Revisione Aziendale Corso avanzato Incarichi professionali e giudizi per revisioni speciali: ISRS 4400 ENGAGEMENT TO PERFORM AGREED-UPON PROCEDURES REGARDING FINANCIAL INFORMATION Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale- Consulenza Professionale Anno accademico: 2016-2017 Docente: Corrado Testori
Indice International Standard on Related Services Obiettivi Principi generali Definizione Pianificazione e procedure da svolgere Relazione Attestazioni della Direzione
International Standard on Related Service Sono principi emessi dallo IAASB che trattano della responsabilità del revisore e stabiliscono regole per l’effettuazione di incarichi per attività concordate con il cliente che non sono destinate a fornire “assurance” al loro destinatario . Un incarico di “agreed-upon procedures” consiste nell'effettuare alcune procedure “of an audit nature”, concordate con la controparte, e riportare le risultanze emerse (“factual findings”).
Obiettivi Lo scopo di questo principio è di stabilire regole standard e trattare della responsabilità del revisore quando svolge un incarico di “procedure concordate” (“agreed-upon procedures") su informazioni finanziarie e di definire la forma e il contenuto della relazione che il revisore emetterà al termine dell’incarico. E’ da notare che il termine “revisore” (“auditor”) è utilizzato in tutti gli standard emessi dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) quando si descrivono attività di audit, di review, di altre tipologie di assurance e in generale di servizi che possono essere effettuati.
Obiettivi Un incarico per svolgere “procedure concordate” può riguardare l’effettuazione da parte del revisore di determinate procedure su specifici elementi del bilancio (per es. i crediti o il magazzino), su un singolo prospetto del bilancio (per es. lo stato patrimoniale) o sul bilancio nel suo complesso.
Obiettivi OBIETTIVO DI UN INCARICO DI “PROCEDURE CONCORDATE” L’obiettivo di un incarico di “procedure concordate” per il revisore è svolgere procedure di revisione la cui natura sia stata concordata tra revisore, impresa e qualsiasi appropriata terza parte e emettere una relazione che riporti i rilievi evidenziati da tali procedure. Dato che il revisore si limita a fornire una relazione che riporta i rilievi evidenziati dalla “procedure concordate”, egli non esprime alcuna “assurance”. Gli utilizzatori valuteranno essi stessi le procedure e i rilievi riportati dal revisore e trarranno le proprie conclusioni dal lavoro del revisore. La distribuzione della relazione è ristretta alle parti che hanno concordato con il revisore le procedure, dato che altri lettori, non a conoscenza delle ragioni di tali procedure, ne potrebbero interpretare in modo incorretto i risultati.
Principi generali PRINCIPI GENERALI DI UN INCARICO DI “PROCEDURE CONCORDATE” Il revisore che svolge un incarico di “procedure concordate” deve farlo, come per tutti gli altri incarichi, in conformità con i principi definiti dall’IFAC, in termini di integrità, obiettività, competenza, riservatezza, comportamento e standard tecnici. L’indipendenza non è un requisito per incarichi di “procedure concordate”; tuttavia tale requisito può essere richiesto dallo specifico accordo o da normative. Il revisore, nello svolgimento del lavoro, non fa riferimento agli ISA, ma all’ISRS 4400 e ai termini dell’incarico.
