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S.p.A.: costituzione Costituzione - stipulazione dell'atto costitutivo

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Presentazione sul tema: "S.p.A.: costituzione Costituzione - stipulazione dell'atto costitutivo"— Transcript della presentazione:

1 S.p.A.: costituzione Costituzione - stipulazione dell'atto costitutivo
deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio delle imprese Iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese simultanea: partecipano tutti i soci per pubblica sottoscrizione: poco diffusa

2 S.p.A.: costituzione Atto costitutivo:
Contratto tra più parti (nel caso di pluralità di soci) Atto unilaterale (socio unico – possibilità introdotta dalla Riforma del 2004) Se la società diventa insolvente il socio unico risponde personalmente e illimitatamente dei debiti sociali quando non abbia versato per intero i propri conferimenti oppure non abbia reso di pubblico dominio il fatto che si trattava di una s.p.a. unipersonale

3 S.p.A.: costituzione Forma: Atto pubblico Sostanza:
Generalità dei soci (o denominazione e sede nel caso di società) e il numero di azioni assegnate a ciascuno Denominazione e il comune dove ha sede la società Attività che costituisce l'oggetto sociale Ammontare del capitale sottoscritto e versato – capitale minimo non inferiore a euro Numero ed eventuale valore nominale e le caratteristiche delle azioni che rappresentano il capitale sociale Valore dei crediti e dei beni conferiti in natura

4 S.p.A.: costituzione Criteri di ripartizione degli utili
Sistema di amministrazione adottato Numero e nome dei componenti del collegio sindacale (per le s.p.a. è obbligatorio) Ammontare delle spese di costituzione della società: spese notarili e di iscrizione, tasse ecc. Durata della società: può essere anche a tempo indeterminato ma occorre indicare il periodo di tempo decorso il quale il socio potrà liberamente recedere

5 S.p.A.: statuto Riguarda l'ordinamento interno  le regole del funzionamento alle quale i soci e gli organi sociali devono attenersi. Parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere ad esso allegato. Se c'è contrasto tra atto costitutivo e statuto prevale statuto Patti parasociali accordi ulteriori e paralleli fra i soci aventi a oggetto i diritti che derivano dal loro rapporto sociale e non contenuti nell'atto costitutivo né nello statuto

6 S.p.A.: deposito atto costitutivo
Presso il registro delle imprese entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Contestuale iscrizione della nuova società. Notaio deve controllare che siano rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società: Capitale sociale sottoscritto per intero Rispettati obblighi per il conferimento in denaro o in natura: almeno il 25% del capitale (se socio unico 100%) Ottenute autorizzazioni governative eventualmente richieste da leggi speciali (Es. per banche e assicurazioni)

7 S.p.A.: iscrizione presso il registro delle imprese
Solo con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica. Anche le successive modificazioni dell'atto costitutivo devono essere (fatte con atto pubblico depositateiscritte) Modificazioni sono decise dall'organo deliberativo, cioè dall'assemblea degli azionistila modifica risulta dal verbale dell'assemblea straordinaria.

8 S.p.A.: i vizi della costituzione della s.p.a.
Art >la società iscritta è nulla se: Manca l'atto costitutivo o NON ha la forma dell'attto pubblico È illecito l'oggetto sociale Non sono indicati: Denominazione Oggetto sociale Tipo ed entità dei conferimenti Ammontare del capitale sociale

9 S.p.A.: i vizi della costituzione della s.p.a.
La nullità della società può essere fatta valere: Da chiunque ne abbia interesse D'ufficio dal giudice nel corso d un processo In qualsiasi momento, anche dopo molti anni: non vi è termine di decadenza o prescrizione Effetti nullità: Atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione restano validi ed efficaci I soci restano obbligati a corrispondere i conferimenti fino a quando tutti i creditori non sono stati pagati La società viene messa in liquidazione dalla stessa sentenza che dichiara la nullità

10 S.p.A.: conferimenti Capitale sociale = somma dei conferimenti apportati dai singoli soci ( = garanzia per i creditori sociali e strumento per lo svolgimento dell'attività economica) Tipologie: Denaro Beni in natura (mobili o immobili) Crediti (responsabilità del conferente per l'inadempimento del debitore ceduto con il conferimento) N.B. nelle Sp.A. NON possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

11 grave pregiudizio ai creditori sociali
S.p.A.: conferimenti Il valore dei beni in natura o crediti deve essere specificato nell'atto costitutivo. Se il valore attribuito al bene conferito è superiore a quello effettivo = grave pregiudizio ai creditori sociali la legge (art c.c.) impone di presentare una relazione di stima giurata redatta da un esperto del Tribunale e allegata all'atto costitutivo e controllata, entro 6 mesi, dagli amministratori e dai sindaci.

12 S.p.A.: conferimenti Se vi sono dubbi  revisione della stima
Se la stima risulta inferiore di oltre 1/5 a quello nominale del conferimento, la società deve: Ridurre il capitale sociale in misura proporzionale alla differenza di valore riscontrata Annullare le azioni scoperte (cioè le azioni che coprono la differenza tra valore effettivo e valore nominale)

13 S.p.A.: azioni Frazione o quota ideale del capitale sociale Azione = Attribuisce al possessore qualità di socio e tutti i diritti che ne derivano

14 Numero delle azioni emesse
S.p.A.: azioni Le azioni possono venire emesse: Con indicazione del valore nominale Capitale sociale Numero delle azioni emesse Es. C.S. = € Numero azioni = Valore nominale = = 2 €

15 S.p.A.: azioni Le azioni possono venire emesse:
Senza indicazione del valore nominale: la quota di partecipazioni è dato dal numero delle azioni complessivamente emesse, diviso il numero delle azioni possedute dal singolo azionista. Es. C.S azioni Possedute azioni 1.000 Valore di ogni azione = = 10% 10.000

16 S.p.A.: azioni Nel primo caso il valore della partecipazione è espresso in un valore monetario Nel secondo caso da una percentuale Ai fini della tutela del capitale sociale e dei diritti di partecipazione dei singoli soci, ciò che conta non è il valore nominale delle azioni, ma il numero delle azioni complessivamente emesse e quindi la percentuale di capitale sociale da ciascuna rappresentata.

