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NOVITA’ E ASPETTI CRITICI

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Presentazione sul tema: "NOVITA’ E ASPETTI CRITICI"— Transcript della presentazione:

1 NOVITA’ E ASPETTI CRITICI
Foggia, 13 maggio 2016 UNICO 2016: NOVITA’ E ASPETTI CRITICI Dott. Ernesto Gatto

2 VISTO DI CONFORMITÀ: € La compensazione “orizzontale”, ove attuata per importi superiori a € , è subordinata all’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui sono indicati i crediti relativi alle imposte sui redditi, e all’IRAP, utilizzati in compensazione (art. 1 co della L. 147/2013). Il limite di € , superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, non si si applica alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga evidenziata in maniera esplicita all’interno della delega di versamento (cfr. C.M. 28/E/2014).

3 VISTO DI CONFORMITÀ: MODELLO UNICO
All’interno del frontespizio del modello “UNICO 2016” e della dichiarazione “IRAP 2016”: sezione “visto di conformità”. Considerando che all’interno del modello UNICO è presente anche la dichiarazione IVA, nell’ambito della sezione sopra richiamata, la casella “visto di conformità rilasciato ex art. 35 del DLgs. 241/97 relativo a Redditi/IVA” va compilata indicando uno dei seguenti codici: se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

4 VISTO DI CONFORMITÀ: INTEGRATIVA
È possibile integrare la dichiarazione per apporre il visto di conformità. In questo senso, cfr. C.M. 35/E/2015 (in merito ai rimborsi IVA). “Nel caso in cui la mancata apposizione del visto di conformità … sia stata frutto di errore o di omissione, … è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante presentazione di una dichiarazione integrativa”, entro i termini previsti dall’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

5 VISTO DI CONFORMITÀ: LA POLIZZA
Il professionista abilitato: deve stipulare una polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti, e dei visti rilasciati, con una soglia minima di € (in passato, il massimale era di ,80); deve adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la vecchia polizza non sia ancora scaduta (cfr. C.M. 7/E/2015); per il 730, deve estendere la copertura assicurativa, nel caso di infedeltà del visto, al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente, ex art. 36-ter del DPR 600/73.

6 VISTO PER UNICO: CHECK LIST
Esistenza libri contabili e fiscali obbligatori. Regolarità libri contabili e fiscali obbligatori. Riscontro risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili. Corrispondenza delle rettifiche fiscali alle variazioni in aumento/ diminuzione indicate nel quadro RF e alla relativa documentazione. Controllo documentale delle detrazioni. Controllo documentale dei crediti d’imposta. Riscontro eccedenza d’imposta emergente da UNICO precedente. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno. Controllo delle ritenute d’acconto. Controllo versamenti in acconto e a saldo. Controllo perdite pregresse.

7 VISTO INFEDELE SU UNICO: SANZIONI
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli relativamente alle dichiarazioni dei redditi (UNICO) e IRAP comporta l’applicazione della sanzione da € 258 a € In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei professionisti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione amministrativa sopra richiamata.

8 MAXI AMMORTAMENTO AL 140%

9 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% I SOGGETTI Contribuenti forfettari: non possono usufruire della maggiorazione del 40%. Ciò coerentemente con il fatto che tali soggetti determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e quindi l’ammontare dei costi sostenuti non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile; contribuenti minimi (regime di vantaggio): possono usufruire della maggiorazione del 40%. Tali contribuenti deducono il costo di acquisto dei beni strumentali nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento ma secondo l’amministrazione finanziaria il principio di cassa non è “di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo”.

10 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% I BENI AGEVOLATI (1/2) Perché un bene sia agevolabile non è rilevante la data di entrata in funzione del bene che invece rileva per verificare da quanto materialmente l’agevolazione potrà essere goduta. Infatti la maggiorazione concessa può essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”. Esemplificando: bene mobile acquistato e consegnato nel mese di dicembre 2016 entrata in funzione intervenuta nel mese di gennaio 2017 il bene è agevolato gli ammortamenti potranno essere calcolati sul costo “maggiorato” a partire dal periodo d’imposta 2017, periodo in cui nel quale il bene entra in funzione.

11 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% I BENI AGEVOLATI (2/2) Beni di costo unitario non superiore a € 516,46: l’agevolazione si applica anche ai beni “ammortizzabili” nella misura del 100% e l’importo deducibile in tale caso è quello che risulta dalla somma del costo di acquisizione e della maggiorazione del 40%; il comportamento contabile adottato è ininfluente a tali fini: sia se tali beni sono imputati direttamente a Conto economico che invece siano iscritti tra le immobilizzazioni per poi imputare a Conto economico l’ammortamento in misura pari al 100%, l’agevolazione è riconosciuta (non confermato da A.F.).

