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CORSO DI FISCALITA’ D’IMPRESA

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Presentazione sul tema: "CORSO DI FISCALITA’ D’IMPRESA"— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI FISCALITA’ D’IMPRESA
PROF. CLELIA BUCCICO A CURA DELLA DOTT.SSA TINA PETITT

2 INTRODUZIONE LA FARRAGINOSITÀ DELLE NORME FISCALI, HA PORTATO AD UN AUMENTO ESPONENZIALE DELLE CONTROVERSIE TRA FISCO E CONTRIBUENTE CHE HA CONGESTIONATO, FINO QUASI A SOFFOCARE, IL SISTEMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

3 PER RIMEDIARE A TALE SITUAZIONE, NEGLI ULTIMI ANNI SI È VENUTO A CONSOLIDARE UN NUOVO INDIRIZZO NORMATIVO VOLTO ALLA RIORGANIZZAZIONE SIA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, SIA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SECONDO CANONI DI TRASPARENZA E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.

4 NELL’OTTICA DI UN AMMINISTRAZIONE FISCALE SNELLA E ORIENTATA AL CITTADINO, IL LEGISLATORE HA ELABORATO UNA VASTA GAMMA DI ISTITUTI AMMINISTRATIVI, I COSIDDETTI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO, CHE PERMETTONO DI CONCORDARE SOLUZIONI CONCILIATORIE E DI PREVENIRE LE LITI IN MATERIA TRIBUTARIA. ESSI SONO: AUTOTUTELA, INTERPELLO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE,

5 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, RAVVEDIMENTO OPEROSO ACQUIESCENZA

6 AUTOTUTELA NEL DIRITTO TRIBUTARIO IL TERMINE AUTOTUTELA DESIGNA IL POTERE DI ANNULLARE D’UFFICIO O DI REVOCARE DEGLI ATTI ILLEGITTIMI O INFONDATI EMESSI DALL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ESERCITABILE ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO O IN CASO DI NON IMPUGNABILITÀ, MA E’ IMPORTANTE TENERE PRESENTE CHE L’ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA E’ UNA FACOLTÀ, DISCREZIONALE IL CUI MANCATO ESERCIZIO NON PUÒ COSTITUIRE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE.

7 IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL POTERE DI AUTOTUTELA SI TROVA NEL DECRETO MINISTERIALE 11 FEBBRAIO 1997, MENTRE IL POTERE DISCREZIONALE DI CUI TRATTASI È STATO SANCITO DALL’ARTICOLO 68 DEL D.P.R. N. 287 DEL 27 MARZO 1992 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DOVE SI RECITA “SALVO CHE SIA INTERVENUTO GIUDICATO, GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, POSSONO PROCEDERE ALL’ANNULLAMENTO, TOTALE O PARZIALE, DEI PROPRI ATTI RICONOSCIUTI ILLEGITTIMI O INFONDATI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE”.

8 IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI CUI ALL’ART 1 DELLA LEGGE 241/1990 IN MATERIA DI AZIONE AMMINISTRATIVA, GLI UFFICI POSSONO ANNULLARE I PROPRI ATTI, DOPO AVERLI RITENUTI INFONDATI O ILLEGITTIMI, AL FINE DI EVITARE UN CONTENZIOSO GIÀ AVVIATO DAL CONTRIBUENTE, DESTINATO A TERMINARE NEGATIVAMENTE.

9 L’AUTOTUTELA D’UFFICIO
L’AUTOTUTELA D’UFFICIO, SI VERIFICA QUANDO NON VI E’ RICHIESTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, E SI HA NELLA SEGUENTE CASISTICA:   ERRORE DI PERSONA;   EVIDENTE ERRORE LOGICO O DI CALCOLO; ERRORE SUL PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA; DOPPIA IMPOSIZIONE; MANCATA CONSIDERAZIONE DEI PAGAMENTI DI IMPOSTA, ESEGUITI REGOLARMENTE E TEMPESTIVAMENTE; MANCATA DOCUMENTAZIONE SANATA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, ENTRO I TERMINI DI DECADENZA; SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER AVER DIRITTO A DEDUZIONI, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI IN PRECEDENZA NEGATI; ERRORE MATERIALE DEL CONTRIBUENTE, FACILMENTE RICONOSCIBILE DALL’AMMINISTRAZIONE.

