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Università degli Studi di Cagliari

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Presentazione sul tema: "Università degli Studi di Cagliari"— Transcript della presentazione:

1 Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi Servizio di Medicina Legale La denuncia delle malattie professionali. L’obbligo di referto e la certificazione rilasciata dal medico curante Ernesto d’Aloja

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Quindi dal sospetto diagnostico di malattia professionale scaturiscono per il medico tre obblighi distinti: 1 referto all’autorità giudiziaria ex art. 365 cp e 334 cpp; 2 denuncia ex art 139 DPR 1124/65; 3 certificato INAIL ex art 53 DPR 1124/65 le cui finalità sono 1 repressiva - prevenzionale 2 statistica – epidemiologica 3 assicurativa Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): ‘Chiunque avendo, nell’esercizio di una professione sanitaria, prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361 cp è punito con la multa sino a Euro 516,00. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale’. Art 361 cp (omessa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale): ‘…. Autorità Giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire …’ (SPISLL, Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale) E’ un reato previsto nel Capo I del Titolo III del codice di rito (delitti contro l’attività giudiziaria), ove le fattispecie di reato sono poste a tutela di interessi di natura processuale. Infatti presupposto necessario affinché venga messa in moto l’Autorità Giudiziaria (e l’esperimento della azione penale) è l’accertamento della notitia criminis. La norma mira a tutelare l’interesse alla cooperazione con l’Autorità Giudiziaria nella prospettiva della repressione dei reati. E’ un reato istantaneo, di pericolo e proprio: Istantaneo perché la consumazione avviene nel momento in cui scade il termine per la presentazione del referto e nel luogo in cui il sanitario esercita la sua professione; di pericolo perché non è necessario che la Amministrazione della Giustizia abbia subito un danno … Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): Reato proprio ‘Chiunque avendo, nell’esercizio di una professione sanitaria … sebbene la locuzione chiunque faccia pensare ad un reato comune si tratta invece di un reato proprio. Il soggetto attivo del reato è infatti chiaramente identificato dal legislatore nell’esercente una professione sanitaria Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): ‘Chiunque … prestato la propria assistenza ed opera L’obbligo nasce dall’attività sanitaria concretamente prestata a favore nel ns caso del cittadino lavoratore che presenta una malattia professionale (ovvero un infortunio) La distinzione tra opera ed assistenza secondo alcuni nasce dalla necessità di comprendere nell’attività sanitaria qualunque prestazione medica sia essa un’attività continuativa (assistenza) ovvero occasionale (opera) Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): ‘Chiunque … in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio … Possono : l’obbligo sorge ogni qualvolta sussista la mera possibilità che il fatto presenti i caratteri del delitto perseguibile di ufficio non richiedendosi un più restrittivo giudizio di probabilità (il reato contestato è l’omissione non esistendo un reato di eccesso di referto). Fattore apparentemente confondente rispetto alle previsioni dell’art. 139 TU 1124/65 e dei DM 27/4/2004 e 14/1/2008 che tende a distinguere nelle tre note liste (I, II e III) malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, di limitata probabilità e di possibilità Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): ‘Chiunque … in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio … Ricordiamo che il referto ha una funzione di natura informativa e stimolatrice di una successiva e doverosa attività di indagine. Al sanitario è richiesto di formulare un duplice giudizio: il primo relativo alla sussistenza di una patologia, alla sua natura ed alla durata (criterio di probabilità); il secondo finalizzato invece a stabilire connotati di criminosità all’episodio che ha dato origine all’intervento (criterio di possibilità tenendo conto di tutte le modalità e circostanze del caso concreto). Cass Penale Sez VI, 1473/99 ‘.. Se non sia possibile escludere in astratto l’esistenza di un nesso casuale tra una malattia professionale e la violazione di norme prevenzionali l’omessa segnalazione alla competente autorità da parte del sanitario di ipotesi di delitto perseguibili di ufficio integra il delitto di cui all’art 365 cp…’ Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): ‘Chiunque … omette o ritarda di riferirne all’Autorità … con la multa sino a Euro 516,00’. L’esercente una professione sanitaria è tenuto a far pervenire il referto entro 48 ore o se vi è pericolo nel ritardo immediatamente all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire. Il ritardo viene assimilato all’omissione, vanificando la ratio della norma che mira alla pronta persecuzione del reato. Gli studiosi del Diritto ritengono in maniera maggioritaria che il termine decorra dalla prima osservazione fatta dal sanitario che gli abbia fatto sorgere il sospetto che si tratti di delitto perseguibile d’ufficio. Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Omissione di Referto (art. 365 codice penale): Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Questa esimente secondo taluni – estremamente minoritari - trae origine dalla necessità di tutelate il segreto professionale (Manzini) mentre per altri la norma mira ad attribuire prevalenza alla tutela della salute e della vita umana (Strada-Violante, 1982 e Borgogno, 1996). Ma chi è l’assistito? Alcune stravaganti interpretazioni suggeriscono che essendovi un contratto tra datore di lavoro e medico competente, l’assistito si potrebbe/ dovrebbe identificare in quest’ultimo. La lettura del disposto dell’art. 365 cp consente invece di identificarlo con certezza nell’assistito (malato / infortunato in occasione di lavoro) Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Casi di non punibilità (art. 384 codice penale): ‘Nei casi previsti dagli articoli … 365 … non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore …’ Questa causa di non punibilità, applicabile solamente ad un ristretto numero di reati, trova giustificazione nella rilevanza ascritta dal legislatore da un lato all’istinto di conservazione della propria libertà e del proprio onore (che spinge