17 S.p.A.: azioni L'azione è un documento che incorpora una serie di
Economici (es. diritti al dividendo) diritti Partecipativi della vita della società

18 S.p.A.: azioni Diritti delle azioni ordinarie
Diritto agli utili: ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti risultanti a bilancio Diritto alla quota di liquidazione: quando la società si scioglie e viene messa in liquidazione, il diritto al dividendo si converte nel diritto alla quota di liquidazione Diritto di voto: con cui il socio partecipa alle scelte di fondo della società che sono adottate a maggioranza. Un'azione = un voto Altri diritti: di impulso, di controllo e di denuncia

19 S.p.A.: azioni Altre categorie di Azioni: Senza diritto di voto;
Con il voto limitato a determinati argomenti Con diritto di prelazione in caso di ripartizione degli utili o di quote di liquidazione (azioni privilegiate) Con diritto a percepire una ulteriore quota di utili residui o di quote di liquidazione residue in caso di riduzione del capitale sociale o di suo rimborso agli azionisti (azioni di godimento)

20 S.p.A.: azioni Altre categorie di Azioni:
Incorporanti l'obbligo a carico dell'intestatario di effettuare a favore della società determinate prestazioni accessorie (attività lavorativa, consulenza ecc.) Comportanti una partecipazione alle perdite in misura differente rispetto alle azioni ordinarie Comportanti l'attribuzione di una parte di utili ai lavoratori, previo correlativo aumento di capitale sociale

21 S.p.A.: azioni Le azioni circolano  possono essere trasferite ad altri possessori.
Nominative Con la "girata" piena Con "doppia annotazione" del nuovo titolare sia sull'azione, sia sul libro soci presso la società Al portatore -Con semplice "consegna"

22 S.p.A.: azioni Lo statuto può stabilire di non emettere materialmente titoli azionari stampati (dematerializzazione) la circolazione avviene mediante semplice iscrizione della cessione nel libro soci

23 S.p.A.: azioni Atto costitutivo o statuto possono porre condizioni o limitazioni al libero trasferimento delle azioni: Clausola di prelazione Clausola di gradimento

24 S.p.A.: azioni Clausola di prelazione: i soci che intendono cedere le proprie azioni devono prima offrirle agli altri soci i quali, a parità di condizioni, hanno il diritto di aggiudicarsele rispetto a terzi estranei alla compagine sociale

25 S.p.A.: azioni Clausola di gradimento:
Il nuovo titolare può esercitare i diritti di socio solo se il c.d.a. o l'assemblea hanno espresso il loro gradimento. Clausola efficace solo se è previsto l'obbligo della società di acquistare le azioni oggetto della cessione non gradita, oppure il socio cedente può recedere dalla società.

26 S.p.A.: azioni E' possibile limitare o vietare la cessione a condizione che la durata del divieto non sia superiore a 5 anni. Le azioni possono anche essere concesso in pegno ed usufrutto ( diritto di voto al creditore pignoratizio/usufruttuario)

27 S.p.A.: obbligazioni Diritto alla restituzione della somma di denaro prestata alla società Diritto al pagamento di un interesse periodico sul capitale finanziato

28 S.p.A.: obbligazioni Differenze tra azioni e obbligazioni:
Azione = quota ideale del capitale sociale, Obbligazione = debito della società verso l'obbligazionista – finanziatore Titolarità dell'azione = qualità di socio Possesso obbligazione = qualità di creditore Azione = diritto al dividendo Obbligazione = diritto a un rendimento fisso pari al suo tasso di interesse predeterminato

29 S.p.A.: funzioni e organi OrganizzazioneDecisioni più importanti sull'organizzazione interna e sulle principali vicende = soci GestioneConcreta attuazione delle direttive dei soci = amministratori Controllo  su correttezza amministrazione (controllo gestione) e correttezza dei bilanci (controllo contabile)

30 S.p.A.: funzioni e organi Possibilità di adottare sistemi diversi di amministrazione e controllo detti: Tradizionale Monistico (o anglossassone) Dualistico (o germanico)

31 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Ciascuna funzione compete ad un organo: - Assemblea azionisti funzioni di deliberazione sull'organizzazione interna e le questioni più importanti sulla vita della società Consiglio di amministrazione (o amministratore unico)funzioni esecutive e di gestione Collegio sindacale  funzioni di controllo

32 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Assemblea azionisti = organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Il pieno diritto di intervento e di voto in assemblea spetta ai possessori di azioni ordinarie anche per procura

33 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti
Ordinaria: Approva il bilancio Nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile Determina il compenso agli amministratori Delibera su responsabilità di amministratori e sindaci Delibera su altre questioni ad esso assegnate da legge, statuto o amministratori Straordinaria: Delibera su modificazioni dello statuto Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

34 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti_convocazione
Convocata ogni volta che gli amministratori lo ritengano opportuno + Casi imposti dalla legge: Una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ( o 180 gg) per approvare il bilancio

35 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti_convocazione
Quando una minoranza dei soci faccia richiesta di convocazione (tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale) Quando venga meno la maggioranza degli amministratori in seno al c.d.a. Se il collegio sindacale non può essere completato nel suo numero legale Quando il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo Quando si verifica una causa di scioglimento della società

36 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti_convocazione formalità:
Predisposizione da parte degli amministratori dell'avviso di convocazione contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo Statuto almeno 15 giorni prima dell'assemblea

37 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
Deliberazioni assemblea devono risultare da verbale della seduta sottoscritto dal presidente e dal segretario. (se straordinaria il verbale deve essere redatto da notaio) Deliberazioni sono vincolanti vs tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Non è vincolante la delibera invalida.

38 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
La delibera è nulla: Adottata da un'assemblea non formalmente convocata Priva di verbale Con oggetto impossibile o illecito Delibera inesistente se l'atto deliberativo non contiene i requisiti minimi per essere definita "deliberazione" (es. delibera a minoranza)

39 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
La delibera è annullabile: La delibera presa non in conformità allo statuto o alla legge, ma che non rientri nei casi appena visti. Tutti i casi di invalidità che non rientrano nella nullità (o inesistenza) danno luogo ad annullabilità. Violazione di norme meno gravi e che possono essere sanate.

40 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
Nullità della delibera può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice nel corso di una causa. L'impugnazione deve essere proposta entro tre anni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese o nel libro delle assemblee (se aveva ad oggetto una modifica dell'oggetto sociale rendendolo illecito non vi è limite temporale). Decorso il tempo = sanatoria (rimane possibilità di risarcimento)

41 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
Impugnazione in caso di approvazione di un bilancio falso: Solo per i soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale Prima che venga approvato il bilancio per l'esercizio successivo

42 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
Annullabilità: Può essere fatta valere dagli amministratori, dai sindaci, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentino il 5% del capitale (1/1000 nel caso di soc. che ricorrono al cap. di rischio) Impugnazione entro 90 giorni dalla delibera La società può sostituire la delibera invalida con altra conforme a legge o statuto

43 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea degli azionisti:
Sia per nullità che per annullabilità l'impugnazione si propone con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede. Il giudice può sospendere provvisoriamente l'esecutività della delibera La pronuncia di annullamento della delibera ha effetto nei confronti di tutti i soci e obbliga gli amministratori ad adottare i provvedimenti conseguenti.

44 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Amministratori:
Organo esecutivo: Nominati dall'Assemblea o dall'atto costitutivo Devono dare materiale esecuzione sia alle delibere dell'assemblea sia agli atti di gestione (ordinari e straordinari)

45 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Amministrazione: Unica = amministratore unico Collegiale = consiglio di amministrazione, presieduto da un presidente che costituisce il vertice e ha la rappresentanza sostanziale e processuale della società.