10 IL MANCATO ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA, OLTRE A PROVOCARE IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, VIENE CONSIDERATO COME UNA COMPONENTE DEL CORRETTO COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI E QUINDI, COME ELEMENTO DI VALUTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE E PROFESSIONALE.

11 AUTOTUTELA COME STRUMENTO DEFLATTIVO
A SECONDO DEGLI EFFETTI CHE L’ANNULLAMENTO PRODUCE SULL’ ATTO OGGETTO DI CONTROLLO DI DISTINUE IN: AUTOTUTELA POSITIVA, IN CUI IL RIESAME E’ DI TIPO CONSERVATIVO, CONFERMATIVO, O INCREMENTATIVO DELLA PRETESA, L’INTEVENTO E’ SFAVOREVOLE PER IL CONTRIBUENTE AUTOTUTELA NEGATIVA, L’ATTO VIENE ANNULLATO IN TUTTO O IN PARTE,L’INTERVENTO SI RIVELA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

12 INTERPELLO E’ UNA ISTANZA RIVOLTA ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER CONOSCERE LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA E LA RELATIVA APPLICAZIONE AD UN CASO CONCRETO.

13 IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE ESISTONO LE SEGUENTI FORME DI INTERPELLO:
INTERPELLO “ORDINARIO” DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N.212 (NOTA COME “STATUTO DEL CONTRIBUENTE”) INTERPELLO “SPECIALE” (ANTIELUSIVO) DI CUI ALL’ART. 21 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 INTERPELLO “SPECIALE” (DISAPPLICATIVO) DI CUI AL COMMA 8 DELL’ART. 37-BIS DEL D.P.R. N. 600/73 INTERPELLO CFC DI CUI ALL’ART.167 E 168 DEL TUIR

14 LE FONTI INTERPELLO ORDINARIO
NORMA INTRODUTTIVA -» ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 (CD. “STATUTO DEI CONTRIBUENTI”) REGOLAMENTO ATTUATIVO -» DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 26 APRILE 2001, N. 209, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 11, C.5, L. N.212/2000 PRASSI AMMINISTRATIVA -» CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 18 MAGGIO 2000, N. 99/E; CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 31 MAGGIO 2001, N. 50/E; CIRCOLARE N. 7/E DEL 3 MARZO 2009.

15 ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 (CD
ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 (CD. “STATUTO DEI CONTRIBUENTI”) . CIASCUN CONTRIBUENTE PUÒ INOLTRARE PER ISCRITTO ALL‘AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, CHE RISPONDE ENTRO CENTOVENTI GIORNI, CIRCOSTANZIATE E SPECIFICHE ISTANZE DI INTERPELLO CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE A CASI CONCRETI E PERSONALI, QUALORA VI SIANO OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STESSE. LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA NON HA EFFETTO SULLE SCADENZE PREVISTE DALLA DISCIPLINA TRIBUTARIA.

16 LA RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SCRITTA E MOTIVATA, VINCOLA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE OGGETTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO, E LIMITATAMENTE AL RICHIEDENTE. QUALORA ESSA NON PERVENGA AL CONTRIBUENTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 1, SI INTENDE CHE L'AMMINISTRAZIONE CONCORDI CON L'INTERPRETAZIONE O IL COMPORTAMENTO PROSPETTATO DAL RICHIEDENTE. QUALSIASI ATTO, ANCHE A CONTENUTO IMPOSITIVO O SANZIONATORIO, EMANATO IN DIFFORMITÀ DALLA RISPOSTA, ANCHE SE DESUNTA AI SENSI DEL PERIODO PRECEDENTE, É NULLO. LIMITATAMENTE ALLA QUESTIONE OGGETTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO, NON POSSONO ESSERE IRROGATE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE CHE NON ABBIA RICEVUTO RISPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 1.

17 AMBITO SOGGETTIVO INTERPELLO ORDINARIO
CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO? 1)Tutti i contribuenti che vantano un interesse personale, concreto ed esistente (non è necessaria l’assistenza di professionisti. 2) I soggetti tenuti per legge ad adempimenti tributari per conto di altri. CHI NON PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO 1)I soggetti che non hanno un interesse immediato e personale; 2) Le associazioni di categoria o enti rappresentativi di interessi diffusi (quali ad esempio gli ordini professionali).

