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Convegno "La sicurezza in dogana“

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Presentazione sul tema: "Convegno "La sicurezza in dogana“"— Transcript della presentazione:

1 Convegno "La sicurezza in dogana“
Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Le novità dal 1° luglio 2011 e oltre … Dr. Marco Marsili Roma, 19 luglio 2011 Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

2 Modifiche al Codice/DAC - Normativa di riferimento
Reg. CE 648/2005 – Modifiche al codice doganale Reg. CE 1875/2006–Modifiche alle DAC Reg. CE 273/2009 –Modifiche alle DAC Reg. CE 312/2009 –Modifiche alle DAC Reg. CE 414/2009 –Modifiche alle DAC Reg. UE 430/2010 –Modifiche alle DAC Linee Guida sull’esportazione e uscita (Reg. CE 648/05) Linee Guida sull’entrata e dichiarazione sommaria (Reg. CE 648/05) Se la ENS è valida, il sistema assegna automaticamente un MRN (Movement Reference Number) comunicato all’operatore economico che ha inviato la ENS e, se dichiarato, al vettore. Se la merce è trasportata in container su una nave transoceanica, l’MRN viene restituito entro 24 ore. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

3 Linee guida comunitarie e norme nazionali
Il Comitato del Codice doganale – Sezione formalità all’importazione e all’esportazione ha predisposto le linee guida per ICS ed ECS (“guide operative” per l’applicazione dei regolamenti inerenti la sicurezza). Sono inoltre disponibili gli scenari operativi e le FAQ, allegate alle linee guida. A livello nazionale: Nota n° del 27 dicembre 2010 della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione Circolare 18/D del 29 dicembre 2010 (DCGT) Circolare 19/D del 30 dicembre 2010 (DCGT) Circolare 20/D del 30 giugno2011 (DCTI) Ulteriori informazioni saranno fornite dalla DCGT © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

4 Progetto ICS: nuovi adempimenti
La ENS e l’analisi dei rischi Safety & Security Sulla ENS viene effettuata l’analisi comune del rischio ai fini Safety & Security (medesimi profili per 27 i Paesi Membri). In relazione al grado di rischio: “do not load” (non previsto per trasporto aereo) controllo al primo porto comunitario controllo al porto di effettivo sbarco della merce nessun controllo Presentazione della Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS) L’operatore economico trasmette la ENS, in base alla tempistica prevista, e riceve il relativo MRN. La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del mezzo di trasporto (codice IMO/ENI o identificativo IATA del volo). Se la ENS è valida, il sistema assegna automaticamente un MRN (Movement Reference Number) comunicato all’operatore economico che ha inviato la ENS e, se dichiarato, al vettore. Se la merce è trasportata in container su una nave transoceanica, l’MRN viene restituito entro 24 ore. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

5 La Dichiarazione Sommaria di Entrata - ENS
L’entrata delle merci – La ENS La Dichiarazione Sommaria di Entrata - ENS Il codice EORI inserito nel record di testa del file telematico ENS deve coincidere con il codice EORI inserito nel campo “Rappresentante del trader” o “Soggetto che trasmette la ENS/EXS – Dichiarante/Rappresentante“. Gli utenti già accreditati al servizio telematico doganale (STD) con altri codici, diversi dall’EORI, potranno continuare ad utilizzarli, purché associati al codice EORI indicato nei campi suddetti. Come descritto nel paragrafo , al record di testa segue il messaggio composto a sua volta da record testata e da uno o più record continuazione. La testata è costituita da una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS”; il record o i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS1”. Le regole per la composizione del file sono riportate a pagina 11. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

6 La Dichiarazione Sommaria di Entrata - ENS
L’entrata delle merci – La ENS La Dichiarazione Sommaria di Entrata - ENS La ENS può contenere fino a 999 item (articoli/singoli) ognuno dei quali è riferito ad una merce con elementi omogenei (origine, destinatario, ecc.). Ogni singolo item può contenere fino a 99 container (ad esempio un carico di tonnellate di piastrelle ripartito su più container ma con stesso mittente, destinatario e origine). Ogni mezzo di trasporto può contenere da 1 a “n” ENS: alcuni operatori potrebbero predisporre una Ens per ogni singola spedizione o container! Come descritto nel paragrafo , al record di testa segue il messaggio composto a sua volta da record testata e da uno o più record continuazione. La testata è costituita da una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS”; il record o i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS1”. Le regole per la composizione del file sono riportate a pagina 11. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

7 Messaggio di risposta - ENS
L’entrata delle merci – La risposta alla ENS Messaggio di risposta - ENS In risposta il Servizio Telematico Doganale invia al dichiarante un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Dopo l’elaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio di risposta IRISP (IE328), contenente il relativo MRN (Movement Reference Number). Tale messaggio sarà disponibile tramite l’accesso al Servizio Telematico Doganale (STD) anche per il vettore (o suo rappresentante), se quest’ultimo: 1) è dichiarato nella ENS ed è ha un codice EORI valido; 2) è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l’ENS 3) è autorizzato al STD. Si informerà il soggetto che presenta l'ENS e il vettore (o al suo rappresentante) nel caso in cui le merci non devono essere caricate sulla nave (invio messaggio ‘DO NOT LOAD’ (IE351)). Un nuovo Irisp sarà inviato (in sostituzione del precedente) entro le 24 ore dalla registrazione della ENS. Tutte le informazioni sullo scambio elettronico dei dati e sulle caratteristiche generali dei tracciati sono disponibili nel manuale utente del Servizio Telematico Doganale all’interno della sezione Ti aiuto? © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

8 Invio ENS e comunicazione del rischio agli uffici successivi
Import: i flussi informativi Invio ENS e comunicazione del rischio agli uffici successivi © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

9 Quando è comunicato il MRN - Novità
Se la ENS inviata per via telematica è corretta, il MRN (Movement Reference Number) è comunicato immediatamente all’operatore senza distinzione per tipo di trasporto o provenienza . Quando una ENS inviata telematicamente è corretta e si riferisce ad un trasporto via mare containerizzato a lungo raggio, all’operatore economico, entro un massimo di 24 ore, potrebbe essere notificato il messaggio “do not load”. In presenza di rettifiche, il limite di 24 ore si riferisce alla prima ENS trasmessa. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

10 Indicazione codice e descrizione merce
Si raccomanda di indicare preferibilmente sia il codice merce di almeno a 4 cifre sia la descrizione delle merci nel campo "Goods description“, in quanto ciò permetterà di effettuare con maggiore precisione l’analisi ai fini sicurezza, evitando possibili controlli ingiustificati provocati dalla genericità di uno solo dei suddetti campi. A livello comunitario sarà prossimamente prevista l’obbligatorietà dell’indicazione del codice delle merci a 6 cifre. Per la descrizione della merce (campo n° 8 del messaggio ENS1-Continuazione del messaggio ENS) sarà valida anche la lingua inglese. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