46 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Rappresentanza Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento della loro funzione. Atto costitutivo può porre dei limitivalgono solo all'interno della società, non sono opponibili a terzi Rappresentanza è anche processuale

47 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Doveri amministratori: Osservare disposizioni dello Statuto e di legge Compiere il proprio dovere con diligenza Valutare adeguatezza organizzazione interna Vigilare su andamento della gestione Impedire il verificarsi di fatti dannosi per la società o evitarne e limitarne le conseguenze Agire in modo informato

48 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Obblighi amministratori: Non fare concorrenza alla società(salvo autorizzazione dell'assemblea) Evitare di operare in conflitto di interessi; se si delibera operazione ignorando conflitto di interessi la stessa può essere impugnata entro 90 giorni da amm.ri dissenzienti o assenti, o dai sindaci.

49 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Responsabilità amministratori: Nei confronti della società Nei confronti dei creditori sociali Nei confronti dei singoli soci o i terzi

50 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Nei confronti della società: Natura contrattuale: per violazione dello statuto; occorre che agli amministratori possa essere imputato lo specifico inadempimento di un obbligo previsto dal contratto di società, sia che si tratti di obbligo derivante da legge che da statuto; ed occorre che il danno sia conseguenza del loro inadempimento.

51 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Nei confronti della società: La responsabilità investe ciascun amministratore per aver personalmente partecipato all'atto o per non aver fatto quanto poteva per impedirne il concepimento o eliminarne / attenuarne le conseguenze. Per liberarsi: deve annotare il suo dissenso sul libro del cda e darne notizia scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

52 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Nei confronti della società: La società può proporre un'azione sociale di responsabilità: deliberata dall'assemblea entro 5 anni dalla cessazione della carica. Revoca dell'amministratore ancora in carica solo se deliberazione presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale Ammessa azione di responsabilità da soci di minoranza che rappresentino almeno 1/5 del c.s. (o 1/20 se quotata) anche se la società è in liquidazione

53 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Nei confronti dei creditori sociali Per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Responsabilità del fatto illecito. Il danno ingiusto che cagionano è la lesione della aspettativa di prestazione dei creditori sociali. Violano gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Responsabilità extracontrattuale.

54 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Nei confronti dei creditori sociali Dalla violazione di queste prescrizioni può nascere sia una azione di danni della società sia una azione di danni dei creditori. Responsabilità vs i creditori è illimitata e solidale. In caso di fallimento le azioni di responsabilità vengono proposte dal curatore.

55 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
Nei confronti dei singoli soci o i terzi: Risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. Azione di tipo individuale.

56 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
N.B. regime responsabilità si applica anche ai direttori generali rivestono ruoli a livelli più alti della gerarchia aziendale e spesso possono essere delegati a compiere funzioni amministrative.

57 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
FUNZIONE CONTROLLO E COLLEGIO SINDACALE Nelle s.p.a. il collegio sindacale è l'organo di controllo. Composto da membri nominati dall'assemblea Controllo della legalità e della efficienza della societàvigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

58 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE L'organo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e di due membri supplenti. Funziona collegialmente con deliberazioni a maggioranza assoluta. Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza sono ineleggibili: Coniuge, parenti entro 4° grado degli amministratori Coloro legati alla società da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera

59 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE Requisiti di professionalità: Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia Gli altri devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali di avvocati, dottori commercialisti o ragionieri oppure fra prof. Universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

60 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE Restano in carica tre annirevoca solo per giusta causa (deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale) Retribuzione determinata all'atto di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

61 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE Gli esiti dei controlli e dell’attività di vigilanza svolta dai sindaci trovano il naturale punto di emersione nella relazione che il collegio sindacale è tenuto ad elaborare per l’assemblea di approvazione del bilancio. Nella stessa relazione possono essere indicate eventuali proposte che il collegio sindacale voglia presentare all’assemblea in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alle altre materie di propria competenza.

62 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI LEGALITà: Osservanza dello Statuto Osservanza della legge Rispetto dei principi di corretta amministrazione Non consiste nel valutare il merito delle scelte gestionali, né si arresta ad una mera verifica di non contrarietà alla legge ed allo statuto delle stesse scelte, si sostanzia, invece, nel controllare che tali scelte siano state prese seguendo modalità procedimentali (metodi, procedure, strumenti operativi) conformi ai canoni di una gestione diligente.

63 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
COLLEGIO SINDACALE L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA: Adeguatezza struttura organizzativa Adeguatezza sistema amministrativo contabile Adeguatezza sistema di controllo interno Non consiste nel valutare il merito di singoli fatti gestionali o delle specifiche risultanze contabili, ma nel verificare la rispondenza della struttura organizzativa a standards congrui, in ragione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa e, comunque, limitatamente agli aspetti di competenza.

64 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
REVISIONE LEGALE DEI CONTI La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

65 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale
REVISIONE LEGALE DEI CONTI Tre funzioni: Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della loro conformità alle norme di legge Formulazione di un giudizio sul bilancio di esercizio Il revisore può richiedere notizie e documenti e può procedere a ispezioni.

66 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico
Caratterizzato dall'interposizione, fra l'assemblea e l'organo amministrativo, (consiglio di gestione), di un organo intermedio consiglio di sorveglianza.

67 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico
Consiglio di gestione: - organo collegiale (almeno due) Nominati dal consiglio di sorveglianza Durata tre esercizi (rinnovabili) Possono essere revocati salvo risarcimento nel caso di mancanza della giusta causa Soggetti alla stessa responsabilità degli amministratori del modello tradizionale

68 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico
Consiglio di sorveglianza: - Organo collegiale (almeno tre membri) Nominati dall'assemblea Durata tre esercizi (rinnovabili) Almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili Soggetti alle cause di ineleggibilità dei sindaci

69 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico
Consiglio di sorveglianza: Competenze Vigila sull'osservanza dello Statuto, della legge e sulla corretta amministrazione Nomina e revoca i membri del consiglio di gestione Approva il bilancio di esercizio Può promuovere l'azione di responsabilità contro i componenti del consiglio di gestione Riferisce all'assemblea, almeno una volta all'anno, sulla vigilanza prestata N.B. Il controllo contabile spetta ad un revisore o soc di revisione

70 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema monistico
Sistema monistico caratterizzato da Consiglio di amministrazione Al suo interno comitato di controllo

71 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema monistico
Consiglio di amministrazione: regole del cda del sistema tradizionale Comitato di controllo: Componenti designati da consiglio di amm.ne Organo collegiale (almeno 3 se quotate) Eletti tra gli stessi amministratori Requisiti di professionalità e indipendenza (almeno uno iscritto presso registro revisori)

72 S.p.A.: funzioni e organi _ sistema monistico
Comitato di controllo_funzioni: Vigilare sull'organizzazione della società e sulla sua efficienza gestionale e di controllo interno Svolgere i controlli affidategli dal consiglio di amministrazione e intrattenere i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile (che deve essere un revisore o una soc di revisore)