12 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% Il coefficiente Il maxi ammortamento deve essere calcolato in base alle ordinarie previsioni dell’art. 101 (senza collegamenti con il dato contabile): si ritiene che nel primo anno di rilevanza dell’ammortamento sulla maggiorazione deve essere calcolato nella misura del 50%.

13 Le istruzioni a unico Rigo RF55:
MAXI AMMORTAMENTO AL 140% Le istruzioni a unico Rigo RF55: codice 50, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal al , il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (art. 1 co. 91 della L n. 208); si precisa che, per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo, i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40% (art. 1 co. 92 della L n. 208).

14 EsempiO e modello unico
MAXI AMMORTAMENTO AL 140% EsempiO e modello unico Alfa acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di L’ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento è il 20%. L’ammortamento fiscalmente deducibile è (di cui € 500 direttamente imputati a conto economico e € 800 tramite una variazione in diminuzione nel Mod. Unico . 50 800

15 MAXI AMMORTAMENTO AL 140% Leasing La maggiorazione del costo rileva anche ai fini dell’individuazione della quota deducibile dei canoni leasing e in tal caso l’agevolazione deve essere limitata alla quota capitale e non a quella da riferire agli interessi impliciti.

16 PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI

17 PERDITE E SVALUTAZIONI CREDITI
PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI PERDITE E SVALUTAZIONI CREDITI Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege Credito di modesta entità e decorso di un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto € per le imprese di più rilevante dimensione Non superiore a € per le altre imprese Svalutazione “civilistica” = Perdita “fiscale”

18 IL PROSPETTO DI UNICO SC
PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI IL PROSPETTO DI UNICO SC Svalutazione «civilistica» Perdita «fiscale»

19 Le procedure concorsuali e para concorsuali
PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI Novità 2015 Le procedure concorsuali e para concorsuali Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Amministrazione straordinaria Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 L. fall.) Piani di risanamento attestati iscritti al Registro delle Imprese Nessuna previsione per: composizione crisi Debitore non fallibile (L. 3/2012) composizione crisi Consumatore (L. 3/2012)

20 PRINCIPI CONTABILI VS TUIR
PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI PRINCIPI CONTABILI VS TUIR “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”. Art. 101 co. 5-bis TUIR

21 PERDITE E SVALUTAZIONE DEI CREDITI
MINI - CREDITI Deduzione non necessaria nell’esercizio in cui scadono i 6 mesi dalla scadenza originaria – problema della competenza. Deduzione ammessa anche in un periodo di imposta successivo. Necessaria comunque l’imputazione a Conto economico. Limite temporale dato dall’esercizio in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito secondo quanto prevede l’OIC 15 (cessazione titolo giuridico).

22 REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST

23 Costi black list - norme 2015
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST Costi black list - norme 2015 ENTRO IL VALORE NORMALE COSTI DA OPERAZIONI BLACK LIST ECCEDENTI IL VALORE NORMALE

24 Costi black list - norme 2015
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST Costi black list - norme 2015 COSTI DA OPERAZIONI BLACK LIST ENTRO IL VALORE NORMALE DEDUCIBILI

25 Costi black list - norme 2015
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST Costi black list - norme 2015 FORNITORE ECCEDENTI IL VALORE NORMALE ASSENZA DI PROVA CIRCA EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO INDEDUCIBILI DEDUCIBILI

26 Costi black list - unico sc 2016
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST Costi black list - unico sc 2016 Permane obbligo indicazione delle operazioni Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Art. 110 co. 11: operazioni per le quali è fornita la prova della concreta esecuzione per un effettivo interesse economico con soggetti che svolgono effettiva attività commerciale

27 Costi black list - norme 2016
REGOLE DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST Costi black list - norme 2016 NOVITÀ LEGGE STABILITÀ 2016 Abrogazione regime dei costi che derivano da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co bis del TUIR) Tali costi vengono parificati ai costi di fonte interna (o a quelli derivanti da transazioni con controparti localizzate in Stati “collaborativi”) Eliminazione obbligo di indicare i suddetti costi in modo separato nella dichiarazione dei redditi

28 INTERESSI PASSIVI

29 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERESSI PASSIVI NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’art. 96 del DPR 917/86 stabilisce che gli interessi passivi e oneri assimilati – diversi da quelli capitalizzati a incremento del costo dei beni (art. 110 co. 1 lett. a) del TUIR, R.M. 3/DPF/2008, C.M. 19/E/2009, § 2.2.4, OIC 13 e 16) – sono deducibili: integralmente, sino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l’eccedenza nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL), determinato sulla base della differenza A) - B) del conto economico civilistico, senza considerare gli ammortamenti e i canoni di leasing dei beni strumentali.

30 INTERESSI PASSIVI INTERESSI RILEVANTI Devono essere considerati gli interessi attivi e passivi, nonché gli oneri e i proventi ad essi assimilati, derivanti da: contratti di mutuo e locazione finanziaria, purché sia previsto il diritto di riscatto del bene che ne costituisce oggetto (C.M. 175/E/2003); emissione di obbligazioni e titoli similari; ogni altro rapporto avente una causa finanziaria, compresa la messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili, per i quali è prevista una specifica remunerazione e sussiste l’obbligo di restituzione (C.M. 19/E/2009 § 2.2).