11 DIV – diversione del mezzo di trasporto
L’entrata delle merci – La diversione DIV – diversione del mezzo di trasporto Si verifica una diversione quando il mezzo di trasporto arriva in uno stato membro diverso da quello dove si trovano l’ufficio di primo ingresso o quelli seguenti dichiarati nella ENS. Non appena la decisione di deviare è confermata, il vettore (o il rappresentante) invia all'ufficio di entrata dichiarato la richiesta di diversione “DIV”. Per poter realizzare tale invio il soggetto deve avere un codice EORI valido, da dichiarare nella richiesta, e deve essere collegato al sistema AIS dello stato membro dove si trova l’ufficio di primo ingresso dichiarato. Dopo la diversione non è possibile rettificare la ENS. La richiesta di diversione deve contenere: - nuovo ufficio di primo ingresso - ufficio di primo ingresso dichiarato; - gli elementi che consentono una identificazione univoca del mezzo di trasporto (Entry Key) per consentire ad AIDA di identificare le ENS relative. In risposta il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione e registrazione della richiesta, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Infine se la richiesta di diversione è accettata il vettore (o il rappresentante) riceve il messaggio di risposta IRISP (compatibile con IE325). © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

12 Progetto ICS: la notifica di arrivo
Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184 octies) il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Nei dati generali del MMA è obbligatorio indicare il codice identificativo del mezzo di trasporto (IMO/ENI o l’ID volo) e la data di arrivo prevista, al fine di identificare le ENS ad esso associate. IN ITALIA: dal 1 gennaio 2011 il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (MRN – ITEM NUMBER), costituisce la notifica di arrivo, la presentazione delle merci e la dichiarazione di introduzione in temporanea custodia senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici. Il record A (dati generali) del MMA (versione 4.1) è stato modificato in modo da rendere strettamente obbligatoria la compilazione delle informazioni necessarie alla notifica (codice IMO/ENI, ID volo, data e ora d’arrivo, etc…). Il codice IMO permetterà di ritrovare le ENS associate. Per le merci in sbarco è stato inserito un nuovo campo nel record B (merce in sbarco) e nel record K (container vuoti) del MMA, riguardante la coppia MRN - ITEM NUMBER della ENS, al fine di verificarne l’effettiva presenza nel database. Relativamente al trasporto marittimo un ulteriore controllo sarà effettuato sul codice container per verificare che coincida con almeno uno di quelli indicati nella ENS. Relativamente al trasporto aereo un ulteriore controllo sarà effettuato sulla polizza/sottopolizza indicata sulla riga madre o sulle righe di dettaglio del manifesto per verificare che coincida con quanto indicato nella ENS (“Commercial Reference Number”). Il flag “Deroga”, per la merce in sbarco ed i container vuoti, può essere utilizzato per: Merce esente dalla ENS (Reg. (CE) 1875/2006) Merce terza già arrivata in comunità con un altro mezzo di trasporto. E' comunque possibile inviare un MMA con delle righe cui non è associata una ENS e il flag “deroga” non è inizializzato, il che vuol dire che si dovrà “fare sicurezza" in porto. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

13 Modifiche a livello nazionale – MMA ver. 4.2
A seguito di quanto definito a livello comunitario sono state modificate le descrizioni di alcuni campi del tracciato del manifesto merci in arrivo e le regole e condizioni relative. La struttura del tracciato non è stata modificata per evitare impatti sui sistemi degli operatori. L’entry Key è costituita da: tipologia del mezzo di trasporto codice IMO o Codice identificativo volo (IATA) data di arrivo prevista al primo porto/aeroporto dichiarato di ingresso nel territorio doganale della Comunità Una volta definite tali informazioni devono essere comunicate a tutti gli attori del processo (responsabile del MMA oltre che al carrier). © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

14 Gestione dell’Entry Key
L’Entry Key deve, inoltre, essere comunicata a coloro i quali devono presentare ulteriori ENS, nel caso in cui sul mezzo di trasporto venga imbarcata nuova merce presso scali extracomunitari, effettuati dopo la partenza e prima dell’ingresso nel territorio della comunità. In tale circostanza, se il mezzo di trasporto non possa rispettare la data di arrivo prevista presso l’ufficio doganale di primo ingresso nella comunità europea (indicata nelle ENS trasmesse all’inizio del viaggio), è possibile: trasmettere le nuove ENS indicando la data di arrivo prevista, già indicata nelle ENS iniziali, anche se precedente rispetto alla registrazione della stessa dichiarazione. Nel manifesto devono essere indicate la data prevista della entry key della ENS e la data di arrivo prevista al porto italiano di presentazione del MMA nei rispettivi campi del tracciato del manifesto. trasmettere le ENS aggiuntive e rettificare le ENS iniziali, indicando la nuova data di arrivo; © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

15 Rimozione dei controlli formali sulla “data di arrivo prevista”
Gestione dell’Entry Key Rimozione dei controlli formali sulla “data di arrivo prevista” Al fine di garantire la coerenza della Entry Key, è stata rilasciata una modifica dell’applicazione “A.I.S. – I.C.S.” per consentire agli operatori di inviare una dichiarazione sommaria d’entrata (ENS), o una richiesta di rettifica (RENS) o una richiesta di diversione (DIV), in cui sia indicata l’EDA (data di arrivo prevista – parte della Entry Key), anche precedente rispetto alla registrazione della stessa dichiarazione. Come descritto nel paragrafo , al record di testa segue il messaggio composto a sua volta da record testata e da uno o più record continuazione. La testata è costituita da una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS”; il record o i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS1”. Le regole per la composizione del file sono riportate a pagina 11. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

16 Gestione dell’Entry Key
In caso di mancata o di errata comunicazione della Entry key, il MMA non è accettato. Se per un mezzo di trasporto fossero, per errore, presentate ENS recanti Entry Key diverse, possono essere presentati più manifesti (uno per ogni Entry Key) che devono essere presentati contemporaneamente alla dogana e considerati come parti di un unico manifesto. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

17 Novità a livello nazionale – codici Paesi
A seguito di un allineamento con le tabelle Comunitarie, nei messaggi ENS, RENS e DIV non potranno più essere utilizzati i seguenti codici Paese, in quanto non più validi: AX – Isole Aland; EH – Sahara Occidentale; GF – Guyana Francese; GP – Guadalupa; MC – Montecarlo; MQ – Martinica; PR – Portorico; RE – La Reunione; RS – Serbia; SJ – Isole Svalbard. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

18 Novità a livello nazionale – numero di pratica
Al fine di migliorare la gestione della convalida dei Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza, presentati progressivamente nei giorni precedenti alla loro chiusura/convalida, è stata rilasciata una modifica dell’applicazione CARGO. Il numero pratica dei MMA e dei MMP assegnato dal dichiarante ed inserito nella parte fissa del tracciato dei manifesti (Idoc), non viene più azzerato all’inizio di ogni anno, ma è gestito con un progressivo unico per ogni firmatario. Pertanto, all’atto della presentazione dei manifesti, non può essere indicato un Numero pratica già utilizzato nel corso degli anni precedenti. A tal fine, oltre ad utilizzare un numero progressivo unico, potrebbe ad esempio essere anteposto al Numero pratica l’anno di riferimento (Numero pratica = “ ”), tenendo conto che il campo in questione ha un’estensione di 32 caratteri. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