73 S.p.A.: funzioni e organi _ controllo esterno
Controllo giudiziario: Effettuato dal tribunale se ne fa richiesta: Soci che rappresentano 1/10 del C.S. (1/20 quotate) Collegio sindacale PM (per quotate) Consob Effetti. Misure cautelari Convocare l'assemblea Revocare amm.ri e sindaci nominando amministratore giudiziario

74 S.p.A.: funzioni e organi _ controllo esterno
Controllo CONSOB: Per le società quotate in Borsa

75 La S.r.l. Come nelle s.p.a.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio E come per le s.p.a.: l'unico socio di una s.r.l. decade dal beneficio della resp limitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato unico socio Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima dell’iscrizione sono regolati dalla disciplina della S.p.a. (art. 2463)‏

76 La S.r.l. Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima dell’iscrizione sono regolati dalla disciplina della S.p.a. (art. 2463)‏ Capitale minimo è però inferiore: euro N.B. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore, pari almeno a 1 euro. La somma di utili da destinare alla riserva legale, deve essere almeno pari a 1/5 degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, l'ammontare di euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

77 La S.r.l. Conferimenti: può essere conferito qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica: denaro, crediti beni in natura Prestazioni d'opera o di servizi

78 La S.r.l. Le quote di partecipazione dei soci NON possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento la srl Non può fare ricorso al capitale di rischio Lo statuto può prevedere l'emissione di titoli di debito (simili alle obbligazioni) ma possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati come banche, fondi comuni di investimento e simili.

79 La S.r.l. Conferimenti in natura (beni e crediti): la relazione giurata può essere redatta: - da un esperto (persona fisica o società di revisione) che deve essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori contabili; - da una società di revisione iscritta nell’apposito albo. L’esperto è designato da chi conferisce il bene.

80 La S.r.l. Conferimenti in denaro: - 25 per cento presso una banca o l'intero ammontare nel caso di società unipersonale, può essere sostituito da una fidejussione bancaria o da una polizza assicurativa

81 La S.r.l. Conferimenti possono PRESTAZIONI D’OPERA E DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA’ Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni d’opera o servizi purché garantiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria. Se l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

82 La S.r.l. Conferimenti possono PRESTAZIONI D’OPERA E DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA’ Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni d’opera o servizi purché garantiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria. Se l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

83 La S.r.l. _finanziamenti dei soci
I finanziamenti disciplinati sono quelli concessi in una situazione di “crisi” ovvero: in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. In tali ipotesi il loro rimborso: è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali; deve essere restituito (dai soci che hanno beneficiato del rimborso) se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

84 La S.r.l. _finanziamenti dei soci
In tali ipotesi il loro rimborso: è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali; deve essere restituito (dai soci che hanno beneficiato del rimborso) se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

85 La S.r.l. _competenza dei soci
Decisa dallo statuto_in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

86 La S.r.l. _competenza dei soci
Decisa dallo statuto_in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

87 La S.r.l. _competenza dei soci
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione . Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

88 La S.r.l. _amministrazione
La regola è che gli amministratori siano soci. Alternative possibili: amministratore unico; consiglio di amministrazione; amministratori (rappresentanti) che agiscono disgiuntamente o congiuntamente

89 La S.r.l. _responsabilità
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione..

90 La S.r.l. _responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

91 La S.r.l. _responsabilità
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

92 La S.r.l. _rappresentanza
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

93 La S.r.l. _controllo L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

94 La S.r.l. _controllo La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ( €).

95 La S.r.l. _controllo La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni

96 La S.r.l. _assemblea L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea

97 La S.r.l. _assemblea Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

98 La S.r.l. _il recesso Il diritto di recesso è riconosciuto:
nelle ipotesi determinate dall’atto costitutivo ai soci che non hanno consentito a determinate decisioni: al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società; alla fusione o scissione della società; alla revoca dello stato di liquidazione; al trasferimento della sede all’estero; alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;

99 La S.r.l. _il recesso al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili; - in relazione alla durata della società: se la società è a tempo indeterminato, è ammesso in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni (l’atto costitutivo può allungare il preavviso fino a 1 anno);

100 La S.r.l. _il recesso in relazione alla presenza di clausole che escludono o condizionano al mero gradimento la trasferibilità della partecipazione ; nell’ipotesi di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti qualora il socio sia in dissenso rispetto alla decisione di offrire a terzi le quote di nuova emissione

101 La S.r.l. – Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio
Valore della partecipazione: Il socio ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale così come stimato al momento della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo il patrimonio è determinato con relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente).

102 La S.r.l. – Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio
Limiti al recesso: Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia: - se la società revoca la delibera che lo legittima; - se è deliberato lo scioglimento della società.

103 La S.r.l. – Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio
Esclusione: Lo statuto può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

104 La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)
Società di capitalicome dice il nome vi si trovano riunite caratteristiche sia della società in accomandita semplice che della società per azioni Tipo sociale poco diffuso

105 La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)
Analogia con la s.a.s. = distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti soci accomandatari: rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali avendo però come contropartita la possibilità di amministrare soci accomandanti: rispondono dei debiti sociali soltanto nei limiti della quota sociale sottoscritta Inoltre come nella s.a.s. la denominazione sociale deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario

106 La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)
Analogia con la s.p.a. = quote si partecipazione rappresentate da azioni In generale si applicano le norme relative alla s.p.a. (salvo quelle incompatibili con la presenza di soci illimitatamente responsabili):

107 La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)
Disposizioni specifiche per l'amministrazione che spetta ai soci accomandatari: Qualità di amministratore e socio vanno di pari passo Amministratori possono essere revocati dall'assemblea salvo risarcimento se manca giusta causa Modificazioni dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria e approvati da tutti gli amministratori che possono esercitare diritto di veto sulla decisione

108 La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)
Modificazioni dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria e approvati da tutti gli amministratori che possono esercitare diritto di veto sulla decisione Amministratori hanno diritto di voto in assemblea ma NON possono votare la nomina o la revoca dei sindaci o dei membri del consiglio di sorveglianza o sulla proposta dell'azione di responsabilità

109 Le società cooperative
Società che hanno fine non speculativo ma mutualistico: non sono costituite al fine di conseguire utili ma per svolgere attività economica che dia la possibilità di ottenere beni e servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate sul mercato. Nella cooperativa l'attività economica è svolta direttamente dai soci (cooperativisti)

110 Le società cooperative
Mutualità pura = perseguono il fine mutualistico in via esclusiva Mutualità impura = oltre al fine mutualistico anche un fine lucrativo comune a quello delle altre società Entrambe godono di varie agevolazioni fiscali MA solo se lo scopo mutualistico è Prevalente: attività destinate ai soci sono superiori al 50% delle attività totali

111 Le società cooperative
Aspetti comuni alle s.p.a._se non è previsto diversamente si applicano le norme previste per le società per azioni; in particolare: Costituzione per atto pubblico Possibilità di emettere azioni Organizzazione interna (assemblea, amministratori – per la maggioranza soci, collegio sindacale – obbligatorio se c.s. non inferiore a €

