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Convegno CAEP 2008 Una griglia di lettura: I CONTRIBUTI PUBBLICI Per inquadrare correttamente il tipo di contributo è necessario qualificare correttamente.

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1 Convegno CAEP 2008 Una griglia di lettura: I CONTRIBUTI PUBBLICI Per inquadrare correttamente il tipo di contributo è necessario qualificare correttamente lattività svolta e il titolo giuridico (il motivo, il fine) in forza del quale il contributo stesso è erogato: Circa lattività: Attività istituzionale di religione e culto (art. 16, lett. a, L. 222/85: attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). Attività non istituzionale e non commerciale (diverse da quelle di cui allart. 16, lett. a, L. 222/85 svolte con modalità che escludono la commercialità, ovvero assenza di abitualità - organizzazione, oppure assenza di un corrispettivo). Attività non istituzionale e commerciale (attività svolta abitualmente, con una struttura organizzata e in presenza di corrispettivo; non rileva il fatto che lattività non produca utili).

2 Convegno CAEP 2008 Una griglia di lettura: I CONTRIBUTI PUBBLICI Circa il titolo giuridico: Contributo riconosciuto in forza di un atto normativo, anche generale: p.e. LR Lombardia n. 8 dell11 febbraio 1999 - Convenzioni e contributi per Scuola Infanzia, L. n. 328 dell8 novembre 2000 - Legge quadro sistema integrato servizi sociali, art. 11, co. 3 – Accreditamento e corresponsione di tariffe per i servizi erogati; D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, art 8-quinquies – Accreditamento e Contrattualizzazione; Parità e Convenzione per le scuole paritarie primarie. Contributo riconosciuto in forza di decisione autonoma del Comune : p.e. Comune di Milano, Regolamento approvato il 20.12.1990 con deliberazione n. 749/90. Contributo riconosciuto in forza di un bando pubblico che finanzia particolari iniziative Legge Regionale 6 dicembre 1999 – Politiche regionali per la famiglia Contributo riconosciuto in forza di un atto contrattuale Questa ipotesi deve essere inquadrata più correttamente come corrispettivo di un contratto di appalto di servizi

3 Convegno CAEP 2008 Quando una attività diversa da quelle di religione e/o di culto è COMMERCIALE? Occorre accertare se nellesercizio della attività si verificano le condizioni previste dalle normativa fiscale, in particolare quanto disposto da: lart. 4 del dpr 633/72 (IVA) lart 55 del dpr 917/86 (imposte dirette) la commercialità dellattività I CONTRIBUTI PUBBLICI

4 Convegno CAEP 2008 Per questi articoli, è commerciale ogni attività: 1.di cui agli artt. 2135 e 2195 del c.c., svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva, oppure 2.diretta alla prestazione di servizi non rientranti nellart. 2195 c.c. se svolta in forma di impresa (organizzata); se si realizza una cessione di beni o una prestazioni di servizi (ovvero se vi è un corrispettivo, in ragione di uno contratto sinallagmatico) la commercialità dellattività I CONTRIBUTI PUBBLICI

5 Convegno CAEP 2008 Art. 4, c. 1, dpr 633/72: Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. Art. 1, dpr 633/72: L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. la commercialità dellattività I CONTRIBUTI PUBBLICI

6 Convegno CAEP 2008 Art. 55, dpr 917/86: 1.Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c. … la commercialità dellattività I CONTRIBUTI PUBBLICI

7 Convegno CAEP 2008 Precisazioni: Poiché labitualità (esercizio in forma di impresa) è un elemento essenziale per assoggettare le operazioni di scambio di beni e le prestazioni di servizio allIVA, appare evidente che se lattività - diversa da quelle di religione e/o di culto - non è abituale è del tutto fuori dal campo IVA. Però vedi attività commerciali non esercitate abitualmente la commercialità dellattività I CONTRIBUTI PUBBLICI