18 INTERPELLO “SPECIALE” (ANTIELUSIVO) (ART
INTERPELLO “SPECIALE” (ANTIELUSIVO) (ART. 21 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413) NORMA INTRODUTTIVA -» ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 REGOLAMENTI ATTUATIVI -» DECRETI DEL MINISTRO DELLE FINANZE 13 GIUGNO 1997, N. 194 E 195 PRASSI AMMINISTRATIVA -» CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLE FINANZE 28 MAGGIO 1998, N. 135/E; 18 MAGGIO 2000, N. 99/E; CIRC 5/E DEL 24/02/2009; CIRC. 7/E DEL3/03/2009.

19 L’ISTANZA DI INTERPELLO ANTIELUSIVO E’ FINALIZZATA AD OTTENERE UN PARERE IN ORDINE AL CARATTERE POTENZIALMENTE ELUSIVO DI ALCUNE OPERAZIONI OVVERO QUANDO SI TRATTA DI CLASSIFICARE DETERMINATE SPESE TRA QUELLE DI PUBBLICITA/ PROPAGANDA OVVERO DI RAPPRESENTANZA.

20 5)CONFERIMENTI IN SOCIETA, - 6)CESSIONE DI CREDITI,
LE OPERAZIONI POTENZIALMENTE ELUSIVE , SULLE QUALI E’ POSSIBILE PRESENTARE L’ISTANZA DI INTERPELLO IN ARGOMENTO SONO: : 1)TRASFORMAZIONE , 2)FUSIONE, 3)SCISSIONE, 4)LIQUIDAZIONE VOLONTARIE E DISTRIBUZIONI AI SOCI DI SOMME PRELEVATE DA VOCI DEL PATRIMONIO NETTO DIVERSE DA QUELLE FORMATE CON UTILI.- 5)CONFERIMENTI IN SOCIETA, - 6)CESSIONE DI CREDITI, 7)CESSIONI DI ECCEDENZE D’IMPOSTA. – 8)CONFERIMENTI D’ATTIVO, SCAMBI DI AZIONI, 10)TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO DA PARTE DI UNA SOCIETA.-

21 OPERAZIONI, DA CHIUNQUE EFFETTUATE, AVENTI AD OGGETTO PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE.
1)CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE TRA SOGGETTI AMMESSI AL REGIME DEL CONSOLIDATO FISCALE. 2) -PAGAMENTI DI INTERESSI E CANONI. 3)PATTUIZIONE INTERCORSE TRA SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE ) INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA.

22 PROCEDURA L’ISTANZA DI INTERPELLO ANTIELUSIVO VA PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE SPEDIZIONE IN PLICO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA PER IL TRAMITE DELLA DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE IN BASE AL DOMICILIO FISCALE DELL’ISTANTE L’ART. 37-BIS CONSIDERA ELUSIVI I COMPORTAMENTI PRIVI DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE, DIRETTI AD AGGIRARE OBBLIGHI O DIVIETI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO, E AD OTTENERE RIDUZIONI D’ IMPOSTE O RIMBORSI, ALTRIMENTI INDEBITI.

23 LA DIREZIONE REGIONALE COMPIE L’ISTRUTTORIA E TRASMETTE L’ISTANZA CON IL PROPRIO PARERE ALLA DIREZIONE CENTRALE NON OLTRE IL QUINDICESIMO GIORNO DALLA RICEZIONE; LA DIREZIONE CENTRALE COMUNICA IL PROPRIO PARERE AL CONTRIBUENTE ENTRO IL TERMINE NON PERENTORIO DI 120 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL’ISTANZA DA PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE, SEMPRE MEDIANTE PLICO POSTALE RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO.