l’individuo ad evitare di accusare se medesimo nemo tenetur se accusare) e dall’altro nel riconoscimento della forza incoercibile dei sentimenti familiari. Il grave ed inevitabile nocumento nella libertà è identificato in una condanna penale … Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Art. 334 cpp (referto): Chi ha l'obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ore, o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente, al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove ha prestato la sua opera o assistenza (…). Il referto indica la persona alla quale e' stata prestata assistenza, e se è possibile le sue generalità, il luogo ove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e' stato commesso, e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Art. 334 cpp (Referto): Chi ha l'obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ore, o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente, al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove ha prestato la sua opera o assistenza (…). Il destinatario ultimo del referto è il Pubblico Ministero. A questi l’atto può essere presentato tramite Ufficiali di Polizia Giudiziaria (tra cui anche gli ufficiali appartenenti ai Servizi istituzionalmente deputati alla prevenzione ed all’accertamento di violazioni in materia antinfortunistica e di igiene e sanità sui luoghi di lavoro). Non è assolto l’obbligo di referto se la comunicazione è fatta ad un superiore gerarchico che ha l’obbligo di denuncia né per tramite di denunce (ad esempio ex art. 53 e 139 TU 1124/65) che hanno diversa finalità Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Art. 334 cpp (Referto): Il referto indica la persona alla quale e' stata prestata assistenza, e se è possibile le sue generalità, il luogo ove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarla … Nonostante non vi sia alcuna previsione di forma (a differenza della denuncia che è espressamente ‘per iscritto’) dalla lettura dell’articolo emerge che vi è la possibilità di redigere e sottoscrivere un medesimo atto, dando per scontata la forma scritta. In questo documento devono inizialmente essere riportate le caratteristiche che consentono l’identificazione del soggetto che ha subito l’infortunio / malattia professionale (generalità ovvero ogni altro elemento di identificazione) oltre che il luogo ove è rintracciabile … Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Art. 334 cpp (referto): Chi ha l'obbligo … nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento Nella compilazione del referto – che ricordiamo essere un atto di insostituibile natura anche prevenzionale e non un mero orpello burocratico – il medico che presta la sua opera/assistenza ha la peculiarità di identificare ed osservare dati e segni di infortunio/malattia in una fase spesso iniziale del processo morboso tale da consentire analisi causali/concausali che con il passare del tempo e su menomazioni oramai stabilizzate risulteranno impossibili per il PM, per il CTP o per il Perito. Ne deriva che nei primi frangenti devono essere ‘congelate’ tutte le informazioni – anche quelle che a prima vista risultano poco significative – relative sia alla dinamica dell’evento (cui il medico spesso è poco attento) che alle manifestazioni anatomiche (sottovalutate rispetto alla manifestazione morbosa principale) che cliniche (oggetto principale dell’attività medica) Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Art. 334 cpp (referto): Chi ha l'obbligo … circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso, e gli effetti che ha causato o può causare. Il compito di colui che compila il referto non è – come già detto – quello di ‘effettuare indagini’ ma è quello, spesso più importante, di raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie per consentire poi di procedere al giudizio relativo alla sussistenza di un fatto che possa qualificarsi come penalmente rilevante. L’incompleta redazione del referto – ovvero la carenza di uno degli elementi costitutivi ora ricordati – fanno venire meno la funzione informativa propria del referto ad un punto tale da fare affermare a taluno che tale modalità potrebbe risultare parimenti sanzionabile. Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Art. 334 cpp (referto): Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Esiste un principio di non trasferibilità dell’obbligo di referto e l’eventuale acquisizione aliunde della notizia di reato non incide in alcun modo sulla responsabilità del sanitario resosi responsabile della condotta omissiva (reato di pericolo). Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 I reati perseguibili di ufficio più frequentemente riscontrabili in ambito INAIL sono rappresentati dalle lesioni personali (ex art. 582, 583 e 590 cp) e dall’omicidio colposo (ex art. 589 cp). La procedibilità d’ufficio vige unicamente per le lesioni personali colpose gravi o gravissime per fatti commessi per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Le lesioni personali sono gravi se: Durata malattia > 40 gg; Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiori ai 40 gg; Se vi fu pericolo di vita; Se vi è indebolimento permanente di organo o di senso. Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Le lesioni personali sono gravissime se: Malattia certamente o probabilmente insanabile; Perdita di senso; Perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso L’obbligo di referto sussiste anche nei casi di interruzione colposa di gravidanza in ‘violazione delle norme poste a tutela del lavoro’ (art. 17 legge 194/78). Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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NUOVI ASPETTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – IL RUOLO DELL’INAIL CONVEGNO INAIL NUORO 10 OTTOBRE 2008 Quindi dal sospetto diagnostico di malattia professionale scaturiscono per il medico tre obblighi distinti: 1 referto all’autorità giudiziaria ex art. 365 cp e 334 cpp; 2 denuncia ex art 139 DPR 1124/65; 3 certificato INAIL ex art 53 DPR 1124/65 le cui finalità sono 1 repressiva - prevenzionale 2 statistica – epidemiologica 3 assicurativa e le sanzioni in caso di violazione sono: 1. ammenda fino a 516 euro (omissione/ritardo) 2. arresto fino a 3 mesi o ammenda da 258 a 1032 euro, aggravata se medico competente con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582 euro; 3. sanzione amministrativa da 258 a 1549 euro Ernesto d'Aloja – Nuoro 10 ottobre 2008

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