112 Le società cooperative
Possibilità di adottare sistema dualistico o monistico Su bilancio e tenuta dei libri sociali Su cause di scioglimento e messa in liquidazione Si ricorda che anche la cooperativa usufruisce della limitazione di responsabilità

113 Le società cooperative
Aspetti tipici Numero minimo 9 soci; anche 3 (minimo) nel caso in cui lo statuto adotti la disciplina della srl e tutti i soci siano persone fisiche Principio "porta aperta"sempre ammessa l'entrata di nuovi socicon delibera degli amministratori Capitale sociale variabile: cambia continuamente con l'ingresso (o l'uscita) di nuovi soci

114 Le società cooperative
Aspetti tipici Nessun socio può avere una quota di capitale superiore a euro Indipendentemente dalla quota detenuta ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea (principio capitalistico) Una quota degli utili deve essere destinata a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

115 Le società cooperative
Aspetti tipici È possibile la denuncia di gravi irregolarità al tribunale da parte di tanti soci che detengano almeno 1/10 del capitale Cooperativa è soggetta al controllo dell'autorità pubblica di vigilanza che in caso di irregolarità può revocare amministratori e sindaci e disporre la gestione da parte di un commissario appositamente nominato

116 Le società cooperative
Aspetti tipici L'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento della cooperativa se accerta che questa non persegue un fine mutualistico o non è in grado di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita In caso di insolvenza viene sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – se compie attività commerciali anche a fallimento

117 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Cause di scioglimento (art. 2484)‏ decorso del termine; Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità a conseguirlo; continuata inattività dell’assemblea o impossibilità del suo funzionamento; riduzione del capitale sotto il minimo legale; impossibilità per la società di liquidare la partecipazione del socio recedente deliberazione dell’assemblea; per le altre cause previste dall’atto costitutivo. 117

118 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Le cause di scioglimento operano di diritto senza un'apposita delibera dell'assemblea. La liquidazione della società consiste nel convertire in denaro il patrimonio sociale. Al verificarsi della causa di scioglimento s'impone agli amministratori di iscrivere nel registro delle imprese l'avvenuta causa di scioglimento 118

119 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
POTERI DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (fino alla consegna dei libri sociali ai liquidatori). L'assemblea straordinaria nomina i liquidatori (che sostituiranno gli amministratori) e le modalità di liquidazione. Permane obbligo di vigilanza dei sindaci. 119

120 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi: in caso di mancato adempimento degli obblighi di accertare senza indugio una causa di scioglimento e di effettuare gli adempimenti pubblicitari; in caso di mancato adempimento dell’obbligo di gestione sociale ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. 120

121 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
REVOCA Ammessa espressamente la revoca dello stato di liquidazione: previa eliminazione della causa di scioglimento mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria; efficacia sospesa per 60 giorni: i creditori possono fare opposizione (dimostrando la sostanziale improbabilità di successo della rinnovazione dell’impresa sociale); 121

122 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
in caso di opposizione: il tribunale può dichiararne l’efficacia (infondato pericolo o idonea garanzia prestata della società); revoca efficace se: decorrono i 60 giorni senza opposizione; consta il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso. 122

123 Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione preservando al meglio il patrimonio sociale. Hanno la rappresentanza anche processuale della società la responsabilità propria degli amministratori. Se liquidazione dura più anni devono redigere bilancio annualmente. Esaurita la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione nel quale deve essere indicata la parte di attivo che spetta ad ogni azione o quota sociale. 123

124 Operazioni straordinarie
Trasformazione Fusione Scissione 124

125 Operazioni straordinarie
Trasformazione: Trasformazione di società di capitali in società di persone (art sexies); Trasformazione di società di persone in società di capitali (art ter). 125

126 Operazioni straordinarie
Trasformazione progressiva di soc. di persone in soc. di capitali La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione (presunto se non negato espressamente entro 60 gg. da comunicazione a mezzo racc. r.r. della delibera). 126

127 Operazioni straordinarie
Trasformazione regressiva di soc. di capitali in soc. di Persone I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione 127

128 Operazioni straordinarie
Fusione FATTISPECIE: Costituzione di una nuova società da due o più società preesistenti che si estinguono (fusione propriamente detta)‏ Una società (che sopravvive) incorpora una o più società preesistenti che si estinguono (fusione per incorporazione)‏ 128

129 Operazioni straordinarie Scissione
Trasferimento della totalità delle attività e passività della società «scissa», che si estingue, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione; Trasferimento di una parte del patrimonio della società «scissa», che sopravvive all’operazione, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione. 129

130 Operazioni straordinarie Procedura
Esposizione preventiva delle modalità e condizioni economiche e conseguenze patrimoniali arrecate ai creditori e ai soci a seguito dell'operazione; Delibera a maggioranza dei soci al pari di quanto avviene per le modificazioni dello statuto Adottata con atto pubblico da depositarsi nella sede della società e iscriversi nel registro delle imprese Materialmente eseguita solo dopo che siano trascorsi 60 giorni (per l'opposizione da parte dei creditori) 130

131 Fallimento e altre procedure concorsuali
131

132 Le procedure concorsuali
FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESEIN CRISI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IN CRISI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 132

133 Aspetti comuni alle procedure
Al verificarsi di determinati presupposti si hanno determinate conseguenze: Dall'autorità giudiziaria viene sottratta all'imprenditore la disponibilità dell'impresa e dei suoi beni Dall'autorità giudiziaria viene nominato un soggetto che controlla l'esercizio dell'attività La procedura si svolge nell'interessa di tutti i creditori esistenti al momento della instaurazione della procedura Coinvolge tutti i beni del debitore / imprenditore 133

134 Fallimento E' quella procedura rivolta alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori quando il titolare di un'impresa commerciale (debitore comune) non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. 134

135 Fonti Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo 1942, n.267;
Modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5; Modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169. 135

136 Caratteristiche Universalità: cioè colpiscono non singoli beni ma l'intero patrimonio del debitore / imprenditore Concorsualità: cioè la procedura si svolge nell'interesse di tutti i creditori del fallito, che devono essere soddisfatti in egual misura, salvo la presenza di cause legittime di prelazione Ufficiosità: può essere dichiarato d'ufficio cioè su iniziativa dell'autorità giudiziaria 136

137 Presupposti del fallimento
Chi può fallire? Presupposti del fallimento Soggettivi Il debitore deve essere: imprenditore commerciale sono esclusi gli enti pubblici, il piccolo imprenditore e l'impreditore agricolo o artigiano Oggettivi Stato di insolvenza 137

138 Il tribunale compie le indagini e sulla base dei presupposti
Istanza di fallimento: dal creditore – dal debitore stesso – pubblico ministero Il tribunale compie le indagini e sulla base dei presupposti Oggettivo Soggettivo Accoglie il ricorso oppure Rigetta il ricorso 138

