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dott. Gianluca Grasso Magistrato addetto alla Segreteria del CSM

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Presentazione sul tema: "dott. Gianluca Grasso Magistrato addetto alla Segreteria del CSM"— Transcript della presentazione:

1 dott. Gianluca Grasso Magistrato addetto alla Segreteria del CSM
Napoli, 18 ottobre 2010 Il Regolamento (CE) n. 44/2001: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dott. Gianluca Grasso Magistrato addetto alla Segreteria del CSM

2 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
“Globalizzazione dei diritti” e “globalizzazione delle tutele”

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4 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nell’espressione di Dworkin il Giudice è un novello “Ercole”, chiamato a realizzare lo sforzo dell’impresa interpretativa, al fine di raggiungere il risultato della risposta corretta al caso concreto (R. Dworkin, Taking rights. Seriously, Harvard 1977, 81 ss.). È questo il ruolo del giudice nell’ambito dell’ordinamento integrato?

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6 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nell’ambito dell’ordinamento integrato il Giudice assume il ruolo di tessitore, di colui che è chiamato a cucire insieme i diversi ordinamenti e a rinvenire il filo comune del discorso tra i diversi piani che si intersecano (ordinamento nazionale, ordinamento dell’Unione Europea, ordinamento CEDU) (E. Scoditti)

7 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Alla “globalizzazione dei diritti” deve corrispondere «una “globalizzazione delle tutele”, che va fornita, in tempi ragionevoli, da un Giudice terzo e imparziale» (V. Carbone).

8 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
National judges must become true “Union law judges” (V. Reding)

9 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
“In un autentico spazio di giustizia europeo l’incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un impedimento o un ostacolo all’esercizio dei loro diritti” (1999, capi di Stato e di governo dell’Unione europea si riuniscono, conclusioni di Tampere).

10 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una più stretta collaborazione tra le autorità degli Stati membri, con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli derivanti dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi giudiziari. Il cardine di tale cooperazione è il principio di riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.

11 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La cooperazione giudiziaria in materia civile contribuisce allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (TFUE, titolo V, art. 81). Successivamente al Trattato di Amsterdam, con lo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le Istituzioni comunitarie hanno prodotto diversi strumenti di cooperazione giudiziaria civile.

12 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Tra i principali strumenti di cooperazione giudiziaria civile: Regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza. Regolamento (CE) n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi sostituito dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003. Regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale. Regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

13 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
§ II Il Regolamento (CE) n. 44/2001: Cenni introduttivi

14 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il regolamento (“Bruxelles I”) determina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri dell'Unione europea Il regolamento si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea compresa la Danimarca, che ha concluso un accordo parallelo sul regolamento (CE) n. 44/2001 con la Comunità europea. Tale accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2007.

15 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il regolamento prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di contestazione. La dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel regolamento.

16 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il regolamento non concerne il settore fiscale, doganale ed amministrativo. Sono altresì esclusi: lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, i testamenti, le successioni; i fallimenti; la sicurezza sociale; l'arbitrato.

17 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Norma generale sulla competenza Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito.

18 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale. Per i trust, il domicilio è definito dalla corte che si occupa della causa, applicando le norme del proprio diritto internazionale privato.

19 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Citazione del convenuto in un altro Stato membro A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell'ambito delle competenze elencate dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.

20 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio: le materie contrattuali (in generale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita); le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio); gli illeciti (davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto).

21 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
In materia di assicurazioni, l'assicuratore può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o dello Stato membro in cui è domiciliato l'attore, qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario. L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili.

22 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il regolamento prevede inoltre disposizioni sulla competenza relativa ai contratti conclusi dai consumatori. I consumatori sono persone che concludono un contratto con un professionista per un uso estraneo alla loro attività professionale. Il regolamento riguarda tutti i contratti conclusi dai consumatori con persone le cui attività commerciali o professionali si svolgono sul territorio dell’UE, tranne i contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

23 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'azione del consumatore può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore (l'attore). L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

24 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Sulla base di un contratto individuale di lavoro, un lavoratore può citare il suo datore di lavoro davanti ai giudici dello Stato membro in cui quest'ultimo è domiciliato, oppure davanti al giudice dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, è competente il giudice del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.

25 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro è considerato come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

26 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il regolamento prevede alcune competenze esclusive dei giudici indipendentemente dal domicilio, nei seguenti casi: in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato); in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui ha sede la persona giuridica);

27 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
in materia di validità delle iscrizioni nei pubblici registri (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti); in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale);

28 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
In materia di esecuzione delle decisioni (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo dell'esecuzione). Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nell’UE, abbiano concluso una convenzione che definisca il foro competente in caso di controversie, la competenza spetta ai giudici scelti dalle parti.

