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Format. Snc Introduzione sugli aspetti normativi e ciò che ne consegue. IVA - DIRETTIVA 2010/45/UE.

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Presentazione sul tema: "Format. Snc Introduzione sugli aspetti normativi e ciò che ne consegue. IVA - DIRETTIVA 2010/45/UE."— Transcript della presentazione:

1 Format. Snc format@formatgroup.it Introduzione sugli aspetti normativi e ciò che ne consegue. IVA - DIRETTIVA 2010/45/UE

2 Format Snc. format@formatgroup.it 1)RIFERIMENTI (ALLEGATO ALLA PRESENTAZIONE): Note esplicative Norme sulla fatturazione dell'IVA (Direttiva 2010/45/UE del Consiglio) 2) NORMATIVI - Introduzione di norme relative allapplicabilità dei regimi dellIva egli scambi tra soggetti passivi dellIva -- Introduzione dellIva per cassa -- Fattura semplificata 3) DI SEMPLIFICAZIONE - Slancio della fattura elettronica

3 Normative: 01/01/2013 in via di recepimento Di semplificazione e di processo: Dal 01/01/2013 al ……………… Format. Snc format@formatgroup.it

4 - Normalizzazione ed armonizzazione delle normative - Incoraggiamento alluso della fattura elettronica Format. Snc format@formatgroup.it

5 IVA PER CASSA… Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

6 IL MODELLO ATTUALE DL 185/2008 In vigore fino al 30/11/2012 Regime facoltativo Applicazione opzionale «operazione per operazione» Tetto massimo accesso: volume daffari annuo minore o uguale a 200.000 CEDENTE CESSIONARIO Per cassa Per competenza Per cassa Versamento Detrazione Al ricevimento del pagamento da parte del cessionario ovvero trascorso un anno dalla effettuazione delloperazione, a meno che il cliente sia stato sottoposto a procedure concorsuali o esecutive A prescindere dal pagamento dei propri fornitori Solo previo pagamento del fornitore in regime di cassa ovvero trascorso un anno dalla effettuazione delloperazione Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

7 IL NUOVO MODELLO DL 83/2012 In vigore dall 1/12/2012 Regime facoltativo Applicazione a tutte le operazioni effettuate Va esercitata apposita opzione Tetto massimo accesso: volume daffari annuo minore o uguale a 2.000.000 CEDENTE CESSIONARIO Per cassa Per competenza Per cassa Versamento Detrazione Al ricevimento del pagamento da parte del cessionario ovvero trascorso un anno dalla effettuazione delloperazione, a meno che il cliente sia stato sottoposto a procedure concorsuali Solo previo pagamento del proprio fornitore ovvero decorso un anno dal momento in cui limposta è diventata esigibile Ammessa dal momento di effettuazione delloperazione a prescindere dal pagamento (vedi oltre) Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

8 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLOPERAZIONE Operazione EffettuataMomento di effettuazione Cessione di beni immobiliMomento della stipula del contratto Cessione beni mobiliMomento della consegna o spedizione Cessioni di beni immobili o beni mobili i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente Momento in cui si producono tali effetti e comunque, nel caso di beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione Prestazione di serviziMomento del pagamento del corrispettivo Emissione della fattura, in tutto o in parte, prima che loperazione si consideri effettuata Al momento dellemissione della fattura per la parte fatturata Pagamento di un acconto, in tutto o in parte, prima che loperazione si consideri effettuata Al momento del pagamento dellacconto per la parte pagata Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

9 ESERCIZIO DELLOPZIONE La modalità di esercizio dellopzione o revoca del nuovo regime devono essere fissate dallAgenzia delle Entrate con un apposito provvedimento. Lopzione ha effetto: a partire dal 1° gennaio dellanno in cui è esercitata; ovvero in caso di inizio dellattività in corso danno, dalla data di inizio dellattività. Le operazioni già liquidate al 31.12 dellanno precedente quello di esercizio dellopzione sono escluse dalla disciplina in esame Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

10 REVOCA O DECADENZA DELLOPZIONE Nel caso in cui il volume daffari superi, in corso danno, il limite di 2.000.000 il regime dellIva «per cassa» cessa con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello di superamento Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