24 INTERPELLO “SPECIALE” DI CUI AL COMMA 8 DELL’ART. 37-BIS DEL D.P.R. N. 600/73 (“INTERPELLO DISAPPLICATIVO”)

25 FONTI: NORMA INTRODUTTIVA -» ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 1997, N. 358 NORMA DI RIFERIMENTO -» ARTICOLO 37-BIS DEL D.P.R. N. 600/73 REGOLAMENTO ATTUATIVO -» DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 19 GIUGNO 1998, N. 259 PRASSI AMMINISTRATIVA -» CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19 DICEMBRE 1997, N. 320/E E 18 MAGGIO 2000, N. 99/E; CIRCOLARE 7/E DEL 3 MARZO 2009.

26 ESSO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER OTTENERE LA DISAPPLICAZIONE DI UNA NORMA ANTIELUSIVA NEL CASO CONCRETO PROSPETTATO, ATTRAVERSO LA DIMOSTRAZIONE DELL’IMPOSSIBILITÀ PRATICA DEL VERIFICARSI DEGLI EFFETTI ELUSIVI TEMUTI DAL FISCO.

27 LA TIPOLOGIA DELL’ INTERPELLO IN ESAME NON È FINALIZZATA A FORNIRE AL CONTRIBUENTE UN PARERE IN ORDINE AD UNA QUESTIONE INTERPRETATIVA, MA ATTRAVERSO UN PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGIONALE, VIENE ECCEZIONALMENTE DISAPPLICATA UNA NORMA ANTIELUSIVA CHE, ALTRIMENTI, TROVEREBBE APPLICAZIONE NEL CASO SPECIFICO DA LUI PROSPETTATO.

28 Aspetti procedurali Interpello disapplicativo
L’ISTANZA DEVE ESSERE PREVENTIVA: LA PREVENTIVITÀ SI INTENDE RISPETTATA SE L’ISTANZA È PRESENTATA PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO LOCALE IN TEMPO UTILE PER OTTENERE UNA RISPOSTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

29 L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E’ UN ISTITUTO MEDIANTE IL QUALE SI ADDIVIENE AD UNA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CONCORDATO IN SEDE DI CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE, CHE È INVITATO DALL’UFFICIO O PRESENTA ISTANZA DOPO AVER RICEVUTO LA NOTIFICA DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO.

30 LA PROCEDURA PUÒ ESSERE AVVIATA O
DALL’UFFICIO LA PROCEDURA PUÒ ESSERE AVVIATA O DAL CONTRIBUENTE

31 L’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE, NELL’ATTUALE VERSIONE, TROVA LA SUA FONTE NORMATIVA NELL’ARTICOLO 3, COMMA 120, DELLA LEGGE 662 DEL 1996 CHE CONFERIVA UNA DELEGA AL GOVERNO PER UNA REVISIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’EPOCA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 2 BIS E 2 TER DEL D.L.N. 564 DEL 1994.

32 CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI ?
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D. LGS. 218 DEL 1997 HANNO ESTESO LA POSSIBILITÀ DI DEFINIZIONE, IN CONTRADDITTORIO CON L’UFFICIO, A TUTTI I CONTRIBUENTI E CON RIFERIMENTO A TUTTE LE CATEGORIE REDDITUALI POSSEDUTE DAI MEDESIMI.

33 ACCERTAMENTO PROPOSTO DALL’UFFICIO
L’ART. 5 DEL D. LGS. N. 218/1997 DISCIPLINA LE REGOLE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI FINANZIARI. L’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE È L’UFFICIO DELLE ENTRATE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE IL CONTRIBUENTE HA IL DOMICILIO FISCALE .

34 L’UFFICIO COMPETENTE INVIA AL CONTRIBUENTE, PRIMA DELL’EMISSIONE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, UN INVITO A COMPARIRE (CON LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO OPPURE TRAMITE NOTIFICA EX ART. 60 DEL D.P.R. N. 600/1973) CON VALENZA MERAMENTE INFORMATIVA, NEL QUALE SONO INDICATI: I PERIODI DI IMPOSTA SUSCETTIBILI DI ACCERTAMENTI IL GIORNO ED IL LUOGO DI COMPARIZIONE; GLI ELEMENTI IN POSSESSO DELL’UFFICIO RILEVANTI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO.