29 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Per tali convenzioni attributive di competenze, il regolamento prevede alcune formalità: esse devono essere concluse per iscritto o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano.

30 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Ulteriori norme sono previste in materia di pluralità di convenuti, di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, di domanda riconvenzionale nonché di azione contrattuale riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari. Il regolamento contiene altresì una disciplina della litispendenza e della connessione.

31 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Riconoscimento ed esecuzione Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento complementare. Ai sensi del regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

32 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Le decisioni non sono riconosciute: se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto in tempo utile e in modo tale che egli possa presentare le sue difese; se tale domanda è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto; se tale domanda è in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

33 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il giudice di uno Stato membro può sospendere il procedimento se una decisione emessa in un altro Stato membro è stata impugnata. Le decisioni sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Le parti possono proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

34 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il regolamento non elimina tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea e lascia in vigore misure intermedie ancora restrittive.

35 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
In materia di misure provvisorie e provvedimenti cautelari, il regolamento (CE) n. 44/2001 contiene due disposizioni che si limitano a fare riferimento alla normativa nazionale degli Stati membri: L'articolo 31 del regolamento stabilisce che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del medesimo regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

36 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Corte di giustizia tende a restringere le possibilità di ricorso a tali provvedimenti: per provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento debbono intendersi unicamente i provvedimenti volti, nelle materie oggetto del suo campo d'applicazione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza. L'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari in forza dell'articolo 31 del regolamento è subordinata, in particolare, alla condizione dell'esistenza di un effettivo nesso fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito. Si deve inoltre rispettare il diritto del convenuto ad un procedimento in contraddittorio.

37 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'articolo 47 del regolamento prevede che, qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a misure cautelari. Il paragrafo 3 dell'articolo stabilisce tuttavia che in pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a misure conservative sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

38 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La sostituzione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e la continuità col Regolamento (CE) n. 44/2001: profili interpretativi.

39 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il Regolamento (CE) n. 44/2001 ha sostituito con uno strumento comunitario, nei rapporti tra Stati membri, ma senza modificarne l'ambito di applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 a far data dal 1 marzo 2002.

40 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il diciannovesimo “considerando” del Regolamento (CE) n. 44/2001 specifica che deve essere garantita la continuità tra la Convenzione di Bruxelles e detto Regolamento. Secondo la lettura fornita dalla Corte di Giustizia (Corte giust. 23 aprile 2009, C167/08, Draka NK Cables e a.), l’interpretazione data dalla Corte sulle disposizioni della Convenzione di Bruxelles vale anche per quelle contenute nel Regolamento (CE) n. 44/2001, quando le disposizioni della Convenzione di Bruxelles e quelle del Regolamento (CE) n. 44/2001 possono essere qualificate come equivalenti.

41 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Vagliando la giurisprudenza della Corte di Giustizia con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, va specificato che la Corte (Corte giust. 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU; Corte giust. 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain; Corte giust. 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer; Corte giust. 21 aprile 1993, causa C172/91, Sonntag) ha inteso interpretare le disposizioni della Convenzione in modo autonomo, alla luce del suo sistema e delle sue finalità (Corte giust. 19 gennaio 1993, causa C 89/91, Shearson Lehman Hutton; Corte giust. 20 marzo 1997, causa C 295/95, Farrell; Corte giust. 3 luglio 1997, causa C 269/95, Benincasa).

42 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
In tale contesto, il criterio generale che ispira la Convenzione è quello di attribuire la competenza ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto (art. 2). L’art. 3 ha previsto che le stesse persone possano essere convenute dinanzi agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù dei criteri fissati dalle norme di cui alle sezioni da 2 a 6 del titolo 2 della stessa Convenzione.

43 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Pertanto, le norme sulla competenza che deroghino al principio generale sopra ricordato non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (Corte giust. 19 gennaio 1993, causa C 89/91, cit.; Corte giust. 3 luglio 1997, causa C 269/95, cit.; Corte giust. 13 luglio 2000, causa C412/98, Group Josi).

44 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Per verificare - in concreto - il funzionamento del Regolamento (CE) n. 44/2001 analizzeremo quattro casi: 1) Materia contrattuale e Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione. 2) Vendita internazionale di beni mobili e domanda di adempimento. 3) Proroga di competenza e foro del consumatore. 4) Le obbligazioni alimentari.

45 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
§ III Case law

46 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
1. Materia contrattuale e Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione

47 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Questione: È devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese, a seguito dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale consistente nella presentazione di un'offerta per un appalto concorso, quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese?