Definizione DEFINIZIONE DEI TERMINI DI UN INCARICO DI “PROCEDURE CONCORDATE” Il revisore deve assicurarsi che i responsabili dell’impresa e tutti le altre parti autorizzate a ricevere copia della relazione sui rilievi emersi dalle procedure, ottengano una chiara comprensione sulle procedure concordate e sulle condizioni dell’incarico. Le materie da concordare includono: La natura dell’incarico, incluso il fatto che le procedure effettuate non costituiscono un audit né una review e, di conseguenza, nessuna “assurance” verrà fornita Lo scopo dell’incarico L’identificazione delle informazioni finanziarie sulle quali le procedure saranno eseguite
Definizione DEFINIZIONE DEI TERMINI DI UN INCARICO DI “PROCEDURE CONCORDATE” (cont.) Le materie da concordare nell’incarico includono (cont.): La natura, la tempistica e l’estensione delle specifiche procedure da svolgere Il formato della relazione sul lavoro svolto e sui rilievi emersi dalle procedure che verrà emesso Le limitazioni alla distribuzione della relazione. Nel caso tali limitazioni fossero in contrasto con eventuali requisiti legali, il revisore dovrebbe considerare di non accettare l’incarico
Definizione DEFINIZIONE DEI TERMINI DI UN INCARICO DI“PROCEDURE CONCORDATE” (cont.) LETTERA DI INCARICO Le materie oggetto di accordo tra il revisore e le altre parti devono essere riportate in una lettera di incarico. E’ interesse comune del revisore e del cliente che tale lettera, che include gli elementi chiave dell’accordo , sia sottoscritta, per evitare ogni possibile malinteso sugli obiettivi del lavoro, sulle responsabilità del revisore e sulla forma di relazione da emettere
Pianificazione e procedure da svolgere PIANIFICAZIONE DEL LAVORO Il revisore deve pianificare il lavoro così da effettuare le procedure e condurre l’incarico in modo efficiente PROCEDURE DA SVOLGERE E EVIDENZE DA OTTENERE Il revisore deve svolgere le procedure concordate con il cliente ed utilizzare le evidenze acquisite come base per la predisposizione della relazione sui rilievi emersi Le procedure di norma applicate in un incarico di “procedure concordate” possono includere: Colloqui, interviste ed analisi Ricalcoli, comparazioni e altre verifiche di accuratezza matematica Osservazioni – Ispezioni – Ottenimento di conferme
Pianificazione e procedure da svolgere PROCEDURE DA SVOLGERE E EVIDENZE DA OTTENERE In un incarico di procedure concordate si svolgono solo alcune procedure di verifica che, ancorchè molto simili a quelle di una revisione legale completa, non consentono di giungere ad una visione generale dell’informativa economico-finanziaria. Si tratta in sostanza di test «fattuali» dove la società cliente chieda la verifica di alcune informazioni specifiche: conseguentemente anche l’ampiezza dei campioni da esaminare nello svolgimento di tali procedure di verifica può risultare inferiore e solitamente non coincide con quella che sarebbe richiesta nel caso di una revisione contabile completa. La scelta delle procedure da svolgere e l’entità dei campioni sono di esclusiva responsabilità del richiedente; conseguentemente il revisore non è in grado di fornire in alcun modo assicurazioni circa l’adeguatezza delle procedure da svolgersi e la sufficienza delle stesse.
