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Il Modello Unico 2009 Le novità e gli studi di settore Antonio Tangorra Ufficio fiscalità generale D.R.E Lombardia Lodi 12 maggio 2009.

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1 Il Modello Unico 2009 Le novità e gli studi di settore Antonio Tangorra Ufficio fiscalità generale D.R.E Lombardia Lodi 12 maggio 2009

2 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore Nel frontespizio della dichiarazione dei redditi compaiono nuove forme di destinazione del 5 per mille dell’Irpef.

3 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore Nel riquadro delle detrazioni di imposta compare il riferimento alla gestione del Bonus straordinario per famiglie di cui alla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore

5  Risoluzione n. 114 del 28 aprile 2009: contributi previdenziali versati dal coniuge-erede dovuti dal de cuius - deducibilità- versati nel proprio interesse in quanto superstite avente diritto alla reversibilità  Circolare n. 18 del 21 aprile 2009 : necessario documentare l’acquisto di farmaci con scontrino parlante conforme alle caratteristiche di legge  Risoluzione n. 26 del 30 gennaio 2009: deducibile compenso a intermediario anche se stipulato solo il preliminare di acquisto, salvo restituzione del beneficio se l’immobile non è acquistato o non adibito ad abitazione principale. Alcuni interventi dell’Agenzia in materia di oneri deducibili/detraibili

6 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore  Risoluzione n. 397 del 22 ottobre 2008: spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale per persona non autosufficiente - detraibili anche se le prestazioni siano fornite dalla casa di cura in cui è degente (art. 15, comma 1, lett. i septies TUIR).  Risoluzione n. 385 del 14 ottobre 2008: immobile acquistato in asta giudiziaria - detrazione interessi passivi mutuo - applicabili le regole dell’acquisto di immobili locati.  Risoluzione n. 87 dell’11 marzo 2008: spese istruzione - contributo per partecipare a test accesso a corsi di laurea - detraibilità Alcuni interventi dell’Agenzia in materia di oneri deducibili/detraibili

7 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore Al rigo RN1 di Unico PF sono aggiunte due nuove colonne (2 e 3)  Perdite compensabili con credito per fondi comuni: va compilata solo in presenza della colonna 1  Reddito minimo da partecipazioni in SNOP: il reddito complessivo di colonna 4 non può mai essere inferiore al reddito minimo colonna 3. Necessaria questa nuova colonna perché dal 2008 le perdite da società in semplificata riducono il reddito complessivo.

8 Unico 2009 Le novità e gli studi di settore Il quadro CM Contribuenti Minimi Circolare n. 73 del 21 dicembre 2007 – circolare n. 7 del 28 gennaio 2008

9 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore I redditi diversi

10 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore I redditi diversi di natura finanziaria  A decorrere dal 25 giugno 2008, le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 lettera c-bis) del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (start up), non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.  Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato.  Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. (circolare n. 15 del 10 aprile 2009)

11 Unico 2009 - Le novità e gli studi di settore Quadro RM Obbligo di indicare i dati sulla rideterminazione dei valori dei terreni al 1 gennaio 2008 Quadro RT Obbligo di indicare i dati sulla rideterminazione dei valori delle partecipazioni al 1 gennaio 2008

12 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Compare per la prima volta la Casella “Grandi contribuenti”. Serve per consentire la individuazione dei soggetti con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro (comma 10 art. 27 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Istituzione dell’ufficio Grandi contribuenti presso ogni Direzione Regionale delle entrate

13 Unico 2009 SC Modalità e termini di presentazione Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2008 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2008).

14 Unico 2009 SC Modalità e termini di presentazione Occorre tenere conto delle modifiche al DPR n. 322 del 1998 apportate con effetto dal 1 marzo 2009 dalla legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 208, n. 207, che ha spostato al nono mese il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Problemi in ordine alla decorrenza di tale innovazione normativa.

15 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Nuovo quadro per le firme del modello

16 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro EC

17 Unico 2009 Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro EC Quadro EC modello Unico 2008 Quadro EC modello Unico 2009 Occorre verificare l’impatto sulla compilazione del quadro EC da parte di quei soggetti che hanno fruito dell’art. 1, comma 48, legge n. 244 del 2007 per affrancare le eccedenze dedotte ex art. 109, comma 1, lett. d) Tuir fino al 31 dicembre 2007. ( Circ. n. 50 del 2008)

18 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC – Quadro RF Circolare n. 19 del 21 aprile 2009: nuova disciplina interessi passivi Interessi passivi su finanziamento per acquisto o costruzione di immobili patrimonio: deducibili nei limiti del ROL Quattro problemi 1)Cosa si intende per costruzione (DM n. 311 del 1999): il caso dei sottotetti 2)Sono superate le istruzioni per le cooperative a proprietà indivisa 3)Quali sono gli immobili (civili o industriali) destinati alla locazione per i quali i mutui ipotecari generano interessi deducibili senza limiti. 4)Disciplina applicabile ai beni immobili acquisiti in leasing e poi sublocati.

