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DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SANITARIA

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1 DANNI DA MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE SANITARIA
STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

2 MARTINI RODOLFI VIVORI
IL CASO STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

3 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Paziente sottoposto ad intervento chirurgico presso casa di cura per correzione di deviazione del setto nasale da parte di medico libero professionista. Durante l’operazione, a causa del malfunzionamento del bisturi elettrico, il cui elettrodo era stato applicato sulla gamba destra, il paziente riporta ustioni di terzo grado, comportanti postumi permanenti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

4 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma condannano la casa di cura al risarcimento dei danni subiti dal paziente ma non il medico libero professionista. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

5 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Il medico, in primo luogo, non sarebbe stato in grado di percepire il malfunzionamento del bisturi elettrico, perché la parte ustionata, coperta dall’elettrodo, non era visibile, e, soprattutto, una preventiva verifica della funzionalità delle apparecchiature era “inesigibile dal chirurgo”, trattandosi di attività estranea alle sue competenze, dovendo tale controllo essere eseguito dalla struttura che, difatti, era stata condannata. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Sentenza della Corte d’Appello cassata in quanto anche il medico deve considerarsi responsabile su queste basi. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N In via di principio, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di cura. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Il primo contratto (medico-paziente) ha ad oggetto prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Il secondo contratto (paziente-Casa di Cura) ha ad oggetto prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Il collegamento tra i due contratti, per così dire ontologico, che dal piano fattuale assume inevitabilmente rilevanza su quello giuridico, può discendere da eventi contingenti ovvero anche dalla determinazione volitiva delle parti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Si consideri che, di norma, l'individuazione della Casa di cura dove il medico eseguirà la prestazione promessa costituisce parte fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra il paziente ed il professionista, nel senso che ciascun medico opera esclusivamente presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti curati da determinati medici STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Da ciò ne consegue che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Pertanto, da un lato è vero che la natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, dall'altro (confr. Cass. civ., sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556; Cass. n. 14 giugno 2007, n ), comporta che la struttura risponde, ex art cod. civ., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art cod. civ., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N D’altro canto è altrettanto vero che il medico, a sua volta, in virtù della medesima norma, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è responsabile dell'operato dei terzi della cui attività si avvale. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N In definitiva, ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, il quale, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un generale obbligo del medico di controllare gli strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione dell'intervento, il chirurgo operatore ha un dovere di controllo specifico del buon funzionamento della stessa, al fine di scongiurare possibili e non del tutto imprevedibili, eventi che possano intervenire nel corso dell'operazione STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Questioni: A) La responsabilità sanitaria per utilizzo di prodotti difettosi (bisturi, protesi, apparecchiature, e comunque di dispositivi medici e strumentazione sanitaria) B) Le responsabilità delle strutture C) Le responsabilità dei medici STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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QUESTIONI A) La responsabilità sanitaria per utilizzo di prodotti difettosi (bisturi, protesi, apparecchiature, e comunque di dispositivi medici e strumentazione sanitaria) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

19 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
La responsabilità per i danni cagionati da prodotti difettosi è regolata dalla direttiva CEE 85/374 del 25 luglio 1985 (Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) recepita in Italia dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. Tale normativa oggi è stata abrogata e sostituita dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) così come modificato dal D. Lgs n. 221 STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

20 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
La “responsabilità per danno da prodotti difettosi” è regolata in particolare nella parte IV, Titolo II° (artt ) del Codice del Consumo. L’art. 114 statuisce che: “il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

21 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Si tratta di un’ipotesi di responsabilità di natura oggettiva del produttore. Si prescinde dalla colpa del produttore Viene richiesto esclusivamente (art. 120) di provare il difetto, il danno ed il rapporto di causalità tra il fatto (il difetto del prodotto nel nostro caso) e l’evento dannoso (il danno) . La responsabilità (non la colpa) è presunta Favor assoluto per il consumatore STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

