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Novità fiscali della legge di stabilità Legge 208/2015 Alba, 4 marzo 20161 Dott. Bernardo Maronero.

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1 Novità fiscali della legge di stabilità Legge 208/2015 Alba, 4 marzo 20161 Dott. Bernardo Maronero

2 Alba, 4 marzo 20162 -Fiscalità locale sugli immobili -Disposizioni per le persone fisiche -Disposizioni per le imprese Novità della legge di stabilità – legge 208/2015

3 Alba, 4 marzo 20163 Fiscalità locale su immobili Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Esenzione Tasi per l’abitazione principale (no A/1, A/8 o A/9) [14] Riduzione al 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili dati in comodato a genitori o figli[10] Nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli[13] Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”[21] Riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato [53-54] Cancellata la norma per l’introduzione della IMUS[25] Sospesi aumenti tributi e addizionali per Regioni e Comuni [26] Possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015[28]

4 Alba, 4 marzo 20164 Disposizioni per le persone fisiche Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Agevolazione “prima casa” valida anche se ancora si possiede la “vecchia” abitazione, purché la si venda entro un anno [55] Canone Rai – dal 2016 scende a 100 € pagato in bolletta [152-160] Detrazione spese funebri a prescindere da vincoli di parentela [954-955] Detrazione spese universitarie - DM annuale per l’importo massimo agevolabile per le università private [954-955]

5 Alba, 4 marzo 20165 Disposizioni per le imprese Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 L’aliquota IRES, dal 2017, passerà dal 27,5% al 24%[61] Dal 2017, scenderà all’1,20% (prima 1,375%) l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ue o See[62] Irap - Deduzione costo del lavoro stagionale, nel limite del 70%[73] Irap - dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi “minori” [123-124] Rivalutazione quote e terreni [887-888] Nuova deducibilità costi black list e disciplina delle Cfc [142-147] «Mecenatismo» a regime con l’Art Bonus [318-319]

6 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 20166 Persone fisiche Proroga al 31.12.2016 della detrazione “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero edilizio, con il limite di spesa di 96.000 euro. Detrazioni per interventi su immobili [74] DataDetrazioneLimite di spesa Sino al 25.6.201236%48.000 26.6.2012 – 31.12.201650%96.000 Dall’1.1.201736%48.000 Gli interventi agevolabili sono quelli previsti dall’art. 16-bis del TUIR. Per le misure antisismiche e di messa in sicurezza statica, la detrazione è pari al 65%.

7 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 20167 Persone fisiche Detrazioni per acquisto mobili e per giovani coppie[74 - 75] Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici adibiti ad arredo dell’immobile ristrutturato. - il limite di spesa è pari a 10.000 euro (riferito alla singola unità immobiliare); - la spesa per mobili ed elettrodomestici può essere superiore a quella per la ristrutturazione della casa; - la detrazione si ripartisce in 10 anni; - i pagamenti devono essere “tracciabili” Alle coppie costituite da coniugi o conviventi si consente di beneficiare di una detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili e degli arredi per l’unità acquistata (beneficio non cumulabile con il “bonus mobili”) se: - hanno costituito un nucleo familiare da almeno 3 anni; - almeno uno dei componenti non supera 35 anni; - hanno acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il limite di spesa è di 16.000 euro e la detrazione si ripartisce in 10 anni.

8 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 20168 Persone fisiche Detrazioni 65% per il risparmio energetico[74] Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (comprese schermature solari).

9 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 20169 Persone fisiche Sistemi di controllo a distanza[88] Nuova detrazione del 65% delle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per dispositivi che consentono il controllo da remoto degli impianti: - di riscaldamento; di produzione di acqua calda; di climatizzazione. Credito d’imposta per la sicurezza[982] Istituito un credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza e dirette alla prevenzione di attività criminali. Beneficio riservato alle persone fisiche non imprenditori. Disciplina rimessa ad apposite disposizioni attuative.

