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Gli obblighi di legge relativi al rischio di capovolgimento nei trattori agricoli e forestali Ing. Leonardo Vita l.vita@inail.it INAIL - DTS – VIII U.F.

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1 Gli obblighi di legge relativi al rischio di capovolgimento nei trattori agricoli e forestali
Ing. Leonardo Vita INAIL - DTS – VIII U.F.

2 Rischio di capovolgimento
Riduzione del rischio Infortunio mortale senza telaio di protezione [130 morti/anno in media] 2006 2011 Progettazione, sviluppo e verifica presso il centro ISPESL di Monteporzio di strutture di protezione per vecchi trattori Produzione di 39 schede di progetto per 39 modelli di vecchi trattori tra i più diffusi in Italia 1,7 milioni di vecchi trattori da adeguare con telaio di protezione Linee Guida Ispesl Soluzione Tecnica 2

3 Principali riferimenti legislativi
Le condizioni di stabilità dei trattori agricoli o forestali e i necessari adempimenti corrispondenti sono state nel tempo definite in relazione all’applicazione dei precetti di cui: all’articolo 182 del DPR 547/55 alle Circolari MLPS n. 201 del , n. 209 del alla Circolare MLPS n. 49 del ai DPR n. 212 del , n. 296 del ai Decreti del Ministero dei Trasporti del e del al D.Lgs. 359/99 alla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del alla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del

4 D.P.R. 547/55 Art. 182 Posti di manovra
TITOLO V - MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO Art. 182 Posti di manovra. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: potersi raggiungere senza pericolo; essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.

5 Riferimenti legislativi
Circolari MLPS n. 201 del e n. 209 del Con tali circolari, che facevano seguito ad altre precedentemente emanate (circ. n. 179 del 17 aprile 1972 e n. 193 del 13 ottobre 1972), il Ministero del Lavoro richiamava l’obbligo di installazione dei telai di protezione sui trattori di nuova immissione sul mercato alla data del 1 gennaio 1974 che presentavano le seguenti caratteristiche costruttive: trattori a due assi; montati su ruote; con carreggiata minima superiore a millimetri (carreggiata minima misurata al centro dei pneumatici); peso superiore ad 800 chilogrammi in ordine di marcia. Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e i cosiddetti trattori a carreggiata stretta

6 Riferimenti legislativi
Circolare MLPS n. 49 del Con tale circolare sono state fornite prescrizioni tecniche che si applicavano a tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli o forestali. Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974 dovevano essere muniti di struttura di protezione in caso di capovolgimento.

7 Circolare MLPS n. 49 del Dal punto di vista tecnico tale circolare distingueva i trattori in due fasce di cui indicava le caratteristiche tecniche comuni e specifiche che dovevano essere possedute dai telai di protezione: Caratteristiche comuni Acciaio di qualità non inferiore allo FE 42 C; Ancoraggio al ponte posteriore o al corpo del trattore Collegamenti realizzati a mezzo di mensole o piastre e bulloni, quest’ultimi unificati da Ø 16 mm Luce massima in altezza di 900 mm dal piano superiore del sedile

8 Circolare MLPS n. 49 del

9 Circolare MLPS n. 49 del 2. Caratteristiche specifiche Per trattori con peso superiore a 2,5 tonnellate e carreggiata minima superiore a 1000 mm le dimesioni dei profilati del telaio non devono essere inferiori a mm 120 x 100 x 5 e lo spessore minimo delle mensole e delle piastre non inferiori a 20 mm; Per trattori con peso inferiore a 2,5 tonnellate e carreggiata minima superiore a 1000 mm le dimesioni dei profilati del telaio non devono essere inferiori a mm 80 x 50 x 5 e lo spessore minimo delle mensole e delle piastre non inferiori a 15 mm

10 In questa terza fascia erano inclusi i trattori a carreggiata stretta
Circolare MLPS n. 49 del Per una terza fascia residuale di trattori non fu tecnicamente possibile individuare requisiti univoci, validi nella totalità dei casi, essendovi compresa una grande varietà di macchine, anche di piccole dimensioni, snodate e destinate ad impieghi particolari. Per queste altre era richiamata la necessità di valutare caso per caso la possibilità di conseguire un sufficiente grado di sicurezza adottando strutture del tipo di quelle definite per le altre fasce. In questa terza fascia erano inclusi i trattori a carreggiata stretta

11 DPR n. 212 del Norme di attuazione relative alla omologazione perziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche Allegato 9 – prescrizioni concernenti I dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prova dinamica)

12 DPR n. 296 del Norme di attuazione relative alla omologazione perziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche Allegato 3 – Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche)

13 Decreto del Ministero dei Trasporti del 18.05.89
Norme di attuazione relative alla omologazione perziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche Allegato 2 – Dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta

14 Decreto del Ministero dei Trasporti del 5.08.91
Norme di attuazione relative alla omologazione perziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto corcerne alcuni dispositivi e caratteristiche Allegato 5 – Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta montati anteriormente

15 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
 Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (G.U. 19 ottobre 1999, n. 246) Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, (tale termine, con Legge 1° marzo 2002, n. 39 art. 20, è stato differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato XV del D. Lgs. 359/99) le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente

