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Il contratto tra avvocato e cliente. Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Dei contratti del consumatore in generale Art. 33. Clausole vessatorie.

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1 Il contratto tra avvocato e cliente

2 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Dei contratti del consumatore in generale Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Art. 34. Accertamento della vessatorieta' delle clausole Art. 35. Forma e interpretazione Art. 36. Nullità di protezione

3 GLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN GENERALE DELL’AVVOCATO (in relazione al mandato) - Art. 13 L. 247/2012 5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale

4 GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEONTOLOGICI DELL’AVVOCATO Art. 27 (Codice deontologico) – Doveri di informazione 1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

5 GLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN GENERALE DELL’AVVOCATO Le disposizioni del codice civile Art. 1176 cc Diligenza nell'adempimento “Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Art. 2236 cc Responsabilità del prestatore di opera “ Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

6 Asimmetria informativa tra avvocato e cliente Sapere dell’avvocato/Potere informativo = Maggior potere contrattuale sul cliente = Valore della prestazione professionale = Responsabilità professionale = Capacità di indirizzare o influenzare scelte consapevoli nel cliente (cd. consenso informato alla lite) Una corretta informativa al cliente presuppone sempre lo studio della pratica e una corretta valutazione della posizione giuridica del cliente in relazione alla concreta fattispecie in lite ed alla documentazione o informazioni che il cliente ci mette a disposizione o che gli chiediamo per poter adempiere correttamente al ns. mandato Obblighi di informativa specifica sugli strumenti di ADR

7 I contenuti dell’obbligo informativo “principio di trasparenza” principio al quale dovrà sempre attenersi l’avvocato nel rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico. Alla trasparenza la legge professionale fa riferimento anche quando disciplina la pubblicità informativa (articolo 10).

8 I DOVERI INFORMATIVI NELLA GIURISPRUDENZA Tribunale di L’Aquila 6 luglio 2011 Tribunale di L’Aquila 6 luglio 2011 “il bisogno prevalente che il committente, invocando l’opera del professionista intende soddisfare, è quello di informazione, di acquisizione delle cognizioni occorrenti per l’interpretazione di un dato delle realtà e di scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento di un determinato risultato...l’interesse perseguito dal cliente è la realizzazione di un risultato e il conseguimento di un bene della vita e la conoscenza è preordinata alla individuazione delle strade che conducono alla realizzazione del risultato o all’accertamento dell’impossibilità di conseguirlo” Corte di Cassazione Civile: sentenza 6782/15 del 02/04/2015 La responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti nel rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

9 Tribunale Verona 28 maggio 2013 La responsabilità dell’avvocato non è esclusa dalla circostanza che l’opzione per una determinata strategia difensiva sia stata sollecitata dal cliente; rientrando nel compito esclusivo del professionista la scelta della linea difensiva da seguire nella prestazione dell’attività professionale, va affermata la responsabilità del difensore che abbia adottato mezzi difensivi non diligentemente scelti tra quelli disponibili per la tutela del suo cliente. Quand’anche il risultato sfavorevole difensiva sia riconducibile all’adozione di strategie difensive sollecitate dal cliente, il giudizio sulla responsabilità dell’avvocato non può prescindere dal contenuto degli obblighi informativi gravanti sul professionista nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale, sulla premessa di ordine generale che il committente, invocando l’opera del professionista, mira a soddisfare il proprio interesse ad acquisire le informazioni utili per l’interpretazione di un dato della realtà e per la scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento di un determinato risultato Una volta che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato concluso, l’obbligo informativo a carico dell’avvocato permane per tutta la durata del rapporto e quindi, nel caso in cui il mandato riguardi più gradi di giudizio, per tutto il loro corso che costituisce l’oggetto primario della prestazione professionale.

10 Il parallelo con la disciplina sul “consenso informato” Al riguardo la Cassazione ha affermato che “il medico viene meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, dal quale non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni” (Cassazione, 8 ottobre 2008 n. 24791).

11 L’obbligo di informare il cliente sulle possibilità di successo dell’azione giudiziale il cliente è stato ben informato della complessità dell’incarico se l’avvocato avrà fornito notizie utili circa i rischi di una soccombenza e le possibilità di successo, in altri termini se avrà – sia pure sinteticamente e sulla base dei documenti o delle prove di cui il cliente dispone – reso un parere legale sulla questione controversa sottoposta alla sua attenzione, affinché il cliente possa decidere consapevolmente se promuovere una causa o resistere in giudizio ed abbia altresì sufficiente contezza dei costi.

12 OGGETTO IN CONCRETO DELL’INFORMAZIONE -quantità, qualità e novità delle questioni controverse o comunque da affrontare -atteggiamento di intransigenza della controparte -sussistenza accertata, o necessità di ricerca, di documenti completi e significativi -difficoltà probatorie -esistenza o meno di norme applicabili con chiarezza e riferibilità alla fattispecie - esistenza o meno di controverse soluzioni giurisprudenziali in termini, o comunque applicabili -grado di certezza sulla giurisdizione e/o sulla competenza e/o sul rito e/o sulla proponibilità o sull’ammissibilità - improbabilità di esecuzione del giudicato -necessità di visure, accertamenti, sopralluoghi, ricognizioni, trasferte -necessità di operare in concerto con consulenti e altri professionisti -oneri per le competenze dovute ai componenti il collegio arbitrale oneri di CTU e CTP -specificazione di oneri, competenze e di spese, oltre al rimborso spese generali -oneri di contribuzione previdenziale -oneri tributari sulla fatturazione: IVA -oneri di contributo unificato di iscrizione a ruolo -oneri tributari di registro del provvedimento giudiziale -specificazione dei tempi necessari per ottenere un provvedimento in relazione alla natura del procedimento -eventuali spese legali da pagare alla controparte in caso di soccombenza o oneri in ipotesi art. 96 cpc -interessi sulle somme dovute (nuovo art. 1284 cc) -eventuali vantaggi di ricorso ad una procedura di ADR in relazione alla fattispecie

13 DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE, L’OBBLIGO INFORMATIVO PERMANE PER TUTTO IL CORSO DEL RAPPORTO (ANCHE IN CASO DI PIÙ GRADI DI GIUDIZIO). L’avvocato deve prospettare al cliente, all’atto dell’assunzione del suo incarico e per tutto il suo svolgimento, le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ad origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive di’un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, infine dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso.

14 Negli obblighi contrattuali si può avvertire (che pure rientra negli obblighi informativi) il cliente che il compenso pattuito può essere suscettibile di modifiche qualora il valore o l’oggetto della causa muti a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale, riunione di cause, intervento o chiamata in causa di terzi o muti a seguito di imprevedibile complessità Sarà onere del Professionista darne avviso al Cliente e sottoporgli nuovo preventivo per la modifica dell’accordo sul compenso Opportuno prevedere che in caso di mancata accettazione del nuovo preventivo da parte del cliente, o di un nuovo accordo sul compenso, sussiste il diritto per le parti di recedere dal contratto. Rimane l’obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso dovuto per l’opera svolta sino a quel momento Ricordo l’obbligo di informare il cliente anche sulla propria polizza assicurativa di responsabilità professionale

15 La prova nel giudizio di inadempimento Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533 Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.

16 LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso 2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

17 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà' e la semplicità nella determinazione dei compensi. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.


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