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G. la rocca - corso di diritto civile 1 La condizione 1. natura.

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Presentazione sul tema: "G. la rocca - corso di diritto civile 1 La condizione 1. natura."— Transcript della presentazione:

1 g. la rocca - corso di diritto civile 1 La condizione 1. natura

2 g. la rocca - corso di diritto civile2 La condizione “ogni accordo contrattuale è affermato sulla base di un certo numero di assunzioni positive riguardo al mondo” (Kronman) “il contratto è uno scambio espresso in maniera imperfetta e proiettato in un futuro incerto” (Burton, 16) “il contratto è essenzialmente una scommessa sull’andamento futuro del mercato” (Barton)

3 g. la rocca - corso di diritto civile3 La condizione Proprio perché proiettato in un futuro incerto, il regolamento contrattuale – le sua rispondenza agli interessi prefigurati dalle parti al momento della definizione del regolamento stesso - è soggetto al mutare degli scenari, alle sopravvenienze La “condizione” è lo (uno) strumento per coordinare i progetti delle parti con le sopravvenienze E più precisamente il coordinamento ha luogo con le sopravvenienze che le parti sono in grado di immaginare al momento della conclusione del contratto

4 g. la rocca - corso di diritto civile4 La condizione Avvenimento futuro ed incerto Efficacia Risoluzione Art. 1353 Interesse alla produzione degli effetti (evento coerente al programma delle parti) Interesse al venir meno degli effetti (evento idoneo a frustrare il programma) “regola il regolamento contrattuale” nel senso che stabilisce se e quando si verificano o cessano gli effetti

5 g. la rocca - corso di diritto civile5 La condizione Cass. civ., sez. lav., 17-08-2000, n. 10921. Ai fini della distinzione tra condizione sospensiva e risolutiva, occorre aver riguardo più che alla qualifica che le attribuiscono le parti, alle modalità da esse stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza della condizione; tale accertamento costituisce un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che può essere censurata in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione.

6 g. la rocca - corso di diritto civile6 La condizione Tesi meno recente: “autolimite” della volontà privata In realtà amplia la volontà stessa perché dimensiona gli effetti del negozio sulla concreta situazione delle parti e sui loro concreti interessi “accidentalità”: incertezza è connotato dell’istituto previsto dall’art. 1353 ss.: diff. con incertezza inerente alla struttura tipica del contratto (ad es. scommessa, lotteria; contratto finanziario)

7 g. la rocca - corso di diritto civile7 La condizione Elemento essenziale “avvenimento futuro ed incerto” “l’incertezza del fatto è ciò che da senso al meccanismo condizionale. Questo serve a proteggere le parti contro un rischio e rischio implica incertezza” (Roppo) Dato del quale tener conto nel progettare le attività future: dare altro contenuto al contratto; rinunciare al contratto evento non incerto

8 g. la rocca - corso di diritto civile8 La condizione È incerto il fatto del quale – con gli strumenti di conoscenza ed i dati di esperienza ragionevolmente disponibili per le parti – le parti non sono in grado di predicare l’esistenza al momento della conclusione del contratto

9 g. la rocca - corso di diritto civile9 La condizione Cass. civ., sez. III, 29-09-2007, n. 20591. Non può qualificarsi condizione una circostanza già avvenuta, essendo integrata la fattispecie dell’art. 1353 c.c. solo in presenza di un evento futuro ed incerto (Nuova giur. Civ, 2008, 450)

10 g. la rocca - corso di diritto civile10 La condizione Cass. civ., sez. I, 26-04-2010, n. 9948. L’adempimento spontaneo delle obbligazioni contrattuali, prima della verificazione della condizione sospensiva pattuita, priva la condizione medesima dell’efficacia sua propria e, estinguendo le obbligazioni adempiute, esaurisce la forza vincolante del contratto. Le parti mostrano di non assegnare più all’evento dedotto in condizione quella incidenza sull’assetto di interessi prefigurata al momento della conclusione del contratto

11 g. la rocca - corso di diritto civile 11 La condizione 2. Condizione illecita o impossibile

12 g. la rocca - corso di diritto civile12 La condizione “È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.

13 g. la rocca - corso di diritto civile13 La condizione La nullità del contratto a seguito della illiceità della condizione dipende dall’influenza del fatto stesso sugli effetti del contratto Ti corrisponderò una somma se subirai (involontariamente) un furto Prenderò in locazione questo negozio se la mafia farà chiudere i potenziali concorrenti

14 g. la rocca - corso di diritto civile 14 La condizione 3 condizione meramente potestativa

15 g. la rocca - corso di diritto civile15 La condizione “È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”

16 g. la rocca - corso di diritto civile16 La condizione Elementi: 1. “assunzione di un obbligo”; “alienazione di un diritto” 2. “mera volontà”

17 g. la rocca - corso di diritto civile17 La condizione Analisi 1) “assunzione di un obbligo”; “alienazione di un diritto”

18 g. la rocca - corso di diritto civile18 La condizione Con queste espressioni si individua la parte la cui volizione in ordine alla condizione può determinare la nullità: l’alienante o il debitore