16 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 Allegato XV
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche 1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro, b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro, ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. …omissis Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

17 Riferimenti legislativi
Circolare del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del Oggetto: Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento. Con la Circolare n° 11 del 13 marzo 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti, relativi alla disciplina e all’uso dei trattori agricoli e forestali. Di fatto con tale circolare il ministero richiama l’obbligo in capo ai fabbricanti di costruire e commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida, vale a dire telai, abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all’interno del volume di sicurezza garantito dal telaio

18 Riferimenti legislativi
Circolare del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del Oggetto: Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali - Applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento. Con la presente circolare il Ministero del Lavoro comunica che le indicazioni fornite nella linea guida ISPESL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 1.3 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 359/99” sezione concernente“Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” - in quanto rappresentano l’aggiornamento dello stato dell’arte - possano: costituire il necessario complemento del contenuto tecnico della circolare 49/81 per le tipologie nella stessa non considerate e, a far data dalla presente, sostituire, per quelle nella stessa prese in esame, le soluzioni a suo tempo prospettate.

19 Riferimenti legislativi
Circolare del Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti del Oggetto: Adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli. Con la presente circolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale, è stata riconosciuta una procedura semplificata, la quale non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione dei trattori agricoli o forestali, che adottano i criteri di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 Tale procedura è contenuta nella Linea Guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008 ”

20 Riferimenti temporali
Si riportano di seguito alcuni riferimenti temporali in termini di adeguamento di trattori agricoli o forestali all’atto dell’immissione sul mercato mediante struttura di protezione in caso di capovolgimento: 1974 – trattori a ruote a carreggiata standard fine anni ’80 (1989) inizio anni ’90 – trattori a ruote a carreggiata stretta metà anni ’90 – trattori a cingoli

21 Circolare n. 44 del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi – requisiti di sicurezza delle motoagricole. Con la presente circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiama l’attenzione degli utilizzatori di motoagricole già in servizio e non dotate di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento che sussiste a loro carico l’obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine possono essere impiegate le indicazioni tecniche presenti nella linea guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008” Lavori completati

22 ACCORDO 22 febbraio 2012 Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. La data di pubblicazione in gazzetta ufficiale è il 12/03/2012 L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale Tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una formazione specifica alla lettera f) è riportato il trattore agricolo e forestale (allegato VIII) I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature in esso riportate devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore

23 Allegato VIII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 – 13 ore) Modulo giuridico – normativo (1 ora) Modulo tecnico (2 ore) Verifica intermedia Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore) Verifica finale

24 Allegato VIII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratico per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 – 13 ore) Modulo giuridico – normativo (1 ora) Modulo tecnico (2 ore) Verifica intermedia Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore) Verifica finale

25 Allegato VIII Verifica intermedia
Consiste in un questionario a risposta multipla riguardo agli argomenti dei due moduli teorici. La prova si intende superata se almeno il 70% delle risposte è corretto. Il superamento della prova consente il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento comporta la ripetizione dei moduli teorici. Verifica finale Consiste nell’esecuzione di almeno due prove pratiche previste dal modulo stesso per i trattori a ruote e due per i trattori a cingoli. Il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico. L’esito positivo delle verifiche unitamente ad una presenza pari al 90% del monte ore consente il rilascio dell’attestato di abilitazione.

26 Modulo giuridico - normativo
Moduli teorici Modulo giuridico - normativo Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo e responsabilità dell’operatore (D.Lgs. 81/08). Modulo tecnico Categorie di trattori Componenti principali (struttura portante, organi di trasmissione, ecc.) Dispositivi di comando e di sicurezza (identificazione e funzionamento) Controlli pre-utilizzo (visivi e funzionali) DPI (protezione udito, vie respiratorie, contatto da prodotti antiparassitari) Modalità d’uso in sicurezza e rischi (capovolgimento, avviamento/spostamento, ecc.)

27 Modulo pratico Componenti principali (struttura portante, organi di trasmissione, ecc.) Dispositivi di comando e di sicurezza (identificazione e funzionamento) Controlli pre-utilizzo (visivi e funzionali) Pianificazione delle operazioni in campo (pendenze, ostacoli, condizioni del terreno) Esercitazioni pratiche (tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo) Guida su terreno in piano senza attrezzature accoppiamento attrezzature portate e semiportate con rimorchio ad uno o due assi in condizioni di carico laterale – anteriore – posteriore Guida in campo con rimorchio ad uno o due assi dotato di dispositivo di frenatura Messa a riposo del trattore

28 Attrezzature diverse Il possesso dell’abilitazione secondo quanto previsto dall’allegato VIII esonera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali nel caso di installazione di attrezzature di lavoro sul trattore per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare, dal possesso di altre abilitazioni previste dall’accordo stesso.

29 Formazione pregressa Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che soddisfino i seguenti requisiti: Durata non inferiore - Modulo teorico - Modulo pratico - Verifica finale di apprendimento Durata inferiore - Modulo teorico - Modulo pratico - Verifica finale di apprendimento aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo Durata qualsiasi - Modulo teorico - Modulo pratico - Senza Verifica finale dell’apprendimento aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale dell’apprendimento

30 Esperienza di lavoro I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.

31 Validità ed aggiornamento
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.


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