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1 La regolazione dellAutorità e la soft law dei regolati.

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Presentazione sul tema: "1 La regolazione dellAutorità e la soft law dei regolati."— Transcript della presentazione:

1 1 La regolazione dellAutorità e la soft law dei regolati.

2 2 POTERE REGOLATORIO Definizione di potere regolatorio : disporre in via generale ed astratta. Titolarità: a) statuale; b) non statuale=possibile imputazione alle Autorità indipendenti.

3 3 Definizione di A.I.: a) soggetti autoritativi atipici rispetto al modello dellart. 95 Cost.; b) sottratti alla disponibilità dellEsecutivo; c) sottoposti alla sola legge; d) operanti in difesa di valori sensibles (J.Chevallier) allingerenza politica= meritevoli di lettura neutrale.

4 4 Collocazione nella gerarchia delle fonti dei regolamenti delle A.I.: a) atti formalmente secondari, ma di fatto operanti a livello primario perché: 1 ) la legge non pone un principio di disciplina sostanziale; 2) i reg. dettano la disciplina della materia in via originaria ed iniziale; 3) i reg. definiscono la misura dellequilibrata coesistenza tra i valori contrastanti elencati nella legge.

5 5 Definizione della misura di equilibrio : lAutorità nella scelta della misura si muove entro due limiti: uno positivo, laltro negativo. a) Il negativo: divieto allA. di attingere spunti dalle indicazioni delle forze di maggioranza. b) Il positivo: lA. deve assumere i bisogni li dove nascono=la necessità quale fonte di governo del settore di riferimento (G.Berti).

6 6 Parametro tecnico: criterio valutativo di apprezzamento dei fatti, basato su scienze inesatte. A parametri relativi corrisponderanno regole non univoche, bensì strutturate nei termini di science policy issues (Rodgers) per la presenza di ineliminabili fattori di incertezza=al mutare del punto di vista del decidente corrisponderà una diversa soluzione regolatoria tecnicità come stretta inerenza della regola alla logica interna di settore=azzerata la distanza tra etero e autodisciplina, tali norme risulterebbero gradite al reg.quanto quelle autoimposte.

7 7 La casistica più significativa relativa allAutorità inerente il settore audiovisivo: 1 ) Del.n.253/01 in materia di comunicazione politica (in base alla l. 28/2000). Assenza di prescrizioni ex lege in ordine e allavente diritto agli spazi e alla scelta del criterio di ripartizione del tempo=le modalità pratiche di attuazione della par condicio sono affidate allautonomia decisoria dellA. (cfr. artt. 2 e 3, Del.n. 253).

8 8 2) Del. n.153/02 in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 1, comma 6, lett. b), n. 12, della l. 249/97). Le prescrizioni della norma primaria sono insufficienti e non attinenti al contenuto=mero conferimento di potere=disposizione in bianco sulla competenza, peraltro su materia coperta da riserva di legge (art. 21 Cost.).

9 9 Conclusione intermedia : 1) potere normativo formalmente secondario, di fatto operante a livello primario; 2) la legge non ha sostanziato gli elenchi di valori affidati alla mediazione dellA., preferendo che a farlo sia il regolamento; 3) regolamento atipico perché pone: a) le linee direttive della materia (in supplenza di legge); b) la disciplina di dettaglio (compito propriamente secondario); 4) regolamento non accessorio alla legge=scelta lato sensu politica (De Minico).

10 10 In difetto di legittimazione politico- rappresentativa può lA. rivendicare attitudine allagire politico? 1) Tesi classica: la funz. ind.pol. spetta esclusivamente al circuito: Corpo elettorale- Parlamento-Governo (E.Cheli). 2) Tesi della socialità dellazione: la partecipazione dei regolati compenserebbe il deficit di legittimazione politico- rappresentativa dellA.(M.Manetti).

11 11 Ratio della partecipazione : a) il regolato introduce fatti rappresentativi delle sue ragioni obbligo per lA. di valutazione in sede di ideazione della regola riduzione della distanza tra A. e regolato; b) il contributo del partecipante solleva in parte lA. dal dovere della completezza istruttoria; c) la partecipazione=misura di effettività della indipendenza dellA. dal potere politico lA. deve lasciarsi indirizzare alla decisione dal titolare del bisogno stesso.

12 12 La disciplina normativa del procedimento regolatorio come dovrebbe essere: Art.13 l.241/90: sottrae i procedimenti normativi alla l. 241 e rinvia al legislatore di settore lattuazione ad hoc del principio partecipativo date le caratteristiche peculiari dei procedimenti in oggetto. Le caratteristiche: 1) procedimenti di massa=simultaneo indirizzarsi ad incertam personam; (Pericu) 2) i regolati=indifferentemente creditori e/o debitori della relazione inter. disciplinata.