35 INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
AL CONTRIBUENTE VIENE DATA LA POSSIBILITA’ DI ATTIVARSI QUANDO NEI SUOI CONFRONTI SONO STATI POSTI INESSERE DEI CONTROLLI ATTRAVERSO LE C.D. ACCESSI VERIFICHE ED ISPEZIONI

36 NEL PRESENTARE DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IL CONTRIBUENTE NON PERDE COMUNQUE IL DIRITTO DI RICORRERE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO. DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE I TERMINI RESTANO SOSPESI PER UN PERIODO DI 90 GIORNI, SIA PER UN EVENTUALE RICORSO SIA PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ACCERTATE, E AL TERMINE DI QUESTO ARCO DI TEMPO IL CONTRIBUENTE SE NON HA RAGGIUNTO L’ACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE PUÒ IMPUGNARE L’ATTO RICEVUTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.

37 TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
la domanda di accertamento con adesione può essere presentata all’ufficio competente: prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire. dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

38 PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l’accordo, si conclude con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente le seguenti indicazioni: GLI ELEMENTI E LE MOTIVAZIONI DELL’ADESIONE, LE IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI DOVUTI A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE; LE ALTRE SOMME EVENTUALMENTE DOVUTE.

39 STABILITI I TERMINI DELL’ACCORDO, L’INTERA PROCEDURA SI PERFEZIONA SOLTANTO CON IL PAGAMENTO, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DELLE SOMME RISULTANTI DALL’ACCORDO STESSO. SOLO COSÌ, INFATTI, SI PUÒ RITENERE DEFINITO IL RAPPORTO TRIBUTARIO.

40 SE LE PARTI RAGGIUNGONO UN ACCORDO, I CONTENUTI DELLO STESSO VENGONO RIPORTATI SU UN ATTO DI ADESIONE CHE VA SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBE LE PARTI E CHE RAPPRESENTA LA FINE DEL CONTRADDITTORIO E L’INIZIO DELLA FASE PRETTAMENTE AMMINISTRATIVA.

41 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
QUANDO NON SIA POSSIBILE ESPERIRE GLI STRUMENTI PRECEDENTEMENTE ESPOSTI,IL CONTRIBUENTE PUÒ SCEGLIERE DI PROPORRE RICORSO. IN LINEA GENERALE SONO IMPUGNABILI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE GLI ATTI CON I QUALI L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA FORMALIZZA IL RISULTATO DI PRECEDENTI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO (ACCESSI,ISPEZIONI O VERIFICHE) AL FINE, APPUNTO, DI CONTESTARE AL CONTRIBUENTE UNA DETERMINATA VIOLAZIONE.

42 IL PRESENTE ISTITUTO ASSUME UNA CONNOTAZIONE GIURIDICA PARTICOLARE IN QUANTO SI PONE A META’ STRADA TRA TRA L’AMBITO AMMINISTRATIVO E QUELLO PROCESSUALE: ESSA INFATTI INTERVIENE SU UNA CONTROVERSIA SORTA IN RELAZIONE A UN ATTO AMMINISTRATIVO MA RAPPRESENTA LA CHIUSURA DI UNA LITE, AFFIDATA AD UN CONTRADDITTORIO INSTAURATO PRESSO L’UFFICIO IMPOSITORE.

43 IN EFFETTI ESSA OFFRE ALLE PARTI DEL PROCESSO LA POSSIBILITÀ DI POTER RAGGIUNGERE UN ACCORDO, IN MERITO ALLA CONTROVERSIA, SIA AL DI FUORI DEL PROCESSO VERO E PROPRIO CHE DINANZI ALLA STESSA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, CONSEGUENTEMENTE AL QUALE, VERSATO L’IMPORTO, SI ESTINGUE IL RELATIVO CONTENZIOSO. SCOPO DELLA CONCILIAZIONE, D ’ALTRA PARTE E’ PROPRIO QUELLO DI RIDURRE L’ENORME CARICO DI CONTROVERSIE PENDENTI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ACCELERARE LA LORO DEFINIZIONE.

44 LA CONCILIAZIONE PUÒ AVER LUOGO SOLO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA, NELLA QUALE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PUÒ ESSERE ESPERITO D’UFFICIO ANCHE DALLA COMMISSIONE. SE LA CONCILIAZIONE HA LUOGO, VIENE REDATTO APPOSITO VERBALE NEL QUALE SONO INDICATE LE SOMME DOVUTE A TITOLO D’IMPOSTA, DI SANZIONI E DI INTERESSI.