11 OPERAZIONI ATTIVE (La liquidazione dellIva per cassa si applica relativamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi Iva (quindi non a privati). LIva per cassa Non può essere applicata nei seguenti casi: 1. Il cedente o prestatore si avvale di «regimi speciali di determinazione» dellIva, precisamente: regime «monofase» (art.74, co. 1, D.P.R. 633/1972) quale ad esempio, editoria, salI e tabacchi, fiammiferi, ecc.; regime del margine dei beni usati (art. 36, D.L. 23 febbraio 1995, n.41) regime delle agenzie di viaggi e di turismo(art.74-ter, D.P.R. 633/1972) 2. lacquirente o committente assolve limposta mediante lapplicazione del «reverse charge»; 3. lacquirente o committente è un soggetto privato; 4. per le operazioni con «Iva ad esigibilità differita» disciplinate dallart. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 enti pubblici). Sulle fatture attive indicare: «Operazione soggetta al regime Iva per cassa di cui allart.32-bis, D.L. 83/2012» Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

12 OPERAZIONI PASSIVE Lart. 3 del decreto attuativo prevede che sono escluse dal differimento della detrazione dellIva a credito le seguenti operazioni: LIva per cassa Non può essere applicata nei seguenti casi: acquisti di beni e servizi soggetti a Iva con il metodo del reverse charge (Art.17 D.P.R. 633/72, per esempio micro - processori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione, telefoni cellulari, rottami, ecc.); acquisti intracomunitari; le importazioni; le estrazioni di beni dai depositi Iva. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

13 Fac simile: calcolo – liquidazione IVA per cassa (+) Iva relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo (-) Iva relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo il cui corrispettivo non è stato riscosso (+) Iva relativa alle fatture emesse nei precedenti periodi e riscosse in questo (-) Iva detraibile relativa alle fatture registrate nel periodo (-) Iva relativa alle fatture di cui al passaggio precedente il cui corrispettivo non è stato pagato (+) Iva relativa alle fatture registrate nei precedenti periodi e pagate in questo periodo Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

14 REGOLE DI FATTURAZIONE FATTURAZIONE ATTIVA Per cessione di beni e prestazioni di servizi Deve riportare: La dicitura «inversione contabile» per le prestazioni non territoriali quando il cessionario/committente è stabilito nellUE, ovvero se extracomunitario «operazione non soggetta». Indicazione obbligatoria della partita Iva del cessionario/committente nazionale o UE, ovvero codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste privata. Fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo alleffettuazione, anche per i servizi, come per i beni, purché individuabili attraverso idonea documentazione. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

15 FATTURAZIONE SEMPLIFICATA Per operazioni fino ad 100 limite elevabile ad 400. Possibilità di indicare solamente il codice fiscale o la partita Iva. Non è necessario riportare la base imponibile, ma è sufficiente il corrispettivo complessivo e limposta. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

16 Lesigibilità dellimposta è fatta coincidere con lemissione della fattura o al più tardi con il 15 del mese successivo alleffettuazione della cessione. In caso di mancata ricezione della fattura dalloperatore UE: il soggetto nazionale che non dovesse ricevere la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione delloperazione, deve provvedere in via autonoma, entro il 15 del terzo mese successivo, ad emettere la relativa (auto) fattura onde regolarizzare lomissione del fornitore. SCAMBI INTRACOMUNITARI Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

17 Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

18 Lobiettivo principale della direttiva è eliminare oneri e costi che ostacolano il ricorso alla fattura elettronica da parte delle imprese. A tale scopo, la direttiva stabilisce che ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare lautenticità dellorigine, lintegrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ma che significa? Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

19 Non vi sono più soltanto la trasmissione elettronica dei dati (EDI) e la firma elettronica avanzata … …. ma molto di più, vediamo nella pratica: Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

20 Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Disposizioni attualiNuova direttiva in fase di recepimento Regole comuni sulla fatturazione elettronica molto restrittive e vincolanti. Massima libertà degli operatori. Possibilità in capo allAmministrazione Finanziaria di effettuare i controlli. Incoraggiamento delluso dello strumento elettronico per la fatturazione. Soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e allarchiviazione dei documenti dematerializzati.