19 g. la rocca - corso di diritto civile19 La condizione 2) la “mera volontà”

20 g. la rocca - corso di diritto civile20 La condizione Cass. civ., sez. II, 21-05-2007, n. 11774. La condizione è «meramente potestativa», quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica «potestativa» quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso [nella specie: se riterrò opportuno procedere alla costruzione di un capannone ti affiderò la progettazione]

21 La condizione g. la rocca - corso di diritto civile21 Con la locuzione “mera volontà” si attribuisce al giudice il potere di sindacare l’assetto di interessi risultante in concreto attraverso la condizione e stabilirne di volta in volta la liceità o meno

22 g. la rocca - corso di diritto civile22 La condizione Contratto con condizione meramente potestativa “si volamNullità ex 1355 v. Però : contratto “si volam”opzione

23 g. la rocca - corso di diritto civile23 La condizione Si esclude la nullità quando una parte – attraverso la condizione – si riserva di apprezzare gli interessi relativi al contratto in futuro

24 g. la rocca - corso di diritto civile24 La condizione Condizione risolutiva: la cessazione degli effetti del contratto sono rimessi alla valutazione di una parte Recesso: differenze Recesso efficace ex nunc Condizione risolutiva efficace ex tunc Quid juris effetti contratto (es. comodato risol. Condizionato)?: artt. 1373, 2 co, 1360, 2 co.

25 g. la rocca - corso di diritto civile 25 La condizione 4. Condizione e prestazione

26 g. la rocca - corso di diritto civile26 La condizione PREMESSA: in condizione si può dedurre un’attività, un comportamento di una parte Anche la prestazione dovuta (ossia l’adempimento del contratto) è un comportamento della parte Quindi anche l’adempimento contrattuale può essere dedotto in condizione

27 g. la rocca - corso di diritto civile27 La condizione Condotta di una parte prestazione Attività dovuta condizione Responsabilità contrattuale No attività dovuta No prestazione condizionata di controparte

28 g. la rocca - corso di diritto civile28 La condizione Cass. civ., sez. II, 21-04-2010, n. 9504. Qualora le parti, nell’ambito dell’autonomia privata, abbiano previsto l’inadempimento di una di esse alle obbligazioni contrattuali quale condizione risolutiva, una volta verificatosi tale inadempimento, lo stesso non può essere invocato dalla controparte quale illecito contrattuale e fonte di obbligazione risarcitoria ai sensi dell’art. 1223 c.c., trattandosi del legittimo esercizio di una potestà convenzionalmente attribuita, in quanto costituente l’evento espressamente dedotto in condizione risolutiva potestativa per concorde volontà dei contraenti

29 g. la rocca - corso di diritto civile29 La condizione Condizione risolutiva di inadempimento = clausola risolutiva espressa ?

30 g. la rocca - corso di diritto civile30 La condizione Cass. civ., sez. II, 24-11-2003, n. 17859. Poiché le parti possono, nell’ambito dell’autonomia privata, prevedere l’adempimento o l’inadempimento di una di esse quale evento condizionante l’efficacia del contratto sia in senso sospensivo che risolutivo, non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento - adempiente o meno - della parte l’effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l’efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell’evento dedotto in condizione ma anche perché tale clausola, in quanto attribuisce il diritto di recesso unilaterale dal contratto - il cui esercizio è rimesso a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte - non subordina l’efficacia del contratto a una scelta meramente arbitraria della parte medesima; ne consegue che l’avveramento della condizione siffatta non costituisce atto illecito e non è perciò fonte di obbligazione risarcitoria

31 g. la rocca - corso di diritto civile31 La condizione Cass. civ., sez. I, 25-03-2003, n. 4364. La previsione di una prestazione contrattuale come condizione sospensiva è ammissibile nei contratti ad effetti reali, come la compravendita, potendo questa, come qualunque contratto ad effetti reali, non spiegare gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata la condizione sospensiva prevista (nella fattispecie, la suprema corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello, che, in un contratto di vendita di azioni di società, aveva interpretato le clausole negoziali nel senso di escludere l’effetto traslativo immediato dei titoli e di attribuire alla prestazione di controgaranzia del cessionario - che si era impegnato a far conseguire ai cedenti la liberazione dalle fideiussioni prestate verso la società - la capacità di condizionare il detto effetto traslativo).

32 g. la rocca - corso di diritto civile32 La condizione Condizione unilaterale: condizione al servizio esclusivo di una parte

33 g. la rocca - corso di diritto civile33 La condizione A. Torino, 19-05-1999. La ricorrenza di una condizione unilaterale esige una specifica ed inequivoca pattuizione non potendo essere desunta dal semplice fatto che una sola delle parti possa essere interessata al verificarsi o al non verificarsi dell’evento dedotto in condizione.