139 Sentenza dichiarativa di fallimento Contenuto:
Accoglie il ricorso: Sentenza dichiarativa di fallimento Contenuto: - nomina Giudice delegato - nomina curatore fallimentare - ordina al fallito di depositare i bilanci - assegna ai creditori un termine per presentare le domande di insinuazione al passivo 139

140 Sentenza dichiarativa di fallimento
Accoglie il ricorso Sentenza dichiarativa di fallimento Effetti: -Il fallito viene spossessato dei beni che vengono amministrati dal curatore -par condicio creditorum = apertura del concorso secondo regole di parità di trattamento -azioni revocatorie = per rendere privi di effetto rispetto alla massa dei creditori gli atti dannosi posti in essere dal fallito prima del fallimento 140

141 Chiusura del fallimento
Accoglie il ricorso Sentenza dichiarativa di fallimento Procedura : -Apposizione dei sigilli e inventario -Accertamento dello stato passivo -Liquidazione dell’attivo -Ripartizione dell’attivo Chiusura del fallimento 141

142 Organi della procedura fallimentare
Tribunale Giudice delegato Curatore Comitato dei creditori 142

143 Organi della procedura fallimentare
Tribunale Nomina ed eventualmente sostituisce il giudice delegato ed il curatore Risolve le disparità di vedute tra gli organi anzidetti Decide sui reclami contro i decreti del giudice delegato chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori 143

144 Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato: è l’organo a cui è affidata la direzione concreta della procedura fallimentare” egli è infatti “lato sensu” l’organo che dirige le operazioni fallimentari e vigila sull’attività del curatore. 144

145 Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato_funzioni: Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciarsi il tribunale stesso; Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito; Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta lo ritiene opportuno, per sentirne il parere; Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari (periti, stimatori, etc) che siano necessari nel corso della procedura, nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede o lo sostituisca in caso di impedimento; 145

146 Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato_funzioni: Decide sui reclami presentati contro gli atti di amministrazione compiuti dal curatore; Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore o convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e nomina i relativi avvocati; Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art. 35, 2°comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento della procedura; Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento dagli “ausiliari” e ne liquida le competenze; 146

147 Organi della procedura fallimentare
Giudice delegato_funzioni: Provvede, con la cooperazione del curatore, all’esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e della relativa documentazione; Appone i sigilli; Dispone le vendite dei mobili e provvede alla vendita degli immobili 147

148 Organi della procedura fallimentare
Il curatore: è l’organo a cui spetta, come compito principale, l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del giudice delegato. Ha competenze esecutive e di natura ausiliare. 148

149 Organi della procedura fallimentare
Il comitato dei creditori: è un organo collegiale, composto da tre o cinque creditori e nominato dal giudice delegato, al quale spetta anche la scelta del presidente. 149

150 Organi della procedura fallimentare
Il comitato dei creditori: Funzione consultiva Funzione di controllo obbligatoria eventuale 150

151 Fase prefallimentare_Iniziativa
Istanza di fallimento presentata presso il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dal: Debitore Creditore Su richiesta del Pubblico ministero 151

152 Fase prefallimentare Il Tribunale verifica che ci siano i presupposti per la dichiarazione di fallimento convocando il debitore e i creditori che hanno fatto istanza. Il fallimento non può essere dichiarato se dalla istruttoria risulta che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad euro 152

153 Sentenza dichiarativa di fallimento
Il Tribunale se sussistono i presupposti (soggettivo o oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con sentenza il fallimento dell'imprenditore Oppure Rigetta il ricorso motivandolo 153

154 Sentenza dichiarativa di fallimento
Contenuto della sentenza Assegna a creditori e terzi che hanno diritti sulle cose del fallito un termine per presentare domande di insinuazione Stabilisce il giorno, il luogo e l'ora per l'esame del passivo Nomina del giudice delegato Nomina del curatore Ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili 154

155 Effetti della sentenza
Viene formato il fascicolo della procedura fallimentare, che contiene tutti gli atti e i documenti, a relazione del curatore, provvedimenti del Tribunale Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese Il Tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori 155

156 Effetti della sentenza
Successivamente su proposta del curatore il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. 156

157 Effetti della sentenza
Effetti per il fallito Personali: obbligo di residenza, di consegnare al curatore la corrispondenza Patrimoniali: viene spossessato dei suoi beni, cioè privato del potere di amministrazione e di disposizione 157

158 Effetti della sentenza
B) Effetti per i creditori Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito Per la tutela della par condicio creditorum, sono loro precluse azioni esecutive individuali sui beni del fallito Partecipano in condizione di eguaglianza salvo cause legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca o privilegi 158

159 Effetti della sentenza
C) Effetti per i terzi Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il fallito Costoro possono vedersi intentata una azione revocatoria fallimentare dal curatore al fine di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito 159

160 Perché? Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che probabilmente fallirà, può decidere di intestare a persone di fiducia il suo patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure decida di venderlo a terzi per ricavare del denaro Questa operazione viene contrastata dal curatore perché si sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei creditori Il curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l'attivo fallimentare La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire il patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dallo stesso a danno dei creditori 160

161 Procedura fallimentare
Definizione: è l'insieme delle fasi successive tra di loro coordinate per raggiungere un medesimo fine. Sono: A. conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito B. accertamento del passivo C. accertamento dell’attivo D. liquidazione dell’attivo E. riparto dell’attivo 161

162 A) Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito
Dopo la dichiarazione di fallimento: Atto iniziale è l'apposizione dei sigilli da parte del curatore che è temporaneo Rimozione sigilli e redazione dell'inventario da parte del curatore Il curatore prende in consegna i beni del fallito e subentra a lui nell’amministrazione dei beni 162

163 B) Accertamento del passivo
Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso Inizia con la domanda di ammissione al passivo che i creditori devono presentare nei termini stabiliti dalla sentenza che dichiara il fallimento Sulla base delle domande il giudice delegato dispone lo stato passivo, ammettendo singoli crediti Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere con riserva Il passivo così disposto è verificato nell'adunanza di verifica dei crediti e viene reso esecutivo dal giudice con decreto I creditori non hanno presentato domanda nei termini possono presentare domanda tardiva 163

164 C) Accertamento dell'attivo
Costituito da tutto l'attivo del fallimento, cioè dai beni del fallito e anche da quei beni che per effetto della revocatoria fallimentare sono rientrati nel patrimonio del fallito Redatto un inventario e i beni vengono presi in consegna dal curatore 164

165 D) Liquidazione dell'attivo
I beni del fallito sono tramutati in denaro, per soddisfare i creditori Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e che indica l'ammontare dei crediti da soddisfare Avviene attraverso la vendita all'asta 165

166 E) Riparto dell'attivo Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli creditori Le somme sono ripartite secondo un ordine preferenziale ex art. 111 L. F. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti 166

167 Cessazione procedura fallimentare
Chiusura fallimento Concordato fallimentare 167

168 Chiusura fallimento Con il decreto di chiusura cessa la procedura fallimentare e decadono i relativi organi Si ha anche quando: I creditori non propongono domande di ammissione al passivo Quando tutto il passivo è saldato Quando tutto il patrimonio del fallito è stato ripartito Quando non esiste massa attiva 168