45 FONTI NORMATIVE LA CONCILIAZIONE, E’ DISCIPLINATA DALLE NORME DEL PROCESSO TRIBUTARIO, HA LA SUA MATRICE NELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L’ANALOGO ISTITUTO DEL PROCESSO CIVILE. L’ARTICOLO DI RIFERIMENTO E’ IL 48, DEL D.L.gs n.546/1992

46 RAVVEDIMENTO OPEROSO IL RAVVEDIMENTO CONSISTE NELLA REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DI UNA VIOLAZIONE FISCALE MEDIANTE L’EFFETTUAZIONE DELL’ADEMPIMENTO OMESSO O LA CORREZIONE DI QUELLO IRREGOLARMENTE ESEGUITO ED IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA, DEGLI INTERESSI MORATORI E DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA.

47 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PUÒ TROVARE APPLICAZIONE AVVERSO TUTTE LE VIOLAZIONI DI TUTTI I TRIBUTI.
PERTANTO, POSSONO ESSERE SANATE, AD ESEMPIO, LE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO, AGLI OBBLIGHI STRUMENTALI, A QUELLI DICHIARATIVI E AGLI OBBLIGHI FORMALI, NONCHÉ LE VIOLAZIONI RELATIVE AI TRIBUTI INDIRETTI E LOCALI.

48 TERMINI LA REGOLARIZZAZIONE DELL’INADEMPIMENTO DEVE AVVENIRE ENTRO RIGOROSI TERMINI: A)PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO NEL CORSO DEL QUALE E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE; B)UN ANNO DALL’OMISSIONE, QUANDO NON E’ PREVISTA DICHIARAZIONE PERIODICA; C)30 GIORNI DALLA SCADENZA PER OTTENERE UNA MAGGIORE RIDUZIONE DELLE SANZIONI, LIMITATAMENTE ALLE IPOTESI DI OMESSO VERSAMENTO; D)30 GIORNI DALLA SCADENZA PER L’OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE.

49 ACQUIESCENZA FONTE NORMATIVA
ART. 15 DEL D. LGS N. 218/1997 STABILISCE CHE: “LE SANZIONI IRROGATE PER LE VIOLAZIONI INDICATE NELL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE DECRETO SONO RIDOTTE A UN QUARTO SE IL CONTRIBUENTE RINUNCIA AD IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE E A FORMULARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, PROVVEDENDO A PAGARE, ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, LE SOMME COMPLESSIVAMENTE DOVUTE, TENUTO CONTO DELLA PREDETTA RIDUZIONE.”

50 TALE DISPOSIZIONE TROVA APPLICAZIONE SIA IN MATERIA DI IVA, IRAP ED IMPOSTE SUI REDDITI SIA IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E PRESENTA UNA CERTA UTILITA QUANDO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE SIA FONDATO SU DATI E VALUTAZIONI DIFFICILMENTE CONTRASTABILI.

51 CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’ACQUIESCENZA
RINUNCIARE AD IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO RINUNCIARE A PRESENTARE L’ISTANZA DI ADESIONE (IN CASO DI NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO/RETTIFICA NON PRECEDUTO DALL’INVITO DA PARTE DELL’UFFICIO A COMPARIRE) PAGARE ENTRO 60 GG LE SOMME COMPLESSIVE INDICATE NELL’ACCERTAMENTO: - IMPOSTA INTERESSI - SANZIONI RIDOTTE

52 NUOVI STRUMENTI DEFLATTIVI

53 1) L’ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
IL LEGISLATORE, CON L’INTENTO DI EVITARE LE DIFFICILI E SPESSO LUNGHE FASI DEL CONTENZIOSO, HA INTRODOTTO DI RECENTE DUE ISTITUTI VOLTI A TROVARE UN ACCORDO TRA FISCO E CONTRIBUENTE ESSI SONO_: 1) L’ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE 2)L’ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO.