19 Novità a partire dal 1° luglio 2011
Nei casi di deroga alla presentazione della ENS, previsti all’art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice, e per le merci trasportate nell’ambito di viaggi nave o voli comunitari, il responsabile del manifesto deve indicare nel campo “Deroga alla presentazione della ENS” del record B, del tracciato dei MMA, il valore “S”. A partire dal 1° luglio 2011, il valore “G” (grace period), è utilizzabile solo per le merci imbarcate entro il 30 giugno 2011 a prescindere dalla data di effettivo arrivo. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

20 Obblighi dal 1° luglio 2011 A partire dal 1° luglio 2011, termine del periodo transitorio previsto per gli operatori economici per la deroga alla presentazione dei dati sicurezza nelle ENS, le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle relative ENS (MRN e item), e non oggetto delle deroghe previste (per le quali deve essere utilizzato il flag deroga = “S”), non sono autorizzate allo sbarco e pertanto non sono dichiarabili nel MMA elettronico. Sarà cura degli operatori economici che gestiscono il trasporto sincerarsi dell’avvenuta presentazione delle ENS per le merci trasportate o procurarsi le informazioni necessarie per la compilazione della ENS. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

21 Periodo transitorio dal 1° luglio 2011
Comunque al fine di evitare agli operatori economici, nelle fase iniziali di avvio dell’ICS, un ritardo nell’effettuazione delle operazioni di sbarco, per un periodo transitorio di 3 mesi da tale termine, le partite di cui sopra dovranno essere inserite in una lista da allegare al frontespizio del MMA presentato dopo la chiusura del manifesto, come indicato al punto 1.4 di cui sopra. Tale lista costituisce la richiesta transitoria di autorizzazione allo sbarco, anche in assenza di informazioni sicurezza, fermo restando che tali partite dovranno essere regolarizzate immediatamente così come indicato dall’art 184 quater delle DAC che prevedono che il soggetto “che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata”. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

22 Periodo transitorio dal 1° luglio 2011
Successivamente il responsabile del MMA deve integrare il manifesto elettronico con le partite regolarizzate fornendone il MRN e l’item della ENS negli appositi campi del tracciato del MMA. La convalida di tale integrazioni deve essere effettuata in dogana e in tale momento verrà esplicitato il risultato dell’analisi ai fini sicurezza condotta dal competente ufficio per ognuna delle partite registrate. Resta inteso che dal 1° ottobre 2011 le partite non corredate da ENS non sono autorizzate allo sbarco se non dopo la regolarizzazione delle stesse (presentazione della ENS ed integrazione del MMA, entrambe in formato elettronico) © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

23 Periodo transitorio dal 1° luglio 2011
Al fine di evitare tali situazioni che rallenterebbero l’intero processo, si evince che si rende necessario una maggiore interazione e scambio di informazioni tra i diversi attori coinvolti nella catena commerciale per ottemperare ai nuovi obblighi comunitario ed evitare rallentamenti dei traffici dovuti ad una carente informazione trasmessa a valle del processo dove è invece necessaria una rapida movimentazione della merce nella aree portuali ed aeroportuali a seguito dello sbarco della merce con l’eventuale svincolo per l’assoggettamento al successivo regime o posizione doganale. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

24 Procedure di soccorso dal 1° luglio 2011
Se l’applicazione informatica dell’operatore economico non è funzionante, la procedura prevede o la presentazione della dichiarazione cartacea o la presentazione della dichiarazione su supporto informatico. In tal caso i dati della dichiarazione devono essere registrati su supporto informatico secondo i tracciati dei messaggi “ENS” (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”) e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. “Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle Dogane”), con l’avvertenza che il campo “codice operatore” solo per le predette dichiarazioni è stato ampliato a 17 caratteri. Il funzionario doganale con l’ausilio delle funzionalità presenti (per la ENS linea di lavoro: “Dogane / Dichiarazioni Sommarie / Entrata / Acquisizione da supporto esterno”) provvederà a registrare la dichiarazione in A.I.D.A. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

25 Procedure di soccorso dal 1° luglio 2011
Se l’applicazione informatica dell’operatore economico non è funzionante al momento dell’arrivo della nave e non è possibile inviare il MMA per via elettronica o presentarlo tramite supporto esterno, l’operatore economico presenterà in dogana il manifesto in forma cartacea riportando esattamente i dati dell’Entry Key così come dichiarati nelle ENS corrispondenti. Con tali informazioni l’ufficio doganale, previa verifica a sistema, informa l’operatore economico degli eventuali controlli necessari ai fini sicurezza. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

26 Nuovi sviluppi progetto CARGO - 2011
Per il colloquio con i gestori dei magazzini di A3/zone franche/terminal container è stata rimossa, dal 22 giugno 2011, la firma digitale per facilitare la comunicazione velocizzando gli adempimenti necessari all’invio delle richieste al sistema. Dal 11 luglio è disponibile anche per i gestori dei depositi franchi il messaggio relativo al risultato dello sbarco/imbarco (eccedenze/mancanze/partite franche non sbarcate/imbarcate), previsto dal colloquio T.C. e si può utilizzare il messaggio telematico AP anche per la generazione delle partite franche PF. Al fine di migliorare la gestione del Manifesti Merci in Partenza, è prevista entro fine anno la modifica dell’applicazione CARGO che prevede la possibilità di indicare tutti i tipi di documenti cartacei per merce da imbarcare (ATA, CIM, ecc.) nel record N. Sarà predisposto un tracciato dedicato alle EXS (record S), mentre i record D e F sono, come noto, dedicati agli MRN delle operazioni in ambito ECS e NCTS. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

27 Nuovi sviluppi AIDA Al fine di migliorare la velocità di trasmissione delle dichiarazioni al servizio telematico doganale (STD) è in fase di sperimentazione la connessione via web service che pertanto si basa su connessione “a banda larga”. Alcuni operatori economici stanno effettuando i test necessari per poter rilasciare l’applicazione in ambiente reale. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