48 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Articolo 5 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

49 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Cassazione civile sez. un. 27 febbraio 2008, n. 5091 La società italiana (Ecotherm s.p.a.) ha convenuto davanti al tribunale di Catanzaro la società di diritto francese Onix s.a. (ora Veolia Propretè s.a.) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo assunto di presentare l'offerta per una costituenda associazione temporanea di imprese per l'aggiudicazione di un appalto concorso, bandito dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, con sede di Catanzaro Lido.

50 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'attrice assumeva che il , presso la sede in Italia della Pianimpianti s.p.a., era intervenuto un accordo tra essa attrice, la Pianimpianti, la convenuta ed altra società tedesca per partecipare alla gara per il predetto appalto concorso, sotto forma di costituenda associazione temporanea di imprese, di cui la convenuta società francese sarebbe stata capogruppo e mandataria ed in questi termini formulavano richiesta di invito a partecipare alla gara; che sebbene l'invito fosse stato effettuato all'ATI la convenuta non presentava alcuna offerta, in quanto aveva comunicato alle altre tre società che non intendeva più partecipare alla gara.

51 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Eessendo entrambe le parti soggetti appartenenti a Stati dell'Unione Europea, la questione della giurisdizione va risolta a norma del Regolamento CE n. 44/2001. Detto regolamento (art. 2) prevede quale criterio di collegamento generale il luogo di domicilio della parte convenuta, se esso si trova in uno Stato membro. L'art. 5 del detto regolamento, nel fissare delle competenze speciali, alternative al criterio generale di cui all'art. 2, statuisce che "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro: 1 a) in materia contrattuale davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

52 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Alla stregua dell'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, l'art. 5.1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, a cui è identico l'art. 5.1 del Regolamento Comunitario CE n. 44/2001 va inteso nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione è soltanto quella posta a fondamento dell'azione giudiziaria e di cui si fa valere l'inadempimento (Cass. 17/12/1998, n ; Cass. S.U , n ).

53 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Riguardo al "luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita", la Corte di giustizia ha statuito, sia pure con riferimento all'omologa disposizione di cui all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del , che il luogo di esecuzione dell'obbligazione va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito (Corte Giustizia , C 288/92 Custom Made Commercial). Quindi il giudice adito dovrà sulla base del proprio diritto internazionale privato individuare anzitutto la legge applicabile all'obbligazione dedotta in giudizio e, sulla base di essa, individuare quale sia il "luogo di esecuzione dell'obbligazione (Corte Giustizia, , 12/76, Tessili). Solo nelle ipotesi di "obbligo di non fare", previsto senza limitazione geografica, non è applicabile il foro alternativo di cui all'art, 5, punto 1, del reg. n. 44/2001 (Corte giustizia , C 256/00, Besix).

54 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Cassazione esamina le norme di diritto internazionale privato del giudice italiano adito. La L. n. 218 del 1995, art. 57, in merito alle obbligazioni contrattuali statuisce: "1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili".

55 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'art. 4 della Convenzione di Roma statuisce al par. 1 che il contratto è regolato dalla legge del Paese, "con il quale presenta il collegamento più stretto". Il comma 2, statuisce che, salvo quanto previsto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica, ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale o, se si tratta di società, la propria amministrazione centrale. Il par. 5 dello stesso articolo statuisce che la presunzione predetta viene meno "quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Paese".

56 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nella fattispecie la presunzione iuris tantum fissata dall'art. 4, comma 2, della Convenzione di Roma, sul collegamento più stretto del contratto con il Paese in cui la società convenuta aveva la propria sede (nella specie Francia), risulta superata dalla considerazione che l'obbligazione dedotta in giudizio atteneva alla presentazione dell'offerta da parte di tale convenuta, quale capogruppomandataria dell'ATI, presso il commissario delegato, con sede in Catanzaro Lido. Quindi il collegamento più stretto dell'obbligazione controversa era con l'Italia e non con la Francia (Cass. S.U. 26/07/2006, n ; Cass. S.U. 3/05/2005, n. 9107).

57 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Inoltre è in Italia che avrebbe dovuto operare la costituenda associazione temporanea di imprese a seguito dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto concorso per l'emergenza ambientale in Calabria, a seguito dell'offerta che la capogruppo si era obbligata a presentare, secondo la prospettazione dell'attrice. Individuata, nella legge italiana quella che regola l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito, questo criterio non radica tuttavia automaticamente la giurisdizione in Italia, ma serve ad individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto (nel caso la legge italiana) ed in base ad essa determinare il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere eseguita e, quindi, il Giudice avente competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

58 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La norma rilevante del nostro ordinamento è l'art c.c., che disciplina il luogo dell'adempimento. Nella fattispecie ai fini dell'individuazione del luogo in cui andava eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio e cioè la presentazione dell'offerta per la gara di appalto concorso al commissario, non può farsi riferimento al criterio residuale di cui all'art c.c., u.c., secondo cui essa doveva essere adempiuta presso il domicilio del debitore, bensì al primo comma dello stesso articolo. Tale comma statuisce che solo se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le disposizioni di cui ai commi successivi.

