La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

MORA DEL CREDITORE ARTT. 1206 – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "MORA DEL CREDITORE ARTT. 1206 – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del."— Transcript della presentazione:

1 MORA DEL CREDITORE ARTT. 1206 – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del rischio in caso di contratto a prestazioni corrispettive 2) risarcimento danni 3) spese di custodia e conservazione della cosa 4) niente interessi e frutti Offerta formale: reale e per intimazione (art. 1209 c.c.)

2 Tipologia offerta: 1. REALE = ha x oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore 2. PER INTIMAZIONE = ha x oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso

3 Art. 1208 requisiti x validità offerta Affinchè l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore CAPACE di ricevere o chi ha la facoltà di ricevere per lui 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere 3) che comprenda la totalità della somma e interessi e spese liquide e non 4) che il termine sia scaduto 5) verifica della eventuale condizione 6) offerta fatta alla persona del creditore o suo domicilio 7) fatta da un ufficiale giudiziario

4 FACOLTA’ DI DEPOSITO COATTIVO Art. 1210 c.c.: il debitore in caso di persistenza del rifiuto del creditore può eseguire il deposito Il deposito può essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato: successivamente è vietato il ritiro da parte del debitore che è liberato. L’ offerta è messa in mora del creditore

5 ART. 1216 C.C. Se oggetto della obbligazione è la consegna di un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso (con atto notificato secondo le modalità prescritte per l’atto di citazione). Il debitore può ottenere successivamente la nomina di un “sequestratario”: si libera dal momento della consegna del bene al sequestratario


Scaricare ppt "MORA DEL CREDITORE ARTT. 1206 – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del."

Presentazioni simili


Annunci Google