169 Concordato fallimentare Un terzo
INIZIATIVA Uno o più creditori Un terzo Fallito, ma solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo 169

170 Contenuto della proposta
Suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei Trattamenti differenziati a seconda la classe di appartenenza Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma Può essere previsto che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, ma sempre in una misura non inferiore a quella ricavabile per la liquidazione considerata la prelazione 170

171 Esame della proposta La proposta di concordato è presentata al Giudice Delegato il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore Dopo il parere il GD ordina che la proposta sia comunicata ai creditori Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto 171

172 Concordato preventivo
Condizioni soggettive Imprenditore commerciale Stato di insolvenza Iscritto nel registro delle imprese da due anni Tenuta regolare della contabilità 172

173 Concordato preventivo
Condizioni oggettive Offrire serie garanzie reali e personali Pagamento integrale dei creditori privilegiati Pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari Oppure Offrire la cessione dei beni pignorabili ai creditori, sempre che la valutazione di tali beni faccia ritenere il pagamento dei debiti 173

174 Concordato preventivo
Vantaggi Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio della impresa Mantiene la capacità processuale di rimanere in giudizio 174

175 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Garanzia dello stato per i debiti contratti per l’esercizio della impresa nel corso della procedura; applicazione di una imposta ridotta per le cessioni azienda ; esenzione dell’obbligo al pagamento di sanzioni pecuniarie; rinuncia totale o parziale dei crediti pubblici 175

176 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
l’impresa deve avere almeno 200 dipendenti devono esistere “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali” La esposizione debitoria non deve superare sia i due terzi del totale dell’ attivo che dei ricavi della gestione caratteristica Il commissario giudiziale nominato dal Tribunale deve stabilire le reali condizioni del risanamento 176

177 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
La procedura di risanamento Tramite la ristrutturazione economico finanziaria, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione) Tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali) 177

178 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
I creditori non possono esercitare azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore Il commissario straordinario può esercitare le azioni revocatorie soltanto se viene autorizzato un programma di cessione dei beni I contratti in corso continuano ad avere esecuzione, il commissario ha la facoltà di scioglimento esclusi i contratti di lavoro e di locazione di immobili Il commissario può compiere tutti gli atti di valore non superiore a 400 milioni 178

179 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Il controllo sulla procedura Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento ove non la ritenga più perseguibile può disporre il fallimento della società All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi 179

180 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
GRUPPI DI IMPRESE L’appartenenza di una impresa in A.S. ad un gruppo di aziende estende questa procedura, ove ricorra lo stato di crisi, anche alle aziende collegate anche se assoggettabili alla procedura di fallimento In seguito alla direzione unitaria dei gruppi di impresa gli Amministratori delle società collegate rispondono dei danni causati alla Società in A.S. 180

181 Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Il controllo sulla procedura Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento ove non la ritenga più perseguibile può disporre il fallimento della società All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi 181

182 Liquidazione coatta amministrativa
Prevista per alcune categorie di imprese di settori delicati, banche, assicurazioni, cooperative, SIM ecc. Deliberata dal Ministro competente (industria, economia, lavoro) attraverso il controllo di un'autorità di vigilanza. 182

183 Liquidazione coatta amministrativa
FASI Accertamento dello Stato di insolvenza Messa in liquidazione Accertamento del passivo Liquidazione dell'attivo Ripartizione dell'attivo 183

184 I titoli di credito NATURA  Sono documenti contenenti la PROMESSA
o l’ORDINE INCONDIZIONATO di eseguire una prestazione, nei termini indicati nel documento stesso, in favore del soggetto possessore del titolo stesso (BENEFICIARIO). FUNZIONE ECONOMICA Trasferimento del diritto contenuto nel titolo tramite la consegna 184

185 I titoli di credito CARATTERISTICHE:
INCORPORAZIONE: il diritto è tutt’uno con il titolo; FORMALITA’: specifici obblighi di forma; ASTRATTEZZA: il titolo è indipendente dalla sua origine; AUTONOMIA: l’acquisto è sempre a titolo originario; LETTERALITA’: si può richiedere solo quanto scritto

186 I titoli di credito L'emissione del titolo di credito presuppone che vi sia un rapporto giuridico sottostante rapporto dal quale nasce il credito che si vuole incorporare nel titolo (es. compravendita). Pertanto sussistono due rapporti paralleli ed autonomi: Sottostante o causale Cartolare o cambiario

187 I titoli di credito Rapporto sottostante: relazione tra chi emette il titolo e il primo prenditore. • Rapporto cartolare: relazione tra chi possiede il titolo che ha diritto alla prestazione indicata e il debitore della prestazione.

188 I titoli di credito • Il debitore, nel redigere e sottoscrivere il documento, crea un estratto unilaterale del rapporto giuridico sottostante ridotto agli elementi essenziali e letterali più semplici. • Il collegamento è dato dal contratto di rilascio: accordo tra debitore e primo prenditore in base al quale la soddisfazione dell’obbligazione contenuta nel titolo determina l’estinzione dell’obbligazione nascente dal rapporto sottostante.

189 I titoli di credito Il contratto di rilascio può essere contenuto in un autonomo contratto ovvero in una clausola del negozio fondamentale.

190 I titoli di credito Fonte del rapporto cartolare: dichiarazione del debitore contenuta nel titolo. Contenuto del rapporto cartolare: quello indicato dal titolo, anche se non coincide con l’obbligazione sottostante. Circolazione del rapporto cartolare: attraverso la circolazione del documento che lo contiene.

191 I titoli di credito A seguito dell’incorporazione il diritto diviene insensibile rispetto al rapporto sottostante. L’insensibilità del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante viene definita astrattezza del titolo di credito. Il debitore è insensibile rispetto alle vicende relative alla circolazione del titolo.

192 I titoli di credito Il terzo acquirente del titolo è insensibile rispetto alle vicende circolatorie precedenti nonché al rapporto tra debitore e primo prenditore. A seguito dell’emissione di un titolo di credito il debitore ha una obbligazione cartolare che si aggiunge all’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.

193 I titoli di credito_Circolazione della titolarità
Per ottenere il pagamento del titolo occorrono due requisiti: Avere il possesso del titolo Aver conseguito il possesso del titolo nei modi previsti dalla legge: leggi di circolazione Se ricorrono tutti e due questi requisiti il creditore è legittimato a esercitare il diritto incorporato nel titolo e quindi a ricevere il pagamento.

194 I titoli di credito A seconda della legge di circolazione alla quale sono sottoposti, si distinguono tre categorie di titoli di credito: Al portatore All'ordine Nominativi

195 I titoli di credito Al portatore
La legittimazione consegue al mero possesso e muta in virtù della consegna del titolo. Sono detti anche titoli a legittimazione reale a differenza dei titoli nominativi e all’ordine detti titoli a legittimazione nominale.

