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II LEZIONE: “Dai Paesi Bassi alla Germania attraverso l’Inghilterra: Grozio, Hobbes, Pufendorf e Thomasius”

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Presentazione sul tema: "II LEZIONE: “Dai Paesi Bassi alla Germania attraverso l’Inghilterra: Grozio, Hobbes, Pufendorf e Thomasius”"— Transcript della presentazione:

1 II LEZIONE: “Dai Paesi Bassi alla Germania attraverso l’Inghilterra: Grozio, Hobbes, Pufendorf e Thomasius”

2 Ugo Grozio

3 Per Birocchi, Grozio è comunque il “fondatore” del giusnaturalismo moderno, anche se deve molto alla Seconda Scolastica. Originalità non è sinonimo di novità. Si possono raccogliere dottrine già esistenti per elaborarle in modo nuovo, in armonia con il contesto storico del quale si fa parte.

4 Opera principale De iure belli ac pacis (1625).
Si tratta del capolavoro di Grozio. Per lungo tempo è stato indicato come il testo che inaugurava il giusnaturalismo moderno, ma oggi si ritiene che l’opera sia debitrice di: a) Seconda Scolastica b) Metodo culto

5 Due vie per individuare le norme fondamentali che devono regolare la vita dell’uomo:
1) Deduzione da principi naturali ed evidenti mediante ragionamento (procedimento a priori/ diritto naturale). 2) Consenso, ovvero è norma anche ciò che è osservato ovunque e ha quindi avuto origine dalla libera volontà (procedimento a posteriori/ diritto delle genti).

6 Diritto naturale Per Grozio il diritto naturale, poiché sempre identico e immutabile, si presta molto di più del diritto positivo ad essere coordinato in sistema. Il ricorso al diritto naturale gli permise di non far dipendere la validità delle norme da convinzioni religiose dopo la frattura del mondo cristiano.

7 Scopo del De iure belli ac pacis:
Studiare la risoluzione delle controversie in una società non ordinata secondo il ius civile, che può essere quindi: 1) Una società ancora allo stato naturale. 2) Un insieme di società mancanti di altro diritto oltre a quello naturale per regolare le relazioni tra di loro.

8 Disciplina della guerra
Il procedimento che porta alla guerra e il suo svolgimento non possono che essere disciplinati dal diritto. Questo diritto è il diritto naturale, che non è un vano nome ma un ordinamento giuridico reale, derivante dalla ragione umana. Tale diritto esisterebbe anche se Dio non esistesse e Dio stesso non potrebbe modificare il diritto naturale

9 Definizione di “guerra”
Per “guerra” Grozio non intendeva solo lo scontro violento tra Stati, ma qualsiasi situazione di conflitto tra soggetti che usassero la forza per la sua risoluzione. Il suo trattato quindi non riguarda solo io dir. internazionale, ma anche il dir. privato, il dir. penale e il dir. pubblico.

10 I 3 principi del diritto naturale (innati)
Obbligo di rispettare la proprietà altrui (e quindi restituire beni e lucri eventuali). Obbligo di mantenere le promesse. Obbligo di risarcire il danno arrecato colposamente.

11 Il diritto romano Grozio riteneva il dir. romano il dir. della civitas romana, non un diritto universale. Lo interessava solo per la possibilità di trovarvi i principi razionali del dir. naturale.

12 Diritto privato Contratto:
la forza vincolante è data dal consenso. Per Grozio è il consenso, e quindi la dichiarazione di volontà delle parti, a produrre effetti obbligatori.

13 Diritto penale Pene: a) La punizione dei peccati deve essere lasciata a Dio b) La vendetta è contro ragione e perciò illecita c) La pena deve essere utile: il fine utilitaristico distingue la pena umana da quella divina. d) La pena deve essere proporzionata al crimine e) Deve prevalere lo spirito di tolleranza ed economicità

14 Conclusione Per Birocchi Grozio apporta delle novità tali da poter dire che fonda il giusnaturalismo. Nuova è la sua volontà di costruire un sistema del diritto naturale. I maestri della Seconda Scolastica un sistema già lo avevano: la grande Summa di San Tommaso!