31 INTERESSI PASSIVI INTERESSI ESCLUSI Relativi all’acquisto di automezzi (C.M. 47/E/2008 § 5.3), in quanto soggetti alla disciplina speciale dell’art. 164 del TUIR; imputati a incremento del costo delle rimanenze finali, nel rispetto dei principi contabili (R.M. 3/DPF/2008 e C.M. 19/E/2009 § 2.24); derivanti da debiti commerciali, espliciti e non, oppure su depositi cauzionali riferibili ad operazioni della medesima natura della medesima natura (C.M. 38/E/2010); sostenuti dalle società immobiliari di gestione, relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili acquistati o costruiti, destinati alla locazione, anche soltanto potenzialmente come desumibile dalla documentazione societaria, quali delibere e contratti preparatori (C.M. 19/E/2009).

32 INTERESSI PASSIVI ECCEDENZE (1/2) Qualora gli interessi passivi siano maggiori del 30% del ROL, la differenza è indeducibile nel periodo d’imposta di competenza, e riportabile nei successivi esercizi e, quindi, deducibile in futuro, purché trovi capienza nel 30% del ROL di periodo; se gli interessi passivi non superano il 30% del ROL, la parte inutilizzata di quest’ultimo è riportabile nei successivi periodi d’imposta, senza alcun limite temporale.

33 INTERESSI PASSIVI ECCEDENZE (2/2) È possibile dedurre gli interessi passivi riportati sulla base dell’eventuale eccedenza di periodo degli interessi attivi (C.M. 38/E/2010). In altri termini, se gli interessi attivi imputati a conto economico (colonna 3 del rigo RF118 del Modello UNICO 2016 – Società di capitali) sono maggiori di quelli passivi di competenza (colonna 1), la differenza può essere utilizzata per dedurre gli oneri finanziari riportati dal precedente periodo d’imposta (colonna 2), che sono, quindi, sottratti al regime di limitazione della deducibilità.

34 INTERESSI PASSIVI MODELLO UNICO 2016 (1/2) Esempio: indeducibilità degli interessi passivi riportati Interessi passivi 2015: € ,00 Interessi passivi indeducibili 2014: € 7.000,00 Interessi attivi: € 4.000,00 Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: € ,00 12.000 7.000 4.000 15.000 48.000 14.400

35 INTERESSI PASSIVI MODELLO UNICO 2016 (2/2) Esempio: deducibilità degli interessi passivi riportati Interessi passivi 2015 dedotti senza limitazioni: € 4.000 Interessi passivi deducibili in base al ROL: € Interessi passivi 2015 dedotti in base al ROL: € 8.000 Interessi passivi 2014 dedotti in base al ROL: € (variazione in diminuzione in UNICO 2016, rigo RF55, codice 13) Interessi passivi 2014 indeducibili: € 600 6.400 13

36 NON È DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
INTERESSI PASSIVI LA Novità (dal 2016) Art. 1 co. 36 L. 244/2007 … non rilevanza ai fini dell’art. 96 del TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. NON È DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

37 LE CONDIZIONI Attività immobiliare DUE CONDIZIONI CONCORRENTI:
INTERESSI PASSIVI LE CONDIZIONI Attività immobiliare DUE CONDIZIONI CONCORRENTI: il valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

38 DEDUZIONE ACE

39 DEDUZIONE ACE MODELLO UNICO SC

40 SOGGETTI IRES: VARIAZIONE PATRIMONIALE AGEVOLABILE
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: VARIAZIONE PATRIMONIALE AGEVOLABILE Il coefficiente del 4,50% è applicato alla variazione in aumento netta del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al , ovvero agli incrementi al netto delle diminuzioni e riduzioni, nel limite del patrimonio netto di cui all’art. 11 del DM

41 SOGGETTI IRES: INCREMENTI RILEVANTI
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: INCREMENTI RILEVANTI Modalità Data rilevante Conferimenti in denaro Versamento Versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni/quote Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, in sospensione d’imposta non derivante da operazioni valutative, ecc.) Inizio dell’esercizio di formazione della riserva Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti Atto di rinuncia Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Efficacia della compensazione Conversione delle obbligazioni in capitale sociale Inizio dell’esercizio dell’opzione

42 SOGGETTI IRES: INCREMENTI NON RILEVANTI
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: INCREMENTI NON RILEVANTI Modalità Conferimenti in natura Finanziamenti soci Accantonamenti degli utili a riserva da adeguamento cambi Accantonamento degli utili a riserva da valutazione delle partecipazioni Accantonamento degli utili ad altra riserva indisponibile (ad esempio, a quella obbligatoriamente costituita in sede di acquisto delle azioni proprie)

43 SOGGETTI IRES: DIMINUZIONI DEL CAPITALE PROPRIO
DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRES: DIMINUZIONI DEL CAPITALE PROPRIO Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (distribuzione di utili, riserve o capitale sociale), ai soci o partecipanti; gli acquisti di partecipazioni in società controllate; gli acquisti di aziende o di rami di aziende. A differenza degli incrementi, le variazioni in diminuzione rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.