59 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nella fattispecie, poichè l'offerta di partecipazione alla gara non poteva che effettuarsi presso l'ente pubblico che l'aveva indetta, il luogo di esecuzione di tale obbligazione, prospettata come assunta dalla convenuta, era Catanzaro Lido, cioè la sede legale del Commissario delegato. In mancanza di diversa disposizione della convenzione tra le parti o del bando di gara, il locus solutionis desumibile dalla natura della prestazione era in Catanzaro Lido. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del Giudice italiano.

60 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
2. Vendita internazionale di beni mobili e domanda di adempimento

61 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Questione: Come si determina, in tema di compravendita internazionale di beni, il giudice competente in ordine alla domanda di adempimento, allorquando l'art. 5 n. 1 del Regolamento CEE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2001 conferisce rilievo, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, esclusivamente al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati?

62 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Cass., Sez. U, Ordinanza n del 27/09/2006. Con citazione del 15 maggio 2002 la società italiana Toscoline s.r.l., avente la sua sede in Prato, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale della stessa città, la società francese Saneco s.a. perché, accertati i vizi ed i difetti della merce che le era stata fornita, venisse dichiarata, ai sensi dell'art cod. civ., la riduzione del prezzo in ragione di Euro ,57 (ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia) e la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.

63 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La società convenuta, che costituendosi aveva eccepito che per le domande proposte nei suoi confronti fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, proponeva, per tale motivo, regolamento preventivo di giurisdizione. In paricolare, esponeva che nelle condizioni generali di vendita, riportate anche sul retro delle fatture emesse, era inserita la clausola (art. 11), che stabiliva la competenza del tribunale di commercio di Hazenbrouk per ogni controversia tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione ed alla cessazione dei due contratti;

64 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
sussistevano le condizioni previste dall'art. 23 del Regolamento 44/2001 CE (sostitutivo della norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) per la deroga della competenza a favore del giudice francese, giacché la relativa clausola era stata conclusa (ovvero confermata) per iscritto o, comunque, in forma ammessa dalle pratiche intercorse tra le parti e dall'uso del commercio internazionale;

65 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
in ogni caso, indipendentemente dalla deroga pattizia o secondo gli usi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano derivava dalla previsione dell'art. 5 Regolamento 44/2001 CE (già art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles), secondo cui nella materia contrattuale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta davanti al giudice del luogo ove l'obbligazione è stata eseguita, dato che con riferimento alla ipotesi della vendita internazionale di beni mobili, per la quale l'art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980 stabilisce che l'obbligo di consegna è soddisfatto dal venditore con l'affidamento della merce al primo vettore, affinché essa pervenga all'acquirente nella specie l'obbligazione a carico di essa società alienante era stata eseguita con la consegna allo spedizioniere della merce, parte in Francia e parte nel Belgio.

66 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte osserva che, nel caso in esame, la norma che disciplina il patto derogatorio è quella dell'art. 23 del Regolamento 44/2001 CE, che, con disposizione sostanzialmente analoga a quella dell'art. 17, comma 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, stabilisce che la clausola attributiva di competenza "deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

67 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Corte ritiene che non si è realizzata nessuna delle tre ipotesi di patto derogatorio. Infatti anche in riferimento all'art. 23 del Regolamento 44/2001 CE, come già in tema di interpretazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, deve confermarsi che il requisito della forma scritta, richiesto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, solo quando questo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché il richiamo non debba essere conforme anche alla previsione specifica dell'art cod. civ.

68 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'indicato requisito, pertanto, deve ritenersi mancante, in presenza di clausola inserita in un modulo sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente ne' che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, ne' che abbia poi tenuto un comportamento di conferma ed adesione al rapporto (Cass., sez. un., n. 7503/2004; Cass., sez. un., n. 6634/2003; Cass., sez. un,, n. 1150/2002).

