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7. Gli Atti Giuridici (can )

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Presentazione sul tema: "7. Gli Atti Giuridici (can )"— Transcript della presentazione:

1 7. Gli Atti Giuridici (can. 124-128)
La legge riconosce a determinati atti, liberamente posti dalla persona fisica o giuridica, il potere di far nascere effetti giuridicamente rilevanti (consenso matrimoniale, ingresso nella vita religiosa, testamento, creazione di un centro d’accoglienza). La legge garantisce, infatti, una adeguata protezione a questi atti giuridici, in modo di tutelare la libertà individuale e le conseguenze che comporteranno nella vita della comunità.

2 Per loro natura gli atti giuridici producono anche determinati effetti giuridici. È necessario che sia: posto da una persona capace e competente; in esso si realizzino gli elementi essenziali prescritti per quel atto: deve essere un atto umano; sociale, ordinato a cambiare i rapporti con altre persone, quindi, esterno. che siano attuate le solennità e i requisiti richiesti dal diritto per la sua validità (can. 124 §1). Un atto può risultare invalido o rescindibile (benché formalmente valido) per vari motivi derivanti dalla mancanza di volontarietà e conoscenza requisita.

3 Le cause che rendono imperfetto o invalido l’atto giuridico sogliono chiamarsi vizi sono:
Violenza : Aggressione di uno più forte al quale non si può resistere. Può essere: violenza fisica: forzare materialmente l’individuo a manifestare una volontà che non è la sua. violenza morale: minacciare la vittima di un male grave per la sua vita, la sua integrità, l’onore proprio o delle persone che gli sono care, tale da indurla ad una volontà che altrimenti non avrebbe avuto.

4 Timore grave : Commozione dell’animo prodotta da un pericolo imminente o futuro.
Specie di timore: Se il timore impedisce completamente l’uso di ragione, rende invalido l’atto. Se non priva completamente dell’uso di ragione, benché sia grave e ingiusto, l’atto compiuto vale, ma il giudice può dichiararlo invalido. Il diritto è più esigente e dichiara espressamente invalidi certi atti compiuti sotto timore grave e ingiusto (es. voto nelle elezioni, ingresso nella vita religiosa, ecc.).

5 Inganno : Esso influisce sull’intelletto e non sulla volontà, causando un errore.
Può essere: Sostanziale: l’atto che ne deriva è nullo per mancanza di consenso. Incidentale (detto anche accidentale): l’atto che ne deriva è valido, a meno che il diritto disponga diversamente. Errore: Consiste nel giudizio falso su una cosa certa. Sostanziale: riguarda la sostanza dell’atto o la condizione «sine qua non». Accidentale: l’atto è valido, eccetto che il diritto disponga diversamente.

6 8. La Potestà di Governo (can. 129-144)
Configurata dai ministeri costituiti per la guida autorevole della comunità, per la promozione e la tutela della comunione ecclesiale, e per la scelta dei mezzi più idonei al conseguimento delle finalità della Chiesa, mediante il conferimento di una potestas. Nozione di potestà di governo. Il sacro potere della Chiesa è duplice: d’ordine e di governo. Sacra Potestà Di ordine Di governo -Predicazione della Parola -Celebrazione del culto divino -Amministrazione dei sacramenti -Governare i fedeli -Guidarli al raggiungimento della vita eterna

7 Sono soggetti capaci di esercitare il potere di governo coloro che sono insigniti dell’ordine sacro e i fedeli laici che, a norma del diritto, possono essere assunti a cooperare in alcune di queste funzioni. Il potere pubblico della Chiesa può essere: a) d’Ordine: se è conferito mediante il sacramento dell’Ordine; b) di governo: se è concesso dal superiore competente nelle forme richieste mediante la “missione canonica”, coincidendo con la deputazione a governare i fedeli con l’assegnazione di determinati sudditi e/o di un determinato territorio.

8 ordina le relazioni sociali ed è diretto al bene comune.
In foro interno o di coscienza: si esercita sui fedeli come persone private avendo di mira prima di tutto il loro bene spirituale particolare: Può essere Sacramentale (si esercita nel sacramento della penitenza ed è proprio del confessore); oppure Extra-sacramentale (è proprio del superiore, giacché provvede al bene privato dei suoi sudditi). In foro esterno: ordina le relazioni sociali ed è diretto al bene comune. Di suo la Chiesa esercita il potere di governo in questo foro. Quando si esercita in foro interno i suoi effetti non sono riconosciuti in foro esterno se non in determinati casi stabiliti dal diritto.