28 Convalida del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)
Il MMA dal 1° gennaio 2011 Convalida del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) La convalida del manifesto sarà effettuata con l’invio del record Z di chiusura del MMA: nelle more dell’introduzione della firma digitale per il MMA occorre presentare in dogana una copia sottoscritta del frontespizio del manifesto. Al momento della convalida del MMA la partita A3 si troverà in uno dei seguenti stati: Svincolabile: la partita è associata all’ITEM di una ENS che non richiede controllo sicurezza. In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata (MRN – Item ancora sul pannello di “Monitoraggio delle dichiarazioni sommarie”). La convalida del manifesto delle merci in arrivo avviene inviando il record Z di chiusura del manifesto e pertanto dovrà deve essere inviato solo dopo aver trasmesso tutte le righe di dettaglio che compongono il manifesto stesso. Se è in atto presso il porto di arrivo la procedura del pre-clearing, il record Z può essere inviato quando la Capitaneria di Porto comunica alla dogana l’arrivo della nave, altrimenti si segue la procedura consueta sia nel caso di trasporto marittimo che aereo. Il record di chiusura del manifesto non è firmato digitalmente. In attesa di norme esplicite che prevedano l’eliminazione della firma dovranno essere fornite istruzioni affinché l’operatore, a seguito della convalida del manifesto, si rechi in dogana per consegnare la copia cartacea firmata del MMA (solo frontespizio/testata). Al momento della richiesta di convalida di un MMA, il sistema invia un Irisp in cui è specificato lo stato delle A3: A3 Svincolabile: la partita è sicura perché non c’è un rischio associato al relativo item della ENS oppure è stato inizializzato il flag deroga; A3 In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata; non è associata ad alcuna ENS; A3 Non Svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato. Dopo aver inserito l’esito del controllo sul pannello di monitoraggio, l’A3 o diventerà svincolabile o in caso di esito negativo saranno effettuate le azioni del caso. Al momento della presentazione della merce in dogana è possibile che non sia stata manifestata, che non sia stato oggetto di una ENS o possono verificarsi entrambi i casi: No ENS – No MMA: la merce non è stata oggetto né di una ENS né di un MMA. I soggetti coinvolti sono obbligati a presentare una ENS e ad integrare l’MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS presentata. No ENS – Si MMA: nella riga del manifesto non è stato fatto riferimento ad una coppia ENS – ITEM number, né è stato inizializzato il flag “deroga” per le eccezioni previste. In questo caso il soggetto coinvolto è tenuto a presentare una ENS e a rettificare l’MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS appena presentata, al fine di rendere sicura la partita. Si ENS – No MMA: il soggetto coinvolto deve integrare il MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS già presentata, al fine di rendere sicura la partita. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

29 Convalida del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)
Il MMA dal 1° gennaio 2011 Convalida del Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) Dichiarabile ma non svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza ma è dichiarabile al fine di permettere, ove ricorra il caso, di unificare in un solo momento i controlli sicurezza con gli eventuali controlli doganali. Dopo l’inserimento dell’esito del controllo sul pannello di monitoraggio da parte dell’ufficio, la partita diventerà svincolabile o, in caso di esito positivo, saranno poste in essere le azioni del caso. Non Dichiarabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato (rischio molto alto). Dopo l’inserimento dell’esito del controllo sul pannello di monitoraggio da parte dell’ufficio, la partita diventerà svincolabile o, in caso di esito negativo, saranno poste in essere le azioni del caso. La convalida del manifesto delle merci in arrivo avviene inviando il record Z di chiusura del manifesto e pertanto dovrà deve essere inviato solo dopo aver trasmesso tutte le righe di dettaglio che compongono il manifesto stesso. Se è in atto presso il porto di arrivo la procedura del pre-clearing, il record Z può essere inviato quando la Capitaneria di Porto comunica alla dogana l’arrivo della nave, altrimenti si segue la procedura consueta sia nel caso di trasporto marittimo che aereo. Il record di chiusura del manifesto non è firmato digitalmente. In attesa di norme esplicite che prevedano l’eliminazione della firma dovranno essere fornite istruzioni affinché l’operatore, a seguito della convalida del manifesto, si rechi in dogana per consegnare la copia cartacea firmata del MMA (solo frontespizio/testata). Al momento della richiesta di convalida di un MMA, il sistema invia un Irisp in cui è specificato lo stato delle A3: A3 Svincolabile: la partita è sicura perché non c’è un rischio associato al relativo item della ENS oppure è stato inizializzato il flag deroga; A3 In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata; non è associata ad alcuna ENS; A3 Non Svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato. Dopo aver inserito l’esito del controllo sul pannello di monitoraggio, l’A3 o diventerà svincolabile o in caso di esito negativo saranno effettuate le azioni del caso. Al momento della presentazione della merce in dogana è possibile che non sia stata manifestata, che non sia stato oggetto di una ENS o possono verificarsi entrambi i casi: No ENS – No MMA: la merce non è stata oggetto né di una ENS né di un MMA. I soggetti coinvolti sono obbligati a presentare una ENS e ad integrare l’MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS presentata. No ENS – Si MMA: nella riga del manifesto non è stato fatto riferimento ad una coppia ENS – ITEM number, né è stato inizializzato il flag “deroga” per le eccezioni previste. In questo caso il soggetto coinvolto è tenuto a presentare una ENS e a rettificare l’MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS appena presentata, al fine di rendere sicura la partita. Si ENS – No MMA: il soggetto coinvolto deve integrare il MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS già presentata, al fine di rendere sicura la partita. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

30 Aggiornamento dello stato delle partite di temporanea custodia
Il MMA dal 1° gennaio 2011 Aggiornamento dello stato delle partite di temporanea custodia Le A3 cambiano stato : a seguito dell’esito del controllo (il funzionario doganale inserisce a sistema il risultato) a seguito della valutazione del rischio e dell’esito del controllo Il responsabile del manifesto dovrà monitorare gli aggiornamenti dei record di risposta del servizio telematico doganale per verificare le variazioni dello stato delle A3. La convalida del manifesto delle merci in arrivo avviene inviando il record Z di chiusura del manifesto e pertanto dovrà deve essere inviato solo dopo aver trasmesso tutte le righe di dettaglio che compongono il manifesto stesso. Se è in atto presso il porto di arrivo la procedura del pre-clearing, il record Z può essere inviato quando la Capitaneria di Porto comunica alla dogana l’arrivo della nave, altrimenti si segue la procedura consueta sia nel caso di trasporto marittimo che aereo. In attesa di norme esplicite che prevedano l’eliminazione della firma dovranno essere fornite istruzioni affinché l’operatore, a seguito della convalida del manifesto, si rechi in dogana per consegnare la copia cartacea firmata del MMA (solo frontespizio/testata). Al momento della richiesta di convalida di un MMA, il sistema invia un Irisp in cui è specificato lo stato delle A3: A3 Svincolabile: la partita è sicura perché non c’è un rischio associato al relativo item della ENS oppure è stato inizializzato il flag deroga; A3 In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata; non è associata ad alcuna ENS; A3 Non Svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato. Dopo aver inserito l’esito del controllo sul pannello di monitoraggio, l’A3 o diventerà svincolabile o in caso di esito negativo saranno effettuate le azioni del caso. Al momento della presentazione della merce in dogana è possibile che non sia stata manifestata, che non sia stato oggetto di una ENS o possono verificarsi entrambi i casi: No ENS – No MMA: la merce non è stata oggetto né di una ENS né di un MMA. I soggetti coinvolti sono obbligati a presentare una ENS e ad integrare l’MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS presentata. No ENS – Si MMA: nella riga del manifesto non è stato fatto riferimento ad una coppia ENS – ITEM number, né è stato inizializzato il flag “deroga” per le eccezioni previste. In questo caso il soggetto coinvolto è tenuto a presentare una ENS e a rettificare l’MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS appena presentata, al fine di rendere sicura la partita. Si ENS – No MMA: il soggetto coinvolto deve integrare il MMA indicando nell’apposito campo il riferimento alla ENS già presentata, al fine di rendere sicura la partita. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

31 Rettifica ed Integrazione del manifesto
Il MMA dal 1° gennaio 2011 Rettifica ed Integrazione del manifesto Le operazioni di rettifica ed integrazione del Manifesto delle Merci in Arrivo sono disponibili all’operatore economico tramite messaggi telematici. Prima dell’invio del record Z di chiusura, che convalida il MMA, le suddette operazioni sono effettuate automaticamente (senza alcun intervento della dogana). Dopo l’invio del record Z di chiusura le operazioni di rettifica ed integrazione saranno possibili secondo le modalità previste e comportano l’approvazione dell’Ufficio Manifesti. L’ufficio doganale potrà richiedere la documentazione relativa anche per via elettronica. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