19 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF Modello Unico 2009 Modello Unico 2008

20 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF In tale rigo va gestita la deducibilità parziale dell’Irap, indicando la quota di Irap indeducibile al netto di quella deducibile secondo le indicazioni della circolare n. 16 del 14 aprile 2009. Per le società di capitali non corrisponde al 90 per cento dell’Irap imputata al c.e. Per soggetti in contabilità semplificata sono previste apposite caselle nelle quali indicare direttamente la quota forfettaria di irap deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo Quadro RE Rigo RE19 colonna 3 Quadro RG Rigo RG21 colonna 1

21 Unico 2009 Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF L’articolo 1, comma 33, della legge n. 244 del 2007 ha soppresso il comma 3 dell’art. 102 del Tuir eliminando quindi la facoltà di operare ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali. In attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi gli autoveicoli,non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del predetto testo unico, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi.non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del predetto testo unico, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. (Rigo RF54 codice 99 Altre Variazioni in diminuzione)

22 Unico 2009 Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF Novità Rigo RF111 : indicazione legata alla modifica dell’aliquota IRES (DM 2 aprile 2008) Utile 2007 concorre al reddito al 40 per cento Utile 2008 49,72 per cento E’ un “di cui” del rigo RF110: vedi istruzioni Circolare n. 8 del 13 marzo 2009: utilizzo riserve a copertura perdite – prima quelle post 2007 – compilazione prospetto in senso conforme

23 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF Modalità di compilazione in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi annotati in bilancio; in colonna 2, l’importo degli interessi attivi annotati in bilancio, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale; in colonna 3 il minor importo tra quelli indicati nelle colonne 1 e 2, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; in colonna 4 l’eventuale eccedenza degli interessi passivi deducibili corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alle predette colonne 1 e 2. Per il 2008 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000 euro.

24 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 96 TUIR consente al contribuente, a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, di portare ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta l’eventuale quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza. Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporterà l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente – per una quota pari all’ammontare degli interessi passivi indeducibili – negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione. (Circ. n. 19 del 21 aprile 2009).

25 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF Qualora in un determinato periodo di imposta l’importo degli interessi passivi netti è superiore al 30 per cento del ROL, l’eccedenza (che in quel periodo d’imposta deve essere, in ogni caso,“sterilizzata” all’atto della determinazione del reddito imponibile) può essere recuperata in deduzione nei periodi di imposta successivi; tuttavia, tale deduzione è consentita esclusivamente qualora, in detti successivi periodi, l’importo degli interessi passivi maturati eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30 per cento del ROL di competenza.( Circ. n. 19 del 2009)

26 Unico 2009 Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF Interessi passivi 48.000 euro Interessi attivi 1.000 euro ROL 60.000 euro Franchigia anno 2008 euro 10.000 Compilazione Quadro Rigo RF118 col. 1 48.000 ; Rigo RF118 col. 2 11.000 ; Rigo RF118 col. 3 11.000 Rigo RF118 col. 4 37.000 Rigo RF119 col. 1 60.000 ; Rigo RF119 col. 2 18.000 ; Rigo RF121 col. 2 19.000

27 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Unico SC Quadro RF Interessi passivi 12.000 euro Interessi attivi 1.000 euro ROL 60.000 euro Franchigia anno 2008 euro 10.000 Compilazione Quadro Rigo RF118 col. 1 48.000 ; Rigo RF118 col. 2 11.000 ; Rigo RF118 col. 3 11.000 Rigo RF118 col. 4 1.000 Rigo RF119 col. 1 60.000 ; Rigo RF119 col. 2 1.000 ; Rigo RF121 col. 2 0

28 Deducibilità interessi passivi per società personali, enti non commerciali e imprese individuali L’articolo 61 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi “inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili per la partecorrispondente al rapporto fra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. L’articolo 61 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi “inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili per la partecorrispondente al rapporto fra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”. Di conseguenza, in via preliminare, rispetto alla determinazione del pro rata di deducibilità, occorre escludere gli interessi passivi che non afferiscono all’esercizio dell’impresa, in quanto gli stessi non entrano nel citato rapporto e sono del tutto indeducibili.

29 Unico 2009- Analisi dei singoli quadri Quadro RQ Dm 25 luglio 2008 Circolare n. 57 del 25 settembre 2008 Illustrazione della nuova disciplina delle operazioni straordinarie

30 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Il quadro RQ Circolare n. 50 dell’ 11 luglio 2008 dell’Agenzia delle entrate

31 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Il quadro RQ Circolare n. 11 del 19 marzo 2009 e n. 22 del 6 maggio 2009

32 Unico 2009 - Analisi dei singoli quadri Il quadro RQ

33 Nuova disciplina spese rappresentanza – quadro presente in tutti i modelli PF SP SC ENC Circ. n. 9/IR del 27 aprile 2009 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Circ. n. 53/E del 5 settembre 2008 Agenzia delle entrate

34 Grazie


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