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La legge di stabilità 2011 e le altre novità fiscali dott. Roberto Castegnaro.

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Presentazione sul tema: "La legge di stabilità 2011 e le altre novità fiscali dott. Roberto Castegnaro."— Transcript della presentazione:

1 La legge di stabilità 2011 e le altre novità fiscali dott. Roberto Castegnaro

2 Argomenti trattati Roberto Castegnaro La finanziaria o legge di stabilità 2011 Elenchi clienti e fornitori ovvero la nuova Comunicazioni telematiche delle operazioni IVA Altre novità fiscali 2011 Operatori intracomunitari nuovo obbligo di comunicazione Territorialità IVA servizi culturali scientifici didattici Nuovo tasso legale Divieto di compensazione con iscrizioni a ruolo scadute

3 Legge di stabilità 2011 - argomenti Roberto Castegnaro Leasing immobiliare - modifica al regime delle imposte di registro e ipocatastali - Imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare in corso Aumento delle sanzioni – Strumenti deflattivi del contenzioso Regime Iva per le cessioni di immobili Proroghe e disposizioni varie C. 41 - Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina C. 47 - Imposta sostitutiva premi di produttività C. 48 - Proroga agevolazione del 55% per risparmio energetico C. 54 - Detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti

4 Legge di stabilità 2011 - Premessa Roberto Castegnaro La legge finanziaria cambia nome - non cambia invece il pessimo modo di legiferare. Un unico mega-articolo, per facilitarne lapprovazione, ma che non agevola la comprensione. La legge di stabilità 2011 definitivamente approvata in data 7 dicembre 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 297 del 21.12.2010 (Supplemento Ordinario n. 281/L) ed è formata da un solo articolo per complessivamente 171 commi. Salvo diversa esplicita precisazione le relative disposizioni, entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

5 Legge di stabilità 2011 – Leasing immobiliare – Roberto Castegnaro - cè responsabilità solidale fra società di leasing e utilizzatore per il pagamento dellimposta di registro e imposte ipo-catastali; Per parificare il trattamento tributario del contratto di leasing immobiliare ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a quello dei trasferimenti operati con altri strumenti contrattuali, dal 1° gennaio 2011, sono disposte le seguenti modificazioni: - la registrazione dei contratti di leasing immobiliare è facoltativa; - è abrogata norma con la quale si prevedeva che limposta di registro (1%) pagata sui canoni di locazione finanziaria, può essere scomputata dalle imposte ipo-catastali dovute (0,5+1,5%) al momento del riscatto.

6 Legge di stabilità 2011 – Leasing immobiliare – Roberto Castegnaro E previsto ancora, ma di minor interesse: - la riduzione alla metà (dal 4 al 2%) delle imposte ipo-catastali nel caso di cessione di fabbricati strumentali per natura di cui siano parte fondi immobiliari chiusi; - Registro e ipo-catastali fisse, alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile in leasing, o nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore;

7 Legge di stabilità 2011 – Leasing immobiliare – Roberto Castegnaro Leasing immobiliare tabella raffronto regole 2010 e 2011 Leasing immobiliare Descrizione Regole in vigore fino al 31.12.2010dal 1.1.2011 La società di leasing acquista limmobile per concederlo in locazione finanziaria Imp. di Registro fissa 168 Imp. Ipocatastali al 2% (0,5+1,5%) Imp. di Registro fissa 168 Imp. Ipocatastali al 4% (1+3%) (*) Sui Canoni leasingImposta di Registro 1% Nessuna imposta di registro in quanto la registrazione del contratto è solo in caso duso. In caso duso limposta sarà dell1% o 2% su abitativo (**) Allesercizio dellopzione di riscatto dellimmobile Imp. di Registro fissa 168 Imp. Ipocatastali al 2% meno limposta di registro 1% pagata sulle rate del leasing Imp. di Registro fissa 168 Imp. Ipocatastali fisse 168+168. (*) Per i fabbricati strumentali, se la cessione non rientra nel campo IVA le ipo-catastali sono pari al 3% (2+1) stessa misura per i fabbricati abitativi se la cessione è esente art. 10 c. 8-bis o non rientra in campo IVA. (**) Auspicabile una conferma ministeriale, ipotesi di imposta fissa (Busani sole24ore 24.1.11)

8 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. c. 16. In deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti (del contratto di leasing immobiliare) sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastali da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011. La norma citata parla di base imponibile delle ipo-catastali al riscatto dellimmobile che come precisato dallA.F. è pari al valore dellimmobile al momento della stipula del contratto.