22 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Produttore, ai sensi dell’art. 115, 2 bis è: “il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima” (articolo modificato dal D. Lgs. N. 221/2007). Per Produttore, in sintesi, devono intendersi tutti gli operatori della catena di produzione (o fabbricazione) del bene. Del resto, dal momento della consegna del prodotto all’acquirente o all’utilizzatore (i quali potrebbero essere anche operatori commerciali, come i rivenditori) ovvero al vettore per l’invio all’acquirente il fabbricante non può più essere considerato responsabile per “difetti” intervenuti successivamente (vedi anche art. 118 lettera b e 119). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

23 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Responsabilità (sussidiaria) del fornitore (art. 116 ex art. 4 del DPR n. 224/1988) Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

24 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Ai sensi dell’art. 117 Codice del consumo: “Il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”. Tra cui: “a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.” (art. 117 Cod. cons.) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

25 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
La responsabilità oggettiva del produttore può essere esclusa nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 118 del codice del consumo: se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

26 LA RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Deve essere ovviamente lo stesso produttore a fornire la prova del verificarsi in concreto di una di tali ipotesi, come previsto secondo comma dell’art. 120 del codice del consumo (già art. 8 del d.p.r. n. 224/1988). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

27 In ambito medico: D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
Con il D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 di attuazione della Direttiva n. 93/42/CEE del 14 giugno 1993 (come modificato dai D.Lgs n. 332 e n. 37), è stata disciplinata la responsabilità del produttore di “dispositivi medici”. La direttiva è generale, nel senso che si applica a tutti i dispositivi che non rientrano nelle direttive di carattere speciale (vedi ad esempio direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi impiantabili attivi, 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, 2003/32/CEE relativa ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale, ecc.) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

28 In ambito medico: D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46
Con l’espressione “dispositivi medici” il Legislatore intende: “qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto destinato ad essere impiegato sull’uomo” a fini di diagnosi, prevenzione, terapia e controllo di una malattia o per lo svolgimento di indagini cliniche. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 La novità consiste nell’aver predisposto, accanto alla tradizionale area di tutela del consumatore che opera ex post, una volta che il danno si è prodotto, un sistema di sorveglianza svolto da autorità amministrative e privati che tende ad evitare che il danno stesso si produca, agendo, quindi, ex ante. L’art. 3, in particolare prevede che: “I dispositivi medici possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto, sono correttamente forniti e installati, sono oggetto di un’adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformità della loro destinazione” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

30 MARTINI RODOLFI VIVORI
D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 Per quanto riguarda la tutela ex post, si deve rilevare che la menzionata normativa speciale, pur prevedendo sanzioni di carattere amministrativo e penale, non detta specifiche regole in ordine alla responsabilità civile. Pertanto, nel caso di danno provocato da un dispositivo medico potrà in primo luogo invocarsi la disciplina generale della responsabilità del produttore, oggi contenuta nel codice del consumo, o in subordine, la responsabilità extracontrattuale ex art c.c. o comunque quella contrattuale. Non vi sono del resto dubbi che un dispositivo medico possa essere considerato un prodotto. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

31 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Paziente veniva sottoposta ad un intervento di mastectomia radicale per neoplasia mammaria, con conseguente applicazione di una protesi mammaria fabbricata dalla … Corporation e fornita all’ente ospedaliero dalla … S.p.a. Due anni dopo l’intervento la protesi mammaria si svuotava e la soluzione salina ivi contenuta si diffondeva nei tessuti. La paziente, pertanto, conveniva in giudizio la società fornitrice del prodotto e quella produttrice, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti. Quest’ultima, poi, chiamava in causa l’ospedale presso il quale era stato effettuato l’intervento, nonché il medico chirurgo che materialmente aveva proceduto all’impianto adducendo l’inosservanza delle istruzioni e raccomandazioni indicate per la corretta esecuzione dell’operazione. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N In primo grado la domanda veniva accolta nei confronti del produttore e del fornitore della protesi (struttura e medico sono stati assolti). In secondo grado, la Corte territoriale respingeva invece la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