34 La condizione L’inserimento della condizione in contratto segnala la condivisione delle esigenze di governo dell’incertezza insite nella condizione stessa. Se detta esigenza è avvertita solo da una parte, la cosa deve essere dichiarata esplicitamente dalle parti g. la rocca - corso di diritto civile34

35 g. la rocca - corso di diritto civile35 La condizione T. Nocera Inferiore, 20-04-2005. Nel caso di condizione c.d. unilaterale, pattuita cioè nell’interesse di uno soltanto dei contraenti, la parte nel cui interesse la condizione è posta ha la facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l’avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà (nella specie, relativa ad un contratto preliminare di vendita di un immobile subordinato al rilascio entro un determinato termine della concessione edilizia per la sua ristrutturazione, ma con facoltà del promissario acquirente di scegliere comunque, in caso di mancato rilascio della concessione, tra l’acquisto del bene ed il recesso dal contratto, il tribunale ha ritenuto che tale facoltà di scelta integrasse gli estremi del patto di opzione, di cui all’art. 1331 c.c., con la conseguenza che, non essendo stato previsto alcun termine per l’esercizio del relativo diritto (potestativo), il promettente venditore non avrebbe potuto liberarsi dal vincolo contrattuale intimando all’altra parte di esercitare la facoltà di scelta, ma a tal fine avrebbe dovuto fare ricorso al giudice ai sensi del 2º comma dello stesso art. 1331 c.c.)

36 g. la rocca - corso di diritto civile 36 La condizione 5. Pendenza della condizione

37 g. la rocca - corso di diritto civile37 La condizione La “pendenza” della condizione è il periodo compreso tra la conclusione del contratto e l’avveramento o il mancamento della condizione

38 g. la rocca - corso di diritto civile38 La condizione Conclusione del contratto avvenimento Le parti sono vincolate al contratto; atti di disposizione “buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte” (art. 1358) Art. 1356 a b

39 g. la rocca - corso di diritto civile39 La condizione Parte X: Titolare di un diritto precario: posizione di chi attualmente ha il diritto ma forse lo perderà (venditore sotto condizione sospensiva; acquirente sotto condizione risolutiva) Parte Y: Titolare di un’aspettativa: posizione di chi non ha il diritto, ma forse lo acquisterà (acquirente sotto condizione sospensiva; venditore sotto condizione risolutiva) Analisi periodo “a-b” NOTARE: lo schema di fondo è quello dello scambio; entrambe le posizioni sono cedibili: art. 1357

40 g. la rocca - corso di diritto civile40 La condizione Titolare diritto precario: Atti di disposizione Obbligo di comportarsi secondo buona fede Titolare aspettativa: Interesse a preservare integrità degli elementi da cui dipenderà utile esercizio del diritto (che forse acquisterà) Atti conservativi (prov. Cautelari; 700 c.p.c.; az. Possessorie; revocatoria)

41 g. la rocca - corso di diritto civile41 La condizione Cass., sez. II, 02-07-2002, n. 9568. Chi conclude un patto di prelazione relativo alla vendita di un proprio bene immobile sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, ha il dovere, in pendenza dell’avveramento della condizione, di comportarsi secondo buona fede astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli degli interessi dell’altro contraente, sia con riferimento all’oggetto della prestazione, che con riferimento all’avveramento della condizione (tra i quali può rientrare la vendita a terzi dell’immobile, in quanto atto compiuto sull’oggetto della prestazione del negozio prelatizio sottoposto a condizione e tale da vanificare il possibile futuro esercizio del diritto di prelazione)

42 g. la rocca - corso di diritto civile 42 La condizione 6. Avveramento.

43 g. la rocca - corso di diritto civile43 Finzione di avveramento

44 g. la rocca - corso di diritto civile44 La condizione “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa” (art. 1359)

45 g. la rocca - corso di diritto civile45 La norma rappresenta una sanzione (in forma specifica) per l’attività della parte svolta in modo antagonista all’assetto di interessi dedotto nel contratto condizionato

46 g. la rocca - corso di diritto civile46 La condizione Cass. civ., sez. I, 08-03-2010, n. 5492. L’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa, introducendo una fictio di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l’onere di provarne l’imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa”

47 g. la rocca - corso di diritto civile47 La condizione A. Milano, 21-11-2007. Atteso che ai sensi dell’art. 1359 c.c. la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento della stessa, e che ai sensi dell’art. 1358 c.c. sussiste il dovere di lealtà e correttezza delle parti nell’intero arco di tempo di pendenza della condizione, nell’ipotesi in cui il raggiungimento degli obiettivi, condizione per il riconoscimento della retribuzione variabile, sia divenuto impossibile a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, sussiste il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione variabile

48 g. la rocca - corso di diritto civile48 Avveramento della condizione

49 g. la rocca - corso di diritto civile49 art. 1360 Retroattività della condizione. — 1. Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. 2. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite”

50 g. la rocca - corso di diritto civile50 La condizione Casi nei quali non si applica la retroattività 1. Atti di amministrazione 2. Percezione dei frutti 3. Perimento fortuito del bene 4. Art. 1465 4

51 g. la rocca - corso di diritto civile51 La condizione Casi nei quali si applica la retroattività: 1. Responsabilità relativa a danni causati dal bene 2. Danni arrecati da terzi al bene

52 g. la rocca - corso di diritto civile 52 Il termine


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