9 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro - visto che pago in anticipo – viene concesso uno sconto pari al 4% moltiplicato per gli anni che residuano dalla scadenza del contratto di leasing immobiliare. Quindi sono chiamato a pagare ora (31.3.2011) le imposte ipo-catastali 2% (3% se abitativo) che avrei dovuto pagare al riscatto dellimmobile. - naturalmente come da disciplina previgente dal versamento deduco limposta di registro 1% pagata sui canoni leasing al 31.12.2010

10 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro La data davvio della procedura telematica, per il versamento della nuova imposta sostitutiva, sarà stabilita con un successivo Provvedimento. Circa le modalità di versamento la norma demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011, tale provvedimento è stato emanato in data 14.01.2011 ed è identificato col protocollo n. 6275 /2011. Il provvedimento detta le modalità e le relative specifiche tecniche, previste per il versamento telematico dellimposta sostitutiva dovuta sui contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.

11 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro - tenute al versamento sono le parti contraenti; - lassolvimento dellimposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta lestinzione dellobbligo tributario verso lerario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti.. Il provvedimento non precisa se limposta sostitutiva sul leasing immobiliare, deve essere versata dalla società di leasing o dallutilizzatore ma si limita a precisare che: Soggetti Obbligati

12 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro Non è, invece dovuta limposta sostitutiva per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà. Il versamento dellimposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali è dovuto per i contratti di locazione finanziaria: -aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. - per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dellutilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita. Contratti soggetti allimposta sostitutiva

13 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro Dallimposta così calcolata si scomputa limposta di registro (di cui allarticolo 5 della Tariffa, parte prima, del TU. di registro ( DPR. n. 131/86), corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dellimmobile, ed infine riducendo limporto risultante, di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. il provvedimento conferma la scadenza del pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2011 mediante i servizi telematici dellAgenzia delle Entrate, riprende le disposizioni di legge precisando che: - La misura dellimposta sostitutiva è determinata applicando allimporto corrispondente al valore del bene immobile finanziato laliquota nella misura rispettivamente del: 2 per cento per i fabbricati strumentali; 3 per cento per i fabbricati abitativi. Scadenza e modalità di calcolo

14 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro Viene invece chiarito a pag. 3 del provvedimento, che: Non risulta, più dovuta limposta di registro in relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili in corso alla data del 1° gennaio 2011. Nel calcolo della riduzione, non viene chiarito come considerare le frazioni di anno. Scadenza e modalità di calcolo riepilogo delle modalità di calcolo

15 Legge di stabilità 2011 – Imp. Sost. leasing immobiliare – Roberto Castegnaro Tabella modalità di calcolo DescrizioneCalcoloimporto Imposta sostitutiva lorda sul costo originario Valore x 2% se fabbr. strumentale Valore x 3% se fabbricato abitativo + Dedotto – imposta di registro pagata fino alla data di versamento dellimposta sostitutiva sui canoni leasing al 31.12.2010. 1% dei canoni leasing- Totale parziale= Dedotto una riduzione pari al 4% moltiplicato per i numero degli anni residui di durata del contratto - Importo netto da versare entro il 31 marzo 2011= Foglio calcolo

16 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro C. 18/22 Rimodulazione delle sanzioni sugli istituti deflattivi del contenzioso fiscale C. 17 Introduce modifiche allart. 41-bis dellaccertamento e allart. 54 del testo IVA, il fisco potrà così accertare il contribuente, per la stessa imposta e per lo stesso anno già oggetto di precedente accertamento. Si deroga quindi alla norma che prevedeva tale possibilità solo in caso di sopraggiunti nuovi elementi. Si modificano al rialzo le sanzioni applicabili nei casi di: Maggiori poteri di accertamento

17 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro A decorrere dal 1° febbraio 2011 - Aumentano da ¼ a 1/3 del minimo, le sanzioni previste nei casi di accertamento con adesione. Accertamento con adesione = definizione in contraddittorio con lufficio ( D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) Per quanto riguarda ladesione ai processi verbali di constatazione e ladesione agli inviti al contraddittorio, poiché per questi istituti la penalità in caso di adesione è ridotta alla metà, la sanzione passa da 1/8 del minimo a 1/6 del minimo. Accertamento con adesione Aumentano da ¼ a 1/3 del minimo, anche le sanzioni previste nei casi di rinuncia alla impugnazione di atti di accertamento, di conseguenza se latto non è stato preceduto da un invito o da un processo verbale la sanzione ridotta alla metà diventa pari a 1/6 del minimo. Queste disposizioni si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

18 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro C. 19 - A decorrere dai ricorsi presentati dal 1° febbraio 2011 - Nel caso di conciliazione giudiziale, le sanzioni passano quindi dal 33,33% al 40%. Conciliazione giudiziale = Accordo con lufficio in fase di contenzioso ( D.Lgs. n. 546/92 ) Ravvedimento Operoso Conciliazione giudiziale Vengono rimodulate le penalità che consentono al contribuente di regolarizzare le inadempienze prima che vengano contestate dallamministrazione finanziaria.