33 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla danneggiata, cassando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corte di Appello in diversa composizione. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

34 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Con il primo motivo di ricorso B.D., in particolare, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 224 del 1988 sostenendo come la pronuncia della Corte di Appello avesse violato il fondamento della normativa posta a tutela del consumatore, stravolgendone lo spirito e il contenuto in quanto “l'onere della prova dell'assenza di difetti incombe in ogni caso sul produttore e non sul consumatore come ha erroneamente ritenuto, stravolgendo lo spirito della norma, il Giudice d'Appello … né può essere soppressa o limitata la responsabilità del produttore con clausole esonerative o limitative della responsabilità come erroneamente ritenuto dallo stesso giudice.”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Secondo la Suprema Corte il motivo è fondato in quanto il secondo comma dell’art. 8 (oggi 120 del CdC) recita: ‘... il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell' art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione". L'articolo 6 – odierno art. 118 del CdC (“Esclusione della responsabilità") citato da detta norma stabilisce che: "1. la responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....". STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N Orbene: “La circostanza che il legislatore abbia incluso nell'onere probatorio a carico del produttore la circostanza di cui al punto b) ora citato, e cioè abbia previsto che sia detto produttore a dover provare che "...il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....", rende impossibile sostenere che un onere siffatto gravi sul danneggiato”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASSAZIONE N In altri termini: “è escluso che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

38 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N “L’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la ratio del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) consiste nell’interpretare il primo comma dell'art. 8 cit. (art. 8. prova 1 . "il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno....") nel senso che detto danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed alla connessione causale predetta) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e cioè ha l’onere di provare che il prodotto (durante detto uso) si è dimostrato difettoso”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

39 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

40 MARTINI RODOLFI VIVORI
CASSAZIONE N La Corte conclude, quindi, affermando il seguente principio di diritto: “L’art. 8 comma primo del D.P.R. n. 244/1988 (odierno art. 120) “va interpretato nel senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8 D.P.R. cit.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione". STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

41 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 La vicenda riguarda la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell’ambito dell’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi dell’art. 3 Direttiva 85/374/CEE, cagionando danni al destinatario della prestazione. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

42 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Il danneggiato, Sig. D, all’epoca tredicenne, è stato vittima, nel corso di un intervento chirurgico presso il CHU di Besançon, di ustioni causate da un difetto del sistema di termoregolazione del materasso riscaldante su cui era stato posto. Il Tribunal administratif di Besançon condannava il CHU a risarcire il danno arrecato al D. L’appello proposto avverso tale sentenza dal CHU veniva respinto. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

43 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Il CHU proponeva quindi ricorso per cassazione avanti al Conseil d’ètat sostenendo che che la sentenza in appello avrebbe violato l’art. 13 della Direttiva 85/374 (sui prodotti difettosi), affermando che detta direttiva non osta all’applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il servizio pubblico ospedaliero è responsabile, anche in assenza di sua colpa, delle conseguenze dannose per gli utenti derivanti dal malfunzionamento di prodotti o di apparecchi utilizzati nell’ambito delle cure fornite. Dalla suddetta direttiva risulterebbe, infatti, che il produttore del materasso dovrebbe essere considerato l’unico responsabile, in quanto, nella fattispecie, debitamente identificato. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

44 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Il Conseil decide di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se, tenuto conto delle disposizioni del suo art. 13 la direttiva consenta l’attuazione di un regime di responsabilità fondato sulla situazione particolare dei pazienti delle strutture sanitarie pubbliche che riconosca loro il diritto di ottenere da dette strutture, anche senza colpa delle stesse, il risarcimento dei danni causati dal malfunzionamento dei prodotti e degli apparecchi da questi utilizzati, ferma restando la possibilità per la struttura sanitaria di esercitare un’azione di regresso contro il produttore. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