32 Integrazione del manifesto dopo la convalida/chiusura
Il MMA dal 1° gennaio 2011 Integrazione del manifesto dopo la convalida/chiusura L’integrazione (aggiunta) di nuove righe nel MMA, dopo la convalida/chiusura, richiede l’intervento della dogana, che dovrà procedere all’approvazione delle integrazioni secondo le nuove modalità (esecuzione dei controlli Safety & Security). Nell’integrazione il riferimento alla coppia MRN-ITEM NUMBER è obbligatoria a meno dei casi di deroga, pena il suo respingimento. NB: L’annullamento di righe del MMA deve essere sempre richiesto in dogana. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

33 ICS in Italia Responsabile MMA Invia l’MMA facendo riferimento ad ogni riga all’MRN – ITEM della ENS Responsabile MMA Convalida l’MMA. AIDA Genera MRN Le partite A3 convalidate assumeranno uno dei seguenti stati: A3 Svincolabile Soggetto obbligato (art. 36 ter, par. 3 e 4 del Reg. (CE) 648/2005: chi introduce le merci / chi assume la responsabilità del trasporto / chi presenta le merci alla dogana / rappresentante dei soggetti di cui sopra) Presenta la Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS) A3 Dichiarabile ma non svincolabile MRN - ITEM MRN A3 In attesa di esito A3 Non dichiarabile Il responsabile del manifesto dovrà monitorare gli aggiornamenti dei record di risposta del servizio telematico doganale per verificare le variazioni dello stato delle A3 © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

34 June 2011

35

36 From to

37 ICS fase 1 - ENS REGISTRATE NEGLI AEROPORTI ITALIANI fino al 1° luglio 2011
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38 ICS - MEDIA GIORNALIERA ENS REGISTRATE NEGLI AEROPORTI
CONFRONTO PRIMA E DOPO IL GRACE PERIOD © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

39 CARGO – PORTI VARIAZIONE MMP TELEMATICI TRA IL IV° TRIMESTRE 2010 E IL I° TRIMESTRE 2011
Direzioni Regionali Interregionali MMP Percentuale manifesti telematici 2010 (IV° Trimestre) Percentuale manifesti telematici (I° Trimestre) Variazione % SICILIA 42,29% 98,90% +56,62% TOSCANA SARDEGNA UMBRIA 25,43% 99,45% +74,02% EMILIA ROMAGNA MARCHE 9,03% 97,24% +88,20% VENETO-FRIULI 31,23% 86,17% +54,94% LAZIO ABRUZZO 39,32% 66,85% +27,54% CAMPANIA-CALABRIA 67,79% 99,93% +32,13% PUGLIA-BASILICATA 9,81% 87,43% +77,61% LIGURIA 49,13% 96,62% +47,49% TOTALE 32,09% 93,61% +61,52%

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41 CARGO – AEROPORTI VARIAZIONE MMA TELEMATICI TRA IL IV° TRIMESTRE 2010 E IL I° TRIMESTRE 2011
Direzioni Regionali Interregionali MMA Percentuale manifesti telematici (IV° Trimestre) Percentuale manifesti telematici (I° Trimestre) Variazione % PIEMONTE 0,00% 98,84% +98,84% SICILIA 9,71% 98,35% +88,64% EMILIA ROMAGNA MARCHE 0,08% 74,45% +74,37% VENETO-FRIULI 88,84% 99,62% +10,78% TOSCANA-SARDEGNA UMBRIA 29,86% +29,86% CAMPANIA-CALABRIA 3,37% 100,00% +96,63% PUGLIA-BASILICATA 9,84% +9,84% LOMBARDIA 10,07% 53,90% +43,83% LAZIO-ABRUZZO 6,19% 75,23% +69,04% LIGURIA 30,25% +69,75% TOTALE 19,73% 68,79% +49,05%

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43 CARGO – AEROPORTI VARIAZIONE MMP TELEMATICI TRA IL IV° TRIMESTRE 2010 E IL I° TRIMESTRE 2011
Direzioni Regionali Interregionali MMP Percentuale manifesti telematici (IV° Trimestre) Percentuale manifesti telematici (I° Trimestre) Variazione % PIEMONTE 0,00% 80,26% +80,26% SICILIA 75,00% +75,00% EMILIA ROMAGNA MARCHE 12,59% 62,83% +50,24% VENETO-FRIULI 15,08% 98,31% +83,23% TOSCANA SARDEGNA-UMBRIA 9,47% +9,47% CAMPANIA-CALABRIA 3,23% 98,95% +95,73% PUGLIA-BASILICATA +0,00% LOMBARDIA 75,93% 92,29% +16,36% LAZIO-ABRUZZO 94,57% 98,49% +3,92% LIGURIA 4,86% 99,73% +94,87% TOTALE 64,48% 92,71% +28,23%

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45 MMA – AEROPORTI maggio 2011 © Copyright 2008-2010
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46 MMP – AEROPORTI maggio 2011 © Copyright 2008-2010
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47 MANIFESTI MERCE IN ARRIVO PROVENIENZA EXTRA-UE PERIODO 4-12 LUGLIO
Aeroporto Numero MMA con provenienza extra-UE Numero righe B (merce in sbarco) presenti nel MMA Numero righe B (merce in sbarco) presenti nel MMA  con flag deroga ‘S’ Percentuale righe B con deroga 'S' PISA 5 11 0% GENOVA 1 VENEZIA 45 216 BOLOGNA 16 46 2 4,35% ORIO AL SERIO 10 5.909 0,02% MALPENSA 323 7.961 1.025 12,88% FIUMICINO 433 2.889 202 6,99% TORINO TOTALE 834 17.034 1.230 7,22% © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

48 Nuovo processo di export
Innovare per semplificare Nuovo processo di export Dichiarazione di esportazione o EXS MMP Notifica di arrivo Come semplificare? Il Manifesto Merci in Partenza (MMP) svolge anche le nuove funzioni richieste dall’emendamento sicurezza. MMP : notifica di arrivo all’ufficio di uscita , OK all’imbarco © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

