizzo del dirigente scolastico - III Il potere di indirizzo è elemento costitutivo della funzione dirigente nella scuola. Indirizzare significa orientare e dirigere in modo armonico e coerente la propria attività e l’attività di altri soggetti verso il conseguimento di un fine. Il dirigente è, quindi, tenuto a guidare l’istituzione scolastica nella direzione della strategia di scopo propria di essa (art.1 comma 2-dpr 275/99 ===LINK 6 =) coordinamento si traduce nel disporre e assegnare compiti (ad altri soggetti dell’ist. Scol. titolari di altre funzioni) nel modo più idoneo al conseguimento del fine posto Promozione proposte e stimolazioni controllo azione disciplinatrice dell’altrui attività , che deve uniformarsi alla qualità ed al valore del fine da conseguire

18 dalla scuola-apparato
IL D.P.R. 8 MARZO 1999 n° 275 dalla scuola-apparato alla scuola-servizio L’autonomia di cui all’art.21 si qualifica come autonomia didattica, autonomia organizzativa, autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo, autonomia finanziaria e negoziale (regolate dal Decreto 1° febbraio 2001 n°44) Si verifica un radicale passaggio dalla vecchia scuola-apparato (fondata e costruita, anche organizzativamente, sui principi del centralismo, verticismo burocratico e rigidità dei modelli organizzativi) alla nuova scuola-servizio, fondata e costruita sui principi di esatto segno opposto, cioè sui principi del decentramento, dell’autonomia e della flessibilità dei modelli organizzativi. In campo didattico questa sorta di mutazione genetica comporta il passaggio dal vecchio sistema del programma-programmazione, tipico e proprio della scuola-apparato, al nuovo sistema (tipico della scuola-servizio o scuola dell’autonomia) del curricolo, del pof, dello statuto degli studenti, della carta dei servizi di istituto, della trasparenza, efficacia, efficienza e risultati da conseguire. Una rivoluzione di tale portata comporta una profonda rivisitazione critica dei contenuti di merito che sono a fondamento della funzione docente, della funzione dirigente sia nella loro dimensione individuale sia nella loro dimensione collegiale.

19 Le parole chiave dell'autonomia
Per costruire una nave non serve chiedere agli uomini di tagliare molta legna, basta insegnar loro la nostalgia del mare (proverbio cinese) no integrazione separazione relazione isolamento cooperazione confini partecipazione competizione

20 NATURA E SCOPI DELL'AUTONOMIA
Come vedremo più avanti, nel quadro dell'autonomia si può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato. Ma non si può –o quanto meno non si dovrebbe- andare in qualunque direzione . Quella voluta dal legislatore è una cosiddetta “autonomia di scopo” : l’autonomia deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e degli standard di apprendimento e di qualità del servizio scolastico definiti a livello nazionale e alla realizzazione di interventi formativi coerenti con le esigenze di sviluppo delle comunità locali; deve essere , inoltre, finalizzata a garantire il successo formativo degli alunni , coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

21 Il successo formativo degli alunni
È IL FARO al quale bisogna costantemente far riferimento per tutte le azioni connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche si eredita solo il DNA, tutto il resto si sviluppa- Tanner, 1974

22 autonomia didattica (art.4 dpr 275-->link 16)
L'AUTONOMIA POSSIBILE autonomia didattica (art.4 dpr 275-->link 16) Prima di discutere di quel che è possibile fare, val la pena di riflettere sulla metafora dell’iceberg di Michael Schratz direttore del Dipartimento per la formazione degli insegnanti e la ricerca sulla scuola dell’università di Innsbruck “Sappiamo, che soltanto un settimo di un iceberg è visibile. Ebbene, se l’iceberg rappresenta l’organizzazione che affronta il cambiamento (nel nostro caso, la scuola), nella parte superiore, sopra l’acqua, troviamo la normativa che cambia, le discipline, gli obiettivi, i curricoli, il sistema di valutazione degli alunni, gli orari scolastici e così via. Ma sappiamo anche che, in realtà, non è in superficie che il cambiamento avviene , ma in profondità sotto il livello dell’acqua .In superficie abbiamo i contenuti visibili che risultano da un cambiamento avvenuto in profondità nel come ci si relaziona e ci si confronta con e nel cambiamento. Scendendo sempre più sotto il livello dell’acqua vediamo che il cambiamento non può prescindere dalla volontà delle persone coinvolte, dalla loro apertura ( verso l’innovazione e la sua relazionalità), dalla loro motivazione e il loro interesse, dalle cose in cui credono e da quelle verso cui sono scettiche, dalla possibile spinta competitiva tra loro, dallo stress eccessivo a cui possono essere sottoposte, dagli aspetti della loro identità che vengono chiamati in causa e, in fondo all’iceberg, dalle loro stesse paure esistenziali”.