21 Come è evidente, tale favore del legislatore comunitario rispetto allutilizzo dello strumento elettronico è da riscontrare nella possibilità per talune imprese, di ridurre - attraverso la fatturazione elettronica – i costi oltre che a renderle maggiormente competitive ed efficienti. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

22 - Competenza e tempestività nelle risposte per laspetto normativo - Investimento in infrastrutture per contribuire all incentivazione alluso della fattura elettronica - Approcci tecnico economici corretti sul corrollario di processo che il recepimento della normativa imporra. - In due parole, SOLUZIONI ………. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

23 L Agenzia delle Entrate ha aperto un forum pubblico dove sono stati raccolti i contributi da tutti gli enti interessati (e non solo) che potrebbero ulteriormente modificare alcuni termini del decreto attuativo. Ecco quanto riportato nella sezione specifica. Associazioni economico-professionali, le Università, i Professionisti e i Privati interessati sono invitati a trasmettere entro il 25 settembre 2012 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini del recepimento. Per il corretto invio dei contributi è necessario rispondere, entro 24 ore, allemail che verrà inviata a completamento della procedura. La partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali decisioni del Dipartimento delle finanze. Una sintesi degli esiti sarà pubblicata al termine della consultazione. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

24 Proseguono alla luce delle normative in via di Introduzioni i lavori del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica. Al Forum partecipano lAgenzia delle entrate, il Ministero delle Finanze, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), il Politecnico di Milano, e numerosi altri stakeholder in rappresentanza degli interessi del mondo delle imprese e della pubblica amministrazione. Il Forum nazionale si coordina poi con quello istituito a livello europeo che ha il compito di portare avanti le medesime iniziative sullintero territorio dellUnione. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

25 Convegno annuale CBI 2012 Ti aspettiamo a Roma, il 22 e 23 novembre, presso Palazzo Altieri (Piazza del Gesù, 49), alla decima edizione di " CBI 2012 - Corporate Banking, e-Billing e Fattura Elettronica ", il grande evento internazionale su Corporate Banking Interbancario, Fattura Elettronica, servizi a supporto della Pubblica Amministrazione e sistemi di e-Billing. www.cbi-org.eu www.cbi-org.eu, www.abieventi.itwww.abieventi.it Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it Come tutti sappiamo le Banche hanno investito molto in infrastrutture delegate al supporto delle aziende che intendono adottare la fattura elettronica non a caso ecco i temi del Convegno Annuale

26 Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate Considerando 10 della direttiva 2010/45/UE Come gia detto nuova definizione di fattura elettronica art.217 e scelta dei modi con cui assicurare autenticità dellorigine, integrità del contenuto e leggibilità art.233 par,1. - Controlli di gestione :art.233 par.1 secondo comma - Pista di controllo affidabile : art.233 par.1 secondo comma - Archiviazione di fatture :cfr. documento d3 ….. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

27 Riferimento: considerando 10 della direttiva 2010/45/UE Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità. I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni e/o prestazioni, assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

28 Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, quarto comma: "Integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non sia stato alterato. Il fatto che il contenuto della fattura non sia stato alterato (integrità del contenuto) non dipende dal formato di una fattura elettronica. Purché il contenuto della fattura previsto dalla direttiva IVA resti invariato, il formato in cui il contenuto è riportato può essere convertito in altri formati. Ciò consente al destinatario, o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.

29 Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

30 Il controllo di gestione è un concetto molto ampio. È il processo creato, attuato e aggiornato dai soggetti (amministrazione, personale e proprietari) cui spetta fornire una garanzia ragionevole riguardo all'informativa finanziaria, contabile e regolamentare, oltre al rispetto dei requisiti giuridici. Nello specifico, nel contesto dell'articolo 233, va inteso come il processo con il quale un soggetto passivo crea, attua e aggiorna una garanzia di livello adeguato riguardo all'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente della fattura (autenticità dell'origine); al fatto che il contenuto relativo all'IVA non sia stato alterato (integrità del contenuto); alla leggibilità della fattura dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