49 La dichiarazione sommaria di uscita (EXS)
Progetto ECS: nuovi adempimenti Per l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità è richiesta la comunicazione dei dati sicurezza (dati dell’allegato 30 bis del Regg. (CE) n. 1875/2006 e 312/2009) da indicare nella Dichiarazione di esportazione (Msg. ET). La dichiarazione sommaria di uscita (EXS) Quando merci destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione di esportazione deve essere presentata una “dichiarazione sommaria di uscita”. L’invio telematico della EXS sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2012 (termine del periodo di grazia). I vettori (compagnie di navigazione, vettori aerei) possono procedere al carico dopo l’autorizzazione della dogana che è tenuta a verificare che ogni spedizione sia corredata da MRN SICUREZZA (MRN collegato ad EXS, ET, ENS in caso di transhipment) ed ad eseguire gli eventuali controlli presso l’ufficio di uscita.... Si è evidenziata la necessità di utilizzare il manifesto merci in partenza – MMP, inviato per via telematica e in maniera progressiva, in luogo del messaggio di notifica di arrivo presso l’ufficio di uscita, previsto dalle specifiche funzionali comunitarie (messaggio “IE507”) di ECS fase 2, al fine di verificare se gli MRN contenuti nel record D (merce in export) del Manifesto Merci in Partenza siano stati segnalati dall’ufficio di esportazione per un controllo ai fini sicurezza (attraverso l’invio di un apposito codice di controllo nel messaggio elettronico di rilascio di un movimento - IE501). Nell’ottica di unire e semplificare i diversi adempimenti, l’uso del MMP quale notifica di arrivo appare la soluzione più conveniente. L’attuale tempistica di presentazione del manifesto delle merci in partenza deve essere rivista, poiché è necessario che venga predisposto e trasmesso progressivamente a mano a mano che la merce raggiunge gli spazi doganali (portuali o aeroportuali) per l’uscita dal territorio della Comunità Europea. Dovranno essere fornite opportune istruzioni agli operatori economici (direttive, circolari, etc.) al fine di uniformare il processo di uscita delle merci dal territorio doganale della comunità tra le diverse realtà italiane e per sensibilizzarli affinché la notifica di arrivo (e quindi la corrispondente riga di manifesto) venga inviata quando la merce è presente negli spazi doganali, a disposizione per un eventuale controllo sicurezza. Per la tipologia di traffico Ro-Ro ad oggi viene presentato in dogana un manifesto cartaceo, composto da un elenco di distinte di carico (a cura dei diversi spedizionieri coinvolti) che vengono allegate al MMP. Nelle more dell’obbligatorietà della presentazione telematica del manifesto (che dovrà essere introdotta entro il 1° Gennaio 2011), bisogna intraprendere opportune azioni per sensibilizzare gli operatori economici ad adeguarsi alle procedure previste, secondo le quali il MMP deve essere inviato per via telematica dall’unico responsabile dell’MMP (è necessaria un’azione di coordinamento dei vari operatori economici coinvolti). Ad oggi risulta che in alcune realtà portuali una copia del DAU o del DAE timbrata dall’ufficio delle dogane costituisce autorizzazione all’imbarco. Con l’introduzione del nuovo progetto e l’adozione dei nuovi processi, non ci saranno autorizzazioni cartacee per l’imbarco, in quanto l’iscrizione a manifesto costituirà di per sé l’autorizzazione all’imbarco, solo per la massa e il numero di colli dichiarati nel MMP stesso. La possibile uscita frazionata della merce non è un elemento ostativo all’uso del MMP quale notifica di arrivo, in quanto la notifica stessa fa riferimento solo all’MRN dell’esportazione. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

50 Progetto ECS: nuovi adempimenti
Le specifiche funzionali di ECS fase 2 prevedono che il vettore invii un messaggio elettronico all’ufficio di uscita per notificare l’arrivo della merce, che è dunque resa disponibile per un eventuale controllo di sicurezza. La dogana può esigere la “notifica di arrivo” elettronica ed in tal caso sostituisce la presentazione del DAE cartaceo (art. 796 DAC). In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, si è deciso di utilizzare il manifesto merci in partenza (MMP), inviato per via telematica e in modo progressivo, in luogo del messaggio di notifica di arrivo presso l’ufficio di uscita. Il tracciato del MMP (versione 4.1) prevede la possibilità di far riferimento nel record D (merce in esportazione) a: MRN della dichiarazione di esportazione (Msg. ET) già contenente le informazioni di sicurezza; oppure nel record E (merce in transhipment) a: MRN – ITEM Number della EXS, in caso di transhipment dopo 14 giorni lavorativi; © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

51 Notifica di arrivo - Autorizzazione all’imbarco
L’uscita delle merci dal 1° gennaio 2011 Notifica di arrivo - Autorizzazione all’imbarco A seguito dell’iscrizione delle partite di merce su MMP la dogana autorizza tacitamente il “rilascio in sicurezza” per l’uscita dal territorio comunitario (autorizzazione all’imbarco) oppure comunica espressamente che la partita è: “In attesa di esito”: attività di valutazione ancora in corso sul pannello di Monitoraggio delle dichiarazioni sommarie; “Da controllare”: il MRN è inserito nel pannello di monitoraggio Safety & Security. Le risposte inviate dal STD si aggiornano in base alle attività di valutazione e controllo svolte dalla dogana. Nell’ottica di unire e semplificare i diversi adempimenti, l’uso del MMP quale notifica di arrivo appare la soluzione più conveniente. L’attuale tempistica di presentazione del manifesto delle merci in partenza deve essere rivista, poiché è necessario che venga predisposto e trasmesso progressivamente a mano a mano che la merce raggiunge gli spazi doganali (portuali o aeroportuali) per l’uscita dal territorio della Comunità Europea. Dovranno essere fornite opportune istruzioni agli operatori economici (direttive, circolari, etc.) al fine di uniformare il processo di uscita delle merci dal territorio doganale della comunità tra le diverse realtà italiane e per sensibilizzarli affinché la notifica di arrivo (e quindi la corrispondente riga di manifesto) venga inviata quando la merce è presente negli spazi doganali, a disposizione per un eventuale controllo sicurezza. Per la tipologia di traffico Ro-Ro ad oggi viene presentato in dogana un manifesto cartaceo, composto da un elenco di distinte di carico (a cura dei diversi spedizionieri coinvolti) che vengono allegate al MMP. Nelle more dell’obbligatorietà della presentazione telematica del manifesto (che dovrà essere introdotta entro il 1° Gennaio 2011), bisogna intraprendere opportune azioni per sensibilizzare gli operatori economici ad adeguarsi alle procedure previste, secondo le quali il MMP deve essere inviato per via telematica dall’unico responsabile dell’MMP (è necessaria un’azione di coordinamento dei vari operatori economici coinvolti). Allo stato dell’arte risulta che in alcune realtà portuali una copia del DAU o del DAE timbrata dall’ufficio delle dogane costituisce autorizzazione all’imbarco. Con l’introduzione del nuovo progetto e l’adozione dei processi descritti nel presente documento, non ci saranno autorizzazioni cartacee per l’imbarco, in quanto l’iscrizione a manifesto costituirà di per sé l’autorizzazione all’imbarco, solo per la massa e il numero di colli dichiarati nel MMP stesso. La possibile uscita frazionata della merce non è un elemento ostativo all’uso del MMP quale notifica di arrivo, in quanto la notifica stessa fa riferimento solo all’MRN dell’esportazione. Il responsabile MMP dovrà monitorare gli aggiornamenti degli esiti del STD per verificare la merce che può essere imbarcata © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