23 IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (con la Buona Scuola : il dirigente scolastico) definisce gli indirizzi generali per le attività scolastiche IL COLLEGIO DEI DOCENTI IL CONSIGLIO DI CIRCOLO e l a b o r a a d o t t a IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA È il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi riflette le esigenze dei contesto culturale,. sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità E’ RESO PUBBLICO E CONSEGNATO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

24 AUTONOMIA DIDATTICA D.P.R. 275 / 99
art. 4.2.a Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività Organizzazione dell’orario del curricolo e delle singole discipline in modo flessibile art. 5.3 ««Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie»» E’ un riconoscimento di vastissima portata all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che possono adottare tutte le forme di flessibilità ritenute più opportune con tre soli vincoli § rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna disciplina (con possibilità, come vedremo appresso, di decurtazioni /aumenti/compensazioni entro il 15%) §         la distribuzione dell’attività didattica non può essere inferiore a 5 giorni settimanali §         rispetto del monte annuale orario degli obblighi di servizio previsti per i docenti dai contratti collettivi nazionali di lavoro

25 AUTONOMIA DIDATTICA D.P.R. 275 / 99
Unità di insegnamento non coincidenti con unità oraria della lezione art. 4.2.b art. 4.2.c Percorsi didattici differenziati, purché nel rispetto delle diversità Possibile superamento dell’unità di ciascuna classe art. 4.2.d ««la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;»» E’ un’ulteriore opportunità di flessibilità : è possibile articolare l’orario settimanale con unità orarie diverse dall’ora e conseguente utilizzazione degli spazi orari che residueranno nell’ambito del curricolo obbligatorio. La presente forma di flessibilità, se adottata, dà diritto in base al CCNI ad apposita incentivazione a carico del fondo dell’istituzione scolastica ««l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104»» E’ una norma di grande civiltà, in quanto attua il principio della cosiddetta “autonomia di scopo” . E’ permesso, anzi è sollecitato, qualunque percorso didattico individualizzato, purché il tutto avvenga nel rispetto del principio di tutte le diversità (problematiche e non) con particolare riferimento all’integrazione degli alunni h. Non si deve attuare alcuna rincorsa ad un efficientismo “di mercato” a scapito delle fasce deboli della popolazione scolastica! ««l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;»» Viene superata, senza esitazioni, la barriera rimasta integra anche con la legge 517/77 (“”ferma restando l’unità di ciascuna classe…..””) . I raggruppamenti degli alunni, anche in verticale, sono lasciati al libero apprezzamento del collegio dei docenti (sempre, ovviamente, con riferimento alla declinazione metodologica e didattica contenuta nel piano dell’offerta formativa)

26 AUTONOMIA DIDATTICA D.P.R. 275 / 99
L’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari art. 4.2.e art. 4.3 Possibili percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività Debbono essere assicurate iniziative di recupero e di sostegno art. 4.4 Anche in questo caso, ampia è l’autonomia didattica dei docenti : la possibilità di diverse articolazioni degli ambiti disciplinari non è regolamentata centralmente E’ un’ulteriore esplicitazione dell’ampia gamma di possibilità offerte di articolazione flessibile dell’attività didattica e dei percorsi formativi Ancora una volta vengono opportunamente richiamati gli scopi generali del sistema nazionale di istruzione. Nell’ambito dell’ampia autonomia di cui godono, le istituzioni scolastiche debbono assicurare: §         iniziative di recupero e di sostegno §         iniziative di continuità §         iniziative di orientamento scolastico e professionale raccordate (-viene rammentata la dimensione territoriale dell’autonomia-) con i progetti degli enti locali Anche rispetto alla valutazione degli alunni , pur nel rispetto degli ordinamenti centrali, si lasciano ampi margini di discrezionalità alle istituzioni scolastiche autonome, perché si scelgano le modalità ritenute più opportune. E' una situazione da tener sotto controllo, perché non poche volte le scuole scelgono modalità "più sbrigative" per gli operatori scolastici con scarsa attenzione alle esigenze della valutazione formativa Individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni

