ART BONUS OPPORTUNITÀ E VANTAGGI

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Transcript della presentazione:

ART BONUS OPPORTUNITÀ E VANTAGGI Riflessioni sulle misure a sostegno del nuovo mecenatismo. Profili economici e fiscali. Prof. Avv. Fabio Marchetti Prof. Avv. Fabio Marchetti

Prof. Avv. Fabio Marchetti Prima dell’Art Bonus Detrazione di imposta del 19% (per le persone fisiche) o deduzione dall’imponibile (per le imprese e società) secondo gli articoli 15 e 100 del t.u.i.r. per: per le spese di manutenzione degli immobili storici detenuti direttamente per le erogazioni liberali a favore della cultura. in alternativa Deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € delle liberalità in denaro o in natura a favore di associazioni e fondazioni aventi per oggetto la tutela, valorizzazione, promozione di beni storici, artistici, paesaggistici (Decreto competitività: d.l. 35/2005 cd. «più dai meno paghi»). Prof. Avv. Fabio Marchetti

Prof. Avv. Fabio Marchetti Prima dell’Art Bonus I principali difetti di tale sistema: la complessità delle procedure (v. in particolare l‘art. 15 del t.u.i.r per le opere di manutenzione e restauro degli immobili e altri beni storico/culturali di proprietà); la responsabilizzazione dei mecenati (v. in particolare d.l. 35/2005); la concorrenza delle agevolazioni per la cultura con una serie di altre e diverse agevolazioni a favore del sociale. Prof. Avv. Fabio Marchetti

Prof. Avv. Fabio Marchetti L’Art Bonus Introdotto dal d.l.83/2014 e reso permanente dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Prevede un credito d’imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici nei limiti: per le persone fisiche ed enti non commerciali (i.e. fondazioni bancarie) del 15% del reddito imponibile dichiarato; per le imprese, società ed enti commerciali nel limite del 5 per mille dei ricavi dichiarati. Il credito d’imposta è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Prof. Avv. Fabio Marchetti

Art bonus: credito d’imposta e non detrazione o deduzione La differenza tecnica fra credito d’imposta e detrazione/deduzione: la detrazione è limitata nell’ammontare (19% della somma erogata a titolo di liberalità) e non è fruibile in mancanza di un’imposta da versare; la deduzione (anche là dove non limitata nell’ammontare: art. 100 del t.u.i.r.) non è fruibile in mancanza di un reddito d’impresa imponibile; il credito d’imposta è fruibile anche in mancanza di un’imposta dovuta (in caso di incapienza può essere riportato a nuovo o chiesto a rimborso); per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è fruibile in compensazione, essendo scomputabile dalle imposte dovute (nonché dagli eventuali contributi previdenziali) fin dai primi versamenti successivi all’effettuazione dell’erogazione liberale. Prof. Avv. Fabio Marchetti

Art bonus: credito d’imposta e non detrazione o deduzione Si ipotizzi un versamento liberale di 10.000 €, per il quale sussistano in astratto tutte le condizioni per fruire tanto dell’Art Bonus che della detrazione o deduzione: credito d’imposta/Art Bonus = 6.500 € fruibile in dichiarazione (persone fisiche o enti non commerciali) o ‘immediatamente’ in compensazione (imprese, società) in tre quote pari a 2.167 € per anno; detrazione = 1.900 € fruibile in dichiarazione (sempreché l’imposta lorda dovuta sia pari o superiore a 1.900 €); deduzione = 2.400 € (minore IRES dovuta sul minor imponibile di 10.000 €). Prof. Avv. Fabio Marchetti

Art bonus versus la disciplina del t.u.i.r o del d.l. 35/2005 Immediata fruibilità. Semplificazione: ciò che è richiesto al mecenate è solo la dimostrazione dell’erogazione liberale (bonifico, carta di credito, ecc.). Nessuna responsabilizzazione del mecenate. Non concorrenza con altre agevolazioni fiscali: il credito d’imposta per Art Bonus è riconosciuto solo per le erogazioni liberali a favore della cultura. Prof. Avv. Fabio Marchetti

Art Bonus: possibili linee evolutive Se l’Art Bonus, come dimostrato anche dai primi dati ottenuti dalla sua applicazione, è uno strumento sicuramente efficiente o più efficiente delle preesistenti detrazioni e/o deduzioni fiscali, possono individuarsi alcuni limiti che potrebbero meritare una sua implementazione: la mancanza di una disciplina specifica per la tutela preventiva del patrimonio storico e artistico (nel d.l. 83/2014 si parla solo di «protezione» e non anche di «prevenzione», come invece nel codice dei beni culturali; a dimostrazione v. l’intervento speciale attuato con il d.l. 189/2016 in occasione degli ultimi eventi sismici); Prof. Avv. Fabio Marchetti

Art Bonus: possibili linee evolutive …segue… il limite oggettivo dell’Art Bonus esclusivamente destinato ai beni pubblici (sono esclusi tanto i beni ecclesiastici quanto i beni privati): con particolare riguardo ai beni privati si tratta di 30/50 mila fra palazzi, ville, castelli e giardini per i quali le uniche agevolazioni sono quelle previste dagli artt. 15 e 100 del t.u.i.r. che, a condizioni burocraticamente complesse, consente la detrazione del 19% o la deduzione dall’imponibile fiscale d’impresa delle spese per la loro manutenzione; salvo che per le erogazioni effettuate dalla Fondazioni Bancarie (v. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2015, n. 87/E) non è possibile prevedere erogazioni in «natura», ma solo in denaro; manca qualunque previsione che consenta di fruire del credito d’imposta nel caso di servizi in natura erogati a titolo di liberalità; Prof. Avv. Fabio Marchetti

Art Bonus: possibili linee evolutive …segue… infine, con particolare riguardo alle imprese e società, si pone spesso l’esigenza di distinguere il puro mecenatismo dalla sponsorizzazione culturale, in astratto individuabile nell’assenza di un obbligo da parte del soggetto beneficiario di ‘pubblicizzare’ il nome del mecenate a fronte, invece, di un obbligo del beneficiario di ‘pubblicizzare’ il nome dello sponsor; è distinzione che può dar luogo ad incertezze, tanto più rilevanti nel campo fiscale ove il contratto di sponsorizzazione è trattato come una spesa fiscalmente deducibile vuoi come spesa di rappresentanza vuoi come spesa di pubblicità (argomento quest’ultimo su cui, peraltro, permangono contrasti anche giurisprudenziali). Prof. Avv. Fabio Marchetti