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LEGGE 16 MARZO 2014, n. 79 "Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"

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1 LEGGE 16 MARZO 2014, n. 79 "Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"

2 NUOVA TABELLE la I e III raggruppano le droghe pesanti
Prevede che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate in cinque nuove tabelle. la I e III raggruppano le droghe pesanti la II e la IV quelle leggere. L'ultima riguarda i medicinali. Nella tabella delle droghe leggere confluiscono tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Ma tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (Thc), il principale principio attivo della cannabis, rientrano invece nella tabella I sulle droghe pesanti.

3 In modo sintetico le tabelle comprendono:
TABELLA I Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.) Foglie di Coca e derivati Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs) Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico-LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.) TABELLA II Cannabis TABELLA III Barbiturici TABELLA IV Benzodiazepine

4 TABELLA DEI MEDICINALI
Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee , Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis, Barbiturici, Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.) L'elenco di medicinali con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo costituisce l’Allegato III bis al Testo unico degli stupefacenti: Buprenorfina , Codeina, Diidrocodeina, Fentanil, Idrocodone, Idromorfoe, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone, Tapentadolo.

5 ALLEGATO III bis della TABELLA 7 F.U. (legge 12/01)
I farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate, limitatamente alla terapia del dolore BUPRENORFINA CODEINA DIIDROCODEINA FENTANYL IDROCODONE IDROMORFONE METADONE MORFINA OSSICODONE OSSIMORFONE

6 RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (legge 49/06 e DM 10.3.2006)
AMBITO D’APPLICAZIONE sostanze e preparazioni dell’allegato III bis tutte quelle comprese nella Tabella dei medicinali, sez. A

7 Ricetta ministeriale a ricalco

8 SOSTANZE E PREPARAZIONI NELLA dei medicinali SEZ. A
RMR (legge 49/06) e DM SOSTANZE E PREPARAZIONI DELL’ALLEGATO III BIS SOSTANZE CONTENUTE NELLA dei medicinali SEZ. A > LIMITE QUANTITATIVO: 1 medicinale > LIMITE QUALITATIVO Cura non superiore ai 30 giorni > VALIDITA’ 30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio > LIMITE QUANTITATIVO: Fino a 2 medicinali diversi tra loro o 1 stesso medicinale con 2 dosaggi differenti > LIMITE QUALITATIVO Cura non superiore ai 30 giorni > VALIDITA’ 30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio

9 "SOSTITUZIONE BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO TRIPLICE COPIA"
LEGGE 79/14 DEL 21 MAGGIO 2014 "SOSTITUZIONE BOLLETTARIO BUONI ACQUISTO TRIPLICE COPIA" Il modello in tre sezioni viene sostituito dal modello in quattro copie per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali. La novità consiste nel poter cumulare e quindi ordinare con un unica richiesta diverse sostanze stupefacenti. I bollettari del modello in tre sezioni parzialmente utilizzati devono essere chiusi con riferimento alla legge 79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita. La numerazione di questo modello è progressiva annuale, propria per ogni farmacia o società autorizzata per cui comincia all’inizio dell’anno e termina con la chiusura di fine anno, coerentemente con il registro di entrata e uscita corrispondente.

10 la prima copia è conservata dalla ditta acquirente (farmacia).
la seconda copia è conservata dalla ditta cedente (deposito farmaceutico). la terza copia è inviata al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti o all'Azienda sanitaria locale dì pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di consegna.In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della salute. Ufficio centrale stupefacenti la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati.

11 REGISTRO ENTRATA-USCITA

12 Ricetta veterinaria La ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia deve essere compilata in ogni parte. I dati obbbligatori che il medico deve riportare sono: nome e cognome del medico; indirizzo del medico; ASL di residenza del medico; n. di iscrizione all'albo dei Medici Veterinari; proprietario dell'animale (nome e cognome); indirizzo del proprietario dell'animale; ASL di competenza; codice di allevamento ove previsto. Il medico deve indicare, barrando le apposite caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria; inoltre: nome del farmaco; confezionamento; posologia e durata del trattamento; tempo di sospensione ove previsto; specie dell'animale e se necessario identificazione dello stesso (tatuaggio, targhetta, ecc.); timbro; data di redazione; firma del medico prescrittore. Validità 10 giorni lavorativi escluso quello di emissione. Adempimenti del Farmacista Il farmacista deve apporre sui 3 esemplari della ricetta che pervengono in farmacia (copie rosa, gialla e azzurra): la data di spedizione; il prezzo dei farmaci consegnati; il numero di lotto (obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P ); la propria firma. E' obbligatorio spedire alla ASL la copia azzurra entro 7 giorni dalla data di spedizione.


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