15 Thomas Hobbes

16 Se Ugo Grozio è un autore in bilico tra vecchio e nuovo, non vi sono dubbi che Thomas Hobbes sia uno dei protagonisti del giusnaturalismo moderno. Al contrario di Grozio, Hobbes incentra la sua analisi della società politica sull’idea di contratto sociale.

17 Opera principale Leviathan (in inglese, 1651):
Tratta il problema della legittimità e della forma dello Stato, rappresentato come un gigante costituito da tanti singoli individui.

18 Centro del sistema di Hobbes:
L’uomo considerato come è, e non come dovrebbe essere. L’uomo NON è un animale sociale.

19 Stato di natura Non realtà storica ma mera ipotesi logico-razionale.
Lo stato di natura è uno stato di guerra, se non attuale, potenziale. Homo homini lupus Bellum omnium contra omnes

20 Hobbes distingue tra: LEGGI DI NATURA e DIRITTO DI NATURA

21 Leggi di natura Prima legge di natura: perseguire la pace.
Tali leggi sono per Hobbes vincolanti solo nel foro interno: le leggi di natura non hanno valenza obbligatoria!

22 Diritto di natura Libertà di ciascuno di usare il proprio potere per conservare la vita

23 Unico modo per garantire la pace e la sicurezza
= Un patto sociale con cui gli individui rinunciano al diritto naturale e istituiscono lo Stato. Il patto è irrevocabile per i sudditi. Il sovrano invece, non essendo parte del patto, non è vincolato in alcun modo.

24 Leggi: Le leggi sono definite come i comandi di chi detiene il potere.
Ad esse è dovuta obbedienza “non per il loro contenuto, ma per la volontà di chi le ha emanate”.

25 Il potere del sovrano è:
Indivisibile Irrevocabile Assoluto

26 Libertà La libertà risiede in :
Tutti gli aspetti non disciplinati dalla legge Tutti gli ambiti che non possono essere ceduti con un patto: Integrità del proprio corpo Testimonianza contro se stessi

27 Ciò che distingue leggi civili e leggi naturali è solo la coercibilità delle prime.

28 Caratteri ritenuti “tipici” del pensiero di Hobbes:
Laicizzazione dello Stato Principio di legalità 2a) Certezza del diritto 2b) Positivismo giuridico

29 Diritto privato Proprietà:
per Hobbes la distribuzione della proprietà spetta al sovrano e una volta effettuata, il diritto del singolo consiste solo nell’escludere dall’uso tutti gli altri sudditi ma non il sovrano.

30 Conclusione L’assolutismo di Hobbes deve essere inserito nel contesto storico delle guerre civili del suo tempo, assimilabili allo stato di natura: un potere illimitato presenta molte conseguenze dannose, ma è comunque un male minore, rispetto allo stato di guerra.

31 Samuel Pufendorf

32 Sottolineava che lo studio del diritto naturale doveva abbandonare il punto di vista dei teologi e limitarsi alle regole riguardanti la vita terrena.

33 Opera principale De iure naturae et gentium (1672)

34 Per lo sviluppo del suo pensiero sono fondamentali le opere di Grozio e Hobbes:
Di Grozio, apprezza la separazione tra diritti naturali e positivi, ma rigetta la teoria delle idee innate, presenti nell’uomo anziché progressivamente acquisite con l’esperienza. Di Hobbes, apprezza l’idea che l’uomo non è un animale “naturalmente” sociale. Respinge però l’idea che lo stato naturale sia uno stato di guerra. Respinge anche l’idea che la distinzione tra bene e male derivi dal comando del sovrano (respinge cioè il relativismo etico di Hobbes).

35 Enti fisici ed enti morali
La distinzione tra enti fisici ed enti morali, corrisponde alla distinzione tra essere e dover essere. L’uomo ad es. è un ente fisico, mentre i “modi” in cui egli dirige il proprio agire e usa la propria libertà sono enti morali (ad es. la socialità).

36 Diritto naturale Diritto naturale =
valori che dirigono le azioni dell’uomo. Per Pufendorf questi valori derivano, in ultima analisi, da Dio. La distinzione tra diritto e morale si avrà in modo netto solo con Thomasius.