10 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201610 Persone fisiche Detrazione Iva per acquisto di abitazioni[56] L’art. 1 co. 56 della L. 208/2015 istituisce una nuova detrazione per l’acquisto di abitazioni a destinazione residenziale: - cedute dalle imprese costruttrici; - acquistate con atto stipulato dal 1.1.2016 al 31.12.2016; - di classe energetica A o B. Il beneficio è esteso all’acquisto delle seconde case. La detrazione è pari al 50% dell’IVA (ripartita in 10 anni).

11 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201611 Persone fisiche Nuovo regime agevolato per autonomi [111-113] Regimi forfettari - Evoluzione nel tempo. 201420152016 Regime ordinario -Regime forfettario Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile - Regime delle nuove iniziative produttive -- Ex minimi--

12 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201612 Persone fisiche Nuovo regime agevolato per autonomi[111-113] Differenze rispetto al regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014. Requisito“Vecchio” forfettario“Nuovo” forfettario Ricavi e compensida 15.000 euro a 40.000 euro da 25.000 euro a 50.000 euro Spese lavoro dipen- dente e assimilati massimo 5.000 euro Beni strumentalimassimo 20.000 euro Redditi di lavoro dipendente e assimilati inferiori a quelli d’impresa o lavoro autonomo (verifica esclusa se il rapporto è cessato) massimo 30.000 euro (verifica esclusa se il rapporto è cessato)

13 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201613 Persone fisiche Nuovo regime agevolato per autonomi [111-113] Sul reddito, determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività stabilito per legge, è dovuta un’imposta sostitutiva del 15%. L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (beneficio esteso anche ai "vecchi" forfettari sino al 2019). Condizioni: - il mancato esercizio di un'altra attività d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti; -non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività svolte in forma di lavoro dipendente o autonomo. Prevista una riduzione del 35% sui contributi dovuti alla gestione INPS artigiani e commercianti (contributi minimi e quelli versati sull'eccedenza).

14 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201614 Imprese e professionisti Maxi-ammortamenti su beni strumentali [91-94] Maggiorazione del 40% della deduzione ai fini IRES ed IRPEF per gli investimenti (acquisto o locazione) in beni strumentali nuovi effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016. Beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento ≥ al 6,5%, come indicato dal D.M. 31/12/1988. Beni esclusi: fabbricati e costruzioni; beni immateriali; beni usati. L’agevolazione è permanente (no recapture e no fiscalità differita) Variazione in diminuzione in UNICO. Non coinvolge la determinazione della plus/minusvalenza. Maggiorazione anche sui limiti di costo deducibile dell’art. 164 del TUIR Decadenza dal beneficio se il bene viene ceduto prima del completamento del processo di ammortamento.

15 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201615 Imprese Assegnazione, cessione di beni ai soci e trasformazione in s.s. [115-120] Assegnazione ai sociCessione ai sociTrasformazione in s.s. Oggetto - Beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione - Beni mobili registrati Oggetto sociale gestione di - Beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione - Beni mobili registrati - ALTRI BENI NON AGEVOLATI TermineEntro il 30.09.2016 Soci presenti al30.09.2015 Base imponibileVALORE NORMALE - COSTO FISCALECORRISPETTIVO - COSTO FISCALEVALORE NORMALE - COSTO FISCALE Opzione VALORE NORMALE = VALORE CATASTALE CORRISPETTIVO ≥ MIN (V.N. ; V.C.) VALORE NORMALE = VALORE CATASTALE Imposta sostitutiva8% - 10,5% (SNOP-SIPS) Assegnazione riserve13%- Termine versamenti - 60% entro il 30.11.2016 - 40% entro il 16.06.2017 Registro + ipocatastali 50% + fisse ordinarie

16 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201616 Imprese Patent box [148] OGGETTO: Agevolazione fiscale IRES e IRAP intesa a favorire l’investimento in ricerca e sviluppo. SCOPO: Valorizzare i beni immateriali (marchi, brevetti, software, know- how, disegni e modelli) REGIME : opzionale con vincolo pluriennale DECORRENZA: a partire dal periodo d’imposta 2015 MISURA: Quota di detassazione sul reddito derivante dai c.d. IP (intellectual properties) PROCEDURA: ruling con Agenzia Entrate SOGGETTI: Titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società commerciali, enti non commerciali, soggetti non residenti)