44 DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRPEF (1/2) Ai fini dell’applicazione del coefficiente del 4,50% non rileva la variazione in aumento del capitale proprio, bensì il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili. Per i soggetti IRPEF non deve, infatti, essere presa in considerazione la variazione del patrimonio netto, bensì lo stock del medesimo (anche formato da conferimenti in natura) e, pertanto, non hanno alcun rilievo le variazioni in aumento.

45 DEDUZIONE ACE SOGGETTI IRPEF (2/2) A differenza dei soggetti IRES, nel caso di società di persone e imprenditori individuali, possono rilevare le rivalutazioni effettuate in base a leggi speciali, in quanto la base di partenza è il patrimonio netto contabile, che può avere comprendere riserve di rivalutazione ed utili da valutazioni in cambi, formatesi negli esercizi precedenti, che rilevano integralmente.

46 PERDITE D’IMPRESA

47 SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR)
PERDITE D’IMPRESA SOGGETTI IRPEF (ART. 8 DEL TUIR) Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR): scomputo dal reddito complessivo del medesimo periodo d’imposta, impossibilità di riporto alle annualità fiscali successive; imputazione per trasparenza (art. 5 del TUIR) ai soci di snc e sas (limite del capitale sociale per gli accomandanti); imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità ordinaria: scomputo dal reddito d’impresa e riportabilità, senza limiti di importo, nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta di attività).

48 SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR)
PERDITE D’IMPRESA SOGGETTI IRES (ART. 84 DEL TUIR) Le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta sono illimitatamente riportabili; le perdite prodotte dal quarto periodo d’imposta sono scomputabili, senza limiti di tempo, entro la soglia massima dell’80% del reddito; in presenza di entrambe le tipologie di perdite, il limite dell’80% deve risultare osservato, coerentemente con la formulazione letterale dell’art. 84 del TUIR, rispetto al reddito imponibile lordo, e non a quello al netto delle perdite illimitatamente riportabili utilizzate.

49 PERDITE D’IMPRESA MODELLO UNICO SC

50 DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

51 Deduzione IRAP sul costo del lavoro
Oggetto della deduzione Irap relativa alla spese per il personale dipendente ed assimilato (amm.ri coc.co.co) Vale il criterio di cassa L’Irap versata a saldo è interamente computabile; L’Irap versata in acconto è deducibile nel limite dell’imposta dovuta per l’anno in relazione al quale viene versato l’acconto.

52 Procedura per calcolo deduzione IRAP
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Procedura per calcolo deduzione IRAP Determinare la percentuale di incidenza sulla base imponibile Irap totale del costo del lavoro; Applicare la percentuale di incidenza sopra determinata al saldo/acconto Irap versato, individuando così la quota irap relativa al costo del lavoro deducibile ai fini IRES; Stante le novità circa la deduzione integrale dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato l’incidenza 2015 sarà inferiore (art. 11, co. 4-octies, D.Lgs. 446/1997, introdotto dalla L. 190/2014) Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolari n. 16 del e n. 8 del ).

53 Deduzione forfetaria 10%
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Deduzione forfetaria 10% Sia per l’intera imposta pagata a saldo 2014 che per l’acconto 2015 nel limite dell’imposta dovuta per l’anno: IN PRESENZA DI INTERESSI PASSIVI (oneri finanziari > proventi finanziari) Deduzione pari al 10% dell’IRAP pagata nel 2015 Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolari n. 16 del e n. 8 del ).

54 Le indicazioni in Unico 2016
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO Le indicazioni in Unico 2016 ESEMPIO: Saldo IRAP 2014 euro 8.500; Acconti 2015 euro Incidenza costo lavoro: 2014 del 76% e 2015 del 54%. Irap di competenza 2015 euro Deduzione Forfetaria Costo lavoro Saldo 2014 8.500 x 10% = 850 8.500 x 76% = 6.460 Acconto 2015 x 10% = (*) (*) < imposta di competenza . x 54%= (*) Totale 6.350 36.160 42.510 6.350 36.160 12 33

55 IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA IRAP 10%

56 Credito d’imposta Irap 10%
A partire dal 2015 le imprese ed i professionisti, nell’anno in cui non impiegano lavoratori dipendenti (neanche per un giorno) HANNO DIRITTO AD UN CREDITO D’IMPOSTA IRAP PARI AL 10% Calcolato sull’Imposta lorda Con risoluzione n. 105/E/2015 è stato creato il codice “3883” da indicare nel Mod. F24 per compensare il credito Il credito d’imposta spetta a condizione che non vengano impiegati né dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time), né dipendenti a tempo determinato (anche part-time). La fruizione del credito d’imposta non è invece preclusa nell’ipotesi di impiego di collaboratori a progetto ovvero di lavoratori occasionali, non trattandosi di dipendenti