37 Contratto sociale 3 FASI:
Contratto tra gli individui (pactum associationis) Decretum (forma di governo) Contratto tra il populus e il princeps (pactum subjectionis) Il secondo accordo appare come sinallagmatico, per cui sia il popolo che il sovrano si obbligano e nel caso il sovrano violi il patto, il popolo ha diritto di resistere. In realtà Pufendorf, nonostante le premesse, appare restio ad ammettere limiti alla sovranità!

38 Diritto privato Proprietà:
se per Hobbes la distribuzione della proprietà privata spettava al sovrano, per Pufendorf Dio stesso aveva messo i beni a disposizione di tutti (proprietà comune). Solo successivamente, le esigenze della vita produttiva hanno consigliato di introdurre la proprietà privata. Impostazione storicistica (e spesso utilitaristica)

39 In generale Afferma l’uguaglianza dei soggetti davanti alla legge ma non insiste sul principio di legalità.

40 Conclusione Tutta la costruzione giusnaturalistica di Pufendorf è volta alla legittimazione del diritto positivo. Come per Hobbes anche per Pufendorf la legge è il comando del sovrano. Egli auspica quindi che il diritto positivo si fondi sui principi razionali del diritto naturale, ma non si ha in Pufendorf l’idea che la legge dello Stato sia la “positivizzazione” dei principi giusnaturalistici.

41 Christian Thomasius

42 Thomasius propugnò energicamente la libertà di coscienza e la tolleranza religiosa.
Separazione netta tra filosofia (fondata sulla ragione ed avente fini umani) e teologia (fondata sulla religione e rivolta ad un oggetto soprannaturale). Merito: aver per primo consapevolmente e sistematicamente tentato la distinzione del diritto dalla morale

43 Opera principale Fundamenta juris naturae et gentium (1705).
L’opera è concepita per essere compresa dall’uomo medio, per cui si propone di non adottare termini propri della logica e della metafisica e di non citare autori del passato (come avevano fatto Grozio e Pufendorf).

44 Sommo bene e sommo male Per T. il sommo bene e il sommo male sono ben individuati (per cui non derivano dalla decisione del sovrano ma sono propri della natura delle cose). 1) Sommo bene: raggiungimento della pace interna. 2) Sommo male: turbamento della pace esterna.

45 3 categorie di norme naturali con fini diversi:
Fine: Ottenere il bene sommo (honestum) Fine: Conseguire il bene minimo (iustum) Fine: Assicurare il bene medio (decorum)

46 Categorie, principi e strumenti:
Categorie di norme Principi Strumenti necessari ad osservare i principi Honestum Fa a te stesso ciò che vuoi gli altri facciano a se stessi. Esempi Iustum Non fare ad altri ciò che non vuoi che si faccia a te. Pene Decorum Fa agli altri ciò che vuoi che essi facciano a te Premi

47 Nessuno può essere obbligato a fare il bene, per cui le regole dell’honestum e del decorum (che sono più che altro dei consigli) non rientrano nella sfera del diritto, rivolto a tutelare il bene minimo (evitare lesioni).

48 Unica norma fondamentale del dirititto naturale
Occorre fare tutto ciò che rende la vita umana felicissima e massimamente durevole e quindi occorre evitare quanto la rende infelice e accelera l’avvento della morte.

49 Diritto privato Proprietà:
dovere di astenersi dal turbare il diritto altrui Obbligazioni: divieto di ledere la posizione giuridica altrui. Gli obblighi positivi ricadevano nella sfera dell’honestum e del decorum.

50 Diritto penale Bigamia, eresia e magia (o stregoneria) non sono reati semplicemente perché non rientrano nella sfera del diritto. Esempio: concubinato. Lede forse il diritto di qualcuno? La tranquillità dei consociati non è messa in pericolo da comportamenti privati e passibili di riprovazione solo dal punto di vista della religione e dei costumi sociali.

51 Conclusione Thomasius può considerarsi uno dei padri dell’illuminismo tedesco? Punti a sfavore: Profonda religiosità Propensioni nazionalistiche Prudenza nelle riforme legislative Concezione assolutistica della sovranità

52 Punti a favore (Birocchi):
Insofferenza per l’ambiente culturale e il conformismo religioso di Lipsia Riduzione del diritto romano ad un diritto del passato Affermazione del potere laico negli affari temporali Ruolo centrale della legge Tolleranza Importanza della prassi


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