17 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201617 Imprese Patent box PROCESSO DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IRES+IRAP 2015 = 30% 2016 = 40% 2017 = 50% a regime Beni immateriali Attività R&D Reddito agevolabile Canoni al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi Contributo economico  da determinare

18 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201618 Imprese Patent box FASI DELLA PROCEDURA: - Presentazione di apposita istanza (p.i. 2015-2016), in Unico dal 2017; - Presentazione documentazione entro 120 gg dall’istanza; - Contraddittori per la definizione dei criteri di calcolo dei redditi/plusvalenze; - Firma dell’accordo, vincolante per entrambe le parti, con efficacia per il periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e per i 4 successivi; - Variazione in diminuzione nel primo modello Unico da presentare; L’opzione è irrevocabile e rinnovabile. La Circolare n. 36/E dell’1/12/2015 ha fornito chiarimenti in merito a: -Modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione -Perdite da patent box -Operazioni straordinarie -Procedura di ruling

19 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201619 Imprese e professionisti Iva – note di variazione [126-127] La legge di stabilità ha disposto: - Sostituzione integrale dell’art. 26 del d.p.r. 633/72 - Ampliamento e definizione del momento di emissione delle note - Adeguamento alla Direttiva 2006/112/CE Note di variazione in aumento -> nessuna novità (restano obbligatorie) Note di variazione in diminuzione: facoltative e subordinate a cause ed entro certi limiti temporali. Novità: recupero dell’Iva all’avvio, anziché al termine, della procedura concorsuale.

20 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201620 Imprese e professionisti Iva – note di variazione [126-127] Note di credito in diminuzione Nullità Annullamento - Procedura concorsuale del cessionario Revoca - Decreto omologa accordo ex 182-bis L.F. Risoluzione - Pubblicazione piano attestato ex art. 67 L.F. Rescissione e simili Abbuoni e sconti previsti da contratto Eventi patologici (comma 2) Mancato pagamento totale o parziale (comma 4) Senza limiti temporali ma non oltre l’anno in caso di sopravvenuto accordo (comma 3) Art. 90, paragr. 1 Dir 2006/112

21 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201621 Imprese e professionisti Iva – note di variazione [126-127] Note di credito in diminuzione Cedente -> Facoltà di emissione della nota di variazione Cessionario -> Non è obbligato a registrarla (casi concorsuali) In caso di pagamento: - Cedente > nota in aumento - Cessionario > detrazione Effetti (comma 5) Art. 185, paragr. 2 Dir 2006/112 «…la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate» Effetti (comma 6)

22 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201622 Imprese e professionisti Iva – note di variazione [126-127] Note di credito in diminuzione Nei casi di risoluzione contrattuale: - Richiamo della prassi all’art. 1458 c.c. ma rischio di disconoscimento delle variazioni retroattive rispetto all’efficacia della risoluzione La facoltà di emettere note di variazione in diminuzione non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Prestazioni continuate o periodiche (comma 9)

23 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201623 Imprese e professionisti Iva – note di variazione [126-127] Note di credito in diminuzione La facoltà di emettere note di variazione in diminuzione si estende anche al cessionario/committente quanto assume la veste di debitore d’imposta. (artt. 17 o 74 del dpr. 633/72 – art. 44 del d.l. 331/1993). In tal caso, si applica la disposizione di cui al comma 5, ossia correzione nel registro vendite e in quello degli acquisti. Note di variazione soggette a reverse charge (comma 10)

24 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 2016 24 Imprese e professionisti Iva – note di variazionecommi 126-127 Note di credito ex art.26 Entrata in vigore (comma 127 legge stabilità) Altri casi (comma 2) Disposizioni applicabili nei casi di debitori assoggettati a procedure concorsuali aperte dopo il 31/12/2016. Note in diminuzione Mancato pagamento totale o parziale (comma 4, lett. a ) Operazioni effettuate anche prima del 31/12/2016, stante il carattere interpretativo del comma 126