57 Credito d’imposta Irap 10%
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione nel Mod. F24 a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione (ad esempio il credito maturato nel 2015 sarà utilizzabile a partire dal 1^ gennaio 2016) Con Circolare 6/E/2015 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale beneficio è da ritenersi imponibile ai fini Irpef ed Ires quale sopravvenienza attiva Non essendo le sopravvenienze imponibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, il credito non è imponibile per i professionisti

58 IL REGIME DEI MINIMI ED IL NUOVO REGIME FORFETTARIO NEL MODELLO UNICO 2016

59 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

60 LA DURATA DEL REGIME Il regime dei minimi ha una durata massima di cinque anni per le attività avviate dal 2008 Il regime può essere in ogni caso utilizzato sino al compimento del 35^ anno di età La legge n. 11/2015 ha prorogato al 31/12/2015 la facoltà di opzione che è irrimediabilmente scaduta a quella data 60

61 I REQUISITI DI ACCESSO - 1
Sono considerati minimi gli imprenditori ed i professionisti che nell’anno precedente (2014): Hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno inferiori a € Non hanno effettuato cessioni all’esportazione Non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato 61

62 I REQUISITI DI ACCESSO - 2
E che nel triennio precedente (2012 – 2014): Non hanno acquisito (anche in locazione) beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € Valgono i corrispettivi pagati nel triennio e non il costo sostenuto dalla società concedente o il valore del bene 62

63 LE CAUSE DI ESCLUSIONE Non può essere considerato minimo
Chi opera in regime speciale IVA (ad eccezione degli agricoltori) Chi non è residente in Italia Chi opera nei settori delle costruzioni edilizie o del commercio di mezzi di trasporto nuovi Chi possedeva al 31/12/2014 quote di società di persone, associazioni tra professionisti o Srl in regime di trasparenza 63

64 MODALITA’ DI TASSAZIONE
Il contribuente minimo paga un imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, dell’Iva e dell’Irap pari al 5% e non subisce ritenute di acconto (ma le effettua) La determinazione del reddito è analitica Si applica sempre il criterio di cassa (no ammortamenti) I contributi previdenziali sono prioritariamente deducibili dal quadro LM L’Iva è indetraibile e si deduce dal reddito 64

65 IL QUADRO LM - SEZ. I DEL MODELLO 65

66 IL QUADRO LM - SEZ. III DEL MODELLO 66

67 MODALITA’ DI DEDUZIONE DEI COSTI - 1
I contribuenti minimi determinano il reddito con il criterio di cassa e non applicano le regole del TUIR per cui ad esempio: LE IMPRESE I PROFESSIONISTI Deducono integralmente le spese di rappresentanza, manutenzione, ristoranti e alberghi Deducono integralmente le spese di aggiornamento professionale, rappresentanza, ristoranti e alberghi 67

68 MODALITA’ DI DEDUZIONE DEI COSTI - 2
Il costo dei beni ad uso promiscuo è sempre deducibile in misura pari al 50% AUTOVETTURE IMMOBILI TELEFONI Non si applica il tetto massimo di € Non si applica la quota indeducibile 20%-30% Non si applica la quota indeducibile 20% 68

69 I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%
Con decorrenza 2015 sui beni strumentali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15/10/2015 al 31/12/2016 Le quote di ammortamento (e i canoni leasing) ai fini fiscali sono incrementati del 40% per le imprese ed i professionisti Sono esclusi i soli beni strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5% (immobili) Si ritiene che soltanto la quota capitale dei canoni leasing possa essere dedotta al 140% La variazione in diminuzione dal reddito è applicabile ai fini IRES e IRPEF ma non IRAP Il beneficio spetta a prescindere dal regime contabile (ordinario, semplificato o minimo) Per i contribuenti minimi la maggiorazione del 40% va indicata al rigo LM 5 – colonna 1 mentre l’agevolazione non si applica ai forfettari 69

70 CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010
IL QUADRO LM - SEZ. IV DEL MODELLO CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010 LE PERDITE CHE SI GENERANO NELL’APPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI, IN CASO DI FUORIUSCITA DAL REGIME POSSONO ESSERE RIPORTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI IN DEDUZIONE DEGLI UTILI MATURATI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO 70

71 I CODICI PER IL VERSAMENTO
1^ RATA ACCONTO: 1793 (Normalmente entro il 16 giugno) 2^ RATA ACCONTO: 1794 (Normalmente entro il 30 novembre) SALDO: 1795 (Normalmente entro il 16 giugno dell’anno successivo) EVENTUALI ECCEDENZE SONO COMPENSABILI O RIPORTABILI ALL’ANNO SUCCESSIVO 71

