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FINANZIARIA 2008 LE NOVITA IRAP. Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Le principali novità della Finanziaria 2008 Nuove modalità di determinazione.

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1 FINANZIARIA 2008 LE NOVITA IRAP

2 Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Le principali novità della Finanziaria 2008 Nuove modalità di determinazione della base imponibile; Riduzione dellaliquota ordinaria dal 4,25% al 3,90%; Riduzione delle deduzioni ammesse; Nuovi adempimenti dichiarativi; Le novità decorrono a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2007

3 Regionalizzazione dellIRAP Art. 1 commi 43-45 Dal 1° gennaio 2009 è istituita con legge regionale Indeducibile dalle imposte statali Regioni: no modifiche alle basi imponibili Regioni: si modifiche aliquote e detrazioni

4 Obblighi dichiarativi e modalità di presentazione novità E prevista la separazione della dichiarazione Irap dalla dichiarazione del modello Unico relativo allIres La dichiarazione sarà presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo novità I nuovi termini e le modalità di presentazione della nuova dichiarazione Irap saranno disciplinate con Decreto del Ministero delleconomia e delle Finanze non più in UNICO entro marzo 2008 Dal periodo dimposta 2008

5 Indeducibilità dellIrap dalla base imponibile Ires: questioni di legittimità Legittimità costituzionale dell indeducibilità dellIrap ai fini delle imposte sui redditi Presunta violazione della capacità contributiva 53 Cost. La Corte Costituzionale si deve pronunciare Imposizione del reddito non netto, ma lordo CTP Genova ord. 521/2004 Finanziaria 2008 art. 1, c. 43, Resta ferma lindeducibilità dellIrap dalle imposte statali

6 Novità sulle aliquote Dal 1° gennaio 2008 aliquota ridotta al 3,9% (Art. 1 comma 50, h) agricolo: Settore agricolo: 2007 prorogata per il 2007 1,9% laliquota del 1,9% 20083,75% per il 2008 al 3,75% 2009 3,9% Dal 2009 si applica il 3,9% Riparametrate le aliquote diversificate dalle Regioni sulla base di un coefficiente pari a0,9176 (art. 1 c. 226) (art. 1 c. 172)

7 Base imponibile di società di capitali e enti commerciali Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008 Per i soggetti che non esercitano attività bancaria, finanziaria e assicurativa la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dellart. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lettere c) e d), 12, 13, così come risultanti dal conto economico dellesercizio La base imponibile deriverà per intero dai dati del bilancio: Articolo 5, c.1-2, D.Lgs. 446/1997 In sostanza Eliminazione del doppio binario ANCHE PER I SOGGETTI IAS Segue …

8 Base imponibile di società di capitali e enti commerciali Abrogazione articolo 11-bis D.Lgs. 446/1997 (art. 1 c. 50 lett. g) Irrilevanti le variazioni fiscali novità che disponeva lobbligo di apportare ai valori civili dei costi e dei ricavi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi; ESCLUSIVA RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI Non più rettifiche Ires

9 Disposizioni comuni – Variazioni fiscali Le variazioni in aumento e in diminuzione dei valori contabili, erano evidenziate nelle colonne 2 e 3 del modello Base imponibile di società di capitali e enti commerciali il vecchio modello

10 Base imponibile di società di capitali e enti commerciali Gli effetti dellirrilevanza fiscale (alcuni esempi) Costi per autovetture e cellulari completamente deducibili Liberalità classificate in B14 sempre deducibili Irrilevanti i requisiti di inerenza e congruità per le spese di rappresentanza Canoni di leasing deducibili indipendentemente dalla durata del contratto Rateizzazione delle plusvalenze irrilevante Ammortamenti civili eccedenti le aliquote fiscali sono deducibili Irap Non rileva il plafond delle spese di manutenzione sui beni strumentali Imposte diverse da quelle sul reddito non seguono il criterio di cassa

11 1) Somma delle voci comprese nel valore della produzione (A): 2) 3) 4) 5) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; Variazioni dei lavori in corso su ordinazione; Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; Altri ricavi e proventi; Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali

12 Somma dei costi della produzione (B): 6) 7) 8) 9) 10) c) d) 10) c) d) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; per servizi; per godimento beni di terzi; per il personale; ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali; svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni dei crediti compresi nellattivo circolante e delle disponibilità liquide; 10) a) b) ESCLUSI ESCLUSE Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali

13 Somma dei costi della produzione (B): 12) 13) 14) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; accantonamenti per rischi; altri accantonamenti; oneri diversi di gestione. ESCLUSI (A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA 11)