196 I titoli di credito All'ordine : il titolo si trasferisca mediante girata. La girata è l'ordine che l'intestatario del titolo impartisce al debitore di pagare ad un'altra persona. La girata è apposta sul retro del titolo e può essere: -piena se contiene anche l'indicazione della persona che deve essere pagata -in bianco (o al portatore ) se consiste soltanto nella firma del girante (intestatario del titolo), sul retro del titolo. In questa ultima ipotesi il titolo circola come se fosse al portatore.

197 I titoli di credito La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ma non può essere sottoposta a condizione. La girata che contenga una condizione è valida ma la condizione si ha per non scritta. Sono titoli all'ordine, per esempio la cambiale, l'assegno, i titoli rappresentativi di merci.

198 I titoli di credito Nominativi: il titolo deve contenere il nome del possessore. Perché sia valido è necessario che il nome del possessore, oltre che essere scritto sul titolo, deve essere annotato su apposito registro tenuto da chi ha emesso il titolo. Sono titoli nominativi le azioni di società, certe obbligazioni e alcuni titoli di Stato.

199 I titoli di credito Le eccezioni al pagamento: il debitore, in linea generale, non può rifiutare il pagamento del titolo per un motivo qualsiasi può solo opporre motivi di rifiuto consentiti dalla legge = eccezioni al pagamento

200 I titoli di credito Eccezioni reali opponibili a qualunque persona:
Sulla forma: il titolo di credito deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge, se mancano non può essere considerato un titolo di credito Sul tenore letterale del titolo: eccezioni sul carattere di letteralità del titolo, per cui "vale ciò che è scritto"

201 I titoli di credito Eccezioni reali
Sulla falsità di capacità o di rappresentanza al momento della sottoscrizione del titolo Sulla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione fondata sul titolo (azione cartolare): per esempio la mancata elevazione del protesto quando questo è obbligatorio per legge.

202 I titoli di credito Eccezioni personaliopponibili solo ad un determinato possessore e fondate: Sul rapporto sottostante: il debitore può opporre l'eccezione solo al possessore che sia anche controparte nel rapporto sottostante. Quindi, il compratore – debitore che ha consegnato al venditore un titolo di credito può rifiutare di pagarglielo se la merce acquistata non gli è stata consegnata o se non è conforme all'ordine.

203 I titoli di credito Eccezioni personaliopponibili solo ad un determinato possessore e fondate: Sui rapporti personali tra il debitore e l'attuale possessore: il debitore può rifiutare il pagamento in presenza di una compensazione con un credito nei confronti dell'attuale possessore, oppure se questi si era impegnato a non richiederlo fino ad un certo giorno Sulla legittimazione dell'attuale possessore: il debitore può rifiutare il pagamento dimostrando che l'attuale possessore ha ottenuto il possesso del titolo in mala fede

204 I titoli di credito LA CAMBIALE: E’ un titolo di credito all’ordine.
Ne esistono 2 TIPI: 1. Pagherò cambiario PROMESSA (2 soggetti) 2. Cambiale tratta  ORDINE (3 soggetti)

205 I titoli di credito LA CAMBIALE: 1. PAGHERO’ CAMBIARIO: È la PROMESSA incondizionata, fatta dall’ emittente, di pagare una somma di denaro al beneficiario, alla scadenza e nel luogo indicati.

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207 Luogo e data di emissione del pagherò.
Scadenza della cambiale. Promessa incondizionata di pagamento. Nome del beneficiario. Importo scritto in lettere. Nel caso in cui c’è differenza con l’importo scritto in cifre vale quello in lettere. Firma dell’emittente. Se l’emittente è una società la firma è del suo rappresentante legale. Banca domiciliataria , presso la quale la cambiale deve essere pagata. Denominazione di ” cambiale “.

208 I titoli di credito LA CAMBIALE: 2. CAMBIALE TRATTA: E’ l’ORDINE incondizionato di un soggetto (traente) ad un altro soggetto (trattario), di pagare una somma di denaro, secondo le modalità previste, ad un terzo soggetto (beneficiario). Esistenza del Rapporto di Provvista. (è quello che intercorre tra traente e trattario che permette al traente di ordinare al trattario il pagamento della somma al prenditore)

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211 I titoli di credito IL PROTESTO : Il protesto, è l'atto pubblico con il quale si attesta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. Atto pubblico che rende noto il mancato pagamento; Levato dal notaio, uff. giudiziario o segr. Comunale; La cambiale diviene titolo esecutivo; Se levato entro 2 g. da scadenza consente azione di regresso contro il girante; Il debitore principale subisce atto di precetto, pignoramento e vendita dei beni

212 I titoli di credito L’ASSEGNO E’ un titolo di credito all’ordine. Ne esistono 2 TIPI: 1. Assegno Bancario assimilabile alla cambiale Tratta. 2. Assegno Circolare assimilabile al Pagherò cambiario.

213 I titoli di credito 1. ASSEGNO BANCARIO: Un soggetto (traente e correntista) ordina alla banca (trattario) di pagare una somma al Beneficiario. Esistenza rapporto di conto corrente (libretto assegni). E’ sempre pagabile a vista. (no post-datati). Circolazione per girata (clausola non trasferibile).

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215 Per evitare che un assegno smarrito o rubato venga indebitamente riscosso da chi non ne è legittimo possessore, si può ricorrere ad alcuni accorgimenti previsti dalla legge.  L'accorgimento più diffuso consiste nello scrivere sull'assegno la clausola non trasferibile; in tal modo si impedisce il suo trasferimento mediante girata ed il titolo sarà pagato solo al beneficiario oppure ad una banca da questi incaricata per la riscossione.  Tale clausola è obbligatoria per gli assegni emessi con importi superiori a euro. 

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217 I titoli di credito 2.ASSEGNO CIRCOLARE: Promessa di pagamento, da parte della banca (emittente), ad un beneficiario, emesso solo se c’è una copertura precostituita. Riscossione entro 30 g. dall’emissione, a pena di decadenza, per il possessore, dal diritto di esercitare l’azione di regresso.

218

219 Se si teme che l'assegno possa essere smarrito o sottratto si può apporre la clausola non trasferibile che impedisce la circolazione dell'assegno; in tal caso potrà essere presentato per l'incasso solo dal beneficiario o da una banca dal medesimo incaricata. Tale clausola è obbligatoria per ogni assegno circolare di importo superiore a euro. La legge dispone che per emettere assegni circolari le banche devono essere in possesso di apposita autorizzazione della Banca d'Italia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

220 I titoli di credito LO SCONTO CAMBIARIO
†La banca anticipa l’importo di un credito non ancora scaduto, previa deduzione dell’interesse e salvo buon fine dell’operazione Per il richiedente si tratta di un finanziamento a b/t ed è una delle forme più utilizzate per lo smobilizzo dei crediti†

221 I titoli di credito LO SCONTO CAMBIARIO Fasi tecniche operazione:
„Verifica bancabilità del titolo „Concessione del fido al cliente Fissazione cifra di castelletto (oggetto periodico di revisione)


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