25 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201625 Disposizioni varie Termini di notifica dell’accertamento e raddoppio con il penale commi 130-132 Vecchi termini attività di accertamento artt. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72 - Entro 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la presentazione; - Entro 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; Nei casi di violazioni per reati di cui al d.lgs. 74/2000 che comportino obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., i termini sono raddoppiati. Ampliamento ritenuto legittimo dalla Sentenza 247/2011 della C.Cost. - anche quando i termini ordinari per l’accertamento sono scaduti; - grava il giudice del riscontro sui presupposti dell’obbligo di denuncia

26 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201626 Disposizioni varie Termini di notifica dell’accertamento e raddoppio con il penale commi 130-132 Novità della legge di stabilità 2016 - NUOVI TERMINI Termini accertamento artt. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72: - Entro 31 dicembre del 5° anno (prima 4°) successivo a quello in cui è stata presentata la presentazione; - Entro 31 dicembre del 7° anno (prima 5°) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; ELIMINAZIONE RADDOPPIO DEI TERMINI IN CASO DI DENUNCIA PENALE LE NOVITA’ SI APPLICANO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2016. RADDOPPIO MAI OPERANTE AI FINI IRAP

27 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201627 Disposizioni varie Revisione delle sanzioni amministrativecomma 133 Anticipo dell’entrata in vigore delle nuove regole al 1/1/2016 Proporzionalità della sanzione Revisione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997 e dalle singole leggi d’imposta Modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 (artt. 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 23) Di particolare rilevanza le modifiche all’art. 7 in tema di: -Recidiva -Cumulo giuridico -Riduzione della sanzione sproporzionata

28 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201628 Disposizioni varie Revisione delle sanzioni amministrative Sanzioni precedenti -Dal 100 al 200% dell’imposta -Aumento di un decimo per irregolarità negli studi di settore Nuove sanzioni -Dal 90 al 180% dell’imposta -Aumento della metà in caso di frodi -Riduzione di un terzo se l’evasione non fraudolenta è inferiore al 3% e a 30.000 euro Sanzioni precedenti -Dal 120 al 240% dell’imposta, con un minimo di 258 euro Nuove sanzioni -Dal 60 al 120% dell’imposta, con un minimo di 200 euro, se la dichiarazione è presentata spontaneamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Dichiarazione infedele Dichiarazione omessa

29 Novità della legge di stabilità – legge 208/2015 Alba, 4 marzo 201629 Disposizioni varie Revisione delle sanzioni amministrative Omessa applicazione dell’Iva in inversione contabile ● Se l’imposta è detraibile: - da 500 a 20.000 euro, oppure - dal 5 al 10% dell’imponibile, qualora l’operazione non risulti dalla contabilità. ● Se l’imposta non è detraibile: dal 90 al 180% dell’imposta. Irregolarità soggettiva nell’applicazione dell’Iva: omessa o indebita applicazione dell’inversione contabile ● In assenza di intento di frode o evasione, se l’Iva è applicata dal fornitore quando dovuta dal cliente, come pure nell’ipotesi opposta: sanzione da 250 a 10.000 euro. ● L’imposta si considera assolta e detraibile.

30 Altre novità Alba, 4 marzo 201630 Nuove modalità del diritto di interpello – legge 212/2000 «statuto contribuente» D.lgs. 156 del 24/9/2015 + Provvedimento Direttore AE del 4/1/2016 TipologiaSottotipo Obbligo di presentazione Termini risposta Ufficio competente Impugnabilità Silenzio Assenso ORDINARIO Interpretativo Qualificatorio NO90 ggDR *NOSI PROBATORIO CFC – Consolidato SNOP - SIPS - ACE - NO120 ggDR *NOSI ANTI ABUSO Casi ex art. 10-bis legge 212/2000 NO120 ggDCNNOSI DISAPPLICATIVO Utilizzo perditeSI120 ggDR *SI*SI


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