69 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il risultato interpretativo deve ricevere conferma anche nella esegesi della norma dell'art. 23 del Regolamento 44/2001 CE, la cui disciplina sul tema è sostanzialmente improntata, nel suo dato letterale e nella complessiva sua ratio, a quella pregressa della Convenzione di Bruxelles, con la conseguenza che deve essere escluso che, nella specie, sia intervenuta idonea deroga pattizia della giurisdizione. Nel caso di specie, la clausola attributiva della competenza giurisdizionale non fu conclusa per iscritto, in quanto essa figurava soltanto nelle condizioni generali, predisposte dalla società alienante ed inviate alla società acquirente, ma da quest'ultima non sottoscritte ne' altrimenti richiamate; e neppure si assume che sia stata data conferma per iscritto di un'eventuale pattuizione, di analogo contenuto, stipulata verbalmente.

70 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Cassazione esclude, altresì che la deroga possa dirsi realizzata sul presupposto che il relativo patto abbia rivestito una "forma ammessa" dagli usi nel commercio internazionale, che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. La Corte di giustizia, in tema di interpretazione della norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles circa la sussistenza di un uso (conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto) nel commercio internazionale della clausola di deroga convenzionale della giurisdizione, con la sentenza del 16 marzo 1999 emessa nel procedimento C159/97 ha chiarito che deve ritenersi l'esistenza di un siffatto uso quando il comportamento, che a tal fine deve venire all'evidenza, è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, restando irrilevanti il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti dai singoli ordinamenti nazionali.

71 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'onere di provare la "forma ammessa" è a carico del soggetto che invoca la relativa proroga e la società Saneco s.a. non ha dimostrato che, nel settore del commercio internazionale in cui le parti hanno operato, sia vigente un uso corrispondente ad un comportamento "generalmente e regolarmente" osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti.

72 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La questione di giurisdizione è, invece, fondata in relazione al secondo dei profili esposti dalla società ricorrente, riguardo alla regola di cui all'art. 5 n. 1 del Regolamento 44/2001 CE, secondo cui nella materia contrattuale, analogamente alla previsione della Convenzione di Bruxelles (art. 5, n. 1), consente all'attore di citare il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro, davanti al giudice di un altro Stato membro se questo corrisponde con il "giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

73 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
A differenza della Convenzione di Bruxelles la quale (Corte giust. CE in causa 14/76, De Bloos; Corte giust. CE in causa 12/76, Tessili) richiede che sia prima individuata l'obbligazione specifica oggetto della domanda e che, quindi, in base alle norme del diritto internazionale privato, sia determinato il locus destinatae solutionis di quell'obbligazione, la norma dell'art. 5, n. 1, lett. b), del Regolamento 44/2001 CE, con riferimento al contratto di compravendita di beni ed a quello di prestazione di servizi, non richiede che debbano essere prima accertati quali siano l'obbligazione di volta in volta dedotta in giudizio ed il luogo di adempimento di essa in base alla lex causae o al diritto materiale uniforme eventualmente applicabile.

74 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il Regolamento, tuttavia, non definisce anche se per "luogo di consegna" debba essere inteso quello effettivo, nel quale i beni alienati sono materialmente acquisiti dal compratore ovvero quello in cui i beni alienati sono dal venditore affidati al primo trasportatore per il successivo inoltro al compratore, il quale, secondo la suddetta modalità prevista in contratto, ne accetta, in tal modo, la consegna, liberando il debitore dalla relativa obbligazione.

75 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Occorre, allora, considerare che non potendosi allo scopo utilizzare definizioni proprie del diritto nazionale (quale potrebbe essere, per il caso in questione, quella di cui all'art cod. civ., comma 2), dalla cui applicazione rischierebbe di essere vanificata la finalità del Regolamento di introdurre l'autonoma ed unificante disciplina della materia è necessario fare ricorso, in tema di contratto di compravendita, alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980.

76 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Ne consegue che, al fine di ritenere od escludere la giurisdizione del giudice italiano, il criterio di collegamento applicabile è quello indicato dall'art. 31 della suddetta Convenzione, norma secondo la quale, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore (Cass., sez. un., n /2003).

77 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nella specie l'obbligazione a carico di essa società alienante risulta essere stata eseguita con la consegna allo spedizioniere della merce, parte in Francia e parte nel Belgio, sicché resta escluso il criterio di collegamento con la giurisdizione italiana.

78 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
3. Proroga di competenza e foro del consumatore

79 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Questioni: Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un contratto col quale un medico odontoiatra ha richiesto l'inserzione pubblicitaria della sua attività ad una società, di diritto spagnolo, editrice di una guida europea di informazioni commerciali e professionali, in presenza di una clausola di proroga, approvata con l'unica sottoscrizione dell'intero contratto? Costituisce contratto concluso da consumatore quello con cui un medico odontoiatra richieda l'inserzione pubblicitaria della sua attività ad una Casa Editrice di una Guida europea di informazioni commerciali e professionale?