31 I controlli di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all'attività e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero e del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/destinatari. Se pertinenti, devono essere presi in considerazione anche altri fattori. Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi. L'importanza attribuita ai documenti giustificativi deve tenere conto di fattori quali il grado di indipendenza dell'emittente dei documenti giustificativi rispetto al soggetto passivo e il peso attribuito a tali documenti nel processo contabile. Un aspetto importante di questo tipo di controllo di gestione è che la fattura viene verificata come documento rientrante nell'ambito del processo di gestione e di contabilità e non viene trattato come un documento indipendente a sé stante. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

32 Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma: Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

33 In ambito contabile, una pista di controllo può essere definita l'iter documentato di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario come un ordine d'acquisto, fino al suo completamento, rappresentato per esempio dalla registrazione finale nei conti annuali, e viceversa, che costituisce l'anello di collegamento tra i vari documenti nel processo. Una pista di controllo comprende i documenti originari, le operazioni eseguite e i riferimenti al legame tra di essi. Una pista di controllo può essere definita affidabile quando il legame tra i documenti giustificativi e le operazioni è facile da seguire (avendo a disposizione informazioni sufficienti per collegare i documenti), conforme alle procedure stabilite e tiene conto dei processi che si sono effettivamente svolti. A tale scopo possono essere utilizzati, per esempio, documenti di terzi (come gli estratti conto bancari), documenti dell'acquirente/destinatario o del fornitore/prestatore (documenti di seconde parti) e controlli interni (per esempio, la separazione delle funzioni). Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

34 - Attenzione massima allintroduzione ed applicazione delle nuove normative: - Alimentare ed incoraggiare la diffusione della fattura elettronica (con le nuove modalità e declinazioni). -lintroduzione di termini come controllo di gestione e pista di controllo nellambito normativo fa convergere definitivamente in logiche per processi le esigenze dei gestionali (compresi quelli italiani )produttori nazionali e loro canali di distribuzione saranno pronti? -- In particolare riguardo al controllo di gestione e alla pista di controllo affidabile, viene sottolineata la proporzione degli strumenti alla consistenza del soggetto passivo e alla consistenza della transazione. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

35 Un Dms entry può essere unefficace risposta in termini commerciali, un prodotto con un costo molto contenuto e un target smart,, che preservi le funzionalità del Dms e soprattutto lintegrazione con il mondo Ad Hoc (nel ns. caso). LOGO INFINITY DMS ENTRY. Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

36 Funzionalita di integrazione possono rendere i prodotti di archiviazione quasi trasparenti agli utilizzatori sia nella fase di creazione della pista di controllo affidabile sia nella fase di utilizzo della stessa. Ad esempio: Con INFINITY DMS EASY WEB SERVICES infatti : La famiglia dei prodotti AD HOC puo richiamare direttamente il sistema documentale per caricare le classi documentali in AD HOC e archiviare e ricercare i documenti. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

37 Richiamiamo e torniamo ad alcuni concetti: 1) il soggetto passivo deve creare una pista di controllo …. 2) Il soggetto passivo deve introdurre un controllo di gestione... 3) … deve essere rapportata alle dimensioni del soggetto passivo e della transazione Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

38 Sicuramente no, o meglio, no se vogliamo rendere fruibili ed accessibili le soluzioni. Sarà necessario preconfigurare e rendere molto easy (anche in fase implementativa) configurazioni per piccole aziende con basse complessità e con budget limitati. Sarà necessario disporre di alta capacità di analisi e di gestione dei processi per le realtà articolate che gestiscono operazioni complesse ed economicamente rilevanti. CHI MEGLIO DI FORMAT POTRA SODDISFARE UQETSI REQUISITI? ANNI DI ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI PROCESSI, SVARIATE CASE HISTORY LEGATE ALLINTRODUZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI E DI WORKFLOW IN ORGANIZZAZIONI MOLTO COMPLESSE:… Carlo Bosticco-Format. c.bosticco@formatgroup.it

39 ALTRE NOVITA NORMATIVE: DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

40 Art. 62 D.L. 24 gennaio 2012 disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli Normativa di riferimento: Art. 62 comma 3 della legge del 24 marzo 2012 n°27 convenzione in legge con modificazioni del D.L. 24 gennaio 2012 n°1 G.U: del 24 marzo 2012. Circolare del giorno 22 ottobre 2012 n° 212/2012 Ambito di applicazione: « Cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana». Si applica a tutti i contratti tra soggetti imprenditoriali che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ossia a tutti i contratti di compravendita di beni conclusi tra soggetti (persone fisiche o giuridiche) la cui attività comprenda lacquisto e la vendita di prodotti agricoli e alimentari. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