8 Convegno CAEP 2008 Quando unattività è esercitata senza organizzazione e senza abitualità, si è in presenza attività commerciale non esercitata abitualmente (art. 67, c. l, lett. i, dpr 916/86), disciplinata allinterno della categoria dei redditi diversi. Questa ipotesi di si realizza per esempio quando: 1.si organizzano alcuni spettacoli teatrali a pagamento (non vi sono norme che definiscono quando la frequenza integra il requisito della abitualità; pertanto occorre molta prudenza); Vedi anche raccolte occasionali di fondi (2° incontro) 2.si gestisce una casa per ferie per una durata molto contenuta. la commercialità dellattività I CONTRIBUTI PUBBLICI

9 Convegno CAEP 2008 I CONTRIBUTI PUBBLICI non per le attività non commerciali (a fondo perso) 1. La parrocchia non assume alcun obbligo (se non quello di non distrarre il contributo dalla finalità per cui è attribuito). 2. La decisione di erogarlo è unilaterale, anche se la parrocchia può richiederlo. 3. Fiscalmente non ha rilevanza, data la non-commecialità dellattività per cui è assegnato (non costituisce reddito di impresa né reddito diverso). 4. Non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta dacconto. Esempio: I contributi per lattività istituzionale di oratorio estivo; I contributi per aver svolto attività socialmente meritorie; I contributi una tantum per specifiche iniziative ( … con il patrocinio ); I contributi dall8% degli oneri di urbanizzazione per le strutture parrocchiali (istituzionali, non commerciali).

10 Convegno CAEP 2008 1. È erogato in riferimento ad una attività considerata dimpresa o commerciale e la Parrocchia assume lobbligo di garantire la prestazione (il servizio oggetto dellattività). 2. Fiscalmente è dunque una prestazione corrispettiva. 3. La Parrocchia non può destinare ad altra attività il contributo (ovvero deve essere annotato nella contabilità relativa allattività. 4. Ai fini IRES è un componente positivo di reddito (ricavo ex art. 85, lett. g, T.U.I.R.). 5. Ai fini IVA ha il medesimo regime dellattività per la quale è erogato (imponibile o esente). 6. È imputato per competenza (ovvero quando è liquido e esigibile) 7. È assoggettato a ritenuta dacconto del 4%. Esempio: I contributi erogati in forza di convenzione, contratto, accordo, se tale atto obbliga entrambe le parti ad una prestazione sinallagmatica (scuola materna, RSA, attività di consultorio…) per le attività commerciali (corrispettivi) I CONTRIBUTI PUBBLICI

11 Convegno CAEP 2008 1. È erogato per acquistare beni strumentali, senza che la parrocchia si impegni per alcuna controprestazione, se non ad utilizzarlo per questa finalità. 2. Non è un corrispettivo. 3. Concorre però a determinare il reddito poiché riduce limporto della quota di ammortamento (un minor componente negativo di reddito). 4. Ai fini IVA non è un corrispettivo e quindi è fuori dal campo IVA. 5. Non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta dacconto. Esempio: I contributi erogati al fine di ristrutturare, edificare, o per lacquisto di strumenti necessari e utili allattività svolta. per le attività commerciali (acquisto beni ammortizzabili) I CONTRIBUTI PUBBLICI

12 Convegno CAEP 2008 1. È erogato in riferimento ad una attività considerata dimpresa o commerciale, ma senza che la Parrocchia assuma alcun obbligo. 2. La decisione di erogare il contributo agevola lattività in quanto garantisce un introito che permette di svolgerla a prezzi più contenuti. 3. La Parrocchia non può destinare ad altra attività il contributo (ovvero deve essere annotato nella contabilità relativa allattività. 4. Ai fini IRES è un componente positivo di reddito (sopravvenienza ex art. 88, co. 3, lett. b, T.U.I.R.) e non è soggetto a IVA in quanto manca un presupposto oggettivo: non è un corrispettivo. 5. Si imputa per cassa ed è possibile spalmarlo su 4 anni. 6. È assoggettato a ritenuta dacconto del 4%. Esempio: I contributi a sostegno dellattività di scuola materna, erogati al di fuori delle convenzioni previste dalla normativa; I contributi erogati – a posteriori – per qualsiasi attività commerciale svolta dallente non commerciale. per le attività commerciali (a fondo perso) I CONTRIBUTI PUBBLICI


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