9 Foro Interno Sacramentale Extra-sacramentale Esterno Legislativo Giudiziale Esecutiva Il potere di governo sia interno che esterno può essere ordinario (annesso in modo stabile all’ufficio in forza dello stesso diritto) oppure delegato (cioè affidato ad un’altra persona dal titolare).

10 Il potere di governo ordinario può essere:
Proprio: se esercitato a nome proprio. Vicario: se esercitato in nome di un’altra persona ma sempre in forza di un ufficio che nella sua stessa costituzione ha la proprietà di essere sostitutivo (es. Vicario Generale). La potestà di governo può essere: Legislativa: si esplica nel porre norme giuridiche; Giudiziale: è propria dei giudici e dei collegi giudicanti; Esecutiva: va esercitata a norma dei canoni

11 Soggetti della potestà ordinaria (can. 134)
Ordinario: colui che ha giurisdizione nel foro esterno e interno secondo quanto stabilito dal diritto comune: Il Sommo Pontefice e i vescovi diocesani. Tutti coloro che sono posti a capo di una chiesa particolare o di una comunità ad essa equiparata (can. 134 §1), cioè: Prelatura territoriale; Abbazia territoriale; Vicariato apostolico; Prefettura apostolica; Amministrazione apostolica stabile (can. 368). Coloro che nelle chiese particolari hanno potestà esecutiva ordinaria generale, cioè i Vicari generali ed episcopali. Per i propri sudditi, i Superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società clericali di vita apostolica di diritto pontificio (generali e provinciali). Ordinario del luogo s’intendono tutti i sopra menzionati soggetti, con eccezione dei Superiori maggiori.

12 Esercizio della potestà esecutiva (can. 136 s.)
La potestà esecutiva è esercitata da una persona: sui propri sudditi, anche se essi si trovano fuori del proprio territorio. sui pellegrini che si trovano sul suo territorio. La potestà esecutiva ordinaria si può sempre delegare sia ad actum sia ad universitatem casuum, se il diritto non dispone espressamente altro. La potestà esecutiva delegata, si può subdelegare se: 1) la delega è fatta dalla Santa Sede e 2) non è stata fatta per l’abilità specifica della persona 3) né è espressamente proibito, sia ad actum, sia ad universitatem casuum.

13 Cessazione (c ) La potestà esecutiva ordinaria cessa di esistere con la perdita dell’ufficio. Viene soltanto sospesa, se il suddito presenta al superiore legittimo appello o ricorso. La potestà esecutiva delegata cessa con la scadenza del mandato; una volta passato il tempo o esauriti i casi per i quali era stata fatta la delega; venendo meno la causa finale della delega; se il delegante revoca espressamente la delega fatta oppure accetta la rinuncia presentata dal delegato.

14 Supplezione di giurisdizione (c. 144)
Si ottiene direttamente (ipso iure) senza formalità alcuna, in modo che la potestà non si acquista né prima né dopo l’atto ma soltanto nel momento in cui esso viene compiuto. Supplire la giurisdizione significa conferire a colui che agisce il potere necessario, che di per sé non ha, affinché possa compiere validamente singoli atti giuridici. Scopo: provvedere al bene comune delle anime, che potrebbe soffrire detrimento per la mancanza di potestà del ministro. La Chiesa supplisce alla giurisdizione soltanto in due casi: Nell’errore comune di fatto o di diritto; Nel dubbio positivo e probabile di fatto o di diritto. Oltre che nell’ambito della potestà esecutiva, l’istituto della supplenza trova applicazione con riferimento ad alcune precise facoltà (can. 144 §2) che riguardano i sacramenti della confermazione (can. 883), della penitenza (can. 966) e del matrimonio (can §1).

15 9. Gli Uffici Ecclesiastici (can. 145-196)
Definizione: “Qualsiasi incarico costituito stabilmente dal diritto divino o ecclesiastico che si esercita per una finalità spirituale” (can. 145 §1). Non è più ministeriale o gerarchico ma può essere anche non-ministeriale È possibile conferire ai fedeli laici uffici ecclesiastici nel significato più rigoroso e giuridico del termine (can. 129 §2). c. 228 § 1: “I laici che risultano idonei sono abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni di diritto”.

16 «…, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cfr. Fil 4,3; Rm 16,3 s). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch’essi attivamente partecipino all’opera salvifica della Chiesa» (LG, 33).