72 ADEMPIMENTI FORMALI IN CASO DI OPZIONE
IL REGIME DEI MINIMI E’ QUELLO NATURALE IN PRESENZA DEI REQUISITI L’OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO VALE PER ALMENO TRE ANNI SI PUO’ OPTARE A CONSUNTIVO PER IL REGIME ORDINARIO CHI FUORIESCE DAL REGIME DEI MINIMI NON PUO’ RIENTRARVI 72

73 FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI
DALL’ANNO SUCCESSIVO IN CASO DI PERDITA REQUISITI O INCASSI TRA € E € DALLO STESSO ANNO SE INCASSI SUPERIORI A € IN CASO DI FUORIUSCITA IMMEDIATA DAL REGIME E’ NECESSARIO RILIQUIDARE L’IVA PER LA FRAZIONE D’ESERCIZIO ANTECEDENTE MEDIANTE SCORPORO INCASSI E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 73

74 IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI
E’ consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35^ anno di età Esempio 1 Esempio 2 Contribuente di anni 32 al momento dell’inizio attività nel 2012: POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2016 Contribuente di anni 28 al momento dell’inizio attività nel 2013: POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2020 Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non potrà mai più rientrarvi 74

75 IL NUOVO REGIME FORFETTARIO
75

76 CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME PER L’ANNO 2015
E’ il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente: Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva); Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € lordi; Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € (non rilevano gli immobili); Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati (non prevalenti) per importi complessivamente non superiori a € ,00; Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti; Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA 76

77 CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME PER L’ANNO 2016
E’ il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente: Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva); Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € lordi; Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € (non rilevano gli immobili); Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € ,00; Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti; Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA 77

78 SOGLIE DI RICAVI 2014 PER ACCESSO AL REGIME NEL 2015
ATTIVITA' SOGLIA RICAVI ANNO 2014 REDDITIVITA' Industrie alimentari e bevande € ,00 40% Commercio ingrosso/dettaglio € ,00 Commercio ambulante alimentari € ,00 Commercio ambulante altri prodotti € ,00 54% Costruzioni e attività immobiliari € ,00 86% Intermediari del commercio 62% Ristoranti e alberghi Attività professionali 78% Altre attività economiche 67% 78

79 SOGLIE DI RICAVI 2015 PER ACCESSO AL REGIME NEL 2016
ATTIVITA' SOGLIA RICAVI ANNO 2015 REDDITIVITA' Industrie alimentari e bevande € ,00 40% Commercio ingrosso/dettaglio € ,00 Commercio ambulante alimentari € ,00 Commercio ambulante altri prodotti € ,00 54% Costruzioni e attività immobiliari € ,00 86% Intermediari del commercio 62% Ristoranti e alberghi Attività professionali 78% Altre attività economiche 67% 79

80 CRITERI PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI RICAVI
Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime: Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore; In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività; Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE; Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto; 80

81 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2015
MODALITA’ DI TASSAZIONE PER L’ANNO 2015 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2015 Imponibile Ricavi x Coefficiente = Reddito Reddito X 15% = Imposta sostitutiva Nel modello Unico 2016 per il 2015 i contribuenti che hanno avviato una nuova attività nel 2015 hanno diritto all’abbattimento di 1/3 del reddito (norma modificata dal 2016 – vedi slide successiva) 81

82 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2016
MODALITA’ DI TASSAZIONE PER L’ANNO 2016 Ricavi o compensi incassati nell’anno 2016 Imponibile Ricavi x Coefficiente = Reddito Reddito X 15% = Imposta sostitutiva Dal 2016 i contribuenti che hanno avviato una nuova attività hanno diritto, per i primi cinque anni, alla riduzione dell’aliquota dal 15% al 5% 82

83 IL REGIME CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2015
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti potevano optare entro il 28/02/2015 per il versamento dei contributi sul solo reddito effettivamente prodotto In tal modo non erano dovuti i contributi fissi (pari a circa € annui) sul reddito minimo I contributi a percentuale sul reddito effettivo andavano versati a giugno e novembre I contributi previdenziali versati sono prioritariamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e per l’eccedenza dal reddito complessivo 83

84 IL REGIME CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2016
I soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti potevano optare entro il 29/02/2016 per l’abbattimento del 35% dei contributi dovuti vengono abbattuti del 35% anche i contributi fissi con un risparmio minimo di circa € 1.400,00 I contributi a percentuale a conguaglio (ridotti del 35%) restano dovuti a giugno e novembre I contributi previdenziali versati sono prioritariamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e per l’eccedenza dal reddito complessivo 84

85 IL QUADRO LM - SEZ. II DEL MODELLO 85

86 IL QUADRO RS PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
86

87 I TERMINI ED I CODICI PER IL VERSAMENTO
1^ RATA ACCONTO: 1790 (Normalmente entro il 16 giugno) 2^ RATA ACCONTO: 1791 (Normalmente entro il 30 novembre) SALDO: 1792 (Normalmente entro il 16 giugno dell’anno successivo) Eventuali eccedenze possono essere chieste a rimborso, compensate con mod. F24 o riportate al successivo esercizio 87