Pianificazione e procedure da svolgere PROCEDURE DA SVOLGERE E EVIDENZE DA OTTENERE Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’incarico deve indicare le procedure richieste in modo tale che: La definizione delle procedure risulti specifica e non soggettiva: la descrizione delle stesse non deve essere suscettibile di diverse interpretazioni e non deve generare incertezze in merito a quale sia la relativa portata, estensione e modalità Nella descrizione delle procedure venga chiaramente indicata la natura, la tempistica e l’estensione delle verifiche richieste La richiesta sia formulata in modo tale da consentire che la relazione finale del revisore possa riportare il mero risultato delle procedure svolte Le procedure non comportino l’espressione di alcuna forma di giudizio professionale
Pianificazione e procedure da svolgere PROCEDURE DA SVOLGERE E EVIDENZE DA OTTENERE A titolo di esempio una procedura che richieda « di ottenere dal management i contratti significativi e di concludere sulla loro natura» non può essere considerata sufficientemente specifica in quanto l’interpretazione da parte del lettore della relazione dei termini «significativi» «concludere» e « natura» può essere diversa rispetto a quella data dal revisore. Piuttosto l’incarico potrebbe più opportunamente precisare che la procedura richiesta consiste nell’ «ottenere dal management tutti i contratti di affitto con canone annuo maggiore di…. E preparare un elenco dei nominativi degli affittuari per i quali si evidenziano dei ritardi di pagamento dei canoni di affitto mensili rispetto alle scadenze contrattuali»
Pianificazione e procedure da svolgere PROCEDURE DA SVOLGERE E EVIDENZE DA OTTENERE Lo svolgimento di procedure di verifica concordate non è preceduto né da una pianificazione come quella tipica dell’attività di revisione legale completa, né da una preventiva valutazione dei rischi di revisione e dei rischi relativi al grado di affidabilità del sistema contabile-amministrativo e dei sistema di controllo interno della società. La mancata effettuazione di tali valutazioni non consente al revisore di verificare se lo svolgimento delle procedure di verifica concordate richieste, nonché l’ampiezza dei campioni da esaminare siano sufficienti per identificare anche errori significativi ed altre irregolarità. Conseguentemente la relazione che sarà emessa al termine del lavoro si limiterà a riportare i risultati delle verifiche effettuate non essendo il revisore in grado di esprimere alcun giudizio. Spetterà quindi agli amministratori della società che ha richiesto il servizio di valutare i fatti riportati in relazione e trarne le proprie conclusioni.
Pianificazione e procedure da svolgere PROCEDURE DA SVOLGERE E EVIDENZE DA OTTENERE In particolare gli amministratori dovranno autonomamente Valutare la sufficienza e l’appropriatezza delle procedure richieste rispetto alle finalità che gli stessi si sono prefissi; Esaminare i risultati riportati dal revisore; Formulare in via autonoma ed indipendente le proprie conclusioni e decisioni
Relazione RELAZIONE La relazione di un incarico di “procedure concordate” deve descrivere l’obiettivo e dettagliare le procedure concordate abbastanza da rendere il lettore in grado di comprendere la natura e l’estensione del lavoro svolto. La relazione deve includere: Il titolo Il o i destinatari L’identificazione delle specifiche informazioni (finanziarie o non) sulle quali le procedure sono state applicate Una dichiarazione di conferma che le procedure effettuate sono quelle concordate
Relazione RELAZIONE – La relazione deve includere (cont.): Una dichiarazione che l’incarico è stato svolto in accordo con l’ISRS 4400 o con norme o regolamenti eventualmente applicabili Quando necessario, una dichiarazione sul fatto che il revisore non è indipendente dall’impresa L’identificazione che dell’obiettivo per il quale le procedure sono state effettuate Una lista delle specifiche procedure svolte Una descrizione dei rilievi evidenziati dal revisore, con sufficiente dettaglio degli errori e delle eccezioni rilevati Una dichiarazione attestante che le procedure svolte non costituiscono un audit o una review e pertanto nessuna assurance viene fornita
Relazione RELAZIONE – La relazione deve includere (cont.): Una dichiarazione attestanti che se il revisore avesse effettuato procedure addizionali, una review o un audit, altre materie di rilievo, che avrebbero potute essere incluse nella relazione, avrebbero potuto venire alla luce Le restrizioni alla distribuzione della relazione alle sole parti che abbiano concordato le procedure da svolgere Una dichiarazione (ove applicabile) che la relazione fa riferimento solo agli elementi, ai conti o alle informazioni specificate e che non si estende al bilancio dell’impresa visto nel suo insieme Data della relazione – Indirizzo del revisore – Firma del revisore
Attestazioni della direzione Il principio ISRS 4400 non prevede la necessità di ottenere una lettera di attestazione dalla direzione della società cliente. Tuttavia in circostanze specifiche il revisore può ritenere necessario ottenere una lettera di attestazione. Ad esempio qualora vi siano parti contrattuali o destinatari della relazione ulteriori rispetto alla società le cui informazioni finanziarie sono oggetto dell’incarico