45 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 2) Se la direttiva 85/374 limiti la possibilità per gli Stati membri di definire la responsabilità delle persone che utilizzino apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una prestazione di servizi, causando in tal modo danni al destinatario della prestazione. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

46 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 La Corte ha in realtà risposto solo sulla seconda questione (ritenendo assorbita la prima) affermando che: “Nella fattispecie, si deve rilevare che la responsabilità che può gravare su un utilizzatore il quale, come il CHU, impieghi, nell’ambito di una prestazione di cure in favore di un paziente, un prodotto o un apparecchio precedentemente acquistato …, non rientra tra gli aspetti disciplinati dalla direttiva 85/374 ed esula quindi dal suo ambito di applicazione.”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

47 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Infatti: “siffatto utilizzatore non può essere considerato quale partecipante alla catena di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, alla quale … fa riferimento la definizione di ‘produttore’ enunciata all’art. 3 della direttiva 85/374”. Per tale ragione, aggiunge la Corte, l’ente ospedaliero non può: “essere qualificato come fornitore di tale prodotto ai sensi del n. 3 di detto articolo. In particolare, non si può affermare che, nella causa principale, il CHU di Besançon ha fornito al paziente un prodotto destinato ad essere utilizzato da quest’ultimo.” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

48 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Quanto alla coesistenza, accanto al regime di responsabilità istituito dalla direttiva 85/374, di un regime nazionale che preveda la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi (come quello francese), tale coesistenza: “non è idonea a pregiudicare né l’efficacia del suddetto regime di responsabilità del produttore né gli obiettivi principale perseguiti dal Legislatore dell’Unione” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

49 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Anzi: “l’eventuale responsabilità oggettiva del prestatore di servizi, potendo anzi aggiungersi alla responsabilità del produttore derivante dalla direttiva N. 85/374 è idonea a contribuire ad un rafforzamento della tutela del consumatore” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

50 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 Concludendo: “la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell’ambito di una prestazione di servizi quale l’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi dell’art. 3 della direttiva 85/374 e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

51 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA Grande Sezione, , C 495/10 La Direttiva: “non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima.” STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

52 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA , C-203/99 Caso Veedfald Non è contraria a tali conclusioni neppure la precedente decisione in materia della Corte di Giustizia. La vicenda riguarda un signore che era stato ricoverato in un ospedale pubblico danese per essere sottoposto a trapianto del rene. Dopo essere stato espiantato dal donatore il rene veniva sottoposto ad un trattamento con irrorazione dell’organo con un liquido di perfusione. A causa di un difetto di tale liquido il rene diventava inutilizzabile. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

53 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA , C-203/99 Caso Veedfald Sia il laboratorio dove era stato prodotto il liquido che l’ospedale dove il liquido era stato utilizzato erano di proprietà del medesimo ente pubblico danese. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

54 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA , C-203/99 Caso Veedfald In questo caso, la Corte aveva ritenuto applicabile la direttiva sul prodotto difettoso N. 85/374 STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

55 MARTINI RODOLFI VIVORI
CORTE DI GIUSTIZIA , C-203/99 Caso Veedfald Nella decisione del , la Corte ha tuttavia chiarito che nel caso Veedfald: “poiché la persona giuridica la cui responsabilità era chiamata in causa era non solo prestatore del servizio interessato ma anche produttore ai sensi della direttiva N. 85/374, non si poneva affatto … la questione se tale direttiva potesse riguardare anche la responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi prodotti difettosi di cui non sia il produttore”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

56 MARTINI RODOLFI VIVORI
CONCLUSIONI La responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore non rientra nell’ambito dell’applicazione della direttiva europea N. 85/374 (così come ovviamente attuata in Italia oggi dal Codice del Consumo); La normativa della direttiva può invece essere richiamata laddove il prestatore di servizi sia anche “produttore” ai sensi di tale normativa (si pensi alle protesi eseguite dagli odontoiatri, ecc.) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