88 FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME
I forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando l’opzione nella prima dichiarazione dei redditi L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge Ciò potrebbe costituire un enorme vantaggio per chi dovesse registrare ricavi o compensi rilevanti che comunque sarebbero tassati al 15% (o al 5%) e non con le aliquote progressive irpef, le addizionali e l’Irap 88

89 IL MODELLO PRECOMPILATO 89

90 LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 ordinario Il 730 ordinario si può presentare al CAF o a un Professionista abilitato con la consegna della documentazione cartacea e il Modello sarà trasmesso dall’intermediario previo rilascio del visto di conformità Una diversa modalità di presentazione del Mod. 730 ordinario è quella che passa attraverso il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che presta l’assistenza fiscale 90

91 LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 precompilato Per accedere al 730 precompilato dipendenti o pensionati devono utilizzare le credenziali rilasciate dall’Agenzia compreso il codice PIN Le credenziali possono essere richieste sul sito web, presso gli uffici dell’Agenzia o tramite l’apposita app I contribuenti che già dispongono del PIN dispositivo dell’INPS potranno accedere alla precompilata dal sito dell’Istituto 91

92 LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 precompilato I dipendenti pubblici potranno accedere con le credenziali dispositive ottenute tramite il portale NoiPa Anche lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) permetterà ai contribuenti di accedere alla precompilata I possessori di Smart card/Cns inseriranno la carta nel lettore e dopo la registrazione, il sistema fornirà Pin e Password di accesso a Fisconline 92

93 LE OPPORTUNITA’ A DISPOSIZIONE
Il Mod.730 precompilato inviato tramite intermediario Il CAF o il Professionista abilitato deve preventivamente acquisire dal contribuente una delega ed annotarla in un apposito registro L’intermediario deve poi trasmettere alle Entrate un file con l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede l’autorizzazione 93

94 PRESENTAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO SENZA MODIFICHE
In caso di presentazione diretta del Mod. 730 precompilato senza modifiche (accettazione) ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta Le dichiarazioni non potranno essere sottoposte: ai controlli documentali sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi; ai controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso > € 4.000 94

95 PRESENTAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO CON MODIFICHE
In caso di presentazione diretta del Mod. 730 precompilato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta Le dichiarazioni potranno essere sottoposte: ai controlli documentali anche con riferimento agli oneri già indicati nel modello precompilato; ai controlli preventivi da effettuarsi entro il 07/11/2016 in presenza di incoerenze ovvero se il rimborso supera € In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso non oltre il sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione 95

96 LE NOVITA’ DEL MODELLO 730-2016
I vantaggi in termini di controlli, nel caso di accettazione della dichiarazione proposta dall’Agenzia, si applicano solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello 730 precompilato e non nei confronti dei contribuenti che accettano il modello Unico proposto dalle Entrate NOVITA’ 2016 Da quest’anno il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la propria dichiarazione, indicherà nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 in qualità di dichiarante, il quale a sua volta dovrà esprimere il consenso alla presentazione congiunta. 96

97 LE NOVITA’ DEL MODELLO 730-2016
Le principali spese sanitarie che saranno già caricate nella precompilata 2016 sono: TICKET DISPOSITIVI MEDICI ASSISTENZA SPECIALISTICA VISITE MEDICHE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PRESTAZIONI CHIRURGICHE RICOVERI OSPEDALIERI CERTIFICAZIONI MEDICHE PRESTAZIONI STRUMENTALI 97

98 LE NOVITA’ DEL MODELLO 730-2016
Le principali spese sanitarie che NON saranno già caricate nella precompilata 2016 sono: FARMACI DA BANCO PRODOTTI DI PARAFARMACIE RIVENDITORI DI ARTICOLI SANITARI OTTICI PODOLOGI FISIOTERAPISTI ALTRE PRESTAZIONI AUSILIARIE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DA SOGGETTI CHE NON OPERANO ALL’INTERNO DI STRUTTURE ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 98

99 LE NOVITA’ DEL MODELLO 730-2016
I rimborsi sono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta. Come saranno trattati i rimborsi per spese sanitarie comunicati da enti o casse con finalità assistenziali ? Tuttavia, se sono riferiti a spese sostenute in anni precedenti, sono indicati tra i redditi a tassazione separata Se quelle spese non sono state mai detratte, il contribuente dovrà modificare la precompilata eliminando i rimborsi 99

100 LE NOVITA’ DEL MODELLO 730-2016
Quali sono le altre spese detraibili che da quest’anno compariranno pre la prima volta nella dichiarazione precompilata ? Spese Funebri Tasse Universitarie Contributi per la Previdenza Complementare Le spese di Ristrutturazione Edilizia e di Risparmio Energetico saranno presenti soltanto nel foglio informativo 100