80 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Cass., Sez. U, Sentenza n del 20/03/2008 Emiliano Gaudiosi ha convenuto davanti al giudice di pace di Roma la European City Guide s.l. società di diritto spagnolo chiedendo l'accertamento della nullità del contratto, sottoscritto il , di inserzione pubblicitaria nella Guida edita dalla convenuta, per errore essenziale, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 787,00. La convenuta non si costituiva. Il giudice di pace adito dichiarava risolto il contratto a seguito di disdetta da parte dell'attore; rigettava la domanda di restituzione della somma e condannava la convenuta alle spese processuali. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la convenuta, che ha sollevato questione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

81 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Assume la ricorrente che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento CE n. 44/2001, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato Membro sono convenute, a prescindere dalla nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro; che la essa società convenuta sede e domicilio in Spagna, solo in detto Stato poteva essere convenuta. Inoltre la ricorrente afferma la giurisdizione del giudice spagnolo, poiché la lettera formulario in questione presentava l'espressa proroga di competenza giurisdizionale in favore del giudice di residenza della casa editrice (Spagna) per qualunque azione legale intrapresa da uno dei contraenti.

82 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Le Sezioni Unite ritengono che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nel richiamare l'art. 23 del regolamento CE n. 44/2001 sulla clausola attributiva della competenza la Corte precisa che il comma 5 dello stesso articolo statuisce che "le clausola attributive della competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 13, 17, o ". L'art. 17 del regolamento esclude la possibilità di derogare al foro del consumatore (artt. 15 e 16) anteriormente al sorgere della controversia, salve le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 17 (irrilevanti nella fattispecie).

83 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il considerando art. 14 al regolamento: nella determinazione del foro competente l'autonomia delle parti ha un ruolo non diverso da quello del domicilio del convenuto, nel senso di esprimere un criterio di collegamento di carattere generale, al quale si contrappongono, come limite, solo le competenze esclusive previste dall'art. 22 Reg. e le competenze ordinate a tutela della parte debole del rapporto, ma queste non in senso assoluto, perché è la proroga anteriore ad essere ammessa solo in certi casi o a certi fini, mentre quella posteriore al sorgere della controversia è sempre consentita.

84 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nella fattispecie nel modulo formulario, sottoscritto dall'attore, emerge espressamente una clausola di proroga di competenza giurisdizionale in favore del giudice "del luogo di residenza della casa editrice nel caso di azione legale intrapresa da uno dei contraenti". Risulta soddisfatto il requisito della forma scritta, essendo tale lettera formulario sottoscritta dall'attore. Il requisito della forma scritta per la clausola di proroga della giurisdizione, di cui all'art. 23 del reg. CE n. 44/2 001, risulta soddisfatto dall'unica sottoscrizione dell'intero contratto, non necessitando che la clausola in questione abbia anche una specifica ed autonoma approvazione per iscritto.

85 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Corte di Giustizia, con sentenza , 24/76, Estasis Salotti, ha statuito che il requisito della forma scritta, stabilito dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles , (analogo sul punto all'art. 23 del reg. n. 44/2001) è rispettato anche nel caso che tale clausola figuri tra le condizioni generali predisposte da una parte e poste sul retro del contratto sottoscritto, purché nel contratto sottoscritto si faccia espresso riferimento a tali condizioni generali poste sul retro.

86 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Corte esamina, successivamente, la questione della legittimità della proroga della competenza giurisdizionale, con clausola anteriore alla controversia, effettuata in violazione delle norme sul foro del consumatore, come sostenuto dal resistente.

87 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'art. 16 del reg. faculta il consumatore, allorché egli sia attore, a proporre l'azione davanti al giudice del luogo del suo domicilio. L'art. 15 del reg. qualifica il contratto concluso da "consumatore" come quello concluso da una persona "per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale", qualora si tratti di vendite rateali di beni mobili, di operazioni di credito, o di contratto concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette verso tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di tali attività.

88 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all'art bis c.c. e segg. (attualmente D.Lgs. n del 2005, artt. 3 e 33 e segg.) la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa (Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n ).

89 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Nella fattispecie, attinente all'applicazione degli artt. 15 e segg. del reg. CE n. 44/2001 stante il carattere vincolante dell'interpretazione dalla Corte di Giustizia (Cass. civ., Sez. Unite, 12/12/2006, n ; 26/07/2006, n ) è esclusivamente all'interpretazione data dalla CG che occorre fare riferimento. Ha rilevato la Corte di Giustizia ( , n. C 269/95, Benincasa) che l'art. 13 della convenzione di Bruxelles del 1968 (analogo all'art. 15 del regol.) definisce il consumatore "come una persona che agisce per un fine che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale".

90 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Secondo la CG “Al fine di stabilire lo status di consumatore di una persona, nozione che va interpretata restrittivamente, occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona. Soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore, in quanto parte considerata economicamente debole”.

