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SEMINARIO AITA ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI Cremona 9 aprile 2010

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Presentazione sul tema: "SEMINARIO AITA ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI Cremona 9 aprile 2010"— Transcript della presentazione:

1 SEMINARIO AITA ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI Cremona 9 aprile 2010

2 FINALITA’ DELL’ETICHETTATURA
a) Informare i consumatori e proteggere i loro interessi; b) Garantire correttezza delle operazioni commerciali; c) Assicurare la libera circolazione comunitaria.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 109/92
Prodotti alimentari destinati alla vendita sul mercato nazionale al consumatore finale ed alle collettività assimilate

4 UNITA’ DI VENDITA E’ il prodotto preconfezionato o sfuso destinato come tale al consumatore. Va etichettato tenendo conto delle deroghe e delle esenzioni previste.

5 MOMENTO DELL’ETICHETTATURA
Al più tardi al momento dell’esposizione al pubblico del prodotto.

6 LINGUA Generalmente è la lingua ufficiale del Paese dove il prodotto è venduto. Sono tollerate diciture intraducibili o facilmente capite. Interessato al problema è il destinatario del prodotto.

7 REQUISITI DELL’ETICHETTA
Chiarezza: le indicazioni devono essere comprensibili, non in codice e non devono lasciare dubbi. Leggibilità: le indicazioni devono essere riportate in modo tale da esserefacilmente leggibili in relazione soprattutto ai caratteri utilizzati Indelebilità: da garantire in relazione alla tecnica messa a disposizione, in modo che le diciture piossano essere lette per tutta la vita commerciale del prodotto. Punto evidente: parte della confezione ove è possibile leggere in modo evidente le indicazioni obbligatorie

8 SEDE Riguarda sia la sede dell’impresa sia la sede dello stabilimento.
E’ individuata dall’indicazione del luogo, non necessariamente dall’indirizzo.

9 CAMPO VISIVO Nello stesso campo visivo devono figurare se la loro indicazione è obbligatoria: a) la denominazione di vendita; b) la quantità; c) la dicitura della data; d) il titolo alcolometrico.

10 SEDE STABILIMENTO Indicazione non prescritta dalle norme UE ma consentita dalla UE. Obbligatoria solo per i prodotti confezionati in Italia e destinati al mercato nazionale, salvo i casi di esenzione.

11 INDICAZIONI VOLONTARIE CLAIMS
= Nutrizionali: Regolamento (CE) n. 1924/06 e Decreto legislativo 77/93; = Salutistici: Regolamento (CE) n. 1924/06 Regolamento 608/04 su steroli e stanoli; = Mercantili: a) Extra, Super, di alta qualità e simili, puro, fresco, dietetico, naturale = possibilità d’uso a condizione; b) Genuino, sicuro, igienico = termini vietati c) Garanzia, garantito;Selezione, selezionato = uso consentito con dimostrazione.

12 DIVIETI Attribuzione di caratteristiche particolari comuni ad analoghi prodotti; Attribuzione di effetti e proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane; Attribuzione di effetti o proprietà non possedute; Induzione in errore del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti.

13 PREIMBALLAGGI Sono le confezioni, preparate in assenza dell’acquirente. Possono essere sigillate, ermeticamente chiuse o tali che, per accedere, occorre lacerarle, alterarle o aprirle

14 PREINCARTI Unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di venita. Definizione data in relazione a quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva, che lascia agli Stati membri la possibilità di rendere meno onerosa l’etichettatura dei prodotti venduti sfusi o confezionati sul luogo di vendita a richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata.

15 VENDITA IMMEDIATA Vendita all’interno dei locali dove i prodotti sono stati preparati o preincartati.

16 PREINCARTATI Indicazioni obbligatorie
a) Denominazione di vendita b) Elenco ingredienti c) Data scadenza per paste fresche d) Titolo alcolometrico per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% e) Modalità di conservazione per prodotti molto deperibili, ove necessario; f) Percentuale glassatura per prodotti glassati.

17 DENOMINAZIONE DI VENDITA
E’ data dal nome del prodotto ed è di tipo a) legale comunitaria o nazionale; b) merceologica, usuale o consuetudinaria; c) fantasia.

18 DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI COMMERCIALI
Casi di doppia indicazione: Pasta ed Acque minerali * La denominazione di vendita è obbligatoria: Pasta di semola di grano duro Acque minerali naturali. * La designazione commerciale può essere obbligatoria (acque minerali naturali: Panna, Ferrarelle) o facoltativa (pasta di semola di grano duro: Spaghetti, Penne).