41 MOTIVAZIONI DELLA NUOVA NORMA Questa nuova normativa ha introdotto una disciplina per porre rimedio alla sproporzione di potere contrattuale che vi è tra i produttori agricoli e agroalimentari ed i soggetti, diversi dai consumatori finali, ai quali cedono i loro prodotti (normativa europea). a) Intervenire sul grave problema rappresentato dalle lunghe dilazioni di pagamento. b) Vincere la concorrenza (a volte anche sleale) del potere contrattuale della grande distribuzione, che schiaccia le piccole e medie imprese. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

42 NUOVI OBBLIGHI LOBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA Per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari, ad eccezione delle cessioni effettuate nei confronti dei consumatori finali. Per forma scritta si intende «qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli». LA REVISIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO Massimo 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci. Tale termine legale decorre dallultimo giorno del mese in cui lacquirente ha ricevuto la fattura avente data certa, in mancanza di tale data certa il termine decorre dallultimo giorno del mese di consegna dei prodotti. Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti sia nel contratto quadro/nellaccordo interprofessionale sia nei seguenti documenti purché questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti/accordi: contratti di cessione dei prodotti documenti di trasporto/consegna fatture ordini di acquisto I contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di nullità essere stipulati in forma scritta e devono riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

43 I documenti di trasporto, consegna, e le fatture integrati con tutti gli elementi richiesti dal D.L. liberalizzazioni, devono riportare la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui allarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - Direttiva 2011/7/UE Con riferimento alla fattura Vi segnalo, quegli elementi, che a mio parere andrebbero inseriti nella stessa affinché questa possa sostituire il contratto scritto (il riferimento è alla "Fattura fornitore"): la qualità o le caratteristiche particolari dei beni e l'indicazione che si tratta di beni deteriorabili o non deteriorabili; l'indicazione che alla vendita si applica l'art. 62 del DL 1 (a tale scopo dovrà essere indicata sul documento la seguente frase: Assolve gli obblighi di cui allarticolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - Direttiva 2011/7/UE ); suggerisco di apporre una firma per accettazione sulla fattura o sulla bolla di consegna (assumendo queste ultime la natura di "contratto"); specificare se la vendita avviene nell'ambito di un contratto (nel qual caso specificare la durata) ovvero solo per un'unica consegna; misura degli interessi di mora (la stampa specializzata concorda nel ritenere un tasso inferiore a quello legale "indice" di concorrenza sleale). Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

44 per prodotti agricoli si intendono tutti i prodotti provenienti da aziende agricole (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti della floricoltura, cereali, ortaggi, frutta, paglia, foraggi ecc…), compresi gli alimenti preparati per gli animali, quindi i mangimi e gli integratori. per prodotti alimentari si intendono, invece, tutti quelli che possono essere ingeriti da un essere umano. sono esclusi dalla disciplina in esame i conferimenti di prodotti: agricoli/alimentari effettuati alle cooperative da parte dei soci delle cooperative stesse; agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori da parte dei soci delle organizzazioni stesse; ittici effettuati tra imprenditori ittici. Non rientrano altresì nel campo di applicazione citato «le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito» Prodotti interessati: Prodotti esclusi: Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

45 ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVE DISPOSIZIONI Art. 62, comma 1, DL n° 1/2012 Obbligo della «forma scritta» e dellindicazione della durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, nonché del prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Ai contratti stipulati dal 24/10/2012. I contratti in essere al 24/10/2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti entro il 31/12/2012. I contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24/10/2012, vanno adeguati per la campagna agricola successiva. Art. 62, comma 2 e 3, DL n° 1/2012 Divieto di «condotte sleali» e termini di pagamento. A decorrere dal 24/10/2012, con riferimento anche ai contratti in essere a tale data a prescindere dagli eventuali adeguamenti. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