57 MARTINI RODOLFI VIVORI
QUESTIONI B) Le responsabilità delle strutture STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

58 LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
Le strutture (pubbliche e private, convenzionate o non) sono responsabili, sia contrattualmente che extracontrattualmente, dei danni provocati ai pazienti che si sono a loro rivolti. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

59 LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
“è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene salute” (Cass. Sezioni Unite n. 577) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

60 LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
L’accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto, con conseguente responsabilità ex artt e 1228 c.c.(vedi anche Cass n ; Cass n ; Cass n. 7996; Cass n ; Cass n ; Cass n ; Cass n. 257; Cass n e Cass n. 1620) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

61 LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
Il c.d. contratto atipico di “spedalità” o di “assistenza sanitaria” comprende una serie di prestazioni delle strutture (diagnosi e cura, somministrazione di medicine, disponibilità di personale medico ed ausiliario nonché di attrezzature per la cura, ecc.). STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

62 LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
Oggi dunque la responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato può essere dovuta: - A) per inadempimenti (ivi compresa la mancata acquisizione del consenso informato) imputabili, ex art c.c., ai medici e/o comunque al personale sanitario, non solo dipendente,ma anche ausiliario, STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

63 LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
- B) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art c.c. Ad esempio: apparecchiature carenti o insufficienti; inadeguata asepsi degli ambienti; mancata custodia o sorveglienza del paziente; somministrazione preparati difettosi o nocivi; utilizzo prodotti difettosi, ecc. La responsabilità della clinica può infatti prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento chirurgico STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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QUESTIONI C) Le responsabilità dei medici STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASS N Vicenda in cui una signora veniva colpita da infezione post-operatoria a seguito di intervento di chirurgia estetica di liposuzione agli arti inferiori eseguito presso casa di cura privata per uso di sonda suttrice non adeguatamente sterilizzata. Tribunale e Corte d’Appello condannano in solido sia il medico chirurgo che la casa di cura La Cassazione ha confermato la decisione impugnata sia dal medico chirurgo che dalla Casa di Cura. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASS N Per quanto riguarda il medico chirurgo, in particolare: “Il principio generale emergente dall'art cod. civ., secondo il quale, nell'adempimento dell'obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, è applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, dovendosi esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull'attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell'intervento e in preparazione di esso”. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

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CASS N E’ stata dunque ribadita la responsabilità di un medico chirurgo che aveva effettuato, presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva, un intervento - ritenuto di "routine" - di liposuzione agli arti inferiori ad una paziente rimasta danneggiata in virtù di un'infezione batterica che ne era conseguita, respingendo così il ricorso del medico secondo il quale non avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione all'attività disimpegnata dal personale della clinica per il fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di esercitare qualsivoglia potere di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e concretamente utilizzata, dalla quale si era propagata l'infezione conseguita in danno della paziente. STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI

68 CARENZE INFORMATIVE E RESPONSABILITA’ DEL MEDICO
Nell’obbligo di informazione a carico del medico vi è, tra l’altro, anche il dovere di segnalare le eventuali inadeguatezze della strutture dove l’intervento verrà eseguito: “Il medico che operi all'interno di una clinica privata, ne sia o meno dipendente, ha sempre il dovere di informare il paziente di eventuali carenze o limiti organizzativi o strutturali della clinica stessa (come, nella specie, la mancanza di una adeguata struttura di rianimazione neonatale); ove ciò non faccia, egli risponde in solido con la clinica del danno patito dal paziente in conseguenza di quel "deficit" organizzativo o strutturale, ove possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe avvalso di altra struttura sanitaria”. (Cass n. 3847; in senso conforme Cass n e Cass n. 6318) STUDIO LEGALE MARTINI RODOLFI VIVORI


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