19 DENOMINAZIONI DI VENDITA Divieti
Divieto di sostituzione con marchi o nomi di fantasia o nomi impropri delle denominazioni di vendita. Divieto di uso di diciture ingannevoli,quali - tipo - gusto. Per DOP, IGP, STG il divieto è tassativo. Negli altri casi l’uso è superfluo: Il salame Milano è tale anche se prodotto a Napoli, in mancanza di un riconoscimento comunitario.

20 DENOMINAZIONI DI VENDITA
La denominazione di vendita deve essere completata da talune diciture se essenziali per la conservazione o l’utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento al trattamento subito dal prodotto o allo stato fisico del prodotto: - congelato; - pastorizzato; - in polvere o se prescritte da norme specifiche: - surgelato (decreto legislativo 110/92); - irradiato (decreto legislativo 109/92, art. 4 comma 4).

21 DENOMINAZIONE DI VENDITA
Diciture che la completano la denominazione di vendita: a) con edulcorante o con zucchero ed edulcorante; b) contiene una fonte di fenilalanina; c) un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Le diciture di b) e di c) possono figurare anche in altra parte dell’etichetta.

22 INGREDIENTE Definizione:
“Qualsiasi sostanza ivi compresi gli additivi utilizzata nella preparazione di un prodotto alimentare, purchè presente nel prodotto finito anche se in forma modificata”.

23 INGREDIENTE Designazione: Nome specifico; Nome generico;
Nome della categoria. Trattamento: obblighi ed esenzioni

24 INGREDIENTE Casi particolari di ingredienti:
Acqua e sostanze volatili; Amidi; Formaggi: Oli; Grassi; Pesci; Proteine del latte; Spezie e piante aromatiche; Vitamine e minerali.

25 INGREDIENTE Altri casi specifici: AROMI a) aromi b) nome specifico
c) descrizione dell’aroma d) aroma naturale solo se la parte aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e) Chinino: “Aromi incluso chinino” f) Caffeina: “Aromi inclusa caffeina”.

26 CAFFEINA NELLE BEVANDE
Dicitura “Tenore elevato di caffeina” con la relativa indicazione tra parentesi ed in mg/100ml per le cosiddette bevande energetiche per quantità superiori a 150 mg/L. Non applicazione, quindi, a bevande a base di caffè o di tè.

27 INGREDIENTE Altri casi: Ortofrutta :
Uso del nome della categoria completato dalla dicitura “in proporzione variabile” e seguito dall’elenco, in ordine anche non decrescente, degli ortaggi o dei frutti o dei funghi, a condizione che nessuno sia prevalente o posto in risalto.

28 INGREDIENTI SOSTITUIBILI
Art. 5, 10 ter: Ingredienti simili o sostituibili, suscettibili di essere utilizzati in un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purchè inferiori al 2% del prodotto finito e non si tratti di additivi o allergeni.

29 ORDINE NON DECRESCENTE
Art. 5, 10 bis: Previsto per gli ingredienti che costituiscono meno del 2% nel prodotto finito

30 INGREDIENTE Altri casi: Zuccheri;
Ingrediente concentrato o disidratato; Ingrediente composto; Ingrediente trattato; Ingrediente evidenziato.

31 ACIDO GLICIRRIZICO La lista degli ingredienti di dolciumi e bevande cui siano state aggiunte tale sostanza o liquirizia in quantità pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l deve essere completata con la dicitura: “Contiene liquirizia” salvo nel caso in cui il termine già figuri nell’etichettatura.

32 ACIDO GLICIRRIZICO Quando la concentrazione è pari o superiore a a) 4 g/kg nei dolciumi b) 50 mg/l nelle bevande analcoliche; c) 300 mg/l nelle bevande che contengono alcool in quantità superiore a 1,2% vol va indicata la dicitura, dopo la lista degli ingredienti: “Contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione”.

33 QUID Dichiarazione quantità dell’ingrediente evidenziato.
Principio generale prescritto: Per rispettare una norma: pasta all’uovo; Per caratterizzare volontariamente un prodotto: yogurt alle fragole; Perché la denominazione di vendita evoca l’ingrediente: aranciata.