46 SANZIONI VIOLAZIONE DELLOBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO E CONTENUTO DELLO STESSO Sanzione da 516 a 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. IN CASO DI CONDOTTA SLEALE Sanzione da 516 a 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti. IN CASO DI RITARDO DEI PAGAMENTI Sanzione da 516 a 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo. Tali sanzioni possono essere accertate da parte della AGCM, sia d'ufficio, sia su "segnalazione di qualunque soggetto interessato" (Confcommercio) Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

47 ALTRE NOVITA NORMATIVE IN TEMA DI RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

48 QUADRO NORMATIVO Materia di responsabilità solidale negli appalti relativamente a ritenute da lavoro dipendente ed Iva Art. 2 co 5 - bis. D.L. 2.3. 2012 n°1 conv. con modifiche dalla L. 26.4.2012 n°44 (decreto semplificazioni fiscali) Art. 1B - ter D.L. 22.06.2012 n° 83 conv. Con modifiche dalla L. 7.8.2012 n° 134 (decreto sviluppo 2012) C.M. 8.10.2012 n° 40/E Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

49 PREMESSA Questa nuova disciplina sta ponendo serie difficoltà agli operatori. Sono ancora molto numerosi i dubbi interpretativi. Tra i più urgenti, lindividuazione degli operatori e dei settori economici coinvolti. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

50 DEFINIZIONE DI APPALTO Lappalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unopera o un servizio verso un corrispettivo in denaro Art. 1655 c.c. - DellAppalto Lappaltatore non può dare in subappalto lesecuzione dellopera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente Art. 1656 c.c. - Subappalto Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

51 PARTI INTERESSATE Committente o Appaltante Subappaltatore Appaltatore/Subappaltante Colui che ordina lesecuzione dellappalto Colui che prende in subappalto Colui che prende in appalto o da in subappalto Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

52 RESPOSABILITA SOLIDALE In materia di ritenute da lavoro dipendente ed IVA relative al contratto di appalto o subappalto, lappaltatore risponde del mancato pagamento delle ritenute da lavoro dipendente ed IVA da parte del subappaltatore; il committente risponde con una sanzione amministrativa da 5.000 ad 200.000 Committente o Appaltante Subappaltatore Appaltatore/Subappaltante Responsabilità «solo» di una sanzione amministrativa, pecuniaria da 5.000 ad 200.000 Responsabilità solidale piena sul pagamento delle Ritenute dacconto da lavoro dipendente ed IVA Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

53 MODALITA PER EVITARE LA RESPOSABILITA SOLIDALE -Asseverazione da parte di: CAF Dottori Commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro Periti ed esperti tributari iscritti allAlbo CCIAA Associazioni Sindacali di categoria Centri di Assistenza fiscale per limprese Altri incaricati individuati con decreto del Ministero dellEconomia e della Finanza -Dichiarazione sostitutiva ex DPR 28.12.2000 n° 445 rilasciata direttamente dallappaltatore o dal subappaltatore Le dichiarazioni devono contenere: il periodo nel quale lIVA relativa alle fatture inerenti ai lavori eseguiti è stata liquidata, specificando leventuale debito di imposta; se rientra in tali casi, indicazione di applicazione del reverse charge o del regime IVA per cassa; il periodo nel quale le ritenute sui redditi da lavoro dipendente sono state versate o compensate; gli estremi dei modelli F24 con i quali sono state versate o compensate l IVA e le ritenute dacconto su redditi da lavoro dipendente inerente allappalto o subappalto; laffermazione che lIVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. Rilascio di: Oppure di: I committenti o gli appaltatori possono sospendere i pagamenti se non ricevono le dichiarazioni di cui oltre Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