91 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Ne consegue che nella fattispecie non può ritenersi che costituisca contratto concluso da consumatore quello con cui un medico odontoiatra richieda l'inserzione pubblicitaria della sua attività ad una Casa Editrice di una Guida europea di informazioni commerciali e professionali, non essendo tale contratto stipulato per un fine estraneo all'attività professionale e per esigenze di consumo privato dell'individuo. In definitiva, stante nella fattispecie la clausola di proroga di competenza giurisdizionale in favore del giudice spagnolo ed esclusa l'esistenza dell'ipotesi di contratto concluso da consumatore, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

92 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
4. Le obbligazioni alimentari

93 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Questione: Può l’ex moglie del cittadino italiano emigrato all’estero avanzare dinanzi al giudice italiano la pretesa creditoria per somme non versate a titolo di mantenimento?

94 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Competenze speciali Articolo 5 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) 2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

95 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Cass., sez. un., ord. 1 ottobre 2009, n Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte, la richiesta di pagamento degli assegni non versati viene presentata innanzi al Tribunale del luogo di domicilio o residenza abituale del creditore. La peculiarità nel fatto che il convenuto, che si assume obbligato al pagamento della prestazione, risiede all'estero e, in particolare, negli Stati Uniti, dove non opera il Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (detto Regolamento "Bruxelles I").

96 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La disciplina applicabile, pertanto, va individuata ai sensi della l. n. 218/1995. In base a tale normativa, la giurisdizione italiana sussiste non soltanto nel caso in cui il convenuto sia residente o domiciliato in Italia, ma pure nelle ipotesi in cui ricorra uno dei criteri di collegamento stabiliti nelle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (Convenzione di Bruxelles), ratificata in Italia con l. 21 giugno 1971, n. 804.

97 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L’art. 5, comma 2, della Convenzione attribuisce la competenza in materia di obbligazione alimentare al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. La Cassazione, nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice italiano, evidenzia come sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che in quella di legittimità, la nozione di obbligazione alimentare nel contesto del diritto internazionale ricomprenda anche gli assegni di mantenimento dovendo la qualificazione di obbligazione alimentare essere intesa in senso ampio, quale formulazione autonoma rispetto alle categorie nazionali.

98 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Riguardo alle obbligazioni alimentari, sul piano della giurisdizione, il Regolamento riproduce esattamente il contenuto dell’art. 5, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, stabilendo (art. 5, n. 2, nell’ambito della sezione 2, Competenze speciali) che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. Qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

99 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Dunque, essendovi piena continuità tra le disposizioni sulle obbligazioni alimentari contenute nel Regolamento e nella Convenzione di Bruxelles, può essere pienamente applicata la giurisprudenza prodotta dalla Corte di Giustizia con riferimento alla Convenzione di Bruxelles.

100 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La riflessione della Corte di Giustizia sulle obbligazioni alimentari nell'ambito della Convenzione di Bruxelles prende inizio dalle conclusioni dell’Avvocato Generale Jean Pierre Warner del 22 febbraio 1979 nella causa 143/78, de Cavel. La controversia verteva sull'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles con riferimento ai rapporti patrimoniali tra coniugi . Nello sviluppare le sue argomentazioni, l’Avvocato Generale aveva osservato come l’art. 5, n. 2, nulla dicesse sulla questione del se la Convenzione si applicasse a un provvedimento in materia di alimenti emesso in una causa di divorzio.

101 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La ragione, argomentata dalla relazione del Professor Schlosser sul progetto della Convenzione di adesione (par. 32), era da iscriversi al fatto che all'epoca della redazione della Convenzione negli Stati membri originari vigeva ancora il principio secondo cui le cause in materia di obbligazione alimentare non potessero essere connesse con cause in materia di stato delle persone. Successivamente, in seguito alle riforme introdotte in tema di diritto di famiglia, erano stati numerosi i casi di connessione tra questi procedimenti.

102 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L'Avvocato Generale, nel ritenere escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione le sentenze o le ordinanze emesse nel corso di controversie su rapporti patrimoniali fra coniugi, a meno che dalla sentenza o dall’ordinanza non risultasse chiaramente il contrario, vi aveva invece ricompreso le controversie relative all'obbligazioni alimentari, anche se connesse al divorzio. In tal senso, i provvedimenti in materia di alimenti danno vita a rapporti obbligatori, senza incidere su diritti patrimoniali, salvo nell’ipotesi in cui con un tale provvedimento si disponga che l’obbligazione alimentare sia assistita da una garanzia reale; in questo caso, secondo l'apprezzamento dell'Avvocato Generale, l’incidenza sui beni patrimoniali è di portata limitata e di natura speciale.