13 13 Cosa esiste effettivamente : 1) Manca una disciplina generale sui procedimenti reg. delle A.; 2) esiste una normativa settoriale: es. la l. 249/97, che però nulla ha disposto in merito, ma l. 481/95 (applicabile anche allAGCOM) ha rinviato ad un reg. governativo lattuazione del principio partecipativo; 3) in difetto del D.P.R, lA. si è autolimitata con guide lines=preventiva determinazione del futuro modus procedendi=vincolatività giur.indiretta.

14 14 Quanta partecipazione è stata realizzata? Del. n. 278/99: Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche- fase conoscitiva preordinata alla ideazione di regole, una volta indetta deve essere osservata (contra art. 8 del Del. cit.). Si articola in: 1) facoltatività della sua indizione per lA. (art. 1 Del.cit.); 2) articolato di domande=Doc. per la consultazione, conoscibile erga omnes (pubblicazione sito Web e Bollettino A.);

15 15 3) selezione degli intervenienti ad opera di invito dellA. rivolto alle categorie interessate - da individuarsi di volta in volta in ragione della natura degli interessi affected dalla decisione regolativa; 4) sintesi cartacea delle consultazioni, assistita dal medesimo sistema di pubblicità disposto per il Doc.; 5) redazione solitaria dellA. del reg. finale e sua pubblicazione in G.U., conformità al regime di pubblicità legale imposto in Cost.

16 16 È soddisfacente il quantum di partecipazione realizzata dallA.? 1) Il diritto dei regolati di prendere parte al farsi della norma dovere per lA. di consentire laccesso ai proc. reg. (contra facoltà per lA.); 2) Il diritto ad una partecipazione consapevole e tempestiva (contra mero formulario di domande e non già schema di reg., salvo rare ipotesi);

17 17 3) Criterio di selezione dei partecipanti a maglie larghe superati gli artt.7 e 9 l. 241/90. Profilo pienamente soddisfatto dalla prassi dellA.=lo standing recepisce interessi di mero fatto, ad imputazione seriali e perfino pretensivi (cfr. Reg.153/02 inviti rivolti a soggetti collettivi dalla esponenzialità non certificata ex lege). 4) Diritto ad uninformazione circolare totale trasparenza dei contributi (contra Reg. sullaccesso=segretati i documenti delle parti inerenti ad unindagine conoscitiva);

18 18 5) Diritto ad una motivazione diffusa e puntuale in merito agli apporti collaborativi dei regolati (contra prassi: la motivazione come formula di stile); 6) Diritto alla impugnativa del reg. per vizi della motivazione=sintomo di irragionevolezza decidendi.

19 19 Confronto con lesperienza degli U.S.A.: a) Administrative procedure act 46: notice and comment: 1) la partecipazione come pretesa giuridica soggettiva del regolato (informazione tempestiva, circolare, continuativa); 2) obbligo per lA. di valutazione del comment; 3) obbligo per lA. di motivazione adeguata ad un j.rev. attinente alla correttezza del ragionamento. Limiti:avversariale, sbilanciata regole private in forma pubblica.

20 20 b) Negoziated rulemaking act 90: risponde ai limiti della prima innovandola in due punti: 1) nelle modalità di presenza dei terzi=agile, snella e simultanea; 2) nel tempo di intervento= anticipato alle prime battute del rulemaking, la proposta è concertata tra regolatore e regolati vantaggio= si opera in un contesto di equiordinazione orizzontale e verticale (Breyer, Stuart,Sunstein et alii).

21 21 La soft law 1) Definizione: un soggetto regola se stesso=coincidenza soggettiva tra lautore delle regole e il suo destinatario. 2)Valore giuridico dellatto di autoregolazione: no fonte di produzione del diritto, ma negozio ad efficacia limitata alle parti regime giur. pattizio, non della legge. 3) Compatibilità a costituzione vigente: p. di legalità (titolo ed oggetto nella legge), riserva di legge (se relativa occorrono i principi in legge), art. 118, comma 3 (suss. orizz. interviene in aiuto delle fonti legali).

22 22 Casistica nel settore dellaudiovisivo: 1) codici per disciplinare la comunicazione politica ad opera delle emittenti locali (art. 3, A.C. n.3007): a) obbligatori; b) controllati dal soggetto politico in due fasi (parere Comm.Parl. e approvazione con d.m.); c) manca disciplina di principio in sede primaria; d) esautoramento AGCOM., solo poteri sanzionatori.

23 23 Codice in materia di televendite e spot di astrologia e simili: adozione spontanea, manca ogni rinvio in sede di atto normativo primario=genesi atipica (la Commmissione per il rias., organo paritetico); atto di autoregolazione, privo di forza di legge anche indiretta=le sanzioni di moral suasion; AGCOM non poteri di controllo sullatto. Quale il rapporto con i reg dellA. in materia? Forse il futuro reg. vi potrà rinviare.

24 24 Conclusioni Le tracciamo insieme.


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