14 Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione Articolo 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997 Spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla b.9); Compensi per prestazioni di lavoro autonomo e per attività commerciali non esercitate abitualmente, nonché compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare e permettere; Compensi per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; Utili erogati agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro; Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008

15 LIci; La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto; per quali contratti solo i nuovi o anche i vecchi? Viene eliminato il criterio forfetario per la determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing Perdite su crediti; Articolo 5, c.3, D.Lgs. 446/1997 Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali Prima deducibile

16 Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione I contributi erogati in base a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili; Le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili patrimoniali (cioè nè strumentali nè immobili merce); N.B.: Si ammettono comunque in deduzione quote di ammortamento del costo per avviamento e marchi in misura non superiore ad 1/18 del costo indipendentemente dallimputazione a conto economico; Articolo 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997 Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali

17 Articolo 5, commi 4-5, D. Lgs. 446/1997 Principio di correlazione: I componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi; Importanza principi contabili: Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dallimpresa; Le regole di imputazione civilistiche prevalgono su quelle contenute nellarticolo 109 Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008 c. 4 c. 5

18 Articolo 5, comma 4, D. Lgs. 446/1997 Principio di correlazione: I componenti positivi o negativi (classificati in voci del conto economico diverse da quelle dellart. 2425 c.c.) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi; Da verificare : lesistenza del comma 4 riesce ad attrarre a tassazione plus e minus su beni strumentali dopo labrogazione del comma 3 dellarticolo 11 e in presenza nellarticolo 5, comma 3, di esplicita previsione che riguarda solo gli immobili che non costituiscono beni strumentali per limpresa Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008 c. 4 c. 5

19 Articolo 5, commi 4-5, D. Lgs. 446/1997 Principio di correlazione: I componenti positivi o negativi (classificati in voci del conto economico diverse da quelle dellart. 2425 c.c.) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi; Da verificare : lesistenza del comma 4 riesce ad attrarre a tassazione plus e minus su beni strumentali dopo labrogazione del comma 3 dellarticolo 11 e in presenza nellarticolo 5, comma 3, di esplicita previsione che riguarda solo gli immobili che non costituiscono beni strumentali per limpresa Base imponibile di società di capitali e di enti commerciali Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008 c. 4 c. 5

20 Base imponibile di società di persone e di imprese individuali Articolo 5-bis novità Somma dei ricavi di cui allart. 85, c. 1, Tuir (A): a) b) f) g) Ricavi delle vendite e delle prestazioni; Ricavi delle vendite e di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi beni strumentali); Indennità a titolo di risarcimento (anche assicurativo), per perdita o danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; I contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti comunque denominati in base a contratto; Art. 1, c. 50, lett. b) Finanziaria 2008

21 Base imponibile di società di persone e di imprese individuali Variazioni delle rimanenze finali (art. 92 e 93 Tuir); 1) Somma dei costi della produzione (B): 1) 2) per materie prime, sussidiarie e di consumo, di merci e servizi; ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali o immateriali; (A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

22 Base imponibile di società di persone e di imprese individuali ATTENZIONE! i componenti negativi che non si considerano in deduzione sono gli stessi delle società di capitali … Le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali e immobili merce; Tra gli elementi che concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione … Non vengono menzionate MA Non sembrano più rilevanti! Conseguenza della abrogazione del comma 3 dellarticolo 11

23 Base imponibile di società di persone e di imprese individuali I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito di impresa ai fini dellimposta personale; Articolo 5-bis, ultimo periodo Differenza importante con le società di capitali! INFATTI … Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dallimpresa; Società di persone Società di capitali Articolo 5, c. 5

24 Base imponibile di società di persone e di imprese individuali ATTENZIONE! Articolo 5-bis, c.2 I soggetti in contabilità ordinaria possono optare per il calcolo secondo le disposizioni dellart. 5 [differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dellarticolo 2425 c.c. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13) così come risultanti dal conto economico dellesercizio]; OPZIONE Modalità di esercizio dellopzione Provvedimento direttore A.E. entro 31/3/08 segue

25 LOPZIONE è irrevocabile per 3 periodi di imposta Base imponibile di società di persone e di imprese individuali Al termine del triennio lopzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio … A meno che … Non si opti di nuovo per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole ordinarie della propria categoria (art. 5-bis, c. 1); Modalità e termini della nuova opzione contenuti nel decreto da emanare Anche in tal caso lopzione è irrevocabile per 3 anni e tacitamente rinnovabile

26 Base imponibile di banche a) La base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dellarticolo 9, comma 1, D.lgs. 38/2005 Margine dintermediazione ridotto del 50% dei dividendi; b) Ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%; c) Altre spese amministrative per un importo pari al 90%; Art. 1, c. 50, lett. c) Finanziaria 2008 Articolo 6, D. lgs. 446/1997 Si applica il principio della correlazione!