101 LE SANZIONI IN CAPO AL PROFESSIONISTA
Sono invariate, rispetto allo scorso anno, le sanzioni in capo ai Professionisti Il Professionista che appone un visto infedele è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 Tranne il caso in cui il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente 101

102 LA TRASMISSIONE DEL 730 TRAMITE GLI INTERMEDIARI
Possono essere coinvolti nel processo di assistenza fiscale legata alla dichiarazione precompilata i seguenti soggetti Iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro Centri di Assistenza Fiscale per dipendenti e pensionati 102

103 LA PRESENTAZIONE DEL 730 TRAMITE IL PROFESSIONISTA
Se il contribuente si rivolge ad un Professionista abilitato, deve sempre esibire la documentazione necessaria alla verifica della conformità dei dati riportati in dichiarazione In caso di presentazione del Mod. 730 precompilato tramite Professionista abilitato (con o senza modifiche), il contribuente è sempre fatto salvo del controllo documentale ex art. 36-ter DPR n. 600/73 Infatti, il controllo formale è effettuato nei confronti del Professionista abilitato anche con riferimento ai dati relativi agli oneri già indicati nella dichiarazione precompilata Resta fermo nei confronti del contribuente solamente il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni 103

104 REGIME SANZIONATORIO PER VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE
Il trasferimento della posizione del debitore d’imposta dal contribuente al Professionista abilitato è legata al rilascio o meno di un visto di conformità infedele In tali casi l’importo da corrispondere sarà pari a quello che sarebbe stato richiesto al contribuente: imposta, interessi e sanzione nella misura del 30% Nulla sarà chiesto al Professionista che si limita a redigere la dichiarazione senza apporre il visto di conformità nei casi in cui la trasmissione della dichiarazione avverrà a cura del contribuente Nei casi dubbi di spettanza della detrazione non sarà ammessa alcuna dichiarazione di responsabilità del contribuente per far fronte ad un eventuale avviso di irregolarità emesso dall’Agenzia 104

105 REGIME SANZIONATORIO PER VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE
Non si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € prevista per visto di conformità infedele ai sensi dell’art. 39, comma 1-lettera “A”, primo periodo del D.Lgs. 241/97 Se il pagamento della somma richiesta avviene entro 60 giorni dalla data di consegna della comunicazione, la sanzione del 30% è ridotta a due terzi (20%) 105

106 IL COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO
Non è mai stato chiarito cosa intenda il Legislatore per “condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente” Un’ipotesi di “condotta dolosa” potrebbe certamente individuarsi nella falsificazione o modifica dei documenti da parte del contribuente (ad esempio data, intestatario, importo, etc…) Permangono forti dubbi anche su come ed in quale fase tale condotta possa essere eventualmente dimostrata 106

107 LA VERIFICA DEL VISTO DI CONFORMITA’
Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31/12 del 2^ anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione l’Agenzia invia telematicamente al Professionista le richieste di documenti e chiarimenti Il Professionista che ha apposto il visto di conformità è tenuto a trasmettere telematicamente all’Agenzia, entro 60 giorni, la documentazione ed i chiarimenti richiesti L’esito del controllo verrà poi comunicato al Professionista che avrà 60 giorni di tempo per segnalare eventuali elementi non considerati dall’Agenzia, ovvero per pagare le somme dovute a seguito dei controlli 107

108 INVIO DELLA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
Se il Professionista trasmette entro il 10/11 dell’anno in cui la violazione è stata commessa una dichiarazione rettificativa del contribuente Ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica Lo stesso Professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione Il contribuente al pagamento della maggiore imposta e relativi interessi In tali casi la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo (3,33%) 108

109 LA POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA
Obbligo per il Professionista di stipulare una polizza di assicurazione R.C. con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero di visti di conformità rilasciati Tale massimale deve rispettare una soglia minima pari a tre milioni di euro 109

110 LE POSSIBILI SCELTE ALTERNATIVE DI GESTIONE
Il Professionista che non vuole dotarsi di un autonomo software e di una propria struttura’ ovvero che non vuole essere direttamente responsabile nei confronti del contribuente e dell’Erario Può fungere da “centro di raccolta” delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate da un CAF-dipendenti del quale deve essere socio o associato 110

111 LE POSSIBILI SCELTE ALTERNATIVE DI GESTIONE
In tal caso il soggetto obbligato al rilascio del visto di conformità resta il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF, il quale sarà quindi l’unico soggetto obbligato alla stipula della polizza In tutti i casi i cui il Professionista agisce come “centro di raccolta” di un CAF, egli non è soggetto agli obblighi di implementazione della polizza assicurativa Risposta al Pronto Ordini del CNDCEC n. 90 del 27/04/2015 111

112 GRAZIE E ARRIVEDERCI 112


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