17 Elementi fondamentali di un ufficio ecclesiastico sono:
Munus: complesso di diritti e d’obblighi annessi all’ufficio ecclesiastico. Istituzione divina o ecclesiastica: escludendo qualsiasi competenza del potere civile oppure un’iniziativa privata dei fedeli. Stabilità oggettiva: richiesta non al soggetto ma all’ufficio in questione. Finalità spirituale: orientamento alla salus animarum. Conferimento o provvista: fatta a norma del diritto.

18 a) Provvisione dell’Ufficio Ecclesiastico (can. 146-183)
Atto della competente autorità ecclesiastica, con cui a un fedele viene affidato un ufficio ecclesiastico. Condizioni per la provvisione: Da parte del candidato: idoneità secondo il diritto universale e particolare (can ). Da parte dell’Ufficio: vacanza (can. 153 §1) e compatibilità (can. 152). Da parte dell’Autorità: libertà (can. 150) e gratuità (can. 149 §3). Da parte del tempo: entro il tempo stabilito (can. 151). Da parte della forma: forma scritta (can. 156).

19 Le condizioni perché un fedele possa essere assunto in un determinato ufficio e perché sia idoneo ad esercitarlo sono: - la comunione ecclesiale (can. 205; 209) - le qualità richieste dal diritto (can. 149) - se necessario, evidentemente l’ordine sacro (can. 150)

20 Il libero conferimento (can. 157)
L’autorità designa il soggetto ritenuto più idoneo mediante una scelta libera e autonoma (libera collatio). Il Romano Pontefice nomina liberamente: Cardinali (can. 351 §1), Legati Pontifici (can. 362), Segretario generale del Sinodo dei Vescovi (can. 348 §1), Vescovi (can. 377; 403 §3). Il Vescovo diocesano nomina liberamente dopo aver consultato persone e consigli: l’Economo diocesano (can. 494), Canonici (can. 509 §1); Parroci (can. 524, consultazione facoltativa); Vicari Parrocchiali (can. 547, consultazione facoltativa); Vicari Foranei (can. 553 §2, consultazione facoltativa).

21 Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi delle Islas Canarias (Spagna), presentata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ramón Echaren Ystúriz, in conformità al canone 401 §1 del Codice di Diritto Canonico. *** Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Orihuela-Alicante (Spagna), presentata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Victorio Oliver Domingo, in conformità al canone 401 §1 del Codice di Diritto Canonico. Provviste di Chiese Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Gozo (Malta) il Reverendo Monsignor Mario Grech, del clero della medesima Diocesi, finora Vicario Giudiziale e Parroco di Kercem. Il Santo Padre ha nominato Vescovo delle Islas Canarias (Spagna) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francisco Cases Andreu, finora Vescovo di Albacete. Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Orihuela-Alicante (Spagna) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Rafael Palmero Ramos, finora Vescovo di Palencia. (©L'Osservatore Romano - 27 Novembre 2005)

22 La presentazione (can. 158-163)
Il superiore competente lo istituisce, cioè lo conferisce, al candidato o ad uno dei candidati che gli sono “presentati” da chi ne ha il diritto (can. 158 §1). Candidato: Nessuno può essere presentato contro la propria volontà; Può rinunciare prima dell’istituzione nell’ufficio (can. 161 §2); La presentazione può riguardare anche più persone (can. 160 §1); Nessuno può presentare se stesso anche se il collegio può presentare uno dei suoi membri (can. 160 §2).

23 L’istituzione diventa obbligatoria, dunque, quando il candidato presentato è stato riconosciuto idoneo e se egli ha espresso la sua accettazione ai termini del can. 159. Un caso in cui è prevista dal Codice la presentazione è il conferimento di un ufficio ecclesiastico ad un membro di IVC o di SVA. (c. 682 §1). «Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente» (can. 682 §1).

24 L’elezione (can ) Designazione di un candidato ad un ufficio ecclesiastico, fatta collegialmente da una persona giuridica o da un gruppo di persone, che di regola deve essere confermata dalla competente autorità. Eccezioni: l’elezione del Papa (c. 337 §1) e l’elezione dell’amministratore diocesano (c. 427 §2), dove è sufficiente la semplice accettazione da parte dell’eletto. Requisiti: La convocazione deve essere effettuata entro un trimestre dal giorno in cui gli elettori hanno avuto notizia della vacanza dell’ufficio; Per la validità dell'elezione è richiesto il quorum strutturale, ossia la presenza della maggioranza assoluta dei vocali (can. 119; 176); Il voto, perché sia valido, deve essere: libero, segreto; certo, assoluto, determinato.