27 AUTONOMIA DIDATTICA D.P.R. 275 / 99
e...per concludere sull'autonomia didattica art. 4.5 ««La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative»» Coerentemente con l'imposta generale dell'autonomia, anche per la scelta dei libri di testo viene superata la fase "sperimentale" prevista dalla legge 517/77 per la scuola elementare e viene estesa a tutti gli ordini di scuola la possibilità dell'adozione di tutti gli strumenti (-compresa, se le parole hanno un senso,la possibilità di non adozione) didattici coerenti con il piano dell'offerta formativa Anche in questo caso, ampia è l’autonomia didattica dei docenti : la possibilità di diverse articolazioni degli ambiti disciplinari non è regolamentata centralmente E’ un’ulteriore esplicitazione dell’ampia gamma di possibilità offerte di articolazione flessibile dell’attività didattica e dei percorsi formativi Ancora una volta vengono opportunamente richiamati gli scopi generali del sistema nazionale di istruzione. Nell’ambito dell’ampia autonomia di cui godono, le istituzioni scolastiche debbono assicurare: §         iniziative di recupero e di sostegno §         iniziative di continuità §         iniziative di orientamento scolastico e professionale raccordate (-viene rammentata la dimensione territoriale dell’autonomia-) con i progetti degli enti locali Anche rispetto alla valutazione degli alunni , pur nel rispetto degli ordinamenti centrali, si lasciano ampi margini di discrezionalità alle istituzioni scolastiche autonome, perché si scelgano le modalità ritenute più opportune. E' una situazione da tener sotto controllo, perché non poche volte le scuole scelgono modalità "più sbrigative" per gli operatori scolastici con scarsa attenzione alle esigenze della valutazione formativa

28 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA D.P.R. 275 / 99
art. 5.1 ««Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.»» L'introduzione al capitolo sull'autonomia organizzativa ribadisce ancora una volta che l'esercizio della libertà progettuale dei docenti non è …." Prescindere", ma deve essere finalizzata alla promozione ed al sostegno dei processi innovativi. E' un'avvertenza da tener costantemente presente per evitare interpretazioni, purtroppo sempre possibili, di retroguardia dell'autonomia delle e nelle istituzioni scolastiche Anche in questo caso, ampia è l’autonomia didattica dei docenti : la possibilità di diverse articolazioni degli ambiti disciplinari non è regolamentata centralmente E’ un’ulteriore esplicitazione dell’ampia gamma di possibilità offerte di articolazione flessibile dell’attività didattica e dei percorsi formativi Ancora una volta vengono opportunamente richiamati gli scopi generali del sistema nazionale di istruzione. Nell’ambito dell’ampia autonomia di cui godono, le istituzioni scolastiche debbono assicurare: §         iniziative di recupero e di sostegno §         iniziative di continuità §         iniziative di orientamento scolastico e professionale raccordate (-viene rammentata la dimensione territoriale dell’autonomia-) con i progetti degli enti locali Anche rispetto alla valutazione degli alunni , pur nel rispetto degli ordinamenti centrali, si lasciano ampi margini di discrezionalità alle istituzioni scolastiche autonome, perché si scelgano le modalità ritenute più opportune. E' una situazione da tener sotto controllo, perché non poche volte le scuole scelgono modalità "più sbrigative" per gli operatori scolastici con scarsa attenzione alle esigenze della valutazione formativa

29 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA D.P.R. 275 / 99
art. 5.2 ««Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»» E' uno dei casi di "autonomia mal esercitata". Molte istituzioni scolastiche, che non si sono sognate di attuare alcuna forma di flessibilità hanno subito approfittato della presente norma per ridurre sostanzialmente il calendario scolastico regionale (ad es. in Regione Lombardia) da 208 giorni al minimo consentito di 200 giorni, reintroducendo i famosi "ponti", a suo tempo aboliti. E' possibile rinvenire ipotesi di illegittimità, sia perché "adattamento" non significa "riduzione", sia perché quasi mai c'è in questi "ponti" un minimo riferimento alle esigenze del POF

30 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA D.P.R. 275 / 99
art. 5.4 ««In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa»» E' un'importante novità, in quanto è possibile sconvolgere la rigidità di ruoli, funzioni, classi di concorso e quant'altro in relazione alla diversità di scelte metodologiche ed organizzative adottate nel POF

31 AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO D.P.R. 275 / 99
art. 6 Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale e' un primo esempio di consorzio di scuole per la ricerca Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11 È l'ipotesi delle sperimentazioni più complesse Autonomia di ricerca

32 CURRICOLI NELL’AUTONOMIA ART. 8 - D.P.R. 275 / 99
L’orario obbligatorio annuale è composto da Una quota nazionale dei curricoli con relativo monte-ore annuale Una quota obbligatoria riservata alle singole scuole con relativo monte-ore gli indirizzi generali del processo formativo;gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli ed il relativo monte-ore annuale;l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline ed attività della quota nazionale del curricolo;gli standard relativi alla qualità del servizio;gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota a loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. le scelte di flessibilità le diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, le efficaci azioni di continuità e di orientamento, le esigenze e le attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti ed alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione

33 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ART. 9 - D.P.R. 275 / 99
Le istituzioni scolastiche 1.realizzano ampliamenti singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerenti con le proprie finalità in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti. 2.arricchiscono i curricoli I curricoli determinati a norma dell’art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali 3.stipulano accordi di programma Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti


Scaricare ppt "DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

Presentazioni simili


Annunci Google