52 Modalità di convalida del MMP
L’uscita delle merci dal 1° gennaio 2011 Modalità di convalida del MMP La convalida del manifesto delle merci in partenza avviene inviando il record H di chiusura del manifesto. Il record H dovrà essere inviato separatamente dalle righe di dettaglio che compongono il manifesto stesso, poiché costituirà richiesta di convalida (il record H deve dunque essere inviato a ridosso dell’effettiva partenza del mezzo, affinché il MMP rispecchi il carico effettivamente imbarcato). Se al momento della convalida del manifesto sono in corso dei controlli Safety & Security, la dogana comunica le partite che non possono essere imbarcate, che vengono automaticamente annullate dal manifesto. La risposta – record Irisp – al record H di convalida del manifesto differisce a seconda che siano o meno in corso delle attività “Safety & Security” sugli MRN iscritti al suo interno: 1) Convalida di tutto il manifesto delle merci in partenza, quando: Non contiene MRN per cui è necessario effettuare un’attività di controllo; Sono state completate, da parte della dogana, le attività di controllo sugli MRN iscritti nel manifesto che si vuole convalidare. 2) In caso di un tentativo di convalida del MMP prima che per un MRN in esso iscritto venga inserito l’esito del controllo sul pannello, si convalida ugualmente l’MMP, ma il record di risposta Irisp dovrà contenere un l’elenco degli MRN che non dovranno essere imbarcati (non ancora lavorati o esito del controllo non conforme). Se al momento della convalida del MMP ci sono nel pannello degli MRN con l’indicazione “NO INFO”, ci sono due casi possibili: Nessuno ha preso in carico l’MRN: la riga corrispondente del manifesto è convalidata e l’MRN in questione sparisce dal pannello di monitoraggio safety & Security; Un funzionario ha preso in carico l’MRN: è stata espressa la volontà di effettuare un controllo ai fini della sicurezza, quindi la riga corrispondente del MMP è annullata automaticamente e l’MRN in questione permane sul pannello di monitoraggio finché non riceve uno dei risultati previsti. A seguito della convalida le righe del MMP relative agli MRN non imbarcati saranno annullate automaticamente, al fine di allineare le spedizioni realmente imbarcate a quelle dichiarate nel manifesto convalidato. Gli MRN annullati rimarranno visibili sul pannello di monitoraggio affinché la dogana possa eventualmente terminare il controllo. In relazione al suddetto punto 2, se un MRN annullato da un MMP viene iscritto in nuovo MMP prima dell’esito del controllo, è inserito per la 2° volta sul pannello. Per tenere traccia che l’MRN era già stato iscritto in un precedente MMP e necessita quindi di un tempestivo controllo, la riga relativa al 1° inserimento dell’MRN dovrà essere riportata di seguito alla nuova occorrenza, evidenziandole entrambe. Il successivo inserimento dell’esito dell’attività svolta per uno dei MRN identici consentirà di eliminare entrambe le righe dal pannello. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

53 ECS in Italia Responsabile MMP Invia l’MMP (notifica di arrivo all’ufficio di uscita) quando la merce raggiunge gli spazi doganali, indicando l’MRN della dichiarazione o l’MRN – ITEM della EXS Dogana Comunica se la merce iscritta a manifesto può essere imbarcata (autorizzazione all’imbarco) o necessita di un controllo sicurezza AIDA Genera MRN L’uscita delle merci dal territorio comunitario è preceduta da una delle seguenti attività: Dichiarante Presenta la Dichiarazione di Esportazione MRN MRN - ITEM Responsabile MMP Convalida MMP prima della partenza del mezzo di trasporto Soggetto obbligato Presenta la Dichiarazione Sommaria di Uscita (EXS) MRN Il responsabile del manifesto dovrà monitorare gli aggiornamenti dei record di risposta del servizio telematico doganale per verificare se la merce soggetta a un controllo sicurezza può essere imbarcata © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

54 Facilitazioni per gli AEO in materia sicurezza
Specifiche condizioni presenti sui tracciati relativi ai messaggi ICS ed ECS per gli aspetti sicurezza – indicatore di circostanze particolari = “E”. Far riferimento all’Allegato 30 bis delle DAC e alle regole e condizioni comunitarie relative ai messaggi ICS pubblicate sul sito nella sezione e-cutoms.it alla voce ICS-AIS. Priorità nell’effettuazione dell’analisi dei rischi sicurezza (S&S). Priorità, ove possibile, nell’esecuzione dei controlli S&S. Possibile abbattimento del rischio che tiene conto dell’elemento soggettivo, come già realizzato per i controlli doganali. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

55 Pagamento con Bonifico Bancario
Le tappe per l’attivazione dei pagamenti elettronici: Le applicazioni in AIDA sono già state realizzate La Determinazione Direttoriale è stata predisposta ed è in attesa del visto della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d’Italia. Una volta pubblicata in Gazzetta il sistema sarà operativo entro 60 giorni. Sono in via di predisposizione le linee guida per gli operatori che saranno condivise con le associazioni nazionali di categoria prima della loro pubblicazione. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

56 Pagamento dei diritti doganali tramite bonifico bancario
2011 Prenota i pagamenti in scadenza sul conto di debito utilizzando la nuova funzionalità di Gestione on-line del Bonifico sul STD Operatore economico Rilascia Ricevuta di Prenotazione di pagamento (es n° 6/2010) RICONCILIAMENTO AUTOMATICO BONIFICI – Quietanzamento automatico degli A93 a sistema e riaccredito somme su conto di debito Versamenti contanti + POS Invia flusso telematico dei Bonifici ricevuti Effettua il bonifico Cassiere Quietanza Prenota versamento (Denaro + Nota di Credito) quietanza S I P A (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA) CAUSALE = Nr. conto di debito + Nr. Prenotazione ES. CD= 1234S Ricevitore Banca dell’operatore quietanza Prenota versamento S E P A (Single Euro Payments Area) CEE Enti beneficiari Invio dati relativi al bonifico © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

57 Single Window MASP: il piano di attuazione di e-customs NCTS-TIR AIS
Progetti già operativi NCTS: New Computerised Transit System Integrated Tariff Environment ECS 1: Export Control System Fase 1 Customs Risk Management Framework 1° Gennaio 2009 NCTS-TIR AIS NCTS-TIR AES 1° Luglio 2009 EORI/AEO ICS Fase 1: Import Control System NCTS ECS Fase 2: Export Control System Single Window ICS Fase 1 NCTS Fase 4 ECS Fase 1 Customs Risk Management Framework NCTS Fase 4 ECS Fase 2 Se la ENS è valida, il sistema assegna automaticamente un MRN (Movement Reference Number) comunicato all’operatore economico che ha inviato la ENS e, se dichiarato, al vettore. Se la merce è trasportata in container su una nave transoceanica, l’MRN viene restituito entro 24 ore. Integrated Tariff Environment ECustoms Information Portal SASP: Single Authorization for Simplified Procedures ECIP EORI/AEO SASP AIS: Automated Import System Single Electronic Acces Point AES: Automated Export System Registered Exports System © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione 57 © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