27 Base imponibile holding industriali Art. 1, c. 50, lett. c), Finanziaria 2008 Articolo 6, n. 9, D. lgs. 446/1997 La base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dallapplicazione dellarticolo 5 La differenza tra gli interessi attivi e i proventi assimilati e gli interessi passivi e gli oneri assimilati base imponibile determinata dalla differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dellart. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lettere c) e d), 12, 13, così come risultanti dal conto economico dellesercizio

28 Base imponibile imprese di assicurazioni Art. 1, c. 50, lett. d), Finanziaria 2008 Articolo 7, D. lgs. 446/1997 La base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico, le seguenti variazioni: a) b) Ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90% I dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50%;

29 Disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Diminuisce la deduzione per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato Deduzione di importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo dimposta; novità cuneo fiscale Il cuneo fiscale passa da 5.000 euro a 4.600 euro Articolo 11, c.1 lett. a), n. 2, D. Lgs. 446/1997 Art. 1, c. 50, lett. f), n. 1), Finanziaria 2008 I contribuenti non hanno di fatto mai goduto del cuneo in misura piena perché a gennaio 2007 non spettava

30 Disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Articolo 11, c.1, lett. a), n. 3, D. Lgs. 446/1997 Diminuisce la deduzione per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati in regioni ad alto tasso di disoccupazione Deduzione di importo pari a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo dimposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia novità cuneo fiscale Il cuneo fiscale passa da 10.000 euro a 9.200 euro Art. 1, c. 50, lett. f), n. 1) Finanziaria 2008

31 Disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Articolo 11, c.4-bis, D. Lgs. 446/1997 Deduzioni della base imponibile: Nuovi importi Euro 7.350 (anziché 8.000) se la base imponibile non supera euro 180.759,91 (9.500 per soc.pers., imprese individuali e professionisti); Euro 5.500 (anziché 6.000) se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91 (7.125 per soc.pers., imprese individuali e professionisti); Euro 3.700 (anziché 4.000) se la base imponibile non supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 (4.750 per soc.pers., imprese individuali e professionisti); Euro 1.850 (anziché 2.000) se la base imponibile non supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 (2.375 per soc.pers., imprese individuali e professionisti); Art. 1, c. 50, lett. f), n. 4) Finanziaria 2008

32 Disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Articolo 11, c.4-bis, lettera d bis), D. Lgs. 446/1997 Deduzioni della base imponibile: maggiorazioni per persone fisiche società di persone e professionisti ( non si applica nel settore agricolo) Euro 9.500 (anziché 7.350 ) se la base imponibile non supera euro 180.759,91; Euro 7.125 (anziché 5.500) se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; Euro 4.750 (anziché 3.700 ) se la base imponibile non supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; Euro 2.375 (anziché 1.850) se la base imponibile non supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; Art. 1, c. 50, lett. f), n. 4) Finanziaria 2008 Questa misura e lesclusione da Irap per i contribuenti ai quali si applica il nuovo regime dei minimi aiuta a risolvere i problemi dei contribuenti privi di autonoma organizzazione

33 Disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Articolo 11, c.4-bis1, D. Lgs. 446/1997 … invece di 2.000 euro E prevista una specifica deduzione per i soggetti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, con componenti positivi che concorrono alla determinazione del valore di produzione non superiori, nel periodo di imposta, a 400.000 euro. La deduzione per ogni dipendente - sino ad un massimo di cinque - è di 1.850 euro, e dunque al massimo di 9.250 euro. novità Art. 1, c. 50, lett. f), n. 5) Finanziaria 2008

34 Decorrenze e periodo transitorio Novità della Finanziaria 2008: IRAP Comma 51 Decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 Vengono recuperati a tassazione i componenti negativi dedotti tramite quadro EC fino al 2007 In 6 quote costanti dal 2008 Svincolo delle riserve in sospensione indicate in EC (per la quota Irap)

35 Decorrenze e periodo transitorio Novità della Finanziaria 2008: IRAP Comma 51 Quote residue componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata sulla base delle norma precedenti Quote residue componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata sulla base delle norma precedenti: Continuano ad applicarsi le regole previgenti Quote residue delle plusvalenze e altri componenti positivi rateizzati in applicazione della precedente disciplina: Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile


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