25 La postulazione (can. 180-183)
Ha luogo quando alla scelta della persona che gli elettori ritengono più idonea si oppone purtroppo un impedimento canonico ed affinché sia eletta comunque quella persona si rende necessaria la petizione alla competente autorità perché conceda la dispensa ed ammetta il candidato designato. Richiede la maggioranza qualificata, vale a dire 2/3 dei voti.

26 b) Perdita dell’ufficio ecclesiastico (can. 184-196)
Criterio: È diritto di ogni comunità che gli uffici in essa esercitati abbiano un carattere di stabilità: continui mutamenti potrebbero risultare traumatici e comunque non idonei ad un’azione pastorale coerente e lineare. D’altronde, può risultare altrettanto negativa la prolungata permanenza in un ufficio che, per i motivi più diversi, non possa essere esercitato adeguatamente o che non corrisponde alle esigenze della comunità

27 Modi in cui può avvenire la perdita dell’ufficio ecclesiastico
Ex ipsa natura rei: indipendentemente dalla volontà degli interessati (can ). Per morte del titolare (mors omnia solvit). Per raggiunto limite d’età (can. 185). Per il tempo decorso, se l’ufficio fu conferito a tempo determinato (can. 186). Per cessazione dall’ufficio da parte del superiore, se esso fu conferito «ad beneplacitum» (can. 193 §3). Per voluntatem titularis: ossia la rinuncia (can ). Espressa (requisiti): Il titolare deve essere responsabile dei suoi atti (can. 187). Non deve agire per timore, dolo o errore (can. 188). La rinunzia deve essere fatta in modo scritto o dinanzi a due testi (can. 189 §1). La rinuncia deve essere accettata dalla legittima autorità (can. 189 §2-4). Tacita: Avviene se il titolare accetta il trasferimento ad un altro ufficio incompatibile col primo (can. 191 §1).

28 Per voluntatem superioris (can. 190-196).
Trasferimento da un ufficio ecclesiastico ad un altro (can ). Rimozione. Questa può essere: Ipso iure: Per la perdita dello stato clericale. Per pubblica apostasia dalla fede cattolica. Per pubblico abbandono della comunione ecclesiale. Per attentato al matrimonio, se si tratta di un chierico (can. 194). Per decreto emesso legittimamente dalla competente autorità (can. 192). Privazione. A pena di un delitto da attuarsi secondo le disposizioni del diritto penale (can. 196 §1).

29 La rinuncia (can ). Questa consiste nella libera e spontanea dimissione dall’ufficio da parte del titolare motivata da una giusta e proporzionata causa (can. 187). Il trasferimento (can ) Consiste nel passaggio del titolare da un ufficio ecclesiastico ad un altro a seguito di un altro provvedimento da parte della competente autorità che, nel caso, è quella da cui dipendono l’uno e l’altro ufficio (can. 190 §1). La rimozione (can ) La rimozione è diversa dal trasferimento perché non implica la concessione di un nuovo ufficio; si distingue anche dalla privazione perché non deve avere necessariamente carattere di sanzione penale. Può verificarsi quando il titolare di un ufficio non è più in grado di esercitare in modo adeguato il suo ministero. Sia mediante decreto amministrativo dell’autorità competente (carattere disciplinare o pastorale); sia ipso iure.

30 Quali sono i casi in cui è prevista la privazione?
La privazione (can. 196) La privazione è la cessazione da un ufficio ecclesiastico come sanzione contro un reato o delitto Può avvenire in due modi: a) ipso iure, coincidendo in questo caso con la rimozione, di cui al can. 194; b) per decreto o sentenza, in quanto la gravità del reato non ammette una pena latae sententiae Quali sono i casi in cui è prevista la privazione? Apostasia, eresia e scisma (can. 290; 1336 §1) Abuso della potestà d’ufficio (can §§ 1-2) Inosservanza grave dell’obbligo di residenza (can. 1396) Contro giudici e ministri di tribunale, colpevoli di reati vari (can. 1457) Per delitti contro la vita e la libertà della persona umana (can. 1397)

31 10. La Prescrizione ed il Computo del Tempo (can. 197-203)
a) La prescrizione (can ) Definizione: la prescrizione è un modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo, nonché di liberarsi da obblighi secondo le norme del diritto e fondato sulla buona fede per il decorso di tempo richiesto. b) Il computo del tempo (can ) Spesso una situazione giuridica è caratterizzata e precisata anche mediante un’estensione cronologica, dove c’è la necessità di criteri e parametri che consentano di valutare in modo chiaro e non approssimativo i termini della questione.


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