58 E-customs e il Codice Doganale Modernizzato
A seguito del trattato di Lisbona il codice doganale modernizzato (MCC – Reg. 450/2008) e le redigende DAC (IP) devono essere riviste. Contestualmente sono state proposte dall’Italia e da altri Paesi delle modifiche concernenti la temporanea custodia che assimilata alle dichiarazioni doganali e inserita nelle procedure speciali sarebbe stata di complessa gestione. Le DAC saranno predisposte in 2 atti formali nel rispetto del trattato di Lisbona (atti delegati e atti di implementazione). Nelle modifiche al MCC sarà pertanto indicata una nuova data di entrata in vigore. Attualmente era fissata per il 24 giugno 2013. La data sarà posticipata per tenere conto degli sviluppi informatici necessari per implementare tutte le novità previste dal MCC. Nel corso del seminario di Bucarest del 16 giugno che aveva per oggetto gli sviluppi IT, nuove soluzione “service oriented” sono state ipotizzate per condividere le applicazioni e per realizzare servizi comuni a livello di Commissione riducendo costi e tempi di implementazione. Il record A (dati generali) del MMA (versione 4.1) è stato modificato in modo da rendere strettamente obbligatoria la compilazione delle informazioni necessarie alla notifica (codice IMO/ENI, ID volo, data e ora d’arrivo, etc…). Il codice IMO permetterà di ritrovare le ENS associate. Per le merci in sbarco è stato inserito un nuovo campo nel record B (merce in sbarco) e nel record K (container vuoti) del MMA, riguardante la coppia MRN - ITEM NUMBER della ENS, al fine di verificarne l’effettiva presenza nel database. Relativamente al trasporto marittimo un ulteriore controllo sarà effettuato sul codice container per verificare che coincida con almeno uno di quelli indicati nella ENS. Relativamente al trasporto aereo un ulteriore controllo sarà effettuato sulla polizza/sottopolizza indicata sulla riga madre o sulle righe di dettaglio del manifesto per verificare che coincida con quanto indicato nella ENS (“Commercial Reference Number”). Il flag “Deroga”, per la merce in sbarco ed i container vuoti, può essere utilizzato per: Merce esente dalla ENS (Reg. (CE) 1875/2006) Merce terza già arrivata in comunità con un altro mezzo di trasporto. E' comunque possibile inviare un MMA con delle righe cui non è associata una ENS e il flag “deroga” non è inizializzato, il che vuol dire che si dovrà “fare sicurezza" in porto. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

59 Il Business Process Modeling (BPM)
E-customs e il Codice Doganale Modernizzato Il Business Process Modeling (BPM) Al fine di procedere organicamente alle modifiche da apportare ai processi doganali, da ora all’implementazione del Codice Doganale Modernizzato e oltre, sono stati istituiti dei gruppi a livello comunitario per la definizione dei BPM all’importazione e all’esportazione. Nell’ambito di tale attività è stato fermamente rappresentato alla Commissione che ove possibile le diverse fasi logiche del processo doganale possono essere espletate per il tramite di soluzioni integrate che semplificano il procedimento e riducono gli adempimenti per gli operatori economici. Il record A (dati generali) del MMA (versione 4.1) è stato modificato in modo da rendere strettamente obbligatoria la compilazione delle informazioni necessarie alla notifica (codice IMO/ENI, ID volo, data e ora d’arrivo, etc…). Il codice IMO permetterà di ritrovare le ENS associate. Per le merci in sbarco è stato inserito un nuovo campo nel record B (merce in sbarco) e nel record K (container vuoti) del MMA, riguardante la coppia MRN - ITEM NUMBER della ENS, al fine di verificarne l’effettiva presenza nel database. Relativamente al trasporto marittimo un ulteriore controllo sarà effettuato sul codice container per verificare che coincida con almeno uno di quelli indicati nella ENS. Relativamente al trasporto aereo un ulteriore controllo sarà effettuato sulla polizza/sottopolizza indicata sulla riga madre o sulle righe di dettaglio del manifesto per verificare che coincida con quanto indicato nella ENS (“Commercial Reference Number”). Il flag “Deroga”, per la merce in sbarco ed i container vuoti, può essere utilizzato per: Merce esente dalla ENS (Reg. (CE) 1875/2006) Merce terza già arrivata in comunità con un altro mezzo di trasporto. E' comunque possibile inviare un MMA con delle righe cui non è associata una ENS e il flag “deroga” non è inizializzato, il che vuol dire che si dovrà “fare sicurezza" in porto. Fasi nel BPM di import ENS Notifica di arrivo Presentazione della merce Dichiarazione per la TC Dichiarazione doganale © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

60 Processo di entrata delle merci
La soluzione italiana: integrazione e semplificazione IN ITALIA dal 1° gennaio 2011 il MMA, completato con l’”ENTRY KEY” e con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (MRN – ITEM NUMBER), per le merci in sbarco, assolverà alle seguenti funzioni/fasi del processo di entrata: notifica di arrivo presentazione delle merci dichiarazione di introduzione in temporanea custodia ..... senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici. Il record A (dati generali) del MMA (versione 4.1) è stato modificato in modo da rendere strettamente obbligatoria la compilazione delle informazioni necessarie alla notifica (codice IMO/ENI, ID volo, data e ora d’arrivo, etc…). Il codice IMO permetterà di ritrovare le ENS associate. Per le merci in sbarco è stato inserito un nuovo campo nel record B (merce in sbarco) e nel record K (container vuoti) del MMA, riguardante la coppia MRN - ITEM NUMBER della ENS, al fine di verificarne l’effettiva presenza nel database. Relativamente al trasporto marittimo un ulteriore controllo sarà effettuato sul codice container per verificare che coincida con almeno uno di quelli indicati nella ENS. Relativamente al trasporto aereo un ulteriore controllo sarà effettuato sulla polizza/sottopolizza indicata sulla riga madre o sulle righe di dettaglio del manifesto per verificare che coincida con quanto indicato nella ENS (“Commercial Reference Number”). Il flag “Deroga”, per la merce in sbarco ed i container vuoti, può essere utilizzato per: Merce esente dalla ENS (Reg. (CE) 1875/2006) Merce terza già arrivata in comunità con un altro mezzo di trasporto. E' comunque possibile inviare un MMA con delle righe cui non è associata una ENS e il flag “deroga” non è inizializzato, il che vuol dire che si dovrà “fare sicurezza" in porto. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

61 Contatti “Progetto ICS” per ENS, DIV e RENS ecc.
Per questioni di carattere generale scrivere alla casella specificando nell'oggetto: “Progetto ICS” per ENS, DIV e RENS ecc. “Progetto ECS” per EXS e REXS ecc. “Progetto CARGO” per MMA e MMP Le richieste di assistenza di carattere tecnico relative all’utilizzo (test e risoluzione di errori) delle applicazioni dei progetti I.C.S. e CARGO devono essere trasmesse dagli operatori economici alla casella © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione

62 Associazioni di categoria ed operatori (Really Simple Syndication),
Il gioco di squadra Interagire con il portale dell’Agenzia per condividere la strategia e le proposte da avanzare a livello comunitario. Associazioni di categoria ed operatori Per essere informati in tempo reale su ogni aggiornamento pubblicato sul portale dell’Agenzia attivare il servizio Feed RSS (Really Simple Syndication), link disponibile nella home page. © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione 62

63 Grazie per l’attenzione
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64 Convegno "La sicurezza in dogana“
Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Le novità dal 1° luglio 2011 e oltre … Dr. Marco Marsili Roma, 19 luglio 2011 Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione © Copyright Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione


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