103 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Sulla base delle conclusioni espresse dall’Avvocato Generale Warner, con sentenza 27 marzo 1979, causa 143/78, de Cavel, la Corte ha ritenuto che una domanda di apposizione di sigilli, nell’ambito di un procedimento di divorzio, non rientri nel campo d’applicazione della Convenzione, non già a causa del suo carattere accessorio, ma perché nella fattispecie essa risultava, in considerazione del suo specifico oggetto, connessa al regime patrimoniale fra coniugi.

104 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
L’Avvocato Generale Warner è successivamente ritornato sulla questione nella causa 120/79, de Cavel, nelle Conclusioni rese il 31 gennaio 1980, ribadendo che ha Convenzione potesse applicarsi ad un provvedimento relativo ad obbligazioni alimentari emesso in un procedimento di divorzio. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 6 marzo 1980, causa 120/79 , de Cavel, nel recepire il parere reso dall'Avvocato Generale, ha ritenuto che la Convenzione di Bruxelles si applichi sia all’esecuzione di un provvedimento provvisorio emesso in un procedimento celebrato all'estero per lo scioglimento del matrimonio e con il quale si attribuisce ad una delle parti un assegno mensile per alimenti, sia alla prestazione compensativa provvisoria da pagarsi mensilmente, attribuita ad una delle parti in una sentenza di divorzio.

105 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia approfondisce la nozione di obbligazione alimentare e della differenza che corre con i provvedimenti di natura patrimoniale, esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles. Il discrimine è individuato nelle finalità del provvedimento giudiziario. La prima controversia in cui si affronta la questione è la causa 220/95, van den Boogaard.

106 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Il giudice del rinvio, il Tribunale di Amsterdam aveva chiesto alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, se una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfetaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro sia esclusa dalla sfera d'applicazione della Convenzione di Bruxelles in base all'art. 1, secondo comma, punto 1, di questa, in quanto si riferisce al regime patrimoniale fra coniugi, oppure possa rientrarvi in quanto relativa ad obbligazioni alimentari.

107 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 27 febbraio 1997 , causa 220/95, van den Boogaard, ha stabilito che la decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfetaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione di Bruxelles se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Nella sua motivazione, la Corte giunge a distinguere i profili patrimoniali da quelli alimentari che possono ritrovarsi nella medesima decisione, specificando che spetta alla giudice adito con istanza di exequatur distinguere fra gli aspetti della decisione relativi ai regimi patrimoniali tra coniugi e quelli concernenti le obbligazioni alimentari, in considerazione, in ciascun caso concreto, dello scopo specifico della decisione emessa.

108 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Se il fine della disposizione che stabilisce, in tema di obbligazioni alimentari, una deroga al criterio generale della competenza del foro del convenuto, è quello di offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base alternativa di competenza, il contenuto della norma va interpretato, secondo la Corte, in senso restrittivo . In tal senso, si giustifica la deroga all'art. 2, comma 1, della Convenzione, che ha lo scopo di tutelare il convenuto in considerazione del fatto che, di norma, questi è la parte più debole, essendo colui che subisce l'azione dell'attore. Sulla base di tali presupposti, secondo la Corte di Giustizia , un ente pubblico che esercita un'azione di regresso contro un debitore di alimenti non si trova in una situazione di inferiorità nei confronti di quest'ultimo e il creditore di alimenti, alle cui necessità hanno sopperito le prestazioni di tale ente pubblico, non si trova più in una situazione finanziaria precaria.

109 dott. Gianluca Grasso Il Regolamento (CE) n. 44/2001
Sulla medesima linea interpretativa, la Corte ha ritenuto che l'art. 5, punto 2, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate, in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti.

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Nell'ordinamento dell'Unione Europea, peraltro, in tema di obbligazioni alimentari è stato recentemente introdotto il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari che ha innovato significativamente il quadro pregresso. Il Regolamento è chiamato a sostituire le previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di obbligazioni alimentari. Il Regolamento (CE) n. 4/2009 sarà in gran parte applicabile a partire dal 18 giugno 2011.

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Fine presentazione

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Riferimenti bibliografici: Gianluca Grasso, La controversia in "materia di obbligazioni alimentari" nella giurisprudenza della corte di giustizia e della cassazione, in Famiglia e diritto, n. 8-9/2010, 822 ss. Gianluca Grasso, Provvedimenti provvisori cautelari in tema di responsabilità genitoriale: le indicazioni della corte di giustizia sul regolamento bruxelles ii bis in Famiglia e diritto, n. 11/2010 Il § 2 rielabora il contenuto della pagina web della Commissione UE: <


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