54 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________________ il _______________ Codice Fiscale ________________________________________________________________ residente in __________________________________________________________________ Via __________________________________________________n.______ cap ___________ abilitato allesercizio della professione di cui allart.3, co.3. lett. a) del DPR del 22 luglio 1998, n.322, in quanto iscritto allOrdine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di ______________ con il n. _______________ con studio in ___________________________________________ relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data _________________ tra lappaltatore* _________________________ e il subappaltatore* __________________________________ ATTESTA ALLA DATA DEL _______________ Che il/la _____________________________________________________________________, subappaltatore/rice* ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nellesecuzione del contratto di cui sopra, come di seguito elencati**: 1. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento _____________________ _______________________ ____________________ 2. Codice Fiscale Importo ritenute Irpef anno e mesi di riferimento _____________________ _______________________ ____________________ Totale n. lavoratori Importo tot. ritenute Irpef _____________________ _______________________ Estremi dei versamenti 1. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito ___/___/___ ___________ ___________________________ n. ___ del _______ 2. gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito ___/___/___ ___________ ___________________________ n. ___ del _______ Totale Importo versato Importo relativo al singolo subappalto ___________ ___________________________ Data, lì _________________________ Timbro professionale Firma………………………………… * Se lattestazione riguarda gli obblighi dellappaltatore ed è destinata al committente, a subappalto sostituire appalto, a subappaltatore sostituire lappaltatore e a lappaltatore sostituire il committente. ** Cè da augurarsi che lindicazione dei singoli nominativi possa essere ritenuta non necessaria Fac simile: lattestazione del consulente del lavoro da «Il Sole 24 ore» del 26/9/2012 Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

55 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________________ il _______________ Codice Fiscale ________________________________________________________________ residente in __________________________________________________________________ Via __________________________________________________n.______ cap ___________ abilitato allesercizio della professione di cui allart.3, co.3. lett. a) del DPR del 22 luglio 1998, n.322, in quanto iscritto allOrdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di _______________________ con il n. ________________ Sezione A/Sezione B con studio in ____________________________________________________________________________ relativamente al contratto di subappalto* stipulato in data _________________ tra lappaltatore* _________________________ e il subappaltatore* __________________________________. ATTESTA ALLA DATA DEL _______________ Che il/la _____________________________________________________________________, Subappaltatore/rice* ha correttamente registrato ai fini Iva la fattura emessa n.______________ del _________________ per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione Iva del periodo di competenza. Lammontare complessivo dellimporto Iva liquidato in tale periodo è pari ad _____________ a debito credito. In caso di importo a debito: il modello F24 attestante lavvenuto versamento allErario dellIva come sopra liquidata è stato pagato: nei termini con ravvedimento. Estremi dei versamenti gg. mese anno Importo versato Ricevute di addebito n. _____ del ________ ___/___/___ ___________ Data, lì _________________________ Timbro professionale Firma ___________________ * Se lattestazione riguarda gli obblighi dellappaltatore ed è destinata al committente, a subappalto sostituire appalto, a subappaltatore sostituire lappaltatore e a lappaltatore sostituire il committente. Fac simile : lattestazione del commercialista da «Il Sole 24 ore» del 26/9/2012 Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

56 ENTRATA IN VIGORE da «La settimana fiscale» del 2/11/2012 PRIMA DEL 12/08/2012 Per i contratti stipulati precedentemente non si applica mai lart. 13 - ter, D.L. 83/2012. Non vi è nessuna posizione ufficiale riguardo al periodo di vigenza della precedente normativa sulla responsabilità solidale ex. Art 2, co 5-bis D.L. 16/2012 (29,4,2012-11.08.2012). DAL 12/08/2012 AL 10/10/2012 Lart. 13 – ter, D.L. 83/2012, entra in vigore, ma la sua effettiva applicazione viene posticipata ai pagamenti che devono essere effettuati a partire dall11/10/2012 (C.M. 40/E/2012). Anche per i contratti stipulati dopo il 12 agosto, ai committenti /appaltatori non si applica la sanzione amministrativa o la responsabilità solidale; essi non sono pertanto obbligati a richiedere lasseverazione o la dichiarazione sostitutiva e, di conseguenza, non possono legittimamente sospendere i pagamenti in sua assenza DALL11/10/2012 Perfezionamento dellefficacia dellart. 13-ter, D.L. 83/2012. I committenti/appaltatori hanno lobbligo di ottenere lasseverazione o la dichiarazione sostitutiva per evitare sanzioni amministrative o responsabilità solidale, salvo che per i contratti stipulati prima del 12/08/2012. I committenti/appaltatori possono sospendere i pagamenti in assenza di asseverazione o dichiarazione sostitutiva. Dottor Paolo Saccani Ordine dei Dottori Commericalisti ed Esperti Contabili Milano

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