19 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro Riportiamo il testo del comma 1 dellart. 13 del D.Lgs. n. 472/97 aggiornato con le nuove penalità applicabili alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: Ravvedimento operoso a)ad un decimo del minimo (10% del 30% = 3%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo (12,5% del 30% = 3.75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

20 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro comma 1 dellart. 13 del D.Lgs. n. 472/97 aggiornato con le nuove penalità 1. La sanzione è ridotta,.......... Ravvedimento operoso c) ad un decimo del minimo (3%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Dal 1° febbraio la regolarizzazione nei 90 gg. costerà 26 euro (258x10%) mentre la relativa imposta dovuta potrà essere regolarizzata versando il 3,75% (30% x1/8).

21 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro Il comma 3 dellart. 16 del D.Lgs. n. 472/97 è modificato con decorrenza dagli atti emessi dal 1° febbraio 2011 Titolo: Procedimento di irrogazione delle sanzioni Definizione atti di irrogazione delle sanzioni 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.. Le sanzioni ivi previste sono modificate da ¼ a 1/3

22 Legge di stabilità 2011 – Accertamenti fiscali e sanzioni – Roberto Castegnaro Il comma 2 dellart. 17 del D.Lgs. n. 472/97 è modificato con decorrenza dagli atti emessi dal 1° febbraio 2011 Titolo: Irrogazione immediata Definizione atti di irrogazione delle sanzioni 1.In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2.E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Le sanzioni ivi previste sono modificate da ¼ a 1/3

23 Legge di stabilità 2011 – R & S – Roberto Castegnaro Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, secondo le modalità stabilite con apposito decreto. Il c. 25 prevede un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca Credito d'imposta per attività di ricerca affidate alle università

24 Legge di stabilità 2011 – Piccola Propr. Contadina – Roberto Castegnaro Lagevolazione prevede che tali operazioni scontino: 1.limposta fissa di Registro e Ipotecaria; 2.limposta catastale pari all1%; 3.l'onorario notarile ridotto a metà. Il c. 41 Rende permanente lagevolazione prevista per lacquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina a regime

25 Legge di stabilità 2011 – Proroga 55% – Roberto Castegnaro Unica novità rispetto alla normativa vigente è la ripartizione della detrazione in dieci anni e non più in cinque.. Con il comma 48 si proroga di un anno, fino al 31.12.2011, lagevolazione del 55% per le spese sul risparmio energetico. La detrazione potrà, però, essere ripartita in dieci anni e non più in cinque.. Proroga agevolazione del 55% per risparmio energetico per il 2011

26 Legge di stabilità 2011 – Regime IVA immobili – Roberto Castegnaro Trascorso tale termine loperazione sarà esente con la conseguenza di dover rettificare lIVA detratta. In particolare avrò: Il comma 86 modifica lart. 10 del testo IVA prolungando da 4 a 5 anni, il periodo, da fine costruzione, entro il quale le imprese costruttrici possono cedere gli immobili abitativi assoggettandoli a IVA. Immobili abitativi - modifica al regime IVA 1. la rettifica della detrazione iva sullimmobile ceduto, che comporta il versamento in ununica soluzione delliva, a sua tempo detratta, per i decimi mancanti al compimento del decennio; 2. lindetraibilità IVA sugli acquisti, in misura corrispondente allincidenza delle operazioni delle operazioni esenti sullammontare complessivo di tutte operazioni effettuate (pro rata); 3. la rettifica della detrazione Iva per gli acquisti di beni ammortizzabili, nel caso in cui la percentuale di variazione del pro rata sia superiore di dieci punti rispetto allanno di originaria detrazione.

27 Legge di stabilità 2011 – Regime IVA immobili – Roberto Castegnaro Poichè i fabbricati sono sempre considerati beni ammortizzabili, Ipotizzando la cessione al sesto anno dalla data di fine lavori, fine lavori 2005 vendita nel 2010, dovrò: 1.restituire i 4/10 dellIVA detratta in fase di costruzione; 2.Incidere sulla detraibilità IVA dellanno (pro-rata). 3.rettificare lIVA detratta sui gli altri beni ammortizzabili se la percentuale del pro-rata di indetraibilità varia di oltre 10 punti rispetto alla % vigente alla fine lavori o nellanno di acquisto. Sulla differenza fra IVA detratta nellanno di acquisto e IVA ricalcolata col nuovo pro-rata, calcolo 1/10 sugli immobili e 1/5 sugli altri cespiti. Immobili abitativi - modifica al regime IVA

28 Legge di stabilità 2011 – Regime IVA immobili – Roberto Castegnaro Ricordo che: - rimane invariata lapplicazione Iva anche, oltre il termini (elevato a 5 anni) per gli immobili abitativi realizzati in attuazione di programmi di edilizia convenzionata a condizione che siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni. - per i fabbricati strumentali rimane, invece, fissato in quattro 4 anni dalla ultimazione dei lavori il termine previsto per la cessione con Iva da parte dellimpresa di costruzione o ripristino. Però per tali fabbricati è comunque prevista per il cedente la possibilità di optare per limponibilità Iva (con applicazione del reverse charge), evitando così i danni sullindetraibilità descritti. Immobili abitativi - modifica al regime IVA

29 Centro Studi Castegnaro f e ni info@interfile.it


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