34 QUID E’ obbligatoria l’indicazione anche nel caso in cui l’ingrediente sia evidenziato con un’immagine o con una rappresentazione grafica che richiama l’attenzione del consumatore: - Zuppa di pesce con evidenziazione di una specie di pesce; - Minestrone con particolari colori usati per richiamare l’attenzione su alcune verdure.

35 QUID Che cosa quantificare ? L’ingrediente caratterizzante:
Cotoletta di merluzzo; Bastoncini di pesce impanati; Carne bovina in scatola.

36 QUID - Esenzioni a) Prodotti fabbricati totalmente o essenzialmente da un solo9 ingreiente o categoria di ingredienti: - Formaggio di pecora; - Burro; - Salame di carne suina. b) Prodotti che il consumatore sceglie per il gusto e non per la quantità dell’ingrediente evidenziato: gelati, cioccolato al latte, ecc..

37 QUID - Calcolo La quantità è calcolata al momento della utilizzazione.
L’indicazione può essere accompagnata da diciture, a volte necessarie per confrontare prodotti analoghi, quali “all’origine”, “equivalente a crudo”. Es. Carni bovine cotte x%, equivalenti a x g di carne cruda.

38 QUID superiore a 100% Quando la quantità dell’ingrediente supera il 100% la percentuale va sostituita dalla indicazione del peso dell’ingrediente usato per la preparazione di 100 g di prodotto finito. Es.: Carne bovina 130 g per 100 g di prodotto finito.

39 RESPONSABILE COMMERCIALE
Nome o regione sociale o marchio depositato e sede del a) fabbricante; b) confezionatore; c) venditore con sede comunitaria. Salvo che per i vini, non è richiesta la menzione della qualifica professionale

40 SEDE STABILIMENTO Esenzioni:
a) Sede della ditta e sede dello stabilimento coincidono; b) in etichetta figura il bollo sanitario; c) il prodotto è stato confezionato ed etichettato in un altro Paese; d) il prodotto è destinato ad un altro Paese.

41 QUANTITA’ NETTA Quantità netta e quantità nominale
Indicazione: l o L, cl e ml per liquidi e kg e g per gli altri casi. Il simbolo segue sempre e non precede mai la quantità. Involgente protettivo Diciture ambigue o imprecise Liquido di governo Glassatura

42 QUANTITA’ NETTA Preimballaggi multipli: casi particolari
Iscrizioni metrologiche Gamme di quantità, di capacità ed aerosol Grandezza dei caratteri Tolleranze Esenzioni dall’obbligo Preimballaggi CEE.

43 GRANDEZZA CARATTERI per prodotti preconfezionati a gamme unitarie costanti
6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml; 4 mm, se è compresa fra 1000 g e 1000 ml inclusi e 200 g e 200 ml esclusi; 3 mm, se è compresa fra 200 g o 200 ml e 50 g o 50 ml esclusi; 2 mm, se è uguale o inferiore a 50 g o 50 ml.

44 TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
Definizione del TMC: Data fino alla quale il prodotto conserva le sue caratteristiche specifiche nel rispetto delle modalità di conservazione indicate in etichetta. Dicitura da usare: “da consumare preferibilmente entro” (giorno, mese e anno) oppure da consumare preferibilmente entro la fine di (anno o mese e anno) Chi lo determina il TMC ? Il produttore o confezionatore Modalità di conservazione: Obbligatorie se necessarie. Esenzioni dall’obbligo: la lista delle esenzioni è riportata al comma 5 dell’articolo 10 del decreto lgs 109/92

45 DATA DI SCADENZA Definizione
Chi la determina ? Il produttore o il confezionatore Modalità di indicazione: “da consumarsi entro” Modalità di conservazione: l’indicazione delle modalità di conservazione è obbligatoria.

46 DICITURA DEL LOTTO Definizione: Insieme delle unità di vendite fabbricate, confezionate in circostanze praticamente identiche. Finalità: Individuare la partita Modalità di indicazione: Libera salvo il caso di presenza di altre indicazioni confondibili nel quale caso il lotto deve essere preceduto dalla lettera L Esenzioni dall’obbligo: comma 6 dell’articolo 13 del decreto legs 109/92

47 TITOLO ALCOLOMETRICO Obbligo per le bevande con titolo superiore a 1,2% vol Modalità di indicazione: ..% vol Tolleranze: comma 3 dell’articolo 12 del decreto legs 109/92

48 ALTRE INDICAZIONI Obbligatorie ma a condizioni specifiche:
Modalità di utilizzazione Istruzioni per l’uso Origine o provenienza Bollatura sanitaria


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