54 ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
FONTE NORMATIVA: ART. 5-BIS, D.LGS. 218/1997, DALL’ART. 83, CO. 18, D.L. 112/2008

55 L’ADESIONE CONTEMPLATA DALLA
NUOVA DISPOSIZIONE SI TRADUCE NELLA COMPLETA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DI TUTTI I RILIEVI CONTENUTI NEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE. RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI, QUALI L’ACQUIESCENZA, IL NUOVO ISTITUTO AGISCE PRIMA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO. IL CONTRIBUENTE AL QUALE È STATO NOTIFICATO UN PVC CON ESITO POSITIVO, INFATTI, SE INTENDE AVVALERSI DELLA DEFINIZIONE IN VIGORE DAL 25 GIUGNO SCORSO, HA TEMPO 30 GIORNI PER COMUNICARE, TRAMITE APPOSITO MODELLO, LA SUA VOLONTÀ ALLE ENTRATE O AL REPARTO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE HA REDATTO IL VERBALE

56 POSSIBILI VANTAGGI ESSI DERIVEREBBERO DALL’ADESIONE AL CONTENUTO INTEGRALE DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE SONO RAVVISABILI NEL DIMEZZAMENTO DELLA MISURA DELLE SANZIONI ORDINARIAMENTE DOVUTE NEI CASI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E OMESSA IMPUGNAZIONE: PERTANTO, L’ANTICIPAZIONE DELLA CHIUSURA DELLA POSIZIONE MEDIANTE IL NUOVO ISTITUTO DELL’ART. 5-BIS IN PAROLA DETERMINA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MISURA PARI AL 12,50% DEL MINIMO DI LEGGE.

57 INVITO AL CONTRADDITTORIO
FONTE NORMATIVA D.L. 185/2008, CON L’INTRODUZIONE DELL’ART. 5, CO. 1-BIS del D.Lgs. 218/1997.

58 TALE ISTITUTO PREVEDE CHE LA COMUNICAZIONE DI INVITO AL CONTRADDITTORIO CONTENGA ANCHE LE MAGGIORI IMPOSTE E SANZIONI “POTENZIALMENTE” DOVUTE DAL CONTRIBUENTE IN SEGUITO ALLA MOTIVAZIONE CHE VIENE ESPOSTA NELLO STESSO INVITO. POICHÉ L’INVITO CONTERRÀ L’INDICAZIONE DELLA DATA DEL CONTRADDITTORIO TRA UFFICIO E CONTRIBUENTE, SI PREVEDE CHE QUEST’ULTIMO POSSA DIRETTAMENTE ADERIRE ALLE SOMME RICHIESTE CON L’INVITO, SENZA QUINDI RECARSI ALL’UFFICIO COMPETENTE.

59 IN QUESTO CASO LE SANZIONI VENGONO RIDOTTE A UN OTTAVO DEL MINIMO, ESATTAMENTE NELLA STESSA MISURA DELL’ADESIONE AI PVC, MA RICORDIAMO CHE L’ISTITUTO IN PAROLA RISULTA ALTERNATIVO RISPETTO ALL’ADESIONE AI PVC INTRODOTTA DAL (D.L. 112/2008).

60 L’INVITO HA UNA VALENZA ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA E NON VINCOLANTE; IN TAL SENSO, L’UFFICIO INFORMA IL CONTRIBUENTE CIRCA LA POSSIBILITÀ DI PROVVEDERE ALLA DEFI NIZIONE O ATTRAVERSO IL CONTRADDITTORIO OVVERO ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DIRETTO DELLE SOMME IVI CONTENUTE ED IL CONTRIBUENTE, DA PARTE SUA, PUÒ ANCHE NON DARE CORSO ALL’INVITO, TENENDO PRESENTE, TUTTAVIA, CHE NON POTRÀ PIÙ ACCEDERE, IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA SITUAZIONE, SEGUE

61 AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, IN RELAZIONE AL DETTATO NORMATIVO DELL’ART. 6, CO. 2, D.LGS. 218/1997, CHE CONSENTE LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, IN PRESENZA DI ATTO DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA, SOLO QUALORA L’ATTO NON SIA STATO PRECEDUTO DALL’INVITO AL CONTRADDITTORIO DI CUI ALL’ART. 5, D.LGS. 218/1997.


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